lunedì 14 settembre 2026
Episodio 3 – أنتظر تصريح الإقامة: هل يمكنني البدء في العمل؟
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Episodio 3 – أنتظر تصريح الإقامة: هل يمكنني البدء في العمل؟
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Rimpatrio del genitore extra-UE e figli italiani: l’articolo 20 TFUE può essere fatto valere anche in giudizio
Quando un cittadino di un Paese terzo è genitore di un minore italiano, l’esistenza di un precedente diniego di soggiorno non consente all’amministrazione di considerare automaticamente chiusa la questione e procedere al rimpatrio. Con la sentenza del 16 luglio 2026, causa C-26/25, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la tutela derivante dall’articolo 20 TFUE deve poter essere esaminata anche nel procedimento di rimpatrio e, in determinate condizioni, può essere fatta valere per la prima volta davanti al giudice. È un principio di particolare rilievo pratico, perché impone di guardare alla situazione familiare reale e attuale, non soltanto alla storia amministrativa del permesso di soggiorno.
Il punto di partenza: la cittadinanza europea del figlio
La causa decisa dalla Corte riguardava un cittadino di un Paese terzo residente in Ungheria, padre di due figli cittadini ungheresi. Il principio affermato, tuttavia, riguarda il diritto dell’Unione e assume quindi rilievo anche in Italia quando il familiare è, ad esempio, il genitore extra-UE di un minore italiano.
L’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea può attribuire al familiare cittadino di un Paese terzo un diritto di soggiorno derivato quando tra quest’ultimo e il cittadino dell’Unione esiste un rapporto di dipendenza tale che il diniego del soggiorno o il rimpatrio del familiare costringerebbero, in concreto, il cittadino europeo a lasciare il territorio dell’Unione.
Non basta dunque la sola esistenza del rapporto di parentela. La presenza di un figlio italiano non produce, da sola, un diritto automatico e incondizionato al soggiorno del genitore. Occorre verificare la relazione di dipendenza concreta. La Corte ribadisce però un dato decisivo: quando le condizioni sostanziali dell’articolo 20 TFUE sono soddisfatte, il diritto di soggiorno deriva direttamente dal diritto primario dell’Unione e sorge nel momento in cui tali condizioni esistono, non soltanto quando l’amministrazione rilascia materialmente un titolo.
La situazione familiare deve essere valutata prima del rimpatrio
La sentenza C-26/25 chiarisce che le autorità non possono adottare una decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di un Paese terzo, familiare di cittadini dell’Unione che hanno la nazionalità dello Stato interessato e non hanno mai esercitato la libera circolazione, senza avere prima esaminato le conseguenze della decisione sulla vita familiare e sulla situazione dei figli minori, quando l’amministrazione dispone di informazioni sull’esistenza di tali legami.
Il principio ha una portata più ampia della sola tutela derivante dall’articolo 20 TFUE. L’articolo 5 della direttiva 2008/115 impone infatti, in ogni fase della procedura di rimpatrio, di tenere debitamente conto dell’interesse superiore del minore, della vita familiare, dello stato di salute dell’interessato e del principio di non-refoulement. La presenza di una famiglia non impedisce sempre il rimpatrio, ma impedisce che il rimpatrio sia deciso senza una valutazione individuale effettiva.
Per le pratiche italiane questo significa che, quando una Questura o un’altra autorità competente conosce l’esistenza di figli italiani o comunque cittadini dell’Unione, la posizione non può essere trattata come una semplice questione di irregolarità amministrativa. Occorre verificare quale sarebbe l’effetto concreto dell’allontanamento sul minore e sulla vita familiare.
La tutela dell’articolo 20 TFUE può essere fatta valere anche in giudizio
Uno dei passaggi più importanti della decisione riguarda il momento in cui la tutela viene invocata. La Corte esclude che il diritto dell’Unione possa essere neutralizzato soltanto perché, nella fase amministrativa, lo straniero non aveva espressamente richiamato l’articolo 20 TFUE.
Quando i legami familiari con il cittadino dell’Unione erano già conosciuti dall’autorità, il cittadino del Paese terzo deve poter denunciare davanti al giudice l’omessa valutazione del rapporto di dipendenza e delle conseguenze del rimpatrio. La Corte precisa inoltre che il giudice chiamato a esaminare il ricorso contro la decisione di rimpatrio deve poter tenere conto anche dei fatti rilevanti emersi per la prima volta nel corso del giudizio.
È un principio di notevole importanza pratica. Nelle vicende familiari il tempo modifica spesso la situazione: può cambiare l’età del minore, può consolidarsi la convivenza, può crescere il ruolo quotidiano del genitore, possono emergere problemi sanitari o scolastici, oppure può modificarsi la capacità dell’altro genitore di occuparsi autonomamente del figlio. Un sistema che impedisse al giudice di considerare questi elementi rischierebbe di giudicare una situazione familiare che, nel frattempo, non esiste più negli stessi termini.
Un precedente diniego di soggiorno non chiude definitivamente la questione
La Corte affronta anche un problema frequente nella pratica: il rimpatrio che segue un precedente rigetto della domanda di permesso o di altro titolo di soggiorno. La presenza di quel diniego non consente automaticamente all’amministrazione di ritenere ormai definita anche la questione dell’articolo 20 TFUE.
Se tra il diniego e la successiva decisione di rimpatrio è trascorso un periodo significativo, l’autorità deve considerare le nuove circostanze rilevanti. Non può limitarsi a richiamare il precedente provvedimento, neppure quando, in quella precedente fase, la situazione familiare era stata esaminata. La valutazione deve riguardare la situazione esistente nel momento in cui si decide il rimpatrio.
Questo passaggio rafforza una regola operativa importante: nelle pratiche familiari il fascicolo deve essere continuamente aggiornato. La documentazione prodotta anni prima può non rappresentare più la realtà attuale e, nello stesso tempo, un precedente rigetto non impedisce che successivamente maturino le condizioni per una tutela derivante direttamente dal diritto dell’Unione.
Che cosa occorre documentare concretamente
La tutela non può essere costruita limitandosi a produrre il certificato di nascita del figlio. Occorre dimostrare il rapporto effettivo tra genitore e minore e fornire all’amministrazione, e se necessario al giudice, gli elementi che consentano di comprendere quale sarebbe la conseguenza reale dell’allontanamento.
Assumono quindi rilievo la convivenza o comunque la presenza quotidiana del genitore, l’esercizio della responsabilità genitoriale, la partecipazione alle scelte scolastiche e sanitarie, il mantenimento economico, la cura materiale e affettiva, la relazione con l’altro genitore, l’eventuale presenza di situazioni di fragilità e, soprattutto, la concreta possibilità che il minore continui a vivere nell’Unione senza il genitore destinatario del provvedimento.
È utile documentare anche i fatti sopravvenuti dopo un eventuale precedente diniego: nuovi periodi di convivenza, nascita di altri figli, mutamenti nelle condizioni di salute, nuovi provvedimenti del giudice civile sulla responsabilità genitoriale, inserimento scolastico, relazioni dei servizi sociali e ogni altro elemento idoneo a rappresentare la situazione familiare nel momento attuale.
Il dovere di collaborazione dello straniero resta centrale
La sentenza non trasferisce interamente sull’amministrazione l’onere di ricostruire la vita privata dello straniero. La Corte ricorda che l’interessato deve collaborare lealmente e fornire gli elementi che consentano di valutare l’esistenza del rapporto di dipendenza. Le autorità non sono tenute a ipotizzare d’ufficio ogni possibile situazione riconducibile all’articolo 20 TFUE quando mancano elementi concreti.
Per questo, sul piano professionale, la tutela più efficace resta quella tempestiva: i legami familiari e la dipendenza devono essere rappresentati già nella fase amministrativa, con documentazione adeguata e non mediante formule generiche. La possibilità di far valere la questione anche davanti al giudice costituisce una garanzia essenziale contro un’omissione precedente, ma non dovrebbe diventare la ragione per rinviare la costruzione della prova.
Neppure la sicurezza nazionale consente automatismi
La vicenda esaminata dalla Corte presentava anche un ulteriore profilo: il rimpatrio era stato fondato su ragioni di sicurezza nazionale ricavate da informazioni riservate e da un parere specialistico vincolante non motivato. Anche su questo punto la Corte respinge gli automatismi.
Quando sono in gioco un diritto di soggiorno derivato dall’articolo 20 TFUE, la vita familiare e l’interesse dei minori, l’amministrazione deve effettuare un esame rigoroso delle circostanze individuali e della proporzionalità della misura. Le esigenze di sicurezza possono giustificare limitazioni all’accesso ad alcune informazioni, ma non possono svuotare il diritto a un ricorso effettivo: l’interessato deve poter conoscere almeno la sostanza delle ragioni poste a fondamento della decisione, secondo modalità compatibili con la tutela delle informazioni realmente riservate.
La conseguenza pratica
La sentenza del 16 luglio 2026 non crea una regolarizzazione automatica per tutti i genitori stranieri di figli italiani. Stabilisce però una regola molto netta: il diritto dell’Unione non consente che una decisione di rimpatrio venga costruita ignorando una relazione familiare conosciuta, cristallizzando la situazione al momento di un vecchio diniego o impedendo al giudice di valutare fatti sopravvenuti decisivi.
Ne deriva un criterio operativo preciso. Prima di adottare o contestare un provvedimento di rimpatrio occorre verificare non soltanto quale titolo di soggiorno possieda o non possieda lo straniero, ma quale posizione giuridica derivi, nel caso concreto, dalla cittadinanza europea del figlio, dal rapporto di dipendenza e dall’interesse superiore del minore. È proprio in questa verifica concreta che il diritto di famiglia, il diritto dell’immigrazione e il diritto dell’Unione europea finiscono per incontrarsi.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
domenica 13 settembre 2026
إعانة الإدماج لحاملي تصاريح «الحالات الخاصة» في إيطاليا عام 2026: من يحق له طلبها؟ https://ift.tt/xJl38RS منذ عام 2026 أصبح من المهم التمييز بين القواعد العادية للحصول على إعانة الإدماج الإيطالية (Assegno di Inclusione - ADI) والقواعد الخاصة المطبقة على الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة من نوع «الحالات الخاصة». فحاملو بعض هذه التصاريح، الممنوحة لضحايا العنف أو الاستغلال أو الاتجار أو الاستغلال في العمل، يستطيعون الوصول إلى هذه المساعدة وفق نظام أكثر حماية من النظام العادي. ما المقصود بتصريح الإقامة للحالات الخاصة؟ ينظم قانون الهجرة الإيطالي عدة تصاريح تهدف إلى حماية الأشخاص الموجودين في أوضاع خطيرة. ومن بين أهمها التصريح المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 للحماية الاجتماعية، والتصريح المنصوص عليه في المادة 18 مكرر لضحايا العنف الأسري، والتصريح المنصوص عليه في المادة 18 ثالثاً لضحايا الوساطة غير المشروعة والاستغلال في العمل. هذه التصاريح لا تُمنح لمجرد وجود صعوبة اقتصادية، بل ترتبط بحالات حماية محددة يثبت فيها وجود عنف أو استغلال خطير أو خطر حقيقي على سلامة الشخص. وقد تم توحيد مدة هذه التصاريح بصورة أوسع، بحيث أصبحت التصاريح الصادرة وفق المواد 18 و18 مكرر و18 ثالثاً ذات مدة سنوية، مع إمكان التجديد وفق الشروط القانونية، وبخاصة عندما تكون هناك حاجة إلى استكمال مسار الاندماج الاجتماعي والمهني. ما الجديد بشأن إعانة الإدماج ADI؟ أكدت التعليمات الصادرة عن المعهد الوطني للضمان الاجتماعي INPS ووزارة العمل في عام 2026 أن حاملي هذه التصاريح يدخلون ضمن الفئات التي يمكنها الاستفادة من إعانة الإدماج. والنقطة الأكثر أهمية هي أن بعض الشروط العادية التي تُطلب عادةً للحصول على ADI لا تُطبق عليهم بالطريقة نفسها. وبوجه خاص، لا تُشترط عليهم الشروط العادية المتعلقة بالجنسية أو مدة الإقامة أو وضع الإقامة أو الحدود الاقتصادية والممتلكاتية التي تطبق على غالبية طالبي الإعانة. ومع ذلك، تبقى سارية الشروط الخاصة والقيود الأخرى التي يحددها نظام ADI، بما في ذلك الضوابط المتعلقة ببعض الممتلكات والمؤشرات الأخرى لمستوى المعيشة، إضافة إلى عمليات التحقق التي تقوم بها الجهات المختصة. هل يحصل حامل التصريح على الإعانة تلقائياً؟ لا. امتلاك تصريح إقامة للحالات الخاصة لا يؤدي تلقائياً إلى صرف الإعانة. يجب تقديم طلب رسمي إلى INPS واتباع الإجراءات المقررة. ويمكن تقديم الطلب إلكترونياً باستخدام الهوية الرقمية المناسبة، كما يمكن الاستعانة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية (Patronati) أو مراكز المساعدة الضريبية (CAF) عندما يكون ذلك متاحاً. بعد تقديم الطلب، يجب التسجيل في منصة SIISL وتوقيع ميثاق التفعيل الرقمي الخاص بالأسرة. وبعد قبول الطلب يبدأ مسار المتابعة الاجتماعية والمهنية المرتبط بإعانة الإدماج. اللقاء مع الخدمات الاجتماعية خلال 120 يوماً من العناصر التي يجب عدم تجاهلها أن المستفيد، مع أفراد أسرته المشمولين بالإعانة، يجب أن يدخل في مسار إدماج اجتماعي ومهني يتلاءم مع وضعه الشخصي. ووفق التعليمات الحالية، يجب أن يتم أول لقاء مع الخدمات الاجتماعية خلال 120 يوماً من توقيع ميثاق التفعيل الرقمي للأسرة. إذا لم تصل دعوة من الخدمات الاجتماعية خلال هذه المدة، فمن الأفضل ألا يبقى المستفيد منتظراً بصورة سلبية، بل يمكنه التوجه مباشرة إلى الخدمات المختصة لإثبات استعداده للمتابعة. وإذا لم يتم اللقاء ضمن المدة المطلوبة، قد يتم تعليق صرف الإعانة إلى حين تسجيل اللقاء. ما مدة صرف ADI في هذه الحالات؟ هناك قاعدة عملية مهمة جداً: مدة صرف إعانة الإدماج لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية تصريح الإقامة للحالات الخاصة. لذلك فإن صلاحية التصريح، وتجديده في الوقت المناسب، تصبح مسألة أساسية ليس فقط من أجل الإقامة القانونية في إيطاليا، بل أيضاً من أجل استمرار الاستفادة من الإعانة. ولهذا يجب الاحتفاظ بإيصال طلب التجديد ومتابعة إجراءات الشرطة المختصة (Questura)، لأن التأخر في التجديد أو وجود مشكلة في وضع الإقامة قد تكون له آثار مباشرة على استمرارية الاستحقاق. لماذا هذه القاعدة مهمة عملياً؟ هذه الإجراءات تعكس مبدأ مهماً في قانون الهجرة: الشخص الذي حصل على تصريح للحماية من العنف أو الاستغلال لا يمكن معاملته كما لو كان مهاجراً عادياً في وضع اقتصادي ضعيف فقط. المشرع اعترف بأن ضحية العنف أو الاتجار أو الاستغلال في العمل تحتاج إلى حماية قانونية واجتماعية فعلية تسمح لها بالخروج من حالة التبعية وبناء مسار مستقل في إيطاليا. لذلك فإن تصريح «الحالات الخاصة» لا يقتصر على منع الإبعاد أو السماح بالبقاء، بل يمكن أن يكون نقطة بداية لمسار أوسع يشمل العمل، السكن، الخدمات الاجتماعية، وإعانة الإدماج عندما تتوافر الشروط المقررة. ماذا يجب أن يفعل الشخص عملياً؟ من المفيد أولاً التحقق من المادة القانونية المكتوبة على تصريح الإقامة: المادة 18 أو 18 مكرر أو 18 ثالثاً من قانون الهجرة. بعد ذلك يجب التأكد من صلاحية التصريح أو من وجود طلب تجديد سليم، وتجهيز الوثائق المطلوبة من INPS، ثم تقديم طلب ADI ومتابعة التسجيل في SIISL ومواعيد الخدمات الاجتماعية. وفي حالة رفض الطلب أو تعليق الإعانة، من المهم طلب معرفة السبب المحدد وعدم الاكتفاء برسالة عامة، لأن الخطأ قد يكون متعلقاً بنوع تصريح الإقامة أو بطريقة تسجيله في الأنظمة المعلوماتية أو بتطبيق شروط لا يفترض قانوناً تطبيقها على هذه الفئات المحمية. عند وجود رفض غير مبرر أو تأخير أو اختلاف بين البيانات المسجلة لدى Questura وINPS، يمكن أن يكون من الضروري تقديم طلب تصحيح أو مراجعة إدارية، وفي الحالات المناسبة اللجوء إلى وسائل الحماية القانونية المتاحة. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/wmfWbuk
Episodio 2 – انتهت صلاحية تصريح إقامتي_ هل أصبحت إقامتي في إيطاليا غير قانونية؟_
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Protezione complementare: lavoro, lingua e relazioni sociali vanno valutati insieme
La protezione complementare non può essere valutata scomponendo la vita dello straniero in singoli elementi isolati. Lavoro, conoscenza della lingua, relazioni sociali, durata della permanenza, legami familiari e inserimento nella comunità devono essere letti nel loro insieme. Le più recenti pronunce della Corte di cassazione ribadiscono un principio operativo importante: un contratto a termine, una conoscenza linguistica ancora basilare o l’assenza di una casa autonoma non possono, da soli, trasformarsi in ragioni sufficienti per negare la tutela.
La valutazione deve essere complessiva, non atomistica
La rassegna della giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di protezione internazionale e complementare, pubblicata il 28 agosto 2026 dall’Ufficio del Massimario, richiama alcune decisioni particolarmente significative sul modo in cui deve essere valutato il radicamento dello straniero in Italia.
Con l’ordinanza n. 15548 del 21 maggio 2026 la Prima Sezione ha ribadito che, quando viene in rilievo la tutela della vita privata e familiare, gli elementi di integrazione non devono essere esaminati separatamente, ma attraverso una valutazione complessiva e unitaria. La durata del soggiorno, l’effettività dei rapporti familiari, l’inserimento sociale, l’attività lavorativa, la conoscenza della lingua e i rapporti mantenuti con il Paese di origine acquistano significato proprio nella loro reciproca interazione.
Il principio è stato ulteriormente precisato dall’ordinanza n. 17852 del 4 giugno 2026. In quel caso il giudice di merito aveva ridimensionato il valore di contratti di lavoro a tempo determinato e di una conoscenza ancora elementare della lingua italiana, valorizzando invece negativamente l’assenza di legami familiari in Italia e di una sistemazione abitativa autonoma. La Cassazione ha censurato questo metodo perché fondato su una lettura frammentata della posizione individuale.
Un contratto a termine può essere comunque un indice di integrazione
Questo passaggio ha conseguenze pratiche rilevanti. Nel contenzioso in materia di protezione complementare è frequente che l’inserimento lavorativo dello straniero venga considerato debole perché fondato su rapporti a tempo determinato, stagionali, intermittenti o comunque non ancora stabilizzati. La Cassazione chiarisce invece che il dato decisivo non è soltanto la forma contrattuale, ma lo sforzo effettivamente compiuto per inserirsi nel tessuto economico e sociale.
Anche una sequenza di contratti brevi può dimostrare continuità lavorativa, affidabilità, capacità di mantenersi e creazione di rapporti sociali nel luogo di lavoro. Analogamente, un livello linguistico non ancora elevato non può essere isolato dal percorso complessivo: la frequenza di corsi, la progressione nell’apprendimento, l’uso dell’italiano nell’ambiente lavorativo e nelle relazioni quotidiane sono tutti elementi che possono concorrere alla valutazione.
Non esiste, quindi, un singolo documento capace di “provare” da solo l’integrazione. La prova nasce dalla convergenza di più elementi.
La vita privata non coincide con la sola vita familiare
Un altro passaggio importante riguarda il significato della vita privata tutelata dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Cassazione ricorda che essa non coincide esclusivamente con l’esistenza di un coniuge o di figli in Italia. Anche le relazioni create attraverso il lavoro, la formazione, il volontariato e la partecipazione alla vita della comunità possono assumere rilievo.
Per questa ragione, l’assenza di familiari sul territorio nazionale non può essere utilizzata automaticamente come elemento negativo decisivo. Lo stesso vale per la mancanza di un’abitazione autonoma, condizione tutt’altro che rara per chi si trova ancora in una fase di consolidamento economico e personale.
Il tempo trascorso durante la domanda di asilo conta
Particolarmente importante è anche il principio secondo cui il radicamento maturato durante il tempo necessario all’esame della domanda di protezione internazionale non deve essere considerato giuridicamente irrilevante.
La sentenza della Cassazione n. 29593 del 10 novembre 2025, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale, ha chiarito che la riforma introdotta dal decreto-legge n. 20 del 2023 non ha eliminato dall’ordinamento la tutela della vita privata e familiare dello straniero. Il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali continua a imporre una valutazione concreta della proporzionalità dell’allontanamento, tenendo conto anche dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza, delle relazioni sociali, del grado di integrazione lavorativa e del rapporto con la comunità.
La Corte ha inoltre escluso che il radicamento possa essere svalutato soltanto perché maturato mentre erano pendenti le procedure dirette ad ottenere forme di protezione maggiori. È un chiarimento essenziale, perché i tempi amministrativi e giudiziari possono essere lunghi e, nel frattempo, la persona può costruire rapporti lavorativi e sociali reali.
Come documentare correttamente il radicamento
Sul piano operativo, una domanda o un ricorso non dovrebbe limitarsi a produrre alcune buste paga. È opportuno ricostruire in modo ordinato il percorso individuale dello straniero, documentando l’intera evoluzione della sua permanenza in Italia.
Assumono quindi rilievo i contratti di lavoro, le comunicazioni UNILAV, le buste paga, le dichiarazioni dei datori di lavoro, la continuità contributiva, i corsi professionali, gli attestati linguistici, la frequenza scolastica, le attività di volontariato, le relazioni con associazioni o realtà territoriali, la documentazione relativa all’abitazione, gli eventuali rapporti familiari e ogni altro elemento idoneo a dimostrare una partecipazione effettiva alla vita della comunità.
È utile anche spiegare ciò che dai singoli documenti non emerge immediatamente. Un contratto di pochi mesi, ad esempio, può essere il risultato di una successione regolare di rapporti di lavoro; un livello linguistico iniziale può inserirsi in un percorso formativo in corso; la convivenza con terzi può dipendere da una fase di transizione economica e non dall’assenza di un reale inserimento sociale.
L’integrazione non è automatica, ma deve essere realmente valutata
Le decisioni della Cassazione non trasformano ogni percorso lavorativo o sociale in un diritto automatico al rilascio di un titolo di soggiorno. Il radicamento deve essere effettivo e sufficientemente significativo, e la valutazione deve confrontarsi anche con eventuali ragioni di ordine pubblico o sicurezza.
Il punto giuridico è un altro: l’Amministrazione e il giudice non possono selezionare un singolo elemento negativo e utilizzarlo come scorciatoia per evitare l’esame della situazione complessiva. Allo stesso modo, non possono considerare irrilevante un percorso di integrazione soltanto perché non ha ancora raggiunto una condizione di piena stabilità economica o familiare.
Per il professionista questo comporta un cambiamento di metodo nella preparazione della pratica. Non basta dimostrare che lo straniero “lavora”: occorre rappresentare la persona nella sua complessità e mostrare come lavoro, lingua, relazioni e permanenza si siano progressivamente trasformati in un radicamento reale. È precisamente questa valutazione complessiva che la più recente giurisprudenza di legittimità continua a richiedere.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
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sabato 12 settembre 2026
Sezioni Unite 24045/2026: la naturalizzazione del genitore non fa perdere automaticamente la cittadinanza al figlio
La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, pubblicata il 1° settembre, ha chiarito una questione di grande rilievo nella ricostruzione delle linee di cittadinanza iure sanguinis.
Le Sezioni Unite affermano anzitutto che l’art. 3-bis della legge n. 91/1992, introdotto dalla riforma del 2025, non si applica alle domande giudiziali presentate prima del 27 marzo 2025, che restano quindi disciplinate dalla normativa previgente.
Il principio più rilevante riguarda però la legge n. 555/1912. Il figlio nato all’estero da genitore italiano in uno Stato che attribuisce la cittadinanza iure soli è bipolide fin dalla nascita e, ai sensi dell’art. 7, conserva la cittadinanza italiana anche quando il genitore italiano si naturalizzi successivamente e perda la propria cittadinanza, salvo specifiche disposizioni internazionali o rinuncia validamente effettuata dopo la maggiore età.
Diversa è la situazione disciplinata dall’art. 12 della legge n. 555/1912, che opera quando il minore possieda esclusivamente la cittadinanza italiana e acquisti successivamente, in via derivativa, quella straniera per effetto della perdita o del mutamento di status del genitore con cui convive.
Per i fascicoli sudamericani la distinzione è decisiva. Quando nella catena genealogica compare la naturalizzazione dell’ascendente mentre il figlio era ancora minorenne, non basta verificare la data della naturalizzazione: occorre stabilire se quel minore fosse già cittadino dello Stato straniero dalla nascita oppure se abbia acquistato quella cittadinanza soltanto successivamente per effetto del genitore.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
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Poligamia e ricongiungimento: Strasburgo chiarisce i limiti dell’articolo 8 CEDU
La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la decisione dell’8 settembre 2026 nel caso A.A. v. the Netherlands, ha affrontato il rapporto tra diritto alla vita familiare e riconoscimento, ai fini del soggiorno, degli effetti di matrimoni poligamici.
La vicenda riguardava il diniego del permesso di soggiorno a cinque figli minorenni del ricorrente, nati da matrimoni poligamici contratti in Yemen. La Corte ha riconosciuto l’esistenza di una vita familiare rilevante ai sensi dell’art. 8 CEDU, ma ha concluso che non vi fosse stata violazione della Convenzione, ritenendo che le autorità olandesi avessero raggiunto un equilibrio ragionevole tra gli interessi individuali coinvolti e l’interesse dello Stato.
Il principio di maggiore interesse generale è che, nel definire una politica migratoria che tenga conto dei rapporti familiari, uno Stato non può essere obbligato a riconoscere matrimoni poligamici incompatibili con il proprio ordinamento interno. La tutela della vita familiare non si traduce quindi in un automatismo che imponga il riconoscimento migratorio di qualsiasi situazione familiare validamente costituita secondo il diritto dello Stato d’origine.
Questo non significa, tuttavia, che il mero richiamo alla poligamia consenta decisioni automatiche. Rimane necessaria una valutazione individuale della posizione concreta delle persone coinvolte e, quando vi siano minori, del loro interesse specifico.
Per la pratica italiana la decisione può assumere rilievo nei procedimenti di ricongiungimento e coesione familiare nei quali siano presenti più coniugi, figli appartenenti a nuclei differenti o rapporti familiari validi secondo il diritto straniero ma incompatibili con principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Il punto da mantenere fermo è la distinzione tra tutela effettiva dei legami familiari e obbligo dello Stato di riconoscere integralmente l’istituto giuridico dal quale tali legami derivano.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
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Episodio 2 – Il permesso è scaduto_ sono diventato irregolare https://ift.tt/fAcmKQV Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
Episodio 2 – Il permesso è scaduto_ sono diventato irregolare
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