lunedì 5 ottobre 2026

CGUE, Bukla C-26/25: sicurezza nazionale e diritto a un ricorso effettivo

CGUE, Bukla C-26/25: sicurezza nazionale e diritto a un ricorso effettivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-26/25, Bukla, ha affrontato il rapporto tra sicurezza nazionale, decisioni di rimpatrio e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

La vicenda riguarda una decisione fondata anche su informazioni classificate nei confronti del genitore di cittadini dell’Unione. La Corte ha chiarito che il richiamo alla sicurezza nazionale non può svuotare il diritto della persona a comprendere le ragioni essenziali della decisione e a contestarla efficacemente davanti a un giudice.

Il controllo giurisdizionale deve quindi essere reale, anche quando parte del materiale istruttorio non può essere integralmente divulgato. Il giudice deve poter accedere agli elementi rilevanti e verificare la fondatezza delle ragioni invocate dall’autorità.

La decisione assume particolare importanza anche per l’art. 20 TFUE, perché l’allontanamento di un genitore straniero può incidere concretamente sui diritti dei figli cittadini dell’Unione.

Per questo l’Amministrazione deve valutare in modo individualizzato i legami familiari, il grado di dipendenza dei minori, la possibilità effettiva di mantenere la relazione e le conseguenze che il rimpatrio avrebbe sull’esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza europea.

La sicurezza nazionale resta un interesse pubblico di primaria importanza, ma non costituisce una zona sottratta al diritto. Segretezza delle informazioni e tutela giurisdizionale devono essere bilanciate senza rendere il ricorso puramente formale.

È una sentenza destinata ad avere rilievo in tutti i procedimenti nei quali l’Amministrazione fondi misure espulsive o restrittive su elementi classificati o su valutazioni di sicurezza non pienamente accessibili alla difesa.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Cittadinanza ai figli del naturalizzato: convivenza non significa sempre stessa residenza

Cittadinanza ai figli del naturalizzato: convivenza non significa sempre stessa residenza

Il Tribunale di Palermo, con sentenza dell’11 giugno 2026, ha affrontato l’applicazione dell’art. 14 della legge n. 91/1992 ai figli minori di un genitore che acquista la cittadinanza italiana.

Nel caso esaminato, i figli risultavano anagraficamente residenti con la madre dopo la separazione dei genitori, mentre il padre, successivamente naturalizzato italiano, continuava a esercitare in modo effettivo la responsabilità genitoriale nell’ambito dell’affidamento condiviso.

Il Tribunale ha valorizzato una nozione sostanziale di convivenza, non rigidamente coincidente con l’identità della residenza anagrafica. Ciò che conta è la reale comunione di vita, la continuità del rapporto e il concreto esercizio delle funzioni genitoriali.

La decisione è particolarmente importante nelle famiglie separate, nelle quali una lettura puramente anagrafica rischierebbe di escludere dal beneficio proprio i minori che mantengono un rapporto stabile e significativo con il genitore divenuto cittadino italiano.

Per la pratica, la prova deve quindi essere costruita attraverso provvedimenti sull’affidamento, calendari di permanenza, partecipazione alla vita scolastica, spese sostenute, rapporti con i servizi sociali, frequentazione effettiva e ogni altro elemento capace di dimostrare la relazione familiare concreta.

La sentenza mostra che la convivenza prevista dall’art. 14 non può essere ridotta automaticamente alla coincidenza formale degli indirizzi, soprattutto quando il diritto di famiglia riconosce una responsabilità genitoriale condivisa.

Il dato anagrafico resta importante, ma non deve oscurare la realtà familiare quando questa sia adeguatamente documentata.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Espulsione e richiesta d’asilo: il non-refoulement va verificato anche prima del C3

Espulsione e richiesta d’asilo: il non-refoulement va verificato anche prima del C3

Un decreto del Giudice di Pace di Torino del 28 marzo 2026 offre un chiarimento importante sul rapporto tra espulsione, accesso alla procedura di protezione internazionale e principio di non-refoulement.

La vicenda riguardava una persona che aveva tentato di accedere alla procedura d’asilo prima della formalizzazione del modello C3. Il giudice ha ritenuto necessario verificare in modo autonomo l’eventuale rischio connesso all’allontanamento, senza ridurre la tutela alla sola presenza di una domanda già formalizzata.

Il punto è particolarmente rilevante nei casi in cui la volontà di chiedere protezione sia stata manifestata ma la registrazione o la formalizzazione siano avvenute in un momento successivo per ragioni amministrative.

Per la difesa, diventa quindi essenziale documentare con precisione la cronologia: richieste di appuntamento, PEC, accessi in Questura, comunicazioni del difensore, attestazioni dei centri di accoglienza e ogni altro elemento utile a dimostrare che la volontà di chiedere protezione era già stata espressa.

Il principio di non-refoulement impone infatti una verifica sostanziale quando emergano elementi che facciano ritenere possibile un rischio nel Paese di destinazione. La tutela non può dipendere esclusivamente dal momento in cui l’Amministrazione completa gli adempimenti formali.

La decisione non elimina la necessità di accertare la fondatezza del rischio allegato. Richiede però che tale verifica venga svolta prima di dare esecuzione all’allontanamento quando la situazione concreta lo impone.

Il messaggio operativo è chiaro: la mancata formalizzazione del C3 non esclude, da sola, la necessità di verificare il non-refoulement.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Quando il ritardo amministrativo diventa un problema giuridico nel diritto dell’immigrazione

Quando il ritardo amministrativo diventa un problema giuridico nel diritto dell’immigrazione

Nel diritto dell’immigrazione uno dei problemi più frequenti non è il diniego, ma il silenzio. Domande di rinnovo, conversioni, richieste di permesso, pratiche familiari e procedimenti amministrativi possono rimanere sospesi per mesi senza un provvedimento espresso.

Il primo errore è considerare il ritardo come un fatto inevitabile. Non ogni ritardo è illegittimo, ma ogni procedimento amministrativo ha una propria struttura, una propria sequenza e, soprattutto, un obbligo di conclusione. Il problema diventa giuridico quando l’inerzia dell’amministrazione impedisce al cittadino straniero di conoscere la propria posizione o di esercitare diritti collegati al titolo richiesto.

In questi casi la strategia difensiva deve essere progressiva. Occorre innanzitutto ricostruire il fascicolo: data della domanda, ricevute, integrazioni, richieste dell’amministrazione, eventuali comunicazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ogni altro atto utile.

Il secondo passaggio è quello della sollecitazione formale. Una diffida ben costruita non deve limitarsi a chiedere genericamente una risposta, ma deve identificare la pratica, richiamare gli atti già trasmessi e chiedere espressamente la conclusione del procedimento.

Se l’amministrazione continua a non provvedere, il silenzio può diventare oggetto di tutela giudiziaria. La scelta dello strumento dipende dalla natura della posizione giuridica e dalla materia concreta, ma il principio resta costante: l’inerzia non può trasformarsi in una zona franca sottratta al controllo giurisdizionale.

Nella pratica professionale considero fondamentale evitare due estremi opposti: attendere passivamente per mesi oppure ricorrere immediatamente senza avere costruito una traccia documentale completa. La tutela efficace nasce invece dalla sequenza: documentare, sollecitare, mettere formalmente l’amministrazione in condizione di decidere e, solo quando necessario, ricorrere al giudice.

Il diritto dell’immigrazione resta uno dei settori nei quali il tempo amministrativo incide più direttamente sulla vita delle persone. Per questo il rispetto dei termini non è un dettaglio burocratico, ma una componente sostanziale della tutela.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
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domenica 4 ottobre 2026

Rinnovo del permesso di soggiorno e cambio di residenza: come tenere aggiornato il fascicolo https://ift.tt/otGqgUm Durante il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno può intervenire un cambio di residenza o di domicilio. In questi casi è importante verificare quali comunicazioni siano necessarie nel procedimento concreto e quali dati risultino utilizzati dall’amministrazione per le notifiche e le altre comunicazioni. La residenza anagrafica e il procedimento relativo al titolo di soggiorno restano giuridicamente distinti. Tuttavia, l’aggiornamento dell’indirizzo può avere una rilevanza pratica significativa quando una pratica è ancora pendente. È opportuno conservare copia delle dichiarazioni relative al cambio di indirizzo, delle ricevute e delle comunicazioni trasmesse, insieme ai documenti della pratica di soggiorno. Questo consente di ricostruire con precisione quali informazioni siano state comunicate e in quale momento. Se una comunicazione non viene ricevuta o nel fascicolo compare ancora un indirizzo precedente, occorre verificare la situazione amministrativa concreta e valutare gli strumenti appropriati per aggiornare il procedimento e tutelare la posizione dell’interessato. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/uxaU7Ce

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Rinovimi i lejes së qëndrimit në Itali: pse duhen ruajtur dëshmitë e paraqitjes https://ift.tt/mhAcWBV Kur paraqitet një kërkesë për rinovimin e lejes së qëndrimit në Itali, është e rëndësishme të ruhet dëftesa dhe një kopje e dokumenteve të dorëzuara ose të dërguara administratës. Këto dokumente ndihmojnë për të provuar paraqitjen e kërkesës dhe për të rindërtuar përmbajtjen e dosjes nëse lind një problem. Gjatë procedurës administrata mund të kërkojë dokumente shtesë ose përditësimin e informacioneve të paraqitura më parë. Një dosje e organizuar lejon krahasimin e kërkesës së re me materialin e dërguar dhe ndihmon për të kuptuar nëse mungon vërtet një dokument apo kërkohet vetëm një përditësim. Nëse vendimi vonohet ose gjendja e praktikës nuk është e qartë, sipas rastit mund të kërkohen informacione mbi fazën e procedurës dhe të vlerësohen mjetet administrative për të njohur përmbajtjen e dosjes. Ruajtja e dëftesave, komunikimeve dhe dokumenteve nuk është thjesht një formalitet, por një masë praktike për të mbrojtur pozitën e aplikantit dhe për të ndjekur me saktësi procedurën. Avv. Fabio Loscerbo Avokat me të drejtë përfaqësimi pranë Gjykatës së Kasacionit I regjistruar në Regjistrin e përfaqësuesve të interesave të Dhomës së Deputetëve në fushën e Imigracionit Lobist i regjistruar në Regjistrin e Transparencës të Bashkimit Evropian nr. 280782895721-36 në fushën e Migracionit dhe Azilit ORCID: 0009-0004-7030-0428 Artikulli është hartuar me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, nën drejtimin, rishikimin dhe përgjegjësinë editoriale të autorit. https://ift.tt/uxaU7Ce

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Rinovimi i lejes së qëndrimit në Itali: pse duhen ruajtur dëshmitë e paraqitjes https://ift.tt/mhAcWBV Kur paraqitet një kërkesë për rinovimin e lejes së qëndrimit në Itali, është e rëndësishme të ruhet dëftesa dhe një kopje e dokumenteve të dorëzuara ose të dërguara administratës. Këto dokumente ndihmojnë për të provuar paraqitjen e kërkesës dhe për të rindërtuar përmbajtjen e dosjes nëse lind një problem. Gjatë procedurës administrata mund të kërkojë dokumente shtesë ose përditësimin e informacioneve të paraqitura më parë. Një dosje e organizuar lejon krahasimin e kërkesës së re me materialin e dërguar dhe ndihmon për të kuptuar nëse mungon vërtet një dokument apo kërkohet vetëm një përditësim. Nëse vendimi vonohet ose gjendja e praktikës nuk është e qartë, sipas rastit mund të kërkohen informacione mbi fazën e procedurës dhe të vlerësohen mjetet administrative për të njohur përmbajtjen e dosjes. Ruajtja e dëftesave, komunikimeve dhe dokumenteve nuk është thjesht një formalitet, por një masë praktike për të mbrojtur pozitën e aplikantit dhe për të ndjekur me saktësi procedurën. Avv. Fabio Loscerbo Avokat me të drejtë përfaqësimi pranë Gjykatës së Kasacionit I regjistruar në Regjistrin e përfaqësuesve të interesave të Dhomës së Deputetëve në fushën e Imigracionit Lobist i regjistruar në Regjistrin e Transparencës të Bashkimit Evropian nr. 280782895721-36 në fushën e Migracionit dhe Azilit ORCID: 0009-0004-7030-0428 Artikulli është hartuar me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, nën drejtimin, rishikimin dhe përgjegjësinë editoriale të autorit. https://ift.tt/uxaU7Ce

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Cittadinanza italiana: perché è importante conservare tutte le comunicazioni della pratica https://ift.tt/GIPdZLo Quando viene presentata una domanda di cittadinanza italiana, è importante conservare in modo ordinato la documentazione trasmessa e le comunicazioni ricevute durante il procedimento. Una pratica può durare nel tempo e, nel frattempo, possono essere richiesti aggiornamenti o integrazioni. È utile mantenere copia della domanda, delle ricevute, dei documenti allegati e delle successive comunicazioni dell’amministrazione. In questo modo è più semplice verificare quali informazioni siano già state fornite e quali elementi vengano eventualmente richiesti in una fase successiva. Se cambiano residenza, situazione familiare o altri dati rilevanti, occorre valutare se e come tali variazioni debbano essere comunicate nell’ambito della specifica procedura. Non tutte le modifiche hanno lo stesso effetto e la valutazione deve essere effettuata sul caso concreto. Quando il procedimento si prolunga o sorgono difficoltà, una documentazione completa permette di ricostruire la pratica e di individuare con maggiore precisione gli strumenti amministrativi o giudiziari eventualmente utilizzabili. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/uxaU7Ce

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TAR Lazio n. 14874/2026: cittadinanza e condotte penali senza condanna definitiva

TAR Lazio n. 14874/2026: cittadinanza e condotte penali senza condanna definitiva

La sentenza del TAR Lazio n. 14874/2026 affronta il rapporto tra procedimento di naturalizzazione e fatti penalmente rilevanti non necessariamente conclusi con una condanna definitiva.

Il TAR riconosce che, nell’ambito della valutazione discrezionale prevista per la concessione della cittadinanza, l’Amministrazione può prendere in considerazione anche condotte storicamente accertate o elementi emersi in procedimenti penali, purché non vengano utilizzati in modo automatico e siano sottoposti a una istruttoria seria e a una motivazione ragionevole.

Il punto è delicato perché la naturalizzazione non coincide con un mero controllo formale dei requisiti. L’Amministrazione valuta anche l’affidabilità complessiva del richiedente e il suo inserimento nella comunità nazionale.

Questo non significa però che un semplice precedente di polizia o una contestazione non definitiva possano essere trasformati automaticamente in causa ostativa. Occorre spiegare quale significato concreto assumano quei fatti e perché incidano ancora oggi sul giudizio complessivo.

Per la difesa, la strategia non può limitarsi a invocare l’assenza di una condanna definitiva. È necessario ricostruire l’intera traiettoria personale: esito dei procedimenti, eventuale archiviazione, tempo trascorso, condotta successiva, lavoro, famiglia, stabilità abitativa, regolarità fiscale e inserimento sociale.

La pronuncia ricorda quindi che lavoro e lunga residenza non neutralizzano automaticamente elementi negativi, ma allo stesso tempo impone all’Amministrazione di evitare giudizi stereotipati e di motivare sul caso concreto.

In materia di cittadinanza, la questione non è soltanto “esiste un precedente?”, ma quale peso può ancora avere oggi quel fatto nella valutazione complessiva della persona.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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Cassazione n. 25248/2026: trent’anni in Italia non bastano senza un radicamento effettivo

Cassazione n. 25248/2026: trent’anni in Italia non bastano senza un radicamento effettivo

La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 25248/2026, affronta un punto centrale nella valutazione della protezione speciale: la lunga permanenza in Italia non coincide automaticamente con un effettivo radicamento.

Nel caso esaminato, il ricorrente viveva in Italia da circa trent’anni, ma il giudizio di merito aveva evidenziato plurime condanne penali, assenza di un inserimento familiare significativo e debolezza del percorso lavorativo e sociale.

La Corte ha confermato che la durata della presenza è un elemento rilevante, ma non autosufficiente. Il giudizio deve riguardare la qualità della vita privata sviluppata in Italia e la consistenza concreta dei legami costruiti nel tempo.

Per la difesa questo significa che il certificato storico di residenza non basta. Occorre documentare lavoro, continuità contributiva, abitazione, lingua, relazioni sociali, famiglia, autonomia e condotta personale.

La pronuncia evita però anche il rischio opposto: il radicamento non può essere ridotto a una formula astratta. Va ricostruito attraverso elementi concreti, letti nel loro insieme e nel tempo.

Il messaggio è particolarmente importante nelle pratiche di protezione complementare: presenza temporale e integrazione effettiva sono concetti distinti.

La lunga permanenza acquista quindi rilievo quando si traduce in legami reali, stabili e riconoscibili nella vita sociale della persona.


Avv. Fabio Loscerbo
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Tribunale di Bologna: il ritardo della Questura non può cambiare il regime giuridico a danno del richiedente

Tribunale di Bologna: il ritardo della Questura non può cambiare il regime giuridico a danno del richiedente

Il Tribunale di Bologna, con decisione del 16 settembre 2026, affronta un problema transitorio molto concreto: cosa accade quando la volontà di chiedere protezione internazionale è stata manifestata prima dell’entrata in applicazione del nuovo Regolamento europeo, ma la formalizzazione avviene successivamente per ritardi imputabili all’Amministrazione.

Il giudice valorizza il principio di affidamento e la necessità di evitare che un ritardo amministrativo produca, da solo, un peggioramento della posizione processuale del richiedente.

La questione è particolarmente importante perché la data rilevante può incidere sulla disciplina applicabile, sui termini del ricorso e sull’effetto sospensivo della decisione della Commissione.

Se la persona ha manifestato tempestivamente la volontà di chiedere asilo, ma la Questura ha rinviato di settimane o mesi la formalizzazione, non è ragionevole trattare quel ritardo come se dipendesse dal richiedente.

Per la difesa diventa quindi essenziale conservare ogni prova della prima manifestazione di volontà: PEC, richieste di appuntamento, attestazioni del centro di accoglienza, accessi in Questura, comunicazioni del difensore e qualsiasi documento che consenta di ricostruire la cronologia reale.

La decisione si inserisce in un contenzioso destinato a crescere nella fase di passaggio al nuovo sistema europeo. Il punto di fondo è semplice: l’Amministrazione non può beneficiare processualmente del proprio ritardo.

Nei ricorsi a cavallo delle date di transizione, la prima domanda da porsi non è quindi solo “quando è stato compilato il C3?”, ma “quando il richiedente ha effettivamente manifestato la volontà di chiedere protezione e perché la formalizzazione è avvenuta dopo?”.


Avv. Fabio Loscerbo
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Tribunale di Milano: la procedura di frontiera richiede un luogo formalmente individuato

Tribunale di Milano: la procedura di frontiera richiede un luogo formalmente individuato

Il Tribunale di Milano, con decisione del 19 settembre 2026, ha affrontato due questioni molto concrete sulla nuova procedura di frontiera: il luogo in cui essa può essere svolta e il collegamento tra il rintraccio della persona e l’attraversamento della frontiera esterna.

Secondo il Tribunale, la procedura di frontiera non può essere applicata in modo retroattivo in un luogo che, al momento dell’avvio del procedimento, non era ancora formalmente individuato come sede abilitata. Nel caso esaminato, il decreto che includeva Milano tra i luoghi competenti era entrato in vigore successivamente.

La decisione chiarisce inoltre che il semplice rintraccio nell’entroterra non basta a qualificare la persona come soggetto “fermato alla frontiera”. È necessario uno stretto legame temporale e spaziale con l’attraversamento irregolare della frontiera esterna.

Il principio ha conseguenze processuali importanti, perché la qualificazione della procedura incide sul rito applicabile, sui termini e sull’effetto sospensivo del ricorso.

Per la difesa, la verifica deve quindi partire da quattro domande: dove è stata rintracciata la persona, quando è avvenuto il rintraccio, quale frontiera è coinvolta e se il luogo in cui si è svolta la procedura era già formalmente abilitato.

La pronuncia mostra che la nozione di “frontiera” non può essere dilatata fino a coincidere con qualunque controllo effettuato dopo l’ingresso. La procedura speciale richiede un collegamento reale e documentabile con il momento e il luogo dell’attraversamento.

È un tema destinato a produrre nuovo contenzioso, perché nel nuovo sistema europeo la corretta qualificazione del luogo e del momento del rintraccio può cambiare radicalmente le garanzie processuali applicabili.


Avv. Fabio Loscerbo
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La richiesta di documenti non è un dettaglio: capire cosa manca prima di rispondere alla Questura

Quando la Questura chiede un’integrazione documentale in una pratica di soggiorno, la prima reazione è spesso quella di cercare immediatamente il documento indicato. Prima ancora, però, occorre capire perché quel documento venga richiesto e quale elemento della pratica l’amministrazione ritenga non sufficientemente dimostrato.

Una buona gestione del procedimento parte dalla ricostruzione del fascicolo. Bisogna sapere che cosa è stato depositato, quando è stato trasmesso e quali comunicazioni sono intervenute successivamente. Senza questa ricostruzione si rischia di inviare nuovamente documenti già prodotti oppure di rispondere solo formalmente senza affrontare il punto che interessa realmente l’istruttoria.

Per questo consiglio sempre di conservare ricevute, copie dei documenti e comunicazioni dell’amministrazione. Quando necessario, l’accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 consente di verificare ciò che risulta effettivamente nel fascicolo amministrativo.

Il problema diventa ancora più evidente quando, durante il procedimento, cambia qualcosa nella vita dell’interessato: un nuovo lavoro, un cambio di residenza, una modifica della situazione familiare. Non ogni cambiamento produce automaticamente una conseguenza negativa, ma deve essere valutato in rapporto al titolo richiesto e alla fase della pratica.

Rispondere bene a una richiesta di integrazione significa quindi fare qualcosa di più che allegare un documento: significa comprendere l’istruttoria e fornire all’amministrazione gli elementi realmente utili per decidere correttamente.

Avv. Fabio Loscerbo
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