lunedì 7 settembre 2026
Discendenti di italiani: ingresso per lavoro fuori quota, chi può usarlo nel 2026 https://ift.tt/oigsmaU Dal 2026 esiste un canale di ingresso per lavoro subordinato che può essere particolarmente importante per molti discendenti di cittadini italiani residenti all’estero: in presenza dei requisiti previsti dalla legge, l’assunzione può avvenire al di fuori delle quote ordinarie del decreto flussi. Non si tratta di un riconoscimento della cittadinanza italiana, ma di una distinta possibilità di ingresso e soggiorno per lavoro. La novità deriva dall’articolo 27, comma 1-octies, del Testo Unico Immigrazione, introdotto nel 2025, e dal decreto interministeriale del 17 novembre 2025 che ha individuato i Paesi ai quali la disciplina si applica nella sua prima fase. Chi può utilizzare questo canale La norma riguarda lo straniero che si trova all’estero, è discendente di un cittadino italiano ed è cittadino di uno degli Stati individuati dal decreto ministeriale. I Paesi attualmente ricompresi sono Argentina, Brasile, Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay. La misura nasce per favorire una forma di immigrazione di ritorno dei discendenti delle grandi comunità italiane formatesi storicamente fuori dall’Europa. Il presupposto essenziale è quindi l’esistenza di una discendenza da cittadino italiano, che dovrà essere adeguatamente documentata. Fuori quota non significa senza procedura L’aspetto più rilevante è che questi ingressi avvengono al di fuori delle quote numeriche stabilite annualmente per il lavoro subordinato. In concreto, ciò significa che la domanda non compete per una delle quote ordinarie del decreto flussi e non dipende dalla disponibilità numerica riservata ai tradizionali ingressi per lavoro. Restano però necessari gli adempimenti amministrativi previsti per l’ingresso lavorativo. La disciplina rinvia infatti alle procedure dell’articolo 22 del Testo Unico Immigrazione: occorre un datore di lavoro in Italia, la richiesta del nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, la verifica dei requisiti del rapporto di lavoro e del datore, il successivo rilascio del visto e, dopo l’ingresso, il perfezionamento della procedura di soggiorno. Non è una domanda di cittadinanza È importante distinguere questa possibilità dalle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. Le modifiche introdotte nel 2025 hanno profondamente cambiato le regole dello ius sanguinis per le persone nate all’estero, ma il nuovo articolo 27 del Testo Unico Immigrazione opera su un piano diverso. Una persona può quindi non essere in condizione di ottenere immediatamente il riconoscimento della cittadinanza italiana e, nello stesso tempo, possedere i requisiti per utilizzare il canale lavorativo riservato ai discendenti di cittadini italiani. L’ingresso per lavoro non trasforma automaticamente lo straniero in cittadino italiano e non sostituisce l’eventuale procedimento di cittadinanza. La documentazione sulla discendenza è decisiva Prima di avviare la procedura è opportuno ricostruire con precisione la linea familiare e verificare la documentazione di stato civile disponibile. Atti di nascita, matrimonio e altri documenti relativi all’ascendente italiano possono essere essenziali per dimostrare il presupposto richiesto dalla legge. Particolare attenzione deve essere dedicata alla corrispondenza dei dati anagrafici, alle eventuali variazioni dei nomi e dei cognomi, alle traduzioni, alle legalizzazioni o apostille quando necessarie e alla continuità documentale della linea di discendenza. Le irregolarità documentali che spesso emergono nelle pratiche di cittadinanza possono assumere rilievo anche in questo procedimento. Perché questa possibilità è importante Il nuovo canale offre una soluzione concreta soprattutto per famiglie di origine italiana residenti da generazioni in Paesi come Argentina, Brasile, Venezuela e Uruguay. La disciplina consente di valorizzare il legame familiare con l’Italia senza subordinare l’ingresso lavorativo alla disponibilità delle quote ordinarie. Per chi intende trasferirsi in Italia, tuttavia, la prima verifica non dovrebbe limitarsi all’esistenza di un avo italiano. Occorre valutare contemporaneamente la prova della discendenza, la cittadinanza del Paese di provenienza, la posizione del datore di lavoro, il tipo di contratto proposto e la corretta impostazione della procedura davanti allo Sportello Unico. La novità è quindi significativa, ma deve essere utilizzata come uno strumento giuridico autonomo e non confusa con una scorciatoia per ottenere la cittadinanza. Una corretta distinzione tra cittadinanza, ingresso per lavoro e successivo soggiorno evita errori procedurali e consente di individuare la soluzione più adatta alla situazione concreta. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/3XaeTi8
Cittadinanza e residenza virtuale: l’indirizzo fittizio non interrompe automaticamente i dieci anni
Cittadinanza e residenza virtuale: l’indirizzo fittizio non interrompe automaticamente i dieci anni
Il TAR Lazio, con sentenza n. 6471 del 10 aprile 2026, ha chiarito che l’iscrizione anagrafica presso una via convenzionale destinata alle persone senza fissa dimora non è, di per sé, incompatibile con il requisito della residenza legale richiesto per la cittadinanza italiana. La decisione non elimina il requisito della continuità della residenza e non trasforma la cittadinanza in un diritto automatico, ma impedisce alla Prefettura di considerare la cosiddetta residenza virtuale come un elemento ostativo in via generale e astratta.
La questione riguarda soprattutto gli stranieri che, pur soggiornando regolarmente in Italia e mantenendo nel territorio comunale il centro effettivo dei propri interessi, attraversano periodi nei quali non dispongono di un’abitazione stabile e vengono quindi iscritti all’anagrafe presso un indirizzo convenzionale.
La residenza legale nella cittadinanza
Per la naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 non è sufficiente la semplice presenza materiale in Italia. Occorre una residenza legale, continuativa e documentabile per il periodo previsto dalla legge: dieci anni, in via ordinaria, per il cittadino extra UE, con termini differenti per le altre categorie previste dalla normativa.
La nozione di residenza legale è precisata dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, che considera legalmente residente chi abbia rispettato sia le norme sull’ingresso e sul soggiorno sia quelle sull’iscrizione anagrafica. Il dato anagrafico assume quindi un peso centrale, tanto che eventuali cancellazioni per irreperibilità possono incidere in modo decisivo sul computo del periodo necessario.
Il punto affrontato dal TAR Lazio era però diverso: può una Prefettura ritenere non valida, ai fini della cittadinanza, una iscrizione anagrafica formalmente esistente solo perché effettuata presso una cosiddetta via fittizia?
La risposta del giudice amministrativo è negativa.
La residenza virtuale è una vera iscrizione anagrafica
La legge anagrafica tutela anche chi non dispone di una fissa dimora. L’art. 2 della legge n. 1228/1954 consente infatti alla persona senza fissa dimora di essere considerata residente nel Comune nel quale ha stabilito il proprio domicilio, cioè il luogo nel quale si concentra in concreto la generalità dei suoi interessi.
Molti Comuni danno attuazione a questa disciplina attraverso vie convenzionali, formalmente inserite negli archivi anagrafici ma prive di una corrispondente strada fisica. Non si tratta di un espediente amministrativo privo di valore giuridico: è, al contrario, lo strumento utilizzato dall’ordinamento per permettere anche a chi non abbia un’abitazione stabile di mantenere una posizione anagrafica regolare.
Il TAR Lazio ha quindi ritenuto che l’iscrizione dello straniero senza fissa dimora nei registri della popolazione residente, anche mediante una via convenzionale, sia astrattamente idonea a soddisfare il requisito della residenza legale richiesto per la cittadinanza. Una Prefettura non può, pertanto, considerare automaticamente illegale quella residenza soltanto perché l’indirizzo non corrisponde a un immobile nel quale l’interessato abita materialmente.
La Prefettura deve verificare il caso concreto
Questo principio non significa, naturalmente, che qualsiasi iscrizione presso una via fittizia debba essere accettata senza verifiche. Il TAR ha precisato che l’Amministrazione conserva il potere e il dovere di accertare se l’iscrizione sia stata ottenuta nel rispetto della legge e se il domicilio dichiarato corrisponda realmente al centro degli interessi della persona.
Può inoltre essere verificato se lo strumento sia stato utilizzato in modo artificioso per eludere la disciplina sulla residenza. Ciò che non è consentito è trasformare il semplice dato formale della via virtuale in una presunzione assoluta di irregolarità.
La differenza è rilevante. Se esistono elementi concreti che fanno dubitare della presenza effettiva dello straniero nel Comune, della sua reperibilità o della genuinità dell’iscrizione, l’Amministrazione può svolgere gli accertamenti necessari e deve motivare specificamente le proprie conclusioni. Se invece la persona è regolarmente iscritta, mantiene rapporti documentabili con il territorio ed è rimasta reperibile, la natura convenzionale dell’indirizzo non può da sola azzerare gli anni di residenza maturati.
Attenzione alla cancellazione per irreperibilità
Sul piano pratico occorre però distinguere con grande attenzione la residenza virtuale dalla cancellazione anagrafica. La prima costituisce una modalità legittima di iscrizione; la seconda può determinare una reale interruzione della continuità richiesta per la cittadinanza.
Lo straniero iscritto all’anagrafe, anche presso un indirizzo convenzionale, deve quindi mantenere aggiornata la propria posizione e rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa anagrafica. In particolare, il d.P.R. n. 223/1989 prevede per lo straniero l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. La mancata cura della posizione anagrafica può determinare accertamenti di irreperibilità e, nei casi previsti, la cancellazione.
È proprio questo uno degli aspetti che più frequentemente emerge quando una domanda di cittadinanza viene istruita molti anni dopo l’inizio della permanenza in Italia: il richiedente può aver mantenuto sempre un titolo di soggiorno valido, ma presentare nello storico anagrafico uno o più periodi problematici che rischiano di compromettere la continuità richiesta.
Per questa ragione lo storico di residenza dovrebbe essere controllato prima della presentazione della domanda e non soltanto quando arriva un preavviso di rigetto dalla Prefettura.
La residenza deve permanere fino al giuramento
Un ulteriore errore consiste nel considerare sufficiente aver maturato il periodo richiesto alla data della domanda. La normativa prevede invece che le condizioni necessarie per la concessione della cittadinanza per residenza permangano fino alla prestazione del giuramento.
Di conseguenza, anche dopo l’invio dell’istanza, variazioni di residenza, cancellazioni anagrafiche, trasferimenti all’estero o situazioni di irreperibilità devono essere gestiti con particolare attenzione. Una pratica di cittadinanza può durare anni e l’intera posizione deve restare coerente durante l’istruttoria.
La sentenza del TAR Lazio assume quindi un valore operativo importante proprio perché distingue due situazioni che non devono essere confuse: da una parte, l’iscrizione legittima presso un indirizzo virtuale; dall’altra, l’assenza di una valida iscrizione anagrafica o la cancellazione per irreperibilità. Solo la seconda situazione può porre un vero problema di interruzione della residenza, mentre la prima richiede una valutazione concreta e non può essere respinta sulla base di un automatismo.
Cosa fare in caso di preavviso di rigetto
Quando la Prefettura contesta un periodo di residenza presso una via convenzionale, la risposta non dovrebbe limitarsi a richiamare formalmente il certificato storico. È opportuno ricostruire la posizione dell’interessato nel periodo contestato e dimostrare la realtà del domicilio e la continuità dei rapporti con il territorio.
Possono assumere rilievo, a seconda del caso, i documenti relativi al permesso di soggiorno, al lavoro, alle dichiarazioni fiscali, all’assistenza sanitaria, ai servizi sociali, ai rapporti con il Comune, alla frequenza scolastica dei figli, ai contratti, alle utenze eventualmente disponibili e, più in generale, ogni elemento idoneo a dimostrare che l’Italia e il Comune indicato continuavano a rappresentare il centro effettivo della vita personale e familiare.
È altrettanto importante verificare se vi siano state cancellazioni anagrafiche e, in caso affermativo, comprenderne la causa, la durata e le modalità con cui la residenza è stata successivamente ripristinata. Non tutte le irregolarità anagrafiche hanno la stessa origine e non sempre una ricostruzione meramente automatica da parte dell’Amministrazione restituisce correttamente la situazione sostanziale.
La decisione del TAR non concede direttamente la cittadinanza al ricorrente. Il giudice ha annullato il provvedimento di inammissibilità e imposto all’Amministrazione di riesaminare la domanda applicando i principi indicati. È una distinzione importante, perché resta ferma la valutazione complessiva spettante all’Amministrazione in materia di naturalizzazione.
Il principio che emerge è tuttavia chiaro: la precarietà abitativa non può essere trasformata, senza una base normativa, in precarietà giuridica. Se l’ordinamento consente e disciplina l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, quella stessa iscrizione non può poi essere considerata priva di valore quando si verifica il requisito della residenza legale ai fini della cittadinanza.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
Permessi di soggiorno via kit postale: il TAR Veneto misura i ritardi del sistema
Con l’ordinanza n. 1487 del 3 luglio 2026, il TAR Veneto ha disposto un’istruttoria nell’ambito della class action promossa da undici cittadini stranieri e da alcune associazioni contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Vicenza per i ritardi sistematici nei procedimenti di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno richiesti mediante kit postale.
Non si tratta ancora di una decisione definitiva sul merito: l’udienza pubblica è fissata al 10 febbraio 2027. L’ordinanza, tuttavia, è già molto significativa perché impone all’Amministrazione di descrivere in modo analitico il funzionamento concreto del procedimento.
Il TAR chiede infatti informazioni sul procedimento tipo, sul personale e sui mezzi disponibili, sui sistemi informatici, sul numero delle domande presentate e definite, sui procedimenti pendenti da oltre sessanta giorni, sei mesi e dodici mesi, nonché sui tempi intercorrenti tra domanda, fotosegnalamento e consegna del titolo.
Il punto è particolarmente importante perché consente di spostare l’attenzione dal singolo ritardo alla struttura complessiva del sistema. Una pratica ferma per molti mesi può dipendere da una disfunzione individuale; centinaia o migliaia di pratiche ferme oltre i termini indicano invece un problema organizzativo dell’ufficio.
L’articolo 5, comma 9, del Testo unico immigrazione continua a indicare il termine di sessanta giorni per il rilascio o il rinnovo del permesso. Il superamento di tale termine non comporta automaticamente il rilascio del titolo, ma il protrarsi sistematico dei procedimenti può incidere in modo rilevante sulla vita dello straniero: lavoro, viaggi, rapporti con la pubblica amministrazione, accesso a servizi e possibilità di dimostrare stabilmente la propria posizione giuridica.
Per il singolo interessato restano centrali gli strumenti ordinari: sollecito, diffida, accesso agli atti e, quando necessario, tutela contro il silenzio o l’inerzia amministrativa. Ma il contenzioso collettivo mostra un livello ulteriore: quando il ritardo non riguarda più un fascicolo, bensì l’organizzazione stessa dell’Ufficio Immigrazione, il problema può essere affrontato anche sul piano dell’efficienza amministrativa generale.
Il dato più interessante dell’ordinanza è quindi metodologico. Non basta dire che una Questura è lenta: occorre capire dove si forma il collo di bottiglia, quanti procedimenti superano certe soglie temporali e quali risorse sono disponibili per smaltirli.
La gestione dell’immigrazione passa anche da questo: misurare i tempi reali dell’amministrazione e pretendere che siano coerenti con i diritti riconosciuti dalla legge.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
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Familiare del beneficiario di protezione: il nuovo permesso previsto dall’art. 23 del Regolamento 2024/1347
Dal 1° luglio 2026 è direttamente applicabile il Regolamento (UE) 2024/1347, che disciplina anche una forma di tutela dell’unità familiare destinata ad avere importanti conseguenze pratiche.
L’articolo 23 stabilisce che lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale deve rilasciare un permesso di soggiorno ai familiari presenti nel medesimo Stato che, individualmente, non abbiano diritto alla protezione internazionale, quando ne facciano richiesta e non ricorrano specifiche cause di esclusione.
La norma è particolarmente importante nei casi in cui il familiare abbia presentato una propria domanda di protezione poi respinta. Il diniego della protezione personale, infatti, non significa necessariamente assenza di un titolo di soggiorno: il fondamento della permanenza può derivare direttamente dall’unità familiare con il beneficiario di protezione internazionale.
La nozione di familiare utilizzata dal Regolamento è però precisa. In linea generale, rileva la famiglia già costituita prima dell’arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri e presente nello stesso Stato in connessione con la domanda di protezione. Rientrano, alle condizioni previste, il coniuge o partner stabile, i figli minori, determinati figli adulti dipendenti e, quando il beneficiario è un minore non coniugato, i genitori o altro adulto responsabile.
Il permesso rilasciato al familiare ha la stessa data di scadenza del titolo del beneficiario ed è rinnovabile finché quest’ultimo conserva il proprio permesso. Sono previste esclusioni quando ricorrano cause che avrebbero impedito il riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di matrimoni o relazioni strumentali oppure per motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico.
Sul piano pratico la novità impone di esaminare con attenzione le situazioni familiari collegate a un beneficiario di status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Quando un familiare si trova già in Italia e non dispone di un autonomo titolo, non ci si può limitare a verificare l’esito della sua eventuale domanda di asilo: occorre valutare anche l’applicabilità dell’articolo 23.
La norma apre quindi uno spazio operativo importante soprattutto nei casi di famiglie presenti nello stesso Stato ma con posizioni giuridiche diverse. Protezione negata al familiare non significa, automaticamente, soggiorno negato.
Avv. Fabio Loscerbo
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domenica 6 settembre 2026
Épisode 1 – J'ai perdu mon emploi _ est-ce que je risque aussi de perdre mon titre de séjour https://ift.tt/IF3QwKl Questo episodio include contenuti generati dall’IA. via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/07gRonV https://ift.tt/lyvpwjN Diritto dell'Immigrazione, IFTTT
Humbja e punës nuk do të thotë humbje e qëndrimit: leja për pritje punësimi dhe të drejtat në 2026 https://ift.tt/0AF2GnB Humbja e vendit të punës nuk e bën automatikisht të parregullt qëndrimin e një shtetasi të huaj në Itali. Ligji italian parashikon një mbrojtje të posaçme për punëtorin që pushohet nga puna ose jep dorëheqjen, duke i lejuar të qëndrojë në territor, të regjistrohet pranë Qendrës për Punësim dhe të kërkojë një punë të re. Në vitin 2026 kjo mbrojtje ka marrë edhe një rëndësi tjetër praktike: INPS ka njohur se leja e qëndrimit për “attesa occupazione” mund të përdoret edhe për të përfituar Assegno Unico Universale dhe Bonus Asilo Nido, nëse plotësohen kushtet e tjera të parashikuara nga ligji. Humbja e punës nuk anulon lejen e qëndrimit Neni 22, paragrafi 11, i Testit Unik për Imigracionin parashikon qartë se humbja e vendit të punës nuk përbën në vetvete shkak për revokimin e lejes së qëndrimit të punëtorit jo-BE. Kjo vlen si në rast pushimi nga puna, ashtu edhe në rast dorëheqjeje. Punëtori mund të regjistrohet në listat e Qendrës për Punësim për periudhën e mbetur të vlefshmërisë së lejes së tij dhe, përveç rasteve të punës sezonale, gjithsesi për një periudhë jo më të shkurtër se një vit. Nëse personi përfiton një mbështetje për papunësinë ose një tjetër pagesë zëvendësuese të të ardhurave për një periudhë më të gjatë, mbrojtja mund të vazhdojë për të gjithë kohëzgjatjen e kësaj përfitimi. Kjo do të thotë se një punëtor i huaj që humbet punën nuk duhet të largohet menjëherë nga Italia dhe nuk humbet automatikisht mundësinë për të ruajtur një status të rregullt. Është megjithatë shumë e rëndësishme që situata të formalizohet dhe që personi të regjistrohet pa vonesa pranë Qendrës për Punësim. Leja për pritje punësimi mund të zgjatet edhe përtej një viti Një keqkuptim i zakonshëm është se leja për pritje punësimi mund të zgjasë vetëm një vit dhe se pas kësaj periudhe qëndrimi bëhet domosdoshmërisht i pamundur. Në realitet, administrata duhet të vlerësojë situatën konkrete. Udhëzimet administrative të Ministrisë së Brendshme kanë sqaruar se ligji nuk ka vendosur një kufi maksimal absolut për rinovimin e lejes për pritje punësimi. Questura duhet të marrë në konsideratë, ndër të tjera, kohëzgjatjen e qëndrimit në Itali, lidhjet familjare, nivelin e integrimit, gjendjen ekonomike të familjes dhe rrethanat personale të aplikantit. Për këtë arsye, kur një person ende nuk ka gjetur një punë të re në momentin e skadimit të lejes, nuk është e drejtë të konsiderohet çështja automatikisht e humbur. Duhet të shqyrtohen të ardhurat e mundshme të familjes, përfitimet ekonomike, ofertat e punës, kërkimi aktiv i punës dhe çdo element tjetër që tregon një integrim real në territorin italian. Në 2026: Assegno Unico dhe Bonus Asilo Nido edhe me “attesa occupazione” Një zhvillim i rëndësishëm ka ardhur nga jurisprudenca e gjykatave italiane dhe nga vetë INPS. Me mesazhin nr. 205 të 22 janarit 2026, INPS ka ndryshuar udhëzimet e mëparshme dhe ka përfshirë lejen e qëndrimit për pritje punësimi midis titujve të vlefshëm për të kërkuar Assegno Unico Universale për fëmijët në ngarkim dhe Bonus Asilo Nido. Ndryshimi erdhi pas disa vendimeve gjyqësore që e konsideruan diskriminuese përjashtimin e mbajtësve të kësaj lejeje nga këto përfitime. Në veçanti, Gjykata e Torinos, me vendimin nr. 2359/2025, konfirmoi se leja për pritje punësimi hyn në kategorinë e lejeve që lidhen me statusin e punëtorit dhe se, kur plotësohen kushtet e tjera ligjore, ajo nuk mund të përdoret si arsye për të mohuar Assegno Unico. Në prill 2026, vetë INPS publikoi në faqen e tij institucionale njoftimin mbi këtë vendim, duke konfirmuar se kërkesa për kthimin e shumave të marra nga një shtetas jo-BE me leje për pritje punësimi ishte konsideruar e paligjshme. Çfarë duhet të bëjë kush e ka humbur punën Në praktikë, personi duhet të ruajë të gjithë dokumentacionin që tregon përfundimin e marrëdhënies së punës, të regjistrohet pranë Qendrës për Punësim dhe të dokumentojë kërkimin aktiv të një pune të re. Nëse leja po skadon, kërkesa për rinovim ose për lejen e pritjes së punësimit duhet të paraqitet në kohë, duke bashkëngjitur dokumentet që provojnë situatën profesionale dhe ekonomike. Nëse ekziston një familje në Itali, duhet të dokumentohen edhe të ardhurat e familjarëve bashkëjetues dhe lidhjet familjare, sepse këto elemente mund të kenë rëndësi në vlerësimin e rinovimit. Nëse një kërkesë për Assegno Unico ose Bonus Asilo Nido është refuzuar vetëm për shkak të lejes “attesa occupazione”, pas ndryshimit të udhëzimeve të INPS mund të kërkohet rishqyrtimi i vendimit. Një mbrojtje kundër parregullsisë së papritur Qëllimi i kësaj disipline është i qartë: një punëtor që ka jetuar dhe punuar rregullisht në Itali nuk duhet të kalojë në parregullsi vetëm sepse humbet përkohësisht punën. Ligji i jep kohë për të kërkuar një punësim të ri dhe, gjithnjë e më shumë, jurisprudenca po e lidh këtë status me parimin e barazisë së trajtimit në aksesin te të drejtat sociale. Pikërisht për këtë arsye, humbja e punës duhet të trajtohet menjëherë si një çështje juridike dhe administrative, jo si fundi automatik i projektit të qëndrimit në Itali. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/lyvpwjN
العودة إلى إيطاليا أثناء انتظار تجديد الإقامة: متى لا تحتاج إلى تأشيرة إعادة الدخول؟ https://ift.tt/SdXviZP إذا غادرت إيطاليا بينما كان تصريح إقامتك قيد التجديد، فقد تتمكن من العودة من دون تأشيرة جديدة. لكن هذه الإمكانية تخضع لشروط دقيقة، وأهمها طريقة السفر والوثائق التي تحملها عند الخروج والعودة. الخطأ في اختيار رحلة تمر عبر دولة أخرى من دول شنغن قد يحوّل رحلة عادية إلى مشكلة على الحدود أو حتى إلى رفض للصعود إلى الطائرة. القاعدة الأساسية لمن ينتظر تجديد تصريح الإقامة تؤكد التعليمات القنصلية الإيطالية المحدثة في عام 2026 أن الأجنبي الذي يملك إيصال طلب تجديد تصريح الإقامة يمكنه، في حالات محددة، العودة إلى إيطاليا من دون الحصول على تأشيرة إعادة دخول. لكي يستفيد الشخص من هذه القاعدة، يجب أن يحمل جواز سفر ساري المفعول، وصورة عن تصريح الإقامة المنتهي، وإيصال طلب التجديد. ومن المهم جداً أن يكون الإيصال مختوماً من شرطة الحدود الإيطالية عند مغادرة إيطاليا. المشكلة الأساسية: لا تدخل منطقة شنغن من دولة أخرى من أهم الشروط أن يتم الدخول إلى منطقة شنغن عبر حدود إيطالية خارجية. بمعنى عملي، يجب ألا يكون أول دخول إلى فضاء شنغن في فرنسا أو ألمانيا أو إسبانيا أو أي دولة شنغن أخرى ثم الانتقال بعد ذلك إلى إيطاليا. فمن يسافر، على سبيل المثال، من بلد عربي إلى باريس ثم إلى روما قد يواجه مشكلة لأن مراقبة الدخول إلى شنغن تتم في فرنسا. أما المسار الذي يجعل أول نقطة دخول إلى شنغن في إيطاليا فهو المسار المتوافق مع القاعدة الخاصة بالعودة بواسطة إيصال التجديد. لذلك، قبل شراء التذكرة، يجب النظر إلى خط الرحلة بالكامل وليس فقط إلى الوجهة النهائية المكتوبة على الحجز. ختم الإيصال عند الخروج ليس تفصيلاً شكلياً التعليمات الرسمية تشترط أن يكون إيصال التجديد مختوماً من الشرطة الإيطالية عند مغادرة البلاد. لهذا السبب من الأفضل، عند الوصول إلى نقطة الحدود أو المطار، إظهار الإيصال وطلب التحقق منه وختمه عند الخروج. من يغادر من دون هذا الختم لا ينبغي أن يفترض أن العودة ستكون تلقائية. في هذه الحالة قد يصبح من الضروري الاتصال بالسفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة قبل السفر للتحقق من الإجراء الواجب اتباعه. وماذا عن إيصال أول تصريح إقامة؟ تسمح التعليمات الحالية أيضاً، في حالات معينة، بالعودة من دون تأشيرة لمن يحمل إيصال طلب أول تصريح إقامة، وليس فقط لمن ينتظر التجديد. وتطبق هذه الإمكانية خصوصاً على أول تصريح لأسباب عائلية أو للعمل التابع أو للعمل الحر، مع احترام شروط وثيقة السفر ومسار الدخول المباشر إلى إيطاليا وختم الإيصال. أما حالة الطالب الذي ينتظر أول تصريح إقامة للدراسة فهي مختلفة: وفق التعليمات القنصلية، يحتاج عادة إلى طلب تأشيرة إعادة الدخول بعد الحصول على موافقة مسبقة من الـ Questura المختصة في إيطاليا. إذا ضاع تصريح الإقامة أو سُرق خارج إيطاليا إذا كان تصريح الإقامة لا يزال صالحاً ولكنه ضاع أو سُرق أثناء وجود صاحبه في الخارج، لا يكفي عادة التصريح الشفهي بأنه كان يملك إقامة إيطالية. يجب تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة في البلد الذي وقع فيه الفقدان أو السرقة، ثم التواصل مع البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية المختصة لطلب تأشيرة إعادة الدخول. تقوم القنصلية، في هذه الحالات، بالتحقق من وجود وصلاحية تصريح الإقامة لدى الـ Questura في إيطاليا قبل السماح بالعودة. عندما يكون تصريح الإقامة منتهياً ولا توجد حالة عودة مباشرة بالإيصال إذا انتهت صلاحية تصريح الإقامة ولم يكن الشخص في وضع يسمح له بالعودة مباشرة بالإيصال، فقد يصبح من الضروري طلب تأشيرة وطنية من النوع D لإعادة الدخول. وفي عدد من الحالات، خصوصاً عندما تكون الإقامة منتهية منذ مدة طويلة أو لا تتوافر شروط العودة المباشرة، يتوقف إصدار التأشيرة على الحصول على nulla osta من الـ Questura المختصة في إيطاليا. وهذا يعني أن القنصلية لا تستطيع دائماً إنهاء الملف بمفردها، وقد تنتظر جواب شرطة الهجرة في المدينة التي كان الشخص مقيماً فيها. لهذا السبب قد يستغرق ملف إعادة الدخول وقتاً ليس قصيراً، ويمكن أن تصل مدة المعالجة، وفق التعليمات القنصلية، إلى تسعين يوماً في بعض الحالات. ما الذي يجب الاحتفاظ به قبل مغادرة إيطاليا؟ من الناحية العملية، من الأفضل عدم السفر ومعك وثيقة واحدة فقط. يجب الاحتفاظ بجواز السفر الساري، وتصريح الإقامة المنتهي إن وجد، وإيصال طلب التجديد أو الإصدار الأول، وصور واضحة عن هذه الوثائق، وأي مستند يثبت العمل أو العلاقة العائلية أو سبب الإقامة عند الحاجة. كما يجب التأكد قبل المغادرة من أن بيانات الإيصال واضحة وأن الطلب مسجل فعلاً، وأن خط العودة لا يتطلب عبور حدود شنغن في دولة أخرى. لا تخلط بين حق الإقامة وحق عبور الحدود الشخص الذي قدم طلب التجديد في الموعد وبشكل صحيح قد يكون في وضع قانوني سليم داخل إيطاليا، لكن السفر إلى الخارج يضيف مسألة مختلفة تماماً: عبور الحدود الدولية. لذلك فإن كون الإقامة «قيد التجديد» لا يعني أن أي شركة طيران أو أي دولة شنغن ستتعامل مع الإيصال بالطريقة نفسها. القاعدة الإيطالية التي تسمح بالعودة بواسطة الإيصال تعمل ضمن شروط محددة جداً. وأهم حماية عملية هي تنظيم الرحلة قبل المغادرة، لا بعد الوصول إلى بلد الأصل. الخلاصة: إيصال تجديد تصريح الإقامة يمكن أن يسمح بالعودة إلى إيطاليا من دون تأشيرة، لكن بشرط احترام الوثائق المطلوبة ومسار السفر الصحيح وختم الإيصال عند الخروج. أما فقدان الوثيقة، أو انتهاء الإقامة من دون توافر شروط العودة، أو بعض حالات طلب أول تصريح، فقد يفرض الحصول على تأشيرة إعادة دخول وموافقة الـ Questura قبل السفر إلى إيطاليا. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/lyvpwjN
Permisos por casos especiales en Italia: acceso al Assegno di Inclusione https://ift.tt/vrznQG8 En Italia, determinados ciudadanos extranjeros titulares de un permiso de residencia por “casos especiales” pueden acceder al Assegno di Inclusione (ADI) con reglas específicas y más favorables que las previstas, con carácter general, para otros beneficiarios. Las instrucciones operativas publicadas por el INPS en 2026 afectan, en particular, a las víctimas de trata, violencia doméstica y explotación laboral. La cuestión es especialmente importante porque estas personas se encuentran, por definición, en una situación de especial vulnerabilidad y pueden necesitar apoyo económico precisamente en el momento en que intentan salir de una relación de violencia, de una situación de explotación o de un contexto de grave dependencia. Qué permisos están incluidos Las reglas específicas se aplican a los titulares de permisos de residencia expedidos en virtud de los artículos 18, 18-bis y 18-ter del Decreto Legislativo n.º 286/1998, es decir, el Texto Único de Inmigración. El artículo 18 se refiere a los permisos por motivos de protección social, utilizados en situaciones de violencia o grave explotación, incluida la trata de personas. El artículo 18-bis protege a las víctimas extranjeras de violencia doméstica cuando existe un peligro concreto y actual para su integridad. El artículo 18-ter, por su parte, contempla la protección de los extranjeros víctimas de intermediación ilícita y explotación laboral. La inclusión de estas categorías en el ADI ha sido precisada por el INPS mediante la Circular n.º 58 de 20 de mayo de 2026, posteriormente acompañada de aclaraciones del Ministerio de Trabajo. No se aplican todos los requisitos ordinarios del ADI El aspecto más relevante es que, para los titulares de estos permisos, no se aplican los requisitos ordinarios relativos a ciudadanía, residencia y duración del soggiorno que normalmente condicionan el acceso al Assegno di Inclusione. Tampoco se aplican, en los términos establecidos por la normativa especial, los requisitos económicos ordinarios de renta y patrimonio previstos para la generalidad de los solicitantes. Esto no significa, sin embargo, que el beneficio sea automático ni que desaparezcan todos los controles. Siguen existiendo otras condiciones previstas por la normativa del ADI, incluidos determinados límites relativos a bienes duraderos y otros indicadores de la situación económica y familiar, así como requisitos específicos que pueden corresponder al tipo concreto de permiso. Por esta razón, antes de presentar la solicitud es importante identificar correctamente la naturaleza jurídica del permiso de residencia y comprobar que el título se encuentra efectivamente entre los contemplados por los artículos 18, 18-bis o 18-ter del Texto Único de Inmigración. La duración del ADI está vinculada al permiso de residencia Existe además una regla especialmente importante sobre la duración. Para los titulares de permisos por casos especiales, el ADI no puede concederse por un período superior a la vigencia del permiso de residencia. En términos prácticos, si una persona presenta la solicitud cuando a su permiso le quedan pocos meses de validez, el beneficio puede quedar limitado a esos meses, salvo que intervenga posteriormente una renovación que permita mantener los requisitos previstos por la ley. El INPS ha utilizado precisamente este tipo de ejemplo para explicar que la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de caducidad del permiso deben ser evaluadas conjuntamente. Por ello, cuando el permiso se aproxima a su vencimiento, conviene comprobar también el estado de su renovación y conservar toda la documentación que demuestre la continuidad del título de residencia. Cómo se presenta la solicitud La solicitud puede presentarse a través de los servicios telemáticos del INPS utilizando una identidad digital habilitada, o con la asistencia de un Patronato o de un Centro de Asistencia Fiscal, según las modalidades operativas previstas para la prestación. Después de la solicitud, el beneficiario debe también cumplir los pasos previstos por el sistema del ADI. Entre ellos se encuentra la inscripción en la plataforma SIISL y la firma del Patto di Attivazione Digitale del núcleo familiar. Tras la aprobación de la prestación, los beneficiarios deben seguir el itinerario de inclusión social y laboral previsto por la normativa, teniendo en cuenta también los eventuales programas de protección o asistencia en los que ya estén incluidos. El Ministerio de Trabajo ha precisado que, normalmente, debe producirse un primer encuentro con los servicios sociales dentro de los 120 días siguientes a la firma del pacto digital. Si la Administración no convoca al beneficiario, este puede presentarse espontáneamente; la falta del encuentro dentro del plazo puede producir la suspensión del beneficio hasta que el cumplimiento sea comunicado. Qué hacer en caso de rechazo Si una solicitud es rechazada porque la Administración ha aplicado automáticamente los requisitos ordinarios de ciudadanía, residencia, soggiorno, renta o patrimonio sin considerar la disciplina específica prevista para los permisos por casos especiales, el rechazo debe ser examinado con atención. En estos casos resulta necesario verificar la motivación utilizada por el INPS, la categoría exacta del permiso de residencia y la documentación presentada. Un error en la clasificación del título de soggiorno puede producir la aplicación de requisitos que la normativa especial excluye expresamente. La protección administrativa y, cuando sea necesario, judicial no debe limitarse a discutir el importe de la prestación, sino que debe partir de la correcta identificación del régimen jurídico aplicable a la persona extranjera. En materias de asistencia social, la tipología del permiso de residencia puede modificar de forma decisiva los requisitos exigibles. Para las víctimas extranjeras de violencia, trata o explotación laboral, el permiso de residencia no es solamente un documento que regulariza la presencia en Italia: puede constituir también la puerta de acceso a instrumentos de apoyo económico y de inclusión destinados a hacer efectiva la salida de una situación de dependencia o abuso. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/lyvpwjN
Decreto flussi: se il datore di lavoro non assume, il permesso non può essere negato automaticamente
Decreto flussi: se il datore di lavoro non assume, il permesso non può essere negato automaticamente
Il lavoratore straniero che entra regolarmente in Italia con un visto per lavoro non perde automaticamente ogni possibilità di ottenere il permesso di soggiorno se il datore indicato nel nulla osta, dopo l’ingresso, non procede all’assunzione. Quando il mancato perfezionamento del rapporto non è imputabile al lavoratore e nel frattempo emerge una nuova concreta opportunità lavorativa, Questura e Sportello Unico devono esaminare la situazione reale, evitando automatismi. È il principio ribadito dal TAR Marche con la sentenza n. 893 del 4 luglio 2026, particolarmente utile nelle pratiche collegate al decreto flussi.
Uno dei problemi più delicati delle procedure di ingresso per lavoro nasce quando la pratica amministrativa arriva regolarmente fino al rilascio del visto, il lavoratore entra in Italia, ma il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta non conclude il rapporto. Può accadere per una sopravvenuta rinuncia dell’impresa, per difficoltà economiche, per irreperibilità del datore o, nei casi più gravi, perché il lavoratore scopre di essere stato coinvolto in una procedura opaca o fraudolenta.
Per molto tempo queste situazioni sono state affrontate dagli uffici secondo una logica quasi automatica: se non viene instaurato il rapporto con il datore originariamente indicato, viene meno il presupposto dell’ingresso e, di conseguenza, anche quello del permesso di soggiorno. Una simile ricostruzione, tuttavia, rischia di trasferire interamente sul lavoratore le conseguenze di un fatto che può dipendere da soggetti terzi e che può verificarsi quando egli ha già sostenuto il viaggio, è entrato legalmente nel territorio nazionale ed è concretamente disponibile a lavorare.
Il caso deciso dal TAR Marche
La vicenda esaminata dal TAR Marche riguardava un cittadino straniero entrato regolarmente in Italia con un visto per lavoro subordinato stagionale della durata di 270 giorni, rilasciato sulla base di un nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Una volta arrivato in Italia, il lavoratore non era però riuscito a stipulare il contratto di soggiorno con l’azienda agricola indicata nella procedura.
La mancata stipula, secondo quanto documentato nel giudizio, non dipendeva da inerzia o volontà del lavoratore, ma era collegata a vicende estranee alla sua sfera di controllo, tanto da essere stata presentata una denuncia-querela nell’ambito di una più ampia vicenda nella quale venivano ipotizzati reati connessi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla truffa.
Nel frattempo il lavoratore aveva trovato una diversa occupazione presso un altro datore di lavoro e aveva presentato domanda per ottenere il permesso di soggiorno. La Questura aveva tuttavia rigettato l’istanza facendo leva sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore originariamente indicato nel nulla osta.
Il TAR ha annullato il diniego. Secondo il Collegio, un simile modo di procedere costituisce un’applicazione meramente formale della normativa e contrasta con l’art. 5, comma 5, del Testo Unico Immigrazione, che impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il nulla osta non crea un vincolo assoluto con il primo datore
La sentenza non afferma che sia irrilevante il rapporto di lavoro indicato nella domanda di ingresso. Quel rapporto resta il presupposto sulla base del quale il nulla osta e il visto sono stati rilasciati. Ciò che viene escluso è un diverso automatismo: il venir meno di quel rapporto, soprattutto quando avviene per circostanze non imputabili allo straniero, non può essere considerato da solo sufficiente a chiudere negativamente la procedura.
Il TAR richiama espressamente un orientamento già emerso nella giurisprudenza amministrativa, compreso il Consiglio di Stato, secondo cui l’Amministrazione deve considerare la peculiarità della vicenda e l’eventuale nuovo rapporto lavorativo instaurato. In altri termini, occorre distinguere tra chi utilizza il decreto flussi come strumento meramente apparente per ottenere l’ingresso e chi, invece, è entrato sulla base di una procedura regolare, subisce la mancata assunzione per cause indipendenti dalla propria volontà e dimostra immediatamente di voler proseguire un effettivo percorso lavorativo.
Nel caso deciso dal TAR Marche il nuovo impiego ha avuto un peso determinante. Il lavoratore non aveva infatti formulato una generica richiesta di restare in Italia nella speranza di trovare in futuro un’occupazione, ma aveva già documentato un diverso rapporto di lavoro subordinato. Per il giudice amministrativo questa circostanza descriveva una situazione di effettivo inserimento lavorativo alternativo, che la Questura avrebbe dovuto valutare.
Cosa è cambiato nelle procedure dopo le riforme del 2025
Il principio assume ancora maggiore interesse alla luce delle modifiche intervenute nelle procedure di ingresso per lavoro. Il decreto-legge n. 146 del 2025, convertito dalla legge n. 179 del 2025, ha rafforzato i passaggi di verifica della volontà datoriale. Prima del rilascio del visto, il datore deve confermare l’interesse all’assunzione entro il termine previsto dalla legge; dopo l’ingresso del lavoratore, il termine per la stipula del contratto di soggiorno è stato portato a quindici giorni.
Questi controlli riducono il rischio che un lavoratore ottenga il visto quando il datore ha già perso interesse all’assunzione, ma non eliminano le situazioni nelle quali la disponibilità datoriale viene meno dopo l’ingresso. Ed è proprio in questa fase che la tutela non può essere affidata a una regola puramente formale.
Per il lavoro stagionale la disciplina è inoltre diventata più flessibile: nel periodo di validità del nulla osta il lavoratore può, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa, svolgere attività stagionale anche alle dipendenze di un diverso datore di lavoro. È quindi sempre meno coerente con il sistema ritenere che la sola mancata assunzione da parte dell’impresa originaria determini inevitabilmente l’impossibilità di proseguire il soggiorno.
La prova della non imputabilità è decisiva
La sentenza non introduce una sanatoria generalizzata e non consente di sostituire liberamente il datore di lavoro in qualsiasi situazione. Il punto centrale resta la dimostrazione che il mancato perfezionamento del rapporto originario non sia imputabile al lavoratore.
Quando il datore non risponde, rinuncia all’assunzione o assume comportamenti anomali, è quindi importante non lasciare trascorrere il tempo senza documentare quanto accaduto. Comunicazioni e-mail o messaggi con il datore, convocazioni dello Sportello Unico, eventuali segnalazioni agli uffici, diffide, denunce, documentazione relativa al viaggio e all’ingresso, nonché la prova delle iniziative assunte per reperire un nuovo lavoro possono diventare elementi determinanti nella successiva istruttoria amministrativa o nel giudizio.
Ugualmente importante è documentare in modo completo l’eventuale nuovo rapporto: proposta contrattuale, comunicazione obbligatoria, documenti del nuovo datore e ogni altro elemento che dimostri che non si tratta di una possibilità ipotetica, ma di un’effettiva occasione di inserimento lavorativo.
Il ruolo del preavviso di rigetto
In queste pratiche il contraddittorio amministrativo assume un valore particolarmente rilevante. Se Questura o Sportello Unico ritengono che la mancata stipula con il datore originario impedisca il rilascio del titolo, la fase del preavviso di rigetto deve essere utilizzata per rappresentare le circostanze sopravvenute e produrre la documentazione relativa alla nuova occupazione.
La decisione finale non può ignorare gli elementi ritualmente portati all’attenzione dell’Amministrazione. L’art. 5, comma 5, del Testo Unico non consente che una pratica di soggiorno venga decisa fotografando soltanto la situazione esistente al momento della richiesta di nulla osta, quando nel frattempo sono intervenuti fatti nuovi rilevanti e favorevoli allo straniero.
Il lavoro durante l’attesa del primo permesso
Un ulteriore profilo pratico riguarda il periodo nel quale la domanda di permesso è ancora pendente. Dopo le modifiche introdotte nel 2025, l’art. 5, comma 9-bis, del Testo Unico tutela in termini più ampi il cittadino straniero che abbia regolarmente presentato domanda di rilascio, rinnovo o conversione di un permesso che consente di lavorare. La ricevuta della domanda assume quindi un’importanza fondamentale, perché consente, ricorrendone i requisiti di legge, di dimostrare la regolarità del soggiorno e la possibilità di svolgere attività lavorativa durante l’istruttoria.
Questo non significa che una semplice offerta di lavoro sana qualsiasi irregolarità precedente. Significa però che, quando la domanda è stata tempestivamente presentata e il lavoratore dispone della relativa ricevuta, l’ordinamento tende a evitare che la durata della procedura amministrativa produca ulteriore precarietà o spinga verso il lavoro irregolare.
Una regola pratica: intervenire subito
Il dato che emerge dalla giurisprudenza è chiaro. Quando il datore originario non procede all’assunzione, la situazione non deve essere considerata automaticamente perduta, ma neppure può essere lasciata senza iniziative in attesa che gli uffici decidano. Occorre ricostruire immediatamente le cause della mancata assunzione, informare gli uffici competenti, conservare la prova delle comunicazioni e, se esiste un nuovo rapporto di lavoro, formalizzarlo e documentarlo nel modo più completo possibile.
La sentenza del TAR Marche n. 893/2026 conferma così un principio di notevole rilievo: nelle procedure di immigrazione per lavoro la legalità dell’ingresso e la buona fede del lavoratore non possono essere cancellate automaticamente dal comportamento successivo del datore. La funzione dell’Amministrazione non è applicare una sequenza formale di sì o no, ma verificare se, nella situazione concreta, esistano ancora i presupposti sostanziali per consentire allo straniero di proseguire regolarmente il proprio percorso lavorativo in Italia.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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