mercoledì 2 settembre 2026

Itali: gjykata vendos se vonesat administrative nuk mund të përdoren për të refuzuar lejen e qëndrimit

Itali: gjykata vendos se vonesat administrative nuk mund të përdoren për të refuzuar lejen e qëndrimit

Një gjykatë administrative italiane ka anuluar refuzimin e një lejeje qëndrimi për praktikë profesionale, duke pohuar se administrata nuk mund t’i përdorë pasojat e vonesës së saj për të rrëzuar një kërkesë të paraqitur rregullisht.

Me vendimin nr. 1260, datë 29 qershor 2026, Gjykata Administrative Rajonale e Emilia-Romagna-s vlerësoi se Policia e Bolonjës kishte vepruar në mënyrë të paligjshme kur refuzoi lejen e qëndrimit të kërkuar për një program trajnimi gjashtëmujor.

Kërkuesi kishte hyrë ligjërisht në Itali, kishte paraqitur kërkesën në kohë, kishte përfunduar praktikën sipas programit dhe më pas kishte lidhur një kontratë pune me afat të pacaktuar. Megjithatë, administrata e përfundoi procedurën vetëm pasi periudha e praktikës kishte mbaruar.

Kërkesa ishte paraqitur në kohë

Shtetasi i huaj kishte hyrë në Itali më 14 korrik 2024 me një vizë të vlefshme për studim dhe praktikë profesionale.

Programi ishte parashikuar të zhvillohej nga 2 gushti 2024 deri më 31 janar 2025 dhe synonte fitimin e aftësive profesionale në sektorin e ndërtimit.

Kërkuesi paraqiti kërkesën për leje qëndrimi më 9 gusht 2024, pra vetëm pak ditë pas fillimit të praktikës. Më pas, ai u paraqit në Zyrën e Emigracionit për identifikimin dhe marrjen e gjurmëve të gishtërinjve.

Procedura ishte nisur rregullisht dhe kërkuesi kishte përmbushur detyrimet që i takonin.

Megjithatë, administrata nuk e lëshoi lejen përpara përfundimit të programit.

Kundërshtimi i parë erdhi pothuajse një vit më vonë

Çështja u bë veçanërisht problematike sepse kundërshtimi i parë formal nga Policia e Bolonjës mbërriti pothuajse një vit pas paraqitjes së kërkesës.

Administrata i reproshoi kërkuesit se nuk kishte dokumentuar rinovimin e projektit të praktikës.

Gjykata e konsideroi këtë arsyetim jo logjik.

Praktika nuk ishte braktisur dhe as ndërprerë. Ajo kishte përfunduar me sukses në datën e parashikuar fillimisht.

Kërkuesi nuk po kërkonte autorizim për një praktikë të re dhe as zgjatjen e projektit të mëparshëm. Ai kërkonte lejen e qëndrimit që lidhej me praktikën për të cilën ishte lejuar të hynte në Itali.

Prandaj, përfundimi normal i projektit nuk mund të shndërrohej në shkak për refuzimin e kërkesës.

Administrata nuk mund të përfitojë nga vonesa e saj

Parimi qendror i vendimit është i qartë: vonesa administrative nuk mund të kthehet në një pengesë juridike kundër kërkuesit.

Gjykata pranoi se afatet për përfundimin e procedurave të lejes së qëndrimit zakonisht nuk kanë karakter detyrues. Kjo do të thotë se një vendim i vonuar nuk është automatikisht i pavlefshëm.

Por kjo nuk do të thotë se administrata mund të shpërfillë pasojat juridike të vonesës së vet.

Kërkesa duhej të shqyrtohej duke marrë parasysh gjendjen që ekzistonte në momentin e paraqitjes së saj.

Në këtë rast:

  • kërkuesi kishte një vizë të vlefshme;

  • kërkesa ishte paraqitur menjëherë;

  • praktika ishte zhvilluar realisht;

  • projekti kishte përfunduar ndërsa procedura ishte ende në shqyrtim;

  • leja nuk ishte lëshuar sepse administrata nuk kishte vendosur në kohë.

Për këtë arsye, gjykata përjashtoi mundësinë që përfundimi i praktikës të përdorej për të justifikuar refuzimin.

Kërkuesit iu reproshua gjithashtu se nuk kishte kërkuar konvertimin

Vendimi i refuzimit përmendte edhe faktin se kërkuesi nuk kishte kërkuar konvertimin e lejes për praktikë në leje qëndrimi për punë të varur.

Gjykata e konsideroi edhe këtë arsyetim të gabuar.

Një kërkesë për konvertim presupozon zakonisht ekzistencën e një lejeje që mund të konvertohet.

Në këtë rast, leja për praktikë nuk ishte lëshuar kurrë.

Nuk mund t’i ngarkohej kërkuesit përgjegjësia se nuk kishte konvertuar një dokument që vetë administrata nuk ia kishte dorëzuar.

Mungesa e konvertimit ishte, pra, pasojë e vonesës administrative dhe jo e mungesës së kujdesit nga ana e të interesuarit.

Më pas ai kishte siguruar një kontratë pune të përhershme

Çështja tregonte gjithashtu se projekti i praktikës kishte arritur qëllimin e tij profesional.

Më 8 shtator 2025, kërkuesi lidhi një kontratë pune me afat të pacaktuar.

Kjo rrethanë nuk e shndërronte automatikisht kërkesën fillestare në një kërkesë për leje pune. Megjithatë, përbënte një element të rëndësishëm që administrata duhej ta merrte në konsideratë gjatë rishqyrtimit të çështjes.

Gjykata nuk urdhëroi lëshimin automatik të një lejeje pune.

Ajo e detyroi Policinë e Bolonjës ta rishqyrtonte kërkesën pa u mbështetur te arsyet e paligjshme të përdorura në refuzim.

Një arsyetim i paqartë dhe kontradiktor

Gjykata kritikoi edhe mënyrën e arsyetimit të vendimit administrativ.

Refuzimi i referohej disa elementeve njëkohësisht:

  • përfundimit të praktikës;

  • mungesës së rinovimit të projektit;

  • ekzistencës së një kontrate pune;

  • gjendjes kontributive të kërkuesit;

  • mungesës së kërkesës për konvertim;

  • mungesës së pretenduar të kushteve për një lloj tjetër lejeje.

Sipas gjyqtarëve, kjo grumbullim elementesh nuk e bënte të qartë arsyen juridike reale të refuzimit.

Një vendim administrativ duhet t’i lejojë personit të kuptojë rrugën logjike dhe juridike të ndjekur nga autoriteti.

Nuk mjafton të renditen fakte të ndryshme nëse nuk shpjegohet cili prej tyre është vendimtar dhe përse.

Një problem më i gjerë në procedurat e emigracionit

Vendimi nxjerr në pah një problem strukturor të administratës italiane të emigracionit.

Shumë leje qëndrimi lidhen me veprimtari me kohëzgjatje të kufizuar, si praktika, puna sezonale, studimet, projektet kërkimore ose programet e formimit profesional.

Kur procedura administrative zgjat më shumë se vetë veprimtaria, leja rrezikon të humbasë çdo dobi para se të lëshohet.

Nëse administrata mund të refuzonte çdo kërkesë vetëm sepse projekti kishte përfunduar gjatë pritjes, ajo do të mund ta zbrazte ligjin nga përmbajtja thjesht duke mos vendosur në kohë.

Gjykata e refuzoi këtë rezultat.

Kërkesat duhet të vlerësohen në dritën e rrethanave që ekzistonin në momentin e paraqitjes së tyre, sidomos kur i interesuari ka vepruar siç duhet dhe përfundimi i mëvonshëm i projektit ka ardhur vetëm për shkak të vonesës administrative.

Administrata duhet ta rishqyrtojë çështjen

Vendimi nuk e jep drejtpërdrejt lejen e qëndrimit.

Ai anulon refuzimin dhe e detyron Policinë e Bolonjës ta shqyrtojë sërish kërkesën.

Në procedurën e re, administrata nuk mund ta trajtojë si element negativ përfundimin e rregullt të praktikës.

Ajo gjithashtu nuk mund t’i reproshojë kërkuesit se nuk kishte konvertuar një leje që nuk ishte lëshuar kurrë.

Duhet të marrë parasysh kërkesën fillestare, zhvillimin efektiv të praktikës dhe marrëdhënien e punës që kishte lindur më vonë.

Një parim themelor për shtetasit e huaj

Vendimi riafirmon një parim bazë të drejtësisë administrative.

Një i huaj që paraqet kërkesën në kohë dhe përmbush formalitetet e kërkuara nuk duhet të mbajë pasojat e një vonese që i atribuohet autoriteteve.

Mungesa e një afati detyrues nuk i jep administratës liri të pakufizuar.

Autoritetet publike duhet të veprojnë me mirëbesim dhe nuk mund t’i përdorin pasojat e mosveprimit të tyre si arsye për të mohuar një të drejtë.

Në të drejtën e emigracionit, koha nuk është një çështje dytësore. Vonesat mund të ndikojnë në punësim, në rregullsinë e qëndrimit dhe në vazhdimësinë e projektit jetësor të personit.

Vendimi e bën të qartë se koha administrative nuk mund të menaxhohet në mënyrë të tillë që të shkatërrojë të drejtën që procedura duhej të mbronte.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/Tcbr7BD

Divorzio da cittadino UE e diritto di soggiorno: la CGUE chiarisce come si prova la conservazione dello status di lavoratore

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 marzo 2026, resa nella causa C-477/24, Deldwyn, affronta una questione di notevole rilievo pratico per i familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione: a quali condizioni, dopo il divorzio, possa essere conservato il diritto di soggiorno collegato allo status lavorativo dell’ex coniuge europeo.

La direttiva 2004/38/CE consente, in determinate circostanze, di mantenere la qualità di lavoratore anche dopo la cessazione dell’attività per disoccupazione involontaria. La Corte ha però precisato che l’espressione «aver lavorato per più di un anno» richiede un periodo lavorativo unico e continuativo superiore all’anno. Non è dunque sufficiente sommare automaticamente rapporti di lavoro distinti e di durata più breve per raggiungere complessivamente i dodici mesi.

La pronuncia chiarisce inoltre che la semplice percezione di un’indennità di disoccupazione non dimostra, da sola, che la disoccupazione sia stata formalmente accertata come involontaria secondo le condizioni previste dalla direttiva. Occorre verificare concretamente la documentazione disponibile e il riconoscimento della condizione da parte delle autorità competenti.

Il passaggio più significativo riguarda tuttavia le garanzie procedimentali. Quando la decisione sul soggiorno del familiare straniero dipende da informazioni relative alla precedente attività lavorativa dell’ex coniuge cittadino dell’Unione, l’amministrazione non può fondare il diniego su elementi sottratti al contraddittorio. L’interessato deve poter conoscere i dati essenziali utilizzati nel procedimento e contestarne l’esattezza e la rilevanza, ferme restando le necessarie cautele per la tutela dei dati personali dell’ex coniuge.

La decisione conferma un principio generale: il diritto di soggiorno derivato non può essere valutato attraverso automatismi né mediante informazioni amministrative invisibili. Continuità del lavoro, natura involontaria della disoccupazione e conservazione dello status devono essere accertate puntualmente; allo stesso tempo, chi rischia di perdere il titolo di soggiorno deve essere posto nella condizione concreta di difendersi.

Testo ufficiale: CGUE, causa C-477/24, Deldwyn.


Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Chi manifesta la volontà di chiedere asilo è già richiedente: il diritto a restare è una questione diversa dalla competenza sulla convalida

L’ordinanza della Corte di cassazione, Prima Sezione civile, n. 24431 del 4 agosto 2026 chiarisce una distinzione essenziale nella disciplina della protezione internazionale e del trattenimento: la qualità di richiedente asilo non coincide con il diritto, da verificare successivamente, di rimanere nel territorio nazionale.

Ai fini dell’individuazione del giudice competente sulla convalida del trattenimento, è richiedente protezione internazionale chi abbia manifestato la volontà di chiedere protezione davanti a un’autorità competente a riceverla. Ciò vale indipendentemente dal titolo formale in forza del quale il trattenimento sia stato originariamente disposto e anche quando si tratti di una domanda reiterata.

La Cassazione censura così l’impostazione del Giudice di pace che aveva sovrapposto due questioni logicamente e giuridicamente differenti. La prima consiste nello stabilire se la persona abbia acquisito la qualità di richiedente; la seconda riguarda invece la sussistenza, nella concreta ipotesi di reiterazione, del diritto a rimanere in Italia durante l’esame della domanda o dell’impugnazione.

La sequenza è decisiva. Prima occorre individuare la qualifica dell’interessato e, conseguentemente, il giudice competente a controllare la restrizione della libertà personale. Soltanto dopo può essere verificato se il richiedente conservi il diritto alla permanenza oppure ricorra una delle ipotesi nelle quali la legge consente il trattenimento o l’allontanamento.

Nel regime transitorio, fino al 31 ottobre 2026, Questure e Polizia di frontiera rimangono competenti a ricevere la manifestazione di volontà, a registrarla e a procedere alla formalizzazione. Nella pratica difensiva diventa quindi indispensabile accertare con precisione quando, con quali parole e davanti a quale autorità lo straniero abbia espresso la volontà di chiedere asilo. Da quel momento può cambiare anche la competenza giurisdizionale sulla convalida.

La decisione impedisce che la qualificazione del richiedente sia rinviata o neutralizzata da formalità successive. La manifestazione di volontà produce effetti giuridici immediati; l’esistenza del diritto a restare costituisce un accertamento ulteriore, che non può essere utilizzato per negare a monte la corretta individuazione del giudice.

Provvedimento e scheda: Cass. n. 24431/2026.


Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Prima domanda reiterata dichiarata inammissibile: fino alla scadenza del termine di ricorso lo straniero non è ancora espellibile

Con l’ordinanza n. 24430 del 4 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione interviene su un punto decisivo della disciplina delle domande reiterate: quando una prima domanda reiterata venga dichiarata inammissibile per assenza di elementi nuovi, lo straniero non diventa espellibile nello stesso istante in cui la Commissione adotta la decisione.

Secondo la Corte, l’obbligo di lasciare il territorio previsto dall’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008 sorge alla scadenza del termine per proporre ricorso. Fino a quel momento l’amministrazione non può trattare l’interessato come se il procedimento fosse definitivamente concluso. Ne consegue che un trattenimento disposto in funzione dell’allontanamento prima della scadenza del termine d’impugnazione può risultare privo del necessario presupposto giuridico.

Il principio assume particolare rilievo nel nuovo quadro normativo successivo all’attuazione del Patto europeo. La Cassazione distingue infatti la prima domanda reiterata priva di elementi nuovi dalle differenti ipotesi nelle quali la normativa consente di negare il diritto di rimanere, come determinate domande reiterate successive o quelle presentate esclusivamente allo scopo di impedire l’esecuzione imminente di un rimpatrio.

La Prima Sezione civile prende inoltre espressamente le distanze da precedenti decisioni delle sezioni penali che avevano accolto una lettura più restrittiva. Il contrasto dimostra quanto sia pericoloso applicare formule automatiche in un settore nel quale pochi giorni possono determinare la legittimità o l’illegittimità di una restrizione della libertà personale.

Nella pratica, prima di affermare che lo straniero sia immediatamente espellibile occorre ricostruire almeno quattro elementi: se si tratti della prima o di una successiva domanda reiterata; la data della decisione della Commissione; la data della notificazione; il termine ancora disponibile per impugnare. Senza questa cronologia non è possibile stabilire se esista già un valido obbligo di lasciare il territorio.

La pronuncia riafferma così un principio elementare ma spesso trascurato: la decisione amministrativa e la sua definitività non coincidono. Il tempo riconosciuto dalla legge per ricorrere è parte integrante della tutela giurisdizionale e non può essere anticipatamente svuotato attraverso un trattenimento finalizzato al rimpatrio.

Provvedimento e scheda: Cass. n. 24430/2026.


Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Protezione speciale e minori non accompagnati: lingua, accoglienza e percorso di integrazione vanno valutati insieme

Quando una persona è arrivata in Italia da minorenne, soprattutto se non accompagnata, la valutazione della protezione complementare non può ridursi alla durata del contratto di lavoro o alla presenza di familiari sul territorio. La Cassazione ha ribadito che la vulnerabilità legata alla minore età, la conoscenza della lingua italiana, il percorso svolto nel sistema di accoglienza e gli altri elementi di integrazione devono essere considerati nel loro insieme.

La questione è stata recentemente richiamata nella Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di protezione internazionale e complementare, pubblicata dall’Ufficio del Massimario il 28 agosto 2026. Tra le decisioni segnalate vi è l’ordinanza della Prima Sezione civile n. 17891/2026, depositata il 4 giugno 2026, relativa a un cittadino tunisino giunto in Italia quando era ancora minorenne.

Il lavoro recente non esaurisce la valutazione

Nel giudizio di merito era stato attribuito particolare peso alla circostanza che il richiedente avesse prodotto un contratto di lavoro a tempo determinato di appena un mese, stipulato poco prima dell’udienza. Il Tribunale aveva ritenuto che tale elemento non dimostrasse un inserimento lavorativo sufficientemente consolidato e aveva inoltre valorizzato l’assenza di familiari in Italia e la possibilità di un reinserimento nel Paese di origine.

La Cassazione ha censurato questo approccio perché la valutazione era rimasta incompleta. Il giudice di merito non aveva considerato la conoscenza della lingua italiana, documentata nel procedimento, né la collocazione del giovane nel sistema di accoglienza. Secondo la Corte, anche la permanenza in una struttura e il rispetto delle regole che governano il percorso di accoglienza possono assumere rilievo come indici dello sforzo di integrazione.

Il principio è importante perché impedisce di identificare l’integrazione esclusivamente con la stabilità economica già raggiunta. Per un giovane che ha trascorso una parte decisiva della propria crescita in Italia, il percorso può essere ancora in fase di costruzione: formazione, lingua, relazioni sociali, inserimento lavorativo iniziale e capacità di rispettare le regole della comunità costituiscono elementi che devono essere letti congiuntamente.

L’arrivo da minorenne è un elemento di vulnerabilità che non può essere ignorato

La Corte ha attribuito particolare rilievo al fatto che il ricorrente fosse arrivato in Italia quando era minorenne e ha ricordato che i minori e i minori stranieri non accompagnati sono qualificati dalla normativa in materia di asilo come persone vulnerabili. Nel caso del minore non accompagnato questa condizione assume un peso ancora maggiore, perché all’età si aggiungono la separazione dai genitori, la lontananza dal Paese di origine e l’assenza di una rete familiare adulta in grado di garantire protezione.

La Cassazione richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha più volte riconosciuto la particolare vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati. Ciò non significa che chiunque sia entrato in Italia da minorenne abbia automaticamente diritto alla protezione speciale o a un diverso titolo di soggiorno. Significa, invece, che questa circostanza deve entrare realmente nella valutazione individuale e non può essere trattata come un dato marginale o ormai irrilevante soltanto perché, al momento della decisione, l’interessato ha raggiunto la maggiore età.

La prova deve essere costruita come una storia coerente, non come una somma di documenti isolati

Dal punto di vista pratico, la pronuncia offre un’indicazione molto chiara anche sul modo in cui le difese devono essere impostate. Nei procedimenti che riguardano giovani arrivati in Italia da minorenni non è sufficiente depositare un singolo contratto di lavoro e affidare a quel documento l’intera dimostrazione dell’integrazione. Occorre ricostruire il percorso complessivo della persona.

Assumono quindi rilievo le certificazioni linguistiche, la frequenza scolastica o formativa, i tirocini, i rapporti di lavoro anche iniziali, le relazioni delle strutture di accoglienza e dei servizi sociali, la partecipazione a percorsi di autonomia, la regolarità della condotta e ogni elemento idoneo a rappresentare l’evoluzione personale maturata durante la permanenza in Italia. Anche documenti che, considerati singolarmente, possono apparire deboli acquistano un significato diverso se inseriti in una vicenda coerente di crescita e inserimento.

Lo stesso vale in senso opposto per l’Amministrazione e per il giudice: non è sufficiente isolare un elemento sfavorevole, come la brevità di un contratto o l’assenza di parenti in Italia, se il resto del percorso mostra una situazione personale più complessa. La valutazione richiesta dalla giurisprudenza di legittimità è individuale, concreta e complessiva.

Attenzione alla disciplina applicabile nel singolo caso

In materia di protezione speciale e complementare resta indispensabile verificare quale disciplina sia applicabile ratione temporis, soprattutto dopo le modifiche normative intervenute dal 2023. La decisione della Cassazione non può quindi essere trasformata in una formula automatica da applicare indistintamente a ogni procedimento. Il suo valore pratico sta però in un principio più generale: quando la legge impone di esaminare una condizione di vulnerabilità, il giudizio non può essere frammentario e non può ignorare elementi decisivi della storia personale del richiedente.

Per i giovani arrivati in Italia da minorenni questa impostazione è particolarmente significativa. Il passaggio alla maggiore età non cancella il percorso precedente, né rende irrilevanti le condizioni nelle quali è avvenuta la migrazione. La tutela giuridica richiede una fotografia attuale della persona, ma quella fotografia deve essere letta alla luce della sua storia.

La conseguenza operativa è semplice: nelle pratiche relative a ex minori non accompagnati occorre documentare il percorso, non soltanto il risultato finale. L’integrazione può essere ancora in formazione, ma proprio per questo il giudice deve valutarne tutti gli indicatori e non limitarla alla durata dell’ultimo contratto di lavoro.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

martedì 1 settembre 2026

Permessi per casi speciali e Assegno di inclusione: niente ISEE e continuità nel rinnovo

Una delle novità più rilevanti del 2026 per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” riguarda l’accesso all’Assegno di inclusione. La disciplina oggi applicabile è sensibilmente più favorevole rispetto a quella ordinaria: per queste categorie non operano né i normali requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza pregressa, né i limiti ISEE, reddituali e patrimoniali previsti in via generale per l’ADI. La circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026 ha finalmente tradotto le modifiche legislative in istruzioni operative, chiarendo anche cosa accade quando il permesso è in fase di rilascio o di rinnovo.

Quali permessi consentono l’accesso al regime speciale

La disciplina riguarda i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciato ai sensi degli articoli 18, 18-bis e 18-ter del Testo unico sull’immigrazione. Si tratta, rispettivamente, del permesso per motivi di protezione sociale, del titolo previsto per le vittime di violenza domestica e del permesso riconosciuto agli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il percorso normativo è stato progressivo. Il decreto-legge n. 145 del 2024, convertito dalla legge n. 187 del 2024, ha introdotto l’articolo 18-ter TUI e ha previsto specifiche misure di assistenza per le vittime di sfruttamento lavorativo. Successivamente il decreto-legge n. 146 del 2025, convertito dalla legge n. 179 del 2025, ha esteso la disciplina dell’Assegno di inclusione anche ai titolari dei permessi di cui agli articoli 18 e 18-bis. La circolare INPS n. 58 del 2026 ha quindi definito le modalità concrete di accesso alla prestazione.

Rientrano nella disciplina anche i titoli ancora validi rilasciati secondo la precedente formulazione dell’articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies, del TUI, nonché i relativi rinnovi, nei casi individuati dall’INPS.

La differenza decisiva: non si applicano i normali requisiti economici

Il dato più importante è che ai titolari dei permessi per casi speciali non si applicano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48 del 2023. La deroga comprende quindi sia i requisiti ordinari relativi a cittadinanza, soggiorno e residenza, sia quelli relativi a ISEE, reddito familiare e patrimonio mobiliare e immobiliare.

La conseguenza pratica è significativa: per accedere all’ADI il titolare del permesso per casi speciali non è tenuto a presentare una Dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità. La DSU può comunque essere presentata, ma non costituisce il presupposto economico che normalmente condiziona l’accesso alla misura.

La deroga, tuttavia, non significa che ogni altra condizione prevista per l’ADI venga meno. Restano applicabili, tra l’altro, i limiti relativi al possesso o alla disponibilità di determinati beni durevoli e gli ulteriori requisiti che la legge mantiene espressamente fermi. Per i titolari del permesso ex articolo 18-ter operano inoltre le specifiche cause ostative previste dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 145 del 2024. È quindi sbagliato considerare il beneficio come automatico per il solo fatto di possedere un permesso recante la dicitura “casi speciali”.

Come viene calcolato l’importo senza ISEE

La circolare INPS chiarisce anche un aspetto che, in assenza di istruzioni, avrebbe potuto generare notevoli dubbi applicativi. Poiché non opera il limite reddituale, nel calcolo della quota A dell’ADI non viene sottratto alcun importo a titolo di reddito familiare. L’esempio utilizzato dall’Istituto parte da una soglia di 6.500 euro annui, con parametro della scala di equivalenza pari a 1: il risultato è pari a 541,67 euro mensili.

L’importo può variare quando nel nucleo siano presenti ulteriori componenti che incidono sulla scala di equivalenza, come minori, persone con disabilità, soggetti con almeno sessanta anni, persone con carichi di cura o componenti inseriti in programmi certificati di assistenza per grave disagio. In assenza di DSU, tali presenze devono essere dichiarate attraverso gli strumenti specificamente predisposti dall’INPS.

La stessa logica vale per l’eventuale quota collegata al canone di locazione. Se il nucleo vive in un’abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, i dati necessari devono essere comunicati mediante il modello “ADI-Com Casi speciali”, oggi previsto proprio per gestire la composizione del nucleo e il contratto di locazione quando non viene utilizzata la DSU.

Il punto più importante per chi ha il permesso in rinnovo

La circolare affronta espressamente anche la fase, spesso molto lunga, che intercorre tra la richiesta di rinnovo e il rilascio materiale del nuovo permesso. L’INPS richiama l’articolo 5, comma 9-bis, del TUI, nella formulazione risultante dal decreto-legge n. 146 del 2025, e chiarisce che la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso per casi speciali è valida ai fini della percezione dell’ADI sino alla decisione dell’autorità.

Questo significa che la semplice scadenza del documento materiale non determina, di per sé, la perdita della prestazione quando il rinnovo è stato tempestivamente richiesto. In domanda devono essere indicati gli estremi della ricevuta o del cedolino attestante la richiesta. La continuità si mantiene fino al rilascio o al rinnovo oppure fino all’eventuale comunicazione di motivi ostativi da parte dell’autorità competente.

È una precisazione di notevole importanza pratica. I tempi amministrativi della Questura non possono trasformare la fisiologica attesa del nuovo titolo in una interruzione automatica di una misura assistenziale espressamente collegata alla condizione di particolare vulnerabilità che ha giustificato il rilascio del permesso.

Durata dell’ADI e conversione del permesso

La durata della prestazione resta però collegata alla durata del titolo di soggiorno. Se il permesso giunge a scadenza e non viene presentata domanda di rinnovo, l’ADI non può proseguire oltre tale momento. Diverso è, come visto, il caso in cui il rinnovo sia pendente.

Occorre prestare particolare attenzione anche alla conversione. Se il permesso per casi speciali viene convertito in un diverso titolo, ad esempio per lavoro, la domanda ADI fondata sul precedente permesso viene posta in stato di decadenza. Il beneficiario potrà presentare una nuova domanda, ma a quel punto tornerà ad applicarsi il regime ordinario, compresi i requisiti di residenza, soggiorno ed economici previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023.

La scelta di convertire il titolo, quindi, può essere certamente opportuna sotto il profilo della stabilizzazione del soggiorno, ma deve essere valutata conoscendo anche le conseguenze che produce sul sistema delle prestazioni collegate allo specifico permesso.

Gli adempimenti non vanno sottovalutati

L’esenzione dall’ISEE non elimina gli obblighi procedurali. Il richiedente deve accedere al sistema previsto per l’ADI, iscriversi alla piattaforma SIISL e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo. Dopo l’accoglimento della domanda rimane inoltre il percorso di inclusione sociale e lavorativa, coordinato con gli eventuali programmi di protezione o assistenza già in corso.

Il primo incontro con i servizi sociali deve avvenire entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale. Se non vi è convocazione, il beneficiario può presentarsi autonomamente; la mancata effettuazione dell’incontro nel termine previsto può determinare la sospensione del beneficio sino alla regolarizzazione.

Particolare attenzione deve essere riservata anche alle variazioni. Quando non è stata presentata la DSU, le modifiche relative al contratto di locazione devono essere comunicate entro quindici giorni dall’evento, mentre le variazioni della composizione del nucleo familiare devono essere comunicate entro un mese. La circolare collega espressamente l’omessa comunicazione alla decadenza dalla prestazione.

Una tutela che deve essere conosciuta e utilizzata correttamente

La disciplina del 2026 costruisce, per i titolari dei permessi per casi speciali, un regime di accesso all’Assegno di inclusione coerente con la funzione protettiva di questi titoli di soggiorno. Chi è uscito da una situazione di tratta, violenza domestica o sfruttamento lavorativo non viene sottoposto alle stesse soglie economiche e di residenza previste per la generalità dei richiedenti. La protezione giuridica non si esaurisce quindi nel rilascio del documento di soggiorno, ma si collega a strumenti destinati a rendere concretamente possibile un percorso di autonomia.

Proprio perché il regime è favorevole, però, occorre distinguere con precisione le condizioni che la legge ha escluso da quelle che continuano a essere richieste. Verificare la tipologia del permesso, documentare correttamente l’eventuale rinnovo pendente, comunicare composizione del nucleo e locazione e rispettare gli adempimenti SIISL rappresentano passaggi essenziali per evitare sospensioni o decadenze che non dipendono dal diritto sostanziale alla misura, ma da errori procedurali.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

lunedì 31 agosto 2026

Italia: un tribunal establece que los retrasos administrativos no pueden justificar la denegación de un permiso de residencia

Italia: un tribunal establece que los retrasos administrativos no pueden justificar la denegación de un permiso de residencia

Un tribunal administrativo italiano ha anulado la denegación de un permiso de residencia por prácticas profesionales, al considerar que la Administración no puede utilizar las consecuencias de su propio retraso para rechazar una solicitud presentada correctamente.

Mediante la sentencia n.º 1260, de 29 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña declaró ilegal la decisión de la Jefatura de Policía de Bolonia que había rechazado un permiso de residencia vinculado a un programa formativo de seis meses.

El solicitante había entrado legalmente en Italia, había presentado la solicitud dentro del plazo, había completado las prácticas previstas y posteriormente había obtenido un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Pese a ello, la Administración resolvió el expediente únicamente cuando el periodo formativo ya había terminado.

La solicitud se presentó correctamente

El ciudadano extranjero entró en Italia el 14 de julio de 2024 con un visado válido para estudios y prácticas profesionales.

El proyecto estaba previsto entre el 2 de agosto de 2024 y el 31 de enero de 2025, con el objetivo de adquirir competencias profesionales en el sector de la construcción.

El interesado presentó la solicitud de permiso de residencia el 9 de agosto de 2024, pocos días después del inicio de las prácticas. Posteriormente acudió a la Oficina de Inmigración para completar la identificación y la toma de huellas dactilares.

Por tanto, el procedimiento se inició regularmente y el solicitante cumplió las obligaciones que le correspondían.

Sin embargo, la Administración no expidió el permiso antes de que terminara el programa.

El primer aviso llegó casi un año después

La situación se volvió especialmente problemática porque la primera objeción formal de la Jefatura de Policía llegó casi un año después de la presentación de la solicitud.

La Administración reprochó al interesado no haber acreditado la renovación del proyecto de prácticas.

El tribunal consideró esta motivación ilógica.

Las prácticas no habían sido abandonadas ni interrumpidas. Habían concluido satisfactoriamente en la fecha inicialmente prevista.

El solicitante no pedía autorización para un nuevo proyecto ni para ampliar el anterior. Solicitaba el permiso correspondiente a las prácticas para las que había sido autorizado a entrar en Italia.

Por ello, la terminación normal del proyecto no podía convertirse en motivo de denegación.

La Administración no puede beneficiarse de su propio retraso

El principio central de la sentencia es claro: el retraso administrativo no puede transformarse en un obstáculo jurídico contra el solicitante.

El tribunal reconoció que los plazos previstos para resolver las solicitudes de permiso de residencia no tienen, por regla general, carácter perentorio. Esto significa que una resolución tardía no es automáticamente inválida.

Pero no significa que la Administración pueda ignorar las consecuencias jurídicas de su propia demora.

La solicitud debía examinarse teniendo en cuenta la situación existente en el momento en que fue presentada.

En este caso:

  • el solicitante disponía de un visado válido;

  • la solicitud se presentó con rapidez;

  • las prácticas se realizaron efectivamente;

  • el proyecto terminó mientras el procedimiento seguía pendiente;

  • el permiso no se expidió porque la Administración no resolvió a tiempo.

Por tanto, el tribunal excluyó que la finalización de las prácticas pudiera justificar la denegación.

También se reprochó al solicitante no haber pedido la conversión

La resolución administrativa mencionaba además que el interesado no había solicitado la conversión del permiso por prácticas en un permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.

El tribunal consideró igualmente erróneo este razonamiento.

Una solicitud de conversión presupone normalmente la existencia de un permiso que pueda convertirse.

En este caso, el permiso por prácticas nunca había sido expedido.

No podía reprocharse al solicitante no haber convertido un documento que la propia Administración no le había entregado.

La ausencia de conversión era, por tanto, consecuencia del retraso administrativo y no de una falta de diligencia del interesado.

El solicitante obtuvo después un contrato indefinido

El caso demostraba también que el proyecto formativo había alcanzado su finalidad profesional.

El 8 de septiembre de 2025, el interesado firmó un contrato de trabajo por tiempo indefinido.

Esta circunstancia no convertía automáticamente la solicitud inicial en una petición de permiso por trabajo. Sin embargo, constituía un elemento relevante que la Administración debía valorar al volver a examinar su situación.

El tribunal no ordenó la expedición automática de un permiso de trabajo.

Impuso a la Jefatura de Policía la obligación de revisar el expediente sin basarse en los motivos ilegales utilizados en la denegación.

Una motivación confusa y contradictoria

El tribunal criticó también la motivación del acto administrativo.

La denegación hacía referencia simultáneamente a varios elementos:

  • la terminación de las prácticas;

  • la falta de renovación del proyecto;

  • la existencia de un contrato de trabajo;

  • la situación contributiva del solicitante;

  • la ausencia de una solicitud de conversión;

  • la supuesta falta de requisitos para otro tipo de permiso.

Según los jueces, esta acumulación de datos no permitía comprender con claridad cuál era la verdadera razón jurídica de la denegación.

Una resolución administrativa debe permitir al interesado conocer el razonamiento seguido por la autoridad.

No basta con enumerar hechos distintos si no se explica cuál de ellos resulta decisivo y por qué.

Un problema estructural de las políticas migratorias

La sentencia pone de manifiesto una dificultad más amplia de la Administración italiana de inmigración.

Muchos permisos están vinculados a actividades de duración limitada: prácticas, trabajo estacional, cursos de estudio, proyectos de investigación o programas formativos.

Cuando el procedimiento administrativo dura más que la propia actividad, el permiso puede perder utilidad antes incluso de ser expedido.

Si la Administración pudiera denegar todas las solicitudes por el solo hecho de que el proyecto terminó durante la espera, podría vaciar de contenido la ley simplemente retrasando la decisión.

El tribunal rechaza expresamente ese resultado.

Las solicitudes deben valorarse a la luz de las circunstancias existentes cuando fueron presentadas, sobre todo cuando el interesado actuó correctamente y la posterior expiración del proyecto se debió únicamente al retraso administrativo.

La Administración debe volver a examinar el caso

La sentencia no concede directamente el permiso de residencia.

Anula la denegación y obliga a la Jefatura de Policía de Bolonia a revisar la solicitud.

En el nuevo procedimiento, la Administración no podrá tratar como un elemento negativo la conclusión regular de las prácticas.

Tampoco podrá reprochar al solicitante no haber convertido un permiso que nunca fue expedido.

Deberá valorar la solicitud inicial, la realización efectiva del proyecto formativo y la relación laboral surgida posteriormente.

Un principio esencial para los ciudadanos extranjeros

La decisión reafirma un principio básico de justicia administrativa.

Un extranjero que presenta su solicitud a tiempo y cumple los trámites exigidos no debe soportar las consecuencias de una demora imputable a las autoridades.

La ausencia de un plazo perentorio no concede a la Administración una libertad ilimitada.

Los poderes públicos deben actuar de buena fe y no pueden utilizar los efectos de su propia inactividad como motivo para negar un derecho.

En materia migratoria, el tiempo no es una cuestión secundaria. Los retrasos pueden afectar al trabajo, a la regularidad de la residencia y a la continuidad del proyecto personal del interesado.

La sentencia deja claro que el tiempo administrativo no puede gestionarse de forma que destruya el derecho que el procedimiento debía proteger.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/JgLqdXU

Opposizione all’espulsione e udienza cartolare: l’amministrazione può costituirsi, ma il ricorrente deve poter replicare

Con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12492/2026, depositata il 4 maggio 2026, la Suprema Corte chiarisce l’applicazione dell’art. 127-ter c.p.c. alle opposizioni avverso il decreto di espulsione.

La Corte osserva che, se il giudice assegna all’amministrazione un termine anticipato per costituirsi non previsto dalla legge, quel termine non diventa automaticamente perentorio. Tuttavia, resta intatto il principio del contraddittorio. Se l’amministrazione deposita una memoria il giorno della trattazione cartolare e il giudice decide immediatamente, senza consentire al ricorrente di replicare, la garanzia difensiva risulta compromessa.

Il rimedio può consistere nella fissazione di un’udienza in presenza oppure in una nuova trattazione cartolare con termini adeguati per entrambe le parti. La semplificazione del rito non può trasformarsi nella possibilità per una parte di introdurre argomenti potenzialmente decisivi quando l’altra non ha più alcuno spazio effettivo per rispondere.

La pronuncia è particolarmente rilevante nella pratica quotidiana, dove la trattazione scritta è ormai frequente anche nei procedimenti in materia di immigrazione. Il principio resta quello tradizionale: rapidità e semplificazione processuale sono compatibili con il giusto processo soltanto se non comprimono il diritto di difesa.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Diniego del permesso ed espulsione nello stesso giorno: la successiva sospensiva del TAR incide sul giudizio del Giudice di pace

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21790/2026, depositata il 25 giugno 2026, affronta una situazione processualmente delicata e tutt’altro che rara: il diniego del permesso di soggiorno notificato nello stesso giorno del decreto di espulsione.

In quel momento il termine per impugnare il diniego non era ancora decorso. Successivamente il TAR aveva sospeso cautelarmente l’efficacia del provvedimento amministrativo. La Cassazione ha cassato con rinvio la decisione del Giudice di pace, che aveva continuato a qualificare lo straniero come irregolare senza considerare la sopravvenuta inefficacia del diniego e le conseguenze di tale sospensione sui presupposti dell’espulsione ex art. 13, comma 2, lett. b), TUI.

Il principio è di grande rilevanza pratica. Il giudizio amministrativo sul titolo di soggiorno e il giudizio ordinario sull’espulsione non possono essere trattati come compartimenti stagni quando l’efficacia dell’uno incide direttamente sui presupposti dell’altro.

Per la difesa ciò significa che ogni sopravvenienza cautelare nel giudizio davanti al TAR deve essere immediatamente portata all’attenzione del Giudice di pace. La verifica della legittimità dell’espulsione deve infatti tener conto della situazione giuridica effettivamente esistente al momento della decisione, non di una qualificazione astratta ormai superata dagli sviluppi processuali.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Domanda di asilo formulata durante la convalida dell’accompagnamento: il giudice deve esaminarla davvero

La sentenza n. 13625/2026 della Prima Sezione civile della Cassazione, depositata l’11 maggio 2026, affronta un tema di particolare importanza nella fase esecutiva dell’allontanamento: la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale durante l’udienza di convalida dell’accompagnamento coattivo alla frontiera.

La Corte afferma che il Giudice di pace, quando lo straniero manifesta tale volontà, deve verificare se ricorrano le eccezioni al diritto di permanere previste dall’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25/2008. Non è sufficiente liquidare la richiesta come tardiva o strumentale soltanto perché formulata in prossimità dell’allontanamento.

Soltanto una domanda assolutamente generica può non consentire una verifica effettiva. Proprio per accertare tale circostanza, però, il giudice deve verbalizzarne il contenuto e, se necessario, chiedere chiarimenti allo straniero o al difensore.

Il principio è netto: la tardività può essere un elemento da valutare, ma non sostituisce l’esame della domanda. Anche nella fase di convalida, il diritto di chiedere protezione internazionale richiede un accertamento reale, incompatibile con automatismi fondati esclusivamente sul momento in cui la volontà viene manifestata.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Debito migratorio, riscatto in Libia e lavoro precario: la Cassazione impone una valutazione unitaria

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17879/2026, depositata il 4 giugno 2026, affronta il caso di un cittadino del Bangladesh che aveva contratto un ingente debito per partire, successivamente aggravato dal sequestro subito in Libia e dal pagamento di un riscatto.

La Corte afferma che il cosiddetto vincolo debitorio, o debt bondage, le eventuali forme di lavoro forzato o servitù vissute durante il transito e la situazione lavorativa attuale in Italia devono essere ricostruiti e valutati unitariamente. Anche in assenza di un rischio futuro di nuovo sfruttamento, i trattamenti già subiti possono concorrere a determinare una vulnerabilità rilevante ai fini della protezione complementare.

La decisione impedisce di ridurre automaticamente queste vicende alla categoria della “migrazione economica”. Il debito può certamente avere origine economica, ma può trasformarsi in un meccanismo di assoggettamento personale, soprattutto quando si accompagna a minacce, interessi usurari, lavoro imposto, sequestri o riscatti.

Dal punto di vista difensivo, l’istruttoria deve quindi ricostruire con precisione l’identità del creditore, l’importo originario e quello residuo, le modalità di restituzione, le eventuali minacce, il lavoro svolto per estinguere il debito, il riscatto pagato e le conseguenze ancora attuali sulla persona. Solo una lettura complessiva consente di cogliere la reale natura della vulnerabilità.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Diniego del visto per motivi familiari: il ricorso va al giudice ordinario, non al TAR

Quando viene negato un visto per ricongiungimento familiare, un nulla osta o un permesso di soggiorno per motivi familiari, il primo problema non riguarda soltanto le ragioni del diniego. Occorre individuare correttamente il giudice davanti al quale contestarlo. Una recente sentenza del TAR Lazio conferma un principio di grande rilievo pratico: nelle controversie che incidono sul diritto all’unità familiare la tutela appartiene, di regola, al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.

Il caso deciso dal TAR Lazio

Con la sentenza n. 10848 dell’11 giugno 2026, il TAR Lazio, Sezione V-quater, ha esaminato il ricorso di un cittadino kosovaro contro il diniego, adottato dall’Ambasciata d’Italia a Pristina, di un visto per motivi familiari finalizzato al ricongiungimento con la madre cittadina italiana e con il restante nucleo familiare residente in Italia.

Il TAR non è entrato nel merito delle ragioni del rifiuto. Ha invece dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, affermando che una controversia avente ad oggetto il diritto all’unità familiare deve essere proposta davanti al giudice ordinario. Il dato è particolarmente significativo perché, nel caso concreto, lo stesso provvedimento amministrativo aveva indicato erroneamente il giudice amministrativo come autorità davanti alla quale proporre ricorso.

La sentenza ricorda così un principio che nella pratica può evitare errori processuali molto costosi: l’indicazione contenuta nel provvedimento impugnato non modifica le regole sulla giurisdizione. Il ricorrente e il difensore devono quindi verificare autonomamente quale sia il giudice effettivamente competente.

La regola speciale per l’unità familiare

L’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 attribuisce espressamente all’autorità giudiziaria ordinaria le opposizioni contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari e, più in generale, contro gli altri provvedimenti dell’amministrazione in materia di diritto all’unità familiare.

La disciplina processuale è contenuta nell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Le controversie sono trattate con il rito semplificato di cognizione davanti al Tribunale sede della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, individuato in relazione all’autorità che ha adottato il provvedimento.

La scelta del giudice ordinario dipende dalla natura della posizione giuridica coinvolta. Quando il provvedimento incide sul diritto all’unità familiare, il giudizio non è strutturato come un semplice controllo sulla legittimità formale dell’atto amministrativo. Il giudice è chiamato ad accertare se, alla luce della situazione familiare concreta e dei requisiti previsti dalla legge, il diritto invocato debba essere riconosciuto.

Anche il rinnovo del permesso familiare segue la stessa strada

Il principio non riguarda soltanto il visto o il nulla osta al ricongiungimento. Il TAR Piemonte, con sentenza n. 362 del 20 febbraio 2026, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in una controversia relativa al diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il ricorrente aveva sostenuto, tra l’altro, che la Questura avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un diverso permesso per lavoro. Il TAR ha chiarito che questa prospettazione non sposta la controversia davanti al giudice amministrativo: ciò che conta è l’oggetto sostanziale del procedimento e del provvedimento, che in quel caso restava il rinnovo del titolo per motivi familiari.

È un passaggio importante anche per la redazione dei ricorsi. La giurisdizione non può dipendere dal modo in cui vengono formulate le singole censure. Se il provvedimento nasce da una domanda di titolo familiare e incide direttamente sul diritto all’unità familiare, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.

La regola non vale per ogni diniego di visto

Non bisogna però trasformare questa disciplina speciale in una regola generale. Non tutti i dinieghi di visto appartengono al giudice ordinario. Nei procedimenti relativi, ad esempio, a visti per studio, lavoro o altre finalità prive di un diretto fondamento nel diritto all’unità familiare, il riparto di giurisdizione segue criteri differenti e può condurre al giudice amministrativo.

Prima di proporre ricorso occorre quindi qualificare correttamente la domanda: bisogna verificare la causale del visto o del permesso, la norma sostanziale invocata, la relazione familiare, la cittadinanza del familiare residente in Italia, l’autorità che ha adottato il provvedimento e il tipo di diritto che si chiede al giudice di riconoscere.

Nel caso dei familiari di cittadini italiani o dell’Unione europea assume rilievo anche il decreto legislativo n. 30 del 2007, che attribuisce al giudice ordinario le controversie sul mancato riconoscimento dei diritti di soggiorno previsti dalla disciplina europea sulla libera circolazione.

Che cosa accade se il ricorso viene presentato al giudice sbagliato

L’errore sulla giurisdizione non comporta necessariamente la perdita definitiva della tutela, ma non è affatto irrilevante. L’articolo 11 del Codice del processo amministrativo disciplina la cosiddetta traslatio iudicii: quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore di un altro giudice nazionale, gli effetti sostanziali e processuali della domanda possono essere conservati se il processo viene riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione sulla giurisdizione.

La norma, tuttavia, fa salve le preclusioni e le decadenze già intervenute. Per questa ragione la possibilità di trasferire il giudizio non deve essere considerata una soluzione ordinaria né un motivo per affrontare con leggerezza il problema del giudice competente. Un errore iniziale può determinare mesi di ritardo proprio in procedimenti nei quali la separazione del nucleo familiare rende spesso il fattore tempo decisivo.

La sentenza del TAR Lazio dell’11 giugno 2026 è emblematica anche sotto questo profilo: il giudice ha salvaguardato la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario e ha compensato le spese anche tenendo conto dell’erronea indicazione contenuta nel provvedimento amministrativo. Ma il processo davanti al TAR si è comunque concluso senza alcuna decisione sul diritto al ricongiungimento.

La verifica da compiere prima del ricorso

Nelle pratiche familiari la fase immediatamente successiva al diniego deve quindi essere affrontata con particolare attenzione. Prima ancora di discutere nel merito reddito, alloggio, vincolo familiare, convivenza, pericolosità sociale o autenticità della documentazione, occorre stabilire con precisione quale tutela giurisdizionale sia prevista.

Il principio operativo è semplice: quando il provvedimento amministrativo incide direttamente sul diritto all’unità familiare, il riferimento principale è l’articolo 30, comma 6, del Testo unico immigrazione e la tutela deve essere cercata davanti alla giurisdizione ordinaria, secondo il rito previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2011. L’indicazione eventualmente inserita dalla Questura, dalla Prefettura o dalla rappresentanza consolare deve essere verificata e non semplicemente recepita.

La corretta individuazione del giudice non è un dettaglio processuale. Nel diritto dell’immigrazione familiare è il primo passaggio per ottenere una tutela effettiva e per evitare che una questione sostanzialmente urgente venga rallentata da un errore che poteva essere prevenuto prima del deposito del ricorso.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

domenica 30 agosto 2026

Italie : le tribunal annule la clôture automatique d’une procédure de travail saisonnier

 

Italie : le tribunal annule la clôture automatique d’une procédure de travail saisonnier

Un tribunal administratif italien a annulé la clôture d’une procédure d’entrée pour travail saisonnier, après avoir constaté que l’administration n’avait pas permis à l’employeur et au travailleur d’expliquer les raisons pour lesquelles le contrat de séjour n’avait pas été reçu dans le délai prévu par la loi.

Par le jugement n° 1318 du 10 juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a établi que le Guichet unique pour l’immigration de Rimini ne pouvait pas archiver automatiquement la procédure au seul motif que le contrat de séjour signé numériquement n’apparaissait pas dans le système ministériel dans le délai de quinze jours.

La décision renforce les garanties procédurales reconnues aux travailleurs étrangers admis en Italie dans le cadre du système des quotas. Elle affirme surtout un principe clair : les limites techniques d’une plateforme administrative ne peuvent pas supprimer les droits prévus par la loi.

Le travailleur était entré légalement et avait déjà été embauché

L’affaire concernait un ressortissant égyptien qui avait obtenu une autorisation d’entrée en Italie pour exercer un emploi saisonnier dans le secteur hôtelier.

Après la délivrance de l’autorisation de travail, l’ambassade d’Italie au Caire lui avait accordé le visa correspondant. Le travailleur était entré en Italie le 23 mars 2026 et avait informé son employeur de son arrivée.

Le 30 mars, les parties avaient signé le contrat de séjour sous forme papier. L’employeur avait ensuite transmis les documents à une organisation patronale chargée de suivre les formalités liées à la procédure du décret sur les flux migratoires.

Le travailleur avait été officiellement embauché le 1er avril 2026.

Malgré cela, le Guichet unique avait archivé la procédure le 12 avril, au motif que le contrat signé numériquement n’avait pas été transmis dans le délai de quinze jours prévu par la législation italienne sur l’immigration.

Aucune communication préalable n’avait été adressée au travailleur ni à l’employeur avant la clôture de la procédure.

Le tribunal : une information préalable était indispensable

Le tribunal a annulé la décision d’archivage.

L’article 22 du décret législatif italien n° 286 de 1998 prévoit que l’autorisation de travail peut être refusée ou révoquée lorsque le contrat de séjour n’est pas transmis dans le délai imposé.

Toutefois, la même disposition contient une exception importante : la conséquence défavorable ne s’applique pas lorsque le retard dépend d’un cas de force majeure ou de circonstances qui ne sont pas imputables au travailleur.

Pour le tribunal, cette exception modifie profondément la nature de la procédure.

L’administration ne peut pas se limiter à vérifier si le document apparaît dans le système informatique, puis fermer automatiquement le dossier. Elle doit d’abord informer les parties que le contrat n’a pas été reçu et leur permettre d’expliquer les causes du retard.

Sans cette communication, le travailleur ne dispose d’aucune possibilité réelle de démontrer qu’il n’est pas responsable de l’omission.

Les garanties procédurales ne sont pas de simples formalités

Le jugement reconnaît une valeur substantielle au droit de participer à la procédure administrative.

Le droit administratif italien impose normalement à l’administration d’informer les intéressés avant d’adopter une décision susceptible d’affecter négativement leur demande. Cette communication leur permet de présenter des observations, des documents et des explications.

Dans cette affaire, l’information préalable aurait permis aux parties de démontrer que le contrat avait été signé dans les délais, que le travailleur avait effectivement été embauché et que la transmission des documents avait été confiée à un intermédiaire.

Le tribunal a donc exclu que l’absence de communication puisse être considérée comme une irrégularité mineure.

Le droit de justifier le retard était directement lié à l’exception prévue par la législation sur l’immigration. La communication était donc nécessaire pour rendre effective la protection contre les retards non imputables au travailleur.

Un système informatique ministériel ne peut pas primer sur la loi

L’un des aspects les plus significatifs du jugement concerne la plateforme numérique utilisée par l’administration.

La préfecture avait soutenu que le système informatique ministériel ne prévoyait pas l’envoi automatique d’un avertissement préalable avant l’archivage des dossiers de cette nature.

Le tribunal a considéré cet argument comme juridiquement dépourvu de pertinence.

Les logiciels administratifs doivent respecter la loi. La loi ne peut pas être écartée simplement parce que le système numérique n’a pas été conçu pour gérer une garantie procédurale déterminée.

Ce principe a une portée plus large.

À mesure que les procédures d’immigration se numérisent, le risque augmente que des systèmes automatisés transforment des évaluations juridiques complexes en résultats techniques rigides. Un document non chargé, une signature numérique incomplète ou une erreur de l’intermédiaire peuvent produire des conséquences disproportionnées.

Le jugement refuse cette logique. La technologie peut assister l’administration, mais elle ne peut pas remplacer l’évaluation juridique exigée par la loi.

Le travailleur ne peut pas répondre de chaque défaillance technique

La décision aborde également la question de la responsabilité.

La transmission électronique du contrat de séjour est normalement effectuée par l’employeur ou par un intermédiaire agissant pour son compte. Le travailleur étranger n’exerce souvent aucun contrôle direct sur cette phase de la procédure.

Il serait donc déraisonnable de lui faire supporter automatiquement les conséquences d’une erreur commise par l’employeur, un consultant, une association professionnelle ou la plateforme numérique elle-même.

L’administration doit examiner les circonstances concrètes.

Elle doit notamment vérifier si le travailleur a signé le contrat dans les délais, informé l’employeur de son arrivée, accepté l’emploi et collaboré loyalement à la procédure.

Lorsque ces obligations ont été respectées, l’absence du document dans le système informatique ne devrait pas entraîner automatiquement la perte de la procédure d’immigration.

L’emploi était réel et non fictif

La décision est particulièrement importante parce que la relation de travail avait réellement commencé.

Il ne s’agissait pas d’un dossier fondé sur un employeur fictif, une fausse offre d’emploi ou une relation professionnelle inexistante.

Le travailleur était entré en Italie avec un visa valable, avait signé le contrat de séjour et avait commencé à travailler conformément à l’autorisation délivrée.

Le seul problème concernait la transmission du document.

Archiver définitivement la procédure dans de telles circonstances aurait produit un résultat contraire à la finalité du système des quotas : un travailleur admis légalement et déjà employé dans le poste autorisé aurait été empêché d’obtenir son titre de séjour en raison d’une défaillance administrative potentiellement réparable.

L’administration doit rouvrir la procédure

Le jugement ne prévoit pas la délivrance automatique du titre de séjour.

Il impose au Guichet unique de rouvrir la procédure et d’exercer à nouveau ses pouvoirs dans le respect des principes fixés par le tribunal.

L’administration devra accorder aux deux parties un délai précis pour produire un contrat correctement signé, puis conclure la procédure si toutes les conditions légales sont réunies.

Le tribunal maintient donc le pouvoir de contrôle de l’administration.

Ce qu’il exclut, c’est l’archivage automatique du dossier sans information préalable et sans aucune vérification de l’imputabilité du retard au travailleur.

Un avertissement plus large pour le système italien

Le jugement confirme une orientation déjà adoptée par le même tribunal dans d’autres décisions rendues en 2026.

Le message adressé aux Guichets uniques pour l’immigration est clair : les procédures ne peuvent pas être fermées automatiquement lorsque la loi reconnaît expressément au travailleur le droit de démontrer que le retard ne dépend pas de lui.

La décision met également en évidence un problème plus général de l’administration italienne de l’immigration.

La numérisation peut rendre les procédures plus rapides, mais elle peut aussi produire des décisions rigides et injustes lorsque les systèmes ne prévoient pas de garanties procédurales suffisantes.

La solution ne consiste pas à réduire les droits pour les adapter aux limites du logiciel administratif. Ce sont les systèmes informatiques qui doivent être adaptés à la loi.

Pour les travailleurs étrangers, la décision affirme un principe essentiel : une omission technique ne peut pas anéantir une procédure d’emploi et de séjour par ailleurs régulière sans offrir d’abord à l’intéressé une possibilité réelle d’expliquer ce qui s’est passé.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428