sabato 24 ottobre 2026

L'elezione di domicilio presso l'avvocato nelle pratiche di immigrazione: come verificare la regolarità di una notifica

L'elezione di domicilio presso l'avvocato nelle pratiche di immigrazione: come verificare la regolarità di una notifica

Quando il cittadino straniero indica formalmente il proprio difensore quale domiciliatario di una pratica amministrativa, la gestione delle comunicazioni assume rilievo essenziale per l'effettività del diritto di difesa. Può accadere che un ufficio consideri già comunicata una decisione senza che il professionista ne abbia ricevuto copia. In tali situazioni occorre prima ricostruire i documenti e le modalità di comunicazione, senza trarre conclusioni automatiche.

Distinguere i procedimenti

Le domande relative ai permessi di soggiorno, le procedure di protezione internazionale e le controversie giudiziarie seguono discipline differenti. Perciò la validità di un'elezione di domicilio e le modalità di notificazione vanno esaminate in relazione allo specifico procedimento, alla normativa temporalmente applicabile e agli atti depositati.

La documentazione da ricostruire

È necessario conservare l'istanza originaria, la procura o l'incarico professionale, l'eventuale dichiarazione di elezione di domicilio, le attestazioni di ricezione, le successive comunicazioni e ogni variazione del recapito. Occorre accertare quale indirizzo fosse stato effettivamente comunicato all'ufficio e se vi siano state successive modifiche.

Chiedere prova della comunicazione

Se l'amministrazione afferma di aver notificato il provvedimento, il difensore può richiedere copia dell'atto e degli elementi che documentano le modalità di notificazione: destinatario, recapito utilizzato, data, ricevute e altri documenti pertinenti. L'accesso documentale, ove ne sussistano i presupposti, trova il proprio riferimento negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il confronto tra gli atti del fascicolo e il domicilio validamente eletto consente di valutare se vi siano contestazioni fondate.

Le conseguenze non sono automatiche

Un possibile vizio nella notificazione non equivale, da solo, a una illegittimità sostanziale del provvedimento. Occorre distinguere gli effetti sulla comunicazione e sull'eventuale decorrenza dei termini da quelli che riguardano l'istruttoria e la motivazione del diniego. In particolare, non si può presumere che i termini di ricorso restino indefinitamente aperti: la verifica dipende dalle norme applicabili e dalle concrete modalità con cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto.

La tutela professionale richiede tempestività

Quando emerge un problema di notificazione, è prudente verificare immediatamente gli atti e il rimedio giurisdizionale pertinente. Nelle procedure di protezione internazionale devono essere considerate le regole speciali del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, mentre le controversie sui titoli di soggiorno possono presentare differenti criteri di giurisdizione e di impugnazione. Anche la possibilità di misure cautelari deve essere valutata nel singolo caso.

Prevenire il contenzioso

Nella pratica professionale è opportuno indicare con chiarezza il domicilio eletto nella prima istanza, documentare l'avvenuta ricezione della dichiarazione e richiamarla nelle successive interlocuzioni. Le amministrazioni, a loro volta, dovrebbero mantenere fascicoli coerenti e comunicazioni verificabili. La precisione documentale tutela la persona interessata e consente all'ufficio di individuare e correggere eventuali disallineamenti.

Il rispetto delle garanzie procedimentali non è un adempimento marginale. È la condizione perché una decisione amministrativa possa essere conosciuta e, quando necessario, contestata nelle forme e nei tempi previsti dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 22 e seguenti; decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nelle disposizioni applicabili al procedimento concreto.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

venerdì 23 ottobre 2026

Clausola discrezionale Dublino: la CGUE nella causa C-511/25

La Corte di giustizia ha deciso il 24 settembre 2026 la causa C-511/25, Ministerstvo vnitra contro E.K., sulla portata della clausola discrezionale dell'articolo 17 del regolamento Dublino III.

Secondo il principio richiamato nella rassegna, la facoltà di uno Stato membro di esaminare una domanda può assumere rilievo anche quando la competenza sia stata individuata in base al criterio residuale dell'articolo 3, paragrafo 2.

Si tratta di un potere discrezionale e non di una regola che permette automaticamente al richiedente di scegliere lo Stato competente. Nella pratica occorre documentare i fatti invocati e distinguere i criteri obbligatori dalla possibile applicazione della clausola.

Per la difesa è essenziale ricostruire il percorso procedurale Dublino, le decisioni sulla competenza e le specifiche ragioni poste a sostegno della richiesta di esame da parte dello Stato.

Fonte: https://curia.europa.eu/

Avv. Fabio Loscerbo

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Protezione temporanea e asilo: la sentenza Jilin esclude la sospensione automatica

La CGUE, Terza Sezione, con sentenza del 1° ottobre 2026 nella causa C-249/25, Jilin, ECLI:EU:C:2026:806, ha esaminato la sospensione automatica dell'istruttoria d'asilo di una persona già beneficiaria della protezione temporanea.

Il caso riguarda un cittadino cinese di origine uigura che aveva ottenuto la protezione temporanea in qualità di familiare di una cittadina ucraina. L'amministrazione olandese aveva rinviato l'esame della sua domanda di asilo fino alla conclusione del periodo di protezione.

La Corte ha chiarito che la protezione temporanea non giustifica una sospensione generalizzata della procedura ordinaria incompatibile con i termini europei. Le eventuali deroghe organizzative devono rispettare le condizioni previste dalla disciplina UE.

Il difensore deve verificare quando la domanda sia stata presentata, quali atti siano stati notificati e quale motivazione giustifichi il mancato esame. Il diritto alla decisione sulla protezione internazionale resta distinto dalla temporanea legittimazione al soggiorno.

Fonte: https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-10/cp260137it.pdf

Avv. Fabio Loscerbo

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Misure alternative all'espulsione sospesa: Cassazione n. 6374/2026

La Cassazione civile, Prima Sezione, nell'ordinanza n. 6374 del 18 febbraio 2026, è richiamata in una rassegna specialistica per i rapporti tra sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione e misure alternative al trattenimento.

Secondo la ricostruzione disponibile, la sospensione dell'atto presupposto comporta conseguenze sulle misure adottate per garantirne l'esecuzione. Occorre leggere integralmente il provvedimento per ricostruire il contenuto della statuizione e i suoi limiti.

Sul piano operativo il difensore deve accertare quale provvedimento sia stato sospeso, la data e l'efficacia della sospensione, le misure in corso e l'autorità competente alla loro revoca.

Il tema riguarda la coerenza degli atti amministrativi e giurisdizionali: non è sufficiente considerare isolatamente una misura accessoria quando cambia l'efficacia del provvedimento cui essa è collegata.

Fonte: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/

Avv. Fabio Loscerbo

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Opposizione all'espulsione e legami familiari: Cassazione n. 1428/2026

La Cassazione civile, Prima Sezione, ordinanza n. 1428 del 22 gennaio 2026, viene segnalata dalle rassegne specialistiche in materia di espulsione e tutela della vita familiare.

La valutazione dell'allontanamento non può essere ridotta, nella fattispecie esaminata, a una presunzione assoluta ricavata dall'esistenza di precedenti penali. Occorre esaminare l'attualità della pericolosità e la condizione familiare, nei limiti stabiliti dalla disciplina applicabile.

Ai fini della difesa è fondamentale documentare convivenza, cura dei figli, durata del soggiorno, rapporti familiari effettivi ed eventuali condotte sopravvenute. Le circostanze individuali vanno collegate ai motivi d'opposizione e al quadro dell'articolo 8 della CEDU.

Il precedente non preclude ogni espulsione di persone con legami familiari in Italia. Richiede una motivazione e un bilanciamento fondati sui fatti, da verificare mediante lettura integrale dell'ordinanza.

Fonte: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/

Avv. Fabio Loscerbo

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Ricongiungimento da Gaza: un caso del Tribunale di Bologna sui figli maggiorenni

Una sentenza del Tribunale di Bologna dell'11 maggio 2026, segnalata da una rassegna specialistica senza numero qui disponibile, riguarda il ricongiungimento di una rifugiata palestinese con figli maggiorenni rimasti nella Striscia di Gaza.

Il problema centrale è l'interpretazione del requisito dell'invalidità totale e dell'impossibilità di provvedere ai bisogni essenziali, in presenza di condizioni umanitarie eccezionali. Secondo la ricostruzione della rassegna, il Tribunale ha adottato una lettura attenta alla situazione concreta dei familiari.

Non si tratta di un riconoscimento automatico del ricongiungimento di ogni figlio maggiorenne proveniente da una zona di conflitto. La ratio va verificata nel testo integrale, distinguendo condizioni personali, documenti disponibili e disposizioni applicate.

È una questione importante per le iniziative urgenti a tutela dell'unità familiare: il ricorso deve documentare puntualmente il rischio, il legame familiare, gli ostacoli alla sopravvivenza autonoma e le condizioni della domanda.

Fonte: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/

Avv. Fabio Loscerbo

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Cittadinanza, reddito e ritardo del procedimento: Consiglio di Stato n. 3132/2026

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 3132 del 22 aprile 2026, è richiamato in una rassegna specialistica per il requisito reddituale nelle domande di cittadinanza per naturalizzazione.

La ricostruzione segnala l'importanza di considerare l'evoluzione delle condizioni economiche durante un procedimento amministrativo di lunga durata, anziché arrestare il giudizio a un insieme limitato di annualità anteriori.

Il richiedente e il difensore dovrebbero quindi conservare le dichiarazioni dei redditi, la documentazione lavorativa e gli elementi sopravvenuti, depositandoli nei modi consentiti durante l'istruttoria. La rilevanza delle singole annualità deve essere verificata rispetto al regime giuridico e alla motivazione concretamente adottata.

Il precedente non significa che il requisito economico venga cancellato, ma richiama l'esigenza di una valutazione amministrativa aggiornata e ragionevolmente istruita. Prima del suo impiego in giudizio occorre leggere il testo integrale della sentenza.

Fonte: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/

Avv. Fabio Loscerbo

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CGUE Multan: accesso alle verifiche nel Paese d'origine e diritto di difesa nell'asilo

La Corte di giustizia dell'Unione europea, Quinta Sezione, con sentenza del 29 gennaio 2026, causa C-431/24, Multan, ECLI:EU:C:2026:53, ha esaminato le garanzie di accesso alle informazioni istruttorie utilizzate dalle autorità nell'esame di una domanda di protezione internazionale.

La questione riguarda anche le modalità con cui sono state effettuate verifiche nel Paese d'origine. Una conclusione investigativa, per essere effettivamente contestabile, deve essere valutata in relazione alle informazioni disponibili e alle condizioni legali per le eventuali limitazioni d'accesso.

Gli articoli 23 e 46 della direttiva 2013/32/UE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali forniscono il quadro di riferimento per il diritto di difesa e il ricorso effettivo. La conoscibilità degli elementi decisivi serve a permettere al richiedente di contestare errori, omissioni o ricostruzioni inattendibili.

Nella pratica difensiva occorre identificare gli atti effettivamente utilizzati dall'autorità, chiedere accesso alle informazioni rilevanti e precisare la loro incidenza sul provvedimento. Eventuali limitazioni devono essere esaminate secondo le specifiche garanzie previste dal diritto europeo.

La sentenza non stabilisce che qualsiasi attività investigativa sia sempre interamente ostensibile. Impone invece di verificare che le modalità del procedimento conservino un controllo effettivo e il nucleo essenziale del contraddittorio.

Fonte: CGUE, causa C-431/24, Multan.

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TAR Napoli n. 3533/2026: revoca del nulla osta e buona fede del lavoratore

Il TAR Campania, Napoli, con sentenza n. 3533 del 5 giugno 2026, ha affrontato una controversia relativa alla revoca del nulla osta al lavoro a causa di inadempimenti del datore originario, in presenza di un lavoratore entrato regolarmente e successivamente occupato.

La rassegna specialistica che segnala la decisione evidenzia il rilievo attribuito alla buona fede del lavoratore e alla sua effettiva storia occupazionale. La questione è distinguere gli obblighi del datore dai comportamenti e dalla posizione amministrativa della persona straniera.

Il nulla osta non è un'autorizzazione astratta, indipendente dai requisiti dell'ingresso. Tuttavia, le irregolarità dell'impresa non possono essere analizzate senza considerare la sequenza degli atti e la condotta del lavoratore quando tali circostanze assumono rilievo secondo la legge.

Per impostare la difesa è necessario ricostruire il rilascio del nulla osta, l'effettivo ingresso, il contratto iniziale, eventuali inadempienze del datore e i rapporti successivi. Documenti utili possono essere comunicazioni obbligatorie, buste paga, dichiarazioni fiscali ed estratti contributivi.

La giurisprudenza non è necessariamente uniforme in tutte le fattispecie: la decisione non attribuisce un diritto automatico alla conservazione del soggiorno in caso di qualunque irregolarità. Il principio difensivo consiste nel richiedere un esame individuale e una motivazione coerente con i fatti documentati.

Prima dell'impiego processuale va acquisito il testo integrale della sentenza. Fonte di ricognizione: Diritto, Immigrazione e Cittadinanza — Ammissione e soggiorno.

Avv. Fabio Loscerbo

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Tadmur e la difesa contro il rimpatrio: come distinguere revoca dello status e non-refoulement

La Corte di giustizia, Ottava Sezione, con sentenza del 26 marzo 2026 nella causa C-202/25, Tadmur (ECLI:EU:C:2026:257), ha chiarito un punto decisivo per la tutela degli stranieri ai quali sia stata revocata la protezione sussidiaria.

La revoca dello status, anche per motivi di ordine pubblico, non consente di adottare una decisione di rimpatrio verso un Paese nel quale sia accertata l’impossibilità di allontanamento per effetto del principio di non respingimento. Non basta quindi dedurre dalla perdita della protezione che il ritorno sia legittimo ed eseguibile.

Per il difensore sono necessarie verifiche separate: ragioni della revoca; provvedimento sul soggiorno; Paese individuato quale destinazione; eventuale accertamento del rischio; motivazione della decisione di rimpatrio. Questi elementi non devono essere confusi in un unico motivo generico di ricorso.

La sentenza non determina automaticamente il riconoscimento di un nuovo titolo di soggiorno, questione che dipende dal diritto applicabile. Offre però un parametro vincolante per contestare una decisione di rimpatrio incompatibile con un ostacolo di non-refoulement già accertato.

Fonte: https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&docid=311229

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TAR Veneto n. 911/2026: la conferma del nulla osta non può restare senza decisione

Il TAR Veneto, sentenza n. 911 del 24 aprile 2026, ha affrontato il silenzio amministrativo nella procedura di conferma del nulla osta al lavoro in seguito alle verifiche introdotte dal decreto-legge n. 145/2024.

La necessità di eseguire controlli non esime l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso. Il problema assume rilievo quando il lavoratore e il datore restano in attesa senza poter comprendere quali condizioni siano state verificate e quali impedimenti risultino ancora aperti.

Per valutare un’azione contro il silenzio occorre verificare esatta natura del procedimento, istanza presentata, prova di ricezione, termini speciali applicabili e comunicazioni di sospensione o integrazione. Non basta il mero decorso di un termine ricavato dalla disciplina generale.

Un ricorso ben costruito deve chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, senza confondere questa tutela con il riconoscimento automatico del nulla osta. Per il deposito giudiziale è indispensabile controllare il testo integrale della sentenza e le disposizioni ratione temporis applicabili.

Fonte di ricognizione: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/rassegne/rassegna-di-giurisprudenza-italiana/ammissione-e-soggiorno

Avv. Fabio Loscerbo
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Professioni educative e reciprocità: la Consulta n. 119/2026 chiarisce i diritti del lavoratore straniero

La Corte costituzionale, con sentenza n. 119 del 2026, depositata il 3 luglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2024, nella parte in cui richiedeva un’ulteriore condizione di reciprocità ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e abilitati al lavoro per iscriversi agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

La Corte ha richiamato gli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione. In quel settore specifico il vincolo aggiuntivo è stato ritenuto irragionevole e sproporzionato, perché ostacolava l’attività professionale di persone già in possesso dei titoli e delle autorizzazioni pertinenti.

La pronuncia non elimina il principio di reciprocità da ogni disposizione dell’ordinamento. Il giudizio riguarda un requisito preciso, applicato a determinate professioni, e la sua compatibilità con la Costituzione in rapporto al lavoro regolarmente autorizzato.

Chi intenda presentare domanda d’iscrizione all’albo dovrà documentare titolo professionale, riconoscimento richiesto, regolarità del soggiorno e abilitazione al lavoro. Un eventuale rigetto basato unicamente sul requisito dichiarato illegittimo potrà essere contestato utilizzando direttamente il dispositivo della sentenza.

Fonte ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/119

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Episodio 11 – I have a criminal conviction_ the consequences for my residence permit

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

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