sabato 19 settembre 2026

Coesione familiare senza rientrare nel Paese d’origine: per chi entra in esenzione dal visto contano i 90 giorni

La coesione familiare consente, in determinate condizioni, di chiedere direttamente in Italia un permesso di soggiorno per motivi familiari senza dover rientrare nel Paese di origine per ottenere un nuovo visto. La Corte di cassazione ha però chiarito un limite operativo decisivo: chi è entrato in Italia in regime di esenzione dal visto può utilizzare questa possibilità soltanto mentre il proprio soggiorno breve è ancora regolare. Per questa categoria di persone, il riferimento ai novanta giorni non è quindi un dettaglio formale, ma può determinare l’esito stesso della domanda.

Ricongiungimento e coesione familiare non sono la stessa procedura

Nel linguaggio comune ricongiungimento e coesione familiare vengono spesso utilizzati come espressioni equivalenti, ma dal punto di vista giuridico indicano situazioni differenti. Il ricongiungimento familiare disciplinato dall’articolo 29 del Testo Unico sull’Immigrazione riguarda, di regola, il familiare che si trova ancora all’estero e che deve ottenere prima il nulla osta e poi il visto di ingresso. La coesione familiare prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera c), riguarda invece il familiare straniero che si trova già in Italia in una condizione di soggiorno regolare e possiede i requisiti sostanziali richiesti per il ricongiungimento.

La differenza è importante perché la coesione evita, quando ne ricorrono i presupposti, il passaggio obbligato attraverso un nuovo ingresso dall’estero. Non si tratta però di una sanatoria generalizzata della posizione dello straniero già presente sul territorio nazionale: la regolarità del soggiorno al momento della domanda rimane un elemento centrale.

La Cassazione: chi entra in esenzione dal visto è regolarmente soggiornante

La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8306 del 3 aprile 2026, ha ribadito un principio di particolare utilità pratica. Il cittadino di un Paese terzo che sia entrato in Italia legittimamente in esenzione dal visto deve essere considerato regolarmente soggiornante durante il periodo di soggiorno breve consentito e può quindi presentare in Italia la domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera c), del Testo Unico sull’Immigrazione.

La pronuncia si colloca nel solco già tracciato dalla Cassazione con la decisione n. 20020 del 17 luglio 2025, secondo cui non è ragionevole obbligare una persona che si trovi regolarmente in Italia, e che possieda già i requisiti sostanziali per la coesione familiare, a lasciare il territorio nazionale soltanto per richiedere all’estero un visto e poi rientrare nuovamente.

Il principio è rilevante soprattutto per i cittadini di Paesi che beneficiano dell’esenzione dal visto per soggiorni brevi nello spazio Schengen. In questi casi l’assenza di un visto materialmente apposto sul passaporto non significa assenza di regolarità: ciò che conta è che l’ingresso sia avvenuto legittimamente e che il periodo di permanenza consentito non sia ancora esaurito.

Il termine di un anno non salva chi è entrato senza visto

La parte più importante della sentenza n. 8306/2026 riguarda però il limite temporale. L’articolo 30 prevede che la conversione in permesso per motivi familiari possa essere richiesta entro un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto. La Cassazione ha chiarito che questa possibilità riguarda chi era effettivamente titolare di un precedente permesso di soggiorno da convertire.

Chi è entrato in esenzione dal visto non possiede invece un precedente permesso di soggiorno: dispone soltanto di un periodo di permanenza breve e regolare. Di conseguenza non può attendere la scadenza dei novanta giorni e poi invocare l’ulteriore termine annuale previsto per la conversione di un titolo già posseduto. La domanda deve essere presentata mentre la permanenza è ancora regolare.

È una distinzione che nella pratica può cambiare radicalmente la strategia. Una domanda presentata tempestivamente può essere esaminata come richiesta di coesione familiare; la stessa domanda presentata dopo il superamento del periodo consentito può incontrare un ostacolo molto più serio, perché viene meno proprio il presupposto della regolarità del soggiorno sul quale si fonda questa specifica fattispecie.

Novanta giorni non significa sempre novanta giorni dall’ingresso in Italia

Occorre poi evitare un secondo errore frequente. Nel regime Schengen il soggiorno breve è normalmente consentito per un massimo di novanta giorni nell’arco di centottanta giorni e il calcolo riguarda l’intero spazio Schengen, non soltanto l’Italia. Eventuali soggiorni precedenti in Francia, Germania, Spagna o negli altri Stati Schengen possono quindi ridurre il numero di giorni ancora disponibili al momento dell’ingresso in Italia.

Per questo motivo, prima di presentare una domanda di coesione familiare fondata sulla regolarità del soggiorno breve, non è sufficiente controllare l’ultimo timbro di ingresso. È necessario ricostruire l’intera permanenza nello spazio Schengen nei centottanta giorni precedenti. Il sistema europeo di ingressi e uscite rende inoltre progressivamente più precisa la registrazione dei movimenti alle frontiere esterne, riducendo gli spazi per ricostruzioni approssimative delle date.

I requisiti sostanziali restano comunque necessari

La possibilità di presentare la domanda direttamente in Italia non elimina gli altri requisiti previsti dalla legge. Il richiedente deve dimostrare il rapporto familiare rilevante e devono sussistere le condizioni previste per il ricongiungimento con il familiare già regolarmente soggiornante in Italia. Devono quindi essere verificati, a seconda del caso, la tipologia del rapporto familiare, il titolo di soggiorno del familiare già presente, i requisiti reddituali e abitativi e la documentazione di stato civile necessaria a dimostrare il vincolo.

Va inoltre considerata la disciplina oggi vigente sul periodo minimo di soggiorno legale del familiare già presente in Italia. Per alcune categorie di ricongiungimento la normativa richiede due anni di soggiorno legale e ininterrotto, mentre il requisito non si applica al ricongiungimento dei figli minori e non opera nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. Anche questo profilo deve quindi essere verificato prima di impostare la pratica.

Cosa conviene fare nella pratica

Quando un familiare entra in Italia in esenzione dal visto e si valuta la possibilità della coesione familiare, il controllo dovrebbe essere effettuato immediatamente. Occorre verificare la data effettiva di ingresso nello spazio Schengen, gli eventuali soggiorni precedenti, la durata residua della permanenza regolare, il titolo del familiare già residente in Italia e la disponibilità dei documenti relativi a rapporto familiare, reddito e alloggio.

Rinviare la decisione fino agli ultimi giorni è rischioso, soprattutto quando sia necessario reperire documentazione dall’estero, ottenere traduzioni o legalizzazioni, aggiornare certificazioni anagrafiche oppure completare la documentazione relativa all’alloggio. In queste situazioni la tempestività non è soltanto una buona regola organizzativa, ma diventa parte della tutela giuridica del soggiorno.

Se i novanta giorni sono già trascorsi

Il superamento del periodo di soggiorno breve non significa che ogni tutela familiare sia automaticamente esclusa, ma cambia il quadro giuridico e impedisce di trattare il caso come una semplice coesione presentata tempestivamente durante il soggiorno regolare. La stessa Cassazione, con la sentenza n. 6535 del 19 marzo 2026, ha adottato una lettura ampia della nozione di straniero regolarmente soggiornante in particolari situazioni, valorizzando la pendenza di procedimenti dai quali possa derivare un titolo di soggiorno e la necessità di tutelare in concreto la vita familiare.

Si tratta però di ipotesi che richiedono una valutazione individuale e non possono essere trasformate in una proroga automatica dei novanta giorni. Proprio per questo, quando la coesione può essere richiesta durante la permanenza regolare, attendere la scadenza significa esporsi inutilmente a un contenzioso che avrebbe potuto essere evitato.

La regola operativa che emerge dalla giurisprudenza è quindi chiara: l’ingresso in esenzione dal visto può essere una base sufficiente per presentare in Italia la domanda di permesso per motivi familiari, ma soltanto finché la permanenza rimane regolare. In materia di unità familiare il diritto sostanziale resta centrale, ma il rispetto dei tempi procedurali può essere decisivo per poterlo esercitare senza dover affrontare un percorso molto più complesso.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

venerdì 18 settembre 2026

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Assegno di Inclusione en Italia: acceso en 2026 para titulares de permisos por «casi speciali» https://ift.tt/TZgh3dN Assegno di Inclusione en Italia: acceso en 2026 para titulares de permisos por «casi speciali» En 2026, los titulares de determinados permisos de residencia italianos por «casi speciali» pueden acceder al Assegno di Inclusione (ADI) con un régimen mucho más favorable que el previsto para la generalidad de los solicitantes. La novedad afecta, en particular, a las personas protegidas por los artículos 18, 18-bis y 18-ter del Texto Único de Inmigración: víctimas de trata o grave explotación, víctimas de violencia doméstica y víctimas de explotación laboral. Sin embargo, el acceso no es automático y siguen existiendo obligaciones, controles y límites que conviene conocer. Qué permisos están incluidos La normativa italiana reconoce actualmente el acceso específico al ADI a los titulares de permisos de residencia por «casi speciali» previstos en tres disposiciones del Decreto Legislativo n. 286/1998. El artículo 18 se refiere al permiso por motivos de protección social, utilizado en situaciones de violencia, grave explotación o trata de personas. El artículo 18-bis protege a las víctimas extranjeras de violencia doméstica. El artículo 18-ter se refiere a los trabajadores extranjeros víctimas de intermediación ilícita y explotación laboral. La extensión del Assegno di Inclusione a estas categorías se consolidó con las reformas introducidas por el Decreto-Ley n. 145/2024 y, posteriormente, por el Decreto-Ley n. 146/2025, convertido en la Ley n. 179/2025. Las instrucciones operativas más importantes fueron publicadas por el INPS mediante la Circular n. 58 de 20 de mayo de 2026. No se exige la residencia de cinco años Para la mayoría de los ciudadanos extranjeros, el acceso ordinario al ADI está sujeto a requisitos estrictos de ciudadanía, residencia y título de estancia. Entre ellos se encuentra, en general, la residencia en Italia durante al menos cinco años, de los cuales los dos últimos deben ser continuos. Esta condición no se aplica a los titulares de los permisos por «casi speciali» de los artículos 18, 18-bis y 18-ter. Por tanto, una persona que haya obtenido uno de estos títulos no debe esperar cinco años de residencia antes de poder solicitar la prestación. Es una diferencia de gran importancia práctica, porque estas categorías están vinculadas precisamente a situaciones de especial vulnerabilidad que requieren una protección inmediata. Naturalmente, el beneficiario debe permanecer en Italia durante el periodo de percepción de la prestación, salvo las excepciones previstas por la normativa para ausencias temporales. Tampoco se aplican los requisitos económicos ordinarios de acceso Otra particularidad relevante es que, para estas categorías, no se aplican los requisitos económicos ordinarios previstos por el artículo 2, apartado 2, letras a) y b), del Decreto-Ley n. 48/2023. Esto significa que las habituales condiciones de acceso vinculadas a los umbrales de renta, ISEE y patrimonio no funcionan como causa automática de exclusión en la misma forma prevista para los demás solicitantes. La regla debe interpretarse correctamente: la exención afecta a los requisitos ordinarios de admisión a la prestación, pero no transforma el ADI en una cantidad fija ni elimina todas las verificaciones. El importe concreto sigue dependiendo de la composición y situación del núcleo familiar según las reglas de cálculo de la prestación, mientras que permanecen aplicables determinados controles sobre bienes duraderos y otros indicadores del nivel de vida. Siguen existiendo límites sobre vehículos y otros bienes El régimen favorable no elimina todos los requisitos patrimoniales en sentido amplio. El INPS confirma que continúan aplicándose los límites relacionados con la posesión o disponibilidad de determinados bienes duraderos, como ciertos vehículos de elevada cilindrada, embarcaciones de recreo o aeronaves, además de los restantes indicadores de nivel de vida previstos por la normativa. Por esta razón, antes de presentar la solicitud es conveniente comprobar no solo el tipo de permiso de residencia, sino también la situación completa del núcleo familiar. Una lectura demasiado simplificada de la expresión «sin requisitos económicos» puede llevar a conclusiones incorrectas. La solicitud puede hacerse ante el INPS La solicitud del Assegno di Inclusione puede presentarse directamente al INPS por vía telemática, o con la asistencia de un patronato o de un Centro de Asistencia Fiscal. Para estas categorías es especialmente importante indicar correctamente el título de residencia y conservar la documentación relativa a su expedición. Las indicaciones administrativas actualmente disponibles admiten, además, la presentación de solicitudes de prestaciones asistenciales incluso cuando el permiso todavía está en fase de expedición, siempre que el interesado disponga de la recepción que acredita la presentación de la solicitud del título de residencia. Este aspecto puede ser decisivo cuando la Questura tarda en entregar materialmente el permiso. Después de la solicitud: SIISL y Patto di Attivazione Digitale El reconocimiento del derecho económico no agota el procedimiento. El solicitante debe registrarse en el Sistema Informativo para la Inclusión Social y Laboral (SIISL) y suscribir el Patto di Attivazione Digitale del núcleo familiar. A partir de ese momento, la información se transmite a los servicios sociales competentes para la evaluación de las necesidades y la eventual elaboración de un itinerario personalizado. En general, debe producirse un primer contacto con los servicios sociales dentro de los 120 días siguientes a la firma del pacto digital. Si la persona no es convocada, no conviene permanecer inactiva: la falta de un primer encuentro dentro del plazo puede provocar la suspensión de la prestación hasta que el contacto se realice. Las víctimas de violencia tienen una protección específica La normativa tiene en cuenta la particular situación de las personas incluidas en programas de protección por violencia de género. Estas personas pueden estar excluidas de determinadas obligaciones de activación laboral y pueden acceder voluntariamente a itinerarios personalizados compatibles con su situación de protección. El objetivo es evitar que una medida de inclusión social se convierta, paradójicamente, en un obstáculo para la seguridad o para el programa de protección ya iniciado por la víctima. Cuánto dura el Assegno di Inclusione en 2026 El ADI se concede normalmente por un periodo máximo continuado de 18 meses y puede renovarse por nuevos periodos de 12 meses mediante una nueva solicitud. Desde 2026, la Ley de Presupuestos ha eliminado el antiguo mes obligatorio de suspensión entre un periodo de disfrute y el siguiente. Sin embargo, la primera mensualidad del periodo renovado se reconoce al 50 por ciento del importe mensual correspondiente. También esta regla debe tenerse en cuenta al planificar la situación económica familiar. Qué hacer si la solicitud es rechazada Cuando una solicitud presentada por un titular de permiso por «casi speciali» es rechazada por falta de cinco años de residencia, por el tipo de permiso o por la aplicación automática de los requisitos económicos ordinarios, conviene verificar cuidadosamente la motivación del INPS. En estos casos puede ser necesario solicitar un reexamen administrativo, aportar nuevamente la documentación sobre el título de residencia o, cuando persista una interpretación incorrecta, valorar las formas de tutela previstas por el ordenamiento. La Circular INPS n. 58/2026 ha proporcionado instrucciones específicas precisamente para evitar que estas solicitudes sean tratadas como las de cualquier otro ciudadano extranjero. La regla práctica es clara: quien posee un permiso de residencia por «casi speciali» no debe dar por hecho que está excluido del Assegno di Inclusione por no tener cinco años de residencia, por no disponer de un permiso UE de larga duración o por superar los umbrales económicos ordinarios. La legislación de 2026 establece para estas categorías una vía específica de acceso, pero exige igualmente una correcta presentación de la solicitud y el cumplimiento de los restantes controles y obligaciones. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/r31ZmJG

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Permesso per attesa occupazione: protegge chi perde il lavoro, non chi non ha mai perfezionato l’ingresso

La perdita del posto di lavoro non comporta, di per sé, la perdita del diritto a soggiornare in Italia. Il permesso per attesa occupazione serve proprio a evitare che una persona regolarmente inserita nel mercato del lavoro diventi irregolare soltanto perché il rapporto si interrompe. Ma questo titolo non è un rimedio generale per ogni procedura lavorativa andata male: la giurisprudenza del 2026 ha ribadito che non può essere utilizzato per sanare un ingresso che, fin dall’origine, non possedeva i requisiti necessari.

Quando nasce il diritto all’attesa occupazione

La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il principio è chiaro: la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno del lavoratore e non determina automaticamente la sua irregolarità.

Il cittadino straniero che perde un’occupazione regolare può iscriversi presso il Centro per l’impiego per il periodo di residua validità del titolo e, comunque, salvo il lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno. Se percepisce una prestazione di sostegno al reddito di durata superiore, la tutela può estendersi per tutto il periodo della prestazione.

La funzione dell’istituto è quindi precisa: proteggere la continuità del soggiorno di chi era già regolarmente inserito nel mercato del lavoro e si trova successivamente disoccupato. Il legislatore evita così che una vicenda lavorativa, per sua natura mutevole, produca immediatamente una condizione di irregolarità amministrativa.

Attesa occupazione non significa permesso “automatico”

Proprio perché la finalità della norma è tutelare chi perde un lavoro regolare, occorre distinguere questa situazione da quella, molto diversa, in cui il rapporto di lavoro che avrebbe dovuto giustificare l’ingresso in Italia non si sia mai validamente perfezionato.

Su questo punto è intervenuto il TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, con la sentenza 2 aprile 2026, n. 477. Il Tribunale ha affermato che il permesso per attesa occupazione non può essere rilasciato quando la procedura di ingresso per lavoro subordinato non sia andata a buon fine a causa del difetto originario dei requisiti per il nulla osta.

La distinzione è sostanziale. Una cosa è perdere un posto di lavoro dopo avere acquisito una posizione lavorativa e soggiornante regolare; altra cosa è non avere mai maturato, sin dall’inizio, i presupposti per il titolo di soggiorno collegato a quell’ingresso.

Secondo il TAR, consentire in quest’ultimo caso il rilascio di un permesso per attesa occupazione finirebbe per trasformare un titolo destinato a proteggere la disoccupazione sopravvenuta in uno strumento alternativo alle regole sull’ingresso regolare per lavoro. La sentenza si inserisce, peraltro, in un orientamento già espresso dal Consiglio di Stato in più pronunce.

L’incolpevolezza del lavoratore non basta

L’aspetto più delicato della decisione riguarda la posizione dello straniero che non abbia personalmente provocato il fallimento della procedura. Può accadere, infatti, che il problema dipenda dal datore di lavoro, dalla documentazione prodotta, dall’assenza di un requisito economico o da altre circostanze non direttamente imputabili al lavoratore.

Il TAR ha tuttavia precisato che l’incolpevolezza dell’interessato non è sufficiente, da sola, a creare un diritto al permesso per attesa occupazione quando mancano originariamente i requisiti per il titolo di lavoro. In altre parole, l’affidamento soggettivo sulla possibilità di lavorare in Italia non può sostituire i presupposti legali richiesti per l’ingresso e il soggiorno.

Questo non significa che la posizione individuale sia sempre priva di tutela. Significa, piuttosto, che occorre verificare se esistano altri titoli di soggiorno effettivamente richiedibili, sulla base della situazione personale e familiare concreta, evitando di utilizzare impropriamente l’attesa occupazione come titolo residuale.

Cosa deve fare chi perde realmente il lavoro

Quando, invece, il rapporto di lavoro era regolare e viene successivamente meno, è importante documentare la situazione senza lasciare trascorrere inutilmente il tempo. Nella pratica assumono rilievo la documentazione relativa al precedente rapporto di lavoro, la cessazione comunicata attraverso i canali obbligatori, l’iscrizione o la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego, l’eventuale percezione di NASpI o di altra prestazione di sostegno al reddito e ogni elemento che dimostri la ricerca effettiva di una nuova occupazione.

È opportuno conservare anche contratti precedenti, comunicazioni UNILAV, estratti contributivi e documentazione relativa alle nuove candidature o a eventuali offerte di lavoro. Se nel frattempo viene reperita una nuova occupazione, questa deve essere immediatamente formalizzata: il permesso per attesa occupazione consente infatti di svolgere attività lavorativa e non obbliga il titolare a rimanere disoccupato fino alla scadenza del documento.

Il titolo può durare anche oltre un anno

Il periodo annuale indicato dalla legge costituisce una soglia minima di tutela e non deve essere letto come un termine oltre il quale il rinnovo diventa automaticamente impossibile. Le indicazioni amministrative richiamate anche dal Portale istituzionale Integrazione Migranti chiariscono che, in presenza dei presupposti, la posizione deve essere valutata caso per caso.

Al momento del rinnovo assumono particolare rilievo le risorse economiche disponibili, anche nell’ambito del nucleo familiare, la durata della precedente presenza regolare in Italia, i legami familiari, l’effettivo inserimento sociale e ogni altro elemento utile a dimostrare che la perdita del lavoro non coincide con l’assenza di un percorso di integrazione e di autonomia.

La pratica, quindi, non dovrebbe essere costruita soltanto sulla mancanza di occupazione, ma sulla complessiva situazione dello straniero e sulla concreta possibilità di mantenere una posizione regolare.

Un permesso che conserva diritti importanti

Il permesso per attesa occupazione non è un titolo di soggiorno “minore”. Nel gennaio 2026 l’INPS, con il messaggio n. 205, ha adeguato le proprie istruzioni all’orientamento dei giudici riconoscendo, in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, l’accesso all’Assegno unico e universale e al Bonus asilo nido anche ai titolari di questo permesso.

L’INPS ha preso atto dell’orientamento secondo cui il permesso per attesa occupazione rientra tra i permessi unici di lavoro, proprio perché consente al titolare di intraprendere una nuova attività lavorativa. L’Istituto ha tuttavia precisato che la questione è ancora oggetto di contenzioso in Cassazione e che le erogazioni vengono effettuate con riserva rispetto all’esito definitivo dei giudizi pendenti.

La regola pratica

La disciplina dell’attesa occupazione va quindi letta senza automatismi in entrambe le direzioni. Perdere il lavoro non significa perdere automaticamente il soggiorno; nello stesso tempo, il solo fatto che un progetto lavorativo sia fallito non attribuisce sempre il diritto a questo permesso.

La domanda decisiva è un’altra: esisteva già una posizione lavorativa e soggiornante regolare che è venuta meno successivamente, oppure i requisiti per il primo titolo non sono mai esistiti? È da questa distinzione che dipende, nella maggior parte dei casi, la corretta qualificazione della pratica.

Per questo, quando un rapporto di lavoro cessa o una procedura di ingresso non si perfeziona, è opportuno ricostruire subito la sequenza amministrativa e lavorativa, verificare quale titolo fosse effettivamente maturato e individuare senza ritardo lo strumento giuridico corretto. In materia di soggiorno, la differenza tra perdita sopravvenuta del lavoro e difetto originario dei requisiti non è formale: può determinare l’esito dell’intera procedura.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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giovedì 17 settembre 2026

September 17, 2026 at 05:25PM Episodio 3 – Sto aspettando il permesso di soggiorno_ posso iniziare a lavorare Questo episodio include contenuti generati dall’IA. https://www.youtube.com/watch?v=Kn5BdFGv5EA https://www.youtube.com/watch/Kn5BdFGv5EA

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Visto per studio e cambio di università: il titolo non segue automaticamente lo studente

Il visto per studio non è un titolo astratto che consente di entrare in Italia per frequentare qualunque università o qualunque corso. Nasce da una domanda collegata a uno specifico percorso formativo, a una determinata preiscrizione e alla relativa validazione sul portale Universitaly. Per questo, cambiare ateneo o corso dopo il rilascio del visto, senza gestire formalmente il passaggio e senza informare le autorità competenti, può produrre conseguenze molto serie, fino al ritiro del visto e al respingimento alla frontiera.

Il caso deciso dal TAR Lazio

La questione è stata affrontata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, con la sentenza n. 11894 del 30 giugno 2026. Il caso riguardava una cittadina straniera che aveva presentato domanda di preiscrizione a un corso di laurea presso l'Università di Pisa e, sulla base di tale percorso, aveva ottenuto un visto nazionale di tipo D per motivi di studio.

Dopo l'ingresso in Italia, tuttavia, la studentessa non aveva perfezionato l'iscrizione presso l'ateneo indicato nella domanda originaria, scegliendo invece un diverso corso presso l'Università di Firenze. Successivamente era rientrata temporaneamente nel Paese di origine e, al momento di fare nuovamente ingresso in Italia, era stata respinta alla frontiera perché il visto risultava nel frattempo ritirato dall'autorità consolare.

La revoca era stata determinata dalla comunicazione di mancata immatricolazione presso l'università indicata nella procedura di preiscrizione. La ricorrente sosteneva che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare la sua effettiva iscrizione presso un altro ateneo italiano e che il cambio di percorso non avrebbe dovuto determinare automaticamente la perdita del visto.

Il TAR ha respinto il ricorso. Il punto centrale della decisione è la necessaria coerenza tra la ragione per la quale il visto è stato richiesto e rilasciato e il percorso di studi effettivamente intrapreso. Secondo il giudice, se la domanda di visto è fondata sulla preiscrizione presso un determinato ateneo e quell'iscrizione non viene poi perfezionata, viene meno il presupposto che aveva giustificato il rilascio del titolo d'ingresso.

Il visto per studio è collegato a una procedura precisa

La decisione è particolarmente importante perché chiarisce un equivoco frequente. Il visto per studio non deve essere considerato come una generica autorizzazione a venire in Italia per studiare. La procedura per gli studenti internazionali residenti all'estero è costruita attraverso passaggi strettamente collegati: scelta dell'istituzione e del corso, domanda di preiscrizione, validazione da parte dell'ateneo sul portale Universitaly, presentazione della domanda di visto presso la rappresentanza diplomatico-consolare e successiva immatricolazione.

La validazione dell'università non attribuisce, da sola, un diritto al visto, perché la decisione finale resta di competenza dell'autorità diplomatico-consolare, che deve verificare anche le condizioni previste dalla disciplina sull'ingresso e l'assenza di un concreto rischio migratorio. Tuttavia, proprio perché la domanda consolare è costruita su una specifica preiscrizione, ogni modifica successiva del progetto formativo deve essere gestita con particolare attenzione.

Cambiare università non è una semplice scelta privata

La sentenza non può essere letta nel senso che uno studente straniero non possa mai cambiare università o corso. Il sistema universitario conosce istituti come trasferimento, passaggio e riassegnazione, e le stesse procedure per gli studenti internazionali prevedono percorsi amministrativi specifici. Il problema sorge quando il mutamento avviene soltanto di fatto, senza assicurare la necessaria continuità tra la posizione universitaria e quella migratoria.

Nel caso esaminato dal TAR assume rilievo anche il principio di autoresponsabilità: chi ha ottenuto il visto indicando uno specifico percorso non può modificare unilateralmente il presupposto della propria domanda e pretendere che l'amministrazione consideri automaticamente equivalente una diversa iscrizione, soprattutto se il cambiamento non viene tempestivamente comunicato alle autorità competenti.

Questo profilo deve essere tenuto distinto dall'ipotesi in cui il passaggio sia stato regolarmente autorizzato, registrato e documentato. In tali casi la posizione deve essere valutata sulla base dell'intera sequenza amministrativa. Il punto operativo è quindi evitare che tra vecchia e nuova iscrizione si crei una zona grigia nella quale, per l'università originariamente indicata, lo studente risulti non immatricolato mentre la rappresentanza consolare o la Questura non abbiano ancora ricevuto alcuna informazione sul nuovo percorso.

Il rischio si manifesta soprattutto al momento del rientro in Italia

Una delle conseguenze più rilevanti emerge quando lo studente lascia temporaneamente l'Italia e tenta poi di rientrare. Se, nel frattempo, il visto è stato ritirato o annullato in conseguenza della mancata immatricolazione originaria, il problema può emergere direttamente alla frontiera, quando ormai il margine per correggere la pratica è molto più ristretto.

Per questa ragione non è prudente attendere il rinnovo del permesso di soggiorno o un controllo successivo. Quando interviene un cambio di ateneo o di corso, occorre verificare immediatamente come il passaggio debba essere formalizzato e quali soggetti debbano esserne informati: università di provenienza e di destinazione, portale Universitaly, rappresentanza diplomatico-consolare e, quando rilevante, Questura.

La documentazione deve consentire di ricostruire senza interruzioni la continuità del progetto formativo: ammissione al nuovo corso, eventuale provvedimento di trasferimento o riassegnazione, immatricolazione, pagamenti, frequenza, esami sostenuti e ogni comunicazione inviata alle autorità competenti.

Le procedure 2026/2027 rendono ancora più importante la coerenza della domanda

Le procedure ministeriali attualmente vigenti per gli anni accademici 2026/2027 e 2027/2028 confermano la centralità del portale Universitaly e della preiscrizione validata dall'istituzione della formazione superiore. Per l'anno accademico 2026/2027, il termine generale per la presentazione delle domande di visto relative ai corsi ordinamentali è fissato al 30 novembre 2026, ferma restando la possibilità che i singoli atenei stabiliscano scadenze anteriori in relazione ai propri corsi e all'avvio delle attività didattiche.

Anche questo dato ha una ricaduta pratica: la domanda deve essere preparata fin dall'inizio sul corso effettivamente scelto. Modificare successivamente il progetto può essere possibile, ma richiede di verificare la disciplina applicabile e di non presumere che il visto già ottenuto continui automaticamente a produrre effetti indipendentemente dal corso e dall'ateneo indicati nella procedura originaria.

Che cosa deve controllare lo studente prima di cambiare percorso

La prima verifica riguarda la posizione su Universitaly e l'effettiva immatricolazione. Occorre poi accertare se l'ateneo di destinazione richieda una procedura di trasferimento, passaggio o riassegnazione e se questa possa essere utilizzata dallo studente non appartenente all'Unione europea entrato con visto per studio. È inoltre necessario comprendere se il mutamento incida sulla validità del visto già rilasciato o sulla successiva posizione di soggiorno.

La comunicazione alle autorità non deve essere considerata un adempimento secondario. Una semplice iscrizione al nuovo ateneo, se non inserita correttamente nella procedura amministrativa complessiva, può non essere sufficiente a neutralizzare gli effetti della mancata immatricolazione presso l'università indicata nella domanda di visto.

Particolare cautela è richiesta quando il cambio avviene poco dopo l'ingresso in Italia, quando il nuovo corso è molto diverso da quello originariamente indicato oppure quando non risulta ancora alcuna attività accademica effettiva. In queste situazioni l'amministrazione può interrogarsi sulla coerenza del progetto di studio e, più in generale, sulle ragioni che avevano giustificato il rilascio del visto.

La regola pratica

La lezione che emerge dalla sentenza n. 11894/2026 è chiara: nel diritto dell'immigrazione per studio, il percorso universitario e il titolo di ingresso non viaggiano su binari separati. Il visto è collegato a fatti e documenti specifici, e il mutamento di quei fatti deve essere amministrativamente governato.

Prima di abbandonare l'ateneo indicato nella domanda originaria, lo studente dovrebbe quindi verificare la procedura corretta, formalizzare il passaggio al nuovo corso e assicurarsi che la modifica sia conoscibile dalle autorità competenti. Farlo dopo che il visto è stato ritirato o dopo un respingimento alla frontiera significa trasformare una scelta accademica gestibile in un contenzioso amministrativo molto più complesso.

Per studenti, università, operatori e professionisti il principio operativo è dunque semplice: ogni cambiamento del progetto di studio deve essere accompagnato da una verifica parallela della posizione migratoria. La continuità della formazione deve corrispondere alla continuità della regolarità amministrativa.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

mercoledì 16 settembre 2026

البطاقة الزرقاء الأوروبية في إيطاليا عام 2026: طريق خارج حصص مرسوم التدفقات للعمل عالي التأهيل https://ift.tt/J9DmoGd تُعدّ البطاقة الزرقاء الأوروبية من أهم المسارات القانونية لدخول إيطاليا من أجل العمل بالنسبة إلى العمال من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يملكون مؤهلات مهنية عالية. وفي عام 2026 أصبحت الإجراءات أسرع وأكثر رقمية: هذا المسار لا يخضع لحصص «مرسوم التدفقات»، وأصبح الأجل المقرر لإصدار تصريح العمل المسبق أقصر، كما جرى توسيع استخدام الإجراءات الإلكترونية بعد وصول العامل إلى إيطاليا. ما هي البطاقة الزرقاء الأوروبية؟ تنظم المادة 27-quater من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 دخول وإقامة مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يأتون إلى إيطاليا لأداء عمل عالي التأهيل. والميزة الأساسية لهذا المسار أنه يقع خارج الحصص العددية السنوية المحددة في مرسوم التدفقات، ولذلك لا يتعين على صاحب العمل انتظار «click day» أو توافر حصة ضمن الأرقام المخصصة للعمل الموسمي أو غير الموسمي. ومع ذلك، فالبطاقة الزرقاء ليست تصريحاً عاماً لأي وظيفة. يجب أن يكون العمل المقترح ذا مستوى تأهيلي مرتفع، وأن يكون العامل حائزاً على مؤهل دراسي أو مهني أو خبرة مهنية تتوافق مع الشروط التي يحددها القانون. وبالنسبة إلى المهن المنظمة في إيطاليا، تبقى القواعد الخاصة بالاعتراف بالمؤهلات والقيد في الهيئات أو السجلات المهنية واجبة التطبيق. عقد أو عرض عمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر يجب أن تتضمن الطلبات عرض عمل ملزماً أو عقد عمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، على أن تكون الوظيفة من النوع الذي يتطلب المؤهلات العليا المنصوص عليها قانوناً. كما يجب أن يكون الأجر السنوي متوافقاً مع الأجر المقرر في الاتفاقيات الجماعية الوطنية المطبقة، وألا يقل عن الحد المرجعي المستمد من متوسط الأجر السنوي الإجمالي وفق البيانات الرسمية. لهذا السبب، فإن التحقق من ملاءمة المؤهل مع الوظيفة والأجر لا ينبغي أن يتم بعد تقديم الطلب، بل قبل إيداعه. كثير من حالات التأخير أو الرفض تنشأ من عدم وضوح الصلة بين المؤهل الذي يحمله العامل والمهام الوظيفية التي يقترحها صاحب العمل. في 2026 أصبح أجل إصدار «nulla osta» أقصر من التغييرات المهمة التي أصبحت ذات أثر عملي في 2026 خفض المدة المقررة لإصدار تصريح العمل المسبق «nulla osta» للعمال عاليي التأهيل. فقد عدلت المادة 21 من القانون رقم 182 لسنة 2025 المادة 27-quater من قانون الهجرة، وخفضت الحد الأقصى العادي من تسعين يوماً إلى ثلاثين يوماً. هذا لا يعني أن كل ملف سيُحسم بالضرورة خلال ثلاثين يوماً مهما كانت حالته، لأن الإدارة قد تحتاج إلى استكمال مستندات أو إجراء تحقق يتعلق بالمؤهل أو بصاحب العمل. لكنه يعني أن المشرّع اختار بوضوح جعل مسار العمال عاليي التأهيل أكثر سرعة من السابق. الإجراء بعد دخول العامل أصبح رقمياً أيضاً منذ 19 يونيو 2026 أصبحت بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية تسمح باستخدام الوظائف الرقمية أيضاً لعقود الإقامة المتعلقة بالبطاقة الزرقاء الأوروبية. وبعد دخول العامل إلى الأراضي الإيطالية، يجب على صاحب العمل إدخال بيانات الدخول في النظام، ثم استكمال عقد الإقامة وإرساله إلكترونياً إلى الشباك الموحد للهجرة عبر بوابة ALI. وتوضح التعليمات الإدارية الصادرة في صيف 2026 أن عقد الإقامة الذي يولده النظام يجب إعادته إلكترونياً خلال خمسة عشر يوماً من دخول العامل إلى إيطاليا، وذلك لاستكمال الإجراءات المرتبطة بطلب تصريح الإقامة. وتبقى إمكانية التوقيع بخط اليد قائمة في الحالات التي تسمح بها القواعد، على أن يتم بعد ذلك تحميل الوثيقة وإرسالها بالطريقة المطلوبة. المستندات المتعلقة بالمؤهل يجب إعدادها مبكراً يجب ألا يُنظر إلى المؤهل الدراسي أو المهني باعتباره مجرد وثيقة شكلية. عند دراسة طلب البطاقة الزرقاء، قد يكون من الضروري تقديم ما يثبت فعلياً مستوى التعليم أو التأهيل أو الخبرة المهنية المطلوبة. وعند استكمال الإجراءات أمام الشباك الموحد يمكن طلب إبراز أصول المستندات أو نسخ مطابقة لها. لذلك من المهم إعداد الوثائق الصادرة في الخارج بصورة صحيحة منذ البداية، بما في ذلك الترجمة والتصديقات أو إجراءات التحقق المطلوبة بحسب نوع الوثيقة والدولة التي صدرت فيها. تغيير صاحب العمل خلال السنة الأولى خلال أول اثني عشر شهراً من العمل القانوني في إيطاليا يخضع حامل البطاقة الزرقاء لقيود خاصة. فلا يجوز له الانتقال ببساطة إلى نشاط لا يُعد عملاً عالي التأهيل، كما أن تغيير صاحب العمل خلال هذه الفترة يحتاج إلى الإجراء المسبق المقرر أمام مفتشية العمل المختصة. أما بعد انتهاء هذه المرحلة فتتسع حرية الحركة في سوق العمل وفق الشروط القانونية العامة. ويجوز لحامل البطاقة الزرقاء، إلى جانب العمل التابع عالي التأهيل، ممارسة نشاط مستقل إذا استوفى الشروط والتراخيص اللازمة لذلك النشاط. فقدان الوظيفة لا يعني فقدان الإقامة تلقائياً من الجوانب المهمة التي ينبغي معرفتها أن انتهاء علاقة العمل لا يؤدي بصورة آلية إلى إلغاء البطاقة الزرقاء. فقد أحال القانون أيضاً إلى القواعد التي تحمي العامل الأجنبي عند فقدان الوظيفة، بما يسمح له، ضمن الحدود والشروط المقررة، بالبحث عن عمل جديد والاستفادة من الفترة القانونية الممنوحة لهذا الغرض. لماذا يستحق هذا المسار اهتمام العمال العرب ذوي الكفاءات العالية؟ بالنسبة إلى المهندسين، ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات، وبعض المهن التقنية والعلمية والإدارية المتقدمة، يمكن أن تكون البطاقة الزرقاء الأوروبية أكثر ملاءمة من انتظار حصص مرسوم التدفقات. غير أن نجاح الطلب يتوقف على بناء ملف متماسك منذ البداية: وظيفة ذات طبيعة عالية التأهيل، مؤهل مناسب، أجر مستوفٍ للشروط، عقد أو عرض عمل صالح، ومستندات أجنبية معدة بطريقة يمكن للإدارة الإيطالية التحقق منها. المسار خارج الحصص لا يعني غياب الرقابة، بل يعني أن القانون يتيح قناة مستقلة ومخصصة لجذب الكفاءات العالية. وبعد التعديلات الأخيرة، أصبحت السرعة والرقمنة عنصرين أكثر وضوحاً في هذه الإجراءات، لكن جودة الملف تبقى العامل الحاسم لتجنب طلبات الاستكمال والتأخير. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/ACzG7Pf

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