N. 00088/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00085/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2014, proposto da:
Lyubov Byelaly, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Loscerbo, con domicilio eletto presso Fabio Loscerbo in Bologna, via Ermete Zacconi N.3/A;
contro
Ministero dell'Interno; Questura di Bologna, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di diniego n.726/II Sez.Cat.A12.13/Imm/S.F. del 6.11.2013 e notificato in data 09.12.2013, con il quale la Questura di Bologna Ufficio Immigrazione ha decretato il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n.103279600 rilasciato per motivi di lavoro Subordinato con validità del 18.05.2012 al 5.07.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che alla ricorrente non è pervenuto il preavviso di diniego sulla base del quale la predetta avrebbe potuto fornire all’ufficio elementi giustificativi indicati nel ricorso in ordine alla propria irreperibilità;
Considerato che occorre verificare l’attendibilità di tali elementi i quali si collocano in una fase anteriore all’emissione del provvedimento impugnato.
Ritenuto che in questa fase le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)
Accoglie ai soli fini del riesame della posizione della ricorrente.
Spese compensate.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 26.06.2014.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)https://www.giustizia-amministrativa.it/