Dal 12 giugno 2026 il sistema europeo che stabilisce quale Stato membro debba esaminare una domanda di protezione internazionale è cambiato in modo sostanziale. Il regolamento Dublino III è stato sostituito dal regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, il cosiddetto AMMR, e anche l’ordinamento italiano è stato adeguato dal decreto-legge n. 100/2026, convertito dalla legge n. 145/2026. Per chi riceve oggi una decisione di trasferimento, però, il problema non è soltanto imparare una nuova sigla: occorre verificare quale disciplina si applica, quali atti sono stati effettivamente compiuti dall’amministrazione, quali motivi possono essere fatti valere in giudizio e, soprattutto, entro quale termine sia prudente proporre il ricorso. Proprio su quest’ultimo punto emerge una rilevante frizione tra il testo nazionale, che continua a indicare trenta giorni, e il nuovo regolamento europeo, che impone agli Stati membri di collocare il termine di impugnazione tra una e tre settimane.
Dal sistema Dublino all’Unità AMMR
Il regolamento (UE) 2024/1351 si applica dal 12 giugno 2026 e ha abrogato il regolamento (UE) n. 604/2013, comunemente noto come Dublino III. Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, entrato in vigore lo stesso giorno e poi convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, ha conseguentemente sostituito nel decreto legislativo n. 25/2008 il riferimento all’Unità Dublino con quello all’Unità AMMR, che resta l’autorità italiana incaricata di determinare lo Stato competente all’esame della domanda.
La sostituzione, tuttavia, non cancella immediatamente tutte le questioni pendenti sotto il precedente sistema. L’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento 2024/1351 stabilisce infatti che, quando la domanda di protezione internazionale è stata registrata prima del 12 giugno 2026, lo Stato responsabile continua a essere determinato secondo i criteri previsti dal regolamento Dublino III. La data di registrazione della domanda assume quindi un’importanza decisiva e deve essere ricostruita documentalmente, senza limitarsi alla data del modello C3 o a quella di successivi adempimenti formali.
Il problema del termine: trenta giorni in Italia, massimo tre settimane nel regolamento UE
La disciplina nazionale contenuta nell’articolo 3, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 25/2008 continua a prevedere che il ricorso contro la decisione di trasferimento sia proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione. Il decreto-legge n. 100/2026 ha aggiornato il riferimento normativo e la denominazione dell’autorità competente, ma non ha riscritto questo termine.
Il nuovo articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351 dispone però che gli Stati membri debbano prevedere, dopo la notificazione della decisione di trasferimento, un termine di almeno una settimana e non superiore a tre settimane per esercitare il diritto a un ricorso effettivo. Il dato è difficilmente trascurabile: ventuno giorni rappresentano il limite massimo indicato dalla norma europea, mentre la disposizione italiana continua formalmente a parlare di trenta giorni.
Non sarebbe corretto trasformare questa divergenza in una conclusione semplicistica, affermando senza ulteriori precisazioni che il termine italiano sia automaticamente divenuto di ventuno giorni oppure, all’opposto, che i trenta giorni possano essere utilizzati senza alcun rischio. Il regolamento europeo è direttamente applicabile, ma la sua disposizione affida comunque agli Stati la determinazione concreta del termine entro una fascia prestabilita; contemporaneamente, la norma processuale italiana non è stata ancora coordinata con il nuovo limite europeo. In attesa che il legislatore o la giurisprudenza chiariscano definitivamente il rapporto tra le due disposizioni, la scelta professionalmente più prudente è non utilizzare il trentesimo giorno e predisporre il ricorso entro ventuno giorni dalla notificazione.
La cautela è ancora più necessaria quando si chiede la sospensione del trasferimento. La disciplina nazionale prevede che l’istanza cautelare sia proposta con il ricorso introduttivo, mentre l’articolo 43 del regolamento AMMR garantisce che l’esecuzione del trasferimento resti sospesa fino alla decisione sulla prima richiesta di sospensione. Non è quindi sufficiente controllare il termine finale dell’impugnazione: occorre organizzare immediatamente la difesa e formulare contestualmente tutte le richieste cautelari necessarie.
Cambia anche ciò che può essere contestato nel ricorso
Un secondo profilo, forse ancora più importante del termine, riguarda l’oggetto del controllo giudiziario. L’articolo 43 del regolamento 2024/1351 riconosce il diritto a un ricorso effettivo in fatto e in diritto contro la decisione di trasferimento, ma ne delimita espressamente la portata. Il giudice deve poter verificare se il trasferimento esponga la persona a un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; se siano sopravvenute, dopo la decisione di trasferimento, circostanze decisive per la corretta applicazione del regolamento; e, nelle procedure di presa in carico, se siano stati violati i criteri specificamente indicati dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 34, relativi in particolare ai minori non accompagnati, ai legami familiari, alle procedure familiari e alle persone dipendenti.
Questo significa che la difesa costruita negli anni sotto Dublino III non può essere semplicemente riprodotta cambiando il numero del regolamento. Diventa essenziale collegare ogni vizio procedurale a uno dei profili che il nuovo articolo 43 consente di sottoporre al giudice, documentando fin dall’inizio le condizioni personali, familiari e di vulnerabilità che possono incidere sulla determinazione dello Stato competente o sull’eseguibilità concreta del trasferimento.
Il colloquio personale resta una garanzia centrale
Proprio nelle settimane in cui è entrato in funzione il nuovo sistema, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha pubblicato, il 28 agosto 2026, la rassegna relativa alla giurisprudenza di maggio e giugno in materia di protezione internazionale. Tra le decisioni richiamate assumono particolare rilievo le ordinanze n. 15993/2026 e n. 17846/2026, ancora riferite al regolamento Dublino III, nelle quali la Suprema Corte ha ribadito che l’informazione al richiedente e il colloquio personale non rappresentano meri adempimenti burocratici.
La Cassazione ha chiarito che il modello C3 non sostituisce automaticamente l’informazione specifica dovuta nella procedura di determinazione dello Stato competente e che la mera esistenza di un modulo prestampato, firmato alla presenza di un interprete o di un mediatore, non dimostra di per sé che un colloquio effettivo abbia avuto luogo. Spetta all’amministrazione poter documentare che l’interessato sia stato realmente messo in condizione di comprendere la procedura e di rappresentare gli elementi rilevanti, in particolare quelli relativi ai rapporti familiari e alla propria situazione personale.
Questi principi sono stati elaborati nel precedente quadro normativo e non possono essere trasferiti meccanicamente al nuovo regime processuale. Il loro significato sostanziale, però, trova una conferma molto netta proprio nell’articolo 22 del regolamento AMMR. La nuova disciplina impone un colloquio personale tempestivo e comunque precedente alla richiesta di presa in carico; richiede che l’autorità ponga attivamente domande utili a individuare lo Stato responsabile; dedica particolare attenzione alla ricerca dei familiari; prevede l’uso di una lingua effettivamente compresa dal richiedente e, quando necessario, dell’interprete; stabilisce specifiche garanzie per i minori e per le persone che necessitano di garanzie procedurali speciali.
Vi è inoltre una novità probatoria di grande importanza: il colloquio deve essere registrato in formato audio e deve essere redatto un riepilogo scritto. Il richiedente o il suo difensore devono potervi accedere tempestivamente e comunque prima che venga adottata la decisione sullo Stato responsabile, con la possibilità di segnalare errori di traduzione, incomprensioni o inesattezze fattuali. Nella pratica difensiva, quindi, il fascicolo non dovrebbe più essere esaminato senza verificare l’esistenza della registrazione, del riepilogo e delle eventuali osservazioni formulate dall’interessato.
Le domande anteriori al 12 giugno 2026 richiedono una verifica ancora più attenta
La fase transitoria è destinata a produrre contenzioso perché numerosi procedimenti sono iniziati sotto Dublino III ma proseguono dopo l’entrata in applicazione dell’AMMR. L’articolo 84, come visto, conserva espressamente i vecchi criteri di competenza per le domande registrate prima del 12 giugno, ma non afferma in termini altrettanto generali che debba continuare ad applicarsi integralmente tutta la precedente disciplina procedurale.
Un primo orientamento europeo di merito, segnalato dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e reso il 27 luglio 2026 dal Tribunale amministrativo di Brema, ha interpretato la disposizione transitoria proprio in questo senso: per le domande anteriori al 12 giugno resterebbero applicabili i criteri di responsabilità di Dublino III, mentre le regole procedurali e le conseguenze successive all’entrata in applicazione dell’AMMR dovrebbero essere valutate alla luce del nuovo regolamento. Si tratta di una decisione tedesca, che naturalmente non vincola il giudice italiano, ma mostra quanto sia rischioso affrontare le pratiche transitorie dando per scontata l’applicazione integrale del vecchio sistema.
Come impostare oggi la difesa contro un trasferimento
La prima operazione dovrebbe essere la ricostruzione cronologica completa della procedura: data della manifestazione di volontà di chiedere protezione, data della registrazione, eventuale formalizzazione, esito Eurodac, richiesta di presa o ripresa in carico, risposta dello Stato richiesto, colloquio personale, decisione di trasferimento e data della sua notificazione. Su questa sequenza si innesta la scelta della disciplina applicabile.
Contemporaneamente occorre acquisire senza ritardo l’intero fascicolo amministrativo, verificando le informazioni fornite al richiedente, la lingua utilizzata, la presenza dell’interprete, la registrazione audio e il riepilogo del colloquio, le dichiarazioni sui familiari e gli eventuali elementi di vulnerabilità o dipendenza. Particolare attenzione va riservata ai minori non accompagnati, ai familiari legalmente presenti in altri Stati membri, ai familiari che abbiano già ottenuto o richiesto protezione e alle situazioni di dipendenza personale, perché proprio questi criteri sono espressamente richiamati dal nuovo articolo 43 tra i possibili oggetti dell’impugnazione.
Infine, il ricorso deve essere preparato con una tempistica molto più prudente rispetto alla tradizionale scadenza italiana dei trenta giorni. Fino a quando il contrasto tra il comma 3-ter dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 25/2008 e il limite massimo di tre settimane stabilito dal regolamento AMMR non sarà definitivamente risolto, attendere l’ultima parte del termine nazionale significa assumere un rischio processuale che, nella maggior parte dei casi, non offre alcun vantaggio concreto.
La transizione da Dublino III all’AMMR dimostra ancora una volta che, nel diritto dell’immigrazione, la modifica di una regola europea produce conseguenze immediate anche sulle pratiche apparentemente già conosciute. Oggi una decisione di trasferimento non può essere affrontata con uno schema standard: data di registrazione, regime transitorio, colloquio, legami familiari, motivi effettivamente deducibili e termine di ricorso devono essere verificati insieme, perché un errore su uno solo di questi passaggi può rendere inutilizzabile una difesa che, nel merito, avrebbe invece potuto essere fondata.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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