mercoledì 7 ottobre 2026

Espulsione e traduzione: quando la mancata comprensione rende illegittimo il provvedimento

Espulsione e traduzione: quando la mancata comprensione rende illegittimo il provvedimento

Una recente ordinanza della Cassazione, depositata l’8 settembre 2026, ribadisce un principio fondamentale nei procedimenti di espulsione: il provvedimento deve essere comunicato in modo effettivamente comprensibile allo straniero.

La questione non riguarda soltanto l’esistenza formale di una traduzione, ma la possibilità concreta per il destinatario di comprendere contenuto, motivazione ed effetti del decreto.

La comunicazione linguistica è parte integrante del diritto di difesa. Se la persona non viene posta in condizione di capire il provvedimento, diventa problematico anche pretendere che possa impugnarlo tempestivamente e in modo consapevole.

Per il difensore è quindi necessario controllare la lingua utilizzata, l’eventuale presenza dell’interprete, la documentazione allegata e ogni elemento utile a dimostrare se vi sia stata una reale comprensione dell’atto.

La traduzione non è un adempimento meramente formale. È una garanzia funzionale all’effettività del ricorso e alla possibilità di contestare la misura.

Il principio operativo è chiaro: quando la comprensione del provvedimento non è garantita, anche la legittimità dell’espulsione può essere messa in discussione.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

CGUE, Ebilum C-440/25: il giudice dell’asilo deve svolgere un esame completo ed ex nunc

CGUE, Ebilum C-440/25: il giudice dell’asilo deve svolgere un esame completo ed ex nunc

La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-440/25, Ebilum, ha chiarito la portata del controllo giurisdizionale sulle decisioni in materia di protezione internazionale.

Il giudice di primo grado non può limitarsi a verificare in modo deferente la correttezza formale dell’operato dell’autorità amministrativa. Deve poter svolgere un esame completo ed ex nunc della situazione del richiedente.

Questo significa che la valutazione deve tener conto anche degli elementi sopravvenuti e consentire al giudice di formulare una propria valutazione sulla credibilità, sul rischio e sul bisogno di protezione.

La Corte precisa inoltre che la fondatezza del timore di persecuzione richiede una probabilità ragionevole, da verificare in modo concreto e individualizzato alla luce delle circostanze personali e del contesto del Paese d’origine.

Per la difesa, la decisione rafforza l’importanza di aggiornare il fascicolo anche durante il giudizio con nuova documentazione, fonti sul Paese di origine, elementi personali sopravvenuti e ogni circostanza utile a una valutazione attuale.

Il principio è particolarmente importante perché conferma che il ricorso in materia di asilo non è un controllo puramente cartolare della decisione amministrativa, ma un vero riesame della domanda.

In sintesi: il giudice deve poter decidere sulla situazione attuale della persona, non soltanto controllare ciò che la Commissione aveva davanti al momento del rigetto.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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CGUE, Ebilum C-440/25: il giudice dell’asilo deve svolgere un esame completo ed ex nunc

CGUE, Ebilum C-440/25: il giudice dell’asilo deve svolgere un esame completo ed ex nunc

La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-440/25, Ebilum, ha chiarito la portata del controllo giurisdizionale sulle decisioni in materia di protezione internazionale.

Il giudice di primo grado non può limitarsi a verificare in modo deferente la correttezza formale dell’operato dell’autorità amministrativa. Deve poter svolgere un esame completo ed ex nunc della situazione del richiedente.

Questo significa che la valutazione deve tener conto anche degli elementi sopravvenuti e consentire al giudice di formulare una propria valutazione sulla credibilità, sul rischio e sul bisogno di protezione.

La Corte precisa inoltre che la fondatezza del timore di persecuzione richiede una probabilità ragionevole, da verificare in modo concreto e individualizzato alla luce delle circostanze personali e del contesto del Paese d’origine.

Per la difesa, la decisione rafforza l’importanza di aggiornare il fascicolo anche durante il giudizio con nuova documentazione, fonti sul Paese di origine, elementi personali sopravvenuti e ogni circostanza utile a una valutazione attuale.

Il principio è particolarmente importante perché conferma che il ricorso in materia di asilo non è un controllo puramente cartolare della decisione amministrativa, ma un vero riesame della domanda.

In sintesi: il giudice deve poter decidere sulla situazione attuale della persona, non soltanto controllare ciò che la Commissione aveva davanti al momento del rigetto.


Avv. Fabio Loscerbo
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CGUE, Jilin C-249/25: protezione temporanea e domanda d’asilo possono coesistere

CGUE, Jilin C-249/25: protezione temporanea e domanda d’asilo possono coesistere

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 1° ottobre 2026 nella causa C-249/25, Jilin, ha chiarito il rapporto tra protezione temporanea e domanda di protezione internazionale.

Secondo la Corte, il fatto che una persona benefici già della protezione temporanea non consente allo Stato di sospendere automaticamente e indefinitamente l’esame della sua domanda d’asilo.

I due strumenti rispondono infatti a logiche diverse: la protezione temporanea è una misura collettiva e immediata, mentre la protezione internazionale richiede una valutazione individuale della situazione personale.

Per gli Stati membri, la decisione impone di evitare che il beneficio temporaneo diventi un motivo per congelare per anni il procedimento individuale.

Per la difesa, il principio è particolarmente utile nei casi in cui l’Amministrazione abbia rinviato o sospeso l’esame della domanda proprio perché la persona era già coperta da un regime temporaneo.

La sentenza riafferma quindi una regola importante: la protezione temporanea non sostituisce il diritto a ottenere una decisione individuale sulla domanda d’asilo.


Avv. Fabio Loscerbo
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CGUE, Jilin C-249/25: protezione temporanea e domanda d’asilo possono coesistere

CGUE, Jilin C-249/25: protezione temporanea e domanda d’asilo possono coesistere

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 1° ottobre 2026 nella causa C-249/25, Jilin, ha chiarito il rapporto tra protezione temporanea e domanda di protezione internazionale.

Secondo la Corte, il fatto che una persona benefici già della protezione temporanea non consente allo Stato di sospendere automaticamente e indefinitamente l’esame della sua domanda d’asilo.

I due strumenti rispondono infatti a logiche diverse: la protezione temporanea è una misura collettiva e immediata, mentre la protezione internazionale richiede una valutazione individuale della situazione personale.

Per gli Stati membri, la decisione impone di evitare che il beneficio temporaneo diventi un motivo per congelare per anni il procedimento individuale.

Per la difesa, il principio è particolarmente utile nei casi in cui l’Amministrazione abbia rinviato o sospeso l’esame della domanda proprio perché la persona era già coperta da un regime temporaneo.

La sentenza riafferma quindi una regola importante: la protezione temporanea non sostituisce il diritto a ottenere una decisione individuale sulla domanda d’asilo.


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Tribunale di Bologna: una determina non firmata fa cadere la procedura accelerata

Tribunale di Bologna: una determina non firmata fa cadere la procedura accelerata

Il Tribunale di Bologna, con decreto dell’11 settembre 2026, ha affrontato un profilo molto concreto della procedura accelerata: la validità della determina del Presidente della Commissione territoriale.

Secondo il giudice, la determina sulla tipologia di procedura costituisce un antecedente logico necessario. Non basta che la Commissione abbia rispettato materialmente tempi più brevi se il provvedimento che incanala la domanda nella procedura speciale non risulta validamente formato.

Nel caso esaminato, la mancanza della sottoscrizione ha inciso sulla validità dell’atto. Da ciò è derivata la riconduzione della domanda alla procedura ordinaria e la riespansione dell’effetto sospensivo.

Per la difesa, il controllo deve quindi partire dagli atti preliminari: esistenza della determina, data, firma, presupposto normativo, anteriorità rispetto alla decisione e riferibilità al procedimento concreto.

La pronuncia conferma che, quando dalla scelta della procedura dipendono termini più brevi e minori garanzie processuali, anche la forma dell’atto assume un peso sostanziale.

Il principio operativo è semplice: la procedura accelerata deve risultare validamente istituita, non può essere ricostruita a posteriori dal contenuto del rigetto.


Avv. Fabio Loscerbo
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Cassazione n. 25359/2026: la PEC dell’avvocato può manifestare la volontà di chiedere asilo

Cassazione n. 25359/2026: la PEC dell’avvocato può manifestare la volontà di chiedere asilo

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25359/2026, ha affrontato una questione di grande rilevanza pratica: quando può dirsi manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale.

La Corte ha ritenuto idonea anche una comunicazione trasmessa dal difensore via PEC alla Questura, attribuendo rilievo alla manifestazione di volontà anteriore agli adempimenti successivi di registrazione e formalizzazione.

La conseguenza è importante perché la qualità di richiedente protezione può assumere rilievo immediato rispetto a misure di trattenimento o allontanamento adottate successivamente.

Nel caso esaminato, la Corte ha inoltre escluso che la mancata traduzione della procura al difensore rendesse inefficace la manifestazione della volontà trasmessa per conto dell’interessato.

Per la pratica forense, la pronuncia rafforza il valore della PEC come strumento di tutela quando l’accesso fisico alla Questura sia difficoltoso o ritardato. È comunque essenziale che la comunicazione sia chiara, riferibile alla persona e inequivoca nella richiesta di protezione.

La regola operativa che emerge è molto netta: la volontà di chiedere asilo può produrre effetti prima del C3 quando sia stata manifestata in modo certo e documentabile.


Avv. Fabio Loscerbo
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Diniego amministrativo e diritto dell’immigrazione: leggere la motivazione prima di decidere il ricorso

Diniego amministrativo e diritto dell’immigrazione: leggere la motivazione prima di decidere il ricorso

Quando arriva un provvedimento negativo in materia di immigrazione, la prima reazione è spesso concentrarsi sull’esito. In realtà, ciò che conta davvero per impostare una tutela efficace è la motivazione.

Un diniego può dipendere da ragioni molto diverse: mancanza di un documento, valutazione insufficiente del reddito, problemi relativi all’alloggio, ricostruzione incompleta della situazione familiare, dubbi sulla continuità del lavoro o questioni più propriamente giuridiche.

Per questo è necessario leggere il provvedimento in modo analitico e confrontarlo con il fascicolo effettivamente presentato. Bisogna verificare quali documenti l’amministrazione dichiara di avere esaminato, quali elementi ritiene mancanti e quale regola giuridica applica al caso concreto.

Un ricorso efficace non dovrebbe limitarsi a sostenere che il provvedimento è ingiusto. Deve individuare con precisione l’errore: istruttorio, motivazionale, documentale o giuridico.

In alcuni casi, prima ancora del contenzioso, può essere utile acquisire gli atti del procedimento per capire se esistano documenti o passaggi amministrativi non conosciuti dal richiedente.

La qualità della difesa dipende quindi dalla capacità di trasformare il diniego in una mappa dei problemi da affrontare. Solo dopo questa ricostruzione è possibile scegliere lo strumento più appropriato, amministrativo o giudiziario.

Nel diritto dell’immigrazione, la motivazione non è un dettaglio formale: è il punto di partenza della tutela.


Avv. Fabio Loscerbo
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Kërkesa për dokumente shtesë nga Questura: si duhet përgjigjur gjatë rinovimit të lejes së qëndrimit https://ift.tt/z8TxLoN Kërkesa për dokumente shtesë nga Questura: si duhet përgjigjur gjatë rinovimit të lejes së qëndrimit Kur Questura kërkon integrim dokumentesh gjatë rinovimit të lejes së qëndrimit, është e rëndësishme të kuptohet saktësisht çfarë mungon dhe pse kërkohet. Dokumenti mund të lidhet me punën, të ardhurat, banimin, marrëdhënien familjare, identitetin ose një element tjetër të praktikës. Përgjigjja duhet të jetë e plotë dhe e lidhur drejtpërdrejt me kërkesën e administratës. Duhet të kontrollohet që emrat, datat, adresa dhe të dhënat e punës të përputhen në dokumentet e paraqitura. Mospërputhjet mund të sjellin kërkesa të reja dhe të zgjasin procedurën. Është e rëndësishme të ruhet prova e dërgimit ose e dorëzimit të dokumenteve, së bashku me kopjen e plotë të materialit të transmetuar. Nëse pas integrimit nuk merret një përgjigje për një periudhë të gjatë, mund të paraqitet një kërkesë formale për informacion mbi gjendjen e dosjes. Një përgjigje e rregullt dhe e dokumentuar ndaj kërkesës së Questura-s e bën procedurën më të qartë dhe ndihmon në mbrojtjen e pozitës së aplikantit nëse lind një problem më vonë. Avv. Fabio Loscerbo Avokat i autorizuar për të ushtruar profesionin para Gjykatës së Kasacionit I regjistruar në Regjistrin e përfaqësuesve të interesave të Dhomës së Deputetëve në fushën e emigracionit Lobist i regjistruar në Regjistrin e Transparencës të Bashkimit Evropian nr. 280782895721-36 në fushën e Migracionit dhe Azilit ORCID: 0009-0004-7030-0428 Artikulli është hartuar me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, nën drejtimin, rishikimin dhe përgjegjësinë editoriale të autorit. https://ift.tt/H9CUfaZ

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طلب تجديد تصريح الإقامة في إيطاليا: كيف تتعامل مع نقص مستند أو طلب استكمال https://ift.tt/UPDCYBh طلب تجديد تصريح الإقامة في إيطاليا: كيف تتعامل مع نقص مستند أو طلب استكمال عندما تطلب Questura استكمال ملف تجديد تصريح الإقامة، فهذا يعني عادةً أن الإدارة تحتاج إلى عنصر إضافي قبل اتخاذ القرار. التعامل السريع والمنظم مع هذا الطلب يمكن أن يمنع تأخيراً غير ضروري. الخطوة الأولى هي قراءة الطلب بدقة وتحديد المستند المطلوب والغرض منه. قد يتعلق الأمر بالعمل، الدخل، السكن، الأسرة، الهوية أو أي عنصر آخر مرتبط بنوع التصريح. يجب إرسال المستندات بصورة كاملة ومتسقة، مع التأكد من تطابق الأسماء والتواريخ والعناوين والبيانات المهنية. الاختلافات غير المفسرة قد تؤدي إلى طلبات إضافية. من الضروري الاحتفاظ بإثبات الإرسال أو الإيداع، سواء تم التسليم عبر البريد الإلكتروني أو البريد المعتمد أو البوابة الإلكترونية أو مباشرة لدى المكتب. إذا تم إرسال الاستكمال ولم يصدر قرار بعد مدة طويلة، يمكن تقديم طلب مكتوب لمعرفة حالة الملف وما إذا كانت هناك تحريات أو وثائق أخرى مطلوبة. الرد المنظم على طلب الاستكمال لا يضمن النتيجة، لكنه يجعل الملف أكثر وضوحاً ويثبت ما تم تقديمه ومتى تم تقديمه. Avv. Fabio Loscerbo محامٍ مخوّل بالمرافعة أمام محكمة النقض مسجل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة مسجل كجماعة ضغط في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي رقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء ORCID: 0009-0004-7030-0428 تم إعداد هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية. https://ift.tt/H9CUfaZ

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Visto Schengen negato: chi si è opposto e come contestarlo? https://ift.tt/0maAv9y Avv. Fabio Loscerbo La domanda di visto viene presentata a uno Stato, ma l’ostacolo arriva da un altro. Chi deve spiegare il rifiuto? E davanti a quale giudice si può contestare l’obiezione? Per comprendere questa situazione occorre distinguere la decisione finale dalla consultazione tra Stati che la precede. Un riferimento fondamentale è la sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione, del 24 novembre 2020, cause riunite C‑225/19 e C‑226/19, R.N.N.S. e K.A., ECLI:EU:C:2020:951. È un precedente del 2020: la sua utilità consiste nel chiarire le garanzie del richiedente quando il diniego dipende dall’opposizione di un altro Stato membro. Due domande, due obiezioni Le controversie riguardavano domande di visto per visite familiari presentate alle autorità dei Paesi Bassi da un cittadino egiziano e da una cittadina siriana. Nella consultazione preventiva prevista dall’articolo 22 del codice dei visti, l’Ungheria si era opposta nel primo caso e la Germania nel secondo. Il modulo allora utilizzato accorpava diversi motivi in una stessa casella. I richiedenti contestavano di non poter conoscere e discutere efficacemente le ragioni del rifiuto. L’autorità olandese sosteneva, tra l’altro, di non poter esaminare nel merito le obiezioni degli altri Stati. Queste erano le posizioni delle parti; la Corte ha risposto interpretando il diritto dell’Unione, senza rilasciare direttamente i visti né annullare essa stessa i dinieghi nazionali. Le informazioni che devono accompagnare il rifiuto Interpretando l’articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 810/2009, nella versione esaminata, alla luce dell’articolo 47 della Carta, la Corte richiede di indicare lo Stato membro che ha sollevato l’obiezione, il motivo specifico di rifiuto fondato su di essa e, se del caso, il contenuto essenziale delle ragioni dell’obiezione. Occorre inoltre indicare l’autorità alla quale il richiedente può rivolgersi per conoscere i mezzi di ricorso disponibili nello Stato che si è opposto. Non si tratta di promettere l’accesso illimitato a qualsiasi documento: la formula della Corte riguarda informazioni sufficienti a rendere concreta la tutela. Che cosa può controllare il giudice I giudici dello Stato che ha negato il visto non possono valutare la legittimità sostanziale dell’obiezione formulata dall’altro Stato. Questo limite non riduce però il controllo sul diniego a una formalità. Secondo i paragrafi 48–54 della sentenza, il giudice può verificare il corretto svolgimento della consultazione, l’esatta identificazione del richiedente come destinatario dell’obiezione e il rispetto delle garanzie procedurali, compresa la motivazione. Le regole processuali devono consentire una possibilità concreta di esercitare i diritti, tenendo conto della distinta sede in cui contestare il merito dell’obiezione. Obiezione e segnalazione SIS sono questioni diverse Questa pronuncia riguarda l’obiezione emersa nella consultazione preventiva, collegata all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto vi), del codice dei visti. La segnalazione SIS ai fini della non ammissione è contemplata separatamente dal punto v). Le due situazioni non vanno sovrapposte, anche se entrambe possono comparire in un fascicolo Schengen. La sentenza non introduce una regola generale per ogni visto nazionale, permesso di soggiorno o procedura di emersione. Inoltre, la Corte stessa ricorda l’aggiornamento del modulo operato dal regolamento 2019/1155: la vecchia casella discussa nei fatti non va presentata come istruzione per leggere tutti i moduli attuali. Da dove iniziare nel caso concreto Un metodo utile è separare quattro elementi: autorità che ha adottato il diniego, Stato che si è opposto, motivo specifico comunicato e autorità indicata per conoscere i rimedi. A questi vanno collegati notifiche, date e documenti sull’identità del richiedente. È una proposta di lettura del fascicolo, non una promessa di rilascio del visto. Conoscere chi ha deciso che cosa permette di individuare la contestazione pertinente, evitando di chiedere a un giudice un controllo che appartiene a un’altra sede. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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Visto Schengen negato: chi si è opposto e come contestarlo?

La domanda di visto viene presentata a uno Stato, ma l’ostacolo arriva da un altro. Chi deve spiegare il rifiuto? E davanti a quale giudice si può contestare l’obiezione? Per comprendere questa situazione occorre distinguere la decisione finale dalla consultazione tra Stati che la precede.

Un riferimento fondamentale è la sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione, del 24 novembre 2020, cause riunite C‑225/19 e C‑226/19, R.N.N.S. e K.A., ECLI:EU:C:2020:951. È un precedente del 2020: la sua utilità consiste nel chiarire le garanzie del richiedente quando il diniego dipende dall’opposizione di un altro Stato membro.

Due domande, due obiezioni

Le controversie riguardavano domande di visto per visite familiari presentate alle autorità dei Paesi Bassi da un cittadino egiziano e da una cittadina siriana. Nella consultazione preventiva prevista dall’articolo 22 del codice dei visti, l’Ungheria si era opposta nel primo caso e la Germania nel secondo.

Il modulo allora utilizzato accorpava diversi motivi in una stessa casella. I richiedenti contestavano di non poter conoscere e discutere efficacemente le ragioni del rifiuto. L’autorità olandese sosteneva, tra l’altro, di non poter esaminare nel merito le obiezioni degli altri Stati. Queste erano le posizioni delle parti; la Corte ha risposto interpretando il diritto dell’Unione, senza rilasciare direttamente i visti né annullare essa stessa i dinieghi nazionali.

Le informazioni che devono accompagnare il rifiuto

Interpretando l’articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 810/2009, nella versione esaminata, alla luce dell’articolo 47 della Carta, la Corte richiede di indicare lo Stato membro che ha sollevato l’obiezione, il motivo specifico di rifiuto fondato su di essa e, se del caso, il contenuto essenziale delle ragioni dell’obiezione.

Occorre inoltre indicare l’autorità alla quale il richiedente può rivolgersi per conoscere i mezzi di ricorso disponibili nello Stato che si è opposto. Non si tratta di promettere l’accesso illimitato a qualsiasi documento: la formula della Corte riguarda informazioni sufficienti a rendere concreta la tutela.

Che cosa può controllare il giudice

I giudici dello Stato che ha negato il visto non possono valutare la legittimità sostanziale dell’obiezione formulata dall’altro Stato. Questo limite non riduce però il controllo sul diniego a una formalità.

Secondo i paragrafi 48–54 della sentenza, il giudice può verificare il corretto svolgimento della consultazione, l’esatta identificazione del richiedente come destinatario dell’obiezione e il rispetto delle garanzie procedurali, compresa la motivazione. Le regole processuali devono consentire una possibilità concreta di esercitare i diritti, tenendo conto della distinta sede in cui contestare il merito dell’obiezione.

Obiezione e segnalazione SIS sono questioni diverse

Questa pronuncia riguarda l’obiezione emersa nella consultazione preventiva, collegata all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto vi), del codice dei visti. La segnalazione SIS ai fini della non ammissione è contemplata separatamente dal punto v). Le due situazioni non vanno sovrapposte, anche se entrambe possono comparire in un fascicolo Schengen.

La sentenza non introduce una regola generale per ogni visto nazionale, permesso di soggiorno o procedura di emersione. Inoltre, la Corte stessa ricorda l’aggiornamento del modulo operato dal regolamento 2019/1155: la vecchia casella discussa nei fatti non va presentata come istruzione per leggere tutti i moduli attuali.

Da dove iniziare nel caso concreto

Un metodo utile è separare quattro elementi: autorità che ha adottato il diniego, Stato che si è opposto, motivo specifico comunicato e autorità indicata per conoscere i rimedi. A questi vanno collegati notifiche, date e documenti sull’identità del richiedente.

È una proposta di lettura del fascicolo, non una promessa di rilascio del visto. Conoscere chi ha deciso che cosa permette di individuare la contestazione pertinente, evitando di chiedere a un giudice un controllo che appartiene a un’altra sede.


Avv. Fabio Loscerbo
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martedì 6 ottobre 2026

Questura di Macerata: più aperture per la consegna dei permessi

Questura di Macerata: più aperture per la consegna dei permessi

La Questura di Macerata ha ampliato le giornate e le fasce dedicate alla consegna dei permessi di soggiorno, mantenendo inoltre un sistema online che consente agli utenti di verificare lo stato della pratica.

Può sembrare una notizia organizzativa minore, ma in realtà tocca uno dei problemi più concreti del diritto dell’immigrazione: la distanza tra il momento in cui il titolo è materialmente pronto e quello in cui il cittadino straniero riesce effettivamente a riceverlo.

Tempi di consegna, disponibilità degli sportelli, chiarezza delle informazioni e possibilità di verificare online lo stato della pratica incidono direttamente sulla vita quotidiana della persona: lavoro, viaggi, accesso ai servizi e rapporti con altre amministrazioni.

La digitalizzazione è utile soltanto se riduce accessi inutili, code e incertezza. Un sistema informatico che informa correttamente l’utente e un’organizzazione degli sportelli coerente con il volume delle pratiche possono produrre effetti molto concreti.

Per valutare l’efficacia della nuova organizzazione sarebbe utile misurare il tempo medio tra disponibilità del titolo e consegna effettiva, il numero di accessi giornalieri e il numero di utenti costretti a tornare più volte per la stessa pratica.

La qualità dell’amministrazione dell’immigrazione non si misura soltanto sulle norme, ma anche sulla capacità degli uffici di concludere materialmente i procedimenti.


Avv. Fabio Loscerbo
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