domenica 18 ottobre 2026

Episodio 11 – لدي إدانة جنائية: تأثيرها على تصريح الإقامة

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Nuovo screening alle frontiere esterne: il regolamento UE 2024/1356 e le garanzie dello straniero

Il regolamento (UE) 2024/1356 disciplina gli accertamenti preliminari nei confronti di determinate categorie di cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne. La nuova procedura, applicabile nel quadro del Patto europeo dal 12 giugno 2026, non coincide con l’esame nel merito della domanda di protezione internazionale.

Lo screening serve, tra l’altro, a identificare le persone, effettuare controlli sanitari e di vulnerabilità nei casi previsti, svolgere verifiche di sicurezza e indirizzare l’interessato verso il procedimento giuridicamente appropriato. La disciplina individua presupposti, limiti temporali e obblighi delle autorità, nonché un meccanismo di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali.

Occorre distinguere la fase di accertamento dalle procedure di asilo, di frontiera e di rimpatrio. L’avvio dello screening non significa che la domanda d’asilo sia già stata respinta e non autorizza a trascurare esigenze di protezione, condizioni di salute o situazioni di particolare vulnerabilità.

Nella pratica professionale diventerà essenziale ricostruire l’esatta sequenza degli atti: momento del rintraccio o dello sbarco, informazione sui diritti, identificazione, controlli, esito dello screening e successivo incardinamento della procedura. È questa tracciabilità, oltre al rispetto dei termini, che consentirà di verificare la legittimità dell’azione amministrativa.

Testo ufficiale: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj/ita

Avv. Fabio Loscerbo

Decreto flussi 2027: precompilazione dal 23 ottobre e calendario dei click day

La circolare interministeriale n. 7185 del 1° ottobre 2026 ha definito le indicazioni operative per i flussi di ingresso 2027, nell’ambito della programmazione triennale stabilita dal D.P.C.M. 2 ottobre 2025. Per il 2027 sono previsti 165.850 ingressi: 76.200 per lavoro subordinato non stagionale, 89.000 per lavoro stagionale e 650 per lavoro autonomo.

La precompilazione delle istanze sul Portale Servizi ALI sarà possibile dalle ore 9 del 23 ottobre alle ore 20 del 7 dicembre 2026. Dal 9 al 13 dicembre è prevista un’ulteriore finestra limitata al completamento e alla correzione delle domande già inserite, senza apertura di nuove domande. È indispensabile verificare il salvataggio e il passaggio allo stato «DA INVIARE».

I click day sono fissati al 12 gennaio 2027 per lavoro agricolo stagionale, al 9 febbraio per il turismo stagionale, al 16 febbraio per il lavoro subordinato non stagionale e al 18 febbraio per l’assistenza familiare. Le domande seguono modelli distinti e presupposti specifici.

La precompilazione non equivale a concessione del nulla osta né garantisce l’assegnazione della quota. Datori di lavoro e intermediari devono verificare requisiti, documentazione e aggiornamenti procedurali prima dell’invio. La correttezza dei dati dichiarati e la disponibilità dei documenti restano fondamentali per l’esito dell’istruttoria.

Fonti: https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4957/Flussi-2027-cosi-la-precompilazione-delle-domande
https://lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-flussi-2027-pubblicata-la-circolare-con-le-indicazioni-operative

Avv. Fabio Loscerbo

sabato 17 ottobre 2026

La prova dell'integrazione nel procedimento di soggiorno: perché i contributi INPS non bastano da soli

La prova dell'integrazione nel procedimento di soggiorno: perché i contributi INPS non bastano da soli

Quando si ricostruisce il percorso di una persona straniera in Italia, l'estratto conto contributivo INPS è spesso uno dei documenti più utili. Offre una traccia verificabile dei periodi lavorativi e può permettere di distinguere una relazione di lavoro effettiva da una promessa di assunzione ancora da realizzare. È però importante evitare un equivoco: l'integrazione lavorativa non coincide con un unico documento e il suo rilievo giuridico cambia a seconda del procedimento.

Che cosa dimostra l'estratto contributivo

Il documento riepiloga le contribuzioni registrate nelle gestioni previdenziali dell'interessato. Può aiutare a ricostruire la cronologia occupazionale, individuando periodi, datori e tipologie di accredito secondo le informazioni presenti. Non prova necessariamente, da solo, ogni elemento del rapporto di lavoro o tutti i redditi effettivamente percepiti. Quando occorre, va confrontato con contratti, comunicazioni obbligatorie, buste paga e documentazione fiscale.

La regola giuridica viene prima del documento

In una domanda di rinnovo per lavoro, i periodi occupazionali sono rilevanti in relazione ai requisiti del titolo richiesto. In un procedimento relativo ai legami familiari o ad altre situazioni protette, l'attività lavorativa può concorrere alla ricostruzione del radicamento, ma non sostituisce l'esame delle condizioni specificamente previste dalla legge. Non ogni percorso di integrazione, per quanto solido, attribuisce automaticamente un diritto a un determinato permesso.

Come leggere le lacune contributive

Un periodo privo di contribuzione registrata non conduce sempre alla stessa conclusione. Occorre verificare se vi siano interruzioni effettive dell'attività, rapporti comunicati ma non ancora correttamente riflessi nell'archivio, periodi indennizzati o altri elementi che richiedono un approfondimento. La ricostruzione deve essere coerente e documentata, senza attribuire all'estratto un significato che non possiede.

La difesa amministrativa deve collegare fatti e norme

Nella mia attività professionale considero essenziale distinguere tre livelli: il fatto storico, la prova di quel fatto e la ragione per cui esso assume rilevanza nel procedimento. Una memoria che si limita a elencare anni di lavoro rischia di lasciare irrisolto il requisito contestato dall'amministrazione. È più utile costruire una cronologia, associare a ogni periodo i documenti pertinenti e spiegare come il quadro emerso debba incidere sull'istruttoria.

Quando il fascicolo viene valutato negativamente

Se l'ufficio ritiene insussistenti requisiti economici o lavorativi, bisogna individuare la contestazione esatta. Può essere necessario dimostrare un rapporto effettivo, chiarire una discrasia contributiva, ricostruire un periodo di disoccupazione oppure contestare un errore di fatto. Occorre verificare la fase procedimentale, il contenuto di eventuali comunicazioni e i termini per presentare osservazioni o impugnare il provvedimento conclusivo.

Conclusione

La documentazione previdenziale è preziosa perché trasforma affermazioni generiche in dati controllabili. Ma una corretta valutazione dell'integrazione richiede un insieme coerente di elementi e, soprattutto, la loro collocazione nel quadro normativo applicabile. Il documento non deve sostituire l'argomentazione: deve renderla verificabile.

Riferimenti: D.Lgs. n. 286/1998, in particolare articolo 5; INPS – servizi previdenziali ed estratto conto contributivo.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Ricongiungimento familiare: quando rilevano le risorse economiche di altri familiari

Ricongiungimento familiare: quando rilevano le risorse economiche di altri familiari Un provvedimento cautelare del Tribunale di Roma dell'11 settembre 2026 ha affrontato la situazione di una cittadina palestinese che chiedeva tutela nell'ambito di una procedura di ricongiungimento familiare. Fra le circostanze sottoposte al giudice risultavano il sostegno economico del marito e le risorse messe a disposizione dalla famiglia italiana ospitante. La disciplina del ricongiungimento familiare richiede ordinariamente la disponibilità di mezzi di sostentamento adeguati, secondo i requisiti previsti dal Testo unico immigrazione e dalla normativa europea. La verifica non deve necessariamente tradursi in una lettura astratta della provenienza personale di ogni risorsa: occorre considerare le specifiche disposizioni applicabili e l'effettiva disponibilità dei mezzi. Nel caso concreto, la valutazione cautelare ha attribuito rilievo al contesto familiare e alla situazione di particolare vulnerabilità, senza abrogare il requisito reddituale. La pronuncia non autorizza una generalizzata sostituzione del reddito richiesto dalla legge con promesse di aiuto di terzi. Prima di promuovere un ricorso è importante documentare rapporti familiari, condizioni abitative, consistenza e stabilità delle risorse, provenienza lecita dei mezzi e urgenza della tutela. Le peculiarità della vicenda impediscono di trasformare una decisione cautelare in una regola generale svincolata dai fatti. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Testo predisposto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Procedura accelerata di frontiera: il dato Eurostat del 20% non è una presunzione assoluta

Procedura accelerata di frontiera: il dato Eurostat del 20% non è una presunzione assoluta Il Tribunale di Lecce, con decreto del 25 settembre 2026, ha esaminato l'applicazione della procedura accelerata prevista dall'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348, fondata sul tasso europeo medio di riconoscimento della protezione internazionale pari o inferiore al 20%. Secondo il giudice, il dato statistico può costituire un criterio rilevante ai fini dell'inquadramento procedurale, ma non può esonerare l'autorità dall'esame delle circostanze individuali capaci di rendere tale indicatore non rappresentativo della vicenda personale. Nel caso affrontato, la corretta qualificazione della procedura ha inciso anche sul regime di sospensione degli effetti esecutivi del diniego. La pronuncia non nega valore ai dati Eurostat, né dichiara illegittima in generale la procedura accelerata. Ribadisce invece che l'accelerazione non deve assorbire le garanzie previste dal diritto europeo per le situazioni individuali che richiedono uno scrutinio ordinario. In sede difensiva è opportuno verificare la categoria nazionale utilizzata per calcolare il tasso, le condizioni specifiche del richiedente, i profili di vulnerabilità e il provvedimento di assegnazione del rito. L'esame deve restare individuale anche quando la procedura si fonda su indicatori statistici. Fonte: https://www.meltingpot.org/2026/09/procedura-di-frontiera-illegittima-se-fondata-sul-solo-tasso-di-riconoscimento-il-dato-eurostat-e-meramente-indiziario/ Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Testo predisposto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

CGUE C-147/24 Safi: il genitore straniero e il diritto di soggiorno del figlio cittadino UE

CGUE C-147/24 Safi: il genitore straniero e il diritto di soggiorno del figlio cittadino UE La Grande Sezione della Corte di giustizia, con sentenza del 4 giugno 2026 nella causa C-147/24, Safi, ha chiarito quando a un genitore cittadino di un Paese terzo possa essere riconosciuto un diritto di soggiorno derivato in relazione a un figlio minorenne cittadino dell'Unione europea. La controversia riguardava un minore che risiedeva nello Stato di cui aveva cittadinanza e un genitore straniero in possesso di un diritto di soggiorno in un diverso Stato membro. La Corte ha stabilito che non è sufficiente richiamare tale diverso titolo per negare automaticamente il soggiorno nello Stato del figlio. Occorre prima verificare se la vita familiare possa realmente proseguire nell'altro Stato e se il trasferimento sia contrario all'interesse superiore del minore. La valutazione deve considerare dipendenza familiare, rapporti con entrambi i genitori e conseguenze concrete dello spostamento. Quando la vita familiare non possa proseguire nell'altro Stato oppure il trasferimento contrasti con l'interesse del minore, l'articolo 20 TFUE impone il riconoscimento del diritto derivato nei termini precisati dalla sentenza. Il principio non elimina l'esame delle condizioni individuali, ma impedisce decisioni basate su automatismi formali. È di immediata utilità nei ricorsi relativi ai familiari di cittadini europei. Fonte primaria: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62024CA0147 Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Testo predisposto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Cassazione n. 24437/2026: espulsione e circostanze sopravvenute nel giudizio

Cassazione n. 24437/2026: espulsione e circostanze sopravvenute nel giudizio Con ordinanza n. 24437 del 4 agosto 2026 la Corte di cassazione ha affrontato il rapporto tra legittimità originaria di un decreto di espulsione e vicende successive capaci di incidere sulla sua eseguibilità. La controversia riguardava, secondo la ricostruzione giurisprudenziale disponibile, una persona che aveva presentato domanda di protezione internazionale e ottenuto un titolo provvisorio dopo il provvedimento espulsivo. Il giudice dell'opposizione aveva trascurato tali circostanze, concentrandosi esclusivamente sulla situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto. Il punto decisivo è distinguere la validità del decreto espulsivo quando fu emanato dalla possibilità di eseguirlo successivamente. La sopravvenienza di uno status o di una situazione giuridica che incida sul diritto a permanere richiede uno specifico accertamento; non annulla automaticamente l'espulsione, ma può impedirne l'esecuzione nelle condizioni sopravvenute. Il difensore deve quindi documentare le date e gli effetti della domanda d'asilo, del titolo rilasciato e degli eventuali provvedimenti giudiziari di sospensione. Una corretta ricostruzione temporale permette di individuare le conseguenze rilevanti, senza confondere l'illegittimità originaria con la sopravvenuta ineseguibilità. Fonte: https://www.meltingpot.org/2026/10/espulsioni-la-cassazione-richiama-i-giudici-di-pace-conta-la-situazione-attuale-del-cittadino-straniero/ Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Testo predisposto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

venerdì 16 ottobre 2026

Codice fiscale per gli stranieri: guida pratica tra decreto flussi e richiesta d'asilo

Codice fiscale per gli stranieri: guida pratica tra decreto flussi e richiesta d'asilo Il codice fiscale non è un titolo di soggiorno, ma rappresenta un identificativo necessario per l'accesso a lavoro regolare, assistenza sanitaria e diversi servizi amministrativi. La guida istituzionale del 14 ottobre 2026 chiarisce modalità e momenti dell'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi. Per chi entra nell'ambito del decreto flussi, il sistema dello Sportello unico genera un codice fiscale provvisorio numerico dopo il rilascio del visto; il datore può consultarlo sul Portale ALI. Il codice definitivo alfanumerico segue i controlli dell'Agenzia delle Entrate e gli adempimenti previsti. Per i richiedenti asilo e le altre categorie di soggiornanti occorre distinguere l'attribuzione del codice fiscale dal possesso della tessera sanitaria e dal diritto al lavoro: sono presupposti giuridici differenti. La ricevuta della domanda di soggiorno può costituire documentazione utile nei procedimenti previsti, ma non sostituisce indiscriminatamente qualsiasi requisito richiesto dagli uffici. In caso di difficoltà, è opportuno conservare domanda, ricevuta, documenti identificativi ed eventuali comunicazioni di Questura, Sportello unico e Agenzia delle Entrate. Fonte: https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4961/Come-e-quando-viene-rilasciato-il-codice-fiscale-ai-cittadini-extra-UE Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo predisposto con ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Accoglienza dei richiedenti asilo: perché una lista d'attesa non conclude l'istruttoria

Accoglienza dei richiedenti asilo: perché una lista d'attesa non conclude l'istruttoria Il TRGA Trento, con sei ordinanze cautelari depositate nel settembre 2026, ha esaminato le richieste di accoglienza presentate da donne richiedenti protezione internazionale in condizioni di indigenza. Il giudice ha ritenuto non sufficiente la mera comunicazione del loro inserimento in lista d'attesa e ha imposto all'amministrazione di completare l'istruttoria entro il termine indicato nei provvedimenti. L'ordinanza non equivale all'assegnazione giudiziale automatica di un determinato posto nella struttura: riguarda, anzitutto, il dovere dell'autorità competente di verificare le condizioni personali, le risorse disponibili e gli obblighi di accoglienza. La distinzione è importante. Il richiedente non può essere lasciato senza una risposta individualizzata sulla base di un richiamo generico a difficoltà organizzative; nello stesso tempo le misure cautelari non sostituiscono integralmente le decisioni di merito. Nelle iniziative difensive è opportuno documentare la manifestazione della domanda, l'indigenza, eventuali vulnerabilità e tutte le interlocuzioni con Prefettura e gestori dell'accoglienza. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo predisposto con ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Assegno unico e bonus nido con permesso per attesa occupazione: come chiedere il riesame

Assegno unico e bonus nido con permesso per attesa occupazione: come chiedere il riesame Il messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 ha modificato le istruzioni amministrative sull'accesso all'Assegno unico e universale e al Bonus asilo nido per i cittadini extra-UE titolari di permesso per attesa occupazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del Testo unico immigrazione. Dopo le pronunce dei Tribunali di Trento, Torino e Monza, l'Istituto ha incluso tale permesso tra i titoli utili per il riconoscimento delle prestazioni. Ciò non elimina gli ulteriori requisiti applicabili al nucleo familiare e al beneficio. In presenza di un diniego dovuto alla sola tipologia di soggiorno è possibile valutare una richiesta di riesame, indicando il titolo posseduto e gli estremi della precedente decisione. L'INPS ha precisato che le somme sono liquidate con riserva di ripetizione, in attesa della definizione di giudizi ancora pendenti. La corretta gestione richiede dunque una verifica individuale della motivazione del rigetto e della documentazione disponibile. Fonte primaria: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.01.assegno-unico-e-bonus-nido-valido-il-permesso-per-attesa-occupazione.html Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo predisposto con ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Conversione del permesso stagionale: il TAR Brescia n. 701/2026 sui termini della domanda

Conversione del permesso stagionale: il TAR Brescia n. 701/2026 sui termini della domanda La conversione del permesso stagionale in lavoro subordinato non stagionale è fuori quota, ma il momento della presentazione della domanda conserva una rilevanza decisiva. Il TAR Lombardia, Brescia, con sentenza n. 701 del 20 maggio 2026, ha affermato che la conversione presuppone di regola un permesso ancora in vigore: l'istanza deve quindi essere presentata entro la scadenza del titolo, ammettendosi al più, secondo il giudice, la possibilità di valutare il successivo periodo di sessanta giorni. La pronuncia segue un orientamento rigoroso che non coincide necessariamente con tutti i precedenti favorevoli a una valutazione dei requisiti sostanziali. Dal punto di vista professionale è opportuno predisporre la documentazione lavorativa e inoltrare la richiesta prima della scadenza, anziché confidare in un successivo contenzioso. Una pratica fuori quota non è una pratica priva di termini. Fonte istituzionale: https://www.giustizia-amministrativa.it/en/web/guest/-/105486-1809 Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo predisposto con ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Episodio 10 – Mon revenu est trop faible _ le renouvellement de mon titre doit-il toujours être refusé

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