La coesione familiare consente, in determinate condizioni, di chiedere direttamente in Italia un permesso di soggiorno per motivi familiari senza dover rientrare nel Paese di origine per ottenere un nuovo visto. La Corte di cassazione ha però chiarito un limite operativo decisivo: chi è entrato in Italia in regime di esenzione dal visto può utilizzare questa possibilità soltanto mentre il proprio soggiorno breve è ancora regolare. Per questa categoria di persone, il riferimento ai novanta giorni non è quindi un dettaglio formale, ma può determinare l’esito stesso della domanda.
Ricongiungimento e coesione familiare non sono la stessa procedura
Nel linguaggio comune ricongiungimento e coesione familiare vengono spesso utilizzati come espressioni equivalenti, ma dal punto di vista giuridico indicano situazioni differenti. Il ricongiungimento familiare disciplinato dall’articolo 29 del Testo Unico sull’Immigrazione riguarda, di regola, il familiare che si trova ancora all’estero e che deve ottenere prima il nulla osta e poi il visto di ingresso. La coesione familiare prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera c), riguarda invece il familiare straniero che si trova già in Italia in una condizione di soggiorno regolare e possiede i requisiti sostanziali richiesti per il ricongiungimento.
La differenza è importante perché la coesione evita, quando ne ricorrono i presupposti, il passaggio obbligato attraverso un nuovo ingresso dall’estero. Non si tratta però di una sanatoria generalizzata della posizione dello straniero già presente sul territorio nazionale: la regolarità del soggiorno al momento della domanda rimane un elemento centrale.
La Cassazione: chi entra in esenzione dal visto è regolarmente soggiornante
La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8306 del 3 aprile 2026, ha ribadito un principio di particolare utilità pratica. Il cittadino di un Paese terzo che sia entrato in Italia legittimamente in esenzione dal visto deve essere considerato regolarmente soggiornante durante il periodo di soggiorno breve consentito e può quindi presentare in Italia la domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera c), del Testo Unico sull’Immigrazione.
La pronuncia si colloca nel solco già tracciato dalla Cassazione con la decisione n. 20020 del 17 luglio 2025, secondo cui non è ragionevole obbligare una persona che si trovi regolarmente in Italia, e che possieda già i requisiti sostanziali per la coesione familiare, a lasciare il territorio nazionale soltanto per richiedere all’estero un visto e poi rientrare nuovamente.
Il principio è rilevante soprattutto per i cittadini di Paesi che beneficiano dell’esenzione dal visto per soggiorni brevi nello spazio Schengen. In questi casi l’assenza di un visto materialmente apposto sul passaporto non significa assenza di regolarità: ciò che conta è che l’ingresso sia avvenuto legittimamente e che il periodo di permanenza consentito non sia ancora esaurito.
Il termine di un anno non salva chi è entrato senza visto
La parte più importante della sentenza n. 8306/2026 riguarda però il limite temporale. L’articolo 30 prevede che la conversione in permesso per motivi familiari possa essere richiesta entro un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto. La Cassazione ha chiarito che questa possibilità riguarda chi era effettivamente titolare di un precedente permesso di soggiorno da convertire.
Chi è entrato in esenzione dal visto non possiede invece un precedente permesso di soggiorno: dispone soltanto di un periodo di permanenza breve e regolare. Di conseguenza non può attendere la scadenza dei novanta giorni e poi invocare l’ulteriore termine annuale previsto per la conversione di un titolo già posseduto. La domanda deve essere presentata mentre la permanenza è ancora regolare.
È una distinzione che nella pratica può cambiare radicalmente la strategia. Una domanda presentata tempestivamente può essere esaminata come richiesta di coesione familiare; la stessa domanda presentata dopo il superamento del periodo consentito può incontrare un ostacolo molto più serio, perché viene meno proprio il presupposto della regolarità del soggiorno sul quale si fonda questa specifica fattispecie.
Novanta giorni non significa sempre novanta giorni dall’ingresso in Italia
Occorre poi evitare un secondo errore frequente. Nel regime Schengen il soggiorno breve è normalmente consentito per un massimo di novanta giorni nell’arco di centottanta giorni e il calcolo riguarda l’intero spazio Schengen, non soltanto l’Italia. Eventuali soggiorni precedenti in Francia, Germania, Spagna o negli altri Stati Schengen possono quindi ridurre il numero di giorni ancora disponibili al momento dell’ingresso in Italia.
Per questo motivo, prima di presentare una domanda di coesione familiare fondata sulla regolarità del soggiorno breve, non è sufficiente controllare l’ultimo timbro di ingresso. È necessario ricostruire l’intera permanenza nello spazio Schengen nei centottanta giorni precedenti. Il sistema europeo di ingressi e uscite rende inoltre progressivamente più precisa la registrazione dei movimenti alle frontiere esterne, riducendo gli spazi per ricostruzioni approssimative delle date.
I requisiti sostanziali restano comunque necessari
La possibilità di presentare la domanda direttamente in Italia non elimina gli altri requisiti previsti dalla legge. Il richiedente deve dimostrare il rapporto familiare rilevante e devono sussistere le condizioni previste per il ricongiungimento con il familiare già regolarmente soggiornante in Italia. Devono quindi essere verificati, a seconda del caso, la tipologia del rapporto familiare, il titolo di soggiorno del familiare già presente, i requisiti reddituali e abitativi e la documentazione di stato civile necessaria a dimostrare il vincolo.
Va inoltre considerata la disciplina oggi vigente sul periodo minimo di soggiorno legale del familiare già presente in Italia. Per alcune categorie di ricongiungimento la normativa richiede due anni di soggiorno legale e ininterrotto, mentre il requisito non si applica al ricongiungimento dei figli minori e non opera nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. Anche questo profilo deve quindi essere verificato prima di impostare la pratica.
Cosa conviene fare nella pratica
Quando un familiare entra in Italia in esenzione dal visto e si valuta la possibilità della coesione familiare, il controllo dovrebbe essere effettuato immediatamente. Occorre verificare la data effettiva di ingresso nello spazio Schengen, gli eventuali soggiorni precedenti, la durata residua della permanenza regolare, il titolo del familiare già residente in Italia e la disponibilità dei documenti relativi a rapporto familiare, reddito e alloggio.
Rinviare la decisione fino agli ultimi giorni è rischioso, soprattutto quando sia necessario reperire documentazione dall’estero, ottenere traduzioni o legalizzazioni, aggiornare certificazioni anagrafiche oppure completare la documentazione relativa all’alloggio. In queste situazioni la tempestività non è soltanto una buona regola organizzativa, ma diventa parte della tutela giuridica del soggiorno.
Se i novanta giorni sono già trascorsi
Il superamento del periodo di soggiorno breve non significa che ogni tutela familiare sia automaticamente esclusa, ma cambia il quadro giuridico e impedisce di trattare il caso come una semplice coesione presentata tempestivamente durante il soggiorno regolare. La stessa Cassazione, con la sentenza n. 6535 del 19 marzo 2026, ha adottato una lettura ampia della nozione di straniero regolarmente soggiornante in particolari situazioni, valorizzando la pendenza di procedimenti dai quali possa derivare un titolo di soggiorno e la necessità di tutelare in concreto la vita familiare.
Si tratta però di ipotesi che richiedono una valutazione individuale e non possono essere trasformate in una proroga automatica dei novanta giorni. Proprio per questo, quando la coesione può essere richiesta durante la permanenza regolare, attendere la scadenza significa esporsi inutilmente a un contenzioso che avrebbe potuto essere evitato.
La regola operativa che emerge dalla giurisprudenza è quindi chiara: l’ingresso in esenzione dal visto può essere una base sufficiente per presentare in Italia la domanda di permesso per motivi familiari, ma soltanto finché la permanenza rimane regolare. In materia di unità familiare il diritto sostanziale resta centrale, ma il rispetto dei tempi procedurali può essere decisivo per poterlo esercitare senza dover affrontare un percorso molto più complesso.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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