lunedì 21 luglio 2025

Mancata presentazione per i rilievi: il TAR Catania conferma il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno Nota a TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sezione IV, sentenza n. 2159/2025, R.G. n. 1179/2025, pubblicata l’8 luglio 2025 Avv. Fabio Loscerbo

 Mancata presentazione per i rilievi: il TAR Catania conferma il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno

Nota a TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sezione IV, sentenza n. 2159/2025, R.G. n. 1179/2025, pubblicata l’8 luglio 2025
Avv. Fabio Loscerbo

Con la sentenza n. 2159/2025, pubblicata in data 8 luglio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione di Catania, IV Sezione, ha rigettato il ricorso proposto contro il provvedimento con cui la Questura di Ragusa aveva dichiarato improcedibile la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, motivando tale decisione con il presunto “disinteresse” del richiedente a seguito della mancata presentazione a due convocazioni per i rilievi fotodattiloscopici.

I fatti

Il ricorrente aveva depositato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in data 21 maggio 2024. Dopo un preavviso di rigetto, egli aveva presentato memorie difensive in data 27 gennaio 2025. Tuttavia, a seguito della seconda convocazione per i rilievi fotodattiloscopici fissata al 3 marzo 2025, il ricorrente non si era presentato senza fornire alcuna giustificazione.

La Questura ha pertanto archiviato la pratica, motivando il provvedimento con il disinteresse dimostrato dal richiedente. Il ricorso amministrativo ha contestato tale valutazione, deducendo plurime violazioni procedimentali, tra cui il difetto di motivazione e istruttoria, nonché il mancato bilanciamento tra l'inadempimento formale e l'interesse sostanziale del ricorrente al rinnovo del permesso.

Le ragioni del rigetto

Il TAR ha respinto ogni censura, ritenendo manifestamente infondate le doglianze sollevate. Il Collegio ha ribadito che i rilievi fotodattiloscopici costituiscono un adempimento necessario e prodromico al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/98. In loro assenza, l’Amministrazione è legittimata a dichiarare l’improcedibilità della richiesta.

Non sono risultate pertinenti, a giudizio del TAR, le argomentazioni difensive relative all’inserimento socio-lavorativo e familiare del ricorrente, che non incidevano sul vizio procedimentale causato dalla mancata presentazione all’appuntamento fissato.

Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun impedimento concreto che avrebbe giustificato l’assenza al secondo appuntamento del 3 marzo 2025, nonostante fosse stato avvisato espressamente delle conseguenze dell’eventuale mancata presentazione.

Conseguenze

Oltre al rigetto del ricorso, la sentenza ha comportato anche il diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenuto inammissibile alla luce della manifesta infondatezza della pretesa. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge.

Osservazioni conclusive

Questa pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che valorizza la diligenza del richiedente nel rispettare tutte le fasi procedurali. La sottovalutazione di adempimenti apparentemente “formali”, come il fotosegnalamento, può compromettere irrimediabilmente il procedimento, anche a fronte di una posizione sostanziale apparentemente meritevole di tutela. La decisione richiama l’attenzione sull’importanza della collaborazione attiva del cittadino straniero con l’Amministrazione, specie nei momenti chiave dell’istruttoria.

Avv. Fabio Loscerbo

Nessun commento:

Posta un commento