mercoledì 23 settembre 2026

Cassazione penale n. 27108/2026: l’ordine di lasciare il territorio deve essere agli atti

Cassazione penale n. 27108/2026: l’ordine di lasciare il territorio deve essere agli atti

La Cassazione penale, Sezione I, con la sentenza 17 luglio 2026, n. 27108, ha annullato una condanna per il reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del Testo unico immigrazione, richiamando un principio probatorio tanto semplice quanto decisivo.

Nel fascicolo non risultavano acquisiti né il decreto prefettizio di espulsione né il successivo ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. La condanna si fondava essenzialmente su riferimenti indiretti contenuti in una precedente sentenza amministrativa relativa alla posizione di soggiorno dell’imputato.

Per la Cassazione questo non basta. Il reato di inottemperanza presuppone l’esistenza e la violazione di uno specifico ordine questorile, adottato a seguito del provvedimento espulsivo. Questi elementi costitutivi devono essere provati nel processo penale e non possono essere ricostruiti soltanto per presunzione attraverso altri atti.

La conseguenza pratica è molto importante: prima ancora di discutere l’eventuale giustificato motivo dell’inottemperanza, la difesa deve verificare che l’accusa abbia effettivamente prodotto il provvedimento che si assume violato, con i relativi elementi di notifica e conoscenza.

La sentenza ricorda che anche nei reati legati allo status amministrativo dello straniero valgono le ordinarie regole di prova del processo penale. L’esistenza di una precedente irregolarità di soggiorno non consente di presumere automaticamente l’esistenza di tutti gli atti successivi richiesti dalla fattispecie incriminatrice.

Nei procedimenti ex art. 14, comma 5-ter, TUI la verifica dovrebbe quindi essere sistematica: esistenza del decreto di espulsione; esistenza dell’ordine questorile; corretta notificazione; contenuto dell’ordine; termine assegnato; eventuale giustificato motivo e concreta possibilità di ottemperare.

Prima della spiegazione sul perché lo straniero non abbia lasciato il territorio, dunque, viene una domanda ancora più elementare: l’ordine che si assume violato è realmente presente e provato nel fascicolo?


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

TAR Lazio n. 14874/2026: cittadinanza e rilievo delle vicende penali anche senza condanna definitiva

TAR Lazio n. 14874/2026: cittadinanza e rilievo delle vicende penali anche senza condanna definitiva

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V-bis, 14 settembre 2026, n. 14874, affronta un tema di grande importanza nei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992: quale rilievo possono avere vicende penalmente significative che non si siano concluse con una condanna definitiva?

Il caso riguardava un cittadino ecuadoriano residente legalmente in Italia da molti anni, titolare di soggiorno di lungo periodo, occupato e inserito familiarmente, con moglie e figlia divenute cittadine italiane. Il Ministero aveva però valorizzato due vicende: una contestazione per lesioni definita con non doversi procedere per remissione della querela e una condanna con decreto penale per ricettazione.

Il TAR ha ritenuto legittimo che l’Amministrazione considerasse anche la consistenza storica delle condotte, senza limitarsi alla mera presenza o assenza di una condanna definitiva. Nel procedimento di naturalizzazione, infatti, il giudizio amministrativo sull’affidabilità e sull’inserimento del richiedente non coincide con una semplice lettura del casellario giudiziale.

Questo non significa, però, che qualsiasi vecchia segnalazione possa giustificare automaticamente il diniego. Il fatto deve essere reale, adeguatamente istruito e motivatamente collegato al giudizio complessivo sulla persona. Restano quindi centrali proporzionalità, attualità, tempo trascorso, condotta successiva, radicamento familiare, lavorativo e sociale.

La conseguenza pratica è chiara: nei preavvisi di rigetto o nei dinieghi fondati su vecchie vicende penali, la difesa non deve limitarsi a osservare che manca una condanna definitiva. Occorre ricostruire il significato effettivo del fatto, il modo in cui si è concluso, la sua distanza temporale e soprattutto l’intero percorso successivo del richiedente.

La cittadinanza per naturalizzazione resta una valutazione amministrativa complessa e discrezionale, ma proprio per questo l’Amministrazione deve motivare in modo coerente e non può trasformare episodi isolati in automatismi privi di rapporto con la situazione attuale.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Del trabajo estacional al empleo estable: la conversión del permiso de residencia en la jurisprudencia italiana de 2026

Del trabajo estacional al empleo estable: la conversión del permiso de residencia en la jurisprudencia italiana de 2026

La transformación de una migración inicialmente temporal en una relación laboral ordinaria plantea una cuestión central: cuándo debe el Derecho reconocer que el proyecto migratorio ha cambiado legítimamente

La inmigración laboral estacional se construye, por definición, sobre la temporalidad.

El trabajador extranjero entra en Italia para desarrollar una actividad vinculada a determinados sectores y durante un período limitado. El permiso de residencia refleja esa característica: su fundamento jurídico se encuentra en un trabajo que el ordenamiento considera temporal.

Sin embargo, la realidad económica no siempre permanece dentro de los límites del proyecto inicial.

El trabajador puede recibir una oferta de empleo estable. El empresario puede necesitar mantener la relación laboral. Puede aparecer otro empleador dispuesto a contratarlo. Una presencia inicialmente concebida como estacional puede transformarse así en un proyecto laboral ordinario.

Es precisamente en este punto donde surge uno de los problemas más interesantes del Derecho italiano de inmigración: la conversión del permiso de residencia por trabajo estacional en un permiso por trabajo subordinado.

La jurisprudencia administrativa italiana de 2026 ofrece varias decisiones sobre esta cuestión, procedentes de tribunales diferentes —Bologna, Milano y Napoli—, lo que permite analizar el fenómeno no como una excepción marginal, sino como una pieza importante del sistema italiano de movilidad entre distintos estatutos migratorios.

La conversión no es simplemente una prórroga

Conviene comenzar con una distinción conceptual.

Convertir un permiso no significa únicamente prolongar su duración.

La conversión modifica el fundamento jurídico de la permanencia.

El trabajador que entró para realizar una actividad estacional deja de depender de la lógica estrictamente temporal que justificó inicialmente su ingreso y pasa, cuando concurren los requisitos legales, a un régimen de trabajo subordinado ordinario.

Por ello, estamos ante algo más profundo que una operación administrativa.

Se produce una transformación del proyecto migratorio reconocido por el ordenamiento.

El Derecho acepta que una persona que entró legítimamente para permanecer durante un período limitado pueda, bajo determinadas condiciones, construir una relación más estable con el mercado laboral italiano.

La jurisprudencia de 2026 confirma la actualidad del problema

Las decisiones localizadas en la jurisprudencia administrativa de 2026 muestran que la cuestión está lejos de ser puramente teórica.

El TAR Emilia-Romagna, sede de Bologna, se ocupó en la sentencia n.º 1380/2026 de una controversia relacionada con un permiso de residencia por trabajo estacional.

El TAR Lombardia, sede de Milano, en la sentencia n.º 4183/2026, examinó expresamente una conversión de trabajo estacional a trabajo subordinado.

En Napoli encontramos varias decisiones relacionadas con el mismo itinerario jurídico, entre ellas las sentencias n.º 5245/2026, n.º 5219/2026 y n.º 5151/2026.

La repetición del problema ante diferentes tribunales revela una cuestión estructural.

No estamos simplemente ante trabajadores que pretenden prolongar una estancia temporal.

Estamos ante el punto de contacto entre dos instrumentos de política migratoria: la entrada temporal para responder a necesidades laborales estacionales y la posibilidad de estabilizar posteriormente una presencia cuando el mercado de trabajo ofrece una oportunidad diferente.

El principio de legalidad sigue siendo el punto de partida

La existencia de una oportunidad laboral no significa, por sí sola, que el trabajador pueda modificar libremente el título de residencia.

En materia migratoria, la permanencia legal depende de categorías y procedimientos establecidos por la ley.

La conversión debe por tanto realizarse dentro del marco normativo aplicable.

Este aspecto es fundamental porque permite distinguir dos afirmaciones que no son equivalentes.

La primera es que un trabajador estacional puede encontrarse, después de su ingreso, ante una oportunidad de empleo ordinario.

La segunda es que esa nueva situación produce automáticamente un derecho a permanecer.

Entre ambas existe el procedimiento de conversión.

El Derecho no ignora la evolución del proyecto laboral, pero exige que esa evolución sea jurídicamente reconocida.

El cambio del empleador no debería confundirse con el cambio de finalidad

Uno de los problemas prácticos más importantes aparece cuando la nueva oportunidad laboral procede de un empleador diferente del que permitió inicialmente la entrada.

Una lectura excesivamente rígida podría considerar que la desaparición de la relación inicial destruye el presupuesto de toda permanencia posterior.

Pero esta conclusión debe confrontarse con la propia función de la conversión.

Si el ordenamiento admite que un título estacional pueda convertirse en un título de trabajo subordinado ordinario, reconoce precisamente que la situación existente en el momento del ingreso puede evolucionar.

Lo decisivo pasa entonces a ser determinar si existe una nueva relación laboral jurídicamente válida y si concurren las demás condiciones previstas para la conversión.

El trabajador no está necesariamente intentando utilizar fraudulentamente el permiso inicial.

Puede estar intentando adaptar su situación jurídica a una realidad laboral que ha cambiado.

De la lógica de las cuotas a la lógica de la integración laboral

La conversión plantea también una cuestión relacionada con la programación de los flujos.

Tradicionalmente, la entrada laboral de nacionales de terceros países ha estado estrechamente vinculada a mecanismos cuantitativos y a procedimientos administrativos de autorización.

El trabajador estacional entra porque existe una necesidad laboral determinada y jurídicamente autorizada.

Cuando posteriormente solicita una conversión, el sistema debe decidir si la nueva relación laboral puede ser reconocida dentro del marco vigente.

La evolución legislativa de los últimos años ha mostrado una tendencia a facilitar determinadas conversiones y a reducir algunos automatismos que históricamente vinculaban estos procedimientos a disponibilidades quantitative.

El dato importante desde una perspectiva sistemática es que la conversión se está consolidando como un instrumento de movilidad jurídica interna del extranjero ya regularmente presente.

Esto cambia parcialmente la perspectiva tradicional.

El Derecho de inmigración deja de ocuparse únicamente de quién puede entrar y comienza a preguntarse también cómo puede evolucionar legítimamente la posición de quien ya ha entrado.

La diferencia entre entrada y permanencia

Esta distinción merece especial atención.

El control de la entrada responde a una lógica.

La regulación de una persona que ya se encuentra legalmente en Italia responde también a consideraciones de continuidad laboral, estabilidad administrativa y aprovechamiento de una inserción económica ya iniciada.

No significa que desaparezcan los requisitos legales.

Significa que el objeto de la decisión ha cambiado.

Antes de la entrada, la administración evalúa si existen las condiciones para permitir el acceso al territorio.

Después de la entrada, ante una solicitud de conversión, debe determinar si una situación inicialmente temporal puede legítimamente transformarse en otra forma de residencia prevista por el ordenamiento.

Confundir ambas fases puede producir un exceso de formalismo.

El papel del trabajo efectivo

Existe además un elemento material que atraviesa todo este tipo de controversias: la realidad de la relación laboral.

El sistema no debería proteger únicamente una secuencia documental.

Debe poder verificar que existe un verdadero proyecto de trabajo.

Contrato, comunicaciones laborales, identidad del empleador, condiciones económicas y demás elementos pertinentes permiten determinar si la solicitud corresponde a una oportunidad real o constituye únicamente una construcción formal destinada a obtener otro título.

Aquí el control administrativo conserva una función esencial.

Facilitar la conversión no significa eliminar la verificación.

Significa orientar la verificación hacia aquello que realmente importa: la existencia de las condiciones legales y la realidad de la nueva relación laboral.

El peligro del formalismo administrativo

Las controversias sobre conversiones muestran, sin embargo, otro riesgo.

En procedimientos caracterizados por múltiples autoridades, comunicaciones, plazos y documentos, una irregularidad formal puede llegar a tener consecuencias extremadamente graves para una persona que, desde el punto de vista sustancial, dispone de una verdadera oportunidad laboral.

Este problema debe analizarse con cuidado.

No todos los requisitos formales son accesorios.

Algunos garantizan precisamente la legalidad del procedimiento.

Pero el Derecho administrativo debe distinguir entre una condición sustancial que falta y una irregularidad susceptible de aclaración o subsanación.

La proporcionalidad adquiere aquí una función importante.

Una decisión que produce la pérdida de la regularidad del soggiorno debe apoyarse en una razón jurídicamente suficiente y no simplemente en una lectura burocrática del expediente.

La conversión como alternativa a una nueva inmigración

Existe además una cuestión de política jurídica que merece atención.

Si una empresa italiana necesita un trabajador y ya existe en Italia una persona que ha entrado regularmente, que ha trabajado legalmente y que puede satisfacer esa necesidad, obligarla necesariamente a abandonar el territorio para iniciar un nuevo procedimiento desde el extranjero puede producir costes para todos.

Para el trabajador.

Para el empleador.

Y para la propia administración.

La conversión permite, cuando la ley lo consiente, utilizar una presencia ya regular para responder a una necesidad real del mercado laboral.

No se trata de una regularización de una entrada clandestina.

Se trata de la evolución jurídica de una entrada inicialmente legítima.

La diferencia es fundamental.

De la temporalidad a la estabilidad

La cuestión revela finalmente una tensión característica del Derecho migratorio contemporáneo.

El sistema clasifica inicialmente a las personas según la razón de su entrada.

Trabajador estacional.

Estudiante.

Trabajador subordinado.

Trabajador autónomo.

Persona protegida.

Pero la vida de una persona no permanece necesariamente dentro de la categoría administrativa con la que comenzó su estancia.

Un estudiante encuentra trabajo.

Un trabajador pierde su empleo.

Un trabajador estacional recibe una oferta estable.

Una persona que disponía de un título vinculado a otra situación alcanza posteriormente autonomía económica.

El ordenamiento debe decidir hasta qué punto estas transiciones pueden ser reconocidas.

Una jurisprudencia que merece ser observada

La presencia, durante 2026, de controversias sobre la conversión del trabajo estacional ante tribunales administrativos de Bologna, Milano y Napoli demuestra que esta cuestión seguirá siendo relevante.

El interés de las decisiones no reside únicamente en determinar quién ganó cada recurso.

Su verdadero valor consiste en permitir observar cómo el Derecho italiano está definiendo la frontera entre temporalidad programada y estabilización legítima.

Esa frontera afecta a principios diferentes: legalidad de los flujos, necesidades del mercado de trabajo, seguridad jurídica, continuidad de la residencia y buena administración.

Precisamente por ello, la conversión no debería ser considerada un mecanismo técnico secundario.

Es uno de los lugares en los que puede verse con mayor claridad cómo evoluciona la relación entre inmigración y trabajo.

Conclusión

El permiso estacional nace como un título temporal.

Pero la temporalidad del título inicial no significa necesariamente que todo el recorrido migratorio deba permanecer temporal.

Cuando aparece una verdadera oportunidad de empleo ordinario y el ordenamiento permite la conversión, la función de la administración consiste en verificar rigurosamente sus requisitos, no en fingir que la realidad laboral sigue siendo la misma que existía en el momento del ingreso.

La jurisprudencia administrativa italiana de 2026 muestra que este paso continúa generando controversias.

Y plantea una cuestión que probablemente tendrá una importancia creciente en los próximos años:

si una persona ha entrado legalmente para trabajar y el mercado laboral italiano le ofrece después una oportunidad estable, ¿hasta qué punto debe el Derecho facilitar la transformación de una migración temporal en una permanencia laboral ordinaria?

La respuesta debe permanecer dentro de las condiciones establecidas por la ley.

Pero es precisamente la disciplina delle conversioni a dimostrare che il diritto italiano non considera necessariamente immutabile la ragione originaria del soggiorno.

La regolarità non è soltanto una condizione da conservare.

Può essere anche un percorso giuridico capace di evolvere insieme alla situazione lavorativa della persona.

Avv. Fabio Loscerbo
Abogado habilitado para ejercer ante el Tribunal Supremo de Casación italiano
Inscrito en el Registro de representantes de intereses de la Cámara de Diputados italiana en materia de inmigración
Lobista inscrito en el Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36 en materia de Migración y Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428



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Protezione internazionale: il termine ridotto per il ricorso non può dipendere da una semplice formula

Nei ricorsi contro le decisioni delle Commissioni territoriali, il calcolo del termine di impugnazione non può dipendere soltanto dalle parole utilizzate nel provvedimento finale. La Corte di cassazione ha ribadito che la procedura accelerata deve essere realmente instaurata e svolta come tale: una formula di “manifesta infondatezza” non basta, da sola, a trasformare retroattivamente una procedura ordinaria in accelerata e a comprimere il diritto di difesa.

La questione è tutt’altro che formale. In materia di protezione internazionale pochi giorni possono decidere l’ammissibilità stessa del ricorso. La disciplina distingue infatti tra procedura ordinaria e procedure accelerate, alle quali possono essere collegati termini di impugnazione più brevi. Proprio per questo, prima di considerare tardivo un ricorso, occorre verificare quale procedura sia stata effettivamente applicata, quando sia stata determinata e se ne siano state rispettate le condizioni.

La Cassazione: non basta la formula contenuta nel provvedimento

Con l’ordinanza n. 17526/2026, depositata il 3 giugno 2026 e richiamata nella rassegna tematica dell’Ufficio del Massimario pubblicata il 28 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha affrontato un caso nel quale il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine ridotto applicabile, secondo il giudice, a una domanda reiterata trattata in procedura accelerata.

La Suprema Corte ha però rilevato due elementi decisivi. In primo luogo, la Commissione territoriale aveva concluso il procedimento con un accoglimento parziale, riconoscendo la protezione speciale: non si era dunque in presenza di una mera declaratoria di inammissibilità. In secondo luogo, la Corte ha ribadito che il termine ridotto non può essere fatto discendere dalla sola qualificazione finale del provvedimento, ma presuppone che la procedura accelerata sia stata effettivamente adottata e gestita secondo le regole previste dalla legge.

La Cassazione richiama così un principio di garanzia particolarmente importante: quando la legge collega alla procedura accelerata un effetto molto gravoso, come la riduzione del tempo disponibile per rivolgersi al giudice, occorre una verifica rigorosa del percorso procedimentale. Non è sufficiente che nella decisione compaia una formula come “manifesta infondatezza”.

La procedura accelerata deve essere individuabile fin dall’inizio

Il principio trova oggi un riscontro significativo anche nelle Linee guida operative della Commissione nazionale per il diritto di asilo, aggiornate nel 2026. Una volta registrata la domanda con il modello C3, spetta al Presidente della Commissione o della Sezione territoriale stabilire, dopo un esame preliminare, quale procedura debba essere applicata. Quando ricorrono i presupposti per una procedura accelerata, la scelta deve risultare da uno specifico atto di determina.

Le stesse Linee guida precisano inoltre che una procedura iniziata come accelerata può dover proseguire in forma ordinaria se vengono meno i presupposti, se emerge una condizione di vulnerabilità, se il caso presenta elementi di particolare complessità oppure se non vengono rispettati i termini previsti per la procedura accelerata.

Questo conferma un punto essenziale: “procedura accelerata” non è un’etichetta da apporre alla fine del procedimento. È un percorso amministrativo specifico, con presupposti, atti, garanzie e tempi propri.

Cosa deve controllare il difensore

Quando arriva una decisione negativa o parzialmente negativa della Commissione territoriale, il primo controllo non dovrebbe limitarsi alla data di notifica e al dispositivo. È opportuno ricostruire l’intero fascicolo amministrativo: modalità di presentazione della domanda, eventuale determina presidenziale, comunicazioni ricevute dalla Questura o dalla Commissione, convocazione per l’audizione, qualificazione della procedura, termini seguiti dall’amministrazione ed eventuali passaggi da procedura accelerata a ordinaria.

In particolare, se il provvedimento richiama la manifesta infondatezza o un’altra fattispecie collegata a una procedura accelerata, occorre verificare se quella procedura fosse stata realmente determinata e comunicata e se sia stata effettivamente rispettata. La qualificazione contenuta nella decisione finale non può sostituire l’accertamento di ciò che è avvenuto prima.

Questo controllo è importante anche per il richiedente. Non tutte le decisioni apparentemente simili producono gli stessi effetti processuali. Due provvedimenti con un dispositivo analogo possono essere stati adottati all’esito di procedimenti diversi e quindi essere soggetti a regole differenti quanto ai termini e agli effetti del ricorso.

Attenzione alle modifiche normative

La materia delle procedure accelerate è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi legislativi, ai quali si aggiunge il progressivo adeguamento al nuovo quadro europeo in materia di asilo. Per questa ragione non è prudente applicare in modo meccanico uno schema temporale ricavato da una vecchia pratica o da un precedente fascicolo.

Il termine concretamente applicabile deve essere individuato sulla base della disciplina vigente per quello specifico procedimento, della data della domanda, della tipologia di procedura e degli atti effettivamente adottati dall’amministrazione. Il principio affermato dalla Cassazione conserva però un valore generale: quanto più breve è il termine riconosciuto alla persona per esercitare il proprio diritto di difesa, tanto più rigorosa deve essere la verifica dei presupposti che consentono di applicarlo.

Una questione di effettività della tutela

Le procedure accelerate rispondono a un’esigenza legittima di celerità nella gestione delle domande che presentano determinate caratteristiche. La velocità, tuttavia, non può trasformarsi in incertezza processuale. Il richiedente deve poter comprendere quale procedura gli sia stata applicata e il difensore deve poter determinare con certezza il termine entro cui proporre ricorso.

Quando manca una chiara e corretta instaurazione della procedura accelerata, il termine più breve non può essere ricavato a posteriori dalla sola motivazione della decisione. È una regola che protegge il diritto di difesa e, nello stesso tempo, impone alle amministrazioni una gestione ordinata e verificabile del procedimento.

Per chi assiste un richiedente protezione internazionale, la conseguenza pratica è semplice ma decisiva: prima di concludere che un ricorso è tardivo, bisogna controllare il procedimento, non soltanto leggere l’ultima pagina del provvedimento.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

martedì 22 settembre 2026

Le travail n’a jamais commencé : le travailleur étranger peut-il rester en Italie ?

Le travail n’a jamais commencé : le travailleur étranger peut-il rester en Italie ?

Le TAR de Milan, l’autorisation de travail et les limites du titre de séjour pour recherche d’emploi

Un employeur italien demande l’autorisation d’embaucher un travailleur étranger.

L’administration délivre le nulla osta.

Le consulat italien délivre ensuite le visa.

Le travailleur quitte son pays, entre régulièrement en Italie et découvre finalement que l’employeur ne veut plus l’embaucher.

Cette situation révèle l’une des contradictions les plus difficiles du système italien de migration professionnelle.

Le travailleur a suivi la procédure légale.

L’État a autorisé son entrée.

Pourtant, le rapport de travail qui constituait la raison de cette entrée n’est jamais établi.

Peut-il alors obtenir un titre de séjour pour recherche d’emploi et chercher un autre employeur ?

Le TAR Lombardia, Milan, section III, dans son arrêt du 25 mai 2026, n° 2586, a apporté une réponse particulièrement importante à cette question.

Une affaire qui montre la fragilité de la procédure

Dans l’affaire examinée par le Tribunal, un employeur avait demandé un nulla osta dans le cadre du système des quotas.

L’autorisation avait été délivrée le 25 janvier 2023.

L’employeur avait toutefois communiqué dès le 2 mars 2023 sa volonté de ne plus instaurer la relation de travail.

Malgré cette situation, le travailleur avait obtenu son visa le 20 mars 2023 et était ensuite entré en Italie le 12 août 2023.

Lorsque les parties furent finalement convoquées pour la signature du contrat de séjour, l’employeur confirma son refus de conclure la relation.

Le travailleur demanda alors un titre pour recherche d’emploi.

L’administration refusa et révoqua le nulla osta.

Le litige porta ainsi directement sur la possibilité de protéger le travailleur entré régulièrement mais jamais effectivement embauché.

La volonté de l’employeur demeure libre

Le premier point affirmé par le Tribunal concerne l’autonomie contractuelle.

Le fait d’avoir demandé un nulla osta ne signifie pas que l’employeur puisse ensuite être juridiquement contraint par l’administration à conclure le contrat de travail.

Selon le TAR, sa volonté contractuelle demeure incoercible.

Cette conclusion peut sembler évidente du point de vue du droit privé.

Elle produit cependant des conséquences considérables en droit de l’immigration.

Le travailleur a organisé une migration internationale sur la base d’une offre de travail que l’État a officiellement autorisée.

Pourtant, la disparition de la volonté de l’employeur peut remettre en cause l’ensemble de ce parcours.

Le titre pour recherche d’emploi

Le cœur juridique de l’arrêt concerne l’article 22, paragraphe 11, du décret législatif n° 286/1998.

La disposition protège le travailleur étranger qui perd son emploi.

Mais le TAR interprète cette protection comme supposant l’existence préalable d’une véritable relation de travail.

Il faut donc distinguer :

la relation de travail constituée puis interrompue ;

et la relation promise mais jamais commencée.

Dans la première situation, il existe un emploi qui a été perdu.

Dans la seconde, juridiquement, il n’y a jamais eu d’emploi à perdre.

Une jurisprudence désormais structurée

Le TAR de Milan ne construit pas cette distinction isolément.

Il se réfère à une jurisprudence récente du Conseil d’État, notamment aux arrêts n° 7186/2025, 4839/2025, 2403/2025 et 399/2025, ainsi qu’à des précédents antérieurs.

Le principe retenu est que le titre pour recherche d’emploi suppose normalement qu’une relation de travail ait effectivement été instaurée puis interrompue.

Cette orientation a ensuite été reprise par le même TAR de Milan dans d’autres décisions de juillet 2026.

Nous ne sommes donc plus devant une question purement occasionnelle.

Une ligne jurisprudentielle se dessine.

L’exception de la force majeure

L’arrêt laisse néanmoins apparaître une exception importante.

La jurisprudence admet certaines situations dans lesquelles l’impossibilité d’instaurer la relation ne dépend ni du travailleur ni d’un simple changement d’avis de l’employeur.

Le Tribunal évoque, à titre d’exemple, le décès, la faillite ou un événement calamiteux.

Dans de telles hypothèses, un titre provisoire pour recherche d’emploi peut trouver une justification différente.

Mais le simple choix entrepreneurial de ne plus embaucher ne constitue pas, selon le TAR, une force majeure.

La distinction devient donc extrêmement fine.

Le paradoxe du travailleur qui a respecté les règles

C’est ici que l’affaire acquiert une dimension systémique.

Le travailleur peut avoir respecté toutes les règles qui lui étaient accessibles.

Il n’est pas entré irrégulièrement.

Il n’a pas inventé l’offre de travail.

Il a obtenu un visa délivré par l’État italien.

Il peut néanmoins se retrouver sans le titre attendu parce qu’une décision privée, prise par l’employeur, détruit le présupposé professionnel de l’entrée.

Cette situation pose une question qui dépasse la solution juridictionnelle du cas concret.

Qui doit supporter le risque administratif de la disparition de l’offre de travail ?

Le rôle du temps administratif

L’affaire présente une autre particularité remarquable.

L’employeur avait communiqué son changement de volonté avant même la délivrance du visa et avant l’entrée du travailleur en Italie.

Cela montre que la circulation des informations entre les différentes phases de la procédure est déterminante.

Une migration professionnelle comporte plusieurs administrations : Sportello Unico, autorités consulaires, Questura et autres services.

Lorsque l’information n’arrive pas au bon moment au bon niveau, le travailleur peut accomplir un déplacement international alors que le fondement économique de ce déplacement a déjà disparu.

Le problème n’est donc pas seulement celui du droit au séjour.

Il concerne également la qualité de la coordination administrative.

La nouvelle offre de travail ne suffit pas nécessairement

Le travailleur avait également trouvé d’autres possibilités d’emploi.

Le TAR les considère toutefois comme non décisives pour apprécier la légalité du provvedimento contesté.

Cette solution montre la rigidité du lien entre la procédure d’entrée et l’employeur à l’origine du nulla osta.

Une nouvelle offre ne remplace pas automatiquement celle qui a permis l’entrée.

Le système cherche ainsi à empêcher que le mécanisme des quotas soit utilisé avec des employeurs uniquement formels pour permettre l’entrée de travailleurs qui chercheront ensuite librement un autre emploi.

Cette préoccupation est légitime.

Mais elle produit une tension évidente lorsque le travailleur est de bonne foi.

Deux risques opposés

Le législateur et le juge doivent ainsi gérer deux risques.

Le premier est celui de la fraude : une offre de travail fictive ne doit pas devenir un simple instrument d’entrée.

Le second est celui de la vulnérabilité : un travailleur ayant suivi correctement la procédure ne devrait pas supporter sans protection toutes les conséquences du changement d’avis d’un employeur.

La jurisprudence actuelle privilégie fortement la nécessité qu’une véritable relation de travail ait commencé.

Le débat juridique n’est toutefois probablement pas terminé.

Une distinction fondamentale

L’arrêt n° 2586/2026 permet finalement de comprendre la frontière entre deux situations qui peuvent sembler identiques dans la vie quotidienne mais qui ne le sont pas juridiquement.

Perdre son emploi n’est pas la même chose que ne jamais avoir été embauché.

Dans le premier cas, le droit italien protège la continuité du séjour par le mécanisme de la recherche d’emploi.

Dans le second, cette protection est beaucoup plus difficile à obtenir.

Cette distinction est cohérente avec le texte de l’article 22.

Mais elle révèle également l’une des fragilités structurelles d’un système dans lequel la migration légale du travailleur dépend initialement de la volonté d’un employeur privé.

Le droit protège celui qui perd son travail.

La question plus difficile reste celle de la protection de celui qui traverse une frontière sur la base d’un travail autorisé par l’État, mais qui disparaît avant même d’avoir commencé.

Avv. Fabio Loscerbo
Avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation italienne
Inscrit au Registre des représentants d’intérêts de la Chambre des députés italienne en matière d’immigration
Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne n° 280782895721-36 en matière de migration et d’asile
ORCID : 0009-0004-7030-0428



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Episodio 4 – Even my receipt has expired_ can I continue working

Episodio 4 – Even my receipt has expired_ can I continue working by Avv. Fabio Loscerbo
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Episodio 4 – Even my receipt has expired_ can I continue working

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Permesso stagionale: la conversione è fuori quota, ma non conviene aspettare la scadenza

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato non stagionale è oggi fuori dalle quote del decreto flussi e può essere chiesta in qualunque momento dell’anno. Questo, però, non significa che la domanda possa essere rinviata senza limiti. Una recente sentenza del TAR Lombardia, Brescia, n. 701 del 20 maggio 2026 richiama l’attenzione su un punto molto concreto: la conversione presuppone, in linea di principio, l’esistenza di un titolo ancora valido e la richiesta dovrebbe essere presentata entro la sua scadenza. Per lavoratori, datori di lavoro e professionisti la conseguenza pratica è semplice: quando esiste già un’offerta di lavoro non stagionale, attendere gli ultimi giorni o confidare automaticamente in una domanda tardiva espone a un rischio che oggi non è più prudente sottovalutare.

La conversione è fuori quota, ma resta una conversione

Il quadro normativo è cambiato in modo significativo con il decreto-legge n. 145 del 2024, convertito dalla legge n. 187 del 2024. La conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale non è più soggetta alle quote annuali del decreto flussi: non occorre quindi attendere un click day né verificare la disponibilità di una quota numerica.

L’articolo 24, comma 10, del Testo unico sull’immigrazione consente al lavoratore che abbia svolto regolare attività lavorativa stagionale sul territorio nazionale per almeno tre mesi e al quale sia offerto un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato di chiedere la conversione del titolo. La procedura viene presentata telematicamente attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno e coinvolge lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

La semplificazione introdotta dal legislatore riguarda dunque il superamento delle quote, non la natura giuridica dell’operazione. Si tratta pur sempre della trasformazione di un titolo di soggiorno esistente in un diverso permesso: ed è proprio su questo punto che interviene la recente giurisprudenza amministrativa.

La sentenza del TAR Brescia n. 701 del 2026

Con la sentenza del 20 maggio 2026, n. 701, il TAR Lombardia, sede di Brescia, ha affermato che la domanda di conversione da lavoro stagionale a lavoro non stagionale deve essere presentata entro la scadenza del permesso da convertire. Secondo il Tribunale, tale conclusione deriva anzitutto dalla natura stessa della conversione, che presuppone un titolo ancora esistente, oltre che dal coordinamento con la disciplina prevista per altre ipotesi di conversione.

La decisione aggiunge che, al più, può essere considerata la possibilità di presentare l’istanza nei sessanta giorni successivi alla scadenza, richiamando il termine tradizionalmente previsto per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Il TAR si colloca così in continuità con un precedente del Consiglio di Stato, sezione III, n. 279 dell’8 gennaio 2021.

Il dato merita attenzione perché l’articolo 24, comma 10, non contiene un termine espresso qualificato come perentorio. In passato, inoltre, la giurisprudenza e la stessa prassi amministrativa hanno valorizzato in varie occasioni i requisiti sostanziali della conversione, ritenendo che il mero superamento della data impressa sul permesso non dovesse sempre impedire l’esame della domanda.

Perché oggi non è prudente confidare nella domanda tardiva

Il Portale istituzionale Integrazione Migranti, in un approfondimento dell’11 aprile 2025, aveva evidenziato proprio l’assenza di un termine espressamente perentorio e aveva richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui il superamento formale della scadenza non costituisce necessariamente un ostacolo insuperabile quando siano dimostrati i requisiti sostanziali per il nuovo titolo.

La pronuncia del TAR Brescia del 2026 mostra tuttavia che questo orientamento non può essere considerato una garanzia. Esiste oggi un indirizzo giurisprudenziale espresso, recente e specificamente riferito alla conversione da stagionale a non stagionale che collega la possibilità di conversione alla permanenza in vita del titolo originario, ammettendo soltanto in via eventuale la fascia dei sessanta giorni successivi.

Da un punto di vista professionale, la conclusione operativa deve quindi essere prudenziale: quando i requisiti per la conversione sono già maturati, la domanda va presentata prima della scadenza del permesso stagionale. La possibilità di discutere in giudizio la rilevanza di una domanda tardiva resta distinta dalla convenienza di costruire la pratica in modo da evitare fin dall’inizio quel contenzioso.

I requisiti da verificare prima dell’invio

La conversione richiede innanzitutto che il lavoratore abbia effettivamente svolto il periodo minimo di lavoro stagionale previsto dalla legge e che disponga di una concreta offerta di lavoro subordinato non stagionale. Non è sufficiente, quindi, la mera disponibilità astratta di un datore di lavoro: il nuovo rapporto deve possedere caratteristiche compatibili con il rilascio del permesso per lavoro subordinato e deve essere supportato dalla documentazione richiesta nella procedura dello Sportello Unico.

Tra i documenti normalmente rilevanti vi sono il permesso stagionale, il passaporto, la prova del lavoro stagionale svolto, il modello UNILAV relativo al rapporto stagionale, la proposta del nuovo contratto, la documentazione del datore di lavoro, gli elementi relativi alla capacità economica e occupazionale e la documentazione alloggiativa richiesta dalla procedura. Nella pratica è importante verificare questi elementi con anticipo, perché attendere la scadenza del titolo per completare una documentazione mancante può trasformare una pratica ordinaria in una questione contenziosa.

Si può lavorare mentre la conversione è in corso

Un altro profilo di grande utilità pratica riguarda il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la decisione dell’Amministrazione. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10 del 5 maggio 2025, ha chiarito che anche nelle more della conversione trova applicazione la tutela prevista dall’articolo 5, comma 9-bis, del Testo unico.

In presenza della ricevuta che attesta la regolare presentazione della domanda e dopo l’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione, il lavoratore può quindi iniziare l’attività non stagionale senza attendere materialmente il rilascio del nuovo permesso. Il Portale Integrazione Migranti ha confermato questa impostazione anche negli aggiornamenti del 2026. Per il lavoro domestico, la funzione equivalente è svolta dalla comunicazione del rapporto all’INPS.

Questo aspetto rende ancora meno giustificabile il rinvio della domanda: la conversione può essere presentata durante tutto l’anno, non dipende più dalle quote e, una volta correttamente avviata, consente di dare continuità al nuovo rapporto lavorativo alle condizioni previste dalla legge.

La scadenza non va confusa con il click day

Uno degli errori più frequenti deriva dalla sovrapposizione di due piani diversi. L’eliminazione delle quote significa che non esiste più una finestra annuale entro la quale concorrere per ottenere una quota di conversione; la scadenza del singolo permesso, invece, continua a riguardare la posizione personale del lavoratore e la possibilità stessa di trasformare quel titolo in un altro.

Per questo la formula “conversione in qualsiasi momento dell’anno” deve essere letta correttamente: significa in qualsiasi momento dell’anno rispetto al calendario dei flussi, non necessariamente in qualsiasi momento rispetto alla scadenza del permesso posseduto.

La regola pratica

Per chi possiede un permesso stagionale e riceve un’offerta seria di lavoro non stagionale, la strategia più sicura è oggi quella di verificare immediatamente i requisiti e presentare la conversione mentre il titolo è ancora valido. Se il permesso è già scaduto, la pratica non deve essere considerata automaticamente impossibile, soprattutto quando il ritardo è contenuto e i requisiti sostanziali risultano documentati; occorre però valutare con precisione la situazione, perché la giurisprudenza più recente dimostra che il profilo temporale può assumere valore decisivo.

La trasformazione del sistema in una procedura fuori quota è una semplificazione importante, ma non elimina la necessità di rispettare tempi, presupposti e sequenza amministrativa. Nel diritto dell’immigrazione, spesso, la differenza tra una pratica lineare e un ricorso nasce proprio da un adempimento eseguito tempestivamente.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

lunedì 21 settembre 2026

CGUE Hardeker: più Paesi di rimpatrio e controllo del non-refoulement

CGUE Hardeker: più Paesi di rimpatrio e controllo del non-refoulement

La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-182/26 PPU, Hardeker, decisa il 25 giugno 2026, ha affrontato una questione destinata a diventare sempre più importante nelle politiche europee di ritorno: cosa accade quando il provvedimento indica più possibili Paesi di destinazione?

La decisione di ritorno può individuare più Stati potenzialmente rilevanti, ma ciò non consente di trattare la destinazione come un elemento astratto. Nel giudizio sulla legittimità del trattenimento il giudice deve verificare autonomamente, anche d’ufficio quando necessario, la compatibilità del concreto allontanamento con il principio di non-refoulement.

Il punto pratico è particolarmente importante. Non basta che uno dei Paesi compaia formalmente nel provvedimento: occorre verificare quale destinazione sia realmente praticabile, se esistano accordi di riammissione o disponibilità delle autorità del Paese interessato e se, rispetto alla persona concreta, sussistano rischi incompatibili con l’art. 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Corte ammette che il trattenimento possa proseguire quando l’allontanamento rimanga concretamente possibile verso almeno una destinazione lecita e continuino a sussistere gli altri presupposti della misura. Ma se nessuna delle destinazioni effettivamente praticabili rispetta le garanzie richieste dal diritto dell’Unione, viene meno la prospettiva di rimpatrio che giustifica la privazione della libertà.

Per la difesa, la verifica dovrebbe quindi diventare sistematica: quale Paese è indicato nel decreto? Ce ne sono più di uno? Quale autorità ha riconosciuto l’identità? Esiste un lasciapassare? Lo Stato di destinazione ha manifestato disponibilità alla riammissione? Quali rischi sono stati valutati e con quali fonti aggiornate?

La sentenza mostra ancora una volta che la legittimità del trattenimento non può essere separata dalla concreta eseguibilità del rimpatrio. Il CPR non è una misura autonoma: è funzionale a un allontanamento che deve essere non soltanto astrattamente previsto, ma giuridicamente e materialmente realizzabile.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Procedura di frontiera: il 20% non è un automatismo

Procedura di frontiera: il 20% non è un automatismo

Una serie di decreti del Tribunale di Palermo del 25 luglio 2026, relativi ai procedimenti R.G. 9739, 9760 e 9759/2026, affronta uno dei meccanismi più delicati del nuovo Patto europeo in materia di asilo: l’utilizzo del tasso medio europeo di riconoscimento pari o inferiore al 20% come presupposto per l’applicazione della procedura accelerata di frontiera.

L’art. 42, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento (UE) 2024/1348 attribuisce rilievo a questo dato statistico. Il Tribunale di Palermo chiarisce però che la percentuale non può funzionare come un interruttore automatico. Il tasso medio ha valore indiziario, ma non sostituisce la valutazione individuale della posizione del richiedente.

L’autorità deve quindi verificare se la situazione del Paese di origine sia significativamente mutata e, soprattutto, se il richiedente appartenga a una categoria personale per la quale la media generale non sia rappresentativa. Genere, orientamento sessuale, appartenenza a una minoranza, area geografica di provenienza, condizioni di vulnerabilità o recenti mutamenti politici e sociali possono rendere il dato aggregato inadeguato rispetto al caso concreto.

La conseguenza processuale è particolarmente rilevante. Se la procedura di frontiera non è stata validamente instaurata, secondo i decreti di Palermo non opera il rito previsto dall’art. 35-ter del d.lgs. n. 25/2008, ma torna applicabile l’art. 35-bis, con le diverse conseguenze previste anche sul piano della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Dal punto di vista professionale, nei ricorsi successivi all’entrata in applicazione del nuovo Patto diventa quindi necessario controllare puntualmente quale tasso sia stato utilizzato, quale fonte lo abbia determinato, se l’Amministrazione lo abbia applicato in modo meccanico e se abbia spiegato perché quella media sia effettivamente rappresentativa della situazione personale del richiedente.

La statistica può orientare la procedura, ma non può sostituire la decisione individuale. È proprio questo il punto più importante dei primi orientamenti di merito: il nuovo sistema accelera, ma non elimina l’obbligo di verificare la persona concreta.

Trattandosi di giurisprudenza di merito, questi decreti non possono naturalmente essere presentati come un orientamento consolidato nazionale. Rappresentano però una linea difensiva immediatamente rilevante, soprattutto nei fascicoli nei quali l’applicazione della procedura di frontiera dipenda quasi esclusivamente dal dato percentuale riferito alla nazionalità.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Episodio 4 – Même mon reçu a expiré _ est-ce que je peux continuer à travailler

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Cittadinanza per residenza: l’anagrafe non basta se manca la continuità del soggiorno

Per la cittadinanza italiana per residenza non basta risultare iscritti all’anagrafe per dieci anni: occorre che, nello stesso periodo, il soggiorno sia rimasto legalmente regolare. Una recente sentenza del TAR Lazio chiarisce un punto che, nella pratica, può determinare l’inammissibilità della domanda anche quando la persona vive stabilmente in Italia da molti anni.

Dieci anni di residenza: cosa significa davvero

L’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992 consente la concessione della cittadinanza italiana allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. La nozione di “residenza legale” non coincide, però, con la semplice presenza fisica in Italia né con la sola iscrizione anagrafica.

L’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 572 del 1993 precisa infatti che è legalmente residente chi soggiorna in Italia avendo soddisfatto sia le condizioni previste dalla normativa sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri sia gli adempimenti in materia di iscrizione anagrafica. I due profili devono quindi procedere insieme: continuità anagrafica e continuità della regolarità del soggiorno.

Il chiarimento del TAR Lazio

Con la sentenza n. 12612 del 10 luglio 2026, la Sezione V-bis del TAR Lazio ha ribadito che, ai fini della cittadinanza per residenza, non è sufficiente dimostrare dieci anni di iscrizione anagrafica se, nel medesimo arco temporale, esiste un periodo nel quale lo straniero non disponeva di un titolo che rendesse regolare il soggiorno.

Il caso riguardava, in particolare, un permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il Tribunale ha precisato che tale titolo prova la regolarità del soggiorno soltanto per il periodo della sua validità. Una volta scaduto, in assenza di un diverso titolo o di una situazione giuridica che consenta la prosecuzione regolare del soggiorno, la continuità richiesta per la cittadinanza viene meno. L’iscrizione anagrafica rimasta formalmente attiva non è sufficiente, da sola, a colmare quel vuoto.

La scadenza materiale del permesso non equivale sempre a un periodo irregolare

Questo principio deve tuttavia essere applicato con attenzione. Non ogni intervallo tra la data di scadenza stampata sul permesso e il rilascio del titolo successivo costituisce automaticamente una interruzione della residenza legale.

Quando il rinnovo, il rilascio o la conversione sono stati regolarmente richiesti e il procedimento è ancora pendente, la disciplina del Testo Unico Immigrazione tutela la continuità del soggiorno durante l’attesa, alle condizioni previste dalla legge. Per questo motivo, prima di concludere che esista un “buco” nella regolarità del soggiorno, occorre ricostruire esattamente la sequenza delle domande, delle ricevute, dei provvedimenti e dei titoli rilasciati.

Nella pratica, una ricevuta di rinnovo, una domanda di conversione tempestivamente presentata o un procedimento amministrativo correttamente avviato possono assumere un valore decisivo. Al contrario, la semplice permanenza in Italia, il lavoro svolto o l’iscrizione anagrafica non possono sostituire un titolo o una posizione giuridica che renda legittimo il soggiorno.

Prima della domanda di cittadinanza occorre ricostruire l’intero decennio

La conseguenza operativa è chiara: prima di presentare una domanda di cittadinanza per residenza non dovrebbe essere controllata soltanto la data della prima iscrizione anagrafica. È necessario ricostruire, anno per anno, almeno i dieci anni precedenti, verificando la continuità dei titoli di soggiorno e dei relativi procedimenti.

È opportuno conservare e, se necessario, recuperare copia dei precedenti permessi, delle ricevute postali, delle attestazioni di presentazione delle domande, dei provvedimenti di rinnovo o conversione e delle comunicazioni della Questura. Nei casi dubbi può essere utile ricostruire formalmente la posizione attraverso l’accesso agli atti, soprattutto quando vecchi documenti siano stati smarriti o quando vi siano stati lunghi periodi di attesa amministrativa.

Lo stesso controllo va svolto sul versante anagrafico, perché anche cancellazioni per irreperibilità o periodi di mancata iscrizione possono incidere sul requisito richiesto dalla legge. La cittadinanza per residenza presuppone infatti una continuità giuridica complessiva, non soltanto una continuità materiale della presenza in Italia.

Un errore frequente: presentare la domanda appena maturano dieci anni di anagrafe

Il rischio più frequente consiste nel calcolare il requisito esclusivamente sulla base del certificato storico di residenza e presentare immediatamente la domanda una volta raggiunti i dieci anni. Se all’interno di quel periodo esiste un’interruzione effettiva della regolarità del soggiorno, la domanda può risultare prematura o inammissibile.

In queste situazioni è preferibile verificare prima se il periodo apparentemente scoperto sia realmente tale oppure se esistano ricevute, procedimenti o altri atti capaci di dimostrare la continuità giuridica. Se invece l’interruzione è effettiva, occorre valutare da quale momento il requisito possa considerarsi nuovamente maturato, evitando di affidarsi alla sola anzianità anagrafica.

Attenzione a non confondere fattispecie diverse

Il principio esaminato riguarda la concessione della cittadinanza per residenza prevista dall’articolo 9 della legge n. 91 del 1992. Non deve essere automaticamente trasferito ad altre fattispecie, come l’acquisto della cittadinanza da parte di chi è nato in Italia e vi ha vissuto fino alla maggiore età, rispetto alle quali la normativa e la giurisprudenza seguono criteri differenti e attribuiscono particolare rilievo alla concreta vicenda personale del minore.

Per la naturalizzazione per residenza, invece, il dato operativo che emerge dalla più recente giurisprudenza amministrativa è netto: i dieci anni devono essere verificati non soltanto sul certificato anagrafico, ma anche attraverso la storia dei titoli di soggiorno.

La verifica preventiva può evitare anni di procedimento inutile

Una domanda di cittadinanza può richiedere un’istruttoria lunga e complessa. Presentarla senza avere prima ricostruito la continuità della residenza legale espone al rischio di attendere mesi o anni per ricevere un provvedimento negativo fondato su un problema che poteva essere individuato prima del deposito.

Per questo, soprattutto nei casi caratterizzati da vecchi permessi stagionali, periodi di rinnovo molto lunghi, cambi di titolo, precedenti domande respinte o documentazione incompleta, la verifica preventiva della posizione amministrativa non è un passaggio formale: è una parte essenziale della pratica di cittadinanza.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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domenica 20 settembre 2026

Rifugiato e lavoro: perché il permesso per asilo politico non si converte in lavoro subordinato

Rifugiato e lavoro: perché il permesso per asilo politico non si converte in lavoro subordinato

Il TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 14386 del 27 agosto 2026, ha affrontato una questione che può apparire controintuitiva: il titolare dello status di rifugiato può chiedere di convertire il proprio permesso per asilo politico in un permesso per lavoro subordinato?

La risposta del TAR è negativa. Il punto, però, non è che il rifugiato abbia meno diritti. È esattamente il contrario: il titolo derivante dallo status di rifugiato è già più stabile e più ampio rispetto a un ordinario permesso per lavoro.

L’art. 23 del d.lgs. n. 251/2007 prevede infatti per il titolare dello status di rifugiato un permesso di soggiorno di durata quinquennale, rinnovabile, che consente già lo svolgimento di attività lavorativa subordinata e autonoma. Non è quindi necessario trasformare il titolo per poter lavorare.

La conversione, inoltre, non è prevista tra quelle contemplate dall’art. 6, comma 1-bis, del Testo unico immigrazione. Il sistema distingue espressamente la posizione del rifugiato da quella di altri titolari di protezione per i quali la convertibilità può essere ammessa ricorrendone i presupposti.

Dal punto di vista pratico, la domanda da porre al cliente è quindi: perché vuole convertire il permesso? Se l’obiettivo è soltanto lavorare, la conversione non serve. Se invece la preoccupazione riguarda una futura cessazione dello status o il timore che il titolo per asilo sia meno stabile di quello per lavoro, occorre spiegare che la struttura normativa è opposta: il rifugiato dispone già di un titolo quinquennale fondato su uno status internazionale riconosciuto.

La sentenza è utile anche per evitare un errore concettuale molto frequente: pensare che il permesso per lavoro sia sempre la forma più “forte” di soggiorno. Non è così. La stabilità del titolo dipende dal fondamento giuridico e non dalla sua denominazione più familiare.

Nella consulenza conviene quindi verificare con precisione lo status posseduto, i diritti già incorporati nel titolo e l’effettiva utilità dell’operazione richiesta, evitando istanze di conversione che l’ordinamento non contempla e che non aggiungerebbero alcun vantaggio sostanziale.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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