sabato 12 settembre 2026

Richiedenti asilo e lavoro: dal 12 giugno 2026 servono 90 giorni dalla formalizzazione

Dal 12 giugno 2026 è cambiata una delle regole più importanti per chi presenta domanda di protezione internazionale e intende iniziare a lavorare in Italia: il termine non è più di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ma di novanta giorni dalla sua formalizzazione. La modifica, introdotta dal decreto-legge n. 100/2026 e confermata senza modificazioni dalla legge di conversione n. 145/2026, non comporta soltanto trenta giorni di attesa in più, perché cambia anche il momento dal quale il termine deve essere calcolato. Nella pratica, diventa quindi decisivo distinguere tra registrazione e formalizzazione della domanda e conservare la documentazione che consente di individuare con certezza la seconda data.

La nuova regola dell'articolo 22 del decreto accoglienza

L'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015 ha tradizionalmente rappresentato la norma di riferimento per l'accesso al lavoro dei richiedenti protezione internazionale. Prima della riforma del giugno 2026, il permesso di soggiorno per richiesta asilo consentiva di svolgere attività lavorativa una volta trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, a condizione che il procedimento non fosse ancora concluso e che il ritardo non fosse imputabile al richiedente.

L'articolo 10 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, nel recepire parte della nuova disciplina europea in materia di accoglienza, ha modificato espressamente questa disposizione. Oggi il documento rilasciato al momento della formalizzazione della domanda, previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015, consente lo svolgimento dell'attività lavorativa una volta trascorsi novanta giorni dalla formalizzazione, sempre che l'esame della domanda non sia stato nel frattempo concluso e che l'eventuale ritardo non possa essere attribuito al richiedente.

La legge 7 agosto 2026, n. 145, ha convertito il decreto senza modificazioni. La nuova disciplina, pertanto, non è più una previsione provvisoria destinata a essere riesaminata in sede parlamentare, ma costituisce ormai il quadro normativo vigente.

Registrazione e formalizzazione non sono la stessa cosa

La conseguenza operativa più rilevante deriva dal nuovo sistema documentale introdotto contestualmente dalla riforma. Al momento della registrazione della domanda, la Questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano un documento nominativo che attesta l'avvenuta registrazione e ne indica la data. Questo documento è destinato a valere fino al rilascio di quello successivo, previsto dall'articolo 4, comma 4.

È soltanto al momento della formalizzazione della domanda, secondo la procedura prevista dall'articolo 26-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008, che al richiedente viene rilasciato il documento validato dalla Prefettura territorialmente competente. È proprio a questa seconda fase che la nuova formulazione dell'articolo 22 collega il decorso dei novanta giorni necessari per poter lavorare.

La distinzione non è puramente terminologica. Una persona può avere già manifestato la volontà di chiedere protezione, essere stata identificata e avere ottenuto il documento che attesta la registrazione, senza che la domanda sia stata ancora formalizzata. Dopo la riforma, ai fini dell'accesso al lavoro non è sufficiente calcolare il tempo trascorso dalla prima manifestazione di volontà o dalla sola registrazione: occorre individuare la data della formalizzazione e il documento che la attesta.

Il problema dei ritardi della Questura diventa ancora più importante

Questa scelta legislativa produce una conseguenza che merita particolare attenzione. Nel sistema precedente, la giurisprudenza aveva dovuto affrontare più volte il problema dei ritardi amministrativi tra la manifestazione della volontà di chiedere asilo e la successiva formalizzazione, soprattutto quando tali ritardi finivano per impedire al richiedente di accedere tempestivamente al lavoro. La nuova norma, collegando espressamente il termine dei novanta giorni alla formalizzazione, rende ancora più rilevante la tempestività con la quale l'amministrazione completa questa fase.

Ciò non significa, tuttavia, che un ritardo della Questura nella formalizzazione possa protrarsi senza limiti o che il richiedente debba semplicemente subirne le conseguenze. Le garanzie relative all'accesso effettivo alla procedura di protezione internazionale, i termini che disciplinano registrazione e formalizzazione e gli ordinari strumenti di tutela contro l'inerzia amministrativa continuano a operare. La riforma ha modificato il dies a quo per l'accesso al lavoro, ma non ha trasformato l'inerzia dell'amministrazione in una situazione giuridicamente irrilevante.

Nella pratica professionale diventa quindi opportuno documentare con precisione ogni passaggio: la data della prima manifestazione della volontà di chiedere protezione, la registrazione della domanda, le eventuali convocazioni ricevute, la data della formalizzazione e il rilascio del relativo documento. Quando tra queste fasi si crea un intervallo anomalo, il ritardo deve essere contestato tempestivamente, soprattutto se produce conseguenze concrete sul lavoro, sull'autonomia economica o sul percorso di integrazione del richiedente.

Cosa deve controllare il datore di lavoro

Anche per il datore di lavoro la nuova disciplina richiede maggiore attenzione. Non è più prudente verificare soltanto che il lavoratore sia un richiedente asilo o che possieda una generica ricevuta rilasciata dalla Questura. Per stabilire se l'attività lavorativa possa iniziare legittimamente occorre controllare il documento collegato alla formalizzazione e la relativa data, verificando che siano trascorsi i novanta giorni previsti dalla legge e che il procedimento di protezione sia ancora pendente.

Una volta maturato il diritto al lavoro, l'assunzione segue gli ordinari adempimenti previsti per il rapporto di lavoro, compresa la comunicazione obbligatoria. Il titolo del richiedente asilo continua a non essere un permesso rilasciato per motivi di lavoro, ma la legge gli attribuisce espressamente, ricorrendo le condizioni indicate, la possibilità di lavorare durante l'esame della domanda di protezione.

Per evitare contestazioni, è consigliabile conservare nel fascicolo del rapporto di lavoro copia del documento del richiedente e degli elementi dai quali risulti il decorso del termine. Una verifica effettuata correttamente all'inizio del rapporto tutela sia il lavoratore sia il datore di lavoro e riduce il rischio che un'incertezza documentale venga successivamente interpretata come irregolarità dell'assunzione.

Le pratiche a cavallo del 12 giugno 2026 richiedono una verifica individuale

Una particolare cautela è necessaria per le domande presentate o avviate prima dell'entrata in vigore della riforma e ancora pendenti dopo il 12 giugno 2026. In queste situazioni non è corretto applicare automaticamente una regola astratta senza ricostruire la sequenza temporale del procedimento e verificare se, secondo la disciplina precedente, il diritto al lavoro fosse già maturato. Le posizioni consolidate prima della modifica normativa e quelle integralmente sottoposte al nuovo sistema documentale non sono necessariamente sovrapponibili.

Per questo, nei casi transitori è opportuno esaminare la data della domanda, la documentazione rilasciata dalla Questura, l'eventuale precedente decorso dei sessanta giorni e lo stato della procedura alla data di entrata in vigore del decreto. È un ambito nel quale la soluzione deve essere costruita sul singolo fascicolo e nel quale sarà particolarmente importante osservare come la giurisprudenza interpreterà il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Una modifica apparentemente semplice che incide sulla vita concreta del richiedente

Il passaggio da sessanta a novanta giorni può apparire, a prima lettura, come una semplice modifica quantitativa. In realtà, l'elemento più significativo è lo spostamento del momento iniziale del conteggio dalla presentazione alla formalizzazione della domanda. In un sistema nel quale i tempi amministrativi non sono sempre uniformi sul territorio nazionale, questa scelta può incidere direttamente sulla possibilità del richiedente di raggiungere un'autonomia economica e di iniziare un percorso lavorativo regolare.

Per gli operatori, per i datori di lavoro e soprattutto per i richiedenti protezione internazionale, la regola pratica è quindi oggi più precisa ma anche più esigente: occorre sapere non soltanto da quanto tempo la persona abbia chiesto asilo, ma quando la domanda sia stata formalizzata. E quando la formalizzazione tarda senza una ragione riconducibile all'interessato, quel ritardo non dovrebbe essere considerato un semplice inconveniente burocratico, perché può produrre conseguenze concrete su un diritto che la legge collega espressamente alla scansione temporale della procedura.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

venerdì 11 settembre 2026

السفر أثناء انتظار تصريح الإقامة: متى يمكن العودة إلى إيطاليا دون تأشيرة ومتى يلزم طلب تأشيرة إعادة الدخول؟ https://ift.tt/IY92Vq5 السفر أثناء انتظار تصريح الإقامة: متى يمكن العودة إلى إيطاليا دون تأشيرة ومتى يلزم طلب تأشيرة إعادة الدخول؟ كثير من الأجانب المقيمين في إيطاليا يضطرون إلى السفر إلى بلدهم الأصلي بينما يكون تصريح الإقامة قيد التجديد، أو يكتشفون بعد مغادرة إيطاليا أن التصريح قد انتهت صلاحيته أو ضاع منهم. في هذه الحالات، لا تكون القاعدة واحدة دائماً: ففي بعض الظروف يمكن العودة إلى إيطاليا من دون طلب تأشيرة جديدة، بينما في حالات أخرى يصبح طلب تأشيرة إعادة الدخول ضرورياً. العودة إلى إيطاليا بوصل تجديد تصريح الإقامة إذا كان الأجنبي قد قدّم في إيطاليا طلب تجديد تصريح الإقامة وكان بحوزته الوصل الأصلي الذي يثبت تقديم الطلب، فمن الممكن، في الحالات المعترف بها من السلطات الإيطالية، العودة إلى إيطاليا من دون تأشيرة إعادة دخول. إلا أن هذه الإمكانية مرتبطة بشروط عملية يجب احترامها بدقة. أهم هذه الشروط أن يتم الدخول إلى فضاء شنغن مباشرة عبر الحدود الخارجية الإيطالية، أي من دون المرور أولاً عبر دولة أخرى من دول شنغن. ويجب أن يكون المسافر قادراً على إبراز جواز سفر ساري المفعول، والوصل الأصلي لطلب التجديد، ونسخة من تصريح الإقامة المنتهي. ومن المهم للغاية أن يكون الوصل قد خُتم من شرطة الحدود الإيطالية عند مغادرة إيطاليا، لأن هذا الختم يثبت أن حامل الوصل غادر الأراضي الإيطالية بصورة منتظمة وهو في مرحلة انتظار التجديد. وماذا عن أول تصريح إقامة؟ لا يقتصر هذا النظام فقط على من ينتظر تجديد تصريح سابق. فالتعليمات القنصلية الإيطالية تسمح، في بعض الحالات المحددة، بالعودة إلى إيطاليا من دون تأشيرة إعادة دخول أيضاً لمن يحمل وصلاً بطلب أول تصريح إقامة لأسباب عائلية أو للعمل التابع أو للعمل الحر، بشرط احترام شروط السفر والدخول المباشر عبر الحدود الإيطالية وتوافر الوثائق المطلوبة. ولهذا السبب لا يجوز افتراض أن أي وصل صادر عن البريد أو عن مكتب الهجرة يسمح تلقائياً بالسفر. يجب التحقق دائماً من نوع الطلب الذي تم تقديمه، ومن الوثيقة التي تم استلامها، ومن طريقة السفر المختارة. لماذا يجب تجنب التوقف في دولة أخرى من دول شنغن؟ هذه من أكثر النقاط التي تسبب مشاكل عملية. الشخص الذي يعتمد على وصل التجديد أو وصل أول تصريح إقامة وفق الحالات المسموح بها لا يملك، بمجرد هذا الوصل، وثيقة إقامة شنغن مكتملة تسمح له بالضرورة بالمرور عبر الحدود الداخلية لجميع دول المنطقة. لذلك، إذا كان السفر مثلاً من بلد عربي إلى إيطاليا، فمن الأفضل أن تكون أول نقطة دخول إلى منطقة شنغن مطاراً أو ميناءً إيطالياً، لا باريس أو فرانكفورت أو مدريد أو أمستردام. اختيار رحلة تتضمن توقفاً في دولة شنغن أخرى قد يؤدي إلى منع الصعود إلى الطائرة أو إلى مشاكل عند مراقبة الحدود، حتى إذا كان الشخص يملك وصلاً صحيحاً من السلطات الإيطالية. متى يلزم طلب تأشيرة إعادة الدخول؟ تصبح تأشيرة إعادة الدخول ضرورية بصورة خاصة عندما يكون الأجنبي موجوداً خارج إيطاليا ولا يستطيع الاستفادة من نظام العودة بالوصل، أو عندما يكون تصريح الإقامة قد فُقد أو سُرق، أو عندما تكون هناك مشكلة في الوثيقة تجعل العودة المباشرة غير ممكنة. كما يمكن طلب تأشيرة إعادة الدخول عندما يكون تصريح الإقامة قد انتهت صلاحيته منذ مدة لا تتجاوز، كقاعدة عامة، ستين يوماً. وتوجد استثناءات يمكن أن تمتد فيها هذه المدة إلى ستة أشهر في حالة وجود أسباب صحية خطيرة ومثبتة تخص صاحب الطلب أو أحد أفراد أسرته المقربين. لكن تطبيق هذا الاستثناء يتطلب إثباتات طبية واضحة ولا يمكن اعتباره حقاً تلقائياً. في حالة السرقة أو الضياع إذا ضاع تصريح الإقامة أو سُرق أثناء وجود الشخص خارج إيطاليا، يجب أولاً تقديم بلاغ إلى سلطات الشرطة المحلية في البلد الموجود فيه، ثم التوجه إلى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة لطلب تأشيرة إعادة الدخول. وتطلب البعثات الإيطالية عادة نسخة من تصريح الإقامة إن كانت متاحة، ونسخة من جواز السفر، والبلاغ عن السرقة أو الضياع، وشرحاً مكتوباً للوقائع، إضافة إلى المستندات الأخرى التي قد يطلبها المكتب القنصلي. دور الشرطة الإيطالية في إصدار تأشيرة إعادة الدخول تأشيرة إعادة الدخول ليست إجراءً قنصلياً مستقلاً تماماً. ففي كثير من الحالات لا يمكن للقنصلية إصدارها إلا بعد الحصول على موافقة أو عدم ممانعة من مكتب الهجرة في الـ Questura المختصة في إيطاليا، أي في المحافظة التي كان الأجنبي يقيم فيها. وهذا يعني أن مدة الإجراء قد تعتمد أيضاً على سرعة الرد بين القنصلية والسلطات الإيطالية الداخلية. إذا كانت العودة إلى إيطاليا مرتبطة بعمل قائم، أو بوجود أطفال في المدرسة، أو بموعد طبي، أو بوضع عائلي يستوجب الرجوع بسرعة، فمن المفيد توثيق هذه الظروف وإرفاقها بطلب إعادة الدخول، لأنها قد تساعد في توضيح الطابع العاجل للحالة، من دون أن تلغي ضرورة استكمال الشروط القانونية المطلوبة. قبل مغادرة إيطاليا: الوقاية أفضل من حل المشكلة بعد السفر من الناحية العملية، أكبر الأخطاء تقع قبل المغادرة. من ينتظر تجديد تصريح الإقامة ينبغي أن يحتفظ معه دائماً بالأصل من وصل التجديد، ونسخة من التصريح المنتهي، وجواز السفر، وأن يتأكد عند الخروج من إيطاليا من ختم الوصل إذا كان سيعتمد عليه عند العودة. كما يجب اختيار خط سير لا يتضمن دخولاً أولياً إلى دولة أخرى من دول شنغن. أما إذا كانت حالة تصريح الإقامة غير واضحة، أو إذا كان هناك تأخير غير عادي في التجديد، أو إذا كانت الوثيقة من نوع لا يدخل ضمن الحالات المعتادة، فمن الأفضل التحقق من الوضع قبل شراء تذكرة السفر. المغادرة من إيطاليا أسهل بكثير من حل مشكلة إعادة الدخول عندما يكون الشخص بالفعل خارج البلاد. الخلاصة هي أن انتهاء بطاقة الإقامة أو انتظار إصدارها لا يعني دائماً استحالة السفر، لكن العودة إلى إيطاليا تعتمد على نوع الطلب، والوثائق الموجودة، وتاريخ انتهاء التصريح، وطريقة السفر. لذلك يجب التمييز بدقة بين حالة يمكن فيها الدخول مباشرة بالوصل وحالة تتطلب تأشيرة إعادة دخول من القنصلية الإيطالية. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/0Zowhit

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/wtuVsKF

Permesso per attesa occupazione: Assegno unico e Bonus nido, cosa cambia nel 2026 https://ift.tt/robtGfL La perdita del lavoro non comporta automaticamente la perdita delle principali prestazioni familiari. Dal 2026 l’INPS considera il permesso di soggiorno per attesa occupazione un titolo valido, allo stato attuale, per accedere sia all’Assegno unico e universale per i figli a carico sia al Bonus asilo nido, purché siano presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla legge. La questione interessa numerose famiglie straniere. Un lavoratore extra-UE può perdere il posto di lavoro, ottenere o conservare un permesso per attesa occupazione e trovarsi, nello stesso periodo, a dover sostenere le spese ordinarie per i figli. Proprio in questa fase, nella quale il bisogno di tutela può essere maggiore, per anni si è posto il problema dell’accesso ad alcune prestazioni familiari. Il permesso per attesa occupazione Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è previsto dall’articolo 22, comma 11, del Testo Unico Immigrazione e dalla relativa disciplina regolamentare. Serve a evitare che la perdita del lavoro determini immediatamente anche la perdita della regolarità del soggiorno, consentendo allo straniero di rimanere in Italia e cercare una nuova occupazione nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa. Il punto decisivo, sul piano delle prestazioni sociali, è sempre stato stabilire se questo titolo potesse essere considerato sufficiente anche per accedere alle misure economiche destinate alla famiglia. In passato l’INPS aveva escluso espressamente il permesso per attesa occupazione dall’elenco dei titoli ritenuti utili per l’Assegno unico e universale. La svolta giurisprudenziale e il messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 Nel corso degli ultimi anni diversi giudici hanno ritenuto discriminatoria tale esclusione. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 121 del 2023, confermata dalla Corte d’appello di Trento con sentenza n. 9 del 2025, ha ordinato all’INPS di includere i titolari di permesso per attesa occupazione tra i soggetti che possono accedere all’Assegno unico. Nello stesso senso si sono successivamente pronunciati il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2359 del 2025, e il Tribunale di Monza, con riferimento al Bonus asilo nido. Alla luce di questa evoluzione, con il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026 l’INPS ha modificato il proprio orientamento operativo. Il permesso per attesa occupazione deve essere considerato, allo stato attuale, un titolo valido sia per l’Assegno unico e universale sia per il Bonus asilo nido. Ciò non significa che la prestazione venga riconosciuta automaticamente. Il cittadino straniero deve comunque possedere tutti gli altri requisiti previsti per la specifica misura: composizione del nucleo familiare, presenza dei figli, residenza e domicilio nei termini richiesti, nonché gli ulteriori presupposti economici o amministrativi previsti dalla disciplina applicabile. Cosa accade alle nuove domande Le nuove domande presentate da titolari di permesso per attesa occupazione non possono essere respinte per il solo fatto che il richiedente possieda questo tipo di titolo di soggiorno. L’INPS deve esaminare la domanda verificando gli altri requisiti sostanziali previsti dalla normativa. Il principio è particolarmente importante per le famiglie nelle quali il genitore ha perso recentemente l’occupazione e sta cercando un nuovo lavoro. La fase di disoccupazione non determina, di per sé, l’esclusione dall’Assegno unico o dal Bonus nido. Domande già respinte: è possibile chiedere il riesame Il messaggio INPS del gennaio 2026 affronta espressamente anche le domande presentate in passato. Le strutture territoriali dell’Istituto devono riesaminare le pratiche già presentate e possono accogliere in autotutela le istanze di riesame delle domande respinte quando il rigetto era fondato sulla titolarità del permesso per attesa occupazione. Chi abbia ricevuto un provvedimento negativo dovrebbe quindi verificare attentamente la motivazione. Se l’unica ragione dell’esclusione era il tipo di permesso di soggiorno, la decisione può oggi essere contestata alla luce del nuovo indirizzo applicativo dell’INPS. È opportuno conservare il provvedimento di rigetto, la copia del permesso di soggiorno, la documentazione relativa alla domanda originaria, l’eventuale ISEE e ogni comunicazione intercorsa con l’Istituto. Per le prestazioni arretrate, la situazione deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della data della domanda, del contenuto del provvedimento e degli eventuali termini applicabili. Il significato della “riserva di ripetizione” La posizione dell’INPS contiene tuttavia una precisazione importante. Alcune delle sentenze che hanno determinato il cambiamento di orientamento sono ancora oggetto di giudizi di impugnazione, anche davanti alla Corte di cassazione. Per questa ragione l’Istituto ha stabilito che le prestazioni possano essere liquidate con riserva di ripetizione. In termini pratici, significa che il beneficio viene riconosciuto sulla base dell’attuale quadro giurisprudenziale e amministrativo, ma l’INPS si riserva di valutare un eventuale recupero delle somme qualora l’esito definitivo dei giudizi o successive modifiche normative dovessero cambiare il quadro giuridico. Si tratta quindi di un diritto oggi concretamente esercitabile, ma inserito in una situazione normativa ancora non completamente stabilizzata sul piano giurisprudenziale. Cosa fare in caso di nuovo diniego Se una domanda di Assegno unico o di Bonus asilo nido viene ancora respinta esclusivamente perché il richiedente è titolare di un permesso per attesa occupazione, il provvedimento merita una verifica immediata. Il messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 costituisce infatti un riferimento amministrativo diretto per le strutture territoriali dell’Istituto. Occorre distinguere i casi nei quali manca effettivamente un altro requisito previsto dalla legge da quelli in cui l’amministrazione continua ad applicare un orientamento ormai superato. Nel secondo caso può essere necessario presentare un’istanza di riesame e, qualora il problema non venga risolto in via amministrativa, valutare gli strumenti di tutela giudiziaria disponibili. Una tutela importante nella fase più delicata per la famiglia La novità del 2026 ha un significato concreto. Il permesso per attesa occupazione nasce proprio per consentire allo straniero che ha perso il lavoro di mantenere una posizione regolare mentre cerca una nuova occupazione. Sarebbe contraddittorio trasformare quella stessa fase di temporanea difficoltà lavorativa in una ragione automatica per escludere la famiglia dalle prestazioni destinate ai figli. L’attuale orientamento dell’INPS supera questa rigidità. Per i cittadini stranieri e per le loro famiglie diventa quindi essenziale conoscere non soltanto la validità del proprio permesso di soggiorno, ma anche i diritti sociali che quel titolo consente di esercitare e gli strumenti disponibili per contestare eventuali dinieghi non più conformi alla disciplina applicata nel 2026. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/0Zowhit

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/wtuVsKF

Conversione del permesso stagionale: fuori quota non significa senza scadenza

Dal 2025 la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato non stagionale è fuori dalle quote dei decreti flussi. Questo ha semplificato molto la procedura, ma non significa che la domanda possa essere presentata senza attenzione alla scadenza del titolo. Una recente sentenza del TAR Lombardia, Brescia, n. 701 del 20 maggio 2026 riporta al centro proprio il problema del termine entro il quale chiedere la conversione e suggerisce, sul piano pratico, un approccio prudente.

La conversione oggi è fuori quota

L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 consente al lavoratore straniero che abbia svolto regolare attività lavorativa stagionale in Italia per almeno tre mesi e al quale venga offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato di chiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione la conversione del permesso in lavoro subordinato non stagionale.

La modifica introdotta dal decreto-legge n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024, ha eliminato il collegamento con le quote del decreto flussi. Di conseguenza, la conversione può essere richiesta in qualunque momento dell’anno, senza attendere un click day e senza dipendere dalla disponibilità numerica di quote.

Questo passaggio è importante, perché ha trasformato la conversione da procedura sottoposta alla programmazione annuale dei flussi in uno strumento potenzialmente utilizzabile durante tutto l’anno. Tuttavia, l’espressione “in qualunque momento dell’anno” non deve essere confusa con l’idea che il permesso possa essere convertito indefinitamente dopo la sua scadenza.

Il problema del permesso già scaduto

Su questo punto la disciplina non è del tutto lineare. L’art. 24, comma 10, non stabilisce espressamente un termine perentorio entro il quale presentare la domanda di conversione e, negli anni, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che la scadenza del titolo non costituisca automaticamente un ostacolo, soprattutto quando siano ancora presenti tutti i requisiti sostanziali per il nuovo permesso.

Questa impostazione è stata richiamata anche dal portale istituzionale Integrazione Migranti, che ha ricordato come alcune pronunce abbiano attribuito natura non perentoria al termine di scadenza e abbiano valorizzato la possibilità di prendere in considerazione gli elementi sostanziali e sopravvenuti della posizione dello straniero.

Il quadro, però, è stato nuovamente irrigidito dal TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, con la sentenza n. 701 del 20 maggio 2026. Il Tribunale ha affermato che la domanda di conversione da lavoro stagionale a lavoro non stagionale deve essere presentata entro la scadenza del permesso da convertire, perché la conversione presuppone logicamente e giuridicamente l’esistenza di un titolo ancora efficace. Secondo il TAR, al massimo può essere riconosciuto il periodo di sessanta giorni successivo alla scadenza, in analogia con quanto previsto per il rinnovo.

Due orientamenti che impongono prudenza

La questione, quindi, non può essere ridotta a una formula semplice. Da una parte esiste un orientamento giurisprudenziale che tende a evitare automatismi e che considera la scadenza del titolo non necessariamente decisiva, quando il lavoratore sia in grado di dimostrare tutti i requisiti sostanziali della conversione. Dall’altra, la sentenza del TAR Brescia del 2026 aderisce a una lettura più rigorosa, già presente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui non è possibile convertire un titolo che abbia ormai cessato di produrre effetti, salvo la possibile tolleranza dei sessanta giorni successivi.

Per chi deve presentare oggi una domanda, la conseguenza pratica è chiara: non è opportuno costruire la strategia amministrativa confidando nella possibilità di convertire un permesso stagionale molto tempo dopo la sua scadenza. La domanda dovrebbe essere presentata, ove possibile, quando il permesso è ancora valido e comunque senza attendere il decorso del periodo successivo di sessanta giorni.

Un’istanza tardiva potrebbe ancora essere difendibile in presenza di elementi particolari e sulla base dell’orientamento più favorevole, ma espone il lavoratore a un rischio amministrativo e contenzioso che può essere evitato con una corretta gestione dei tempi.

I requisiti sostanziali restano decisivi

L’eliminazione delle quote non ha eliminato i requisiti della conversione. Il lavoratore deve avere svolto regolare attività stagionale per il periodo richiesto dalla legge e deve disporre di una concreta offerta di lavoro subordinato non stagionale, a tempo determinato o indeterminato. La prassi amministrativa richiede inoltre che il rapporto proposto abbia caratteristiche compatibili con il rilascio del nuovo titolo e che siano documentate la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro, l’attività stagionale precedentemente svolta e gli ulteriori elementi richiesti dallo Sportello Unico.

La domanda viene inoltrata attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, nella sezione dedicata alle conversioni fuori quota. Proprio perché non esiste più il vincolo numerico delle quote, il momento della presentazione dipende oggi soprattutto dalla posizione concreta del lavoratore e dalla durata residua del suo permesso.

Si può lavorare mentre la conversione è pendente

Un ulteriore aspetto di grande rilievo pratico riguarda il periodo compreso tra la presentazione della domanda e la decisione dello Sportello Unico. La circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 5 maggio 2025 ha chiarito che l’art. 5, comma 9-bis, del Testo Unico Immigrazione può essere applicato anche alle conversioni da lavoro stagionale a lavoro non stagionale.

Questo significa che, una volta presentata regolarmente la domanda e ottenuta la relativa ricevuta, il lavoratore può iniziare la nuova attività non stagionale nelle more della definizione della procedura. Per il lavoro subordinato deve essere effettuata la comunicazione obbligatoria UNILAV; per il lavoro domestico deve essere eseguita la comunicazione prevista all’INPS.

La regola evita che il lavoratore perda l’occasione occupazionale proprio mentre l’Amministrazione sta esaminando la conversione e impedisce che i tempi burocratici producano un periodo artificiale di disoccupazione o di irregolarità lavorativa.

Il punto operativo: presentare la domanda prima possibile

La riforma ha reso la conversione molto più accessibile, ma il nuovo sistema richiede comunque una gestione attenta delle scadenze. Essere fuori quota significa non dover attendere la disponibilità di posti nel decreto flussi; non significa che il lavoratore possa lasciare scadere il permesso e decidere in qualunque momento futuro di convertirlo.

Quando esiste già un’offerta di lavoro non stagionale e sono maturati i requisiti dell’art. 24, comma 10, la soluzione più prudente è procedere immediatamente con la domanda, senza attendere la scadenza del titolo. Se il permesso è già scaduto, diventa essenziale verificare da quanto tempo, ricostruire il rapporto di lavoro stagionale svolto, documentare la nuova offerta occupazionale e valutare se sussistano elementi che consentano di sostenere la convertibilità del titolo anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale più favorevole.

La recente sentenza del TAR Brescia dimostra, in definitiva, che la semplificazione normativa non elimina la necessità di una strategia procedimentale corretta. Nel diritto dell’immigrazione, anche quando le quote scompaiono, i tempi continuano a contare.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

giovedì 10 settembre 2026

EES në kufijtë italianë: për shqiptarët 90 ditët në Schengen tani llogariten elektronikisht https://ift.tt/EvmI5xy Nga 10 prilli 2026, Sistemi i Hyrje-Daljeve (EES) është plotësisht funksional në kufijtë e jashtëm të zonës Schengen. Për shtetasit shqiptarë që udhëtojnë drejt Italisë pa vizë me pasaportë biometrike, rregulli i qëndrimit të shkurtër nuk ka ndryshuar: maksimumi 90 ditë në çdo periudhë 180-ditore. Ajo që ka ndryshuar është mënyra e kontrollit: hyrjet dhe daljet tani regjistrohen elektronikisht dhe ditët e qëndrimit llogariten automatikisht. Çfarë regjistron EES EES regjistron në mënyrë elektronike të dhënat e dokumentit të udhëtimit, datën dhe vendin e hyrjes dhe daljes, si edhe të dhëna biometrike, përfshirë imazhin e fytyrës dhe, sipas rastit, gjurmët e gishtërinjve. Sistemi regjistron gjithashtu rastet e refuzimit të hyrjes. Faza kalimtare filloi më 12 tetor 2025 dhe përfundoi më 9 prill 2026. Që nga 10 prilli 2026, sistemi është plotësisht operativ në pikat e kufirit të jashtëm të vendeve që e përdorin dhe vulosja manuale e pasaportave nuk është më mekanizmi kryesor për të provuar hyrjen dhe daljen. Për shqiptarët hyrja pa vizë vazhdon Shtetasit shqiptarë me pasaportë biometrike vazhdojnë të jenë të përjashtuar nga detyrimi për vizë për qëndrime të shkurtra në Itali dhe në zonën Schengen, deri në 90 ditë brenda çdo periudhe 180-ditore, për qëllimet e lejuara nga regjimi i qëndrimit të shkurtër, si turizëm, vizita, biznes, transit, aktivitete sportive ose studime të shkurtra. EES nuk krijon një vizë të re dhe nuk ndryshon vetë të drejtën e hyrjes pa vizë. Ai ndryshon, megjithatë, mënyrën me të cilën autoritetet kontrollojnë respektimin e kufirit të 90 ditëve. 90 ditë në 180 nuk do të thotë “tre muaj e pastaj rifillon numërimi” Rregulli është lëvizës. Për çdo ditë të qëndrimit duhet parë periudha prej 180 ditësh që i paraprin asaj date dhe të kontrollohet sa ditë janë kaluar gjithsej në zonën Schengen. Nuk ekziston një “rivendosje” automatike e numërimit në fillim të muajit, të vitit ose të semestrit kalendarik. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për personat që udhëtojnë shpesh midis Shqipërisë dhe Italisë. Një seri hyrjesh të shkurtra mund të çojë gjithsesi në tejkalimin e kufirit, edhe nëse asnjë udhëtim i vetëm nuk zgjat 90 ditë. Komisioni Evropian vë në dispozicion një kalkulator zyrtar për kontrollin e periudhave të qëndrimit të shkurtër. Tejkalimi i afatit tani evidentohet automatikisht Me funksionimin e plotë të EES, sistemi përdor llogaritjen automatike të kohëzgjatjes së qëndrimit dhe krijon evidenca për personat që rezultojnë se kanë tejkaluar periudhën e lejuar. Kjo e bën shumë më të vështirë që një tejkalim i ditëve të mos evidentohet në kontrollet e ardhshme kufitare. Qëndrimi përtej 90 ditëve brenda periudhës 180-ditore mbetet i rregulluar nga normat evropiane dhe kombëtare. Prandaj, para një udhëtimi të ri, është e rëndësishme të llogariten saktë të gjitha hyrjet dhe daljet e 180 ditëve të fundit dhe të mos mbështetemi vetëm te kujtesa ose te vulat e vjetra në pasaportë. Kush nuk regjistrohet në EES Sistemi nuk zbatohet në të njëjtën mënyrë ndaj shtetasve të vendeve të treta që kanë një leje qëndrimi të vlefshme ose një vizë kombëtare afatgjatë të lëshuar nga një shtet Schengen. Një shtetas shqiptar që banon ligjërisht në Itali me leje qëndrimi duhet, gjatë kalimit të kufirit të jashtëm, të paraqesë pasaportën dhe titullin e qëndrimit të vlefshëm. Kjo dallon nga situata e personit që hyn vetëm si vizitor pa vizë, i cili mbetet subjekt i regjistrimit EES dhe i kufirit të 90 ditëve në 180. Një kujdes i veçantë për ata që duan të qëndrojnë në Itali Hyrja pa vizë për qëndrim të shkurtër nuk duhet ngatërruar me një procedurë për qëndrim afatgjatë. EES nuk jep leje qëndrimi, nuk zëvendëson një vizë kombëtare dhe nuk krijon të drejtë për të punuar ose për të qëndruar në Itali përtej kushteve të lejuara nga ligji. Kush synon të transferohet në Itali për punë, familje, studime afatgjata ose për një arsye tjetër që kërkon një titull qëndrimi duhet të verifikojë paraprakisht procedurën e saktë. Përdorimi i hyrjeve turistike të përsëritura për të zgjatur në mënyrë faktike qëndrimin mund të krijojë probleme pikërisht sepse EES e bën historikun e hyrjeve dhe daljeve menjëherë të kontrollueshëm. Në praktikë, për shtetasit shqiptarë mesazhi është i thjeshtë: hyrja pa vizë vazhdon, por kontrolli i ditëve nuk mbështetet më te vulat e pasaportës. Para çdo udhëtimi duhet të kontrollohet me saktësi rregulli 90/180 dhe, nëse ekziston një leje qëndrimi ose një vizë kombëtare, dokumenti duhet të mbahet gjithmonë me vete gjatë kalimit të kufirit. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista I regjistruar në Regjistrin e përfaqësuesve të interesave të Dhomës së Deputetëve në fushën e Imigracionit Regjistri i Transparencës i Bashkimit Evropian nr. 280782895721-36 – Migracion dhe Azil ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hnONrE4

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/jsXydPb

طريق جديد للعمل في إيطاليا خارج حصص مرسوم التدفقات: منصة SIISL للعمال المدرَّبين في الخارج https://ift.tt/G6cIxk8 أصبح من الممكن، بالنسبة لفئة محددة من العمال الأجانب الموجودين خارج إيطاليا، الدخول للعمل من خلال مسار مختلف عن الحصص التقليدية لمرسوم التدفقات. هذا المسار يخص الأشخاص الذين أتمّوا في بلدهم برامج تدريب مهني ومدني ولغوي معتمدة وفق المادة 23 من قانون الهجرة الإيطالي، ومع القواعد التشغيلية الجديدة لسنة 2026 أصبحت منصة SIISL أداة مركزية لربط هؤلاء العمال مباشرة بأصحاب العمل الإيطاليين. ليس كل تدريب في الخارج يفتح هذا المسار النقطة الأولى التي يجب توضيحها هي أن الأمر لا يتعلق بأي دورة تدريبية خاصة أو بأي شهادة مهنية حصل عليها الشخص في بلده. الاستفادة من هذا المسار تتطلب أن يكون العامل قد شارك في برنامج تدريب مهني ومدني ولغوي جرى إعداده واعتماده في إطار المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998. وقد عزز المشرّع هذا النظام خلال السنوات الأخيرة باعتباره قناة هجرة قانونية مرتبطة مباشرة باحتياجات سوق العمل الإيطالي. والميزة الأساسية فيه أن دخول العامل الذي أكمل بنجاح البرنامج المعتمد يتم خارج الحصص السنوية لمرسوم التدفقات. وهذا يعني، من الناحية العملية، أن صاحب العمل لا يحتاج إلى انتظار يوم التقديم الجماعي المعروف بـ “Click Day” ولا إلى توفر حصة ضمن الأعداد المقررة لمرسوم التدفقات. ما الذي تغير في 2026؟ بموجب المرسوم الوزاري المشترك الصادر في 22 يونيو/حزيران 2026 عن وزارات العمل والداخلية والخارجية، تم تحديد كيفية تسجيل العمال الذين أنهوا هذه البرامج في نظام SIISL، وهو النظام المعلوماتي للإدماج الاجتماعي والمهني الذي تديره وزارة العمل بالتعاون مع المعهد الوطني للضمان الاجتماعي INPS. ولا يقوم العامل، في المرحلة الأولى، بإنشاء المسار من تلقاء نفسه. فالجهة التي نظمت أو اقترحت برنامج التدريب المعتمد هي التي تتولى استكمال البيانات اللازمة وإدراج أسماء الأشخاص الذين أنهوا البرنامج بنجاح. وبعد نقل المعلومات إلى منصة SIISL، يتلقى العامل إشعاراً يسمح له بإتمام التسجيل وتفعيل ملفه الشخصي. وبمجرد تفعيل الملف، تنشئ المنصة سيرة ذاتية أولية تتضمن المعلومات المتعلقة بالتدريب الذي تم إنجازه. وتصبح هذه السيرة مرئية لأصحاب العمل في القطاعات المهنية المرتبطة بنوع التدريب الذي تلقاه العامل، بما يسهل الانتقال من مرحلة التدريب في بلد الأصل إلى عرض عمل فعلي في إيطاليا. التسجيل في SIISL لا يعني الحصول تلقائياً على تأشيرة من المهم عدم الخلط بين التسجيل في المنصة وبين الحصول على حق فوري في الدخول إلى إيطاليا. التسجيل يجعل ملف العامل متاحاً لأصحاب العمل ويسهل التقاء العرض والطلب، لكنه لا يحل محل الإجراءات القانونية اللاحقة الخاصة بالدخول والعمل. عندما يقرر صاحب عمل إيطالي توظيف العامل، يجب تقديم طلب اسمي للحصول على تصريح العمل “nulla osta” عبر بوابة ALI التابعة لوزارة الداخلية. وبالنسبة إلى العمال المدرَّبين في الخارج وفق المادة 23، تنص الإجراءات الحالية على مسار مبسط، ويُفترض إصدار تصريح العمل خلال ثلاثين يوماً، مع مراعاة الحالات التي تستلزم فحوصاً إضافية أو تطبق عليها قواعد خاصة. بعد صدور تصريح العمل، يستطيع العامل طلب تأشيرة الدخول للعمل لدى السفارة أو القنصلية الإيطالية المختصة. وتوضح الإرشادات الرسمية أن طلب التأشيرة يمكن تقديمه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء الدورة التدريبية، لذلك يجب الانتباه جيداً إلى تاريخ إتمام البرنامج وعدم ترك الملف دون متابعة لفترة طويلة. ماذا يحدث بعد الوصول إلى إيطاليا؟ بعد الدخول إلى إيطاليا لا تنتهي الإجراءات. يجب على العامل وصاحب العمل إتمام عقد الإقامة خلال خمسة عشر يوماً من الدخول، ثم استكمال طلب تصريح الإقامة لدى الجهات المختصة. وفي الوقت نفسه، تسمح القواعد الحالية للعامل، متى تم استيفاء الشروط القانونية وتوثيق الطلب بصورة صحيحة، بالبدء في العمل أثناء انتظار إصدار تصريح الإقامة. هذا التفصيل مهم جداً لأن كثيرا من العمال يعتقدون أنهم لا يستطيعون بدء النشاط إلا بعد استلام البطاقة البلاستيكية النهائية من مقر الشرطة. في الواقع، يجب التمييز بين وجود الحق في العمل وبين اكتمال إصدار الوثيقة المادية، مع ضرورة الاحتفاظ دائماً بالإيصالات والإثباتات المتعلقة بطلب الإقامة وبعقد العمل. ماذا يجب على العامل أن يتحقق منه قبل الاعتماد على هذا المسار؟ قبل بناء أي مشروع هجرة على هذا النظام، يجب التأكد أولاً من أن البرنامج الذي تم اتباعه معتمد فعلاً وفق المادة 23، وأن اسم العامل أُدرج ضمن الأشخاص الذين أتموا التدريب بنجاح. ومن المفيد أيضاً التأكد من صحة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المسجلين لدى الجهة المنظمة، لأن منصة SIISL تستخدم هذه البيانات لإرسال إشعار تفعيل الملف. كذلك ينبغي طلب معلومات واضحة عن القطاع المهني الذي يرتبط به التدريب، لأن السيرة الذاتية على SIISL تُعرض بصورة أساسية لأصحاب العمل الذين يعملون في مجالات متوافقة مع المسار التدريبي. وكلما كانت البيانات المهنية دقيقة ومحدثة، زادت إمكانية أن تتحول عملية التسجيل من مجرد وجود في قاعدة بيانات إلى فرصة عمل فعلية. فرصة قانونية مهمة، لكنها ليست طريقاً للتسوية داخل إيطاليا هذا المسار موجّه أساساً إلى المواطنين الأجانب المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي والذين أتموا برامج تدريب معتمدة في بلدان الأصل أو العبور. ولذلك لا ينبغي اعتباره وسيلة عامة لتسوية وضع من يوجد بالفعل في إيطاليا بدون إقامة قانونية، ولا بديلاً عن الإجراءات الأخرى المتاحة بحسب الحالة الفردية. أهمية النظام الجديد تكمن في شيء آخر: فهو ينشئ قناة منظمة للهجرة من أجل العمل، تبدأ بالتدريب قبل الوصول إلى إيطاليا، ثم تجعل المهارات المهنية مرئية لأصحاب العمل، وتسمح لاحقاً بالدخول خارج حصص مرسوم التدفقات. بالنسبة إلى كثير من العمال العرب الذين يملكون مهارات مطلوبة في السوق الإيطالي، قد يمثل هذا المسار بديلاً عملياً عن انتظار الحصص السنوية، بشرط أن يكون البرنامج التدريبي معتمداً وأن تُدار كل مرحلة من مراحل الإجراء بصورة صحيحة. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hnONrE4

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/jsXydPb

Permiso de residencia en trámite: cuándo se puede seguir trabajando en Italia https://ift.tt/Nsyqu4T Esperar la expedición, la renovación o la conversión del permiso de residencia no significa, por sí solo, perder el derecho a trabajar en Italia. La normativa italiana protege expresamente al ciudadano extranjero durante la tramitación administrativa, siempre que pueda demostrar que la solicitud ha sido presentada correctamente y disponga del correspondiente recibo. Esta cuestión tiene una importancia práctica considerable. Los tiempos de las Questure pueden ser largos y, durante meses, el trabajador puede encontrarse con una tarjeta caducada o todavía no expedida. En estas situaciones, el documento material no es el único elemento que determina la regularidad de la estancia ni la posibilidad de continuar una actividad laboral. La regla: la espera administrativa no interrumpe automáticamente el derecho a trabajar El artículo 5, apartado 9-bis, del Decreto Legislativo n. 286/1998, modificado en los últimos años y hoy vigente, establece que durante la espera de la expedición, renovación o conversión del permiso de residencia el extranjero puede permanecer legalmente en Italia y ejercer temporalmente una actividad laboral, siempre que concurran los demás requisitos previstos por la ley. El elemento fundamental es el recibo que acredita la presentación de la solicitud. Este documento no debe considerarse una simple constancia administrativa: durante la tramitación cumple una función jurídica concreta, porque demuestra que el procedimiento ha sido iniciado y permite acreditar frente al empleador la situación regular del trabajador. La protección continúa incluso cuando la Administración supera el plazo previsto para resolver el procedimiento. La demora de la Questura no puede transformarse automáticamente en una pérdida del trabajo para quien ha presentado correctamente su solicitud. Desde 2026 también hay nuevas reglas sobre los plazos El Decreto Legislativo 16 de abril de 2026, n. 83, en vigor desde el 4 de junio de 2026, ha modificado varios aspectos del permiso único de trabajo y de los procedimientos relativos a los permisos de residencia. Entre otras novedades, el plazo de referencia para solicitar la renovación ha pasado de sesenta a noventa días antes de la fecha de caducidad. Por ello es aconsejable no esperar a los últimos días. Presentar la solicitud con suficiente antelación reduce problemas con el empleador, con la Administración y con otros organismos que puedan pedir una prueba actualizada de la regularidad de la estancia. La protección se aplica también durante una conversión Una novedad especialmente importante es la extensión expresa de esta tutela a las solicitudes de conversión del permiso de residencia. Esto significa que, cuando la ley permite transformar un determinado título de estancia en otro que autoriza el trabajo, la persona no debe quedar necesariamente fuera del mercado laboral mientras espera la decisión administrativa. También en este caso es esencial disponer de la documentación que demuestre la presentación efectiva de la solicitud y cumplir los demás requisitos exigidos para la actividad laboral. ¿Puede una empresa negarse a contratar porque el permiso caduca antes que el contrato? La proximidad de la fecha de caducidad del permiso no autoriza, por sí sola, a excluir a un ciudadano extra-UE de una selección laboral ni a limitar automáticamente la duración del contrato. El Tribunal de Milán, Sección Laboral, en la sentencia n. 144 de 15 de enero de 2026, consideró discriminatoria una política empresarial que excluía de las selecciones a trabajadores extra-UE cuando la validez residual de su permiso era inferior a la duración del contrato propuesto, o que reducía la duración del contrato únicamente por ese motivo. El principio es relevante en la práctica: el empleador debe comprobar la regularidad de la estancia, pero no puede anticipar indebidamente sobre el trabajador las consecuencias de una futura caducidad cuando el ordenamiento prevé precisamente la posibilidad de renovar el permiso y continuar trabajando durante la tramitación. Qué debe conservar el trabajador Quien se encuentre esperando la expedición, renovación o conversión del permiso debería conservar cuidadosamente el recibo de presentación de la solicitud, una copia del permiso anterior cuando exista, el pasaporte y cualquier comunicación recibida de la Questura. En caso de cambio de empleo, estos documentos pueden resultar decisivos para demostrar al nuevo empleador que la situación de estancia continúa siendo regular durante la tramitación. Si una empresa rechaza la contratación únicamente porque el permiso está en renovación, conviene pedir que la razón sea comunicada por escrito y verificar si la decisión es compatible con la normativa vigente. Cuándo termina esta protección La posibilidad de permanecer y trabajar durante la espera no es indefinida ni independiente del resultado del procedimiento. La tutela opera mientras la solicitud está pendiente y hasta una eventual comunicación de la autoridad de seguridad pública que indique la existencia de motivos que impiden la expedición, renovación o conversión del permiso. Por esta razón, el recibo protege al extranjero durante el procedimiento, pero no transforma automáticamente una solicitud en un derecho definitivo al nuevo permiso. Es siempre necesario verificar el tipo de título solicitado, los requisitos correspondientes y cualquier comunicación posterior de la Questura. Una regla práctica que evita muchos problemas En materia de inmigración, la diferencia entre la fecha impresa en una tarjeta y la situación jurídica real puede ser decisiva. Un permiso físicamente caducado no significa necesariamente estancia irregular, y una solicitud todavía pendiente no significa necesariamente imposibilidad de trabajar. Para el ciudadano extranjero, la regla práctica es clara: solicitar la renovación dentro de los plazos, conservar el recibo y documentar cuidadosamente cada paso del procedimiento. Para el empleador, la obligación es comprobar la situación jurídica efectiva del trabajador y no limitarse a observar la fecha de caducidad escrita en el documento. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hnONrE4

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/jsXydPb

Genitore extra-UE di minore italiano: un altro permesso UE non basta per negare il soggiorno

La presenza di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea non consente, da sola, di negare al genitore extra-UE di un minore cittadino dell’Unione il diritto di restare nello Stato in cui il figlio vive ed è cittadino. Con la sentenza della Grande Sezione del 4 giugno 2026, causa C-147/24, Safi, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che l’Amministrazione deve verificare concretamente la dipendenza del minore, la possibilità di mantenere la vita familiare con entrambi i genitori e soprattutto l’interesse superiore del bambino prima di imporre al genitore di trasferirsi in un altro Paese UE.

Il problema concreto affrontato dalla Corte

La vicenda riguardava una cittadina marocchina che viveva nei Paesi Bassi con il coniuge, cittadino olandese e marocchino, e con il loro figlio minore, cittadino olandese. Alla madre era stato negato un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi sul presupposto che ella disponesse di un diritto di soggiorno in Spagna e potesse quindi trasferirsi in quel Paese, eventualmente accompagnata dal figlio.

La Corte di giustizia ha escluso che un simile ragionamento possa essere svolto in modo automatico. L’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, impone infatti di verificare se il trasferimento del genitore in un altro Stato membro sia compatibile con l’effettivo esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza europea del minore.

Il punto è particolarmente importante perché il diritto di soggiorno derivato non nasce, in questi casi, da un autonomo diritto del genitore straniero, ma dalla necessità di evitare che il cittadino dell’Unione, soprattutto quando è minorenne, venga privato nella sostanza dei diritti che derivano dal suo status.

Il permesso in un altro Paese UE non chiude la questione

La Grande Sezione ha affermato che l’esistenza, in capo al genitore extra-UE, di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro non è sufficiente per respingere la domanda nello Stato di cittadinanza e residenza del figlio. Prima di adottare una decisione negativa, l’autorità deve accertare se la vita familiare che il minore conduce con entrambi i genitori possa realmente continuare nell’altro Stato membro e se il trasferimento del bambino sia conforme al suo interesse superiore.

La conseguenza è significativa. Quando il minore vive stabilmente nello Stato di cui è cittadino e la sua quotidianità è costruita attorno alla presenza di entrambi i genitori, non è sufficiente osservare che uno dei due potrebbe formalmente soggiornare altrove. Occorre domandarsi se anche l’altro genitore possa effettivamente trasferirsi, se l’unità familiare possa essere mantenuta e quali effetti concreti avrebbe lo spostamento sul bambino.

La Corte arriva a una conclusione netta: il diritto di soggiorno derivato deve essere riconosciuto quando la vita familiare del minore con entrambi i genitori non potrebbe continuare nell’altro Stato membro oppure quando il trasferimento del minore sarebbe contrario al suo interesse superiore. È sufficiente che ricorra una di queste condizioni.

La dipendenza del minore non è soltanto economica

Un altro passaggio della sentenza è di particolare rilievo nella pratica. Quando il minore cittadino dell’Unione vive stabilmente con entrambi i genitori e questi condividono quotidianamente la cura, nonché le responsabilità giuridiche, affettive ed economiche nei suoi confronti, esiste una presunzione, superabile con prova contraria, di dipendenza tra il bambino e il genitore cittadino di un Paese terzo.

La dipendenza, quindi, non coincide con il semplice mantenimento economico. Devono essere considerate la presenza quotidiana, l’accudimento, le decisioni educative, il rapporto affettivo, l’accompagnamento scolastico e sanitario, la continuità delle relazioni personali e, più in generale, il ruolo concretamente esercitato dal genitore nella vita del figlio.

Questo criterio impedisce di ridurre la valutazione a dati meramente formali, come la disponibilità di un diverso titolo di soggiorno o la possibilità astratta di raggiungere un altro Stato dell’Unione.

Le conseguenze per i genitori di minori italiani

Il principio affermato nella causa Safi è direttamente rilevante anche nelle situazioni in cui il minore sia cittadino italiano. Il bambino italiano è infatti cittadino dell’Unione e l’articolo 20 TFUE può assumere rilievo anche quando non abbia mai esercitato la libera circolazione e abbia sempre vissuto in Italia.

Ciò non significa che ogni genitore extra-UE di un minore italiano acquisisca automaticamente un diritto di soggiorno. La pronuncia non crea una sanatoria generalizzata e non elimina la necessità di individuare, caso per caso, il titolo giuridico applicabile. Significa però che, quando viene invocato il diritto di soggiorno derivato fondato sulla cittadinanza europea del figlio, l’Amministrazione non può fermarsi alla situazione formale del genitore e deve esaminare la posizione del minore.

In particolare, l’eventuale disponibilità di un permesso o di un altro diritto di soggiorno in Francia, Spagna, Germania o in un diverso Stato membro non può trasformarsi in una scorciatoia motivazionale per affermare che il genitore possa semplicemente trasferirsi. Occorre verificare dove il minore sia radicato, con chi viva, quale rapporto abbia con ciascun genitore, se l’altro genitore possa effettivamente seguirlo e quali conseguenze produrrebbe lo spostamento.

Che cosa è opportuno documentare

Dal punto di vista operativo, una domanda fondata sulla relazione con un minore cittadino italiano o dell’Unione dovrebbe essere accompagnata da una documentazione capace di rappresentare la vita familiare reale e non soltanto il dato anagrafico. Assumono rilievo la convivenza, la frequenza scolastica, le relazioni dei servizi, la documentazione sanitaria, la partecipazione del genitore alle attività educative, il mantenimento, le responsabilità quotidiane, la rete familiare e sociale e ogni elemento utile a dimostrare la continuità del rapporto.

Quando esiste un titolo di soggiorno in un altro Stato membro, occorre inoltre affrontare espressamente il tema del possibile trasferimento: la posizione giuridica dell’altro genitore, le condizioni abitative e lavorative, la possibilità reale di ricostituire lì l’intero nucleo, la lingua parlata dal minore, il percorso scolastico, eventuali necessità sanitarie o educative e l’impatto che lo spostamento produrrebbe sulla sua stabilità.

La stessa sentenza Safi mostra quanto questi elementi possano essere decisivi: nel caso esaminato, la Corte ha attribuito rilievo anche alla lingua parlata dal bambino e alle sue specifiche esigenze scolastiche ed educative nel valutare l’eventuale trasferimento.

Una motivazione amministrativa deve essere realmente individuale

La decisione della Corte di giustizia rafforza un principio più generale che ricorre sempre più spesso nel diritto dell’immigrazione: quando sono coinvolti un minore e l’unità familiare, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione individuale e concreta. Il richiamo a un altro titolo di soggiorno, alla posizione regolare dell’altro genitore o alla possibilità teorica di trasferimento non sostituisce l’istruttoria.

In presenza di un provvedimento negativo, diventa quindi essenziale verificare non soltanto la conclusione cui è giunta l’autorità, ma il percorso motivazionale seguito. Se mancano l’esame della dipendenza, la valutazione della vita familiare con entrambi i genitori e la considerazione effettiva dell’interesse superiore del minore, la decisione può presentare un vizio rilevante ai fini della tutela giurisdizionale. Il giudice competente e il rito applicabile dovranno naturalmente essere individuati in relazione alla specifica natura del provvedimento adottato.

Il minore torna al centro della decisione

La sentenza del 4 giugno 2026 non afferma che la presenza di un figlio cittadino dell’Unione neutralizzi qualsiasi regola in materia di soggiorno. Afferma qualcosa di più preciso: una decisione che incide sul soggiorno del genitore non può essere costruita ignorando le conseguenze che essa produce sul figlio cittadino europeo.

Per la pratica italiana il messaggio è chiaro. Nei procedimenti che riguardano genitori extra-UE di minori italiani, la cittadinanza del bambino, la relazione di dipendenza, l’unità del nucleo e il suo interesse superiore non sono elementi accessori da richiamare in via generica, ma parametri giuridici che devono entrare nell’istruttoria e nella motivazione. Ed è proprio su questi elementi che una domanda ben costruita deve concentrare la prova.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

mercoledì 9 settembre 2026

طالب اللجوء والعمل في إيطاليا بعد إصلاح 2026: 90 يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً https://ift.tt/ZtIFlPQ طالب اللجوء والعمل في إيطاليا بعد إصلاح 2026: 90 يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً منذ 12 يونيو 2026 تغيّرت قاعدة أساسية بالنسبة إلى طالبي الحماية الدولية في إيطاليا: لم يعد من الممكن بدء العمل بعد ستين يوماً من تقديم طلب اللجوء، بل أصبح الانتظار تسعين يوماً، والأهم أن احتساب هذه المدة يرتبط بمرحلة تثبيت الطلب رسمياً، لا بمجرد إعلان الرغبة في طلب الحماية. هذا التفصيل قد تكون له آثار عملية كبيرة على من يريد العمل بصورة قانونية وعلى صاحب العمل الذي يفكر في التوظيف. ما الذي تغيّر فعلياً في 2026؟ أدخل المرسوم بقانون رقم 100 الصادر في 12 يونيو 2026 تعديلات واسعة على نظام اللجوء الإيطالي في إطار تطبيق القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة والحماية الدولية. وقد تم تحويل هذا المرسوم إلى قانون، من دون تعديل في هذا الجزء، بموجب القانون رقم 145 الصادر في 7 أغسطس 2026. إحدى أهم النتائج العملية تتعلق بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 142 لسنة 2015. القاعدة السابقة كانت تسمح لطالب اللجوء بالعمل بعد مرور ستين يوماً من تقديم الطلب، بشرط ألا يكون فحص الطلب قد انتهى وألا يكون التأخير منسوباً إلى طالب الحماية نفسه. أما القاعدة الجديدة فترفع المدة إلى تسعين يوماً، وتربط بدايتها بمرحلة تثبيت الطلب رسمياً. لماذا يجب التمييز بين إعلان الرغبة وتسجيل الطلب وتثبيته رسمياً؟ النظام الجديد يميز بين مراحل قد تبدو، لمن لا يعرف الإجراءات، وكأنها شيء واحد. المرحلة الأولى هي إعلان الشخص أمام الجهة المختصة أنه يريد طلب الحماية الدولية. بعد ذلك تأتي مرحلة تسجيل الطلب في النظام. ثم تأتي مرحلة تثبيته رسمياً، وهي المرحلة التي يُستكمل فيها تقديم الطلب وفق الإجراءات المقررة وتصدر بعدها الوثيقة الخاصة بوضع طالب الحماية الدولية. هذه التفرقة لم تعد مسألة نظرية. فبالنسبة إلى الحق في العمل، المدة القانونية البالغة تسعين يوماً تبدأ من تثبيت الطلب رسمياً. لذلك لا يجوز افتراض أن مجرد الذهاب إلى الشرطة أو الحصول على إثبات أولي لإعلان الرغبة في طلب اللجوء يعني أن عدّاد التسعين يوماً قد بدأ بالضرورة. وبموجب القواعد الأوروبية الجديدة، يفترض أن يتم تثبيت الطلب في أقرب وقت ممكن، وفي الأصل خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تسجيله، متى أتيحت لطالب الحماية إمكانية فعلية للقيام بذلك. ولهذا أصبحت تواريخ المراحل المختلفة في الملف ذات أهمية أكبر من السابق. متى يستطيع طالب اللجوء أن يعمل قانونياً؟ بعد مرور تسعين يوماً من تثبيت الطلب رسمياً، تسمح الوثيقة الممنوحة لطالب الحماية الدولية بممارسة نشاط عمل، إذا كان فحص طلب الحماية ما زال قائماً ولم يكن التأخير في الإجراءات منسوباً إلى طالب اللجوء. وهذا يعني أن العمل ليس ممنوعاً طوال فترة دراسة طلب الحماية، لكنه لا يصبح جائزاً فور بدء الإجراءات. بعد تحقق الشروط القانونية، يمكن إبرام علاقة عمل منتظمة وفق القواعد العامة المطبقة على العمال في إيطاليا، بما في ذلك التسجيلات والاتصالات الإلزامية التي تقع على عاتق صاحب العمل. أما قبل انقضاء المدة القانونية، فلا يكفي وجود شخص في إجراءات اللجوء للقول إنه أصبح مؤهلاً للعمل. انتبه إلى المعلومات القديمة التي ما زالت متداولة لا تزال صفحات قديمة ومعلومات متداولة بين العاملين والأصدقاء وحتى بعض الإرشادات غير المحدّثة تشير إلى قاعدة الستين يوماً. هذه المعلومة لم تعد صحيحة بالنسبة إلى النظام المطبق بعد إصلاح يونيو 2026. الاعتماد عليها قد يعرّض العامل وصاحب العمل لمشكلات كان من الممكن تجنبها بمجرد التحقق من تاريخ تثبيت الطلب رسمياً. لهذا السبب لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال: «متى طلبت اللجوء؟». السؤال القانوني الأدق أصبح: «متى تم تسجيل الطلب ومتى تم تثبيته رسمياً وما هي الوثيقة التي صدرت بعد ذلك؟». ماذا تفعل إذا تأخر تثبيت الطلب؟ هذه النقطة بالذات قد تصبح من أكثر المسائل حساسية في التطبيق. فإذا أعلن الشخص رغبته في طلب الحماية ثم بقي فترة طويلة بانتظار استكمال المرحلة الرسمية، فإن التأخير لا يؤثر فقط على سير ملف اللجوء، بل قد يؤخر أيضاً اللحظة التي يبدأ منها احتساب التسعين يوماً اللازمة للوصول إلى سوق العمل. في هذه الحالات من المهم الاحتفاظ بكل ما يثبت تاريخ التواصل مع السلطات: ورقة إعلان الرغبة في طلب الحماية، إثبات التسجيل، المواعيد، الرسائل الإلكترونية، المراسلات الرسمية وأي وثيقة صادرة عن الشرطة أو الجهة التي تدير إجراءات الحماية. وإذا تجاوز التأخير المدد المقررة أو لم يكن هناك مسار واضح لاستكمال الإجراء، فقد يكون من المناسب تقديم طلب مكتوب إلى الإدارة أو الحصول على مساعدة قانونية لتحديد الإجراء الملائم. وماذا إذا وصلت نتيجة طلب اللجوء قبل انتهاء التسعين يوماً؟ المادة 22 تربط إمكانية العمل أيضاً باستمرار إجراءات فحص طلب الحماية. لذلك لا ينبغي التعامل مع قاعدة التسعين يوماً كتصريح عمل مستقل عن مصير طلب اللجوء. إذا صدر قرار في الملف، أو كان هناك طعن أمام المحكمة، أو تغير حق الشخص في البقاء داخل إيطاليا، فيجب تقييم الوضع القانوني القائم في تلك اللحظة بصورة مستقلة، لأن آثار الوثيقة والحق في العمل قد تختلف بحسب المرحلة الإجرائية. الخلاصة العملية إصلاح 2026 جعل مسألة العمل بالنسبة إلى طالب اللجوء أكثر ارتباطاً بدقة بالإجراءات الإدارية. لم يعد يكفي حساب ستين يوماً من أول اتصال بالسلطات. القاعدة الجديدة هي تسعون يوماً من تثبيت طلب الحماية رسمياً، مع استمرار فحص الطلب وعدم نسبة التأخير إلى صاحبه. لهذا يجب على طالب الحماية وصاحب العمل، قبل بدء علاقة العمل، التحقق من الوثائق والتواريخ وعدم الاعتماد على معلومات قديمة أو على مجرد وجود موعد لدى الشرطة. في نظام الهجرة، الفرق بين تاريخ إعلان الرغبة، وتاريخ التسجيل، وتاريخ التثبيت الرسمي قد يغيّر النتيجة القانونية بالكامل. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/2Dnw6oq

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gKN8QzF

Episodio 2 – Mon titre de séjour a expiré _ suis-je devenu irrégulier en Italie

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/nSV3kzl

هل يمكن للوالد غير النظامي البقاء في إيطاليا بسبب طفله؟ المادة 31 بعد قرار محكمة النقض لعام 2026 https://ift.tt/eHRBjpF هل يمكن للوالد غير النظامي البقاء في إيطاليا بسبب طفله؟ المادة 31 بعد قرار محكمة النقض لعام 2026 وجود طفل قاصر في إيطاليا لا يمنح الوالد أو أحد أفراد الأسرة حقاً تلقائياً في تسوية وضعه، لكن القانون الإيطالي يتيح، في حالات محددة، طلب إذن قضائي بالدخول أو البقاء عندما يكون إبعاد الفرد من الأسرة من شأنه أن يسبب ضرراً خطيراً ومحدداً للنمو النفسي والجسدي للطفل. وتُنظم هذه الحماية المادة 31، الفقرة 3، من المرسوم التشريعي رقم 286/1998. ما هي الحماية التي توفرها المادة 31؟ تسمح المادة 31، الفقرة 3، لمحكمة القاصرين الإيطالية (Tribunale per i minorenni) بأن تأذن بدخول أحد أفراد أسرة طفل قاصر موجود في إيطاليا أو باستمراره في الإقامة داخل البلاد لمدة محددة، حتى عندما لا تتوافر الشروط العادية للدخول أو الإقامة. المعيار الأساسي ليس مصلحة الوالد في العمل أو الحصول على إقامة، بل مصلحة الطفل نفسه. لذلك يجب أن يكون الطلب مبنياً على خطر حقيقي يمس التوازن النفسي أو الجسدي للقاصر إذا تم إبعاد الوالد أو إذا اضطر الطفل إلى مغادرة البيئة التي يعيش فيها. قرار محكمة النقض رقم 2899 لسنة 2026: وجود الطفل لا يكفي وحده أعادت محكمة النقض الإيطالية، في القرار رقم 2899 الصادر في 9 فبراير/شباط 2026، التأكيد على أن المادة 31 ليست وسيلة عامة لتسوية وضع الوالدين من الناحية الإدارية. ولا يكفي، في حد ذاته، أن يكون الطفل مسجلاً في المدرسة، أو أن يكون للوالد عرض عمل، أو أن تكون الظروف الاقتصادية في بلد الأصل أصعب من الظروف في إيطاليا. بحسب المحكمة، يجب إثبات ضرر فعلي وملموس وخطير على الطفل، يرتبط بصورة مباشرة بإبعاد أحد أفراد الأسرة أو بإجبار الطفل على الانتقال إلى بيئة أخرى. وكلما كان الطفل أكثر اندماجاً في المدرسة والمجتمع، وكلما كانت علاقته اليومية بالوالد الذي يُطلب بقاؤه أكثر أهمية لاستقراره، أصبحت هذه العناصر أكثر صلة بالتقييم القضائي، لكنها لا تعمل بصورة آلية ويجب إثباتها في كل حالة على حدة. من يمكنه تقديم الطلب؟ الطلب لا يقتصر دائماً على الأب أو الأم. النص يتحدث عن "فرد من الأسرة"، ولذلك يمكن أن تكون هناك حالات يكون فيها شخص آخر من أفراد العائلة هو صاحب الدور الأساسي في رعاية الطفل. إلا أن المحكمة تتحقق دائماً من العلاقة الفعلية بالقاصر ومن مدى تأثير غياب ذلك الشخص على نموه. يُقدَّم الطلب إلى محكمة القاصرين المختصة وفق مكان وجود الطفل أو إقامته الفعلية. ونظراً لأن الأمر يتعلق بإجراء قضائي، فإن بناء الملف والأدلة منذ البداية له أهمية كبيرة. ما الذي يجب إثباته أمام المحكمة؟ لا توجد قائمة واحدة صالحة لكل القضايا، لأن المادة 31 تقوم على التقييم الفردي. ومن الناحية العملية، قد تكون مفيدة المستندات المتعلقة بالمسار الدراسي للطفل، والحضور في المدرسة، والتقارير التربوية، والشهادات الطبية أو النفسية عند وجود مشاكل صحية، وتقارير الخدمات الاجتماعية، والمستندات التي تثبت السكن والاستقرار الأسري، والعلاقة اليومية بين الطفل والوالد. كما يمكن أن تكون ذات أهمية مدة إقامة الطفل في إيطاليا، سنّه، اللغة التي يستخدمها، صداقاته، الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية التي يشارك فيها، وأي عنصر يوضح أن انتقاله المفاجئ أو فقدان أحد والديه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب يتجاوز الصعوبة العادية المرتبطة بأي تغيير في الحياة الأسرية. هل يمكن للوالد العمل بعد صدور الإذن؟ نعم. إذا أصدرت محكمة القاصرين قراراً يسمح بالبقاء، يمكن للوالد طلب تصريح إقامة لأسباب تتعلق بمساعدة القاصر. هذا التصريح يسمح بمزاولة نشاط عمل خلال فترة صلاحيته. وتكتسب هذه النقطة أهمية عملية كبيرة، لأن التصريح لا يقتصر على السماح بالبقاء في إيطاليا، بل يتيح أيضاً بناء مسار قانوني في سوق العمل، مع احترام الشروط العامة المقررة لعلاقة العمل. هل يمكن تحويل تصريح مساعدة القاصر إلى تصريح عمل؟ القواعد الحالية تسمح، عند توافر الشروط، بتحويل تصريح الإقامة الصادر لمساعدة القاصر إلى تصريح إقامة للعمل. وقد أصبح ذلك ممكناً بعد الإصلاحات التي أُدخلت على المادة 6 من قانون الهجرة، التي أدرجت تصريح المادة 31 ضمن التصاريح القابلة للتحويل. لكن التحويل ليس تلقائياً. يجب أن يكون لدى الشخص الأساس القانوني والعملي للحصول على التصريح الجديد، مثل وجود علاقة عمل حقيقية ومثبتة، كما يجب تقديم الطلب وفق الإجراءات الإدارية المطبقة في وقت التحويل. ماذا يحدث عند انتهاء المدة التي حددتها المحكمة؟ الإذن الصادر بموجب المادة 31 مؤقت بطبيعته. تحدد المحكمة مدته بحسب مصلحة الطفل والظروف الموجودة في الملف. فإذا استمرت الأسباب الخطيرة التي تبرر الحماية، يمكن تقييم تقديم طلب جديد أو طلب استمرار الحماية، بحسب الحالة. أما إذا زالت هذه الأسباب، فلا يمكن اعتبار التصريح أداة دائمة مستقلة عن وضع الطفل. ولهذا السبب من المهم عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة. قبل انتهاء الإذن يجب تقييم ما إذا كانت لا تزال هناك أسباب لحماية القاصر أو ما إذا كان الشخص قد أصبح قادراً على الانتقال إلى نوع آخر من الإقامة، مثل تصريح العمل. المادة 31 ليست تسوية تلقائية، لكنها حماية فعالة عندما تكون الأدلة قوية الخطأ الأكثر شيوعاً هو الاعتقاد بأن مجرد وجود طفل قاصر في إيطاليا يكفي للحصول على تصريح. قرار محكمة النقض لعام 2026 يؤكد العكس: يجب أن يبقى الطفل في مركز القضية، ويجب إثبات أن القرار المتعلق بإبعاد فرد من الأسرة يمكن أن يسبب له ضرراً خطيراً ومحدداً. وفي المقابل، عندما يكون الطفل مستقراً فعلياً في إيطاليا، وله مسار دراسي واجتماعي واضح، وتوجد علاقة أسرية يومية ضرورية لتوازنه، فإن المادة 31 تظل أداة قانونية مهمة لحماية المصلحة العليا للقاصر ومنع قرارات إدارية تؤدي إلى آثار غير متناسبة على حياته الأسرية ونموه. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/2Dnw6oq

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gKN8QzF

Nationalité italienne : attention à la notification numérique et au délai de six mois https://ift.tt/soMv8O0 Obtenir un décret favorable de citoyenneté italienne ne suffit pas, à lui seul, pour devenir citoyen italien. Pour les procédures de naturalisation par résidence ou par mariage, la phase de notification du décret est aujourd’hui essentielle : elle se déroule par l’intermédiaire de la plateforme SEND de PagoPA et fait courir le délai de six mois pour prêter serment devant la commune. Une notification que le demandeur ne consulte pas immédiatement peut néanmoins produire des effets juridiques. Cette étape est souvent sous-estimée. Beaucoup de personnes suivent pendant plusieurs années leur dossier de citoyenneté sur le portail du ministère de l’Intérieur et pensent qu’après l’adoption du décret favorable il suffit d’attendre une convocation de la mairie. Ce n’est plus le mécanisme à retenir. Les décrets qui définissent les procédures de citoyenneté, qu’il s’agisse d’une concession, d’un rejet ou d’une irrecevabilité, sont notifiés par la Plateforme des notifications numériques, appelée SEND, reliée au système CIVES. La notification peut produire effet même sans lecture immédiate Le point le plus important est la différence entre la connaissance effective du décret et le perfectionnement juridique de la notification. Une personne peut ne pas avoir encore lu matériellement le document, alors que la notification est déjà considérée comme accomplie par la loi. À partir de ce moment, les délais commencent à courir. Lorsque le destinataire dispose d’un domicile numérique, notamment d’une adresse PEC utilisable pour les notifications, SEND transmet l’avis correspondant par voie électronique. Selon les règles générales de la plateforme, la notification se perfectionne normalement sept jours après la livraison de l’avis à la PEC lorsque celle-ci a lieu avant 21 heures, avec les adaptations prévues lorsque la livraison intervient plus tard. Si le destinataire consulte le document sur SEND ou par les canaux numériques autorisés avant l’expiration de ce délai, la notification peut se perfectionner dès cette consultation. Lorsque le destinataire ne dispose pas d’un domicile numérique, la procédure peut se poursuivre par voie postale. Dans ce cas également, il ne faut pas penser que l’absence de lecture personnelle du décret bloque nécessairement les effets de la notification. Les règles applicables à SEND prévoient des mécanismes de perfectionnement liés à la réception de la lettre recommandée ou, en cas de mise en instance, à l’écoulement des délais prévus par la loi. Pourquoi la date exacte est décisive pour le serment Pour un décret de concession de la citoyenneté, la date juridiquement pertinente n’est donc pas simplement celle à laquelle le demandeur découvre l’existence du décret, ni celle à laquelle il téléphone à la mairie. Le délai de six mois pour prêter serment devant la commune de résidence commence à courir à partir du perfectionnement de la notification. Cela signifie qu’une personne qui ne contrôle pas sa PEC, ne retire pas rapidement son courrier ou ne consulte pas sa position numérique peut perdre une partie importante du délai sans s’en rendre compte. Le risque est particulièrement sérieux après plusieurs années d’attente, lorsque le demandeur considère la procédure pratiquement terminée et réduit justement l’attention portée aux communications administratives. Le serment n’est pourtant pas une formalité accessoire. Dans les procédures où il est exigé, l’acquisition de la citoyenneté se produit à la suite de cette dernière phase et dans le respect du délai légal. Il est donc prudent de traiter immédiatement toute notification SEND relative à la citoyenneté et de contacter sans retard l’office d’état civil de la commune pour fixer les démarches nécessaires. Quels documents conserver Après la notification d’un décret favorable, il est conseillé de télécharger et de conserver non seulement le décret de citoyenneté, mais également l’« Avviso di Avvenuta Ricezione », c’est-à-dire l’avis qui permet de documenter la notification et sa date. Les préfectures indiquent que ces documents doivent être présentés à la commune pour la phase du serment. Le décret reste accessible sur la plateforme pendant une période limitée ; il est donc préférable d’enregistrer immédiatement une copie complète, avec les pièces relatives à la notification. Il est également utile de vérifier régulièrement que l’adresse de résidence, la PEC éventuelle et les autres coordonnées utilisées dans les rapports avec l’administration sont à jour. Un déménagement, une boîte aux lettres non identifiée correctement ou une PEC abandonnée peuvent transformer une phase normalement simple en un problème juridique sérieux. Que faire si le délai semble déjà écoulé Lorsqu’une personne découvre tardivement le décret ou reçoit des informations contradictoires sur la date de notification, il ne faut pas se limiter à la date visible sur le document. Il convient de reconstruire précisément la chronologie de la notification : date de mise à disposition, éventuelle livraison PEC, accès à SEND, envoi postal, réception, mise en instance et date indiquée dans l’avis de notification. Cette vérification peut être déterminante pour savoir si le délai de six mois est réellement expiré ou s’il court encore. Dans les situations problématiques, la question doit être examinée avant de considérer la procédure comme définitivement compromise, car les effets juridiques dépendent du mode concret par lequel la notification a été effectuée et perfectionnée. Une règle pratique : après le décret, il faut continuer à surveiller la procédure La numérisation des notifications rend les communications administratives plus rapides, mais elle impose aussi au destinataire une responsabilité concrète de contrôle. Pour un demandeur de citoyenneté, le moment où apparaît un décret favorable n’est donc pas celui où l’on peut cesser de suivre le dossier. C’est au contraire le moment où il faut vérifier avec davantage d’attention SEND, la PEC, le courrier reçu à la résidence et les indications de la commune. La règle pratique est simple : dès qu’une procédure de citoyenneté approche de sa conclusion, il faut considérer toute notification comme potentiellement décisive et déterminer immédiatement la date à partir de laquelle elle produit ses effets. Six mois peuvent sembler un délai long, mais ils deviennent très courts lorsque plusieurs semaines ou plusieurs mois se sont déjà écoulés avant que le demandeur prenne connaissance du décret. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/2Dnw6oq

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/gKN8QzF

Trasferimenti AMMR: tra i 30 giorni italiani e il limite UE di tre settimane

Dal 12 giugno 2026 il sistema europeo che stabilisce quale Stato membro debba esaminare una domanda di protezione internazionale è cambiato in modo sostanziale. Il regolamento Dublino III è stato sostituito dal regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, il cosiddetto AMMR, e anche l’ordinamento italiano è stato adeguato dal decreto-legge n. 100/2026, convertito dalla legge n. 145/2026. Per chi riceve oggi una decisione di trasferimento, però, il problema non è soltanto imparare una nuova sigla: occorre verificare quale disciplina si applica, quali atti sono stati effettivamente compiuti dall’amministrazione, quali motivi possono essere fatti valere in giudizio e, soprattutto, entro quale termine sia prudente proporre il ricorso. Proprio su quest’ultimo punto emerge una rilevante frizione tra il testo nazionale, che continua a indicare trenta giorni, e il nuovo regolamento europeo, che impone agli Stati membri di collocare il termine di impugnazione tra una e tre settimane.

Dal sistema Dublino all’Unità AMMR

Il regolamento (UE) 2024/1351 si applica dal 12 giugno 2026 e ha abrogato il regolamento (UE) n. 604/2013, comunemente noto come Dublino III. Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, entrato in vigore lo stesso giorno e poi convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, ha conseguentemente sostituito nel decreto legislativo n. 25/2008 il riferimento all’Unità Dublino con quello all’Unità AMMR, che resta l’autorità italiana incaricata di determinare lo Stato competente all’esame della domanda.

La sostituzione, tuttavia, non cancella immediatamente tutte le questioni pendenti sotto il precedente sistema. L’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento 2024/1351 stabilisce infatti che, quando la domanda di protezione internazionale è stata registrata prima del 12 giugno 2026, lo Stato responsabile continua a essere determinato secondo i criteri previsti dal regolamento Dublino III. La data di registrazione della domanda assume quindi un’importanza decisiva e deve essere ricostruita documentalmente, senza limitarsi alla data del modello C3 o a quella di successivi adempimenti formali.

Il problema del termine: trenta giorni in Italia, massimo tre settimane nel regolamento UE

La disciplina nazionale contenuta nell’articolo 3, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 25/2008 continua a prevedere che il ricorso contro la decisione di trasferimento sia proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione. Il decreto-legge n. 100/2026 ha aggiornato il riferimento normativo e la denominazione dell’autorità competente, ma non ha riscritto questo termine.

Il nuovo articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351 dispone però che gli Stati membri debbano prevedere, dopo la notificazione della decisione di trasferimento, un termine di almeno una settimana e non superiore a tre settimane per esercitare il diritto a un ricorso effettivo. Il dato è difficilmente trascurabile: ventuno giorni rappresentano il limite massimo indicato dalla norma europea, mentre la disposizione italiana continua formalmente a parlare di trenta giorni.

Non sarebbe corretto trasformare questa divergenza in una conclusione semplicistica, affermando senza ulteriori precisazioni che il termine italiano sia automaticamente divenuto di ventuno giorni oppure, all’opposto, che i trenta giorni possano essere utilizzati senza alcun rischio. Il regolamento europeo è direttamente applicabile, ma la sua disposizione affida comunque agli Stati la determinazione concreta del termine entro una fascia prestabilita; contemporaneamente, la norma processuale italiana non è stata ancora coordinata con il nuovo limite europeo. In attesa che il legislatore o la giurisprudenza chiariscano definitivamente il rapporto tra le due disposizioni, la scelta professionalmente più prudente è non utilizzare il trentesimo giorno e predisporre il ricorso entro ventuno giorni dalla notificazione.

La cautela è ancora più necessaria quando si chiede la sospensione del trasferimento. La disciplina nazionale prevede che l’istanza cautelare sia proposta con il ricorso introduttivo, mentre l’articolo 43 del regolamento AMMR garantisce che l’esecuzione del trasferimento resti sospesa fino alla decisione sulla prima richiesta di sospensione. Non è quindi sufficiente controllare il termine finale dell’impugnazione: occorre organizzare immediatamente la difesa e formulare contestualmente tutte le richieste cautelari necessarie.

Cambia anche ciò che può essere contestato nel ricorso

Un secondo profilo, forse ancora più importante del termine, riguarda l’oggetto del controllo giudiziario. L’articolo 43 del regolamento 2024/1351 riconosce il diritto a un ricorso effettivo in fatto e in diritto contro la decisione di trasferimento, ma ne delimita espressamente la portata. Il giudice deve poter verificare se il trasferimento esponga la persona a un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; se siano sopravvenute, dopo la decisione di trasferimento, circostanze decisive per la corretta applicazione del regolamento; e, nelle procedure di presa in carico, se siano stati violati i criteri specificamente indicati dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 34, relativi in particolare ai minori non accompagnati, ai legami familiari, alle procedure familiari e alle persone dipendenti.

Questo significa che la difesa costruita negli anni sotto Dublino III non può essere semplicemente riprodotta cambiando il numero del regolamento. Diventa essenziale collegare ogni vizio procedurale a uno dei profili che il nuovo articolo 43 consente di sottoporre al giudice, documentando fin dall’inizio le condizioni personali, familiari e di vulnerabilità che possono incidere sulla determinazione dello Stato competente o sull’eseguibilità concreta del trasferimento.

Il colloquio personale resta una garanzia centrale

Proprio nelle settimane in cui è entrato in funzione il nuovo sistema, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato, il 28 agosto 2026, la rassegna relativa alla giurisprudenza di maggio e giugno in materia di protezione internazionale. Tra le decisioni richiamate assumono particolare rilievo le ordinanze n. 15993/2026 e n. 17846/2026, ancora riferite al regolamento Dublino III, nelle quali la Suprema Corte ha ribadito che l’informazione al richiedente e il colloquio personale non rappresentano meri adempimenti burocratici.

La Cassazione ha chiarito che il modello C3 non sostituisce automaticamente l’informazione specifica dovuta nella procedura di determinazione dello Stato competente e che la mera esistenza di un modulo prestampato, firmato alla presenza di un interprete o di un mediatore, non dimostra di per sé che un colloquio effettivo abbia avuto luogo. Spetta all’amministrazione poter documentare che l’interessato sia stato realmente messo in condizione di comprendere la procedura e di rappresentare gli elementi rilevanti, in particolare quelli relativi ai rapporti familiari e alla propria situazione personale.

Questi principi sono stati elaborati nel precedente quadro normativo e non possono essere trasferiti meccanicamente al nuovo regime processuale. Il loro significato sostanziale, però, trova una conferma molto netta proprio nell’articolo 22 del regolamento AMMR. La nuova disciplina impone un colloquio personale tempestivo e comunque precedente alla richiesta di presa in carico; richiede che l’autorità ponga attivamente domande utili a individuare lo Stato responsabile; dedica particolare attenzione alla ricerca dei familiari; prevede l’uso di una lingua effettivamente compresa dal richiedente e, quando necessario, dell’interprete; stabilisce specifiche garanzie per i minori e per le persone che necessitano di garanzie procedurali speciali.

Vi è inoltre una novità probatoria di grande importanza: il colloquio deve essere registrato in formato audio e deve essere redatto un riepilogo scritto. Il richiedente o il suo difensore devono potervi accedere tempestivamente e comunque prima che venga adottata la decisione sullo Stato responsabile, con la possibilità di segnalare errori di traduzione, incomprensioni o inesattezze fattuali. Nella pratica difensiva, quindi, il fascicolo non dovrebbe più essere esaminato senza verificare l’esistenza della registrazione, del riepilogo e delle eventuali osservazioni formulate dall’interessato.

Le domande anteriori al 12 giugno 2026 richiedono una verifica ancora più attenta

La fase transitoria è destinata a produrre contenzioso perché numerosi procedimenti sono iniziati sotto Dublino III ma proseguono dopo l’entrata in applicazione dell’AMMR. L’articolo 84, come visto, conserva espressamente i vecchi criteri di competenza per le domande registrate prima del 12 giugno, ma non afferma in termini altrettanto generali che debba continuare ad applicarsi integralmente tutta la precedente disciplina procedurale.

Un primo orientamento europeo di merito, segnalato dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e reso il 27 luglio 2026 dal Tribunale amministrativo di Brema, ha interpretato la disposizione transitoria proprio in questo senso: per le domande anteriori al 12 giugno resterebbero applicabili i criteri di responsabilità di Dublino III, mentre le regole procedurali e le conseguenze successive all’entrata in applicazione dell’AMMR dovrebbero essere valutate alla luce del nuovo regolamento. Si tratta di una decisione tedesca, che naturalmente non vincola il giudice italiano, ma mostra quanto sia rischioso affrontare le pratiche transitorie dando per scontata l’applicazione integrale del vecchio sistema.

Come impostare oggi la difesa contro un trasferimento

La prima operazione dovrebbe essere la ricostruzione cronologica completa della procedura: data della manifestazione di volontà di chiedere protezione, data della registrazione, eventuale formalizzazione, esito Eurodac, richiesta di presa o ripresa in carico, risposta dello Stato richiesto, colloquio personale, decisione di trasferimento e data della sua notificazione. Su questa sequenza si innesta la scelta della disciplina applicabile.

Contemporaneamente occorre acquisire senza ritardo l’intero fascicolo amministrativo, verificando le informazioni fornite al richiedente, la lingua utilizzata, la presenza dell’interprete, la registrazione audio e il riepilogo del colloquio, le dichiarazioni sui familiari e gli eventuali elementi di vulnerabilità o dipendenza. Particolare attenzione va riservata ai minori non accompagnati, ai familiari legalmente presenti in altri Stati membri, ai familiari che abbiano già ottenuto o richiesto protezione e alle situazioni di dipendenza personale, perché proprio questi criteri sono espressamente richiamati dal nuovo articolo 43 tra i possibili oggetti dell’impugnazione.

Infine, il ricorso deve essere preparato con una tempistica molto più prudente rispetto alla tradizionale scadenza italiana dei trenta giorni. Fino a quando il contrasto tra il comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 25/2008 e il limite massimo di tre settimane stabilito dal regolamento AMMR non sarà definitivamente risolto, attendere l’ultima parte del termine nazionale significa assumere un rischio processuale che, nella maggior parte dei casi, non offre alcun vantaggio concreto.

La transizione da Dublino III all’AMMR dimostra ancora una volta che, nel diritto dell’immigrazione, la modifica di una regola europea produce conseguenze immediate anche sulle pratiche apparentemente già conosciute. Oggi una decisione di trasferimento non può essere affrontata con uno schema standard: data di registrazione, regime transitorio, colloquio, legami familiari, motivi effettivamente deducibili e termine di ricorso devono essere verificati insieme, perché un errore su uno solo di questi passaggi può rendere inutilizzabile una difesa che, nel merito, avrebbe invece potuto essere fondata.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.