Permesso CE Soggiornanti Lungo Periodo - Provvedimento Motivato ed Espresso - Obbligo della Questura ad una pronuncia espressa

N. 00029/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2014, proposto da:
Tuhin Dhali, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Loscerbo, con domicilio eletto presso Fabio Loscerbo in Bologna, Via Ermete Zacconi N.3/A; 
contro
Questura di Bologna, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4; 
per l'annullamento
- del silenzio illegittimamente serbato all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo presentata dal ricorrente in data 09.04.14, per violazione e falsa applicazione del comma 2 dell'art. 9 D.Lgs. 286/98 e dall'art. 2 della L. 241/90;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bologna e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, straniero, riferisce – e la relazione amministrativa in atti lo conferma – di avere presentato in data 9.4.14 istanza di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, e di avere ricevuto il successivo 2 maggio comunicazione di motivi ostativi ex art. 10 bis legge 241/90.
Ad essa rappresenta incontestatamente di avere dato seguito con osservazioni in data 6 maggio e successiva diffida a provvedere comunicata alla Questura il 19 ottobre 2014
Chiede quindi che sia dichiarato l’obbligo di provvedere della Questura intimata.
L’amministrazione, costituita mediante deposito di relazione amministrativa, svolge brevi argomentazioni sulla inaccoglibilità della domanda in merito, e riferisce che il procedimento si sarebbe concluso negativamente mediante rinnovo del permesso ordinario in data 21.10.14, con provvedimento attualmente in fase di consegna dal 3.11.14 come agevolmente rilevabile dall’apposito sito della Questura.
Ciò tuttavia non esime dal rilascio di un provvedimento motivato ed espresso sulla specifica domanda di permesso di lungo periodo entro 90 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda o al più tardi delle osservazioni, come comunicato in sede di preavviso ex art. 10 bis legge 241/90 (quindi nella fattispecie dal 6.5.2014), termine comunque decorso alla data di notifica del ricorso. In accoglimento del medesimo, va dunque dichiarato l’obbligo di una pronuncia espressa sulla domanda e di sua comunicazione all’interessato.
Le spese possono essere compensate in via equitativa stante la natura della controversia e l’esiguità del ritardo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Questura di Bologna di provvedere nei sensi di cui in motivazione entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Nomina, per il caso di persistente inerzia oltre i 30 giorni, il Prefetto di Bologna quale Commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva, direttamente o tramite suo delegato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente FF, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2015
IL SEGRETARIO
https://www.giustizia-amministrativa.it
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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