lunedì 30 marzo 2026

العنوان: تحويل تصريح الإقامة الموسمية: عندما لا تتطابق ثلاثة أشهر من العمل مع الأشهر التقويمية

العنوان: تحويل تصريح الإقامة الموسمية: عندما لا تتطابق ثلاثة أشهر من العمل مع الأشهر التقويمية مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست "قانون الهجرة". أنا المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتحدث عن قرار مهم صدر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا بتاريخ 10 مارس 2026، ويتعلق بمسألة عملية في قانون الهجرة الإيطالي، وهي تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي إلى تصريح إقامة للعمل التابع. بدأت القضية بعد أن قامت المحافظة برفض طلب التحويل الذي قدمه أحد العمال الأجانب. وقد اعتبرت الإدارة أن العامل لم يستوفِ الشرط المطلوب في القطاع الزراعي، وهو القيام بما لا يقل عن 39 يوماً من العمل خلال فترة ثلاثة أشهر، بمعدل 13 يوماً من العمل في كل شهر. المسألة القانونية الأساسية في هذه القضية كانت كيفية حساب فترة الأشهر الثلاثة. فوفقاً لتفسير مفتشية العمل، يجب احتساب أيام العمل داخل الأشهر التقويمية، أي من اليوم الأول إلى اليوم الأخير من كل شهر. لكن المحكمة الإدارية تبنّت تفسيراً مختلفاً وأكثر منطقية. فقد رأت أن الإشارة إلى ثلاثة أشهر يجب فهمها كفترة تقارب تسعين يوماً تبدأ من تاريخ بدء العمل الفعلي. وهذا يعني أن أيام العمل التي تتم بين نهاية شهر وبداية الشهر التالي لا يمكن استبعادها من الحساب، لأن مثل هذا التفسير الصارم قد يؤدي إلى الإضرار بالعامل بشكل غير مبرر. ولهذا السبب قبلت المحكمة الطعن وألغت قرار الرفض الصادر عن الإدارة، وأمرت الإدارة بإعادة النظر في الطلب من جديد. أهمية هذا القرار تكمن في أنه يوضح مبدأ عملياً مهماً: عند تحويل تصريح الإقامة الموسمي، فإن ما يهم هو العمل الذي تم القيام به فعلياً خلال فترة الثلاثة أشهر، وليس التقسيم الصارم للأشهر وفق التقويم. شكراً لاستماعكم إلى هذه الحلقة من بودكاست "قانون الهجرة". نلتقي قريباً في حلقة جديدة. https://www.youtube.com/watch?v=0hw1gf9BwXQ

Alerta SIS y visado: el tribunal excluye el automatismo


 

Bürokrasi hukukun önüne geçtiğinde: İtalya’da bir mahkeme kararı çocuklara ait oturum izinlerinin dönüşümünü düzeltiyor

 Bürokrasi hukukun önüne geçtiğinde: İtalya’da bir mahkeme kararı çocuklara ait oturum izinlerinin dönüşümünü düzeltiyor

İtalya’da Lazio Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen yakın tarihli bir karar, göç sisteminde sıkça karşılaşılan bir sorunu yeniden gündeme taşıyor: hukukun katı ve hatalı yorumlarına dayanan idari kararlar.

23 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan karar, refakatsiz yabancı bir çocuğa verilen oturum izninin çalışma iznine dönüştürülmesi konusunu ele alıyor. Davanın tüm detaylarına Calaméo’da yayımlanan metin üzerinden ulaşmak mümkün (https://www.calameo.com/books/008079775e14bd2f3832a).

Uyuşmazlığın merkezinde, başvurusu idare tarafından reddedilen genç bir yabancı bulunuyor. Gerekçe olarak, en az iki yıl süren bir sosyal uyum programına katılmamış olması ve kanunda öngörülen resmi görüşü almamış olması gösterildi.

Ancak mahkeme farklı bir değerlendirme yaptı.

Kararda, İtalyan hukukunun bu tür bir dönüşüm için iki alternatif yol öngördüğü açıkça belirtiliyor. Birincisi, vesayet altındaki veya koruma altına alınmış çocuklar; ikincisi ise en az iki yıl süren bir entegrasyon programına katılanlar. Bu şartlar alternatif olup birlikte aranamaz.

İdarenin her iki şartı da aynı anda talep etmesi, kanunun öngördüğünden daha ağır bir yükümlülük getirdiği anlamına geliyor.

Mahkeme ayrıca önemli bir noktaya daha açıklık getiriyor: Yabancı Çocuklar Komitesi’nin görüşü prosedürde zorunludur, ancak bağlayıcı değildir. Dahası, bu görüşün temin edilmesi başvuru sahibinin değil, idarenin sorumluluğundadır.

Bu husus uygulamada büyük önem taşıyor. Zira birçok başvuru, başvuru sahibinin temin etmek zorunda olmadığı belgelerin eksikliği gerekçesiyle reddedilmektedir.

Mahkemenin mesajı açıktır: Göç hukuku mekanik ve katı bir bürokratik süreç olarak uygulanamaz. İdare her somut olayı ayrı ayrı değerlendirmeli ve yetkisini makuliyet ve orantılılık ilkelerine uygun şekilde kullanmalıdır.

Somut olayda başvuru sahibi, düzenli çalışma ve güncel belgelerle gerçek bir entegrasyon sürecini ortaya koymuştu. Buna rağmen başvurusu, hukukun şekilci bir yorumuna dayanılarak reddedilmişti.

Bu nedenle mahkeme, ret kararını iptal etti ve idareye dosyayı yeniden inceleme, gerekli görüşü kendiliğinden temin etme ve yasal şartları doğru şekilde değerlendirme yükümlülüğü getirdi.

Bu karar, bireysel davanın ötesinde önemli bir ilkeyi yeniden teyit ediyor: İdare hukuku yanlış uyguladığında, hukukun doğru uygulanmasını sağlamak yargının görevidir.

Göç hukuku alanında, hukuki statünün bireylerin hayatını doğrudan etkilediği düşünüldüğünde, bu denetim hayati önem taşımaktadır.

Avv. Fabio Loscerbo
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

domenica 29 marzo 2026

La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato nel settore agricolo: interpretazione del requisito delle 39 giornate lavorative nel trimestre

 La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato nel settore agricolo: interpretazione del requisito delle 39 giornate lavorative nel trimestre

La disciplina della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato costituisce uno dei punti più delicati della normativa italiana sull’immigrazione lavorativa. La questione assume particolare rilievo nel settore agricolo, caratterizzato da modalità di prestazione lavorativa discontinue e spesso organizzate per giornate effettive di lavoro. In questo contesto si inserisce una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, che offre importanti chiarimenti interpretativi in ordine al requisito delle 39 giornate lavorative nel trimestre ai fini della conversione del titolo di soggiorno.

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, numero 292 del 2026, pubblicata il 10 marzo 2026 nel procedimento iscritto al ruolo generale numero 175 del 2026, affronta il tema della corretta interpretazione dell’articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione) e delle relative circolari applicative.

Il caso trae origine dal rigetto disposto dalla Prefettura – Sportello unico per l’immigrazione – dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata da un lavoratore straniero impiegato nel settore agricolo. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sull’assenza del requisito minimo di attività lavorativa, ritenendo che il lavoratore non avesse svolto almeno 39 giornate lavorative distribuite in tre mesi solari con una media di 13 giornate mensili.

La questione interpretativa centrale riguarda la nozione di “tre mesi” prevista dalla normativa e dalle circolari amministrative. L’Ispettorato territoriale del lavoro aveva adottato un criterio rigidamente ancorato ai mesi solari, escludendo dal computo alcune giornate lavorative svolte “a cavallo” tra due mesi. Tale impostazione, secondo l’Amministrazione, impediva il raggiungimento del requisito minimo richiesto.

Il Tribunale amministrativo ha invece adottato una lettura più aderente alla ratio della normativa, sottolineando come l’articolo 24, comma 10, del Testo unico sull’immigrazione richieda semplicemente lo svolgimento di attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi prima della conversione del titolo di soggiorno. In particolare la sentenza afferma testualmente:

“le disposizioni vigenti e la predetta circolare si limitano a prevedere che ‘il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato’”.

Nel settore agricolo, caratterizzato da prestazioni lavorative giornaliere, la circolare congiunta del 27 ottobre 2023 ha precisato che tale requisito deve essere interpretato come lo svolgimento di almeno 13 giornate lavorative mensili per tre mesi lavorativi, per un totale minimo di 39 giornate coperte da contribuzione previdenziale. Tuttavia la stessa pronuncia chiarisce che il riferimento ai “tre mesi” non deve essere necessariamente inteso come tre mesi solari consecutivi.

Il Collegio evidenzia infatti che un’interpretazione rigidamente ancorata al calendario mensile finirebbe per produrre effetti distorsivi e irragionevoli, escludendo dal computo giornate effettivamente lavorate solo perché collocate tra la fine di un mese e l’inizio del successivo. A questo proposito la decisione afferma:

“nel considerare il trimestre – attesa la genericità della previsione contenuta nell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 – deve ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi ad un periodo di circa 90 giorni, che non deve necessariamente coincidere con un arco di tre mesi intesi in senso solare”.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto illegittima l’interpretazione adottata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, osservando che essa non trova fondamento in una disposizione normativa chiara e si rivela eccessivamente penalizzante per il lavoratore. L’approccio corretto consiste invece nel considerare un arco temporale di circa novanta giorni decorrente dall’inizio effettivo dell’attività lavorativa, all’interno del quale verificare il raggiungimento delle 39 giornate di lavoro.

La pronuncia assume particolare rilievo sistematico perché riafferma il principio secondo cui l’interpretazione delle norme in materia di immigrazione lavorativa deve essere coerente con la finalità sostanziale della disciplina. Nel caso della conversione del permesso stagionale, l’obiettivo perseguito dal legislatore è verificare l’effettivo inserimento del lavoratore nel mercato del lavoro italiano e non introdurre ostacoli formali basati su criteri temporali eccessivamente rigidi.

Il Collegio ha inoltre evidenziato che il lavoratore aveva effettivamente svolto attività lavorativa stagionale documentata e coperta da contribuzione, circostanza non contestata dall’Amministrazione. L’interpretazione restrittiva adottata dagli uffici amministrativi avrebbe quindi determinato una compressione ingiustificata del diritto del lavoratore a proseguire l’attività lavorativa attraverso la conversione del titolo di soggiorno.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego e ordinando all’Amministrazione di riesaminare la posizione del richiedente entro trenta giorni. La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare un’interpretazione sostanziale dei requisiti previsti dall’articolo 24 del Testo unico sull’immigrazione, soprattutto nei settori produttivi caratterizzati da modalità di lavoro discontinue come quello agricolo.

Dal punto di vista sistematico, la sentenza contribuisce a chiarire uno degli aspetti più problematici della conversione dei permessi stagionali, evitando che criteri meramente formali possano ostacolare percorsi di stabilizzazione lavorativa già avviati. L’interpretazione adottata appare coerente sia con la ratio della normativa sia con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono guidare l’azione amministrativa.

In un contesto in cui il lavoro agricolo rappresenta uno dei principali ambiti di impiego dei lavoratori stranieri stagionali, la definizione di criteri interpretativi chiari e non eccessivamente formalistici assume un’importanza decisiva per garantire certezza giuridica e uniformità applicativa da parte delle amministrazioni competenti.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Les conditions pour obtenir la protection spéciale selon une décision du Tribunal de Venise

https://ift.tt/Dq0VtA7 https://www.youtube.com/watch?v=mtZjX-1N2M8

Schengen Alert and Residence Permit

Schengen Alert and Residence Permit A recent judgment of the Consiglio di Stato confirms that a Schengen alert cannot automatically justify a refusal. Authorities must assess its specific reasons and current validity. Without proper investigation, the decision is unlawful https://www.youtube.com/watch?v=bdnNg_qK4xk

 

Ascolta "TAR Emilia Romagna Judgment The Police Headquarters Must Issue the Seasonal Residence Permit, It Cannot Simply Archive the Application" su Spreaker.

Signalement Schengen : lorsqu’il ne suffit pas pour refuser un titre de séjour

https://ift.tt/UPyGQ8t https://www.youtube.com/watch?v=kLG3NJNuflA