mercoledì 9 settembre 2026

Trasferimenti AMMR: tra i 30 giorni italiani e il limite UE di tre settimane

Dal 12 giugno 2026 il sistema europeo che stabilisce quale Stato membro debba esaminare una domanda di protezione internazionale è cambiato in modo sostanziale. Il regolamento Dublino III è stato sostituito dal regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, il cosiddetto AMMR, e anche l’ordinamento italiano è stato adeguato dal decreto-legge n. 100/2026, convertito dalla legge n. 145/2026. Per chi riceve oggi una decisione di trasferimento, però, il problema non è soltanto imparare una nuova sigla: occorre verificare quale disciplina si applica, quali atti sono stati effettivamente compiuti dall’amministrazione, quali motivi possono essere fatti valere in giudizio e, soprattutto, entro quale termine sia prudente proporre il ricorso. Proprio su quest’ultimo punto emerge una rilevante frizione tra il testo nazionale, che continua a indicare trenta giorni, e il nuovo regolamento europeo, che impone agli Stati membri di collocare il termine di impugnazione tra una e tre settimane.

Dal sistema Dublino all’Unità AMMR

Il regolamento (UE) 2024/1351 si applica dal 12 giugno 2026 e ha abrogato il regolamento (UE) n. 604/2013, comunemente noto come Dublino III. Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, entrato in vigore lo stesso giorno e poi convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, ha conseguentemente sostituito nel decreto legislativo n. 25/2008 il riferimento all’Unità Dublino con quello all’Unità AMMR, che resta l’autorità italiana incaricata di determinare lo Stato competente all’esame della domanda.

La sostituzione, tuttavia, non cancella immediatamente tutte le questioni pendenti sotto il precedente sistema. L’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento 2024/1351 stabilisce infatti che, quando la domanda di protezione internazionale è stata registrata prima del 12 giugno 2026, lo Stato responsabile continua a essere determinato secondo i criteri previsti dal regolamento Dublino III. La data di registrazione della domanda assume quindi un’importanza decisiva e deve essere ricostruita documentalmente, senza limitarsi alla data del modello C3 o a quella di successivi adempimenti formali.

Il problema del termine: trenta giorni in Italia, massimo tre settimane nel regolamento UE

La disciplina nazionale contenuta nell’articolo 3, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 25/2008 continua a prevedere che il ricorso contro la decisione di trasferimento sia proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione. Il decreto-legge n. 100/2026 ha aggiornato il riferimento normativo e la denominazione dell’autorità competente, ma non ha riscritto questo termine.

Il nuovo articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351 dispone però che gli Stati membri debbano prevedere, dopo la notificazione della decisione di trasferimento, un termine di almeno una settimana e non superiore a tre settimane per esercitare il diritto a un ricorso effettivo. Il dato è difficilmente trascurabile: ventuno giorni rappresentano il limite massimo indicato dalla norma europea, mentre la disposizione italiana continua formalmente a parlare di trenta giorni.

Non sarebbe corretto trasformare questa divergenza in una conclusione semplicistica, affermando senza ulteriori precisazioni che il termine italiano sia automaticamente divenuto di ventuno giorni oppure, all’opposto, che i trenta giorni possano essere utilizzati senza alcun rischio. Il regolamento europeo è direttamente applicabile, ma la sua disposizione affida comunque agli Stati la determinazione concreta del termine entro una fascia prestabilita; contemporaneamente, la norma processuale italiana non è stata ancora coordinata con il nuovo limite europeo. In attesa che il legislatore o la giurisprudenza chiariscano definitivamente il rapporto tra le due disposizioni, la scelta professionalmente più prudente è non utilizzare il trentesimo giorno e predisporre il ricorso entro ventuno giorni dalla notificazione.

La cautela è ancora più necessaria quando si chiede la sospensione del trasferimento. La disciplina nazionale prevede che l’istanza cautelare sia proposta con il ricorso introduttivo, mentre l’articolo 43 del regolamento AMMR garantisce che l’esecuzione del trasferimento resti sospesa fino alla decisione sulla prima richiesta di sospensione. Non è quindi sufficiente controllare il termine finale dell’impugnazione: occorre organizzare immediatamente la difesa e formulare contestualmente tutte le richieste cautelari necessarie.

Cambia anche ciò che può essere contestato nel ricorso

Un secondo profilo, forse ancora più importante del termine, riguarda l’oggetto del controllo giudiziario. L’articolo 43 del regolamento 2024/1351 riconosce il diritto a un ricorso effettivo in fatto e in diritto contro la decisione di trasferimento, ma ne delimita espressamente la portata. Il giudice deve poter verificare se il trasferimento esponga la persona a un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; se siano sopravvenute, dopo la decisione di trasferimento, circostanze decisive per la corretta applicazione del regolamento; e, nelle procedure di presa in carico, se siano stati violati i criteri specificamente indicati dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 34, relativi in particolare ai minori non accompagnati, ai legami familiari, alle procedure familiari e alle persone dipendenti.

Questo significa che la difesa costruita negli anni sotto Dublino III non può essere semplicemente riprodotta cambiando il numero del regolamento. Diventa essenziale collegare ogni vizio procedurale a uno dei profili che il nuovo articolo 43 consente di sottoporre al giudice, documentando fin dall’inizio le condizioni personali, familiari e di vulnerabilità che possono incidere sulla determinazione dello Stato competente o sull’eseguibilità concreta del trasferimento.

Il colloquio personale resta una garanzia centrale

Proprio nelle settimane in cui è entrato in funzione il nuovo sistema, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato, il 28 agosto 2026, la rassegna relativa alla giurisprudenza di maggio e giugno in materia di protezione internazionale. Tra le decisioni richiamate assumono particolare rilievo le ordinanze n. 15993/2026 e n. 17846/2026, ancora riferite al regolamento Dublino III, nelle quali la Suprema Corte ha ribadito che l’informazione al richiedente e il colloquio personale non rappresentano meri adempimenti burocratici.

La Cassazione ha chiarito che il modello C3 non sostituisce automaticamente l’informazione specifica dovuta nella procedura di determinazione dello Stato competente e che la mera esistenza di un modulo prestampato, firmato alla presenza di un interprete o di un mediatore, non dimostra di per sé che un colloquio effettivo abbia avuto luogo. Spetta all’amministrazione poter documentare che l’interessato sia stato realmente messo in condizione di comprendere la procedura e di rappresentare gli elementi rilevanti, in particolare quelli relativi ai rapporti familiari e alla propria situazione personale.

Questi principi sono stati elaborati nel precedente quadro normativo e non possono essere trasferiti meccanicamente al nuovo regime processuale. Il loro significato sostanziale, però, trova una conferma molto netta proprio nell’articolo 22 del regolamento AMMR. La nuova disciplina impone un colloquio personale tempestivo e comunque precedente alla richiesta di presa in carico; richiede che l’autorità ponga attivamente domande utili a individuare lo Stato responsabile; dedica particolare attenzione alla ricerca dei familiari; prevede l’uso di una lingua effettivamente compresa dal richiedente e, quando necessario, dell’interprete; stabilisce specifiche garanzie per i minori e per le persone che necessitano di garanzie procedurali speciali.

Vi è inoltre una novità probatoria di grande importanza: il colloquio deve essere registrato in formato audio e deve essere redatto un riepilogo scritto. Il richiedente o il suo difensore devono potervi accedere tempestivamente e comunque prima che venga adottata la decisione sullo Stato responsabile, con la possibilità di segnalare errori di traduzione, incomprensioni o inesattezze fattuali. Nella pratica difensiva, quindi, il fascicolo non dovrebbe più essere esaminato senza verificare l’esistenza della registrazione, del riepilogo e delle eventuali osservazioni formulate dall’interessato.

Le domande anteriori al 12 giugno 2026 richiedono una verifica ancora più attenta

La fase transitoria è destinata a produrre contenzioso perché numerosi procedimenti sono iniziati sotto Dublino III ma proseguono dopo l’entrata in applicazione dell’AMMR. L’articolo 84, come visto, conserva espressamente i vecchi criteri di competenza per le domande registrate prima del 12 giugno, ma non afferma in termini altrettanto generali che debba continuare ad applicarsi integralmente tutta la precedente disciplina procedurale.

Un primo orientamento europeo di merito, segnalato dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e reso il 27 luglio 2026 dal Tribunale amministrativo di Brema, ha interpretato la disposizione transitoria proprio in questo senso: per le domande anteriori al 12 giugno resterebbero applicabili i criteri di responsabilità di Dublino III, mentre le regole procedurali e le conseguenze successive all’entrata in applicazione dell’AMMR dovrebbero essere valutate alla luce del nuovo regolamento. Si tratta di una decisione tedesca, che naturalmente non vincola il giudice italiano, ma mostra quanto sia rischioso affrontare le pratiche transitorie dando per scontata l’applicazione integrale del vecchio sistema.

Come impostare oggi la difesa contro un trasferimento

La prima operazione dovrebbe essere la ricostruzione cronologica completa della procedura: data della manifestazione di volontà di chiedere protezione, data della registrazione, eventuale formalizzazione, esito Eurodac, richiesta di presa o ripresa in carico, risposta dello Stato richiesto, colloquio personale, decisione di trasferimento e data della sua notificazione. Su questa sequenza si innesta la scelta della disciplina applicabile.

Contemporaneamente occorre acquisire senza ritardo l’intero fascicolo amministrativo, verificando le informazioni fornite al richiedente, la lingua utilizzata, la presenza dell’interprete, la registrazione audio e il riepilogo del colloquio, le dichiarazioni sui familiari e gli eventuali elementi di vulnerabilità o dipendenza. Particolare attenzione va riservata ai minori non accompagnati, ai familiari legalmente presenti in altri Stati membri, ai familiari che abbiano già ottenuto o richiesto protezione e alle situazioni di dipendenza personale, perché proprio questi criteri sono espressamente richiamati dal nuovo articolo 43 tra i possibili oggetti dell’impugnazione.

Infine, il ricorso deve essere preparato con una tempistica molto più prudente rispetto alla tradizionale scadenza italiana dei trenta giorni. Fino a quando il contrasto tra il comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 25/2008 e il limite massimo di tre settimane stabilito dal regolamento AMMR non sarà definitivamente risolto, attendere l’ultima parte del termine nazionale significa assumere un rischio processuale che, nella maggior parte dei casi, non offre alcun vantaggio concreto.

La transizione da Dublino III all’AMMR dimostra ancora una volta che, nel diritto dell’immigrazione, la modifica di una regola europea produce conseguenze immediate anche sulle pratiche apparentemente già conosciute. Oggi una decisione di trasferimento non può essere affrontata con uno schema standard: data di registrazione, regime transitorio, colloquio, legami familiari, motivi effettivamente deducibili e termine di ricorso devono essere verificati insieme, perché un errore su uno solo di questi passaggi può rendere inutilizzabile una difesa che, nel merito, avrebbe invece potuto essere fondata.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

martedì 8 settembre 2026

Episode 1 – I lost my job_ could I also lose my residence permit

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تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى العمل في إيطاليا 2026: لا حاجة إلى انتظار مرسوم التدفقات https://ift.tt/ATMVuvU يعتقد كثير من الطلاب الأجانب في إيطاليا أن تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى تصريح للعمل لا يمكن أن يتم إلا خلال فترات محددة أو عند صدور «مرسوم التدفقات». هذه الفكرة لم تعد صحيحة. في عام 2026 يمكن، عند توافر الشروط القانونية، طلب التحويل في أي وقت من السنة ومن دون الارتباط بحصص Decreto Flussi. القاعدة الأساسية: التحويل أصبح خارج الحصص يسمح القانون الإيطالي لحامل تصريح الإقامة للدراسة أو التدريب أو التكوين المهني بطلب تحويله إلى تصريح إقامة للعمل التابع أو العمل الحر. ومنذ التعديلات التي أدخلها ما يسمى «مرسوم كوترو» سنة 2023، لم يعد هذا النوع من التحويل مرتبطاً بتوافر حصة ضمن مرسوم التدفقات السنوي. النتيجة العملية مهمة جداً: الطالب الذي يجد فرصة عمل حقيقية لا يحتاج إلى انتظار «Click Day»، ولا إلى انتظار فتح حصة جديدة، ولا إلى التنافس مع طلبات دخول العمال الموجودين خارج إيطاليا. فالتحويل يتعلق بشخص موجود أصلاً بصورة نظامية في الأراضي الإيطالية ويحمل تصريحاً للدراسة. متى يمكن تقديم طلب التحويل؟ الأصل أن يُقدَّم طلب التحويل بينما يكون تصريح الإقامة للدراسة ما زال سارياً. لذلك من غير المناسب انتظار الأيام الأخيرة قبل انتهاء الصلاحية. صحيح أن الاجتهاد القضائي سمح في بعض الحالات بتقييم الطلب حتى عند وجود تأخير، ولكن الاعتماد على الاستثناء القضائي بدلاً من احترام الموعد الطبيعي يعرّض الملف لمخاطر إدارية وقضائية يمكن تجنبها. بالنسبة إلى الطلاب الجامعيين، بما في ذلك طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يمكن طلب التحويل إلى العمل حتى قبل انتهاء المسار الدراسي إذا توافرت شروط العمل المطلوبة. أما في حالات تصاريح الإقامة المرتبطة بدورات التكوين المهني أو التدريب، فإن التحويل يكون، كقاعدة عامة، بعد انتهاء الدورة أو التدريب الذي صدر التصريح من أجله. العمل أثناء الدراسة تصريح الإقامة للدراسة يسمح أصلاً بممارسة عمل تابع، ولكن ضمن حدود محددة: بحد أقصى عشرين ساعة أسبوعياً، وبما لا يتجاوز 1.040 ساعة في السنة. هذه القاعدة تخص مرحلة الإقامة للدراسة. أما بعد التحويل إلى تصريح عمل، فيصبح العامل خاضعاً للنظام العادي المتعلق بنوع العقد وساعات العمل وشروطه. وجود عقد عمل أثناء الدراسة لا يؤدي تلقائياً إلى تحويل التصريح. يجب تقديم طلب التحويل بالطريقة المقررة وإثبات وجود علاقة عمل حقيقية ومستوفية للشروط القانونية. التحويل إلى عمل تابع في حالة العمل التابع، يجب أن تكون هناك فرصة عمل فعلية من صاحب عمل قادر على التوظيف بصورة نظامية. ويتضمن الملف عادة بيانات صاحب العمل، نوع العقد، الوظيفة، مستوى التصنيف وفق الاتفاقية الجماعية الوطنية المطبقة، مكان العمل، ساعات العمل والأجر، إضافة إلى المستندات المتعلقة بوضع صاحب العمل الاقتصادي والضريبي والتأميني عندما تكون مطلوبة. من المهم أن تكون بيانات عرض العمل منسجمة في جميع المستندات. الاختلاف بين نوع العقد أو عدد الساعات أو مقر العمل أو بيانات صاحب العمل يمكن أن يؤدي إلى طلب استكمال الوثائق، وفي بعض الحالات إلى تأخير الملف أو رفضه. التحويل إلى عمل حر يمكن أيضاً تحويل تصريح الدراسة إلى تصريح للعمل الحر. في هذه الحالة يجب إثبات أن النشاط المراد مزاولته قانوني وقابل للممارسة فعلياً، مع تقديم التراخيص أو التسجيلات المطلوبة حسب نوع النشاط وإثبات توافر الموارد المالية اللازمة. إذا كان النشاط يتطلب التسجيل في غرفة التجارة أو في سجل مهني أو الحصول على ترخيص إداري، فيجب استيفاء هذه المتطلبات وفق القواعد الخاصة بكل نشاط. لذلك تختلف الوثائق المطلوبة من ملف إلى آخر بصورة أكبر مما هو عليه في العمل التابع. كيف يُقدَّم الطلب في 2026؟ يُقدَّم طلب التحويل إلكترونياً عبر بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية، Portale ALI، ويوجَّه إلى الشباك الموحد للهجرة Sportello Unico per l’Immigrazione المختص بحسب محل إقامة صاحب الطلب. وتؤكد التعليمات الإدارية الحالية أن طلبات التحويل خارج الحصص لا تحتاج إلى مرحلة «Click Day» الخاصة بدخول العمال من الخارج. بعد فحص الطلب والمستندات، تستمر الإجراءات لدى Sportello Unico، ثم تُستكمل إجراءات إصدار تصريح الإقامة للعمل وفق المسار الإداري المقرر. ومن المهم متابعة الحساب على البوابة بانتظام لأن طلبات استكمال الوثائق والمراسلات قد تُرسل إلكترونياً. ماذا لو تخرج الطالب ولم يجد عملاً فوراً؟ بالنسبة إلى من حصل في إيطاليا على مؤهل دراسي من الأنواع التي يحددها القانون، توجد أيضاً إمكانية طلب تصريح للبحث عن عمل أو لبدء نشاط تجاري بعد انتهاء تصريح الدراسة. هذا التصريح يمكن أن يمنح فترة إضافية للبحث عن فرصة مناسبة بدلاً من فقدان الوضع القانوني بمجرد انتهاء الدراسة. لكن لا ينبغي الخلط بين هذا المسار وبين التحويل المباشر: إذا كان الطالب قد وجد بالفعل وظيفة مستوفية للشروط، فقد يكون التحويل إلى العمل هو المسار الأكثر مباشرة. أما إذا لم توجد بعد فرصة عمل، فيجب تقييم إمكانية تصريح البحث عن عمل قبل انتهاء الوضع القانوني المرتبط بالدراسة. النصيحة العملية الأهم أكبر خطأ هو الاعتقاد بأن الطالب يجب أن ينتظر مرسوم التدفقات أو أن التحويل لا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة في السنة. في 2026، التحويل من الدراسة إلى العمل هو إجراء خارج الحصص ويمكن تفعيله خلال السنة متى توافرت الشروط. وفي الوقت نفسه، فإن كون الإجراء خارج الحصص لا يعني أن الموافقة تلقائية. صلاحية تصريح الدراسة، صحة عقد العمل، قدرة صاحب العمل، اكتمال الوثائق وتوافقها كلها عناصر يجب فحصها قبل إرسال الطلب. إعداد الملف بصورة صحيحة منذ البداية يبقى الوسيلة الأفضل لتجنب طلبات الاستكمال والتأخير والرفض. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hRs3ngW

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Moving to Italy with an Italian or EU family member: the family visa route explained https://ift.tt/e5fjoEQ Non-EU family members who move to Italy to join an Italian or EU citizen follow a different route from the ordinary family reunification procedure used by foreign residents. In many cases, the key point is simple: a Prefettura family reunification clearance, the so-called nulla osta, is not required. The application is made directly through the Italian consular authorities. A different procedure from ordinary family reunification Family reunification in Italy is often associated with the procedure under Article 29 of Legislative Decree no. 286/1998. That route normally applies when a non-EU citizen lawfully residing in Italy wishes to bring certain family members from abroad and requires an application to the Sportello Unico per l’Immigrazione at the Prefettura. The situation is different when the person living in Italy is an Italian citizen or another EU citizen. For non-EU family members who intend to move to Italy for family reunification, the applicable framework is based on Legislative Decree no. 30/2007, which implements Directive 2004/38/EC, together with the specific rules governing the national visa for family reasons. This distinction is important in practice because using the wrong procedure can lead to unnecessary delays. A foreign spouse, child or dependent parent of an Italian or EU citizen should not normally begin by applying for an ordinary family reunification nulla osta at the Prefettura. Which family members are covered? The family members who may use this route include the spouse, a registered partner where the partnership is recognised under the applicable rules, direct descendants under the age of 21, older descendants who are dependent, and dependent direct ascendants. The same rules may also apply to adopted children, adoptive parents and certain minors subject to permanent guardianship or foster care. Dependency is not a purely formal concept. Where the law requires the family member to be dependent, the consular authority may ask for evidence showing that the Italian or EU citizen provides genuine and structural financial support that is necessary for the relative’s essential needs. The national visa for family reasons Since 1 June 2024, non-EU family members who intend to relocate to Italy for the purpose of family reunification with an Italian or EU citizen are generally required, where a visa is necessary, to apply for a national visa for family reasons. Current Italian consular guidance confirms that the application is submitted directly to the competent Italian Embassy or Consulate and that no nulla osta from the Sportello Unico per l’Immigrazione is required. The visa is issued free of charge under the rules applicable to family members of EU citizens. Recent consular instructions also indicate that the visa may be issued with a validity of up to 365 days and multiple entries. The applicant will normally need to provide a valid passport, the visa application form, civil status documents proving the family relationship, and an invitation or declaration from the Italian or EU family member confirming the intention to exercise the right to family unity. Foreign civil status documents may need translation, legalisation or an Apostille, depending on the country in which they were issued and the applicable international agreements. What happens after arrival in Italy? Entry into Italy is not the end of the procedure. The family member must complete the residence formalities after arrival. Current official guidance requires the application for a residence permit for family reasons to be filed within eight working days of entry into Italy, normally through the appropriate postal kit, followed by the procedures before the Questura. The residence document is what allows the family member to regularise long-term residence in Italy and to exercise the rights connected with family residence, including access to work and other services under the applicable legislation. Do the ordinary income and housing rules apply? The standard family reunification procedure for a non-EU resident in Italy is based on a Prefettura assessment that generally includes income and suitable accommodation requirements. That is not the procedural route for the foreign family member of an Italian or EU citizen. This does not mean that every application is automatic. The consular authority must still verify the family relationship and, where relevant, actual dependency. It may also request additional documents when necessary. The legal basis, however, is different from the ordinary Article 29 procedure, and this distinction should be identified before the application is filed. Short visits are not the same as relocation A further distinction concerns the purpose and duration of the trip. A family member who travels to Italy only for a short stay of less than three months may fall under the rules for short family visits rather than the national family-reasons visa used for permanent or long-term reunification. For this reason, the correct visa category should always reflect the real purpose of the journey. Using a short-stay visa when the actual intention is to relocate permanently can create difficulties when the person later tries to regularise residence in Italy. A practical point before applying Before booking an appointment, it is useful to identify three elements: the citizenship and residence status of the person already living in Italy, the exact family relationship, and whether the relative abroad is subject to a visa requirement. In some cases, a non-EU family member who already holds a valid residence card issued under Article 10 or Article 20 of Directive 2004/38/EC may benefit from a visa exemption, but the specific travel document should be checked with the competent consular authority before departure. The central practical rule remains clear: when a non-EU family member is joining an Italian or EU citizen in Italy, the first question is not whether the Prefettura will issue a family reunification nulla osta. The correct starting point is normally the Italian consular authority and the specific family-reasons visa procedure. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/hRs3ngW

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Permesso di soggiorno fermo in Questura: la ricevuta tutela, ma il silenzio resta illegittimo

Quando una domanda di rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento del permesso di soggiorno rimane ferma per mesi, la ricevuta protegge lo straniero da molte conseguenze immediate, ma non trasforma l’attesa in una situazione amministrativamente normale. Le modifiche entrate in vigore nel 2026 hanno reso ancora più importante distinguere due piani diversi: da un lato i diritti che continuano a essere esercitabili durante la pendenza della pratica; dall’altro l’obbligo della Questura di concludere il procedimento entro termini determinati e con un provvedimento espresso.

I nuovi termini introdotti nel 2026

Il decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 sul permesso unico di lavoro, ha modificato in più punti l’art. 5 del Testo unico sull’immigrazione. La riforma ha portato a novanta giorni il termine ordinario previsto per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno nei casi in cui non trovi applicazione un diverso termine speciale e ha introdotto, per il permesso unico di lavoro, una previsione ancora più specifica: il questore deve rilasciare il titolo entro trenta giorni dal completamento della domanda.

La stessa riforma ha inoltre sostituito, all’art. 5, comma 4, il precedente riferimento ai sessanta giorni con quello ai novanta giorni, anticipando quindi il momento nel quale, secondo la disciplina ordinaria, deve essere presentata la richiesta di rinnovo prima della scadenza del titolo. È importante, tuttavia, non confondere questo termine con altre regole che riguardano la situazione dello straniero dopo la scadenza del permesso: si tratta di piani differenti e l’eventuale tardività della domanda richiede sempre una valutazione concreta della disciplina applicabile al singolo caso.

Per i soggiornanti di lungo periodo esiste poi una disposizione specifica. L’art. 9, comma 2, TUI stabilisce che il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta; il titolo ha validità decennale ed è rinnovato automaticamente alla scadenza, previa presentazione della domanda e della documentazione richiesta. Anche l’aggiornamento del documento, secondo la giurisprudenza amministrativa, non può essere lasciato indefinitamente privo di definizione.

La ricevuta consente di soggiornare e lavorare, ma non sostituisce il provvedimento

Uno dei punti più rilevanti per la pratica quotidiana è l’art. 5, comma 9-bis, TUI. La norma tutela lo straniero che ha presentato una domanda di rilascio, rinnovo o conversione e dispone che, in presenza della ricevuta rilasciata dall’ufficio competente e degli altri requisiti di legge, egli possa continuare a soggiornare regolarmente e a svolgere attività lavorativa durante l’attesa, fino all’eventuale comunicazione di motivi ostativi o all’adozione di un provvedimento negativo.

È una garanzia fondamentale, perché evita che i tempi amministrativi producano automaticamente irregolarità del soggiorno, perdita del lavoro o impossibilità di instaurare un nuovo rapporto lavorativo. La ricevuta, però, non è un permesso destinato a sostituire indefinitamente il titolo richiesto. Soprattutto, non attribuisce all’Amministrazione la facoltà di sospendere senza limite il procedimento.

Questa distinzione è essenziale anche nel rapporto con datori di lavoro, enti pubblici e uffici amministrativi. La pendenza del rinnovo, del rilascio o della conversione non deve essere trattata come una condizione di irregolarità, ma neppure può diventare la giustificazione per lasciare il cittadino straniero per anni in una situazione documentale provvisoria.

Il TAR Toscana: carichi di lavoro e ricevuta non giustificano l’inerzia

Un’indicazione particolarmente chiara arriva dalla sentenza del TAR Toscana, Sezione II, 26 febbraio 2026, n. 413. Il caso riguardava un cittadino straniero che aveva chiesto l’aggiornamento del proprio permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e che, nonostante il fotosegnalamento e l’istruttoria della pratica, era rimasto senza una decisione per oltre due anni.

Dopo numerosi solleciti, l’interessato aveva proposto ricorso contro il silenzio. La Questura aveva giustificato il ritardo richiamando la necessità di svolgere accertamenti complessi, l’elevato numero di pratiche pendenti e la circostanza che lo straniero fosse comunque in possesso della ricevuta, grazie alla quale poteva continuare a esercitare le principali prerogative collegate al soggiorno.

Il TAR ha respinto questa impostazione con un principio che ha una portata pratica molto più ampia del singolo caso: le difficoltà organizzative interne, il carico di lavoro dell’ufficio, la complessità degli accertamenti e la disponibilità di una ricevuta non eliminano l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso entro i termini previsti dalla legge.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che neppure il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 equivale alla conclusione del procedimento. Il preavviso è un atto interlocutorio, finalizzato a consentire all’interessato di presentare osservazioni e documenti prima della decisione finale; non può quindi essere utilizzato per sostenere che l’obbligo di provvedere sia stato adempiuto.

Nel caso esaminato il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio e ha ordinato alla Questura di pronunciarsi entro trenta giorni, riservandosi, in caso di ulteriore inadempimento, la possibilità di nominare un commissario ad acta.

Quando il ritardo diventa giuridicamente contestabile

Il semplice decorso del termine non determina il rilascio automatico del permesso e non produce, di regola, un silenzio-assenso. Produce però una situazione diversa e giuridicamente rilevante: l’Amministrazione entra in una condizione di inadempimento rispetto all’obbligo di concludere il procedimento.

Per questo motivo, quando una pratica rimane ferma, il primo passaggio dovrebbe essere sempre quello di individuare con precisione il termine applicabile a quella specifica domanda. Non tutte le procedure hanno infatti lo stesso termine: il Testo unico contiene regole generali e disposizioni speciali, e una corretta iniziativa difensiva deve partire dalla qualificazione esatta del titolo richiesto e della fase amministrativa nella quale il procedimento si trova.

Una volta scaduto il termine, è opportuno inoltrare un sollecito formale che richiami la data della domanda, gli eventuali successivi adempimenti già effettuati, il termine normativo decorso e le conseguenze concrete che il ritardo sta producendo. Il sollecito non deve essere considerato un adempimento rituale privo di contenuto: serve a ricostruire documentalmente l’inerzia, a far emergere eventuali richieste istruttorie non comunicate e, se necessario, a preparare il successivo ricorso.

Se l’Amministrazione continua a non provvedere, gli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo consentono di proporre l’azione contro il silenzio, chiedendo al TAR di accertare l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi. L’art. 31 c.p.a. prevede che l’azione possa essere proposta finché perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ferma la possibilità di riproporre l’istanza quando ne ricorrano i presupposti. Anche questo profilo temporale deve essere controllato con attenzione, perché attendere indefinitamente può complicare inutilmente la tutela.

La tutela pratica non consiste soltanto nell’avere una ricevuta

Nella prassi il problema viene spesso ridotto alla domanda se la ricevuta consenta di lavorare, viaggiare, rinnovare documenti o mantenere determinate prestazioni. Sono questioni importanti, ma non esauriscono il problema. Un cittadino che da mesi o da anni attende un permesso definitivo può incontrare difficoltà nell’accesso al credito, nella stipula di contratti, nei rapporti con i datori di lavoro, nelle procedure familiari, nei trasferimenti all’estero e in numerosi altri ambiti nei quali la situazione documentale provvisoria, pur giuridicamente tutelata, continua a produrre conseguenze concrete.

La ricevuta protegge dunque la continuità del soggiorno e, nei casi previsti, il diritto al lavoro; non può però diventare il surrogato permanente di un procedimento che l’Amministrazione ha l’obbligo di definire. La giurisprudenza del 2026 e la riforma dei termini introdotta dal d.lgs. n. 83/2026 vanno lette insieme proprio in questa direzione: la semplificazione non consiste soltanto nel riconoscere diritti durante l’attesa, ma anche nel pretendere che l’attesa abbia una durata giuridicamente controllabile.

Per utenti, operatori e difensori la conseguenza pratica è chiara: una pratica pendente deve essere seguita, documentata e, quando i termini sono superati senza una ragione giuridicamente idonea, attivamente sollecitata. Se l’inerzia persiste, il ricorso contro il silenzio non serve a ottenere automaticamente il permesso richiesto, perché il giudice non sostituisce ordinariamente la Questura nella valutazione amministrativa; serve però a ottenere ciò che in uno Stato di diritto dovrebbe essere il punto di partenza di ogni procedimento: una decisione espressa, motivata e adottata entro un tempo determinato.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

lunedì 7 settembre 2026

الحلقة الأولى – فقدت عملي: هل أخاطر أيضاً بفقدان تصريح الإقامة؟

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لمّ الشمل العائلي في إيطاليا عام 2026: شرط السنتين و150 يوماً للقرار والدخل المطلوب https://ift.tt/JEfzmPn أصبحت إجراءات لمّ الشمل العائلي في إيطاليا أكثر تعقيداً مما كانت عليه قبل سنوات قليلة. فمنذ التعديلات التي أُدخلت على قانون الهجرة، لم يعد كافياً في كثير من الحالات أن يكون الشخص مقيماً بصفة قانونية ولديه دخل وسكن مناسب، بل يجب أيضاً التحقق من شرط الإقامة القانونية المتواصلة لمدة سنتين. وفي الوقت نفسه أصبح الأجل القانوني لإصدار تصريح عدم الممانعة، أي الـ nulla osta، يصل إلى 150 يوماً. ولهذا فإن إعداد الطلب بشكل صحيح منذ البداية أصبح أمراً أساسياً لتفادي أشهر إضافية من التأخير. من يمكنه طلب لمّ الشمل العائلي؟ ينظم المادتان 28 و29 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 الحق في الحفاظ على وحدة الأسرة أو استعادتها بالنسبة للأجنبي المقيم بصورة قانونية في إيطاليا. ويشمل لمّ الشمل، وفق الشروط المقررة قانوناً، الزوج أو الزوجة غير المنفصلين قانونياً والبالغين من العمر ثمانية عشر عاماً على الأقل، والأبناء القاصرين غير المتزوجين، وكذلك الأبناء البالغين المعالين عندما يكونون غير قادرين بصورة دائمة على تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب حالة صحية تؤدي إلى عجز كلي. كما يمكن في حالات محددة طلب لمّ الشمل مع الوالدين المعالين، مع اختلاف الشروط بحسب العمر والوضع العائلي في بلد الأصل. ولا يشمل نظام لمّ الشمل، كقاعدة عامة، الإخوة والأخوات أو الأقارب الآخرين، لأن القانون يحدد على سبيل الحصر الفئات التي يمكن تقديم الطلب لصالحها. شرط السنتين: من يجب عليه الانتظار؟ من أهم التعديلات التي ما زالت تنتج آثارها العملية في عام 2026 اشتراط أن يكون مقدم الطلب قد أمضى في إيطاليا سنتين على الأقل من الإقامة القانونية والمتواصلة قبل طلب لمّ الشمل. وهذا الشرط لا يطبق على المستفيدين من الحماية الدولية، كما لا يطبق عند طلب لمّ الشمل مع الابن القاصر. ووفق الإرشادات الرسمية، لا يُعتبر هذا الشرط قابلاً للتطبيق أيضاً على بعض الفئات الخاضعة مباشرة لقواعد أوروبية خاصة، مثل حاملي البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي والعاملين في إطار النقل داخل الشركات ICT. المسألة العملية هنا مهمة جداً: ليس كل وجود فعلي في إيطاليا يساوي تلقائياً إقامة قانونية متواصلة لمدة سنتين. لذلك يجب التحقق من تاريخ الإقامة النظامية، واستمرارية الوضع القانوني، وأي فترات انقطاع يمكن أن تثير اعتراضات لدى الـ Prefettura. بعض مكاتب المحافظات تشير أيضاً، في تطبيقها الإداري، إلى أهمية التسجيل المستمر في السجل السكاني. الدخل المطلوب في عام 2026 يجب على مقدم الطلب، ما لم يكن معفياً بموجب أحكام خاصة مثل بعض حالات الحماية الدولية، أن يثبت وجود دخل سنوي مشروع لا يقل عن قيمة الإعانة الاجتماعية السنوية، مع زيادة قدرها نصف قيمة هذه الإعانة عن كل فرد يراد لمّ شمله. في عام 2026 تبلغ القيمة السنوية المرجعية للإعانة الاجتماعية 7,101.12 يورو. وبناءً على ذلك، فإن المستوى التقريبي المطلوب يبلغ 10,651.68 يورو عند طلب لمّ شمل فرد واحد، و14,202.26 يورو عند طلب لمّ شمل فردين، و17,752.80 يورو عند طلب لمّ شمل ثلاثة أفراد، مع استمرار الزيادة وفق عدد الأشخاص. توجد قواعد خاصة عند طلب لمّ شمل طفلين أو أكثر دون الرابعة عشرة. ولا يُنظر دائماً فقط إلى دخل مقدم الطلب الشخصي، إذ يمكن في الحالات التي يسمح بها القانون احتساب دخل أفراد الأسرة المتعايشين معه إذا كان هذا الدخل موثقاً بصورة صحيحة وكانت صلة القرابة قابلة للإثبات. ولهذا فإن تقييم الدخل يجب أن يتم قبل إرسال الطلب، لا بعد وصول طلب استكمال من الإدارة. السكن المناسب ليس إجراءً شكلياً إلى جانب الدخل، يجب عادة إثبات توفر سكن يستوفي المتطلبات القانونية من حيث المساحة والشروط الصحية والسكنية. وقد أصبحت مسألة الملاءمة السكنية أكثر حساسية بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التي أعادت تنظيم المعايير المستخدمة لتقييم المسكن. من الأخطاء الشائعة تقديم عقد إيجار فقط والاعتقاد أن ذلك يكفي. ففي كثير من الحالات يجب تقديم شهادة ملاءمة السكن أو الوثائق التي تطلبها الـ Prefettura المختصة، ويجب الانتباه إلى عدد الأشخاص الذين سيعيشون في المسكن، لأن السكن المقبول لشخصين قد لا يكون مقبولاً لعائلة أكبر. الـ nulla osta يمكن أن يستغرق حتى 150 يوماً منذ التعديل الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، أصبح الأجل القانوني لإصدار الـ nulla osta الخاص بلمّ الشمل العائلي 150 يوماً بدلاً من 90 يوماً. وهذا يعني أن الأسرة يجب أن تتوقع منذ البداية أن المرحلة أمام الـ Sportello Unico per l’Immigrazione قد تستغرق عدة أشهر حتى في الوضع العادي. إذا تمت الموافقة، يُرسل الـ nulla osta إلكترونياً إلى القنصلية الإيطالية المختصة في بلد إقامة الفرد المراد لمّ شمله. ويجب استخدامه لطلب التأشيرة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. بعد ذلك تبدأ المرحلة القنصلية، حيث يتم التحقق من صلة القرابة ومن وثائق الحالة المدنية، مثل عقد الزواج وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق المطلوبة، مع الترجمة والتصديق أو الإجراءات البديلة المقررة بحسب الدولة. ماذا تفعل إذا تأخر الملف؟ وصول الأجل القانوني إلى 150 يوماً لا يعني أن الإدارة تستطيع إبقاء الطلب معلقاً إلى أجل غير محدد. إذا تجاوزت المعاملة المدة بصورة غير مبررة، أو بقيت متوقفة دون طلب استكمال واضح، يمكن تقييم إرسال طلب متابعة رسمي، أو طلب الاطلاع على الملف الإداري، أو استخدام وسائل الحماية القضائية ضد صمت الإدارة عندما تتوافر شروطها. كما أن رفض الطلب لا يعني دائماً نهاية الإجراء. يجب قراءة أسباب الرفض بدقة، لأن المشكلة قد تتعلق بالدخل أو السكن أو شرط السنتين أو الوثائق العائلية أو تفسير غير صحيح للوقائع. وفي هذه الحالات يجب تقييم ما إذا كان من الأفضل استكمال النواقص، تقديم طلب جديد، أو الطعن في القرار أمام القضاء المختص. القاعدة العملية الأهم في عام 2026 لم يعد لمّ الشمل العائلي إجراءً يمكن البدء به من دون فحص مسبق. قبل إرسال الطلب يجب التأكد من أربعة عناصر على الأقل: مدة الإقامة القانونية في إيطاليا، الفئة العائلية التي يسمح القانون بلمّ شملها، مستوى الدخل، وملاءمة السكن. كما يجب تحضير وثائق الحالة المدنية في بلد الأصل في الوقت المناسب، لأن التأخر في الحصول عليها يمكن أن ينقل المشكلة من مرحلة الـ Prefettura إلى مرحلة القنصلية. التحضير الصحيح منذ البداية لا يضمن صدور القرار فوراً، لكنه يقلل بصورة كبيرة من احتمال توقف الملف بسبب طلبات الاستكمال أو بسبب وجود شرط قانوني لم تتم ملاحظته قبل تقديم الطلب. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/3XaeTi8

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Discendenti di italiani: ingresso per lavoro fuori quota, chi può usarlo nel 2026 https://ift.tt/oigsmaU Dal 2026 esiste un canale di ingresso per lavoro subordinato che può essere particolarmente importante per molti discendenti di cittadini italiani residenti all’estero: in presenza dei requisiti previsti dalla legge, l’assunzione può avvenire al di fuori delle quote ordinarie del decreto flussi. Non si tratta di un riconoscimento della cittadinanza italiana, ma di una distinta possibilità di ingresso e soggiorno per lavoro. La novità deriva dall’articolo 27, comma 1-octies, del Testo Unico Immigrazione, introdotto nel 2025, e dal decreto interministeriale del 17 novembre 2025 che ha individuato i Paesi ai quali la disciplina si applica nella sua prima fase. Chi può utilizzare questo canale La norma riguarda lo straniero che si trova all’estero, è discendente di un cittadino italiano ed è cittadino di uno degli Stati individuati dal decreto ministeriale. I Paesi attualmente ricompresi sono Argentina, Brasile, Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay. La misura nasce per favorire una forma di immigrazione di ritorno dei discendenti delle grandi comunità italiane formatesi storicamente fuori dall’Europa. Il presupposto essenziale è quindi l’esistenza di una discendenza da cittadino italiano, che dovrà essere adeguatamente documentata. Fuori quota non significa senza procedura L’aspetto più rilevante è che questi ingressi avvengono al di fuori delle quote numeriche stabilite annualmente per il lavoro subordinato. In concreto, ciò significa che la domanda non compete per una delle quote ordinarie del decreto flussi e non dipende dalla disponibilità numerica riservata ai tradizionali ingressi per lavoro. Restano però necessari gli adempimenti amministrativi previsti per l’ingresso lavorativo. La disciplina rinvia infatti alle procedure dell’articolo 22 del Testo Unico Immigrazione: occorre un datore di lavoro in Italia, la richiesta del nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, la verifica dei requisiti del rapporto di lavoro e del datore, il successivo rilascio del visto e, dopo l’ingresso, il perfezionamento della procedura di soggiorno. Non è una domanda di cittadinanza È importante distinguere questa possibilità dalle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. Le modifiche introdotte nel 2025 hanno profondamente cambiato le regole dello ius sanguinis per le persone nate all’estero, ma il nuovo articolo 27 del Testo Unico Immigrazione opera su un piano diverso. Una persona può quindi non essere in condizione di ottenere immediatamente il riconoscimento della cittadinanza italiana e, nello stesso tempo, possedere i requisiti per utilizzare il canale lavorativo riservato ai discendenti di cittadini italiani. L’ingresso per lavoro non trasforma automaticamente lo straniero in cittadino italiano e non sostituisce l’eventuale procedimento di cittadinanza. La documentazione sulla discendenza è decisiva Prima di avviare la procedura è opportuno ricostruire con precisione la linea familiare e verificare la documentazione di stato civile disponibile. Atti di nascita, matrimonio e altri documenti relativi all’ascendente italiano possono essere essenziali per dimostrare il presupposto richiesto dalla legge. Particolare attenzione deve essere dedicata alla corrispondenza dei dati anagrafici, alle eventuali variazioni dei nomi e dei cognomi, alle traduzioni, alle legalizzazioni o apostille quando necessarie e alla continuità documentale della linea di discendenza. Le irregolarità documentali che spesso emergono nelle pratiche di cittadinanza possono assumere rilievo anche in questo procedimento. Perché questa possibilità è importante Il nuovo canale offre una soluzione concreta soprattutto per famiglie di origine italiana residenti da generazioni in Paesi come Argentina, Brasile, Venezuela e Uruguay. La disciplina consente di valorizzare il legame familiare con l’Italia senza subordinare l’ingresso lavorativo alla disponibilità delle quote ordinarie. Per chi intende trasferirsi in Italia, tuttavia, la prima verifica non dovrebbe limitarsi all’esistenza di un avo italiano. Occorre valutare contemporaneamente la prova della discendenza, la cittadinanza del Paese di provenienza, la posizione del datore di lavoro, il tipo di contratto proposto e la corretta impostazione della procedura davanti allo Sportello Unico. La novità è quindi significativa, ma deve essere utilizzata come uno strumento giuridico autonomo e non confusa con una scorciatoia per ottenere la cittadinanza. Una corretta distinzione tra cittadinanza, ingresso per lavoro e successivo soggiorno evita errori procedurali e consente di individuare la soluzione più adatta alla situazione concreta. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/3XaeTi8

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Cittadinanza e residenza virtuale: l’indirizzo fittizio non interrompe automaticamente i dieci anni

Cittadinanza e residenza virtuale: l’indirizzo fittizio non interrompe automaticamente i dieci anni

Il TAR Lazio, con sentenza n. 6471 del 10 aprile 2026, ha chiarito che l’iscrizione anagrafica presso una via convenzionale destinata alle persone senza fissa dimora non è, di per sé, incompatibile con il requisito della residenza legale richiesto per la cittadinanza italiana. La decisione non elimina il requisito della continuità della residenza e non trasforma la cittadinanza in un diritto automatico, ma impedisce alla Prefettura di considerare la cosiddetta residenza virtuale come un elemento ostativo in via generale e astratta.

La questione riguarda soprattutto gli stranieri che, pur soggiornando regolarmente in Italia e mantenendo nel territorio comunale il centro effettivo dei propri interessi, attraversano periodi nei quali non dispongono di un’abitazione stabile e vengono quindi iscritti all’anagrafe presso un indirizzo convenzionale.

La residenza legale nella cittadinanza

Per la naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 non è sufficiente la semplice presenza materiale in Italia. Occorre una residenza legale, continuativa e documentabile per il periodo previsto dalla legge: dieci anni, in via ordinaria, per il cittadino extra UE, con termini differenti per le altre categorie previste dalla normativa.

La nozione di residenza legale è precisata dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993, che considera legalmente residente chi abbia rispettato sia le norme sull’ingresso e sul soggiorno sia quelle sull’iscrizione anagrafica. Il dato anagrafico assume quindi un peso centrale, tanto che eventuali cancellazioni per irreperibilità possono incidere in modo decisivo sul computo del periodo necessario.

Il punto affrontato dal TAR Lazio era però diverso: può una Prefettura ritenere non valida, ai fini della cittadinanza, una iscrizione anagrafica formalmente esistente solo perché effettuata presso una cosiddetta via fittizia?

La risposta del giudice amministrativo è negativa.

La residenza virtuale è una vera iscrizione anagrafica

La legge anagrafica tutela anche chi non dispone di una fissa dimora. L’art. 2 della legge n. 1228/1954 consente infatti alla persona senza fissa dimora di essere considerata residente nel Comune nel quale ha stabilito il proprio domicilio, cioè il luogo nel quale si concentra in concreto la generalità dei suoi interessi.

Molti Comuni danno attuazione a questa disciplina attraverso vie convenzionali, formalmente inserite negli archivi anagrafici ma prive di una corrispondente strada fisica. Non si tratta di un espediente amministrativo privo di valore giuridico: è, al contrario, lo strumento utilizzato dall’ordinamento per permettere anche a chi non abbia un’abitazione stabile di mantenere una posizione anagrafica regolare.

Il TAR Lazio ha quindi ritenuto che l’iscrizione dello straniero senza fissa dimora nei registri della popolazione residente, anche mediante una via convenzionale, sia astrattamente idonea a soddisfare il requisito della residenza legale richiesto per la cittadinanza. Una Prefettura non può, pertanto, considerare automaticamente illegale quella residenza soltanto perché l’indirizzo non corrisponde a un immobile nel quale l’interessato abita materialmente.

La Prefettura deve verificare il caso concreto

Questo principio non significa, naturalmente, che qualsiasi iscrizione presso una via fittizia debba essere accettata senza verifiche. Il TAR ha precisato che l’Amministrazione conserva il potere e il dovere di accertare se l’iscrizione sia stata ottenuta nel rispetto della legge e se il domicilio dichiarato corrisponda realmente al centro degli interessi della persona.

Può inoltre essere verificato se lo strumento sia stato utilizzato in modo artificioso per eludere la disciplina sulla residenza. Ciò che non è consentito è trasformare il semplice dato formale della via virtuale in una presunzione assoluta di irregolarità.

La differenza è rilevante. Se esistono elementi concreti che fanno dubitare della presenza effettiva dello straniero nel Comune, della sua reperibilità o della genuinità dell’iscrizione, l’Amministrazione può svolgere gli accertamenti necessari e deve motivare specificamente le proprie conclusioni. Se invece la persona è regolarmente iscritta, mantiene rapporti documentabili con il territorio ed è rimasta reperibile, la natura convenzionale dell’indirizzo non può da sola azzerare gli anni di residenza maturati.

Attenzione alla cancellazione per irreperibilità

Sul piano pratico occorre però distinguere con grande attenzione la residenza virtuale dalla cancellazione anagrafica. La prima costituisce una modalità legittima di iscrizione; la seconda può determinare una reale interruzione della continuità richiesta per la cittadinanza.

Lo straniero iscritto all’anagrafe, anche presso un indirizzo convenzionale, deve quindi mantenere aggiornata la propria posizione e rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa anagrafica. In particolare, il d.P.R. n. 223/1989 prevede per lo straniero l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. La mancata cura della posizione anagrafica può determinare accertamenti di irreperibilità e, nei casi previsti, la cancellazione.

È proprio questo uno degli aspetti che più frequentemente emerge quando una domanda di cittadinanza viene istruita molti anni dopo l’inizio della permanenza in Italia: il richiedente può aver mantenuto sempre un titolo di soggiorno valido, ma presentare nello storico anagrafico uno o più periodi problematici che rischiano di compromettere la continuità richiesta.

Per questa ragione lo storico di residenza dovrebbe essere controllato prima della presentazione della domanda e non soltanto quando arriva un preavviso di rigetto dalla Prefettura.

La residenza deve permanere fino al giuramento

Un ulteriore errore consiste nel considerare sufficiente aver maturato il periodo richiesto alla data della domanda. La normativa prevede invece che le condizioni necessarie per la concessione della cittadinanza per residenza permangano fino alla prestazione del giuramento.

Di conseguenza, anche dopo l’invio dell’istanza, variazioni di residenza, cancellazioni anagrafiche, trasferimenti all’estero o situazioni di irreperibilità devono essere gestiti con particolare attenzione. Una pratica di cittadinanza può durare anni e l’intera posizione deve restare coerente durante l’istruttoria.

La sentenza del TAR Lazio assume quindi un valore operativo importante proprio perché distingue due situazioni che non devono essere confuse: da una parte, l’iscrizione legittima presso un indirizzo virtuale; dall’altra, l’assenza di una valida iscrizione anagrafica o la cancellazione per irreperibilità. Solo la seconda situazione può porre un vero problema di interruzione della residenza, mentre la prima richiede una valutazione concreta e non può essere respinta sulla base di un automatismo.

Cosa fare in caso di preavviso di rigetto

Quando la Prefettura contesta un periodo di residenza presso una via convenzionale, la risposta non dovrebbe limitarsi a richiamare formalmente il certificato storico. È opportuno ricostruire la posizione dell’interessato nel periodo contestato e dimostrare la realtà del domicilio e la continuità dei rapporti con il territorio.

Possono assumere rilievo, a seconda del caso, i documenti relativi al permesso di soggiorno, al lavoro, alle dichiarazioni fiscali, all’assistenza sanitaria, ai servizi sociali, ai rapporti con il Comune, alla frequenza scolastica dei figli, ai contratti, alle utenze eventualmente disponibili e, più in generale, ogni elemento idoneo a dimostrare che l’Italia e il Comune indicato continuavano a rappresentare il centro effettivo della vita personale e familiare.

È altrettanto importante verificare se vi siano state cancellazioni anagrafiche e, in caso affermativo, comprenderne la causa, la durata e le modalità con cui la residenza è stata successivamente ripristinata. Non tutte le irregolarità anagrafiche hanno la stessa origine e non sempre una ricostruzione meramente automatica da parte dell’Amministrazione restituisce correttamente la situazione sostanziale.

La decisione del TAR non concede direttamente la cittadinanza al ricorrente. Il giudice ha annullato il provvedimento di inammissibilità e imposto all’Amministrazione di riesaminare la domanda applicando i principi indicati. È una distinzione importante, perché resta ferma la valutazione complessiva spettante all’Amministrazione in materia di naturalizzazione.

Il principio che emerge è tuttavia chiaro: la precarietà abitativa non può essere trasformata, senza una base normativa, in precarietà giuridica. Se l’ordinamento consente e disciplina l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, quella stessa iscrizione non può poi essere considerata priva di valore quando si verifica il requisito della residenza legale ai fini della cittadinanza.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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Permessi di soggiorno via kit postale: il TAR Veneto misura i ritardi del sistema

Con l’ordinanza n. 1487 del 3 luglio 2026, il TAR Veneto ha disposto un’istruttoria nell’ambito della class action promossa da undici cittadini stranieri e da alcune associazioni contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Vicenza per i ritardi sistematici nei procedimenti di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno richiesti mediante kit postale.

Non si tratta ancora di una decisione definitiva sul merito: l’udienza pubblica è fissata al 10 febbraio 2027. L’ordinanza, tuttavia, è già molto significativa perché impone all’Amministrazione di descrivere in modo analitico il funzionamento concreto del procedimento.

Il TAR chiede infatti informazioni sul procedimento tipo, sul personale e sui mezzi disponibili, sui sistemi informatici, sul numero delle domande presentate e definite, sui procedimenti pendenti da oltre sessanta giorni, sei mesi e dodici mesi, nonché sui tempi intercorrenti tra domanda, fotosegnalamento e consegna del titolo.

Il punto è particolarmente importante perché consente di spostare l’attenzione dal singolo ritardo alla struttura complessiva del sistema. Una pratica ferma per molti mesi può dipendere da una disfunzione individuale; centinaia o migliaia di pratiche ferme oltre i termini indicano invece un problema organizzativo dell’ufficio.

L’articolo 5, comma 9, del Testo unico immigrazione continua a indicare il termine di sessanta giorni per il rilascio o il rinnovo del permesso. Il superamento di tale termine non comporta automaticamente il rilascio del titolo, ma il protrarsi sistematico dei procedimenti può incidere in modo rilevante sulla vita dello straniero: lavoro, viaggi, rapporti con la pubblica amministrazione, accesso a servizi e possibilità di dimostrare stabilmente la propria posizione giuridica.

Per il singolo interessato restano centrali gli strumenti ordinari: sollecito, diffida, accesso agli atti e, quando necessario, tutela contro il silenzio o l’inerzia amministrativa. Ma il contenzioso collettivo mostra un livello ulteriore: quando il ritardo non riguarda più un fascicolo, bensì l’organizzazione stessa dell’Ufficio Immigrazione, il problema può essere affrontato anche sul piano dell’efficienza amministrativa generale.

Il dato più interessante dell’ordinanza è quindi metodologico. Non basta dire che una Questura è lenta: occorre capire dove si forma il collo di bottiglia, quanti procedimenti superano certe soglie temporali e quali risorse sono disponibili per smaltirli.

La gestione dell’immigrazione passa anche da questo: misurare i tempi reali dell’amministrazione e pretendere che siano coerenti con i diritti riconosciuti dalla legge.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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Familiare del beneficiario di protezione: il nuovo permesso previsto dall’art. 23 del Regolamento 2024/1347

Dal 1° luglio 2026 è direttamente applicabile il Regolamento (UE) 2024/1347, che disciplina anche una forma di tutela dell’unità familiare destinata ad avere importanti conseguenze pratiche.

L’articolo 23 stabilisce che lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale deve rilasciare un permesso di soggiorno ai familiari presenti nel medesimo Stato che, individualmente, non abbiano diritto alla protezione internazionale, quando ne facciano richiesta e non ricorrano specifiche cause di esclusione.

La norma è particolarmente importante nei casi in cui il familiare abbia presentato una propria domanda di protezione poi respinta. Il diniego della protezione personale, infatti, non significa necessariamente assenza di un titolo di soggiorno: il fondamento della permanenza può derivare direttamente dall’unità familiare con il beneficiario di protezione internazionale.

La nozione di familiare utilizzata dal Regolamento è però precisa. In linea generale, rileva la famiglia già costituita prima dell’arrivo del richiedente nel territorio degli Stati membri e presente nello stesso Stato in connessione con la domanda di protezione. Rientrano, alle condizioni previste, il coniuge o partner stabile, i figli minori, determinati figli adulti dipendenti e, quando il beneficiario è un minore non coniugato, i genitori o altro adulto responsabile.

Il permesso rilasciato al familiare ha la stessa data di scadenza del titolo del beneficiario ed è rinnovabile finché quest’ultimo conserva il proprio permesso. Sono previste esclusioni quando ricorrano cause che avrebbero impedito il riconoscimento della protezione internazionale, in presenza di matrimoni o relazioni strumentali oppure per motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico.

Sul piano pratico la novità impone di esaminare con attenzione le situazioni familiari collegate a un beneficiario di status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Quando un familiare si trova già in Italia e non dispone di un autonomo titolo, non ci si può limitare a verificare l’esito della sua eventuale domanda di asilo: occorre valutare anche l’applicabilità dell’articolo 23.

La norma apre quindi uno spazio operativo importante soprattutto nei casi di famiglie presenti nello stesso Stato ma con posizioni giuridiche diverse. Protezione negata al familiare non significa, automaticamente, soggiorno negato.

Avv. Fabio Loscerbo
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