martedì 22 settembre 2026

Le travail n’a jamais commencé : le travailleur étranger peut-il rester en Italie ?

Le travail n’a jamais commencé : le travailleur étranger peut-il rester en Italie ?

Le TAR de Milan, l’autorisation de travail et les limites du titre de séjour pour recherche d’emploi

Un employeur italien demande l’autorisation d’embaucher un travailleur étranger.

L’administration délivre le nulla osta.

Le consulat italien délivre ensuite le visa.

Le travailleur quitte son pays, entre régulièrement en Italie et découvre finalement que l’employeur ne veut plus l’embaucher.

Cette situation révèle l’une des contradictions les plus difficiles du système italien de migration professionnelle.

Le travailleur a suivi la procédure légale.

L’État a autorisé son entrée.

Pourtant, le rapport de travail qui constituait la raison de cette entrée n’est jamais établi.

Peut-il alors obtenir un titre de séjour pour recherche d’emploi et chercher un autre employeur ?

Le TAR Lombardia, Milan, section III, dans son arrêt du 25 mai 2026, n° 2586, a apporté une réponse particulièrement importante à cette question.

Une affaire qui montre la fragilité de la procédure

Dans l’affaire examinée par le Tribunal, un employeur avait demandé un nulla osta dans le cadre du système des quotas.

L’autorisation avait été délivrée le 25 janvier 2023.

L’employeur avait toutefois communiqué dès le 2 mars 2023 sa volonté de ne plus instaurer la relation de travail.

Malgré cette situation, le travailleur avait obtenu son visa le 20 mars 2023 et était ensuite entré en Italie le 12 août 2023.

Lorsque les parties furent finalement convoquées pour la signature du contrat de séjour, l’employeur confirma son refus de conclure la relation.

Le travailleur demanda alors un titre pour recherche d’emploi.

L’administration refusa et révoqua le nulla osta.

Le litige porta ainsi directement sur la possibilité de protéger le travailleur entré régulièrement mais jamais effectivement embauché.

La volonté de l’employeur demeure libre

Le premier point affirmé par le Tribunal concerne l’autonomie contractuelle.

Le fait d’avoir demandé un nulla osta ne signifie pas que l’employeur puisse ensuite être juridiquement contraint par l’administration à conclure le contrat de travail.

Selon le TAR, sa volonté contractuelle demeure incoercible.

Cette conclusion peut sembler évidente du point de vue du droit privé.

Elle produit cependant des conséquences considérables en droit de l’immigration.

Le travailleur a organisé une migration internationale sur la base d’une offre de travail que l’État a officiellement autorisée.

Pourtant, la disparition de la volonté de l’employeur peut remettre en cause l’ensemble de ce parcours.

Le titre pour recherche d’emploi

Le cœur juridique de l’arrêt concerne l’article 22, paragraphe 11, du décret législatif n° 286/1998.

La disposition protège le travailleur étranger qui perd son emploi.

Mais le TAR interprète cette protection comme supposant l’existence préalable d’une véritable relation de travail.

Il faut donc distinguer :

la relation de travail constituée puis interrompue ;

et la relation promise mais jamais commencée.

Dans la première situation, il existe un emploi qui a été perdu.

Dans la seconde, juridiquement, il n’y a jamais eu d’emploi à perdre.

Une jurisprudence désormais structurée

Le TAR de Milan ne construit pas cette distinction isolément.

Il se réfère à une jurisprudence récente du Conseil d’État, notamment aux arrêts n° 7186/2025, 4839/2025, 2403/2025 et 399/2025, ainsi qu’à des précédents antérieurs.

Le principe retenu est que le titre pour recherche d’emploi suppose normalement qu’une relation de travail ait effectivement été instaurée puis interrompue.

Cette orientation a ensuite été reprise par le même TAR de Milan dans d’autres décisions de juillet 2026.

Nous ne sommes donc plus devant une question purement occasionnelle.

Une ligne jurisprudentielle se dessine.

L’exception de la force majeure

L’arrêt laisse néanmoins apparaître une exception importante.

La jurisprudence admet certaines situations dans lesquelles l’impossibilité d’instaurer la relation ne dépend ni du travailleur ni d’un simple changement d’avis de l’employeur.

Le Tribunal évoque, à titre d’exemple, le décès, la faillite ou un événement calamiteux.

Dans de telles hypothèses, un titre provisoire pour recherche d’emploi peut trouver une justification différente.

Mais le simple choix entrepreneurial de ne plus embaucher ne constitue pas, selon le TAR, une force majeure.

La distinction devient donc extrêmement fine.

Le paradoxe du travailleur qui a respecté les règles

C’est ici que l’affaire acquiert une dimension systémique.

Le travailleur peut avoir respecté toutes les règles qui lui étaient accessibles.

Il n’est pas entré irrégulièrement.

Il n’a pas inventé l’offre de travail.

Il a obtenu un visa délivré par l’État italien.

Il peut néanmoins se retrouver sans le titre attendu parce qu’une décision privée, prise par l’employeur, détruit le présupposé professionnel de l’entrée.

Cette situation pose une question qui dépasse la solution juridictionnelle du cas concret.

Qui doit supporter le risque administratif de la disparition de l’offre de travail ?

Le rôle du temps administratif

L’affaire présente une autre particularité remarquable.

L’employeur avait communiqué son changement de volonté avant même la délivrance du visa et avant l’entrée du travailleur en Italie.

Cela montre que la circulation des informations entre les différentes phases de la procédure est déterminante.

Une migration professionnelle comporte plusieurs administrations : Sportello Unico, autorités consulaires, Questura et autres services.

Lorsque l’information n’arrive pas au bon moment au bon niveau, le travailleur peut accomplir un déplacement international alors que le fondement économique de ce déplacement a déjà disparu.

Le problème n’est donc pas seulement celui du droit au séjour.

Il concerne également la qualité de la coordination administrative.

La nouvelle offre de travail ne suffit pas nécessairement

Le travailleur avait également trouvé d’autres possibilités d’emploi.

Le TAR les considère toutefois comme non décisives pour apprécier la légalité du provvedimento contesté.

Cette solution montre la rigidité du lien entre la procédure d’entrée et l’employeur à l’origine du nulla osta.

Une nouvelle offre ne remplace pas automatiquement celle qui a permis l’entrée.

Le système cherche ainsi à empêcher que le mécanisme des quotas soit utilisé avec des employeurs uniquement formels pour permettre l’entrée de travailleurs qui chercheront ensuite librement un autre emploi.

Cette préoccupation est légitime.

Mais elle produit une tension évidente lorsque le travailleur est de bonne foi.

Deux risques opposés

Le législateur et le juge doivent ainsi gérer deux risques.

Le premier est celui de la fraude : une offre de travail fictive ne doit pas devenir un simple instrument d’entrée.

Le second est celui de la vulnérabilité : un travailleur ayant suivi correctement la procédure ne devrait pas supporter sans protection toutes les conséquences du changement d’avis d’un employeur.

La jurisprudence actuelle privilégie fortement la nécessité qu’une véritable relation de travail ait commencé.

Le débat juridique n’est toutefois probablement pas terminé.

Une distinction fondamentale

L’arrêt n° 2586/2026 permet finalement de comprendre la frontière entre deux situations qui peuvent sembler identiques dans la vie quotidienne mais qui ne le sont pas juridiquement.

Perdre son emploi n’est pas la même chose que ne jamais avoir été embauché.

Dans le premier cas, le droit italien protège la continuité du séjour par le mécanisme de la recherche d’emploi.

Dans le second, cette protection est beaucoup plus difficile à obtenir.

Cette distinction est cohérente avec le texte de l’article 22.

Mais elle révèle également l’une des fragilités structurelles d’un système dans lequel la migration légale du travailleur dépend initialement de la volonté d’un employeur privé.

Le droit protège celui qui perd son travail.

La question plus difficile reste celle de la protection de celui qui traverse une frontière sur la base d’un travail autorisé par l’État, mais qui disparaît avant même d’avoir commencé.

Avv. Fabio Loscerbo
Avocat habilité à plaider devant la Cour de cassation italienne
Inscrit au Registre des représentants d’intérêts de la Chambre des députés italienne en matière d’immigration
Lobbyiste inscrit au Registre de transparence de l’Union européenne n° 280782895721-36 en matière de migration et d’asile
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Permesso stagionale: la conversione è fuori quota, ma non conviene aspettare la scadenza

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato non stagionale è oggi fuori dalle quote del decreto flussi e può essere chiesta in qualunque momento dell’anno. Questo, però, non significa che la domanda possa essere rinviata senza limiti. Una recente sentenza del TAR Lombardia, Brescia, n. 701 del 20 maggio 2026 richiama l’attenzione su un punto molto concreto: la conversione presuppone, in linea di principio, l’esistenza di un titolo ancora valido e la richiesta dovrebbe essere presentata entro la sua scadenza. Per lavoratori, datori di lavoro e professionisti la conseguenza pratica è semplice: quando esiste già un’offerta di lavoro non stagionale, attendere gli ultimi giorni o confidare automaticamente in una domanda tardiva espone a un rischio che oggi non è più prudente sottovalutare.

La conversione è fuori quota, ma resta una conversione

Il quadro normativo è cambiato in modo significativo con il decreto-legge n. 145 del 2024, convertito dalla legge n. 187 del 2024. La conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale non è più soggetta alle quote annuali del decreto flussi: non occorre quindi attendere un click day né verificare la disponibilità di una quota numerica.

L’articolo 24, comma 10, del Testo unico sull’immigrazione consente al lavoratore che abbia svolto regolare attività lavorativa stagionale sul territorio nazionale per almeno tre mesi e al quale sia offerto un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato di chiedere la conversione del titolo. La procedura viene presentata telematicamente attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno e coinvolge lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

La semplificazione introdotta dal legislatore riguarda dunque il superamento delle quote, non la natura giuridica dell’operazione. Si tratta pur sempre della trasformazione di un titolo di soggiorno esistente in un diverso permesso: ed è proprio su questo punto che interviene la recente giurisprudenza amministrativa.

La sentenza del TAR Brescia n. 701 del 2026

Con la sentenza del 20 maggio 2026, n. 701, il TAR Lombardia, sede di Brescia, ha affermato che la domanda di conversione da lavoro stagionale a lavoro non stagionale deve essere presentata entro la scadenza del permesso da convertire. Secondo il Tribunale, tale conclusione deriva anzitutto dalla natura stessa della conversione, che presuppone un titolo ancora esistente, oltre che dal coordinamento con la disciplina prevista per altre ipotesi di conversione.

La decisione aggiunge che, al più, può essere considerata la possibilità di presentare l’istanza nei sessanta giorni successivi alla scadenza, richiamando il termine tradizionalmente previsto per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Il TAR si colloca così in continuità con un precedente del Consiglio di Stato, sezione III, n. 279 dell’8 gennaio 2021.

Il dato merita attenzione perché l’articolo 24, comma 10, non contiene un termine espresso qualificato come perentorio. In passato, inoltre, la giurisprudenza e la stessa prassi amministrativa hanno valorizzato in varie occasioni i requisiti sostanziali della conversione, ritenendo che il mero superamento della data impressa sul permesso non dovesse sempre impedire l’esame della domanda.

Perché oggi non è prudente confidare nella domanda tardiva

Il Portale istituzionale Integrazione Migranti, in un approfondimento dell’11 aprile 2025, aveva evidenziato proprio l’assenza di un termine espressamente perentorio e aveva richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui il superamento formale della scadenza non costituisce necessariamente un ostacolo insuperabile quando siano dimostrati i requisiti sostanziali per il nuovo titolo.

La pronuncia del TAR Brescia del 2026 mostra tuttavia che questo orientamento non può essere considerato una garanzia. Esiste oggi un indirizzo giurisprudenziale espresso, recente e specificamente riferito alla conversione da stagionale a non stagionale che collega la possibilità di conversione alla permanenza in vita del titolo originario, ammettendo soltanto in via eventuale la fascia dei sessanta giorni successivi.

Da un punto di vista professionale, la conclusione operativa deve quindi essere prudenziale: quando i requisiti per la conversione sono già maturati, la domanda va presentata prima della scadenza del permesso stagionale. La possibilità di discutere in giudizio la rilevanza di una domanda tardiva resta distinta dalla convenienza di costruire la pratica in modo da evitare fin dall’inizio quel contenzioso.

I requisiti da verificare prima dell’invio

La conversione richiede innanzitutto che il lavoratore abbia effettivamente svolto il periodo minimo di lavoro stagionale previsto dalla legge e che disponga di una concreta offerta di lavoro subordinato non stagionale. Non è sufficiente, quindi, la mera disponibilità astratta di un datore di lavoro: il nuovo rapporto deve possedere caratteristiche compatibili con il rilascio del permesso per lavoro subordinato e deve essere supportato dalla documentazione richiesta nella procedura dello Sportello Unico.

Tra i documenti normalmente rilevanti vi sono il permesso stagionale, il passaporto, la prova del lavoro stagionale svolto, il modello UNILAV relativo al rapporto stagionale, la proposta del nuovo contratto, la documentazione del datore di lavoro, gli elementi relativi alla capacità economica e occupazionale e la documentazione alloggiativa richiesta dalla procedura. Nella pratica è importante verificare questi elementi con anticipo, perché attendere la scadenza del titolo per completare una documentazione mancante può trasformare una pratica ordinaria in una questione contenziosa.

Si può lavorare mentre la conversione è in corso

Un altro profilo di grande utilità pratica riguarda il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la decisione dell’Amministrazione. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10 del 5 maggio 2025, ha chiarito che anche nelle more della conversione trova applicazione la tutela prevista dall’articolo 5, comma 9-bis, del Testo unico.

In presenza della ricevuta che attesta la regolare presentazione della domanda e dopo l’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione, il lavoratore può quindi iniziare l’attività non stagionale senza attendere materialmente il rilascio del nuovo permesso. Il Portale Integrazione Migranti ha confermato questa impostazione anche negli aggiornamenti del 2026. Per il lavoro domestico, la funzione equivalente è svolta dalla comunicazione del rapporto all’INPS.

Questo aspetto rende ancora meno giustificabile il rinvio della domanda: la conversione può essere presentata durante tutto l’anno, non dipende più dalle quote e, una volta correttamente avviata, consente di dare continuità al nuovo rapporto lavorativo alle condizioni previste dalla legge.

La scadenza non va confusa con il click day

Uno degli errori più frequenti deriva dalla sovrapposizione di due piani diversi. L’eliminazione delle quote significa che non esiste più una finestra annuale entro la quale concorrere per ottenere una quota di conversione; la scadenza del singolo permesso, invece, continua a riguardare la posizione personale del lavoratore e la possibilità stessa di trasformare quel titolo in un altro.

Per questo la formula “conversione in qualsiasi momento dell’anno” deve essere letta correttamente: significa in qualsiasi momento dell’anno rispetto al calendario dei flussi, non necessariamente in qualsiasi momento rispetto alla scadenza del permesso posseduto.

La regola pratica

Per chi possiede un permesso stagionale e riceve un’offerta seria di lavoro non stagionale, la strategia più sicura è oggi quella di verificare immediatamente i requisiti e presentare la conversione mentre il titolo è ancora valido. Se il permesso è già scaduto, la pratica non deve essere considerata automaticamente impossibile, soprattutto quando il ritardo è contenuto e i requisiti sostanziali risultano documentati; occorre però valutare con precisione la situazione, perché la giurisprudenza più recente dimostra che il profilo temporale può assumere valore decisivo.

La trasformazione del sistema in una procedura fuori quota è una semplificazione importante, ma non elimina la necessità di rispettare tempi, presupposti e sequenza amministrativa. Nel diritto dell’immigrazione, spesso, la differenza tra una pratica lineare e un ricorso nasce proprio da un adempimento eseguito tempestivamente.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

lunedì 21 settembre 2026

CGUE Hardeker: più Paesi di rimpatrio e controllo del non-refoulement

CGUE Hardeker: più Paesi di rimpatrio e controllo del non-refoulement

La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-182/26 PPU, Hardeker, decisa il 25 giugno 2026, ha affrontato una questione destinata a diventare sempre più importante nelle politiche europee di ritorno: cosa accade quando il provvedimento indica più possibili Paesi di destinazione?

La decisione di ritorno può individuare più Stati potenzialmente rilevanti, ma ciò non consente di trattare la destinazione come un elemento astratto. Nel giudizio sulla legittimità del trattenimento il giudice deve verificare autonomamente, anche d’ufficio quando necessario, la compatibilità del concreto allontanamento con il principio di non-refoulement.

Il punto pratico è particolarmente importante. Non basta che uno dei Paesi compaia formalmente nel provvedimento: occorre verificare quale destinazione sia realmente praticabile, se esistano accordi di riammissione o disponibilità delle autorità del Paese interessato e se, rispetto alla persona concreta, sussistano rischi incompatibili con l’art. 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Corte ammette che il trattenimento possa proseguire quando l’allontanamento rimanga concretamente possibile verso almeno una destinazione lecita e continuino a sussistere gli altri presupposti della misura. Ma se nessuna delle destinazioni effettivamente praticabili rispetta le garanzie richieste dal diritto dell’Unione, viene meno la prospettiva di rimpatrio che giustifica la privazione della libertà.

Per la difesa, la verifica dovrebbe quindi diventare sistematica: quale Paese è indicato nel decreto? Ce ne sono più di uno? Quale autorità ha riconosciuto l’identità? Esiste un lasciapassare? Lo Stato di destinazione ha manifestato disponibilità alla riammissione? Quali rischi sono stati valutati e con quali fonti aggiornate?

La sentenza mostra ancora una volta che la legittimità del trattenimento non può essere separata dalla concreta eseguibilità del rimpatrio. Il CPR non è una misura autonoma: è funzionale a un allontanamento che deve essere non soltanto astrattamente previsto, ma giuridicamente e materialmente realizzabile.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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Procedura di frontiera: il 20% non è un automatismo

Procedura di frontiera: il 20% non è un automatismo

Una serie di decreti del Tribunale di Palermo del 25 luglio 2026, relativi ai procedimenti R.G. 9739, 9760 e 9759/2026, affronta uno dei meccanismi più delicati del nuovo Patto europeo in materia di asilo: l’utilizzo del tasso medio europeo di riconoscimento pari o inferiore al 20% come presupposto per l’applicazione della procedura accelerata di frontiera.

L’art. 42, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento (UE) 2024/1348 attribuisce rilievo a questo dato statistico. Il Tribunale di Palermo chiarisce però che la percentuale non può funzionare come un interruttore automatico. Il tasso medio ha valore indiziario, ma non sostituisce la valutazione individuale della posizione del richiedente.

L’autorità deve quindi verificare se la situazione del Paese di origine sia significativamente mutata e, soprattutto, se il richiedente appartenga a una categoria personale per la quale la media generale non sia rappresentativa. Genere, orientamento sessuale, appartenenza a una minoranza, area geografica di provenienza, condizioni di vulnerabilità o recenti mutamenti politici e sociali possono rendere il dato aggregato inadeguato rispetto al caso concreto.

La conseguenza processuale è particolarmente rilevante. Se la procedura di frontiera non è stata validamente instaurata, secondo i decreti di Palermo non opera il rito previsto dall’art. 35-ter del d.lgs. n. 25/2008, ma torna applicabile l’art. 35-bis, con le diverse conseguenze previste anche sul piano della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Dal punto di vista professionale, nei ricorsi successivi all’entrata in applicazione del nuovo Patto diventa quindi necessario controllare puntualmente quale tasso sia stato utilizzato, quale fonte lo abbia determinato, se l’Amministrazione lo abbia applicato in modo meccanico e se abbia spiegato perché quella media sia effettivamente rappresentativa della situazione personale del richiedente.

La statistica può orientare la procedura, ma non può sostituire la decisione individuale. È proprio questo il punto più importante dei primi orientamenti di merito: il nuovo sistema accelera, ma non elimina l’obbligo di verificare la persona concreta.

Trattandosi di giurisprudenza di merito, questi decreti non possono naturalmente essere presentati come un orientamento consolidato nazionale. Rappresentano però una linea difensiva immediatamente rilevante, soprattutto nei fascicoli nei quali l’applicazione della procedura di frontiera dipenda quasi esclusivamente dal dato percentuale riferito alla nazionalità.


Avv. Fabio Loscerbo
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Cittadinanza per residenza: l’anagrafe non basta se manca la continuità del soggiorno

Per la cittadinanza italiana per residenza non basta risultare iscritti all’anagrafe per dieci anni: occorre che, nello stesso periodo, il soggiorno sia rimasto legalmente regolare. Una recente sentenza del TAR Lazio chiarisce un punto che, nella pratica, può determinare l’inammissibilità della domanda anche quando la persona vive stabilmente in Italia da molti anni.

Dieci anni di residenza: cosa significa davvero

L’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992 consente la concessione della cittadinanza italiana allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. La nozione di “residenza legale” non coincide, però, con la semplice presenza fisica in Italia né con la sola iscrizione anagrafica.

L’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 572 del 1993 precisa infatti che è legalmente residente chi soggiorna in Italia avendo soddisfatto sia le condizioni previste dalla normativa sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri sia gli adempimenti in materia di iscrizione anagrafica. I due profili devono quindi procedere insieme: continuità anagrafica e continuità della regolarità del soggiorno.

Il chiarimento del TAR Lazio

Con la sentenza n. 12612 del 10 luglio 2026, la Sezione V-bis del TAR Lazio ha ribadito che, ai fini della cittadinanza per residenza, non è sufficiente dimostrare dieci anni di iscrizione anagrafica se, nel medesimo arco temporale, esiste un periodo nel quale lo straniero non disponeva di un titolo che rendesse regolare il soggiorno.

Il caso riguardava, in particolare, un permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il Tribunale ha precisato che tale titolo prova la regolarità del soggiorno soltanto per il periodo della sua validità. Una volta scaduto, in assenza di un diverso titolo o di una situazione giuridica che consenta la prosecuzione regolare del soggiorno, la continuità richiesta per la cittadinanza viene meno. L’iscrizione anagrafica rimasta formalmente attiva non è sufficiente, da sola, a colmare quel vuoto.

La scadenza materiale del permesso non equivale sempre a un periodo irregolare

Questo principio deve tuttavia essere applicato con attenzione. Non ogni intervallo tra la data di scadenza stampata sul permesso e il rilascio del titolo successivo costituisce automaticamente una interruzione della residenza legale.

Quando il rinnovo, il rilascio o la conversione sono stati regolarmente richiesti e il procedimento è ancora pendente, la disciplina del Testo Unico Immigrazione tutela la continuità del soggiorno durante l’attesa, alle condizioni previste dalla legge. Per questo motivo, prima di concludere che esista un “buco” nella regolarità del soggiorno, occorre ricostruire esattamente la sequenza delle domande, delle ricevute, dei provvedimenti e dei titoli rilasciati.

Nella pratica, una ricevuta di rinnovo, una domanda di conversione tempestivamente presentata o un procedimento amministrativo correttamente avviato possono assumere un valore decisivo. Al contrario, la semplice permanenza in Italia, il lavoro svolto o l’iscrizione anagrafica non possono sostituire un titolo o una posizione giuridica che renda legittimo il soggiorno.

Prima della domanda di cittadinanza occorre ricostruire l’intero decennio

La conseguenza operativa è chiara: prima di presentare una domanda di cittadinanza per residenza non dovrebbe essere controllata soltanto la data della prima iscrizione anagrafica. È necessario ricostruire, anno per anno, almeno i dieci anni precedenti, verificando la continuità dei titoli di soggiorno e dei relativi procedimenti.

È opportuno conservare e, se necessario, recuperare copia dei precedenti permessi, delle ricevute postali, delle attestazioni di presentazione delle domande, dei provvedimenti di rinnovo o conversione e delle comunicazioni della Questura. Nei casi dubbi può essere utile ricostruire formalmente la posizione attraverso l’accesso agli atti, soprattutto quando vecchi documenti siano stati smarriti o quando vi siano stati lunghi periodi di attesa amministrativa.

Lo stesso controllo va svolto sul versante anagrafico, perché anche cancellazioni per irreperibilità o periodi di mancata iscrizione possono incidere sul requisito richiesto dalla legge. La cittadinanza per residenza presuppone infatti una continuità giuridica complessiva, non soltanto una continuità materiale della presenza in Italia.

Un errore frequente: presentare la domanda appena maturano dieci anni di anagrafe

Il rischio più frequente consiste nel calcolare il requisito esclusivamente sulla base del certificato storico di residenza e presentare immediatamente la domanda una volta raggiunti i dieci anni. Se all’interno di quel periodo esiste un’interruzione effettiva della regolarità del soggiorno, la domanda può risultare prematura o inammissibile.

In queste situazioni è preferibile verificare prima se il periodo apparentemente scoperto sia realmente tale oppure se esistano ricevute, procedimenti o altri atti capaci di dimostrare la continuità giuridica. Se invece l’interruzione è effettiva, occorre valutare da quale momento il requisito possa considerarsi nuovamente maturato, evitando di affidarsi alla sola anzianità anagrafica.

Attenzione a non confondere fattispecie diverse

Il principio esaminato riguarda la concessione della cittadinanza per residenza prevista dall’articolo 9 della legge n. 91 del 1992. Non deve essere automaticamente trasferito ad altre fattispecie, come l’acquisto della cittadinanza da parte di chi è nato in Italia e vi ha vissuto fino alla maggiore età, rispetto alle quali la normativa e la giurisprudenza seguono criteri differenti e attribuiscono particolare rilievo alla concreta vicenda personale del minore.

Per la naturalizzazione per residenza, invece, il dato operativo che emerge dalla più recente giurisprudenza amministrativa è netto: i dieci anni devono essere verificati non soltanto sul certificato anagrafico, ma anche attraverso la storia dei titoli di soggiorno.

La verifica preventiva può evitare anni di procedimento inutile

Una domanda di cittadinanza può richiedere un’istruttoria lunga e complessa. Presentarla senza avere prima ricostruito la continuità della residenza legale espone al rischio di attendere mesi o anni per ricevere un provvedimento negativo fondato su un problema che poteva essere individuato prima del deposito.

Per questo, soprattutto nei casi caratterizzati da vecchi permessi stagionali, periodi di rinnovo molto lunghi, cambi di titolo, precedenti domande respinte o documentazione incompleta, la verifica preventiva della posizione amministrativa non è un passaggio formale: è una parte essenziale della pratica di cittadinanza.

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domenica 20 settembre 2026

Rifugiato e lavoro: perché il permesso per asilo politico non si converte in lavoro subordinato

Rifugiato e lavoro: perché il permesso per asilo politico non si converte in lavoro subordinato

Il TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 14386 del 27 agosto 2026, ha affrontato una questione che può apparire controintuitiva: il titolare dello status di rifugiato può chiedere di convertire il proprio permesso per asilo politico in un permesso per lavoro subordinato?

La risposta del TAR è negativa. Il punto, però, non è che il rifugiato abbia meno diritti. È esattamente il contrario: il titolo derivante dallo status di rifugiato è già più stabile e più ampio rispetto a un ordinario permesso per lavoro.

L’art. 23 del d.lgs. n. 251/2007 prevede infatti per il titolare dello status di rifugiato un permesso di soggiorno di durata quinquennale, rinnovabile, che consente già lo svolgimento di attività lavorativa subordinata e autonoma. Non è quindi necessario trasformare il titolo per poter lavorare.

La conversione, inoltre, non è prevista tra quelle contemplate dall’art. 6, comma 1-bis, del Testo unico immigrazione. Il sistema distingue espressamente la posizione del rifugiato da quella di altri titolari di protezione per i quali la convertibilità può essere ammessa ricorrendone i presupposti.

Dal punto di vista pratico, la domanda da porre al cliente è quindi: perché vuole convertire il permesso? Se l’obiettivo è soltanto lavorare, la conversione non serve. Se invece la preoccupazione riguarda una futura cessazione dello status o il timore che il titolo per asilo sia meno stabile di quello per lavoro, occorre spiegare che la struttura normativa è opposta: il rifugiato dispone già di un titolo quinquennale fondato su uno status internazionale riconosciuto.

La sentenza è utile anche per evitare un errore concettuale molto frequente: pensare che il permesso per lavoro sia sempre la forma più “forte” di soggiorno. Non è così. La stabilità del titolo dipende dal fondamento giuridico e non dalla sua denominazione più familiare.

Nella consulenza conviene quindi verificare con precisione lo status posseduto, i diritti già incorporati nel titolo e l’effettiva utilità dell’operazione richiesta, evitando istanze di conversione che l’ordinamento non contempla e che non aggiungerebbero alcun vantaggio sostanziale.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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Corte EDU, B.C. c. Italia: quando un centro di accoglienza diventa detenzione

Corte EDU, B.C. c. Italia: quando un centro di accoglienza diventa detenzione

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo B.C. c. Italia, ricorso n. 42909/23, del 3 settembre 2026, affronta un tema particolarmente delicato: quando una struttura formalmente qualificata come centro di accoglienza si trasforma, nella realtà, in un luogo di privazione della libertà personale.

Il caso riguardava un cittadino ivoriano nato nel 2008 e arrivato in Italia da minorenne. Dopo l’accertamento dell’età fu collocato nel CARA di Restinco, a Brindisi, dove rimase per circa due mesi e mezzo.

Il punto centrale non era il nome della struttura, ma la situazione concreta. Secondo gli elementi valorizzati dalla Corte, il minore non era effettivamente libero di uscire. Per Strasburgo, quando la libertà di movimento è sostanzialmente annullata, occorre verificare se esista una base legale chiara, un provvedimento motivato, un’informazione comprensibile sui motivi della restrizione e la possibilità di ottenere rapidamente il controllo di un giudice.

La Corte ha riscontrato violazioni dell’art. 5, paragrafi 1, 2 e 4 CEDU. La permanenza del minore nella struttura, per circa due mesi e mezzo, è stata considerata una privazione arbitraria della libertà perché priva delle garanzie necessarie.

È importante precisare anche ciò che la sentenza non afferma. Le doglianze relative alle condizioni materiali del centro sotto il profilo dell’art. 3 CEDU sono state ritenute manifestamente infondate: sulla base degli elementi disponibili non risultava superata la soglia di gravità necessaria per qualificare le condizioni come trattamento inumano o degradante.

La pronuncia ha però un valore pratico molto ampio. Ogni volta che una persona viene collocata in una struttura “di accoglienza” occorre chiedersi concretamente: può uscire? Con quali limiti? Chi ha deciso quei limiti? Qual è la base normativa? Quanto possono durare? Quale giudice può controllarli?

Per i minori stranieri la verifica deve essere ancora più rigorosa. La vulnerabilità legata all’età non consente zone grigie nelle quali una restrizione di fatto venga sottratta alle garanzie previste per la privazione della libertà soltanto perché l’Amministrazione utilizza una diversa qualificazione formale.

La regola che emerge dalla sentenza è dunque chiara: la libertà personale si giudica sui fatti, non sull’etichetta amministrativa della struttura.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Trieste: due mesi per formalizzare l’asilo e poi procedura accelerata

Trieste: due mesi per formalizzare l’asilo e poi procedura accelerata

Tra gli sviluppi italiani segnalati dall’EUAA nel settembre 2026 emerge una prassi che merita particolare attenzione: secondo quanto denunciato dal Consorzio Italiano di Solidarietà di Trieste, alcuni richiedenti protezione internazionale sarebbero rimasti senza accoglienza nell’attesa di formalizzare la domanda presso la Questura, con tempi che in alcuni casi avrebbero superato i due mesi.

Il dato deve essere trattato con precisione. Non siamo di fronte a una sentenza che abbia già accertato in via generale l’illegittimità della prassi, ma a una segnalazione classificata dall’EUAA come “Practice”. Proprio per questo il tema va seguito sul piano documentale e processuale, perché il nuovo Patto europeo ha reso ancora più importante distinguere il momento della manifestazione della volontà di chiedere asilo da quello della registrazione e della successiva formalizzazione.

Il problema diventa particolarmente delicato quando, dopo un’attesa amministrativa molto lunga, il richiedente viene inserito in una procedura accelerata di frontiera caratterizzata da termini estremamente compressi. In una situazione del genere occorre verificare che il ritardo organizzativo a monte non finisca per consumare, a valle, il tempo effettivamente disponibile per comprendere il procedimento, reperire un difensore, raccogliere la documentazione e predisporre l’impugnazione.

Per la difesa diventa quindi essenziale ricostruire una cronologia completa: data della prima manifestazione della volontà di chiedere protezione; data del primo contatto con la Questura; eventuale prenotazione o attestazione; ingresso o mancato ingresso nell’accoglienza; data della registrazione; data del modello C3; consegna dell’informativa; provvedimento sulla procedura applicata; audizione; notifica della decisione e termine effettivo per il ricorso.

Il nuovo sistema europeo accelera molte fasi, ma la rapidità non può trasformarsi in una compressione derivante da ritardi imputabili all’Amministrazione. Se lo Stato impiega settimane per consentire l’accesso alla procedura, quel tempo non può essere scaricato sul richiedente come se fosse rimasto inattivo per propria scelta.

La questione di Trieste sarà quindi da monitorare con attenzione, perché può diventare uno dei punti più importanti del contenzioso post-Patto: non soltanto quale procedura si applica, ma da quale momento il richiedente deve essere considerato entrato realmente nel sistema di protezione e quali conseguenze producono i ritardi nella formalizzazione.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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Sezioni Unite n. 24044/2026: minori ucraini, protezione internazionale e piano di rientro

Sezioni Unite n. 24044/2026: minori ucraini, protezione internazionale e piano di rientro

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 24044 del 26 luglio 2026, affrontano una questione di grande rilievo relativa ai minori ucraini giunti temporaneamente in Italia nell’ambito di programmi e accordi organizzati fra Stati.

Il principio affermato è netto: quando al minore viene successivamente riconosciuto lo status di rifugiato, la protezione internazionale sopravvenuta modifica radicalmente il quadro giuridico originario. Il precedente sistema fondato sulla permanenza temporanea in Italia e sul successivo rientro in Ucraina diventa recessivo rispetto allo status internazionale ormai riconosciuto.

Non è quindi possibile continuare ad applicare automaticamente il vecchio progetto di rientro come se il riconoscimento della protezione non fosse intervenuto. La nuova condizione giuridica del minore impone di riesaminare le misure precedenti alla luce del superiore interesse del minore e delle garanzie proprie dello status di rifugiato.

La pronuncia affronta inoltre il problema della rappresentanza del minore quando esista un tutore nominato in sede consolare e si manifesti un conflitto di interessi. Le Sezioni Unite ricostruiscono il rapporto fra autorità consolare e giudice italiano richiamando la Convenzione dell’Aja del 1996: in prima battuta opera il sistema internazionale di rappresentanza; quando però l’autorità consolare non provveda o il relativo atto non sia riconoscibile nell’ordinamento italiano, può rendersi necessario l’intervento sussidiario del giudice tutelare italiano.

Il valore della decisione supera il caso ucraino. Mostra che uno status internazionale sopravvenuto non può essere trattato come un elemento marginale all’interno di una procedura già impostata: può invece cambiare completamente la base giuridica della permanenza, della tutela e delle decisioni future sulla persona minorenne.

Nelle pratiche relative a minori stranieri inseriti in programmi temporanei è quindi indispensabile verificare sempre se, nel frattempo, sia intervenuto un riconoscimento di protezione internazionale, una nuova situazione di vulnerabilità o un mutamento sostanziale delle condizioni nel Paese di origine.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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Shtetësia italiane me martesë: afatet, niveli B1 dhe dokumentet që duhen kontrolluar para aplikimit https://ift.tt/xlCrOmf Shtetësia italiane me martesë: afatet, niveli B1 dhe dokumentet që duhen kontrolluar para aplikimit Martesa me një shtetas italian nuk sjell automatikisht fitimin e shtetësisë italiane. Ligji parashikon një procedurë të veçantë, me afate, kushte dhe dokumente që duhet të jenë të rregullta jo vetëm në momentin e paraqitjes së kërkesës, por edhe gjatë procedurës. Kush mund të paraqesë kërkesën Shtetasi i huaj i martuar me një shtetas italian mund të kërkojë shtetësinë sipas nenit 5 të ligjit nr. 91/1992. Nëse banon ligjërisht në Itali, në përgjithësi duhet të kenë kaluar të paktën dy vjet nga martesa. Nëse banon jashtë Italisë, afati është tre vjet. Këto afate përgjysmohen kur bashkëshortët kanë fëmijë të lindur ose të birësuar së bashku. Nëse bashkëshorti është bërë italian pas martesës, afati lidhet me datën e fitimit të shtetësisë italiane nga bashkëshorti. Martesa duhet të vazhdojë deri në vendim Një nga aspektet më të rëndësishme është vazhdimësia e lidhjes martesore. Deri në miratimin e dekretit nuk duhet të ketë zgjidhje të martesës, anulim, pushim të efekteve civile apo ndarje ligjore. Për këtë arsye, nuk mjafton që martesa të ekzistojë vetëm në ditën e paraqitjes së kërkesës. Nëse martesa është lidhur në Shqipëri ose në një shtet tjetër, ajo duhet të jetë e transkriptuar në regjistrat e gjendjes civile të komunës italiane kompetente. Gjuha italiane në nivelin B1 Për kërkesat e shtetësisë me martesë kërkohet, si rregull, njohja e gjuhës italiane në një nivel jo më të ulët se B1 sipas Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për Gjuhët. Certifikimi duhet të vijë nga një subjekt i njohur ose të zëvendësohet vetëm në rastet e parashikuara shprehimisht nga ligji. Ky kontroll duhet bërë para se të paraqitet kërkesa, sepse një dokument gjuhësor i papërshtatshëm ose i lëshuar nga një subjekt jo i njohur mund të krijojë probleme në pranimin e praktikës. Dokumentet që duhen kontrolluar me kujdes Në praktikë, ndër dokumentet kryesore janë certifikata e lindjes, certifikata penale e vendit të origjinës dhe, sipas rastit, e vendeve të tjera ku personi ka banuar, dokumenti i identitetit, titulli i qëndrimit dhe dokumentacioni që provon martesën me shtetasin italian. Dokumentet e huaja duhet të jenë në formën e kërkuar për përdorim në Itali, me legalizim ose apostille kur është e nevojshme dhe me përkthim në gjuhën italiane. Certifikata penale e huaj duhet të jetë e vlefshme në momentin e paraqitjes së kërkesës dhe, sipas udhëzimeve administrative, zakonisht nuk duhet të jetë lëshuar më shumë se gjashtë muaj më parë. Për shtetasit shqiptarë është veçanërisht e rëndësishme që emri, mbiemri, data dhe vendi i lindjes të përputhen saktësisht në të gjitha dokumentet. Mospërputhjet në gjeneralitete mund të sjellin kërkesa për sqarime, integrime dokumentare ose refuzimin e paraqitjes së praktikës. Kostoja dhe paraqitja online Kërkesa paraqitet në mënyrë telematike në portalin e Ministrisë së Brendshme. Parashikohet një kontribut prej 250 eurosh dhe një pullë fiskale prej 16 eurosh, të cilat mund të paguhen sipas procedurave të parashikuara në portal, përfshirë PagoPA. Pas paraqitjes, është e rëndësishme të kontrollohet rregullisht portali, sepse Prefektura mund të kërkojë dokumente shtesë, sqarime ose paraqitjen e dokumenteve origjinale. Sa zgjat procedura Procedura e shtetësisë nuk është e menjëhershme. Afati administrativ mund të arrijë deri në 36 muaj. Gjatë këtij intervali, ndryshimet e adresës, të gjendjes civile ose të dokumenteve duhet të menaxhohen me kujdes, sepse mund të ndikojnë në praktikë ose në komunikimet nga administrata. Nëse kërkesa pranohet, pas njoftimit të dekretit duhet të bëhet betimi brenda gjashtë muajve. Ky është një afat thelbësor: pa betimin brenda afatit, fitimi i shtetësisë nuk përfundohet. Pse është e rëndësishme të verifikohet dosja para paraqitjes Në praktikën e shtetësisë, shumë probleme nuk lindin nga mungesa e së drejtës në vetvete, por nga dokumentet e paplota, mospërputhjet në të dhënat personale, certifikatat e skaduara, përkthimet e papërshtatshme ose mungesa e transkriptimit të martesës në Itali. Një kontroll i kujdesshëm para paraqitjes së kërkesës mund të shmangë vonesa të gjata dhe kërkesa të panevojshme për plotësim. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 – Migrazione e Asilo ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/wzjcyke

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