domenica 4 ottobre 2026

TAR Lazio n. 14874/2026: cittadinanza e condotte penali senza condanna definitiva

TAR Lazio n. 14874/2026: cittadinanza e condotte penali senza condanna definitiva

La sentenza del TAR Lazio n. 14874/2026 affronta il rapporto tra procedimento di naturalizzazione e fatti penalmente rilevanti non necessariamente conclusi con una condanna definitiva.

Il TAR riconosce che, nell’ambito della valutazione discrezionale prevista per la concessione della cittadinanza, l’Amministrazione può prendere in considerazione anche condotte storicamente accertate o elementi emersi in procedimenti penali, purché non vengano utilizzati in modo automatico e siano sottoposti a una istruttoria seria e a una motivazione ragionevole.

Il punto è delicato perché la naturalizzazione non coincide con un mero controllo formale dei requisiti. L’Amministrazione valuta anche l’affidabilità complessiva del richiedente e il suo inserimento nella comunità nazionale.

Questo non significa però che un semplice precedente di polizia o una contestazione non definitiva possano essere trasformati automaticamente in causa ostativa. Occorre spiegare quale significato concreto assumano quei fatti e perché incidano ancora oggi sul giudizio complessivo.

Per la difesa, la strategia non può limitarsi a invocare l’assenza di una condanna definitiva. È necessario ricostruire l’intera traiettoria personale: esito dei procedimenti, eventuale archiviazione, tempo trascorso, condotta successiva, lavoro, famiglia, stabilità abitativa, regolarità fiscale e inserimento sociale.

La pronuncia ricorda quindi che lavoro e lunga residenza non neutralizzano automaticamente elementi negativi, ma allo stesso tempo impone all’Amministrazione di evitare giudizi stereotipati e di motivare sul caso concreto.

In materia di cittadinanza, la questione non è soltanto “esiste un precedente?”, ma quale peso può ancora avere oggi quel fatto nella valutazione complessiva della persona.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Cassazione n. 25248/2026: trent’anni in Italia non bastano senza un radicamento effettivo

Cassazione n. 25248/2026: trent’anni in Italia non bastano senza un radicamento effettivo

La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 25248/2026, affronta un punto centrale nella valutazione della protezione speciale: la lunga permanenza in Italia non coincide automaticamente con un effettivo radicamento.

Nel caso esaminato, il ricorrente viveva in Italia da circa trent’anni, ma il giudizio di merito aveva evidenziato plurime condanne penali, assenza di un inserimento familiare significativo e debolezza del percorso lavorativo e sociale.

La Corte ha confermato che la durata della presenza è un elemento rilevante, ma non autosufficiente. Il giudizio deve riguardare la qualità della vita privata sviluppata in Italia e la consistenza concreta dei legami costruiti nel tempo.

Per la difesa questo significa che il certificato storico di residenza non basta. Occorre documentare lavoro, continuità contributiva, abitazione, lingua, relazioni sociali, famiglia, autonomia e condotta personale.

La pronuncia evita però anche il rischio opposto: il radicamento non può essere ridotto a una formula astratta. Va ricostruito attraverso elementi concreti, letti nel loro insieme e nel tempo.

Il messaggio è particolarmente importante nelle pratiche di protezione complementare: presenza temporale e integrazione effettiva sono concetti distinti.

La lunga permanenza acquista quindi rilievo quando si traduce in legami reali, stabili e riconoscibili nella vita sociale della persona.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Tribunale di Bologna: il ritardo della Questura non può cambiare il regime giuridico a danno del richiedente

Tribunale di Bologna: il ritardo della Questura non può cambiare il regime giuridico a danno del richiedente

Il Tribunale di Bologna, con decisione del 16 settembre 2026, affronta un problema transitorio molto concreto: cosa accade quando la volontà di chiedere protezione internazionale è stata manifestata prima dell’entrata in applicazione del nuovo Regolamento europeo, ma la formalizzazione avviene successivamente per ritardi imputabili all’Amministrazione.

Il giudice valorizza il principio di affidamento e la necessità di evitare che un ritardo amministrativo produca, da solo, un peggioramento della posizione processuale del richiedente.

La questione è particolarmente importante perché la data rilevante può incidere sulla disciplina applicabile, sui termini del ricorso e sull’effetto sospensivo della decisione della Commissione.

Se la persona ha manifestato tempestivamente la volontà di chiedere asilo, ma la Questura ha rinviato di settimane o mesi la formalizzazione, non è ragionevole trattare quel ritardo come se dipendesse dal richiedente.

Per la difesa diventa quindi essenziale conservare ogni prova della prima manifestazione di volontà: PEC, richieste di appuntamento, attestazioni del centro di accoglienza, accessi in Questura, comunicazioni del difensore e qualsiasi documento che consenta di ricostruire la cronologia reale.

La decisione si inserisce in un contenzioso destinato a crescere nella fase di passaggio al nuovo sistema europeo. Il punto di fondo è semplice: l’Amministrazione non può beneficiare processualmente del proprio ritardo.

Nei ricorsi a cavallo delle date di transizione, la prima domanda da porsi non è quindi solo “quando è stato compilato il C3?”, ma “quando il richiedente ha effettivamente manifestato la volontà di chiedere protezione e perché la formalizzazione è avvenuta dopo?”.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Tribunale di Milano: la procedura di frontiera richiede un luogo formalmente individuato

Tribunale di Milano: la procedura di frontiera richiede un luogo formalmente individuato

Il Tribunale di Milano, con decisione del 19 settembre 2026, ha affrontato due questioni molto concrete sulla nuova procedura di frontiera: il luogo in cui essa può essere svolta e il collegamento tra il rintraccio della persona e l’attraversamento della frontiera esterna.

Secondo il Tribunale, la procedura di frontiera non può essere applicata in modo retroattivo in un luogo che, al momento dell’avvio del procedimento, non era ancora formalmente individuato come sede abilitata. Nel caso esaminato, il decreto che includeva Milano tra i luoghi competenti era entrato in vigore successivamente.

La decisione chiarisce inoltre che il semplice rintraccio nell’entroterra non basta a qualificare la persona come soggetto “fermato alla frontiera”. È necessario uno stretto legame temporale e spaziale con l’attraversamento irregolare della frontiera esterna.

Il principio ha conseguenze processuali importanti, perché la qualificazione della procedura incide sul rito applicabile, sui termini e sull’effetto sospensivo del ricorso.

Per la difesa, la verifica deve quindi partire da quattro domande: dove è stata rintracciata la persona, quando è avvenuto il rintraccio, quale frontiera è coinvolta e se il luogo in cui si è svolta la procedura era già formalmente abilitato.

La pronuncia mostra che la nozione di “frontiera” non può essere dilatata fino a coincidere con qualunque controllo effettuato dopo l’ingresso. La procedura speciale richiede un collegamento reale e documentabile con il momento e il luogo dell’attraversamento.

È un tema destinato a produrre nuovo contenzioso, perché nel nuovo sistema europeo la corretta qualificazione del luogo e del momento del rintraccio può cambiare radicalmente le garanzie processuali applicabili.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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La richiesta di documenti non è un dettaglio: capire cosa manca prima di rispondere alla Questura

Quando la Questura chiede un’integrazione documentale in una pratica di soggiorno, la prima reazione è spesso quella di cercare immediatamente il documento indicato. Prima ancora, però, occorre capire perché quel documento venga richiesto e quale elemento della pratica l’amministrazione ritenga non sufficientemente dimostrato.

Una buona gestione del procedimento parte dalla ricostruzione del fascicolo. Bisogna sapere che cosa è stato depositato, quando è stato trasmesso e quali comunicazioni sono intervenute successivamente. Senza questa ricostruzione si rischia di inviare nuovamente documenti già prodotti oppure di rispondere solo formalmente senza affrontare il punto che interessa realmente l’istruttoria.

Per questo consiglio sempre di conservare ricevute, copie dei documenti e comunicazioni dell’amministrazione. Quando necessario, l’accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 consente di verificare ciò che risulta effettivamente nel fascicolo amministrativo.

Il problema diventa ancora più evidente quando, durante il procedimento, cambia qualcosa nella vita dell’interessato: un nuovo lavoro, un cambio di residenza, una modifica della situazione familiare. Non ogni cambiamento produce automaticamente una conseguenza negativa, ma deve essere valutato in rapporto al titolo richiesto e alla fase della pratica.

Rispondere bene a una richiesta di integrazione significa quindi fare qualcosa di più che allegare un documento: significa comprendere l’istruttoria e fornire all’amministrazione gli elementi realmente utili per decidere correttamente.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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sabato 3 ottobre 2026

Permesso di soggiorno: come gestire una richiesta di documenti integrativi https://ift.tt/KA8viTZ Nel corso di un procedimento relativo al permesso di soggiorno, la Questura può richiedere documenti o chiarimenti ulteriori. La richiesta deve essere letta con attenzione, verificando quali elementi siano considerati mancanti, quale sia la finalità dell’integrazione e quale termine sia stato indicato per rispondere. È opportuno conservare copia della domanda originaria, della ricevuta, dei documenti già prodotti e di tutte le comunicazioni ricevute. In questo modo è possibile verificare se l’amministrazione richieda un documento effettivamente assente oppure un aggiornamento relativo a una situazione che nel frattempo è cambiata. Quando il documento richiesto non è disponibile o la richiesta non appare sufficientemente chiara, occorre valutare il caso concreto prima di rispondere. A seconda della situazione possono assumere rilievo una richiesta di chiarimenti, l’accesso agli atti amministrativi o altri strumenti previsti dall’ordinamento. La gestione tempestiva dell’integrazione documentale è importante perché consente all’amministrazione di proseguire l’istruttoria sulla base di informazioni complete e permette all’interessato di documentare con precisione quanto trasmesso nel corso del procedimento. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/dJNmfnp

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October 4, 2026 at 12:00AM Episodio 3 – J'attends mon titre de séjour : est-ce que je peux commencer à travailler ? Episodio 3 – J'attends mon titre de séjour : est-ce que je peux commencer à travailler ? Bienvenue dans un nouvel épisode du Podcast Droit de l'Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo, avocat. Vous avez demandé la délivrance, le renouvellement ou la conversion de votre titre de séjour, mais le nouveau document n'est pas encore arrivé. Pouvez-vous travailler ou devez-vous attendre la décision de l'administration ? Cette question est particulièrement importante car, aujourd'hui, la réponse est plus favorable que beaucoup de personnes ne le pensent. L'article 5, paragraphe 9 bis, du décret législatif numéro 286 de 1998 prévoit que, lorsque les conditions établies par la loi sont remplies, l'étranger qui attend la délivrance, le renouvellement ou la conversion de son titre de séjour peut séjourner légalement en Italie et exercer temporairement une activité professionnelle. Et il faut souligner un détail important : la loi mentionne expressément également la conversion du titre de séjour. Dans les situations prévues par la loi, il n'est donc pas toujours nécessaire d'attendre de recevoir matériellement le nouveau titre avant de pouvoir travailler. Mais comment démontrer sa situation ? Le reçu délivré après la présentation de la demande joue un rôle particulièrement important, puisqu'il prouve qu'une procédure administrative est en cours. Naturellement, les conditions prévues pour la demande doivent être respectées et il faut toujours vérifier le type de titre sollicité. Mais le principe est essentiel : les délais de l'administration ne doivent pas nécessairement empêcher une personne étrangère de travailler pendant plusieurs mois dans l'attente de son document. Cela devient particulièrement important lorsque les rendez-vous sont fixés plusieurs mois plus tard. Si un employeur affirme qu'il ne peut pas vous embaucher uniquement parce que vous n'avez pas encore reçu matériellement votre nouveau titre, il faut donc vérifier attentivement votre situation juridique. Le reçu ne prouve pas seulement que vous attendez un document. Dans les cas prévus par la loi, il peut démontrer que vous êtes déjà autorisé à séjourner et à travailler régulièrement en Italie. Je suis Maître Fabio Loscerbo et vous écoutez le Podcast Droit de l'Immigration. À bientôt pour le prochain épisode. https://www.youtube.com/watch?v=mg5L0TnLAs4 https://www.youtube.com/watch/mg5L0TnLAs4

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Procedura di frontiera: il tasso Eurostat sotto il 20% non basta da solo

Procedura di frontiera: il tasso Eurostat sotto il 20% non basta da solo

Il Tribunale di Lecce, con decreto del 25 settembre 2026, ha affrontato uno dei nodi più delicati della nuova disciplina europea delle procedure di frontiera: il ruolo del tasso medio di riconoscimento della protezione internazionale.

La decisione considera il dato statistico un elemento meramente indiziario e non autosufficiente. Il fatto che, per una determinata cittadinanza, il tasso medio di riconoscimento sia inferiore al 20% non consente di sostituire la valutazione individuale della domanda con un automatismo statistico.

Il principio è importante perché il nuovo Regolamento (UE) 2024/1348 utilizza anche indicatori quantitativi per individuare alcune ipotesi di procedura accelerata o di frontiera. Ma la statistica non può cancellare la necessità di esaminare la storia personale, le allegazioni, le vulnerabilità e gli eventuali rischi specifici del richiedente.

Per la difesa, quindi, il dato Eurostat deve essere letto nel suo corretto ruolo: può orientare la selezione procedurale, ma non decide da solo l’esito della domanda né rende irrilevanti gli elementi individuali.

Nei ricorsi sarà utile verificare non soltanto il dato percentuale richiamato dall’Amministrazione, ma anche il periodo statistico considerato, la nazionalità corretta, l’eventuale appartenenza a categorie specifiche e la presenza di fattori personali che impongano una valutazione più approfondita.

La decisione del Tribunale di Lecce è una pronuncia di merito e non costituisce un orientamento vincolante. Tuttavia pone una regola metodologica essenziale: la statistica può essere un criterio di ingresso nella procedura, non un sostituto del giudizio individuale.

È una distinzione destinata a diventare centrale nella prima applicazione del nuovo Patto europeo, soprattutto nei contenziosi in cui la scelta della procedura incide sui termini, sull’effetto sospensivo e sulle garanzie processuali.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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Concorsi pubblici: illegittimo escludere automaticamente gli stranieri ammessi dall’art. 38

Concorsi pubblici: illegittimo escludere automaticamente gli stranieri ammessi dall’art. 38

Il Tribunale di Milano ha recentemente affrontato il tema dell’accesso degli stranieri ai concorsi pubblici, dichiarando discriminatorio il requisito della sola cittadinanza italiana previsto in una procedura per 622 assistenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il punto centrale è l’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, che consente l’accesso al pubblico impiego, nei limiti previsti dalla legge, anche a determinate categorie di cittadini stranieri, tra cui cittadini dell’Unione europea, loro familiari aventi diritto di soggiorno, soggiornanti di lungo periodo e titolari di protezione internazionale.

La riserva ai soli cittadini italiani può essere giustificata soltanto quando la posizione comporti, in modo concreto, esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o funzioni attinenti alla tutela dell’interesse nazionale. Non può essere utilizzata come regola generale per qualunque posto nella pubblica amministrazione.

La questione è particolarmente importante perché molte amministrazioni continuano a utilizzare bandi standardizzati con clausole sulla cittadinanza che non sempre tengono conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Per chi viene escluso, la prima verifica deve riguardare la categoria di appartenenza ai sensi dell’art. 38 e la natura effettiva delle mansioni messe a concorso. Se queste non implicano l’esercizio di pubblici poteri in senso proprio, l’esclusione automatica può essere contestata.

La decisione del Tribunale di Milano è una pronuncia di merito, ma si inserisce in una linea ormai significativa che tende a limitare le riserve di cittadinanza ai soli casi realmente giustificati dalle funzioni esercitate.

Il principio pratico è quindi chiaro: nel pubblico impiego non conta soltanto il nome dell’amministrazione, ma la concreta natura del posto.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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Protezione speciale: l’integrazione può essere un percorso in consolidamento

Protezione speciale: l’integrazione può essere un percorso in consolidamento

Un decreto del Tribunale di Roma del 31 luglio 2026 offre uno spunto importante sul modo in cui deve essere valutato il radicamento ai fini della protezione speciale.

Il giudice ha valorizzato non soltanto risultati già pienamente consolidati, ma anche la direzione concreta del percorso di integrazione. Tra gli elementi considerati figuravano la conoscenza della lingua italiana, un contratto di lavoro a tempo indeterminato e una soluzione abitativa stabile.

La decisione suggerisce una lettura dinamica dell’integrazione: non sempre è necessario che il percorso sia già arrivato al suo punto finale. Può assumere rilievo anche una traiettoria coerente e credibile, quando gli elementi disponibili consentano una prognosi positiva sulla continuità dell’inserimento.

Questo approccio è particolarmente importante per le persone presenti in Italia da un periodo non lunghissimo. Pretendere da chi vive nel Paese da pochi anni gli stessi indicatori di stabilità di chi vi risiede da quindici significherebbe ignorare il fattore tempo.

Per la difesa, la documentazione dovrebbe quindi mostrare non soltanto ciò che il ricorrente ha già raggiunto, ma anche la continuità del percorso: stabilità lavorativa, progressione reddituale, contratto abitativo, corsi linguistici, formazione, rete sociale e prospettive professionali.

La pronuncia di Roma non trasforma la mera aspirazione all’integrazione in un diritto alla protezione. Richiede comunque elementi concreti. Ma riconosce che il radicamento può essere una traiettoria verificabile, non soltanto una fotografia statica.

È un criterio che consente di valutare in modo più realistico la vita privata sviluppata in Italia e il rischio di interrompere un percorso che, pur non ancora pienamente compiuto, presenti basi solide e una direzione chiaramente positiva.


Avv. Fabio Loscerbo
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CEDU, B.C. c. Italia: nuova condanna per la detenzione di fatto di un minore a Restinco

CEDU, B.C. c. Italia: nuova condanna per la detenzione di fatto di un minore a Restinco

Con la decisione del 3 settembre 2026 nel caso B.C. c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato l’illegittimità della privazione della libertà subita da un quindicenne ivoriano nel centro di Restinco.

La vicenda richiama un principio fondamentale: la qualificazione formale della struttura o del provvedimento non è decisiva se, nella realtà, la persona non è libera di allontanarsi. Quando il minore si trova sottoposto a una restrizione effettiva della libertà personale, entrano in gioco le garanzie dell’art. 5 CEDU.

La posizione dei minori stranieri non accompagnati richiede inoltre una tutela rafforzata. La minore età, l’assenza di riferimenti familiari e la particolare vulnerabilità impongono alle autorità di adottare soluzioni compatibili con il superiore interesse del minore e con il carattere eccezionale di ogni forma di privazione della libertà.

La decisione è particolarmente rilevante nel contesto delle nuove procedure di frontiera, perché ricorda che la gestione amministrativa dell’ingresso non può trasformarsi in una detenzione di fatto priva delle necessarie garanzie giurisdizionali.

Per la difesa, occorre guardare alla situazione concreta: possibilità reale di uscire, presenza di sorveglianza, controlli, durata della permanenza, condizioni materiali, accesso a un giudice e informazioni fornite al minore.

La Corte di Strasburgo conferma così un criterio sostanziale: la libertà personale si valuta sulla realtà dei fatti, non sull’etichetta amministrativa attribuita alla struttura.

È un principio destinato ad avere un peso crescente nella verifica di compatibilità delle nuove procedure europee con la CEDU, soprattutto quando coinvolgono minori e altri soggetti vulnerabili.


Avv. Fabio Loscerbo
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Cittadinanza ex art. 4, comma 2: la continuità della presenza può essere provata oltre l’anagrafe

Cittadinanza ex art. 4, comma 2: la continuità della presenza può essere provata oltre l’anagrafe

Una sentenza del Tribunale di Roma del 20 gennaio 2026, richiamata nella recente rassegna specialistica sulla cittadinanza, affronta il problema della prova della presenza continuativa in Italia del giovane nato nel territorio nazionale che intende avvalersi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992.

Il tema è particolarmente delicato quando la storia anagrafica presenta lacune, cancellazioni o periodi non perfettamente allineati con la permanenza effettiva del minore sul territorio.

Il Tribunale ha valorizzato documentazione scolastica, sanitaria e altri elementi idonei a ricostruire la continuità della presenza, evitando di attribuire all’anagrafe un valore esclusivo quando la realtà della vita del giovane risulti dimostrabile attraverso fonti diverse e coerenti.

La decisione è importante perché, soprattutto durante la minore età, eventuali irregolarità amministrative non dipendono normalmente dal ragazzo. Una lettura eccessivamente formalistica rischierebbe quindi di far ricadere sul giovane conseguenze originate da omissioni o difficoltà burocratiche imputabili agli adulti o all’Amministrazione.

Per la pratica, è essenziale ricostruire con precisione l’intero periodo rilevante attraverso certificati scolastici, iscrizioni e frequenza, pediatra o medico di base, vaccinazioni, documentazione sanitaria, servizi sociali, attività sportive, contratti dei genitori e qualsiasi altro documento databile capace di attestare la presenza effettiva in Italia.

La pronuncia non elimina i requisiti dell’art. 4, comma 2. Mostra però che la prova della continuità non deve essere necessariamente ridotta alla sola iscrizione anagrafica quando esistono elementi seri e concordanti sulla permanenza del giovane nel Paese.

Il principio pratico è quindi chiaro: quando l’anagrafe presenta un vuoto, bisogna ricostruire la vita reale. Una corretta istruttoria documentale può essere decisiva per evitare che una lacuna formale cancelli anni di effettiva presenza e crescita in Italia.


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Quando una pratica di immigrazione resta ferma: conoscere il fascicolo prima di scegliere il rimedio

Uno dei problemi più frequenti nei procedimenti amministrativi in materia di immigrazione è il trascorrere del tempo senza che l’interessato comprenda con precisione che cosa stia accadendo alla propria pratica. Prima di scegliere il rimedio, tuttavia, è necessario ricostruire il procedimento.

Una domanda può essere effettivamente ferma, ma può anche essere in attesa di un documento, di una verifica, di un parere o di un adempimento che non risulta immediatamente visibile all’interessato. Per questo è importante conservare ricevute, comunicazioni, documenti depositati e ogni elemento che consenta di ricostruire la sequenza amministrativa.

Quando le informazioni disponibili non sono sufficienti, l’accesso agli atti disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 può diventare uno strumento particolarmente utile. Non si tratta di una formalità: conoscere il fascicolo consente di capire quali documenti siano effettivamente presenti, quali attività siano state svolte e quali questioni restino eventualmente aperte.

Solo dopo questa verifica è possibile valutare con maggiore precisione se sia opportuno sollecitare l’amministrazione, integrare la documentazione, contestare un atto o ricorrere al giudice. Utilizzare automaticamente lo stesso rimedio per ogni ritardo rischia invece di non affrontare la causa concreta del problema.

La gestione di una pratica amministrativa richiede quindi metodo: documentare ciò che è stato fatto, verificare ciò che risulta all’amministrazione e scegliere il rimedio sulla base del fascicolo reale. È spesso questo passaggio a distinguere un’iniziativa meramente formale da una tutela effettivamente utile.

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