mercoledì 16 settembre 2026

Permesso di soggiorno diverso da quello richiesto: la Questura non può sostituire la domanda dell’interessato

Quando vengono meno i requisiti del permesso di soggiorno richiesto, non è sufficiente chiedere genericamente alla Questura di valutare un titolo diverso. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il rilascio di un altro permesso presuppone una specifica istanza dell’interessato, accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrarne i requisiti. La regola ha conseguenze molto concrete nelle pratiche di rinnovo, conversione e regolarizzazione della posizione di soggiorno.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, 10 febbraio 2026, n. 1048 affronta una questione che ricorre frequentemente nella pratica: cosa accade quando lo straniero chiede il rinnovo di un determinato permesso di soggiorno, ma nel corso del procedimento emerge che quel titolo non può più essere rilasciato e, contemporaneamente, potrebbero esistere i presupposti per un diverso titolo?

La risposta fornita dai giudici amministrativi è netta. La Questura non è tenuta a ricostruire d’ufficio tutte le possibili alternative giuridiche e non può considerare automaticamente presentata una domanda per un permesso diverso da quello effettivamente richiesto. È necessario che l’interessato attivi il relativo procedimento e dimostri, secondo le forme previste per quel titolo, di possederne i requisiti.

Il caso deciso dal Consiglio di Stato

La vicenda riguardava uno straniero che aveva soggiornato in Italia per motivi religiosi e aveva ottenuto per diversi anni il relativo permesso di soggiorno. In occasione di un successivo rinnovo, l’Amministrazione aveva ritenuto non adeguatamente dimostrata la permanenza dei presupposti richiesti per il titolo religioso, con particolare riferimento alla qualità ecclesiale e alla natura dell’ente presso il quale l’attività veniva svolta.

Nel contenzioso veniva sostenuto che la Questura avrebbe dovuto comunque valutare la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno, richiamando, tra le varie ipotesi, il lavoro autonomo e la protezione speciale. Il Consiglio di Stato ha però escluso che l’articolo 5, comma 9, del Testo unico immigrazione imponga all’Amministrazione un simile automatismo.

Secondo la sentenza, la possibilità che il procedimento conduca al rilascio di un titolo diverso non elimina l’onere dell’interessato di formulare una domanda specifica e di produrre gli elementi necessari a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste per quel permesso. Una semplice comunicazione del difensore, soprattutto quando non sia accompagnata da uno specifico conferimento di poteri e non segua la procedura prevista per il titolo richiesto, non è sufficiente ad aprire automaticamente un nuovo procedimento amministrativo.

L’articolo 5, comma 9, dopo la riforma del 2026

Il principio mantiene piena attualità anche dopo il decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, entrato in vigore il 4 giugno 2026. La riforma, attuativa della direttiva europea sul permesso unico di lavoro, ha modificato il termine ordinario dell’articolo 5, comma 9, portandolo da sessanta a novanta giorni, ma non ha eliminato il passaggio secondo cui il permesso può essere rilasciato, rinnovato o convertito quando sussistano i requisiti per il titolo richiesto oppure, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso previsto dal Testo unico.

Proprio questo inciso potrebbe indurre a ritenere che la Questura debba sempre individuare autonomamente il titolo alternativo più favorevole. La sentenza n. 1048 del 2026 chiarisce invece che la norma non trasferisce sull’Amministrazione l’onere di costruire una domanda che l’interessato non ha presentato. Il cittadino straniero deve individuare il titolo che intende ottenere, attivare il procedimento appropriato e allegare la documentazione richiesta.

La distinzione è importante perché ogni permesso risponde a presupposti differenti. Un titolo per lavoro richiede determinati elementi relativi all’attività lavorativa e, a seconda della fattispecie, specifici adempimenti procedurali; un permesso per motivi familiari presuppone la prova del rapporto familiare e delle condizioni previste dalla disciplina applicabile; un titolo fondato sulla tutela dei diritti fondamentali richiede invece l’allegazione e la documentazione dei relativi presupposti. Non può essere la Questura a sostituirsi integralmente alla parte nella costruzione di tali elementi.

Perché una PEC del difensore può non bastare

Nella pratica professionale accade spesso che, dopo l’avvio di una procedura di rinnovo, emergano circostanze nuove: perdita del lavoro, nascita di un figlio, matrimonio, nuova occupazione, consolidamento della vita familiare, sopravvenute condizioni personali oppure disponibilità dei requisiti per un diverso titolo. In questi casi è frequente inviare alla Questura una memoria o una PEC chiedendo di “valutare” il rilascio di un altro permesso.

La pronuncia del Consiglio di Stato impone maggiore cautela. Una memoria difensiva può certamente essere utile per rappresentare fatti sopravvenuti, integrare l’istruttoria o rispondere a un preavviso di rigetto, ma non deve essere confusa con la presentazione della domanda prevista dalla legge per un diverso titolo di soggiorno. Quando l’obiettivo cambia, occorre verificare se sia necessario presentare una nuova istanza, una conversione oppure utilizzare la specifica procedura prevista per il permesso che si intende ottenere.

Questo profilo è particolarmente rilevante quando la pratica è già vicina alla conclusione. Limitarsi a invocare, in una memoria ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, l’esistenza di possibili requisiti per un diverso permesso può non essere sufficiente se manca una vera richiesta amministrativa relativa a quel titolo.

Domanda, conversione e titolo alternativo non sono la stessa cosa

Dal punto di vista operativo occorre distinguere tre situazioni. La prima è il rinnovo dello stesso permesso, nel quale l’interessato dimostra la permanenza dei requisiti originari. La seconda è la conversione, possibile soltanto nei casi previsti dall’ordinamento e secondo la procedura stabilita per il passaggio da un titolo all’altro. La terza è la presentazione di una diversa domanda di soggiorno, fondata su un autonomo presupposto giuridico.

Confondere queste tre ipotesi può produrre effetti rilevanti. La richiesta rivolta genericamente alla Questura di “rilasciare comunque un permesso” non individua necessariamente l’oggetto del procedimento, non consente all’Amministrazione di verificare in modo ordinato i requisiti richiesti e può lasciare lo straniero privo della tutela che avrebbe potuto ottenere attraverso la corretta procedura.

Prima di scegliere la strada da seguire è quindi necessario verificare la natura del titolo posseduto, la sua eventuale convertibilità, il momento in cui vengono meno i requisiti originari e la presenza dei presupposti per un diverso permesso. Solo dopo questa verifica è possibile individuare lo strumento amministrativo corretto.

Cosa fare quando cambiano i requisiti durante il procedimento

Quando la situazione personale o lavorativa cambia mentre una domanda di rinnovo è ancora pendente, la scelta più prudente consiste nel non attendere semplicemente il provvedimento finale. Occorre valutare subito se il fatto sopravvenuto possa incidere positivamente o negativamente sulla pratica e se debba essere comunicato mediante una semplice integrazione documentale oppure attraverso una nuova e specifica istanza.

Se, ad esempio, il titolo originario non appare più rinnovabile ma lo straniero ha maturato nel frattempo i requisiti per un permesso diverso, la strategia amministrativa deve essere costruita prima del diniego, quando possibile. Ciò consente di evitare che l’interessato si trovi a discutere in giudizio non soltanto della legittimità del provvedimento negativo, ma anche dell’esistenza di una domanda che l’Amministrazione sostiene di non avere mai ricevuto.

È altrettanto importante conservare prova della presentazione dell’istanza, della documentazione allegata e della data in cui il nuovo procedimento è stato attivato. Nel diritto dell’immigrazione la corretta qualificazione della domanda non è un formalismo privo di conseguenze: determina l’oggetto dell’istruttoria, i requisiti che devono essere verificati, i termini procedimentali applicabili e, successivamente, anche il perimetro dell’eventuale tutela giurisdizionale.

La conseguenza pratica della sentenza

Il principio affermato dal Consiglio di Stato può essere riassunto in una regola operativa: quando si ritiene che lo straniero abbia diritto a un permesso diverso da quello inizialmente richiesto, non bisogna affidarsi all’idea che la Questura sia obbligata a individuarlo e rilasciarlo autonomamente.

Occorre invece trasformare il presupposto giuridico in una vera domanda amministrativa, utilizzando la procedura prevista e producendo la documentazione necessaria. La funzione del difensore resta essenziale per individuare il titolo corretto, rappresentare le circostanze sopravvenute e sollecitare l’Amministrazione, ma la tutela è tanto più efficace quanto più chiaro è l’oggetto della richiesta presentata.

La sentenza n. 1048 del 2026 ricorda quindi un principio elementare ma spesso trascurato: nel diritto del soggiorno non basta avere, in astratto, i requisiti per un permesso; è necessario anche chiederlo correttamente.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

martedì 15 settembre 2026

Protezione internazionale: l’udienza anticipata senza avviso può rendere nullo il rigetto

Nel giudizio in materia di protezione internazionale la rapidità del procedimento non può comprimere il diritto di difesa. Se il Tribunale anticipa un’udienza già fissata senza darne comunicazione al difensore e decide prima che siano scaduti i termini concessi per produrre documenti, il provvedimento può essere nullo per violazione del contraddittorio. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 17900 del 4 giugno 2026, offrendo un’indicazione pratica importante soprattutto nei ricorsi nei quali l’integrazione lavorativa, familiare e sociale deve essere documentata durante il giudizio.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda esaminata dalla Prima Sezione civile riguardava un ricorso in materia di protezione nel quale il Tribunale di Ancona aveva inizialmente disposto la trattazione scritta per il 14 gennaio 2026, fissando al 7 gennaio 2026 il termine per il deposito della documentazione specificamente indicata dalla parte.

Successivamente, tuttavia, l’udienza era stata anticipata al 2 ottobre 2025. L’anticipazione non era stata comunicata al ricorrente e al suo difensore. Il Tribunale aveva quindi definito il procedimento proprio il 2 ottobre 2025, respingendo la domanda di protezione complementare.

Il punto decisivo è che il rigetto era stato motivato anche con la mancata produzione di documentazione idonea a dimostrare l’integrazione in Italia: attività lavorativa stabile, partecipazione a percorsi formativi, inclusione sociale e altri elementi di radicamento. In sostanza, il giudice aveva attribuito rilievo all’assenza di documenti che la parte avrebbe potuto ancora depositare entro il termine originariamente concesso, ma che non aveva potuto produrre perché il procedimento era stato anticipato e deciso senza che l’anticipazione fosse stata comunicata.

Il diritto di difesa deve essere effettivo durante tutto il processo

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il principio affermato va oltre la mera irregolarità formale della comunicazione: il processo deve essere organizzato in modo da consentire alle parti di esercitare concretamente le facoltà difensive riconosciute dalla legge e dallo stesso giudice.

La circostanza che il procedimento previsto dall’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia caratterizzato da forme camerali e semplificate non significa che le garanzie processuali possano essere ridotte a un adempimento puramente formale. La semplificazione del rito non elimina il contraddittorio e non consente una decisione “a sorpresa” prima che siano state completate le attività difensive che il giudice aveva già programmato.

La Cassazione richiama, inoltre, i principi già elaborati in materia di trattazione scritta e di anticipazione delle udienze: quando la mancata comunicazione impedisce alla parte di utilizzare termini, depositare note, chiedere una discussione o produrre documentazione, la lesione non riguarda soltanto l’organizzazione del calendario giudiziario, ma l’effettività stessa della difesa.

Perché la decisione è importante nei ricorsi in materia di protezione

Nei giudizi di protezione internazionale e complementare la situazione personale del ricorrente può evolvere in modo significativo durante la causa. Un rapporto di lavoro può iniziare o consolidarsi, possono maturare nuove buste paga e contribuzioni, può essere completato un corso di lingua o di formazione professionale, possono intervenire fatti familiari rilevanti, oppure possono emergere nuovi elementi di vulnerabilità.

Per questa ragione la produzione documentale non è un aspetto secondario. La valutazione del giudice, soprattutto quando è richiesta una verifica del radicamento e della vita privata o familiare, deve potersi fondare sulla situazione effettiva e aggiornata della persona. Se il giudice assegna un termine per integrare la documentazione, la parte deve poter confidare nella possibilità di utilizzarlo, salvo una modifica del calendario processuale regolarmente comunicata e rispettosa delle facoltà difensive.

L’ordinanza n. 17900 del 2026 evidenzia una contraddizione che non può essere ammessa: non è possibile impedire, per effetto di un’anticipazione non comunicata, il deposito di documenti e poi utilizzare proprio la loro assenza come argomento per respingere la domanda.

Che cosa deve controllare il difensore

Sul piano operativo, la decisione suggerisce di prestare particolare attenzione a tutti i provvedimenti di fissazione, anticipazione o sostituzione dell’udienza con trattazione scritta. Le comunicazioni di cancelleria, le ricevute PEC e i provvedimenti presenti nel fascicolo telematico devono essere conservati e verificati con precisione, soprattutto quando il giudice ha già assegnato termini per note o produzioni documentali.

Se una decisione viene adottata prima della scadenza del termine originariamente concesso oppure a seguito di un’udienza anticipata della quale non risulta la comunicazione, occorre ricostruire puntualmente la sequenza processuale. La data del provvedimento iniziale, il termine per il deposito, l’eventuale modifica dell’udienza, la prova della comunicazione e la data della decisione diventano elementi essenziali per valutare l’esistenza di una violazione del diritto di difesa.

Non ogni variazione del calendario determina automaticamente la nullità. Il problema sorge quando la modifica non comunicata incide concretamente sulla possibilità di esercitare una facoltà difensiva e il procedimento viene definito senza che la parte abbia potuto compiere attività che erano ancora legittimamente previste. Nel caso esaminato dalla Cassazione, questa compressione era particolarmente evidente perché il Tribunale aveva deciso prima della scadenza fissata per il deposito della documentazione e aveva poi fondato il rigetto proprio sulla sua mancanza.

La documentazione deve comunque essere preparata per tempo

La pronuncia non deve essere letta come un invito ad attendere l’ultimo giorno utile. Nei ricorsi in materia di protezione è sempre preferibile aggiornare progressivamente il fascicolo, quando il rito e le disposizioni del giudice lo consentono, evitando che elementi importanti rimangano disponibili soltanto a ridosso della decisione.

Contratti di lavoro, comunicazioni UNILAV, buste paga, estratti contributivi, attestazioni dei datori di lavoro, corsi di lingua e formazione, documentazione relativa alla vita familiare, alla convivenza e alle relazioni sociali devono essere raccolti con continuità. La situazione di integrazione non è statica e ciò che non esisteva al momento del ricorso può assumere rilievo decisivo mesi dopo.

Per il richiedente questo significa anche mantenere un contatto costante con il proprio difensore e trasmettere tempestivamente ogni nuovo documento. Per l’avvocato significa costruire un fascicolo capace di rappresentare l’evoluzione reale della posizione personale e non soltanto la situazione esistente al momento del diniego amministrativo.

Rapidità del processo e garanzie non sono alternative

La materia dell’asilo è interessata da una crescente accelerazione delle procedure, sia amministrative sia giudiziarie. L’esigenza di definire rapidamente i ricorsi è legittima, ma non può trasformarsi in una riduzione delle garanzie fondamentali. Un processo veloce resta un processo nel quale la parte deve sapere quando e come può difendersi, deve poter utilizzare i termini assegnati e deve essere informata delle modifiche che incidono sull’esercizio delle proprie facoltà.

L’ordinanza n. 17900 del 2026 ricorda quindi un principio elementare ma decisivo: l’efficienza della giustizia non si misura soltanto nel tempo necessario per arrivare a una decisione, ma anche nella correttezza del percorso attraverso il quale quella decisione viene raggiunta. In materia di protezione internazionale, dove sono in gioco diritti fondamentali e situazioni personali spesso in rapida evoluzione, il contraddittorio effettivo non rappresenta un ostacolo alla decisione; ne costituisce una condizione di legittimità.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

lunedì 14 settembre 2026

Precedenti penali e rinnovo: la Questura deve valutare la pericolosità attuale

Una condanna penale rilevante ai fini della disciplina sull’ingresso e sul soggiorno non consente sempre alla Questura di respingere automaticamente il rinnovo del permesso. Quando esistono legami familiari qualificati, l’amministrazione deve valutare concretamente la situazione dell’interessato e motivare anche sull’attualità della pericolosità. È quanto emerge dalla sentenza del TAR Campania n. 3534 del 5 giugno 2026.

Il giudizio riguardava il diniego di rinnovo di un permesso per lavoro autonomo fondato sulla presenza di una condanna considerata ostativa. Il TAR ha annullato il provvedimento perché la Questura non aveva effettuato il bilanciamento richiesto dall’art. 5, comma 5, del Testo unico immigrazione in presenza di legami familiari rilevanti.

Il quadro deve essere letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013. La particolare tutela prevista dalla disciplina non riguarda soltanto lo straniero che abbia già formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma anche chi presenti legami familiari che, per caratteristiche e consistenza, potrebbero consentirgli di accedere a tale istituto.

La conseguenza pratica è che il precedente penale non può essere trattato come un interruttore automatico. L’amministrazione deve verificare la situazione attuale della persona, la natura e gravità dei fatti, il tempo trascorso, la condotta successiva e l’eventuale permanenza di elementi concreti di pericolosità.

Questa valutazione deve poi essere posta in relazione con gli altri elementi indicati dalla legge: durata del soggiorno in Italia, esistenza e consistenza dei rapporti familiari, presenza di figli, inserimento sociale e legami mantenuti con il Paese di origine.

Naturalmente la famiglia non neutralizza automaticamente una situazione di pericolosità. Il principio opera in entrambe le direzioni: la condanna non cancella la famiglia, ma la famiglia non cancella la condanna. Ciò che la legge richiede è un provvedimento costruito sul caso concreto e sorretto da una motivazione capace di spiegare perché, all’esito del bilanciamento, debba prevalere l’una o l’altra esigenza.

La decisione è particolarmente utile quando la Questura invia un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Quello è il momento nel quale il difensore deve evitare una risposta meramente formale e costruire invece il fascicolo sulla situazione attuale dello straniero.

È opportuno documentare con precisione composizione e stabilità del nucleo familiare, convivenza, posizione del coniuge e dei figli, durata della permanenza, lavoro, condotta successiva alla condanna, eventuali percorsi trattamentali o riabilitativi e ogni elemento utile a dimostrare l’evoluzione della situazione personale. Parallelamente va affrontato direttamente il profilo della pericolosità, senza limitarsi a richiamare l’esistenza della famiglia.

Il TAR Campania n. 3534/2026 ricorda dunque un principio essenziale nella materia dei rinnovi: quando la legge impone un bilanciamento individuale, la Questura deve svolgerlo realmente e renderlo riconoscibile nella motivazione del provvedimento.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Permesso UE: la conversione in lavoro non azzera i cinque anni di soggiorno

Quando un precedente titolo di soggiorno viene convertito in permesso per lavoro, il periodo di regolare permanenza già maturato non può essere automaticamente cancellato nel calcolo dei cinque anni richiesti per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. È il principio affermato dal TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 817 del 3 luglio 2026.

La questione ha una rilevanza pratica considerevole. La Questura aveva respinto la domanda ritenendo che il quinquennio dovesse decorrere soltanto dalla conversione del precedente titolo in permesso per lavoro subordinato, avvenuta nel 2023. Seguendo questa impostazione, tutta la precedente permanenza regolare dello straniero sarebbe stata sostanzialmente neutralizzata.

Il TAR ha annullato il diniego. Nel caso esaminato, il ricorrente aveva ottenuto già nel 2017 un primo permesso collegato alla richiesta di asilo, seguito da un titolo per ragioni umanitarie e, successivamente, dalla conversione in permesso per lavoro. Al momento della domanda di permesso UE, presentata nel 2025, il periodo di soggiorno rilevante risultava pertanto già maturato.

Il punto centrale è distinguere il titolo attualmente posseduto dalla storia complessiva del soggiorno regolare. La conversione non determina necessariamente una cesura tale da fare ripartire il conteggio da zero. Quando l’interessato dispone oggi di un titolo che consente l’accesso allo status di soggiornante di lungo periodo, occorre verificare quali periodi precedenti possano essere computati secondo la disciplina applicabile.

La decisione non significa, naturalmente, che qualsiasi precedente permesso attribuisca automaticamente il diritto al soggiorno UE di lungo periodo. Devono continuare a essere verificati tutti i presupposti previsti dalla legge e la rilevanza dei singoli periodi di soggiorno. Ciò che non appare corretto è assumere come unica data utile quella della conversione senza considerare la continuità della permanenza regolare precedente.

La questione interessa in particolare gli stranieri che abbiano attraversato nel corso degli anni diverse tipologie di titolo: richiesta asilo, protezione o precedente permesso per ragioni umanitarie e successiva conversione per lavoro. In questi casi la semplice data stampata sull’ultimo permesso può fornire un’immagine incompleta della posizione giuridica maturata.

In presenza di un diniego fondato sul mancato raggiungimento del quinquennio è quindi opportuno ricostruire cronologicamente l’intera sequenza dei titoli posseduti, verificando date di rilascio e rinnovo, eventuali conversioni e periodi di regolare soggiorno. La documentazione storica assume un valore decisivo.

La sentenza n. 817/2026 offre dunque un’indicazione operativa chiara: il cambio della tipologia del permesso non cancella automaticamente gli anni di soggiorno regolare già trascorsi in Italia. Prima di accettare un diniego basato sulla durata del soggiorno è necessario controllare come la Questura abbia concretamente effettuato il computo.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Leja sezonale në Itali: konvertimi në punë jo-sezonale bëhet jashtë kuotave dhe pa “click day” https://ift.tt/jD7CrYk Një leje qëndrimi për punë sezonale nuk e detyron punëtorin të mbetet gjithmonë në punë sezonale. Sot, nëse plotësohen kushtet ligjore, leja mund të konvertohet në leje për punë të varur jo-sezonale pa pritur Dekretin e Flukseve dhe pa konkurruar për një kuotë në një “click day”. Për shumë punëtorë shqiptarë që hyjnë në Itali për bujqësi ose turizëm, kjo është një mundësi konkrete për të kaluar drejt një qëndrimi dhe pune më të qëndrueshme. Konvertimi nuk varet më nga kuotat e Dekretit të Flukseve Ndryshimi më i rëndësishëm është se konvertimi i lejes së qëndrimit për punë sezonale në leje për punë të varur jo-sezonale është vendosur jashtë kuotave. Rregulli rrjedh nga neni 24, paragrafi 10, i Dekretit Legjislativ nr. 286/1998, i ndryshuar nga D.L. nr. 145/2024. Kjo do të thotë se kërkesa mund të paraqitet gjatë gjithë vitit. Nuk është e nevojshme të pritet publikimi i kuotave të reja, nuk është e nevojshme të pritet një “click day” dhe kërkesa nuk refuzohet vetëm sepse kuotat vjetore janë mbaruar. Kush mund ta kërkojë konvertimin Punëtori duhet të ketë zhvilluar rregullisht aktivitet pune sezonale në Itali për të paktën tre muaj. Për sektorin bujqësor, udhëzimet administrative kanë pranuar si të mjaftueshme të paktën 13 ditë pune në muaj, për një total prej 39 ditësh. Përveç punës sezonale të kryer, duhet të ekzistojë një ofertë konkrete për punë të varur jo-sezonale, me kontratë me afat të caktuar ose pa afat. Oferta duhet të jetë reale dhe e përshtatshme për të siguruar një marrëdhënie të rregullt pune; sipas udhëzimeve administrative, orari i propozuar duhet të jetë të paktën 20 orë në javë. Nuk kërkohet që punëtori të kthehet në Shqipëri për të marrë një vizë të re. Procedura bëhet në Itali dhe synon pikërisht vazhdimin e rregullt të qëndrimit në territor. Si paraqitet kërkesa Kërkesa paraqitet në mënyrë telematike përmes Portalit të Shërbimeve ALI të Ministrisë së Brendshme dhe i drejtohet Sportello Unico per l’Immigrazione të provincës ku banon punëtori. Në portal përdoret seksioni i konvertimeve jashtë kuotave dhe modeli përkatës për kalimin nga puna sezonale në punë të varur jo-sezonale. Kërkesa mund të paraqitet drejtpërdrejt nga i interesuari, nëse ka mjetet e nevojshme të identifikimit digjital, ose me ndihmën e një patronato apo subjekti tjetër të autorizuar. Dokumentet që duhen përgatitur me kujdes Praktika duhet të provojë jo vetëm ekzistencën e lejes sezonale, por edhe punën e kryer realisht dhe ofertën e re. Në përgjithësi duhen përgatitur leja e qëndrimit ose ricevuta e kërkesës, pasaporta në fuqi, dokumentet që vërtetojnë marrëdhënien sezonale, komunikimet UNILAV, dokumentacioni për aktivitetin e kryer dhe dokumentet e punëdhënësit të ri. Në varësi të llojit të punëdhënësit mund të kërkohen edhe dokumente mbi regjistrimin e ndërmarrjes, gjendjen kontributive dhe fiskale dhe aftësinë ekonomike për të mbajtur marrëdhënien e re të punës. Një ofertë formale, por jo e mbështetur nga një punëdhënës realisht në gjendje të punësojë, mund të krijojë probleme në procedurë. Mund të fillohet puna e re ndërsa pritet konvertimi Ky është një nga aspektet më të rëndësishme të disiplinës aktuale. Portali zyrtar Integrazione Migranti ka sqaruar përsëri më 13 maj 2026 se neni 5, paragrafi 9-bis, i Testo Unico Immigrazione lejon zhvillimin e aktivitetit të punës edhe gjatë pritjes së vendimit për lëshimin, rinovimin ose konvertimin e lejes së qëndrimit. Prandaj, pasi kërkesa e konvertimit është paraqitur rregullisht dhe punëtori ka ricevutën që provon paraqitjen, puna e re jo-sezonale mund të fillojë edhe para përfundimit të procedurës, me kusht që punëdhënësi të kryejë paraprakisht komunikimin e detyrueshëm UNILAV. Për punën shtëpiake duhet të bëhet komunikimi përkatës pranë INPS. Kjo mbrojtje shmang që vonesat administrative ta lënë punëtorin pa mundësi për të punuar ligjërisht. Megjithatë, nëse kërkesa e konvertimit refuzohet përfundimisht, e drejta për të punuar e lidhur me procedurën në pritje pushon. Po nëse leja sezonale është afër skadimit? Nuk është e këshillueshme të pritet dita e fundit. Rregulli më i sigurt është që kërkesa të paraqitet sapo të jenë plotësuar kushtet dhe të jetë gjetur oferta e re e punës. Legjislacioni dhe jurisprudenca kanë pranuar se skadimi formal i lejes nuk përbën gjithmonë një pengesë absolute për konvertimin, sidomos kur ekzistojnë ende kushtet thelbësore dhe kërkesa është paraqitur brenda një kohe të arsyeshme. Por kjo nuk duhet të interpretohet si një leje për të vonuar procedurën: çdo vonesë e panevojshme rrit rrezikun e kundërshtimeve nga administrata. Një dallim i rëndësishëm: leja sezonale nuk kthehet në “attesa occupazione” Nëse marrëdhënia sezonale përfundon, leja sezonale nuk mund të konvertohet thjesht në leje për pritje punësimi. Për këtë arsye, kur ekziston mundësia reale e një kontrate jo-sezonale, procedura e konvertimit duhet të vlerësohet dhe të aktivizohet pa humbur kohë. Rregullat e reja e kanë bërë këtë kalim shumë më të arritshëm se në të kaluarën: elementi vendimtar nuk është më disponueshmëria e një kuote, por ekzistenca reale e punës sezonale të kryer, e ofertës së re dhe e dokumentacionit të nevojshëm. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/nJqcU1A

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Leja sezonale në Itali: konvertimi në punë jo-sezonale bëhet jashtë kuotave dhe pa “click day” https://ift.tt/jD7CrYk Një leje qëndrimi për punë sezonale nuk e detyron punëtorin të mbetet gjithmonë në punë sezonale. Sot, nëse plotësohen kushtet ligjore, leja mund të konvertohet në leje për punë të varur jo-sezonale pa pritur Dekretin e Flukseve dhe pa konkurruar për një kuotë në një “click day”. Për shumë punëtorë shqiptarë që hyjnë në Itali për bujqësi ose turizëm, kjo është një mundësi konkrete për të kaluar drejt një qëndrimi dhe pune më të qëndrueshme. Konvertimi nuk varet më nga kuotat e Dekretit të Flukseve Ndryshimi më i rëndësishëm është se konvertimi i lejes së qëndrimit për punë sezonale në leje për punë të varur jo-sezonale është vendosur jashtë kuotave. Rregulli rrjedh nga neni 24, paragrafi 10, i Dekretit Legjislativ nr. 286/1998, i ndryshuar nga D.L. nr. 145/2024. Kjo do të thotë se kërkesa mund të paraqitet gjatë gjithë vitit. Nuk është e nevojshme të pritet publikimi i kuotave të reja, nuk është e nevojshme të pritet një “click day” dhe kërkesa nuk refuzohet vetëm sepse kuotat vjetore janë mbaruar. Kush mund ta kërkojë konvertimin Punëtori duhet të ketë zhvilluar rregullisht aktivitet pune sezonale në Itali për të paktën tre muaj. Për sektorin bujqësor, udhëzimet administrative kanë pranuar si të mjaftueshme të paktën 13 ditë pune në muaj, për një total prej 39 ditësh. Përveç punës sezonale të kryer, duhet të ekzistojë një ofertë konkrete për punë të varur jo-sezonale, me kontratë me afat të caktuar ose pa afat. Oferta duhet të jetë reale dhe e përshtatshme për të siguruar një marrëdhënie të rregullt pune; sipas udhëzimeve administrative, orari i propozuar duhet të jetë të paktën 20 orë në javë. Nuk kërkohet që punëtori të kthehet në Shqipëri për të marrë një vizë të re. Procedura bëhet në Itali dhe synon pikërisht vazhdimin e rregullt të qëndrimit në territor. Si paraqitet kërkesa Kërkesa paraqitet në mënyrë telematike përmes Portalit të Shërbimeve ALI të Ministrisë së Brendshme dhe i drejtohet Sportello Unico per l’Immigrazione të provincës ku banon punëtori. Në portal përdoret seksioni i konvertimeve jashtë kuotave dhe modeli përkatës për kalimin nga puna sezonale në punë të varur jo-sezonale. Kërkesa mund të paraqitet drejtpërdrejt nga i interesuari, nëse ka mjetet e nevojshme të identifikimit digjital, ose me ndihmën e një patronato apo subjekti tjetër të autorizuar. Dokumentet që duhen përgatitur me kujdes Praktika duhet të provojë jo vetëm ekzistencën e lejes sezonale, por edhe punën e kryer realisht dhe ofertën e re. Në përgjithësi duhen përgatitur leja e qëndrimit ose ricevuta e kërkesës, pasaporta në fuqi, dokumentet që vërtetojnë marrëdhënien sezonale, komunikimet UNILAV, dokumentacioni për aktivitetin e kryer dhe dokumentet e punëdhënësit të ri. Në varësi të llojit të punëdhënësit mund të kërkohen edhe dokumente mbi regjistrimin e ndërmarrjes, gjendjen kontributive dhe fiskale dhe aftësinë ekonomike për të mbajtur marrëdhënien e re të punës. Një ofertë formale, por jo e mbështetur nga një punëdhënës realisht në gjendje të punësojë, mund të krijojë probleme në procedurë. Mund të fillohet puna e re ndërsa pritet konvertimi Ky është një nga aspektet më të rëndësishme të disiplinës aktuale. Portali zyrtar Integrazione Migranti ka sqaruar përsëri më 13 maj 2026 se neni 5, paragrafi 9-bis, i Testo Unico Immigrazione lejon zhvillimin e aktivitetit të punës edhe gjatë pritjes së vendimit për lëshimin, rinovimin ose konvertimin e lejes së qëndrimit. Prandaj, pasi kërkesa e konvertimit është paraqitur rregullisht dhe punëtori ka ricevutën që provon paraqitjen, puna e re jo-sezonale mund të fillojë edhe para përfundimit të procedurës, me kusht që punëdhënësi të kryejë paraprakisht komunikimin e detyrueshëm UNILAV. Për punën shtëpiake duhet të bëhet komunikimi përkatës pranë INPS. Kjo mbrojtje shmang që vonesat administrative ta lënë punëtorin pa mundësi për të punuar ligjërisht. Megjithatë, nëse kërkesa e konvertimit refuzohet përfundimisht, e drejta për të punuar e lidhur me procedurën në pritje pushon. Po nëse leja sezonale është afër skadimit? Nuk është e këshillueshme të pritet dita e fundit. Rregulli më i sigurt është që kërkesa të paraqitet sapo të jenë plotësuar kushtet dhe të jetë gjetur oferta e re e punës. Legjislacioni dhe jurisprudenca kanë pranuar se skadimi formal i lejes nuk përbën gjithmonë një pengesë absolute për konvertimin, sidomos kur ekzistojnë ende kushtet thelbësore dhe kërkesa është paraqitur brenda një kohe të arsyeshme. Por kjo nuk duhet të interpretohet si një leje për të vonuar procedurën: çdo vonesë e panevojshme rrit rrezikun e kundërshtimeve nga administrata. Një dallim i rëndësishëm: leja sezonale nuk kthehet në “attesa occupazione” Nëse marrëdhënia sezonale përfundon, leja sezonale nuk mund të konvertohet thjesht në leje për pritje punësimi. Për këtë arsye, kur ekziston mundësia reale e një kontrate jo-sezonale, procedura e konvertimit duhet të vlerësohet dhe të aktivizohet pa humbur kohë. Rregullat e reja e kanë bërë këtë kalim shumë më të arritshëm se në të kaluarën: elementi vendimtar nuk është më disponueshmëria e një kuote, por ekzistenca reale e punës sezonale të kryer, e ofertës së re dhe e dokumentacionit të nevojshëm. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/nJqcU1A

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Episodio 3 – أنتظر تصريح الإقامة: هل يمكنني البدء في العمل؟

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Rimpatrio del genitore extra-UE e figli italiani: l’articolo 20 TFUE può essere fatto valere anche in giudizio

Quando un cittadino di un Paese terzo è genitore di un minore italiano, l’esistenza di un precedente diniego di soggiorno non consente all’amministrazione di considerare automaticamente chiusa la questione e procedere al rimpatrio. Con la sentenza del 16 luglio 2026, causa C-26/25, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la tutela derivante dall’articolo 20 TFUE deve poter essere esaminata anche nel procedimento di rimpatrio e, in determinate condizioni, può essere fatta valere per la prima volta davanti al giudice. È un principio di particolare rilievo pratico, perché impone di guardare alla situazione familiare reale e attuale, non soltanto alla storia amministrativa del permesso di soggiorno.

Il punto di partenza: la cittadinanza europea del figlio

La causa decisa dalla Corte riguardava un cittadino di un Paese terzo residente in Ungheria, padre di due figli cittadini ungheresi. Il principio affermato, tuttavia, riguarda il diritto dell’Unione e assume quindi rilievo anche in Italia quando il familiare è, ad esempio, il genitore extra-UE di un minore italiano.

L’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea può attribuire al familiare cittadino di un Paese terzo un diritto di soggiorno derivato quando tra quest’ultimo e il cittadino dell’Unione esiste un rapporto di dipendenza tale che il diniego del soggiorno o il rimpatrio del familiare costringerebbero, in concreto, il cittadino europeo a lasciare il territorio dell’Unione.

Non basta dunque la sola esistenza del rapporto di parentela. La presenza di un figlio italiano non produce, da sola, un diritto automatico e incondizionato al soggiorno del genitore. Occorre verificare la relazione di dipendenza concreta. La Corte ribadisce però un dato decisivo: quando le condizioni sostanziali dell’articolo 20 TFUE sono soddisfatte, il diritto di soggiorno deriva direttamente dal diritto primario dell’Unione e sorge nel momento in cui tali condizioni esistono, non soltanto quando l’amministrazione rilascia materialmente un titolo.

La situazione familiare deve essere valutata prima del rimpatrio

La sentenza C-26/25 chiarisce che le autorità non possono adottare una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di un Paese terzo, familiare di cittadini dell’Unione che hanno la nazionalità dello Stato interessato e non hanno mai esercitato la libera circolazione, senza avere prima esaminato le conseguenze della decisione sulla vita familiare e sulla situazione dei figli minori, quando l’amministrazione dispone di informazioni sull’esistenza di tali legami.

Il principio ha una portata più ampia della sola tutela derivante dall’articolo 20 TFUE. L’articolo 5 della direttiva 2008/115 impone infatti, in ogni fase della procedura di rimpatrio, di tenere debitamente conto dell’interesse superiore del minore, della vita familiare, dello stato di salute dell’interessato e del principio di non-refoulement. La presenza di una famiglia non impedisce sempre il rimpatrio, ma impedisce che il rimpatrio sia deciso senza una valutazione individuale effettiva.

Per le pratiche italiane questo significa che, quando una Questura o un’altra autorità competente conosce l’esistenza di figli italiani o comunque cittadini dell’Unione, la posizione non può essere trattata come una semplice questione di irregolarità amministrativa. Occorre verificare quale sarebbe l’effetto concreto dell’allontanamento sul minore e sulla vita familiare.

La tutela dell’articolo 20 TFUE può essere fatta valere anche in giudizio

Uno dei passaggi più importanti della decisione riguarda il momento in cui la tutela viene invocata. La Corte esclude che il diritto dell’Unione possa essere neutralizzato soltanto perché, nella fase amministrativa, lo straniero non aveva espressamente richiamato l’articolo 20 TFUE.

Quando i legami familiari con il cittadino dell’Unione erano già conosciuti dall’autorità, il cittadino del Paese terzo deve poter denunciare davanti al giudice l’omessa valutazione del rapporto di dipendenza e delle conseguenze del rimpatrio. La Corte precisa inoltre che il giudice chiamato a esaminare il ricorso contro la decisione di rimpatrio deve poter tenere conto anche dei fatti rilevanti emersi per la prima volta nel corso del giudizio.

È un principio di notevole importanza pratica. Nelle vicende familiari il tempo modifica spesso la situazione: può cambiare l’età del minore, può consolidarsi la convivenza, può crescere il ruolo quotidiano del genitore, possono emergere problemi sanitari o scolastici, oppure può modificarsi la capacità dell’altro genitore di occuparsi autonomamente del figlio. Un sistema che impedisse al giudice di considerare questi elementi rischierebbe di giudicare una situazione familiare che, nel frattempo, non esiste più negli stessi termini.

Un precedente diniego di soggiorno non chiude definitivamente la questione

La Corte affronta anche un problema frequente nella pratica: il rimpatrio che segue un precedente rigetto della domanda di permesso o di altro titolo di soggiorno. La presenza di quel diniego non consente automaticamente all’amministrazione di ritenere ormai definita anche la questione dell’articolo 20 TFUE.

Se tra il diniego e la successiva decisione di rimpatrio è trascorso un periodo significativo, l’autorità deve considerare le nuove circostanze rilevanti. Non può limitarsi a richiamare il precedente provvedimento, neppure quando, in quella precedente fase, la situazione familiare era stata esaminata. La valutazione deve riguardare la situazione esistente nel momento in cui si decide il rimpatrio.

Questo passaggio rafforza una regola operativa importante: nelle pratiche familiari il fascicolo deve essere continuamente aggiornato. La documentazione prodotta anni prima può non rappresentare più la realtà attuale e, nello stesso tempo, un precedente rigetto non impedisce che successivamente maturino le condizioni per una tutela derivante direttamente dal diritto dell’Unione.

Che cosa occorre documentare concretamente

La tutela non può essere costruita limitandosi a produrre il certificato di nascita del figlio. Occorre dimostrare il rapporto effettivo tra genitore e minore e fornire all’amministrazione, e se necessario al giudice, gli elementi che consentano di comprendere quale sarebbe la conseguenza reale dell’allontanamento.

Assumono quindi rilievo la convivenza o comunque la presenza quotidiana del genitore, l’esercizio della responsabilità genitoriale, la partecipazione alle scelte scolastiche e sanitarie, il mantenimento economico, la cura materiale e affettiva, la relazione con l’altro genitore, l’eventuale presenza di situazioni di fragilità e, soprattutto, la concreta possibilità che il minore continui a vivere nell’Unione senza il genitore destinatario del provvedimento.

È utile documentare anche i fatti sopravvenuti dopo un eventuale precedente diniego: nuovi periodi di convivenza, nascita di altri figli, mutamenti nelle condizioni di salute, nuovi provvedimenti del giudice civile sulla responsabilità genitoriale, inserimento scolastico, relazioni dei servizi sociali e ogni altro elemento idoneo a rappresentare la situazione familiare nel momento attuale.

Il dovere di collaborazione dello straniero resta centrale

La sentenza non trasferisce interamente sull’amministrazione l’onere di ricostruire la vita privata dello straniero. La Corte ricorda che l’interessato deve collaborare lealmente e fornire gli elementi che consentano di valutare l’esistenza del rapporto di dipendenza. Le autorità non sono tenute a ipotizzare d’ufficio ogni possibile situazione riconducibile all’articolo 20 TFUE quando mancano elementi concreti.

Per questo, sul piano professionale, la tutela più efficace resta quella tempestiva: i legami familiari e la dipendenza devono essere rappresentati già nella fase amministrativa, con documentazione adeguata e non mediante formule generiche. La possibilità di far valere la questione anche davanti al giudice costituisce una garanzia essenziale contro un’omissione precedente, ma non dovrebbe diventare la ragione per rinviare la costruzione della prova.

Neppure la sicurezza nazionale consente automatismi

La vicenda esaminata dalla Corte presentava anche un ulteriore profilo: il rimpatrio era stato fondato su ragioni di sicurezza nazionale ricavate da informazioni riservate e da un parere specialistico vincolante non motivato. Anche su questo punto la Corte respinge gli automatismi.

Quando sono in gioco un diritto di soggiorno derivato dall’articolo 20 TFUE, la vita familiare e l’interesse dei minori, l’amministrazione deve effettuare un esame rigoroso delle circostanze individuali e della proporzionalità della misura. Le esigenze di sicurezza possono giustificare limitazioni all’accesso ad alcune informazioni, ma non possono svuotare il diritto a un ricorso effettivo: l’interessato deve poter conoscere almeno la sostanza delle ragioni poste a fondamento della decisione, secondo modalità compatibili con la tutela delle informazioni realmente riservate.

La conseguenza pratica

La sentenza del 16 luglio 2026 non crea una regolarizzazione automatica per tutti i genitori stranieri di figli italiani. Stabilisce però una regola molto netta: il diritto dell’Unione non consente che una decisione di rimpatrio venga costruita ignorando una relazione familiare conosciuta, cristallizzando la situazione al momento di un vecchio diniego o impedendo al giudice di valutare fatti sopravvenuti decisivi.

Ne deriva un criterio operativo preciso. Prima di adottare o contestare un provvedimento di rimpatrio occorre verificare non soltanto quale titolo di soggiorno possieda o non possieda lo straniero, ma quale posizione giuridica derivi, nel caso concreto, dalla cittadinanza europea del figlio, dal rapporto di dipendenza e dall’interesse superiore del minore. È proprio in questa verifica concreta che il diritto di famiglia, il diritto dell’immigrazione e il diritto dell’Unione europea finiscono per incontrarsi.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

domenica 13 settembre 2026

إعانة الإدماج لحاملي تصاريح «الحالات الخاصة» في إيطاليا عام 2026: من يحق له طلبها؟ https://ift.tt/xJl38RS منذ عام 2026 أصبح من المهم التمييز بين القواعد العادية للحصول على إعانة الإدماج الإيطالية (Assegno di Inclusione - ADI) والقواعد الخاصة المطبقة على الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة من نوع «الحالات الخاصة». فحاملو بعض هذه التصاريح، الممنوحة لضحايا العنف أو الاستغلال أو الاتجار أو الاستغلال في العمل، يستطيعون الوصول إلى هذه المساعدة وفق نظام أكثر حماية من النظام العادي. ما المقصود بتصريح الإقامة للحالات الخاصة؟ ينظم قانون الهجرة الإيطالي عدة تصاريح تهدف إلى حماية الأشخاص الموجودين في أوضاع خطيرة. ومن بين أهمها التصريح المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 للحماية الاجتماعية، والتصريح المنصوص عليه في المادة 18 مكرر لضحايا العنف الأسري، والتصريح المنصوص عليه في المادة 18 ثالثاً لضحايا الوساطة غير المشروعة والاستغلال في العمل. هذه التصاريح لا تُمنح لمجرد وجود صعوبة اقتصادية، بل ترتبط بحالات حماية محددة يثبت فيها وجود عنف أو استغلال خطير أو خطر حقيقي على سلامة الشخص. وقد تم توحيد مدة هذه التصاريح بصورة أوسع، بحيث أصبحت التصاريح الصادرة وفق المواد 18 و18 مكرر و18 ثالثاً ذات مدة سنوية، مع إمكان التجديد وفق الشروط القانونية، وبخاصة عندما تكون هناك حاجة إلى استكمال مسار الاندماج الاجتماعي والمهني. ما الجديد بشأن إعانة الإدماج ADI؟ أكدت التعليمات الصادرة عن المعهد الوطني للضمان الاجتماعي INPS ووزارة العمل في عام 2026 أن حاملي هذه التصاريح يدخلون ضمن الفئات التي يمكنها الاستفادة من إعانة الإدماج. والنقطة الأكثر أهمية هي أن بعض الشروط العادية التي تُطلب عادةً للحصول على ADI لا تُطبق عليهم بالطريقة نفسها. وبوجه خاص، لا تُشترط عليهم الشروط العادية المتعلقة بالجنسية أو مدة الإقامة أو وضع الإقامة أو الحدود الاقتصادية والممتلكاتية التي تطبق على غالبية طالبي الإعانة. ومع ذلك، تبقى سارية الشروط الخاصة والقيود الأخرى التي يحددها نظام ADI، بما في ذلك الضوابط المتعلقة ببعض الممتلكات والمؤشرات الأخرى لمستوى المعيشة، إضافة إلى عمليات التحقق التي تقوم بها الجهات المختصة. هل يحصل حامل التصريح على الإعانة تلقائياً؟ لا. امتلاك تصريح إقامة للحالات الخاصة لا يؤدي تلقائياً إلى صرف الإعانة. يجب تقديم طلب رسمي إلى INPS واتباع الإجراءات المقررة. ويمكن تقديم الطلب إلكترونياً باستخدام الهوية الرقمية المناسبة، كما يمكن الاستعانة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية (Patronati) أو مراكز المساعدة الضريبية (CAF) عندما يكون ذلك متاحاً. بعد تقديم الطلب، يجب التسجيل في منصة SIISL وتوقيع ميثاق التفعيل الرقمي الخاص بالأسرة. وبعد قبول الطلب يبدأ مسار المتابعة الاجتماعية والمهنية المرتبط بإعانة الإدماج. اللقاء مع الخدمات الاجتماعية خلال 120 يوماً من العناصر التي يجب عدم تجاهلها أن المستفيد، مع أفراد أسرته المشمولين بالإعانة، يجب أن يدخل في مسار إدماج اجتماعي ومهني يتلاءم مع وضعه الشخصي. ووفق التعليمات الحالية، يجب أن يتم أول لقاء مع الخدمات الاجتماعية خلال 120 يوماً من توقيع ميثاق التفعيل الرقمي للأسرة. إذا لم تصل دعوة من الخدمات الاجتماعية خلال هذه المدة، فمن الأفضل ألا يبقى المستفيد منتظراً بصورة سلبية، بل يمكنه التوجه مباشرة إلى الخدمات المختصة لإثبات استعداده للمتابعة. وإذا لم يتم اللقاء ضمن المدة المطلوبة، قد يتم تعليق صرف الإعانة إلى حين تسجيل اللقاء. ما مدة صرف ADI في هذه الحالات؟ هناك قاعدة عملية مهمة جداً: مدة صرف إعانة الإدماج لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية تصريح الإقامة للحالات الخاصة. لذلك فإن صلاحية التصريح، وتجديده في الوقت المناسب، تصبح مسألة أساسية ليس فقط من أجل الإقامة القانونية في إيطاليا، بل أيضاً من أجل استمرار الاستفادة من الإعانة. ولهذا يجب الاحتفاظ بإيصال طلب التجديد ومتابعة إجراءات الشرطة المختصة (Questura)، لأن التأخر في التجديد أو وجود مشكلة في وضع الإقامة قد تكون له آثار مباشرة على استمرارية الاستحقاق. لماذا هذه القاعدة مهمة عملياً؟ هذه الإجراءات تعكس مبدأ مهماً في قانون الهجرة: الشخص الذي حصل على تصريح للحماية من العنف أو الاستغلال لا يمكن معاملته كما لو كان مهاجراً عادياً في وضع اقتصادي ضعيف فقط. المشرع اعترف بأن ضحية العنف أو الاتجار أو الاستغلال في العمل تحتاج إلى حماية قانونية واجتماعية فعلية تسمح لها بالخروج من حالة التبعية وبناء مسار مستقل في إيطاليا. لذلك فإن تصريح «الحالات الخاصة» لا يقتصر على منع الإبعاد أو السماح بالبقاء، بل يمكن أن يكون نقطة بداية لمسار أوسع يشمل العمل، السكن، الخدمات الاجتماعية، وإعانة الإدماج عندما تتوافر الشروط المقررة. ماذا يجب أن يفعل الشخص عملياً؟ من المفيد أولاً التحقق من المادة القانونية المكتوبة على تصريح الإقامة: المادة 18 أو 18 مكرر أو 18 ثالثاً من قانون الهجرة. بعد ذلك يجب التأكد من صلاحية التصريح أو من وجود طلب تجديد سليم، وتجهيز الوثائق المطلوبة من INPS، ثم تقديم طلب ADI ومتابعة التسجيل في SIISL ومواعيد الخدمات الاجتماعية. وفي حالة رفض الطلب أو تعليق الإعانة، من المهم طلب معرفة السبب المحدد وعدم الاكتفاء برسالة عامة، لأن الخطأ قد يكون متعلقاً بنوع تصريح الإقامة أو بطريقة تسجيله في الأنظمة المعلوماتية أو بتطبيق شروط لا يفترض قانوناً تطبيقها على هذه الفئات المحمية. عند وجود رفض غير مبرر أو تأخير أو اختلاف بين البيانات المسجلة لدى Questura وINPS، يمكن أن يكون من الضروري تقديم طلب تصحيح أو مراجعة إدارية، وفي الحالات المناسبة اللجوء إلى وسائل الحماية القانونية المتاحة. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/wmfWbuk

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