sabato 22 agosto 2026

Manica, la cooperazione franco-britannica ferma 185 partenze: il controllo delle frontiere torna a essere una funzione stabile dello Stato https://ift.tt/EgmQ9Mv Nei primi tre mesi del nuovo accordo tra Regno Unito e Francia, le unità francesi finanziate da Londra hanno impedito 185 tentativi di partenza attraverso la Manica, coinvolgendo circa 4.300 migranti. Secondo i dati diffusi il 21 agosto dal governo britannico, l’intervento comprende il blocco delle imbarcazioni prima della partenza, il sequestro di mezzi e motori e l’azione contro le reti di trafficanti. Il dato è interessante perché mostra un progressivo spostamento dalla gestione emergenziale degli sbarchi alla costruzione di un apparato permanente di controllo. L’accordo prevede nuove unità operative sulle coste francesi, sorveglianza con droni, elicotteri e sistemi di telecamere, mentre a Dunkerque è in costruzione un centro permanente per i rimpatri. È una direzione che richiama direttamente uno dei punti centrali del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: la gestione dell’immigrazione non può essere affidata a interventi episodici e frammentati, ma richiede strutture specializzate, cooperazione internazionale e una funzione pubblica stabile dedicata al governo dei flussi. Il modello franco-britannico non coincide con la proposta italiana di una Polizia dell’Immigrazione, ma parte dallo stesso problema: individuare responsabilità operative chiare e strumenti permanenti di controllo. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 via WordPress https://ift.tt/o4agv2K https://ift.tt/B8kaPfW IFTTT, WordPress

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Domanda di asilo e lavoro: dal 2026 i 90 giorni decorrono dalla formalizzazione

Domanda di asilo e lavoro: dal 2026 i 90 giorni decorrono dalla formalizzazione

Il decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026, convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, ha modificato una regola molto concreta per chi chiede protezione internazionale: l’accesso al lavoro non è più consentito dopo sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ma dopo novanta giorni dalla formalizzazione, purché il procedimento non sia concluso e il ritardo non sia imputabile al richiedente. La modifica rende decisiva una distinzione che nella pratica viene spesso trascurata: manifestare la volontà di chiedere asilo, registrare la domanda e formalizzarla sono oggi tre momenti giuridicamente distinti.

La novità deriva dall’art. 10 del decreto-legge n. 100/2026, ormai stabilizzato dalla legge di conversione n. 145/2026. Il nuovo testo dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015 stabilisce che il documento rilasciato dopo la formalizzazione della domanda consente lo svolgimento di attività lavorativa trascorsi novanta giorni dalla formalizzazione stessa, se l’esame non è ancora concluso e il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

Manifestazione, registrazione e formalizzazione non coincidono

Il nuovo sistema, costruito anche in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1348, separa con maggiore precisione le diverse fasi della domanda di protezione internazionale.

La prima fase è la manifestazione della volontà. È il momento in cui lo straniero dichiara a un’autorità competente di voler chiedere protezione internazionale. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 14851 del 18 maggio 2026, ha chiarito che una manifestazione di volontà può assumere rilievo giuridico anche se non espressa attraverso formule sacramentali, purché sia rivolta a un’autorità riconducibile all’apparato statale e sia concretamente idonea ad attivare il procedimento.

Segue la registrazione. Il nuovo art. 26-bis del d.lgs. n. 25/2008 attribuisce questo compito alla Questura o all’ufficio di polizia di frontiera. Il Regolamento (UE) 2024/1348 prevede, in via generale, che la registrazione avvenga prontamente e comunque entro cinque giorni da quando la domanda è stata fatta, termine che può essere esteso fino a quindici giorni in presenza di un numero sproporzionato di domande.

Infine vi è la formalizzazione, disciplinata dall’art. 26-ter del d.lgs. n. 25/2008. Nel nuovo modello italiano essa avviene, di regola, presso le Commissioni territoriali tramite i soggetti esterni convenzionati; per chi è accolto nei centri tramite i gestori delle strutture; per i richiedenti trattenuti o detenuti tramite la Questura. A seguito della formalizzazione viene rilasciato il documento previsto dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015.

Da quale giorno si contano i novanta giorni per lavorare?

Su questo punto il testo vigente è particolarmente chiaro. Il nuovo art. 22 non collega il termine alla semplice manifestazione di volontà e neppure alla registrazione della domanda. La decorrenza è espressamente fissata alla formalizzazione.

In termini pratici, quindi, se una persona manifesta oggi la volontà di chiedere protezione, viene registrata pochi giorni dopo e formalizza la domanda successivamente, il termine dei novanta giorni parte dalla data della formalizzazione. È quella data che deve essere individuata e documentata con precisione.

La modifica rispetto al sistema precedente è rilevante sotto due profili. Il primo è quantitativo: il termine passa da sessanta a novanta giorni. Il secondo, ancora più importante nella pratica, riguarda il dies a quo, perché il legislatore non utilizza più una formula generica riferita alla presentazione della domanda, ma individua espressamente la formalizzazione come momento iniziale.

La formalizzazione non può però essere rinviata senza limiti

Il fatto che il diritto al lavoro decorra dalla formalizzazione non significa che l’Amministrazione possa differirla liberamente. L’art. 28 del Regolamento (UE) 2024/1348 stabilisce che il richiedente deve poter formalizzare la domanda quanto prima e, in via ordinaria, entro ventuno giorni dalla registrazione. In caso di un numero sproporzionato di richieste, l’appuntamento può essere fissato in una data che non superi due mesi dalla registrazione.

Questo passaggio è essenziale. La nuova disciplina rende la formalizzazione un momento capace di incidere direttamente sulla possibilità di lavorare. Di conseguenza, un ritardo amministrativo nella fissazione della formalizzazione non è più soltanto un problema organizzativo: può produrre un effetto concreto sulla posizione lavorativa del richiedente.

Occorre allora distinguere due questioni. La prima riguarda la regola sostanziale: secondo il testo vigente, i novanta giorni decorrono dalla formalizzazione. La seconda riguarda la legittimità di un eventuale ritardo dell’Amministrazione nel consentire quella formalizzazione. Se i termini previsti dal Regolamento europeo non vengono rispettati senza una giustificazione riconducibile alle ipotesi previste dalla normativa, può sorgere un problema autonomo di tutela nei confronti dell’inerzia amministrativa.

Perché è importante conservare la prova delle diverse date

Nella gestione pratica della domanda diventa ancora più importante conservare la documentazione relativa a ciascuna fase: la prova della manifestazione di volontà, la data della registrazione e il documento rilasciato, la convocazione per la formalizzazione e infine il documento consegnato a seguito di essa.

Queste date possono non coincidere e producono effetti diversi. La manifestazione della volontà continua ad avere una propria rilevanza giuridica, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione, soprattutto per individuare il momento genetico della richiesta e il regime normativo applicabile. La registrazione fa scattare ulteriori garanzie procedurali e deve avvenire entro termini definiti. La formalizzazione, invece, è oggi il riferimento espresso scelto dal legislatore nazionale per il successivo accesso al lavoro.

Per datori di lavoro, consulenti e operatori è quindi rischioso limitarsi a chiedere genericamente “da quanto tempo è stata fatta la domanda di asilo”. La verifica corretta deve riguardare la data di formalizzazione e il documento rilasciato ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015.

Il documento che consente il lavoro

La riforma ha modificato anche la documentazione rilasciata al richiedente. Al momento della registrazione la Questura o l’ufficio di polizia di frontiera rilasciano un documento nominativo che attesta l’avvenuta registrazione della domanda. A seguito della formalizzazione viene invece rilasciato il documento previsto dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, validato dalla Prefettura territorialmente competente.

È quest’ultimo documento che l’art. 22 collega espressamente alla possibilità di svolgere attività lavorativa una volta trascorsi i novanta giorni previsti dalla legge. La norma aggiunge una condizione: il procedimento di esame non deve essere già concluso e il ritardo non deve essere attribuibile al richiedente.

La nuova disciplina rende dunque necessario un controllo più preciso della sequenza procedimentale. Manifestazione, registrazione e formalizzazione non possono più essere utilizzate come espressioni equivalenti, perché producono conseguenze differenti. Per chi assiste il richiedente, il primo controllo da compiere è ormai cronologico: quando è stata manifestata la volontà, quando è stata registrata la domanda, quando è stata formalizzata e quale documento è stato effettivamente rilasciato.

La distinzione può sembrare formale, ma nella pratica può determinare settimane di differenza nell’accesso regolare al lavoro. Ed è proprio per questo che, nel nuovo sistema europeo e nazionale dell’asilo, la corretta ricostruzione delle date diventa parte integrante della tutela giuridica del richiedente.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

venerdì 21 agosto 2026

Ricorso contro il diniego di asilo: quando la sospensione è automatica

Una volta accertata la tempestività del ricorso contro il diniego della protezione internazionale, l’effetto sospensivo previsto dalla legge non può essere negato per una mera carenza documentale relativa alla prova della notifica. È il principio affermato dalla Corte d’Appello di Bari con il decreto n. 1317 del 4 maggio 2026.

La vicenda affronta un problema molto concreto nella pratica dei ricorsi in materia di protezione internazionale: la difficoltà del richiedente di dimostrare con immediatezza la data esatta in cui ha ricevuto il provvedimento della Commissione territoriale.

Nel caso esaminato, il Tribunale aveva inizialmente negato la sospensione perché non risultava prodotta la prova della data di notifica del diniego, elemento necessario per verificare la tempestività dell’impugnazione.

Successivamente, però, la tempestività del ricorso era stata accertata. A quel punto, secondo la Corte d’Appello, non era più possibile negare l’effetto sospensivo che deriva dalla disciplina dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008.

Il principio è importante: se il ricorso rientra nel regime nel quale la legge prevede la sospensione automatica e la sua tempestività viene accertata, la sospensione non dipende da una valutazione discrezionale del giudice.

La Corte richiama inoltre un profilo particolarmente significativo sul piano processuale. Quando la prova della data di notifica è nella disponibilità dell’Amministrazione e non facilmente accessibile al richiedente, il giudice può utilizzare i propri poteri officiosi per acquisire i chiarimenti necessari.

Il problema si presenta soprattutto quando il diniego viene notificato per posta al richiedente che vive autonomamente. In queste situazioni la documentazione relativa al perfezionamento della notifica può non essere immediatamente nella disponibilità dell’interessato, mentre l’Amministrazione conserva gli elementi necessari per ricostruirla.

Per il difensore resta comunque fondamentale documentare il più possibile la ricezione del provvedimento: busta, avviso di ricevimento, tracciamento postale e ogni altro elemento utile devono essere conservati e prodotti tempestivamente.

La decisione della Corte d’Appello di Bari evita però che una difficoltà meramente documentale possa trasformarsi automaticamente nella perdita di una garanzia processuale prevista dalla legge.

Tempestività del ricorso ed effetto sospensivo devono essere valutati in modo coerente: una volta riconosciuto che l’impugnazione è stata proposta nei termini, non è logicamente possibile trattarla come tardiva ai soli fini della sospensione.

La pronuncia rappresenta quindi un richiamo all’effettività della tutela giurisdizionale in una materia nella quale l’esecutività del diniego può incidere immediatamente sulla posizione dello straniero e sul suo diritto a permanere nel territorio durante il giudizio.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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Seconda domanda di protezione: la Cassazione chiarisce quale giudice è competente

Con l’ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione è tornata sulla competenza territoriale nelle controversie relative alle domande reiterate di protezione internazionale, valorizzando il principio di prossimità rispetto alla situazione concreta del richiedente.

La questione è particolarmente rilevante nei casi in cui lo straniero presenti una nuova domanda di protezione dopo una precedente decisione e, nel frattempo, si trovi in un territorio diverso da quello della Commissione che aveva esaminato la prima istanza.

La Cassazione ha ribadito che, quando il richiedente non è trattenuto e non è ospitato in una struttura di accoglienza, la competenza territoriale deve essere individuata tenendo conto della sua effettiva dimora o del suo domicilio.

Il criterio risponde a una logica precisa: garantire che il giudice competente sia quello territorialmente più vicino alla situazione concreta della persona interessata e assicurare un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale.

Ne consegue che l’eventuale trasmissione amministrativa della domanda a una determinata Commissione territoriale non può, da sola, modificare il giudice competente quando i criteri previsti dalla legge conducono a un diverso foro.

Per il difensore si tratta di un principio di notevole utilità pratica. Prima di depositare il ricorso relativo a una domanda reiterata è necessario verificare con attenzione dove il richiedente dimori effettivamente, se sia inserito in una struttura di accoglienza e se sia eventualmente sottoposto a trattenimento.

Questi elementi possono determinare direttamente l’individuazione del Tribunale competente ed evitare contestazioni processuali che rischiano di rallentare la tutela.

La pronuncia conferma inoltre un orientamento importante: l’organizzazione interna dell’Amministrazione non può prevalere sui criteri legali di competenza territoriale.

Nelle controversie sulla protezione internazionale, la prossimità del giudice alla situazione effettiva del richiedente non rappresenta soltanto un criterio organizzativo. È anche uno strumento per rendere concretamente esercitabile il diritto alla difesa.


Avv. Fabio Loscerbo
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Espulsione e protezione speciale: la Cassazione torna sul diritto alla vita privata e familiare

Due recenti ordinanze della Corte di Cassazione tornano su un nodo centrale del diritto dell’immigrazione: quanto devono pesare, nelle decisioni su protezione speciale ed espulsione, la vita privata e familiare costruita dallo straniero in Italia e gli eventuali elementi di pericolosità o precedenti penali.

La questione è tutt’altro che astratta. Nei procedimenti che riguardano la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, il giudice non può limitarsi a verificare in modo meccanico la presenza di un precedente penale oppure, al contrario, l’esistenza di una relazione familiare o di un percorso lavorativo. Deve compiere una valutazione individuale e complessiva.

Le due ordinanze della Prima Sezione civile della Cassazione del 10 agosto 2026, nn. 24590 e 24591, si inseriscono proprio in questa linea interpretativa. In entrambe emerge la necessità di un bilanciamento effettivo tra esigenze di ordine pubblico e tutela della vita privata e familiare, alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nel primo caso, relativo alla protezione speciale, la Corte ha censurato una valutazione troppo rigida dei presupposti della tutela. La presenza di elementi negativi nella storia personale dello straniero non consente di evitare l’esame concreto del grado di integrazione raggiunto, della durata della permanenza, dei legami familiari e sociali costruiti in Italia e dei rapporti ancora esistenti con il Paese di origine.

Nel secondo caso, relativo a un provvedimento di espulsione, la Cassazione ha nuovamente sottolineato che il radicamento sociale e familiare non può essere trattato come un elemento marginale. Il giudice deve verificare in modo specifico l’incidenza che l’allontanamento avrebbe sulla vita privata e familiare dell’interessato.

Il principio è importante perché evita due automatismi opposti. Da un lato, non basta affermare che lo straniero ha lavorato o vive da molti anni in Italia per escludere ogni misura di allontanamento. Dall’altro, la presenza di precedenti penali non può trasformarsi automaticamente in una ragione sufficiente per ignorare tutto il resto.

Il cuore della decisione deve essere il bilanciamento. Devono essere considerati la natura e la gravità degli eventuali reati, il tempo trascorso, il comportamento successivo, la stabilità lavorativa, i rapporti familiari, la presenza di figli, la durata del soggiorno e l’effettiva integrazione sociale.

Per il difensore questo significa che la documentazione del radicamento assume un ruolo decisivo. Contratti di lavoro, dichiarazioni fiscali, percorsi formativi, relazioni familiari, partecipazione alla vita sociale e durata della presenza in Italia non sono elementi accessori: possono diventare centrali nella valutazione giudiziale.

Le ordinanze confermano quindi un principio ormai consolidato ma ancora spesso applicato in modo disomogeneo: la posizione dello straniero non può essere decisa attraverso formule astratte. Ogni provvedimento che incida in modo così profondo sulla vita personale e familiare richiede una motivazione concreta e individualizzata.

In materia di protezione speciale ed espulsione, dunque, il giudice non deve scegliere tra “integrazione” e “ordine pubblico” come se fossero categorie incompatibili. Deve invece spiegare perché, nel singolo caso, una delle due esigenze debba prevalere sull’altra.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
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Renouvellement du permis de séjour : quatre convocations ignorées https://ift.tt/wH8uJz5 Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

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Renouvellement du permis de séjour : quatre convocations ignorées

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Italie : une alerte Schengen bloque une demande de régularisation, le tribunal confirme le refus https://ift.tt/NaIvA1T Avv. Fabio Loscerbo Italie : une alerte Schengen bloque une demande de régularisation, le tribunal confirme le refus Un tribunal administratif italien a confirmé le rejet d’une demande de régularisation du travail irrégulier, au motif que le demandeur faisait l’objet d’une alerte dans le Système d’information Schengen aux fins de non-admission. Par le jugement n° 1265 du 1er juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours dirigé contre une décision de la préfecture de police de Modène. Le tribunal a considéré que l’alerte Schengen constituait un obstacle juridique à la régularisation et que les autorités italiennes n’étaient pas tenues de réexaminer la dangerosité personnelle du demandeur ni de contrôler la légalité de la décision adoptée par la France. L’alerte avait été inscrite par la France L’affaire concernait une demande présentée dans le cadre de la procédure italienne de régularisation du travail irrégulier prévue en 2020. La préfecture de police avait rejeté la demande après avoir constaté que la France avait inscrit, le 19 mars 2021, une alerte concernant l’intéressé dans le Système d’information Schengen. Cette alerte visait à empêcher son admission dans l’espace Schengen et avait été confirmée par l’autorité française compétente. Le demandeur contestait le refus en soutenant que l’alerte résultait uniquement d’une irrégularité administrative liée à une entrée illégale en France. Il estimait également que les autorités italiennes auraient dû examiner sa situation personnelle, les conditions requises pour la régularisation et l’existence éventuelle de motifs sérieux susceptibles de justifier la délivrance d’un titre de séjour. Le tribunal a rejeté ces arguments. L’alerte Schengen a été considérée comme un obstacle juridique automatique Les juges se sont fondés sur les règles spéciales applicables à la procédure de régularisation de 2020. L’article 103 du décret-loi italien n° 34 de 2020 excluait de la procédure les ressortissants étrangers signalés aux fins de non-admission sur la base d’accords ou de conventions internationales applicables en Italie. Pour le tribunal, l’alerte constituait donc un obstacle directement prévu par la loi. Une fois vérifiées l’existence et l’actualité de la signalisation, l’administration ne disposait pas d’un pouvoir discrétionnaire ordinaire lui permettant d’accueillir la demande. Le refus a ainsi été qualifié de décision obligatoire, et non de résultat d’une appréciation administrative plus large. L’Italie n’avait pas à réexaminer la décision française L’une des questions centrales était de savoir si les autorités italiennes devaient contrôler les raisons à l’origine de l’alerte française. Le tribunal a répondu par la négative. Le système Schengen repose sur la coopération et la confiance mutuelle entre les États participants. Une alerte inscrite par un État produit des effets dans l’ensemble de l’espace Schengen. La préfecture de police italienne n’était donc pas tenue d’établir de manière autonome si le demandeur représentait encore une menace actuelle pour l’ordre public. Elle n’était pas davantage compétente pour vérifier si la mesure française était correcte ou proportionnée. Cette appréciation appartient principalement aux autorités et aux juridictions de l’État ayant inscrit l’alerte. Une alerte ne signifie pas toujours une dangerosité pénale La décision est importante parce qu’une alerte Schengen peut résulter de situations très différentes. Elle ne signifie pas nécessairement que la personne a été condamnée pénalement ou qu’elle représente une menace grave pour la sécurité. Une alerte peut également découler d’une décision de retour, d’une interdiction d’entrée ou d’une violation des règles relatives à l’immigration. Dans cette affaire, le demandeur soutenait que la signalisation était liée à une entrée irrégulière en France. Le tribunal a néanmoins considéré que l’effet juridique dépendait de la nature et de la validité de l’alerte, et non du caractère pénal ou administratif du comportement à son origine. Tant que l’alerte demeurait active, les autorités italiennes étaient tenues d’en reconnaître les effets. Un titre de séjour peut encore être délivré pour des motifs sérieux Le tribunal a également précisé que l’obstacle n’est pas absolu dans toutes les circonstances. Un État Schengen peut décider de délivrer un titre de séjour malgré une alerte, mais uniquement en présence de motifs sérieux, notamment humanitaires, ou d’obligations découlant du droit international. Ces raisons doivent être concrètes et particulièrement importantes. Elles peuvent concerner, selon les circonstances, la protection de la vie familiale, l’intérêt supérieur des enfants, de graves problèmes de santé ou les obligations liées au principe de non-refoulement. L’État ne peut cependant pas ignorer unilatéralement l’alerte. Il doit d’abord consulter le pays qui l’a inscrite. Cette procédure permet de concilier la décision de l’État signalant avec l’éventuelle obligation juridique d’un autre État Schengen d’accorder un droit de séjour. Dans l’affaire examinée, aucun motif suffisamment sérieux n’avait été démontré. L’administration n’avait pas à prouver une dangerosité actuelle Le demandeur reprochait également à la préfecture de police de ne pas avoir évalué s’il représentait actuellement un danger. Le tribunal a jugé qu’une telle appréciation n’était pas nécessaire dans cette procédure particulière. Le refus ne reposait pas sur une nouvelle constatation de dangerosité. Il résultait de l’existence d’une condition légale excluant directement l’accès au programme de régularisation. Cette distinction est essentielle. Lorsque la loi considère directement une alerte Schengen comme un motif d’exclusion, l’administration n’a pas à reconstruire l’ensemble du parcours personnel du demandeur ni à procéder à une nouvelle appréciation d’ordre public. Les questions déterminantes sont alors l’existence de l’alerte, son actualité et la présence éventuelle de motifs sérieux justifiant une consultation et une possible dérogation. L’alerte doit être contestée dans l’État compétent Le jugement ne signifie pas que les alertes Schengen sont insusceptibles de contestation. Une personne qui estime qu’une alerte est inexacte, dépassée ou illégale peut demander l’accès aux données et solliciter leur rectification ou leur suppression. Toutefois, la contestation doit en principe être portée devant les autorités compétentes de l’État qui a introduit l’alerte. Dans cette affaire, le demandeur aurait donc dû s’adresser aux autorités françaises s’il entendait remettre en cause le fondement ou le maintien de la mesure. L’administration italienne pouvait vérifier l’existence de l’alerte, mais elle ne pouvait ni l’annuler ni modifier une décision enregistrée par la France. Une question pratique majeure pour les avocats en droit de l’immigration La décision présente d’importantes conséquences pratiques. Lorsqu’une demande de séjour ou de régularisation est rejetée en raison d’une alerte Schengen, contester uniquement la décision italienne peut ne pas suffire. La défense doit d’abord déterminer : quel État a inscrit l’alerte ; à quelle date et sur quel fondement ; quelle est sa nature exacte ; si elle est toujours valable ; s’il existe des raisons d’en demander la rectification ou la suppression ; si des motifs humanitaires ou des obligations internationales peuvent justifier la délivrance d’un titre. La stratégie juridique doit souvent être conduite sur deux plans. Il faut contester ou faire supprimer l’alerte dans l’État qui l’a introduite, tout en documentant devant les autorités italiennes les éventuelles raisons exceptionnelles permettant la délivrance d’un titre malgré la signalisation. La confiance mutuelle ne peut pas supprimer les droits individuels Le jugement confirme la force du Système d’information Schengen dans le droit européen de l’immigration. Une administration nationale ne peut pas librement ignorer une alerte inscrite par un autre État. À défaut, l’ensemble du système commun de contrôle des frontières perdrait son efficacité. Mais la confiance mutuelle ne peut pas transformer une donnée informatique en un fait intangible. Les alertes doivent rester exactes, actuelles et proportionnées. Les personnes concernées doivent disposer de procédures effectives pour vérifier les données et demander leur correction ou leur suppression. La décision met donc en évidence deux exigences concurrentes. La première est la coopération entre les États Schengen. La seconde est le droit individuel de contester une mesure susceptible d’empêcher l’entrée, le séjour ou la régularisation dans une grande partie de l’Europe. Dans l’affaire jugée, l’alerte française encore active a prévalu. Les autorités italiennes étaient donc fondées à rejeter la demande de régularisation. Avv. Fabio Loscerbo ORCID : https://ift.tt/fo72sqw

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Italie : une alerte Schengen bloque une demande de régularisation, le tribunal confirme le refus

Italie : une alerte Schengen bloque une demande de régularisation, le tribunal confirme le refus

Un tribunal administratif italien a confirmé le rejet d’une demande de régularisation du travail irrégulier, au motif que le demandeur faisait l’objet d’une alerte dans le Système d’information Schengen aux fins de non-admission.

Par le jugement n° 1265 du 1er juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours dirigé contre une décision de la préfecture de police de Modène.

Le tribunal a considéré que l’alerte Schengen constituait un obstacle juridique à la régularisation et que les autorités italiennes n’étaient pas tenues de réexaminer la dangerosité personnelle du demandeur ni de contrôler la légalité de la décision adoptée par la France.

L’alerte avait été inscrite par la France

L’affaire concernait une demande présentée dans le cadre de la procédure italienne de régularisation du travail irrégulier prévue en 2020.

La préfecture de police avait rejeté la demande après avoir constaté que la France avait inscrit, le 19 mars 2021, une alerte concernant l’intéressé dans le Système d’information Schengen.

Cette alerte visait à empêcher son admission dans l’espace Schengen et avait été confirmée par l’autorité française compétente.

Le demandeur contestait le refus en soutenant que l’alerte résultait uniquement d’une irrégularité administrative liée à une entrée illégale en France.

Il estimait également que les autorités italiennes auraient dû examiner sa situation personnelle, les conditions requises pour la régularisation et l’existence éventuelle de motifs sérieux susceptibles de justifier la délivrance d’un titre de séjour.

Le tribunal a rejeté ces arguments.

L’alerte Schengen a été considérée comme un obstacle juridique automatique

Les juges se sont fondés sur les règles spéciales applicables à la procédure de régularisation de 2020.

L’article 103 du décret-loi italien n° 34 de 2020 excluait de la procédure les ressortissants étrangers signalés aux fins de non-admission sur la base d’accords ou de conventions internationales applicables en Italie.

Pour le tribunal, l’alerte constituait donc un obstacle directement prévu par la loi.

Une fois vérifiées l’existence et l’actualité de la signalisation, l’administration ne disposait pas d’un pouvoir discrétionnaire ordinaire lui permettant d’accueillir la demande.

Le refus a ainsi été qualifié de décision obligatoire, et non de résultat d’une appréciation administrative plus large.

L’Italie n’avait pas à réexaminer la décision française

L’une des questions centrales était de savoir si les autorités italiennes devaient contrôler les raisons à l’origine de l’alerte française.

Le tribunal a répondu par la négative.

Le système Schengen repose sur la coopération et la confiance mutuelle entre les États participants. Une alerte inscrite par un État produit des effets dans l’ensemble de l’espace Schengen.

La préfecture de police italienne n’était donc pas tenue d’établir de manière autonome si le demandeur représentait encore une menace actuelle pour l’ordre public.

Elle n’était pas davantage compétente pour vérifier si la mesure française était correcte ou proportionnée.

Cette appréciation appartient principalement aux autorités et aux juridictions de l’État ayant inscrit l’alerte.

Une alerte ne signifie pas toujours une dangerosité pénale

La décision est importante parce qu’une alerte Schengen peut résulter de situations très différentes.

Elle ne signifie pas nécessairement que la personne a été condamnée pénalement ou qu’elle représente une menace grave pour la sécurité.

Une alerte peut également découler d’une décision de retour, d’une interdiction d’entrée ou d’une violation des règles relatives à l’immigration.

Dans cette affaire, le demandeur soutenait que la signalisation était liée à une entrée irrégulière en France.

Le tribunal a néanmoins considéré que l’effet juridique dépendait de la nature et de la validité de l’alerte, et non du caractère pénal ou administratif du comportement à son origine.

Tant que l’alerte demeurait active, les autorités italiennes étaient tenues d’en reconnaître les effets.

Un titre de séjour peut encore être délivré pour des motifs sérieux

Le tribunal a également précisé que l’obstacle n’est pas absolu dans toutes les circonstances.

Un État Schengen peut décider de délivrer un titre de séjour malgré une alerte, mais uniquement en présence de motifs sérieux, notamment humanitaires, ou d’obligations découlant du droit international.

Ces raisons doivent être concrètes et particulièrement importantes.

Elles peuvent concerner, selon les circonstances, la protection de la vie familiale, l’intérêt supérieur des enfants, de graves problèmes de santé ou les obligations liées au principe de non-refoulement.

L’État ne peut cependant pas ignorer unilatéralement l’alerte.

Il doit d’abord consulter le pays qui l’a inscrite.

Cette procédure permet de concilier la décision de l’État signalant avec l’éventuelle obligation juridique d’un autre État Schengen d’accorder un droit de séjour.

Dans l’affaire examinée, aucun motif suffisamment sérieux n’avait été démontré.

L’administration n’avait pas à prouver une dangerosité actuelle

Le demandeur reprochait également à la préfecture de police de ne pas avoir évalué s’il représentait actuellement un danger.

Le tribunal a jugé qu’une telle appréciation n’était pas nécessaire dans cette procédure particulière.

Le refus ne reposait pas sur une nouvelle constatation de dangerosité. Il résultait de l’existence d’une condition légale excluant directement l’accès au programme de régularisation.

Cette distinction est essentielle.

Lorsque la loi considère directement une alerte Schengen comme un motif d’exclusion, l’administration n’a pas à reconstruire l’ensemble du parcours personnel du demandeur ni à procéder à une nouvelle appréciation d’ordre public.

Les questions déterminantes sont alors l’existence de l’alerte, son actualité et la présence éventuelle de motifs sérieux justifiant une consultation et une possible dérogation.

L’alerte doit être contestée dans l’État compétent

Le jugement ne signifie pas que les alertes Schengen sont insusceptibles de contestation.

Une personne qui estime qu’une alerte est inexacte, dépassée ou illégale peut demander l’accès aux données et solliciter leur rectification ou leur suppression.

Toutefois, la contestation doit en principe être portée devant les autorités compétentes de l’État qui a introduit l’alerte.

Dans cette affaire, le demandeur aurait donc dû s’adresser aux autorités françaises s’il entendait remettre en cause le fondement ou le maintien de la mesure.

L’administration italienne pouvait vérifier l’existence de l’alerte, mais elle ne pouvait ni l’annuler ni modifier une décision enregistrée par la France.

Une question pratique majeure pour les avocats en droit de l’immigration

La décision présente d’importantes conséquences pratiques.

Lorsqu’une demande de séjour ou de régularisation est rejetée en raison d’une alerte Schengen, contester uniquement la décision italienne peut ne pas suffire.

La défense doit d’abord déterminer :

  • quel État a inscrit l’alerte ;

  • à quelle date et sur quel fondement ;

  • quelle est sa nature exacte ;

  • si elle est toujours valable ;

  • s’il existe des raisons d’en demander la rectification ou la suppression ;

  • si des motifs humanitaires ou des obligations internationales peuvent justifier la délivrance d’un titre.

La stratégie juridique doit souvent être conduite sur deux plans.

Il faut contester ou faire supprimer l’alerte dans l’État qui l’a introduite, tout en documentant devant les autorités italiennes les éventuelles raisons exceptionnelles permettant la délivrance d’un titre malgré la signalisation.

La confiance mutuelle ne peut pas supprimer les droits individuels

Le jugement confirme la force du Système d’information Schengen dans le droit européen de l’immigration.

Une administration nationale ne peut pas librement ignorer une alerte inscrite par un autre État. À défaut, l’ensemble du système commun de contrôle des frontières perdrait son efficacité.

Mais la confiance mutuelle ne peut pas transformer une donnée informatique en un fait intangible.

Les alertes doivent rester exactes, actuelles et proportionnées. Les personnes concernées doivent disposer de procédures effectives pour vérifier les données et demander leur correction ou leur suppression.

La décision met donc en évidence deux exigences concurrentes.

La première est la coopération entre les États Schengen. La seconde est le droit individuel de contester une mesure susceptible d’empêcher l’entrée, le séjour ou la régularisation dans une grande partie de l’Europe.

Dans l’affaire jugée, l’alerte française encore active a prévalu. Les autorités italiennes étaient donc fondées à rejeter la demande de régularisation.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



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Richiedenti asilo e lavoro: da quando decorrono davvero i 90 giorni?

Con la conversione del decreto-legge n. 100/2026 nella legge 7 agosto 2026, n. 145, il termine per l’accesso al lavoro dei richiedenti protezione internazionale è stato portato a 90 giorni. Il problema pratico, però, è stabilire da quale momento questo termine debba essere calcolato.

La questione non è secondaria. Nella pratica amministrativa, infatti, tra la prima manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, la registrazione della domanda e la successiva formalizzazione possono trascorrere giorni o settimane.

Il nuovo quadro normativo distingue con maggiore precisione queste fasi e proprio per questo rende necessario individuare correttamente il dies a quo dal quale decorrono i 90 giorni prima che il richiedente possa svolgere attività lavorativa.

La soluzione non può essere affidata a una lettura meramente burocratica. Se si facesse decorrere il termine solo dalla formalizzazione della domanda, eventuali ritardi dell’Amministrazione rischierebbero di incidere direttamente sulla possibilità del richiedente di accedere al lavoro.

Dal punto di vista sistematico, assume quindi particolare rilievo il momento in cui la volontà di chiedere protezione viene manifestata in modo inequivoco all’autorità competente. È da questa fase che il richiedente entra concretamente nel procedimento di protezione internazionale e inizia a maturare una posizione giuridica tutelata dall’ordinamento.

Ciò non significa, tuttavia, che ogni dichiarazione informale sia automaticamente sufficiente. Per evitare contestazioni, diventa essenziale poter documentare con precisione quando e davanti a quale autorità la volontà di presentare la domanda sia stata effettivamente espressa.

Per il difensore e per il richiedente questo comporta una conseguenza pratica importante: conservare ricevute, convocazioni, PEC, attestazioni o qualsiasi altro documento utile a dimostrare la data iniziale del procedimento.

Il problema assume particolare rilievo anche per il datore di lavoro. Prima dell’assunzione sarà infatti necessario verificare che il termine previsto dalla legge sia effettivamente decorso e che la posizione documentale del richiedente consenta l’esercizio dell’attività lavorativa.

La nuova disciplina, quindi, non pone soltanto una regola temporale. Apre anche una questione interpretativa destinata probabilmente a produrre prassi amministrative e contenzioso: i 90 giorni decorrono dalla manifestazione della volontà, dalla registrazione o dalla formalizzazione della domanda?

La risposta dovrà essere costruita tenendo insieme il dato normativo, il diritto dell’Unione e il principio secondo cui il ritardo dell’Amministrazione non può tradursi automaticamente in un pregiudizio per il richiedente.

In attesa che la prassi e la giurisprudenza chiariscano definitivamente il punto, la regola operativa è una: documentare ogni passaggio della domanda di protezione internazionale, perché proprio dalla corretta individuazione della data iniziale può dipendere il diritto di accedere al lavoro.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

La frontiera non è più soltanto al confine: cosa cambia con le nuove zone di frontiera

Con il decreto del Ministero dell’Interno del 21 luglio 2026 è stata ampliata l’individuazione delle zone di frontiera o di transito rilevanti per le procedure di protezione internazionale. La novità pone una questione giuridica significativa: la “frontiera” non coincide più necessariamente con il confine geografico dello Stato e può incidere direttamente sulla procedura applicabile al richiedente asilo.

Il nuovo quadro europeo in materia di migrazione e asilo sta modificando non soltanto le regole, ma anche la geografia giuridica delle procedure.

Il decreto ministeriale del 21 luglio 2026 ha individuato zone di frontiera o di transito riferite a numerose province italiane. Nell’elenco compaiono territori che intuitivamente non vengono associati a una frontiera esterna dell’Unione, tra cui anche Bologna, Milano, Verona, Padova, Ferrara, Mantova e Pordenone.

La questione non è meramente terminologica. L’individuazione di queste aree è collegata all’applicazione delle procedure previste dal nuovo sistema europeo e nazionale per la gestione delle domande di protezione internazionale, comprese le procedure accelerate e di frontiera.

Si determina così una distinzione importante tra la frontiera geografica, cioè il luogo fisico nel quale si attraversa il confine dello Stato, e una sorta di frontiera giuridico-procedurale, individuata dall’ordinamento per applicare determinate regole.

Il fatto che una provincia sia qualificata come zona di frontiera non significa, naturalmente, che qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata in quel territorio debba automaticamente essere trattata secondo una procedura di frontiera.

L’applicazione di una procedura accelerata o di frontiera richiede la verifica dei presupposti stabiliti dalla normativa europea e nazionale e deve essere valutata in relazione alla posizione concreta del richiedente.

La qualificazione territoriale, tuttavia, può avere conseguenze molto rilevanti. Le procedure accelerate incidono infatti sui tempi dell’esame della domanda e possono riflettersi sui termini per proporre ricorso, sull’effetto sospensivo dell’impugnazione, sulla possibilità di permanere nel territorio durante il giudizio e, nei casi previsti dalla legge, sul trattenimento.

Per il difensore diventa quindi essenziale verificare non soltanto quale decisione sia stata adottata, ma anche attraverso quale procedimento l’Amministrazione sia arrivata a quella decisione.

Una procedura qualificata erroneamente come accelerata o di frontiera può incidere direttamente sull’effettività del diritto di difesa.

Il nuovo sistema impone dunque particolare attenzione alla corretta individuazione dei presupposti procedurali. La collocazione geografica della Questura o della struttura nella quale si trova il richiedente non può sostituire la verifica individuale richiesta dalla normativa.

Il tema delle nuove zone di frontiera apre così una questione destinata probabilmente ad arrivare davanti ai giudici: fino a che punto la frontiera può essere giuridicamente “spostata” all’interno del territorio nazionale?

La risposta avrà conseguenze concrete sulla tutela dei richiedenti asilo e sull’organizzazione delle procedure amministrative.

Con il nuovo Patto europeo, quindi, non stanno cambiando soltanto le regole dell’asilo. Sta cambiando anche il significato giuridico della parola frontiera.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Accoglienza richiedenti asilo: la Prefettura deve rispondere entro 30 giorni

Il silenzio della Prefettura su una richiesta di accesso all’accoglienza non può protrarsi indefinitamente. Una recente pronuncia del TAR Piemonte offre un chiarimento importante sui termini del procedimento e sugli strumenti di tutela del richiedente asilo.

La sentenza del TAR Piemonte, sez. I, n. 1195 del 27 maggio 2026 affronta una questione molto concreta: quanto tempo può rimanere senza risposta la domanda con cui un richiedente protezione internazionale chiede di accedere alle misure di accoglienza?

Il punto è particolarmente rilevante perché, nella pratica, l’interessato può essere inserito in una lista d’attesa senza ricevere un vero provvedimento amministrativo. Ma l’inserimento in lista non equivale necessariamente alla conclusione del procedimento.

Secondo la ricostruzione accolta dal TAR, per questo procedimento trova applicazione il termine generale di 30 giorni previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990. Non può invece essere automaticamente utilizzato il più ampio termine di 180 giorni previsto per differenti procedimenti amministrativi in materia di immigrazione.

La conseguenza pratica è significativa. Decorso il termine senza l’adozione di un provvedimento espresso, può configurarsi un silenzio amministrativo suscettibile di tutela davanti al giudice amministrativo.

La mera comunicazione dell’inserimento in una lista d’attesa non esaurisce quindi l’obbligo della Pubblica Amministrazione. La Prefettura resta tenuta a concludere il procedimento con un atto espresso, soprattutto quando dalla decisione dipende l’accesso a prestazioni essenziali per la persona richiedente protezione.

Per il difensore diventa importante documentare con precisione la data di presentazione della richiesta, le successive comunicazioni con la Prefettura e l’eventuale permanenza dell’interessato fuori dal sistema di accoglienza.

Il ricorso avverso il silenzio può infatti diventare uno strumento concreto per ottenere una decisione dell’Amministrazione, senza che il richiedente sia costretto ad attendere indefinitamente una risposta.

La pronuncia richiama un principio generale che assume particolare importanza nel diritto dell’immigrazione: la complessità organizzativa dell’Amministrazione non elimina il diritto dell’interessato alla conclusione del procedimento entro un termine certo.

Una lista d’attesa può descrivere una situazione organizzativa. Non può trasformarsi in un modo per sospendere indefinitamente l’obbligo di provvedere.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

CPR e non-refoulement: quando il giudice deve liberare lo straniero

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 25 giugno 2026, causa C-182/26 PPU, Hardeker, offre un chiarimento importante sul rapporto tra decisione di rimpatrio, trattenimento e principio di non-refoulement. La questione riguarda una situazione tutt’altro che teorica: cosa accade quando una decisione di rimpatrio indica più possibili Paesi di destinazione e lo straniero è trattenuto in attesa dell’allontanamento? La Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione non impedisce, in determinate circostanze, di indicare più Stati verso i quali l’allontanamento potrebbe essere eseguito, soprattutto quando la mancata collaborazione dell’interessato rende difficile individuare immediatamente una destinazione unica. Questo, tuttavia, non significa che il trattenimento possa proseguire sulla base di una prospettiva meramente astratta di rimpatrio. Il giudice chiamato a controllare la legittimità del trattenimento deve verificare che esista concretamente almeno un Paese verso il quale l’allontanamento possa essere eseguito nel rispetto del principio di non-refoulement. Tale principio vieta di trasferire una persona verso uno Stato nel quale rischierebbe persecuzioni, torture o trattamenti inumani o degradanti. Il controllo giurisdizionale assume quindi un ruolo sostanziale. Non è sufficiente constatare l’esistenza formale di una decisione di rimpatrio: occorre verificare che l’allontanamento sia realmente praticabile e giuridicamente consentito. Quando nessuna delle destinazioni indicate risulta compatibile con il principio di non-refoulement, viene meno una condizione essenziale per mantenere il trattenimento. Non avrebbe infatti giustificazione privare una persona della libertà personale in funzione di un rimpatrio che, allo stato, non può essere legalmente eseguito. La pronuncia Hardeker rafforza così un principio centrale nella materia dei CPR: il trattenimento amministrativo non costituisce una misura autonoma o punitiva. È uno strumento strettamente funzionale all’esecuzione dell’allontanamento e deve cessare quando non esiste una prospettiva concreta e legittima di rimpatrio. Per il difensore, la conseguenza pratica è rilevante. Nel procedimento di convalida o proroga non basta contestare genericamente il provvedimento espulsivo. Occorre verificare quali Paesi siano stati individuati come possibili destinazioni, se il rimpatrio verso almeno uno di essi sia concretamente realizzabile e se sussistano elementi che impongano un controllo sul rispetto del non-refoulement. La sentenza conferma quindi che il sindacato del giudice sul trattenimento non può ridursi a una verifica formale degli atti amministrativi. Quando è in gioco la libertà personale, deve esistere una prospettiva reale di allontanamento compatibile con i diritti fondamentali. Se questa prospettiva manca, anche il trattenimento perde la propria giustificazione. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428