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domenica 25 maggio 2025

SIS: la protezione è possibile, la conversione no 🎙️ Titolo: "SIS: la protezione è possibile, la conversione no" 🎧 Testo parlato: Benvenuti a Diritto dell’Immigrazione. Oggi parliamo della sentenza n. 9087/2025 del TAR Lazio, che chiarisce un punto decisivo: la segnalazione nel sistema Schengen SIS II non impedisce il rilascio di un permesso per protezione, ma blocca la possibilità di convertirlo in un titolo per lavoro, studio o famiglia. Nel caso esaminato, un cittadino straniero voleva convertire un permesso umanitario in permesso per lavoro. La Questura ha rigettato la richiesta, richiamando una segnalazione inserita dalla Svizzera. Il TAR ha confermato il diniego: la segnalazione SIS è vincolante, e la conversione è preclusa, salvo che venga revocata o superata per motivi costituzionali o umanitari. Il messaggio è chiaro: La protezione si può ottenere anche con una segnalazione attiva, ma per convertire in lavoro serve una posizione pulita nel SIS. Controllare sempre la banca dati SIS prima di presentare domanda. Alla prossima puntata di Diritto dell’Immigrazione. https://www.youtube.com/watch?v=OOxdQxKmZYM


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Permesso per studio e diritto alla conversione: la scadenza non è una condanna 🎙️ Titolo dell’episodio: “Permesso per studio e diritto alla conversione: la scadenza non è una condanna” 🎧 Testo parlato: Benvenuti a Diritto dell’Immigrazione, il podcast che racconta leggi, sentenze e strategie per difendere i diritti di chi vive e lavora in Italia. Oggi parliamo di un principio fondamentale ribadito dal TAR Lazio, con la sentenza n. 9653 del 2025, relativa al ricorso RG 4229/2025, pubblicata il 20 maggio 2025. Il caso riguarda uno studente straniero a cui era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, con l’ulteriore motivazione che il permesso – ormai scaduto – non poteva nemmeno essere convertito in altro tipo di soggiorno. Ma il TAR ha annullato tutto. Perché? Perché ha riconosciuto quattro vizi fondamentali nel comportamento dell’amministrazione: Primo, il Questore e il Prefetto avevano motivato il diniego in modo generico, senza spiegare concretamente perché i documenti – come il reddito e l’assicurazione sanitaria – non fossero ritenuti sufficienti. Secondo, non avevano considerato le integrazioni e gli sviluppi sopravvenuti durante la procedura. Terzo, avevano inserito nel provvedimento una formula confusa e incomprensibile: “verifica del profilo”. Frase vuota, senza contenuto. Quarto, e qui viene il punto centrale, avevano sostenuto che la scadenza del permesso per studio impedisce la conversione. Ebbene, il TAR ha detto chiaramente che questo è falso. Esiste una giurisprudenza consolidata che dice il contrario: il permesso per studio può essere convertito anche dopo la scadenza, se la richiesta è presentata in tempi ragionevoli. La scadenza non è una barriera invalicabile. In conclusione, questa sentenza rafforza un principio che non ci stancheremo mai di ripetere: l’amministrazione deve valutare ogni caso nel merito, con attenzione e rispetto, non applicando formule preconfezionate. Grazie per averci ascoltato. Alla prossima puntata di Diritto dell’Immigrazione. https://www.youtube.com/watch?v=EQIR-sNgWcM


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domenica 18 maggio 2025

Ricongiungimento familiare: procedimento unitario, non spezzabile 🎧 TITOLO: Ricongiungimento familiare: procedimento unitario, non spezzabile 📎 Ordinanza Tribunale di Roma, R.G. n. 611/2025 – 7 aprile 2025 🎙️ CONTENUTO EPISODIO: Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 aprile 2025, ha ribadito un principio fondamentale in tema di ricongiungimento familiare: il procedimento – articolato tra nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico e visto consolare rilasciato dal Consolato – è unitario e progressivo. Questo significa che non può essere interrotto o spezzato arbitrariamente, soprattutto quando il nulla osta è già stato concesso e la documentazione è completa. Nel caso esaminato, riguardante figli minori, il giudice ha disposto il rilascio del visto provvisorio, riconoscendo il rischio di danno irreparabile legato alla lontananza familiare. 🎤 A cura dell’Avv. Fabio Loscerbo https://www.youtube.com/watch?v=rQt_wOWqzqE


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Il diritto al ritiro temporaneo del passaporto durante la procedura di asilo 🎧 Titolo dell’episodio: Il diritto al ritiro temporaneo del passaporto durante la procedura di asilo 🎙️ Introduzione: Benvenuti a un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione. Oggi analizziamo un'importante ordinanza del Tribunale di Bologna (n. R.G. 1222/2025, 7 marzo 2025) che affronta il delicato equilibrio tra l'obbligo di consegna del passaporto da parte del richiedente asilo e le necessità pratiche che possono sorgere durante la procedura. 🎙️ Contesto normativo: L'art. 11 del D.lgs. 25/2008 impone ai richiedenti asilo di consegnare il passaporto alle autorità competenti. Tuttavia, la norma non esclude la possibilità di un utilizzo temporaneo del documento per esigenze specifiche e documentate. 🎙️ Il caso concreto: Un richiedente asilo ha chiesto la restituzione temporanea del proprio passaporto, già consegnato alla Questura, per due motivi: Chiudere una carta prepagata presso un istituto bancario che richiedeva un documento d’identità in originale e in corso di validità. Rinnovare il passaporto presso il consolato del Paese d’origine, procedura che presuppone la consegna fisica del documento scaduto. 🎙️ La decisione del Tribunale: Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la restituzione temporanea del passaporto. Ha sottolineato che l'obbligo di consegna non impedisce l'uso temporaneo del documento per finalità legittime e documentate, purché il richiedente si impegni a restituirlo una volta espletate le necessità. 🎙️ Conclusioni: Questa ordinanza evidenzia l'importanza di un'interpretazione flessibile e proporzionata delle norme, che tenga conto delle esigenze pratiche dei richiedenti asilo senza compromettere l'integrità della procedura. 📚 Per approfondire: Ordinanza Tribunale di Bologna n. R.G. 1222/2025 del 7 marzo 2025 Art. 11 D.lgs. 25/2008 🎤 Testo a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo https://www.youtube.com/watch?v=XRH5aZZJViQ


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domenica 9 marzo 2025

domenica 16 febbraio 2025

Permesso di soggiorno per assistenza minori ex art. 31 D.Lgs. 286/98

Permesso di soggiorno per assistenza minori ex art. 31 D.Lgs. 286/98

Permesso di soggiorno per assistenza minori ex art. 31 D.Lgs. 286/98

L’art. 31 del D.Lgs. 286/98 tutela i minori stranieri in Italia, consentendo ai genitori di ottenere un permesso di soggiorno quando la loro presenza è indispensabile per il benessere del minore. L’autorizzazione è concessa dal Tribunale per i Minorenni e ha una durata variabile. La giurisprudenza conferma che l’interesse superiore del minore deve prevalere in ogni decisione.

📌 Per approfondimenti: www.avvocatofabioloscerbo.it

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista in materia di Migrazione e Asilo registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36



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February 16, 2025 at 11:34AM

venerdì 14 febbraio 2025

Conversione del Permesso di Soggiorno da Lavoro Stagionale a Subordinato: Il TAR Emilia-Romagna (Sent. n. 71/2025 del 12 febbraio 2025) Conferma il Requisito delle 39 Giornate Prima della Domanda

Conversione del Permesso di Soggiorno da Lavoro Stagionale a Subordinato: Il TAR Emilia-Romagna (Sent. n. 71/2025 del 12 febbraio 2025) Conferma il Requisito delle 39 Giornate Prima della Domanda

 

Conversione del Permesso di Soggiorno da Lavoro Stagionale a Subordinato: Il TAR Emilia-Romagna (Sent. n. 71/2025 del 12 febbraio 2025) Conferma il Requisito delle 39 Giornate Prima della Domanda

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, con sentenza n. 71/2025 del 12 febbraio 2025, ha rigettato il ricorso proposto contro il diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, ribadendo che il requisito delle 39 giornate lavorative deve essere maturato prima della presentazione della domanda di conversione.

Il Fulcro della Controversia: Quando Devono Essere Maturate le 39 Giornate?

L’amministrazione aveva negato la conversione del permesso di soggiorno al ricorrente, ritenendo che il numero minimo di 39 giornate lavorative non fosse stato raggiunto prima della presentazione della richiesta di conversione. Il ricorrente, invece, sosteneva che tale requisito potesse essere maturato anche successivamente alla domanda, purché la continuità lavorativa fosse garantita.

La Decisione del TAR: Un’Applicazione Rigorosa della Normativa

Il TAR, nel respingere il ricorso, ha confermato l’interpretazione adottata dall’amministrazione, affermando che:

  • Il lavoratore straniero che richiede la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato deve dimostrare di aver già completato le 39 giornate di lavoro al momento della presentazione della domanda;
  • Non è possibile integrare il requisito in un momento successivo, anche se il rapporto di lavoro è ancora attivo e prosegue dopo la domanda;
  • La norma va interpretata in maniera rigida, senza lasciare margini di discrezionalità all’amministrazione nella valutazione della continuità del rapporto lavorativo.

Nel caso specifico, il ricorrente aveva svolto giornate di lavoro dal 15 marzo 2023 al 14 giugno 2023 e dal 5 luglio 2023 al 20 agosto 2023, mentre la domanda di conversione era stata presentata in data 27 marzo 2023. Pertanto, alla data di presentazione della richiesta, il requisito minimo non risultava ancora soddisfatto.

Le Conseguenze della Sentenza

La pronuncia del TAR Emilia-Romagna si inserisce in un quadro giurisprudenziale che applica un’interpretazione rigorosa dei requisiti previsti per la conversione del permesso di soggiorno. Tale impostazione può determinare effetti penalizzanti per i lavoratori stranieri, che potrebbero vedersi negata la possibilità di stabilizzarsi nel mercato del lavoro italiano per mere ragioni formali.

Questa decisione solleva criticità in relazione alla realtà del settore del lavoro stagionale, dove la durata effettiva del rapporto di lavoro può essere influenzata da fattori esterni, come le condizioni climatiche o le esigenze produttive delle aziende agricole. Inoltre, l’imposizione del requisito delle 39 giornate lavorative prima della domanda di conversione potrebbe ostacolare la regolarizzazione di molti lavoratori, anche quando vi sia una prospettiva concreta di continuità occupazionale.

Conclusione

La sentenza del TAR Emilia-Romagna evidenzia ancora una volta le difficoltà burocratiche che i lavoratori stranieri devono affrontare per ottenere la conversione del loro permesso di soggiorno. L’applicazione rigida e formalistica della normativa rischia di compromettere il percorso di integrazione di chi, pur avendo un’attività lavorativa in corso, non riesce a soddisfare un requisito temporale che potrebbe non dipendere dalla sua volontà.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista in materia di Migrazione e Asilo registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36


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February 14, 2025 at 10:15AM