AVV. FABIO LOSCERBO
Benvenuti nel blog ufficiale dell'Avv. Fabio Loscerbo, uno spazio dedicato al diritto dell'immigrazione, alla protezione internazionale e complementare, e alla tutela dei diritti fondamentali. Questo blog nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per chiunque sia interessato ad approfondire temi legati al diritto degli stranieri, sia in ambito giuridico che umano.
domenica 5 luglio 2026
Expired Seasonal Permit: Conversion Still Possible https://ift.tt/iG7qXnC https://ift.tt/RVI46wz
sabato 4 luglio 2026
Señalización en el Sistema de Información de Schengen: un visado no puede ser denegado sin explic...
Señalización en el Sistema de Información de Schengen: un visado no puede ser denegado sin explicar las razones Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast "Derecho de Inmigración". Soy el abogado Fabio Loscerbo y hoy analizaremos una sentencia de gran importancia para todas las personas que solicitan un visado de entrada en Italia y se encuentran con una señalización en el Sistema de Información de Schengen, conocido como SIS. Esta decisión reafirma un principio fundamental: la Administración no puede limitarse a invocar la existencia de una señalización para denegar un visado. Debe explicar las razones concretas de la denegación y garantizar plenamente el derecho de defensa del solicitante. La sentencia que comentamos hoy fue dictada por el Tribunal Administrativo Regional del Lacio, Sección Quinta Quater, publicada el 9 de junio de 2026, con el número 10641 del Registro de Sentencias, en el recurso número 13541 del año 2025. El caso se refería a un ciudadano extranjero cuya solicitud de visado para trabajo por cuenta ajena fue rechazada por el Consulado de Italia debido a una señalización introducida en el Sistema de Información de Schengen por las autoridades austríacas. Sin embargo, posteriormente Austria eliminó dicha señalización. A pesar de ello, el Consulado se negó a revisar nuevamente la solicitud de visado. El Tribunal estimó el recurso basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según los jueces, cuando un visado es denegado debido a una señalización SIS emitida por otro Estado miembro, las autoridades italianas deben indicar claramente qué Estado formuló la objeción y cuál es el motivo específico que justifica la denegación. Solo de esta manera el solicitante puede conocer las razones de la decisión y ejercer de forma efectiva su derecho de defensa. La sentencia también establece otro principio de gran relevancia: una señalización en el Sistema de Información de Schengen no implica automáticamente la denegación de un visado. La Administración tiene la obligación de realizar una verdadera evaluación individual del caso, comprobar las circunstancias concretas del solicitante y, cuando sea necesario, ponerse en contacto con el Estado miembro que introdujo la señalización. Además, el Tribunal recuerda la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional italiano, según la cual una señalización SIS no impide automáticamente la expedición de un permiso de residencia o de un visado, sino que exige una valoración individual para determinar si la persona representa realmente una amenaza para el orden público o la seguridad pública. Por estas razones, el Tribunal Administrativo Regional anuló la denegación del visado y reafirmó que la transparencia, una motivación suficiente y el respeto del derecho de defensa son garantías esenciales también en los procedimientos relacionados con el Sistema de Información de Schengen. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Gracias por escuchar este episodio del pódcast "Derecho de Inmigración". Les espero en el próximo episodio para seguir analizando las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en materia de inmigración. Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=b2P47j0DOTM
Señalización en el Sistema de Información de Schengen: un visado no puede ser denegado sin explicar las razones https://ift.tt/RKaF7GQ Señalización en el Sistema de Información de Schengen: un visado no puede ser denegado sin explicar las razones Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast "Derecho de Inmigración". Soy el abogado Fabio Loscerbo y hoy analizaremos una sentencia de gran importancia para todas las personas que solicitan un visado de entrada en Italia y se encuentran con una señalización en el Sistema de Información de Schengen, conocido como SIS. Esta decisión reafirma un principio fundamental: la Administración no puede limitarse a invocar la existencia de una señalización para denegar un visado. Debe explicar las razones concretas de la denegación y garantizar plenamente el derecho de defensa del solicitante. La sentencia que comentamos hoy fue dictada por el Tribunal Administrativo Regional del Lacio, Sección Quinta Quater, publicada el 9 de junio de 2026, con el número 10641 del Registro de Sentencias, en el recurso número 13541 del año 2025. El caso se refería a un ciudadano extranjero cuya solicitud de visado para trabajo por cuenta ajena fue rechazada por el Consulado de Italia debido a una señalización introducida en el Sistema de Información de Schengen por las autoridades austríacas. Sin embargo, posteriormente Austria eliminó dicha señalización. A pesar de ello, el Consulado se negó a revisar nuevamente la solicitud de visado. El Tribunal estimó el recurso basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según los jueces, cuando un visado es denegado debido a una señalización SIS emitida por otro Estado miembro, las autoridades italianas deben indicar claramente qué Estado formuló la objeción y cuál es el motivo específico que justifica la denegación. Solo de esta manera el solicitante puede conocer las razones de la decisión y ejercer de forma efectiva su derecho de defensa. La sentencia también establece otro principio de gran relevancia: una señalización en el Sistema de Información de Schengen no implica automáticamente la denegación de un visado. La Administración tiene la obligación de realizar una verdadera evaluación individual del caso, comprobar las circunstancias concretas del solicitante y, cuando sea necesario, ponerse en contacto con el Estado miembro que introdujo la señalización. Además, el Tribunal recuerda la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional italiano, según la cual una señalización SIS no impide automáticamente la expedición de un permiso de residencia o de un visado, sino que exige una valoración individual para determinar si la persona representa realmente una amenaza para el orden público o la seguridad pública. Por estas razones, el Tribunal Administrativo Regional anuló la denegación del visado y reafirmó que la transparencia, una motivación suficiente y el respeto del derecho de defensa son garantías esenciales también en los procedimientos relacionados con el Sistema de Información de Schengen. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Gracias por escuchar este episodio del pódcast "Derecho de Inmigración". Les espero en el próximo episodio para seguir analizando las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en materia de inmigración. Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
Señalización en el Sistema de Información de Schengen: un visado no puede ser denegado sin explicar las razones
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venerdì 3 luglio 2026
تصريح الإقامة والإدانات الجنائية: عندما تؤكد المحكمة الإدارية الإقليمية ضرورة مراعاة الروابط الأسرية
تصريح الإقامة والإدانات الجنائية: عندما تؤكد المحكمة الإدارية الإقليمية ضرورة مراعاة الروابط الأسرية مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست "قانون الهجرة". أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وفي هذه الحلقة سنناقش حكمًا قضائيًا بالغ الأهمية لكل من يتعامل مع إجراءات منح أو تجديد تصاريح الإقامة في إيطاليا. سنتناول لماذا لا تكفي الإدانة الجنائية، بمفردها، لتبرير رفض تصريح الإقامة، وما هي الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الإدارة عندما يكون للمواطن الأجنبي حياة أسرية حقيقية ومستقرة في إيطاليا. الحكم الذي نتحدث عنه اليوم صدر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإقليم إيميليا رومانيا، الدائرة الأولى، بتاريخ 9 يونيو 2026، وتم نشره في 20 يونيو 2026، وهو الحكم رقم 1193 في سجل الأحكام القضائية، والصادر في الدعوى رقم 230 لسنة 2023. تتعلق القضية بمواطن نيجيري رفضت مديرية شرطة بولونيا تجديد تصريح إقامته بسبب إدانة سابقة في جريمة تتعلق بالمواد المخدرة. واعتبرت الإدارة أن هذه الإدانة وحدها تكفي لرفض طلب تجديد تصريح الإقامة. غير أن المحكمة أكدت مبدأً أساسيًا في قانون الهجرة الإيطالي، وهو أنه عندما يكون للأجنبي روابط أسرية حقيقية وفعالة داخل إيطاليا، فلا يجوز للإدارة أن تكتفي بالإشارة إلى وجود إدانة جنائية، بل يجب عليها أن تُجري تقييمًا شاملاً ومحددًا لجميع ظروفه الشخصية. وفي هذه القضية، أثبت مقدم الطلب أنه يعيش بصورة مستقرة مع شريكته وابنته، وأنه يمارس عملًا نظاميًا يوفر له مصدر دخل مشروع. ورغم أن هذه الوقائع قُدمت للإدارة أثناء سير الإجراءات، فإن مديرية الشرطة تجاهلتها عمليًا، واكتفت بالقول إن الملاحظات المقدمة لا تستدعي تغيير القرار المتخذ. ورأت المحكمة أن هذا الأسلوب مخالف للقانون. واستنادًا إلى اجتهادات المحكمة الدستورية الإيطالية ومجلس الدولة، أكدت أن مصلحة الدولة في حماية النظام العام يجب أن تُوازن دائمًا مع حق الفرد في الحياة الأسرية، وهو حق تكفله أيضًا المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولذلك، يتعين على الإدارة أن تبين بصورة واضحة ومفصلة الأسباب التي تجعل الإدانة الجنائية، في الحالة المعروضة، تتغلب على الروابط الأسرية وعلى مستوى اندماج الشخص في المجتمع الإيطالي. وبناءً على ذلك، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية الطعن، وأبطلت قرار رفض تجديد تصريح الإقامة، وألزمت مديرية الشرطة بإعادة فحص الطلب وفقًا للمبادئ القانونية التي قررتها في هذا الحكم. ويؤكد هذا الحكم مبدأً بالغ الأهمية في قانون الهجرة، وهو أن وجود إدانة جنائية لا يؤدي تلقائيًا إلى رفض تصريح الإقامة. فكل حالة يجب أن تُدرس بصورة فردية، مع مراعاة الظروف الشخصية، والروابط الأسرية، ومدى اندماج الشخص في المجتمع الإيطالي. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. أشكركم على استماعكم إلى هذه الحلقة من بودكاست "قانون الهجرة". ألقاكم في الحلقة القادمة لمواصلة تحليل أهم التطورات التشريعية والقضائية في مجال قانون الهجرة. Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
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تصريح الإقامة والإدانات الجنائية: عندما تؤكد المحكمة الإدارية الإقليمية ضرورة مراعاة الروابط الأسرية https://ift.tt/Ya6WPh2 تصريح الإقامة والإدانات الجنائية: عندما تؤكد المحكمة الإدارية الإقليمية ضرورة مراعاة الروابط الأسرية مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست "قانون الهجرة". أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وفي هذه الحلقة سنناقش حكمًا قضائيًا بالغ الأهمية لكل من يتعامل مع إجراءات منح أو تجديد تصاريح الإقامة في إيطاليا. سنتناول لماذا لا تكفي الإدانة الجنائية، بمفردها، لتبرير رفض تصريح الإقامة، وما هي الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الإدارة عندما يكون للمواطن الأجنبي حياة أسرية حقيقية ومستقرة في إيطاليا. الحكم الذي نتحدث عنه اليوم صدر عن المحكمة الإدارية الإقليمية لإقليم إيميليا رومانيا، الدائرة الأولى، بتاريخ 9 يونيو 2026، وتم نشره في 20 يونيو 2026، وهو الحكم رقم 1193 في سجل الأحكام القضائية، والصادر في الدعوى رقم 230 لسنة 2023. تتعلق القضية بمواطن نيجيري رفضت مديرية شرطة بولونيا تجديد تصريح إقامته بسبب إدانة سابقة في جريمة تتعلق بالمواد المخدرة. واعتبرت الإدارة أن هذه الإدانة وحدها تكفي لرفض طلب تجديد تصريح الإقامة. غير أن المحكمة أكدت مبدأً أساسيًا في قانون الهجرة الإيطالي، وهو أنه عندما يكون للأجنبي روابط أسرية حقيقية وفعالة داخل إيطاليا، فلا يجوز للإدارة أن تكتفي بالإشارة إلى وجود إدانة جنائية، بل يجب عليها أن تُجري تقييمًا شاملاً ومحددًا لجميع ظروفه الشخصية. وفي هذه القضية، أثبت مقدم الطلب أنه يعيش بصورة مستقرة مع شريكته وابنته، وأنه يمارس عملًا نظاميًا يوفر له مصدر دخل مشروع. ورغم أن هذه الوقائع قُدمت للإدارة أثناء سير الإجراءات، فإن مديرية الشرطة تجاهلتها عمليًا، واكتفت بالقول إن الملاحظات المقدمة لا تستدعي تغيير القرار المتخذ. ورأت المحكمة أن هذا الأسلوب مخالف للقانون. واستنادًا إلى اجتهادات المحكمة الدستورية الإيطالية ومجلس الدولة، أكدت أن مصلحة الدولة في حماية النظام العام يجب أن تُوازن دائمًا مع حق الفرد في الحياة الأسرية، وهو حق تكفله أيضًا المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولذلك، يتعين على الإدارة أن تبين بصورة واضحة ومفصلة الأسباب التي تجعل الإدانة الجنائية، في الحالة المعروضة، تتغلب على الروابط الأسرية وعلى مستوى اندماج الشخص في المجتمع الإيطالي. وبناءً على ذلك، قبلت المحكمة الإدارية الإقليمية الطعن، وأبطلت قرار رفض تجديد تصريح الإقامة، وألزمت مديرية الشرطة بإعادة فحص الطلب وفقًا للمبادئ القانونية التي قررتها في هذا الحكم. ويؤكد هذا الحكم مبدأً بالغ الأهمية في قانون الهجرة، وهو أن وجود إدانة جنائية لا يؤدي تلقائيًا إلى رفض تصريح الإقامة. فكل حالة يجب أن تُدرس بصورة فردية، مع مراعاة الظروف الشخصية، والروابط الأسرية، ومدى اندماج الشخص في المجتمع الإيطالي. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. أشكركم على استماعكم إلى هذه الحلقة من بودكاست "قانون الهجرة". ألقاكم في الحلقة القادمة لمواصلة تحليل أهم التطورات التشريعية والقضائية في مجال قانون الهجرة. Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale oltre la scadenza del titolo: prevalenza dei requisiti sostanziali e tutela dell'integrazione nella sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, 8 giugno 2026, n. 2962 (R.G. n. 2106/2024) https://ift.tt/DpYIwH0 La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale oltre la scadenza del titolo: prevalenza dei requisiti sostanziali e tutela dell'integrazione nella sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, 8 giugno 2026, n. 2962 (R.G. n. 2106/2024) La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato rappresenta uno degli istituti attraverso i quali il legislatore ha inteso favorire la stabilizzazione sul territorio nazionale di lavoratori stranieri che abbiano già dimostrato la propria capacità di inserimento nel mercato del lavoro italiano. In tale prospettiva assume particolare interesse la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 2962 dell'8 giugno 2026, pronunciata nel procedimento R.G. n. 2106/2024, che affronta il tema della rilevanza della scadenza del permesso di soggiorno ai fini della conversione del titolo. La controversia trae origine dalla revoca di un nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. L'amministrazione aveva ritenuto ostativa la circostanza che la domanda di conversione fosse stata presentata successivamente alla scadenza del titolo di soggiorno. Tuttavia, il ricorrente aveva dimostrato che il documento, pur recando una validità fino al 30 settembre 2023, gli era stato materialmente consegnato soltanto il 16 ottobre 2023, quando il periodo di validità risultava già decorso. La decisione del TAR assume rilievo perché si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale che tende a privilegiare gli elementi sostanziali rispetto agli aspetti meramente formali del procedimento amministrativo. Il Collegio richiama infatti la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui non esiste alcuna disposizione normativa che imponga, quale requisito indispensabile per la conversione, la pendenza di un permesso di soggiorno ancora valido al momento della presentazione della domanda. Al contrario, l'attenzione deve concentrarsi sulla verifica dei presupposti sostanziali che giustificano il rilascio del nuovo titolo. La pronuncia valorizza in particolare la funzione economico-sociale dell'istituto della conversione. L'obiettivo perseguito dal legislatore non è quello di sanzionare irregolarità formali derivanti da ritardi burocratici, bensì quello di consentire la permanenza regolare dello straniero che abbia instaurato un autentico rapporto con il mercato del lavoro nazionale. In questa prospettiva la disponibilità di un contratto di lavoro, la presenza di adeguate fonti di sostentamento e l'effettivo inserimento nel tessuto produttivo assumono una rilevanza decisamente superiore rispetto alla mera circostanza della scadenza formale del titolo originario. Particolarmente significativa appare la parte della motivazione nella quale il TAR evidenzia come il ritardo nella consegna del permesso di soggiorno fosse integralmente imputabile all'amministrazione. Ne deriva l'affermazione di un principio generale secondo cui il cittadino straniero non può subire conseguenze pregiudizievoli derivanti da inefficienze organizzative o ritardi imputabili agli uffici pubblici. Si tratta di una conclusione pienamente coerente con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. La sentenza si inserisce inoltre in una più ampia evoluzione del diritto dell'immigrazione italiano, caratterizzata da una crescente attenzione verso gli indicatori concreti di integrazione. Il riferimento operato dalla giurisprudenza all'esistenza di un rapporto di lavoro stabile, alla capacità di autosostentamento e all'inserimento nel contesto socio-economico evidenzia come la valutazione amministrativa debba concentrarsi sempre più sulla situazione effettiva dello straniero piuttosto che su elementi esclusivamente documentali. L'integrazione emerge così come parametro giuridicamente rilevante per la valutazione della posizione soggettiva del richiedente. La decisione del TAR Lombardia conferma pertanto una lettura sostanzialistica dell'art. 24 del d.lgs. 286/1998, escludendo che la mera scadenza del permesso stagionale possa costituire, di per sé, motivo sufficiente per negare la conversione del titolo. Ciò che rileva è invece l'accertamento dei requisiti che dimostrano l'effettivo radicamento lavorativo dello straniero e la concreta esistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tale prospettiva la pronuncia contribuisce a rafforzare un orientamento giurisprudenziale che privilegia la tutela dell'affidamento, la ragionevolezza dell'azione amministrativa e la valorizzazione dei percorsi di integrazione effettivamente realizzati sul territorio nazionale. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/JxHYZ0r Fonti verificate: TAR Lombardia, Sez. IV, sentenza n. 2962/2026, pubblicata l'8 giugno 2026, R.G. n. 2106/2024. https://ift.tt/Ptm9DQC
giovedì 2 luglio 2026
La segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen e il dovere di motivazione del diniego di visto: osservazioni a margine della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, pubblicata il 9 giugno 2026, numero 10641 del Registro delle Sentenze
La segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen e il dovere di motivazione del diniego di visto: osservazioni a margine della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, pubblicata il 9 giugno 2026, numero 10641 del Registro delle Sentenze
Abstract
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, pubblicata il 9 giugno 2026, numero 10641 del Registro delle Sentenze, affronta uno dei temi più delicati della disciplina dei visti di ingresso: il rapporto tra la segnalazione inserita nel Sistema d'Informazione Schengen e l'obbligo dell'Amministrazione di motivare il provvedimento di diniego. La pronuncia ribadisce che l'esistenza di una segnalazione SIS non può tradursi in un automatismo amministrativo, ma impone all'autorità competente un'effettiva attività istruttoria e una motivazione idonea a garantire il diritto di difesa del richiedente. La decisione assume particolare rilievo anche perché valorizza la recente evoluzione della giurisprudenza europea e costituzionale, delineando un modello procedimentale fondato sulla trasparenza amministrativa e sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali.
L'oggetto della controversia era costituito dal diniego di un visto per lavoro subordinato adottato dal Consolato d'Italia a Casablanca nei confronti di un cittadino straniero destinatario di una segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen inserita dalle autorità austriache. Successivamente al provvedimento di rigetto, la segnalazione era stata cancellata dalle stesse autorità che l'avevano emessa. Nonostante tale circostanza, la sede diplomatica aveva rifiutato di riesaminare il procedimento, sostenendo l'impossibilità tecnica derivante dalla sospensione del nulla osta.
La questione giuridica affrontata dal Tribunale supera il caso concreto e investe il significato stesso della cooperazione amministrativa europea. Il Sistema d'Informazione Schengen rappresenta infatti uno strumento di circolazione delle informazioni tra gli Stati membri finalizzato alla tutela della sicurezza comune. Tuttavia, la presenza di una segnalazione non può essere interpretata quale presupposto sufficiente per l'adozione automatica di un provvedimento negativo, soprattutto quando l'Amministrazione chiamata a decidere mantiene un autonomo potere valutativo.
In tale prospettiva il Tribunale richiama la fondamentale sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 2020 nelle cause riunite C-225/19 e C-226/19, secondo la quale lo Stato che nega il rilascio del visto sulla base dell'opposizione formulata da un altro Stato membro deve indicare nel provvedimento sia l'identità dello Stato che ha formulato l'obiezione sia il motivo specifico della stessa. Solo una motivazione così articolata consente al destinatario del provvedimento di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
La pronuncia estende tali principi anche ai visti nazionali per lavoro subordinato, affermando che non vi è alcuna ragione sistematica per differenziare il livello delle garanzie procedimentali rispetto ai visti Schengen uniformi. L'obbligo di motivazione discende infatti non soltanto dal diritto dell'Unione europea, ma anche dai principi generali dell'ordinamento amministrativo italiano e dagli articoli 3 e 10-bis della legge numero 241 del 1990.
Particolarmente significativo appare il richiamo operato dal Tribunale alla sentenza numero 6 del 2026 della Corte costituzionale. La Consulta ha infatti chiarito che il nuovo quadro normativo europeo delineato dal Regolamento (UE) 2018/1861 non attribuisce alla segnalazione SIS efficacia automaticamente preclusiva rispetto al rilascio di un titolo di soggiorno. Al contrario, l'autorità nazionale è chiamata a svolgere una valutazione individuale della posizione dello straniero, verificando se egli rappresenti concretamente una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica.
Questo passaggio assume una portata sistemica che va ben oltre il settore dei visti. Esso conferma infatti il progressivo superamento della concezione tradizionale della segnalazione SIS quale automatica causa ostativa e valorizza invece il principio della valutazione individualizzata, ormai destinato a permeare l'intero diritto europeo dell'immigrazione.
Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale censura altresì l'assoluta carenza istruttoria dell'Amministrazione italiana. La sede diplomatica non aveva infatti instaurato alcuna interlocuzione con le autorità austriache per comprendere le ragioni della segnalazione né aveva valorizzato il fatto che la stessa fosse stata successivamente cancellata. Neppure aveva instaurato un effettivo contraddittorio con il richiedente, limitandosi a richiamare il dato informatico risultante dal sistema L-VIS. La motivazione del diniego risulta così fondata esclusivamente su un dato formale, senza alcuna verifica sostanziale della posizione dell'interessato.
La decisione conferma come il principio del buon andamento dell'amministrazione imponga una reale attività istruttoria anche nell'ambito delle procedure consolari. La cooperazione amministrativa europea non può infatti tradursi nella mera ricezione passiva delle informazioni provenienti dagli altri Stati membri, ma richiede un'effettiva verifica della loro rilevanza rispetto alla decisione da assumere.
L'annullamento del provvedimento disposto dal Tribunale assume quindi un significato che trascende il singolo caso. Esso riafferma che il Sistema d'Informazione Schengen costituisce uno strumento di cooperazione amministrativa e non una fonte di automatismi decisionali. L'Amministrazione italiana conserva integralmente il dovere di istruire il procedimento, motivare le proprie determinazioni e garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
La sentenza si inserisce così in un orientamento giurisprudenziale destinato ad incidere significativamente sulla futura gestione delle procedure di rilascio dei visti e, più in generale, sull'utilizzo delle banche dati europee nel diritto dell'immigrazione. L'equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali non può essere affidato ad automatismi informatici, ma deve essere il risultato di una valutazione concreta, individuale e motivata, conforme ai principi dello Stato di diritto e dell'ordinamento dell'Unione europea.
Avv. Fabio Loscerbo
Permesso di soggiorno per attesa occupazione: il TAR annulla il diniego basato sui precedenti penali
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La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale oltre la scadenza del titolo: prevalenza dei requisiti sostanziali e tutela dell'integrazione nella sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, 8 giugno 2026, n. 2962 (R.G. n. 2106/2024)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale oltre la scadenza del titolo: prevalenza dei requisiti sostanziali e tutela dell'integrazione nella sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, 8 giugno 2026, n. 2962 (R.G. n. 2106/2024)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato rappresenta uno degli istituti attraverso i quali il legislatore ha inteso favorire la stabilizzazione sul territorio nazionale di lavoratori stranieri che abbiano già dimostrato la propria capacità di inserimento nel mercato del lavoro italiano. In tale prospettiva assume particolare interesse la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 2962 dell'8 giugno 2026, pronunciata nel procedimento R.G. n. 2106/2024, che affronta il tema della rilevanza della scadenza del permesso di soggiorno ai fini della conversione del titolo.
La controversia trae origine dalla revoca di un nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. L'amministrazione aveva ritenuto ostativa la circostanza che la domanda di conversione fosse stata presentata successivamente alla scadenza del titolo di soggiorno. Tuttavia, il ricorrente aveva dimostrato che il documento, pur recando una validità fino al 30 settembre 2023, gli era stato materialmente consegnato soltanto il 16 ottobre 2023, quando il periodo di validità risultava già decorso.
La decisione del TAR assume rilievo perché si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale che tende a privilegiare gli elementi sostanziali rispetto agli aspetti meramente formali del procedimento amministrativo. Il Collegio richiama infatti la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui non esiste alcuna disposizione normativa che imponga, quale requisito indispensabile per la conversione, la pendenza di un permesso di soggiorno ancora valido al momento della presentazione della domanda. Al contrario, l'attenzione deve concentrarsi sulla verifica dei presupposti sostanziali che giustificano il rilascio del nuovo titolo.
La pronuncia valorizza in particolare la funzione economico-sociale dell'istituto della conversione. L'obiettivo perseguito dal legislatore non è quello di sanzionare irregolarità formali derivanti da ritardi burocratici, bensì quello di consentire la permanenza regolare dello straniero che abbia instaurato un autentico rapporto con il mercato del lavoro nazionale. In questa prospettiva la disponibilità di un contratto di lavoro, la presenza di adeguate fonti di sostentamento e l'effettivo inserimento nel tessuto produttivo assumono una rilevanza decisamente superiore rispetto alla mera circostanza della scadenza formale del titolo originario.
Particolarmente significativa appare la parte della motivazione nella quale il TAR evidenzia come il ritardo nella consegna del permesso di soggiorno fosse integralmente imputabile all'amministrazione. Ne deriva l'affermazione di un principio generale secondo cui il cittadino straniero non può subire conseguenze pregiudizievoli derivanti da inefficienze organizzative o ritardi imputabili agli uffici pubblici. Si tratta di una conclusione pienamente coerente con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.
La sentenza si inserisce inoltre in una più ampia evoluzione del diritto dell'immigrazione italiano, caratterizzata da una crescente attenzione verso gli indicatori concreti di integrazione. Il riferimento operato dalla giurisprudenza all'esistenza di un rapporto di lavoro stabile, alla capacità di autosostentamento e all'inserimento nel contesto socio-economico evidenzia come la valutazione amministrativa debba concentrarsi sempre più sulla situazione effettiva dello straniero piuttosto che su elementi esclusivamente documentali. L'integrazione emerge così come parametro giuridicamente rilevante per la valutazione della posizione soggettiva del richiedente.
La decisione del TAR Lombardia conferma pertanto una lettura sostanzialistica dell'art. 24 del d.lgs. 286/1998, escludendo che la mera scadenza del permesso stagionale possa costituire, di per sé, motivo sufficiente per negare la conversione del titolo. Ciò che rileva è invece l'accertamento dei requisiti che dimostrano l'effettivo radicamento lavorativo dello straniero e la concreta esistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tale prospettiva la pronuncia contribuisce a rafforzare un orientamento giurisprudenziale che privilegia la tutela dell'affidamento, la ragionevolezza dell'azione amministrativa e la valorizzazione dei percorsi di integrazione effettivamente realizzati sul territorio nazionale.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Fonti verificate: TAR Lombardia, Sez. IV, sentenza n. 2962/2026, pubblicata l'8 giugno 2026, R.G. n. 2106/2024.