lunedì 26 ottobre 2026

Episodio 12 – My spouse and children live in Italy_ the authorities must consider my family https://ift.tt/qtuTZj1 Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

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بحسب المحكمة الإدارية في بريشيا: تحويل إقامة العمل الموسمي يتطلب الانتباه إلى تاريخ انتهاء التصريح https://ift.tt/eNnlWOE بحسب المحكمة الإدارية في بريشيا: تحويل إقامة العمل الموسمي يتطلب الانتباه إلى تاريخ انتهاء التصريح تناولت المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا، فرع بريشيا، القسم الأول، في حكمها رقم 701 الصادر في 20 مايو 2026، رفض تحويل تصريح إقامة للعمل الموسمي إلى إقامة للعمل التابع غير الموسمي. وتوضح هذه القضية أهمية التمييز بين تجديد الإقامة وتحويل نوعها، وعدم الخلط بين المواعيد الموجهة إلى الإدارة وتلك المرتبطة بوضع مقدم الطلب. وقائع القضية كان لدى مقدم الطلب تصريح إقامة موسمي انتهت صلاحيته في 1 نوفمبر 2024، ثم تقدم بطلب التحويل في 20 يناير 2025، أي بعد نحو ثمانين يوماً. وأرسلت المحافظة إشعاراً بأسباب الرفض وطلبت مستندات تكميلية، لكن صاحب الطلب لم يقدم جواباً. وبعد صدور الرفض، لجأ إلى القضاء الإداري. ما الذي قررته المحكمة؟ أوضحت المحكمة أن أجل الستين يوماً الوارد في المادة 5، الفقرة 9 من المرسوم التشريعي 286/1998 يتعلق في هذا السياق بعمل الإدارة، ولا يمكن استعماله باعتباره مهلة عامة تمنح مقدم الطلب حق التحويل بعد انتهاء التصريح. وأكدت أن تحويل الإقامة يفترض وجود تصريح يمكن تحويله وهو ما يزال سارياً، مع مناقشة إمكانية تطبيق حد الستين يوماً بعد الانتهاء على أقصى تقدير، وهي مدة تجاوزها صاحب الطلب في القضية. النتيجة العملية لا ينبغي لطالب التحويل انتظار انتهاء بطاقة الإقامة ثم افتراض أن عقد العمل الجديد يعالج المشكلة تلقائياً. يجب فحص نوع التصريح وتاريخ انتهائه والمستندات الخاصة بالعمل والتواصل مع الجهة المختصة قبل تقديم الطلب. ولا يعني الحكم أن جميع أنواع التصاريح أو جميع حالات التأخير تخضع للحل نفسه. التعامل مع إشعار الرفض أهمية القضية لا تقتصر على التاريخ. فقد أشار الحكم أيضاً إلى إرسال طلب استكمال المستندات وإلى عدم تقديم جواب. لهذا من الضروري قراءة الإشعار، وطلب المساعدة اللغوية والقانونية عند الحاجة، وتجهيز المستندات المطلوبة وإثبات إرسالها في الموعد المناسب. خطوات مفيدة التحقق من نوع الإقامة وتاريخ انتهائها قبل التفكير في التحويل. الحصول على نسخة من الطلب والإيصال وجميع رسائل المحافظة. التمييز بين طلب التجديد وطلب تحويل نوع الإقامة. الرد على الإشعارات المكتوبة مع الاحتفاظ بإثبات الإرسال. إذا صدر قرار بالرفض، مراجعة أساسه القانوني وطرق الطعن دون تأخير. هذا الحكم يبيّن أن الاستعداد المسبق للملف أهم من الاعتماد على افتراض أن التأخير يمكن إصلاحه في كل الحالات. كما أن تطبيقه على ملف مختلف يتطلب قراءة النص الكامل وتحديد التشريع الواجب التطبيق. الحكم والمصدر: المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا، فرع بريشيا، القسم الأول، الحكم رقم 701/2026 المنشور في 20 مايو 2026، رقم الدعوى 1220/2025. النص الرسمي للحكم. Avv. Fabio Loscerbo محامٍ مخوّل بالترافع أمام محكمة النقض الإيطالية والمحاكم العليا مسجل في سجل ممثلي المصالح لدى مجلس النواب الإيطالي في مجال الهجرة ممثل مصالح مسجل في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي رقم 280782895721-36 في مجال الهجرة واللجوء ORCID: 0009-0004-7030-0428 أُعد هذا المقال بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، تحت إدارة المؤلف ومراجعته ومسؤوليته التحريرية. https://ift.tt/6AUtZBJ

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Sipas TAR-it të Breshias, leja për pritje punësimi nuk jepet kur mungonin kushtet fillestare të hyrjes për punë https://ift.tt/8tiOknQ Sipas TAR-it të Breshias, leja për pritje punësimi nuk jepet kur mungonin kushtet fillestare të hyrjes për punë Gjykata Administrative Rajonale për Lombardinë, dega e Breshias, seksioni I, në vendimin nr. 477 të 2 prillit 2026, shqyrtoi refuzimin e një kërkese për leje qëndrimi në pritje të punësimit. Vendimi është i rëndësishëm për të kuptuar dallimin ndërmjet humbjes së një pune të ligjshme dhe mungesës së kushteve bazë për hyrje që nga fillimi. Çfarë kishte ndodhur? Një shoqëri kishte kërkuar shumë autorizime punësimi në kuadrin e flukseve migratore. Pas kontrolleve, autoritetet konstatuan se ajo nuk ishte aktive dhe revokuan disa autorizime. Një punëtor, i cili nuk kishte filluar marrëdhënie pune me këtë shoqëri, kërkoi më pas leje qëndrimi për pritje punësimi. Prefettura e Mantovës e refuzoi kërkesën. Vendimi i gjykatës Sipas TAR-it të Breshias, leja për pritje punësimi nuk mund të përdoret për të zëvendësuar një procedurë hyrjeje për punë që nuk është përfunduar me sukses për shkak të mungesës së kushteve ligjore të domosdoshme. Gjykata theksoi se autorizimi për një punëdhënës të caktuar nuk është një autorizim i përgjithshëm për punë me çdo punëdhënës tjetër. A ka rëndësi mirëbesimi i punëtorit? Personi pretendonte se rrethanat ishin jashtë përgjegjësisë së tij. Gjykata e trajtoi ligjshmërinë objektive të situatës si çështje të dallueshme nga mungesa e fajit personal. Prandaj, vetëm fakti se punëtori nuk ka shkaktuar problemet e punëdhënësit nuk mjafton domosdoshmërisht për të fituar titullin e kërkuar. Si duhet përgatitur dosja? Duhet të ruhen autorizimi fillestar i punës, komunikimet me punëdhënësin, dokumentet e hyrjes në Itali, provat e çdo pune të kryer dhe vendimi përfundimtar i administratës. Një kontratë e re ose punësim i mëvonshëm nuk e bën automatikisht të paligjshëm një refuzim të mëparshëm. Megjithatë, rrethanat e reja mund të kërkojnë shqyrtimin e rrugëve të tjera ligjore. Çfarë të kontrolloni? Nëse autorizimi fillestar ishte i vlefshëm dhe i bazuar në kushte reale. Nëse marrëdhënia e punës është krijuar vërtet dhe kur ka përfunduar. Cila ishte arsyeja konkrete e revokimit të autorizimit. Cilat dokumente iu dorëzuan administratës. Cila gjykatë dhe cilat afate zbatohen për kundërshtimin e vendimit. Vendimi nuk duhet të interpretohet sikur çdo person që humbet punën humbet edhe mundësinë e qëndrimit. Ai lidhet me një rast ku kushtet e hyrjes nëpërmjet punësimit rezultuan të mangëta që në origjinë. Çdo dosje kërkon shqyrtim individual. Vendimi dhe burimi: TAR Lombardia, Brescia, seksioni I, vendimi nr. 477/2026, publikuar më 2 prill 2026, R.G. 539/2025. Teksti zyrtar i vendimit. Avv. Fabio Loscerbo Avokat i autorizuar për përfaqësim përpara Gjykatës së Kasacionit dhe gjykatave të larta italiane I regjistruar në Regjistrin e përfaqësuesve të interesave të Dhomës së Deputetëve të Italisë në fushën e imigracionit Përfaqësues interesash i regjistruar në Regjistrin e Transparencës së Bashkimit Evropian, nr. 280782895721-36, në fushën e Migracionit dhe Azilit ORCID: 0009-0004-7030-0428 Artikulli është hartuar me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, nën drejtimin, rishikimin dhe përgjegjësinë editoriale të autorit. https://ift.tt/6AUtZBJ

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Secondo il TAR Milano, un'uscita eccezionale dall'Italia non esclude necessariamente l'emersione dal lavoro irregolare

Secondo il TAR Milano, un'uscita eccezionale dall'Italia non esclude necessariamente l'emersione dal lavoro irregolare

Un requisito temporale apparentemente chiaro può generare difficoltà quando gli eventi della vita rendono materialmente impossibile rispettarlo. Il TAR Lombardia, Milano, sezione III, con sentenza 3 novembre 2023, n. 2564, ha esaminato l'obbligo di non aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020 previsto, nell'ambito dell'emersione lavorativa, dall'articolo 103 del decreto-legge 34/2020.

Il fatto giuridicamente rilevante

La procedura straordinaria di emersione richiedeva il rispetto di requisiti specifici, fra i quali quello della permanenza nel territorio nazionale in una determinata finestra temporale. L'amministrazione aveva considerato l'allontanamento come elemento ostativo. La questione sottoposta al giudice era se la previsione dovesse operare in modo assolutamente inderogabile anche quando l'uscita fosse stata resa inevitabile da circostanze eccezionali.

La risposta del Tribunale amministrativo

Secondo il TAR Milano, la disposizione non deve essere interpretata come inderogabile in ogni situazione. Occorre ammettere eccezioni quando eventi concreti abbiano reso impossibile per lo straniero evitare l'allontanamento, tenendo conto degli interessi coinvolti. L'amministrazione deve quindi verificare se l'uscita dal territorio sia stata imposta da ragioni eccezionali, anziché limitarsi alla constatazione puramente formale del viaggio.

Una regola circoscritta alla fattispecie

Il principio non consente di ignorare genericamente i presupposti di ogni procedura di soggiorno. Si riferisce all'interpretazione dell'articolo 103 del decreto-legge 34/2020 nel contesto della sanatoria lavorativa e alla prova di eventi eccezionali. Non equivale ad affermare che ogni viaggio all'estero o qualunque esigenza personale impedisca l'applicazione della norma ostativa.

Quali prove cercare?

Una difesa dovrebbe ricostruire esattamente date, motivi dell'uscita e dell'eventuale rientro, documentazione di viaggio, comunicazioni e prove degli eventi che avrebbero imposto l'allontanamento. La sola affermazione di necessità non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente perché una condotta alternativa non fosse praticabile.

Il significato per l'istruttoria amministrativa

Il caso rivela l'importanza di valutare il rapporto fra una prescrizione legale e la sua applicazione a circostanze non ordinarie. L'amministrazione deve considerare gli elementi potenzialmente decisivi, mentre il difensore deve distinguere i fatti documentati dalle semplici allegazioni. La richiesta di riesame e l'eventuale impugnazione devono essere costruite intorno alla norma specifica e alla cronologia del caso.

Indicazioni conclusive

La sentenza rappresenta un esempio di interpretazione non meccanica dei requisiti di emersione, senza trasformare l'eccezione in regola. La sua utilità per altri procedimenti è anzitutto metodologica: identificare l'obbligo applicabile, la ragione dell'inadempimento apparente e le prove che consentono di giudicarlo.

Fonte: TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 3 novembre 2023, n. 2564, Pres. Bignami, Est. Fornataro, riportata nella relazione ufficiale del TAR Milano per il 2024. Commento sulla sintesi ufficiale; per uso processuale è necessario verificare il testo integrale.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
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domenica 25 ottobre 2026

Episodio 12 – Mon conjoint et mes enfants vivent en Italie _ l'administration doit prendre en compte ma famille

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Tribunale di Palermo: cautelare sull'obbligo di dimora nella procedura di frontiera

Un decreto cautelare del Tribunale di Palermo del 27 giugno 2026, segnalato dalla dottrina senza estremi numerici qui acquisiti, concerne una misura che imponeva a un richiedente asilo la permanenza presso il centro di Villa Sikania.

Il provvedimento viene descritto come una sospensione adottata inaudita altera parte. Non equivale a una decisione definitiva sulla validità di ogni obbligo di dimora nelle procedure di frontiera.

La difesa deve distinguere gli effetti materiali della restrizione, la base legale, l'informazione ricevuta e la tutela cautelare concretamente esperibile.

La pronuncia è utile quale spunto per approfondire il controllo urgente delle misure di limitazione della libertà. Il testo integrale non è stato acquisito e non è corretto attribuirle una ratio più ampia sulla base della sola ricostruzione secondaria.

Riferimento: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/

Avv. Fabio Loscerbo

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Cassazione n. 1451/2026: termine per impugnare l'espulsione dopo l'allontanamento

La Cassazione civile, Prima Sezione, con ordinanza n. 1451 del 22 gennaio 2026, è richiamata in rassegne specialistiche sul termine di opposizione al decreto di espulsione.

La disciplina distingue il termine ordinario da quello più lungo applicabile quando il ricorrente si trova all'estero. La situazione concreta al momento dell'impugnazione deve essere provata, senza utilizzare in modo automatico la sola residenza anagrafica.

Per il difensore occorre ricostruire notifica dell'espulsione, data dell'allontanamento, luogo di presenza effettiva e modalità di deposito del ricorso.

I termini processuali vanno sempre calcolati sulla norma applicabile e sulla fattispecie individuale. Il testo integrale dell'ordinanza non è stato direttamente acquisito: la massima va verificata sul provvedimento prima di utilizzarla in giudizio.

Riferimento: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/

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Cassazione n. 11424/2026: interesse del minore ed espulsione del genitore

La Cassazione civile, Prima Sezione, ordinanza n. 11424 del 28 aprile 2026, è segnalata dalla rassegna specialistica per il rapporto fra procedimento ex articolo 31 del Testo unico immigrazione ed espulsione.

Il procedimento minorile valuta i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e l'eventuale autorizzazione alla permanenza del familiare. La pendenza del giudizio può incidere sull'adozione di un provvedimento di allontanamento secondo le condizioni applicabili.

La difesa deve produrre prova del legame familiare, della pendenza del procedimento e delle ragioni concrete di tutela del minore, distinguendo domanda presentata e provvedimento già riconosciuto.

Non ogni domanda tardiva o generica produce necessariamente l'effetto invocato. Il testo integrale dell'ordinanza non è stato direttamente acquisito e occorre verificarne dispositivo e fattispecie.

Riferimento: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/

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Corte costituzionale n. 63/2026: cittadinanza per discendenza e regime transitorio

La Corte costituzionale, con sentenza n. 63/2026 depositata il 30 aprile 2026, ha affrontato la nuova disciplina della cittadinanza iure sanguinis introdotta nel 2025.

La decisione ha dichiarato non fondate alcune questioni e inammissibili altre, nei limiti della specifica controversia. Non equivale alla soluzione definitiva di ogni problema relativo agli effetti della riforma nel tempo.

Per la ricostruzione della posizione del richiedente assumono rilievo data e luogo di nascita, linea di discendenza, eventuali ulteriori cittadinanze, istanze già presentate e condizioni transitorie.

Il difensore deve distinguere l'orientamento della sentenza dalle questioni ancora sottoposte al vaglio giurisdizionale e dai rinvii pregiudiziali successivi. Solo il dispositivo e la motivazione integrale consentono di valutare la sua portata.

Riferimento: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/63

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La ricevuta del permesso di soggiorno non è un provvedimento: perché bisogna distinguere deposito, istruttoria e decisione

La ricevuta del permesso di soggiorno non è un provvedimento: perché bisogna distinguere deposito, istruttoria e decisione

Una delle difficoltà ricorrenti nella tutela degli stranieri è l'equivoco sul significato della ricevuta rilasciata dopo la presentazione di una domanda di permesso di soggiorno. Il documento è importante: consente di dimostrare l'avvio dell'iter amministrativo e, nei casi stabiliti dalla legge, concorre a garantire la continuità di determinate facoltà durante l'attesa. Non equivale, però, alla decisione dell'autorità competente.

Tre momenti distinti

Il deposito dell'istanza, lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale sono momenti giuridicamente differenti. L'istanza può essere ricevuta senza che siano già stati verificati tutti i requisiti. La Questura può richiedere integrazioni o compiere accertamenti e, alla fine, adottare un provvedimento favorevole o negativo. Conoscere questa sequenza evita aspettative improprie.

Il valore della ricevuta

La ricevuta ufficiale costituisce una prova documentale della presentazione di una determinata domanda, nei limiti del suo contenuto. In materia di lavoro, l'articolo 5, comma 9-bis, del d.lgs. 286/1998 prevede garanzie specifiche, soggette alle condizioni stabilite dalla disposizione. Non ogni semplice appuntamento o schermata di prenotazione equivale alla presentazione dell'istanza, né tutte le categorie di permesso producono effetti identici.

La necessità di conoscere il tipo di domanda

La posizione di chi rinnova un titolo per lavoro è diversa da quella di chi presenta una richiesta iniziale o chiede un titolo sulla base di ragioni familiari o di protezione. Ogni procedura richiede di individuare la disposizione che consente il rilascio, l'autorità competente e gli effetti della pendenza. È pericoloso trasferire automaticamente la soluzione adottata per una categoria alle altre.

Quando il procedimento si arresta

Il mero trascorrere del tempo non spiega perché non sia stata emessa una decisione. È opportuno ricostruire data e modalità della domanda, ricevuta, eventuale fotosegnalamento, documenti prodotti e richieste dell'ufficio. Il difensore può chiedere notizie sullo stato del procedimento e, qualora sussistano le condizioni, esercitare l'accesso documentale previsto dalla legge n. 241/1990. Una comunicazione precisa deve identificare la pratica e indicare ciò che concretamente si domanda all'amministrazione.

L'errore di considerare il silenzio un assenso

Nel sistema dei titoli di soggiorno non è corretto presumere che ogni istanza non decisa entro il termine sia stata accolta per silenzio. Il termine ordinariamente indicato dall'articolo 5, comma 9, del Testo unico non coincide con un automatismo generalizzato di approvazione. Gli effetti dell'inerzia e gli strumenti di tutela devono essere verificati in rapporto alla specifica fattispecie.

Un metodo di lavoro per la difesa

Nella gestione professionale considero utile formare fin dall'inizio un fascicolo cronologico: copia completa dell'istanza, documento precedente, ricevuta, comunicazioni e attestazioni di consegna. Quando emergono criticità, occorre distinguere i fatti provati da quelli soltanto riferiti. La richiesta all'amministrazione dovrebbe essere finalizzata a far emergere l'eventuale passaggio mancante, invece di limitarsi a un generico invito a procedere.

Le conseguenze pratiche per la persona

L'attesa può incidere su lavoro, organizzazione familiare e rapporti con gli uffici. Proprio per questo è necessario comunicare al richiedente con precisione quali effetti siano riconducibili alla ricevuta e quali, invece, richiedano un titolo effettivamente rilasciato o ulteriori verifiche. Per i viaggi internazionali, in particolare, devono essere esaminate separatamente le regole applicabili: la disponibilità di una ricevuta non garantisce di per sé qualsiasi attraversamento di frontiera.

La certezza giuridica comincia dalla corretta qualificazione dei documenti. La ricevuta dimostra un passaggio procedimentale importante; la decisione finale determina l'esito della domanda. Tra i due momenti opera l'istruttoria, ed è lì che la difesa deve poter intervenire con metodo e documenti attendibili.

Riferimenti normativi: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, commi 9 e 9-bis; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 e disposizioni sull'accesso documentale. Normattiva.

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sabato 24 ottobre 2026

L'elezione di domicilio presso l'avvocato nelle pratiche di immigrazione: come verificare la regolarità di una notifica

L'elezione di domicilio presso l'avvocato nelle pratiche di immigrazione: come verificare la regolarità di una notifica

Quando il cittadino straniero indica formalmente il proprio difensore quale domiciliatario di una pratica amministrativa, la gestione delle comunicazioni assume rilievo essenziale per l'effettività del diritto di difesa. Può accadere che un ufficio consideri già comunicata una decisione senza che il professionista ne abbia ricevuto copia. In tali situazioni occorre prima ricostruire i documenti e le modalità di comunicazione, senza trarre conclusioni automatiche.

Distinguere i procedimenti

Le domande relative ai permessi di soggiorno, le procedure di protezione internazionale e le controversie giudiziarie seguono discipline differenti. Perciò la validità di un'elezione di domicilio e le modalità di notificazione vanno esaminate in relazione allo specifico procedimento, alla normativa temporalmente applicabile e agli atti depositati.

La documentazione da ricostruire

È necessario conservare l'istanza originaria, la procura o l'incarico professionale, l'eventuale dichiarazione di elezione di domicilio, le attestazioni di ricezione, le successive comunicazioni e ogni variazione del recapito. Occorre accertare quale indirizzo fosse stato effettivamente comunicato all'ufficio e se vi siano state successive modifiche.

Chiedere prova della comunicazione

Se l'amministrazione afferma di aver notificato il provvedimento, il difensore può richiedere copia dell'atto e degli elementi che documentano le modalità di notificazione: destinatario, recapito utilizzato, data, ricevute e altri documenti pertinenti. L'accesso documentale, ove ne sussistano i presupposti, trova il proprio riferimento negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il confronto tra gli atti del fascicolo e il domicilio validamente eletto consente di valutare se vi siano contestazioni fondate.

Le conseguenze non sono automatiche

Un possibile vizio nella notificazione non equivale, da solo, a una illegittimità sostanziale del provvedimento. Occorre distinguere gli effetti sulla comunicazione e sull'eventuale decorrenza dei termini da quelli che riguardano l'istruttoria e la motivazione del diniego. In particolare, non si può presumere che i termini di ricorso restino indefinitamente aperti: la verifica dipende dalle norme applicabili e dalle concrete modalità con cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto.

La tutela professionale richiede tempestività

Quando emerge un problema di notificazione, è prudente verificare immediatamente gli atti e il rimedio giurisdizionale pertinente. Nelle procedure di protezione internazionale devono essere considerate le regole speciali del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, mentre le controversie sui titoli di soggiorno possono presentare differenti criteri di giurisdizione e di impugnazione. Anche la possibilità di misure cautelari deve essere valutata nel singolo caso.

Prevenire il contenzioso

Nella pratica professionale è opportuno indicare con chiarezza il domicilio eletto nella prima istanza, documentare l'avvenuta ricezione della dichiarazione e richiamarla nelle successive interlocuzioni. Le amministrazioni, a loro volta, dovrebbero mantenere fascicoli coerenti e comunicazioni verificabili. La precisione documentale tutela la persona interessata e consente all'ufficio di individuare e correggere eventuali disallineamenti.

Il rispetto delle garanzie procedimentali non è un adempimento marginale. È la condizione perché una decisione amministrativa possa essere conosciuta e, quando necessario, contestata nelle forme e nei tempi previsti dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 22 e seguenti; decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nelle disposizioni applicabili al procedimento concreto.

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venerdì 23 ottobre 2026

Clausola discrezionale Dublino: la CGUE nella causa C-511/25

La Corte di giustizia ha deciso il 24 settembre 2026 la causa C-511/25, Ministerstvo vnitra contro E.K., sulla portata della clausola discrezionale dell'articolo 17 del regolamento Dublino III.

Secondo il principio richiamato nella rassegna, la facoltà di uno Stato membro di esaminare una domanda può assumere rilievo anche quando la competenza sia stata individuata in base al criterio residuale dell'articolo 3, paragrafo 2.

Si tratta di un potere discrezionale e non di una regola che permette automaticamente al richiedente di scegliere lo Stato competente. Nella pratica occorre documentare i fatti invocati e distinguere i criteri obbligatori dalla possibile applicazione della clausola.

Per la difesa è essenziale ricostruire il percorso procedurale Dublino, le decisioni sulla competenza e le specifiche ragioni poste a sostegno della richiesta di esame da parte dello Stato.

Fonte: https://curia.europa.eu/

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Protezione temporanea e asilo: la sentenza Jilin esclude la sospensione automatica

La CGUE, Terza Sezione, con sentenza del 1° ottobre 2026 nella causa C-249/25, Jilin, ECLI:EU:C:2026:806, ha esaminato la sospensione automatica dell'istruttoria d'asilo di una persona già beneficiaria della protezione temporanea.

Il caso riguarda un cittadino cinese di origine uigura che aveva ottenuto la protezione temporanea in qualità di familiare di una cittadina ucraina. L'amministrazione olandese aveva rinviato l'esame della sua domanda di asilo fino alla conclusione del periodo di protezione.

La Corte ha chiarito che la protezione temporanea non giustifica una sospensione generalizzata della procedura ordinaria incompatibile con i termini europei. Le eventuali deroghe organizzative devono rispettare le condizioni previste dalla disciplina UE.

Il difensore deve verificare quando la domanda sia stata presentata, quali atti siano stati notificati e quale motivazione giustifichi il mancato esame. Il diritto alla decisione sulla protezione internazionale resta distinto dalla temporanea legittimazione al soggiorno.

Fonte: https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-10/cp260137it.pdf

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Misure alternative all'espulsione sospesa: Cassazione n. 6374/2026

La Cassazione civile, Prima Sezione, nell'ordinanza n. 6374 del 18 febbraio 2026, è richiamata in una rassegna specialistica per i rapporti tra sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione e misure alternative al trattenimento.

Secondo la ricostruzione disponibile, la sospensione dell'atto presupposto comporta conseguenze sulle misure adottate per garantirne l'esecuzione. Occorre leggere integralmente il provvedimento per ricostruire il contenuto della statuizione e i suoi limiti.

Sul piano operativo il difensore deve accertare quale provvedimento sia stato sospeso, la data e l'efficacia della sospensione, le misure in corso e l'autorità competente alla loro revoca.

Il tema riguarda la coerenza degli atti amministrativi e giurisdizionali: non è sufficiente considerare isolatamente una misura accessoria quando cambia l'efficacia del provvedimento cui essa è collegata.

Fonte: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Opposizione all'espulsione e legami familiari: Cassazione n. 1428/2026

La Cassazione civile, Prima Sezione, ordinanza n. 1428 del 22 gennaio 2026, viene segnalata dalle rassegne specialistiche in materia di espulsione e tutela della vita familiare.

La valutazione dell'allontanamento non può essere ridotta, nella fattispecie esaminata, a una presunzione assoluta ricavata dall'esistenza di precedenti penali. Occorre esaminare l'attualità della pericolosità e la condizione familiare, nei limiti stabiliti dalla disciplina applicabile.

Ai fini della difesa è fondamentale documentare convivenza, cura dei figli, durata del soggiorno, rapporti familiari effettivi ed eventuali condotte sopravvenute. Le circostanze individuali vanno collegate ai motivi d'opposizione e al quadro dell'articolo 8 della CEDU.

Il precedente non preclude ogni espulsione di persone con legami familiari in Italia. Richiede una motivazione e un bilanciamento fondati sui fatti, da verificare mediante lettura integrale dell'ordinanza.

Fonte: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/

Avv. Fabio Loscerbo

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Ricongiungimento da Gaza: un caso del Tribunale di Bologna sui figli maggiorenni

Una sentenza del Tribunale di Bologna dell'11 maggio 2026, segnalata da una rassegna specialistica senza numero qui disponibile, riguarda il ricongiungimento di una rifugiata palestinese con figli maggiorenni rimasti nella Striscia di Gaza.

Il problema centrale è l'interpretazione del requisito dell'invalidità totale e dell'impossibilità di provvedere ai bisogni essenziali, in presenza di condizioni umanitarie eccezionali. Secondo la ricostruzione della rassegna, il Tribunale ha adottato una lettura attenta alla situazione concreta dei familiari.

Non si tratta di un riconoscimento automatico del ricongiungimento di ogni figlio maggiorenne proveniente da una zona di conflitto. La ratio va verificata nel testo integrale, distinguendo condizioni personali, documenti disponibili e disposizioni applicate.

È una questione importante per le iniziative urgenti a tutela dell'unità familiare: il ricorso deve documentare puntualmente il rischio, il legame familiare, gli ostacoli alla sopravvivenza autonoma e le condizioni della domanda.

Fonte: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/

Avv. Fabio Loscerbo

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Cittadinanza, reddito e ritardo del procedimento: Consiglio di Stato n. 3132/2026

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 3132 del 22 aprile 2026, è richiamato in una rassegna specialistica per il requisito reddituale nelle domande di cittadinanza per naturalizzazione.

La ricostruzione segnala l'importanza di considerare l'evoluzione delle condizioni economiche durante un procedimento amministrativo di lunga durata, anziché arrestare il giudizio a un insieme limitato di annualità anteriori.

Il richiedente e il difensore dovrebbero quindi conservare le dichiarazioni dei redditi, la documentazione lavorativa e gli elementi sopravvenuti, depositandoli nei modi consentiti durante l'istruttoria. La rilevanza delle singole annualità deve essere verificata rispetto al regime giuridico e alla motivazione concretamente adottata.

Il precedente non significa che il requisito economico venga cancellato, ma richiama l'esigenza di una valutazione amministrativa aggiornata e ragionevolmente istruita. Prima del suo impiego in giudizio occorre leggere il testo integrale della sentenza.

Fonte: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/

Avv. Fabio Loscerbo

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CGUE Multan: accesso alle verifiche nel Paese d'origine e diritto di difesa nell'asilo

La Corte di giustizia dell'Unione europea, Quinta Sezione, con sentenza del 29 gennaio 2026, causa C-431/24, Multan, ECLI:EU:C:2026:53, ha esaminato le garanzie di accesso alle informazioni istruttorie utilizzate dalle autorità nell'esame di una domanda di protezione internazionale.

La questione riguarda anche le modalità con cui sono state effettuate verifiche nel Paese d'origine. Una conclusione investigativa, per essere effettivamente contestabile, deve essere valutata in relazione alle informazioni disponibili e alle condizioni legali per le eventuali limitazioni d'accesso.

Gli articoli 23 e 46 della direttiva 2013/32/UE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali forniscono il quadro di riferimento per il diritto di difesa e il ricorso effettivo. La conoscibilità degli elementi decisivi serve a permettere al richiedente di contestare errori, omissioni o ricostruzioni inattendibili.

Nella pratica difensiva occorre identificare gli atti effettivamente utilizzati dall'autorità, chiedere accesso alle informazioni rilevanti e precisare la loro incidenza sul provvedimento. Eventuali limitazioni devono essere esaminate secondo le specifiche garanzie previste dal diritto europeo.

La sentenza non stabilisce che qualsiasi attività investigativa sia sempre interamente ostensibile. Impone invece di verificare che le modalità del procedimento conservino un controllo effettivo e il nucleo essenziale del contraddittorio.

Fonte: CGUE, causa C-431/24, Multan.

Avv. Fabio Loscerbo

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TAR Napoli n. 3533/2026: revoca del nulla osta e buona fede del lavoratore

Il TAR Campania, Napoli, con sentenza n. 3533 del 5 giugno 2026, ha affrontato una controversia relativa alla revoca del nulla osta al lavoro a causa di inadempimenti del datore originario, in presenza di un lavoratore entrato regolarmente e successivamente occupato.

La rassegna specialistica che segnala la decisione evidenzia il rilievo attribuito alla buona fede del lavoratore e alla sua effettiva storia occupazionale. La questione è distinguere gli obblighi del datore dai comportamenti e dalla posizione amministrativa della persona straniera.

Il nulla osta non è un'autorizzazione astratta, indipendente dai requisiti dell'ingresso. Tuttavia, le irregolarità dell'impresa non possono essere analizzate senza considerare la sequenza degli atti e la condotta del lavoratore quando tali circostanze assumono rilievo secondo la legge.

Per impostare la difesa è necessario ricostruire il rilascio del nulla osta, l'effettivo ingresso, il contratto iniziale, eventuali inadempienze del datore e i rapporti successivi. Documenti utili possono essere comunicazioni obbligatorie, buste paga, dichiarazioni fiscali ed estratti contributivi.

La giurisprudenza non è necessariamente uniforme in tutte le fattispecie: la decisione non attribuisce un diritto automatico alla conservazione del soggiorno in caso di qualunque irregolarità. Il principio difensivo consiste nel richiedere un esame individuale e una motivazione coerente con i fatti documentati.

Prima dell'impiego processuale va acquisito il testo integrale della sentenza. Fonte di ricognizione: Diritto, Immigrazione e Cittadinanza — Ammissione e soggiorno.

Avv. Fabio Loscerbo

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Tadmur e la difesa contro il rimpatrio: come distinguere revoca dello status e non-refoulement

La Corte di giustizia, Ottava Sezione, con sentenza del 26 marzo 2026 nella causa C-202/25, Tadmur (ECLI:EU:C:2026:257), ha chiarito un punto decisivo per la tutela degli stranieri ai quali sia stata revocata la protezione sussidiaria.

La revoca dello status, anche per motivi di ordine pubblico, non consente di adottare una decisione di rimpatrio verso un Paese nel quale sia accertata l’impossibilità di allontanamento per effetto del principio di non respingimento. Non basta quindi dedurre dalla perdita della protezione che il ritorno sia legittimo ed eseguibile.

Per il difensore sono necessarie verifiche separate: ragioni della revoca; provvedimento sul soggiorno; Paese individuato quale destinazione; eventuale accertamento del rischio; motivazione della decisione di rimpatrio. Questi elementi non devono essere confusi in un unico motivo generico di ricorso.

La sentenza non determina automaticamente il riconoscimento di un nuovo titolo di soggiorno, questione che dipende dal diritto applicabile. Offre però un parametro vincolante per contestare una decisione di rimpatrio incompatibile con un ostacolo di non-refoulement già accertato.

Fonte: https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&docid=311229

Avv. Fabio Loscerbo
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TAR Veneto n. 911/2026: la conferma del nulla osta non può restare senza decisione

Il TAR Veneto, sentenza n. 911 del 24 aprile 2026, ha affrontato il silenzio amministrativo nella procedura di conferma del nulla osta al lavoro in seguito alle verifiche introdotte dal decreto-legge n. 145/2024.

La necessità di eseguire controlli non esime l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso. Il problema assume rilievo quando il lavoratore e il datore restano in attesa senza poter comprendere quali condizioni siano state verificate e quali impedimenti risultino ancora aperti.

Per valutare un’azione contro il silenzio occorre verificare esatta natura del procedimento, istanza presentata, prova di ricezione, termini speciali applicabili e comunicazioni di sospensione o integrazione. Non basta il mero decorso di un termine ricavato dalla disciplina generale.

Un ricorso ben costruito deve chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, senza confondere questa tutela con il riconoscimento automatico del nulla osta. Per il deposito giudiziale è indispensabile controllare il testo integrale della sentenza e le disposizioni ratione temporis applicabili.

Fonte di ricognizione: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/rassegne/rassegna-di-giurisprudenza-italiana/ammissione-e-soggiorno

Avv. Fabio Loscerbo
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Professioni educative e reciprocità: la Consulta n. 119/2026 chiarisce i diritti del lavoratore straniero

La Corte costituzionale, con sentenza n. 119 del 2026, depositata il 3 luglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2024, nella parte in cui richiedeva un’ulteriore condizione di reciprocità ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e abilitati al lavoro per iscriversi agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

La Corte ha richiamato gli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione. In quel settore specifico il vincolo aggiuntivo è stato ritenuto irragionevole e sproporzionato, perché ostacolava l’attività professionale di persone già in possesso dei titoli e delle autorizzazioni pertinenti.

La pronuncia non elimina il principio di reciprocità da ogni disposizione dell’ordinamento. Il giudizio riguarda un requisito preciso, applicato a determinate professioni, e la sua compatibilità con la Costituzione in rapporto al lavoro regolarmente autorizzato.

Chi intenda presentare domanda d’iscrizione all’albo dovrà documentare titolo professionale, riconoscimento richiesto, regolarità del soggiorno e abilitazione al lavoro. Un eventuale rigetto basato unicamente sul requisito dichiarato illegittimo potrà essere contestato utilizzando direttamente il dispositivo della sentenza.

Fonte ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/119

Avv. Fabio Loscerbo
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Episodio 11 – I have a criminal conviction_ the consequences for my residence permit

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giovedì 22 ottobre 2026

Episodio 11 – He tenido una condena penal_ las consecuencias para mi permiso de residencia

Episodio 11 – He tenido una condena penal_ las consecuencias para mi permiso de residencia by Avv. Fabio Loscerbo
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Il permesso di soggiorno non può essere deciso su un fascicolo incompleto: il valore della prova nel procedimento

Il permesso di soggiorno non può essere deciso su un fascicolo incompleto: il valore della prova nel procedimento

Una delle questioni che più frequentemente emerge nella difesa dei cittadini stranieri riguarda la distanza tra la realtà personale documentabile e la rappresentazione che ne risulta nel fascicolo amministrativo. Un rapporto di lavoro esistente può non essere stato aggiornato; un cambio di residenza può non essere correttamente recepito; un documento presentato può non risultare acquisito. In questi casi la questione non è invocare genericamente la buona fede dell'interessato: bisogna rendere verificabili i fatti e individuare il dovere istruttorio dell'amministrazione.

Il punto di partenza è la domanda effettivamente presentata

Ogni titolo di soggiorno possiede un proprio quadro di requisiti. Un rinnovo per lavoro deve essere valutato secondo norme e condizioni differenti da quelle previste per la famiglia o per la protezione. Per questo la difesa non dovrebbe iniziare con un modello standard di memoria, ma con una ricostruzione del titolo, del momento di presentazione e delle attività svolte dalla Questura.

La prova non coincide con una dichiarazione

Quando si sostiene l'esistenza di un'attività lavorativa occorre distinguere contratto, effettivo svolgimento della prestazione, retribuzione e posizione contributiva. Ciascuno di questi elementi può essere dimostrato mediante documenti differenti e può assumere un valore diverso rispetto al requisito considerato. Analogamente, per le relazioni familiari non è sufficiente richiamare una convivenza in termini generici se l'amministrazione contesta un fatto preciso.

La partecipazione al procedimento

La legge n. 241/1990 disciplina la partecipazione degli interessati e, nei procedimenti ai quali si applica, il preavviso dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis. Una memoria utile deve rispondere esattamente alle criticità indicate nell'atto, non sommergere l'ufficio con allegazioni irrilevanti. È importante documentare l'avvenuta trasmissione delle osservazioni e degli allegati e verificare che la normativa speciale non preveda regole differenti.

Il confronto con la motivazione

L'articolo 3 della legge n. 241/1990 richiede, nel proprio ambito applicativo, che la decisione amministrativa esponga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. La motivazione permette di comprendere se l'ufficio abbia ritenuto inesistente un documento, insufficiente un requisito o giuridicamente non rilevante una circostanza. Sono problemi distinti e devono essere contestati con argomenti distinti.

L'importanza della cronologia

Un fascicolo difensivo ben organizzato colloca in ordine temporale istanza, ricevuta, convocazioni, integrazioni, comunicazioni dell'amministrazione e fatti sopravvenuti. Questo metodo consente di evitare un equivoco frequente: attribuire alla decisione un vizio fondato su documenti che non erano stati presentati o su fatti successivi, senza spiegare perché debbano essere considerati nel rimedio prescelto.

Dal contraddittorio alla tutela giudiziale

Quando il diniego diviene definitivo in sede amministrativa, prima di proporre impugnazione è indispensabile verificare il tipo di provvedimento, la giurisdizione, i termini e la possibile tutela cautelare. Il sistema dell'immigrazione non presenta un unico giudice competente per ogni controversia. L'accesso agli atti può essere necessario per conoscere il fascicolo, ma costituisce un procedimento con presupposti e rimedi propri.

Ritengo che una difesa credibile debba formulare richieste precise, verificabili e fondate sulle fonti applicabili. Una pubblica amministrazione efficiente non può prescindere dalla qualità dell'istruttoria; allo stesso tempo, la tutela professionale della persona straniera deve offrire all'amministrazione documenti coerenti e argomenti che incidano sui requisiti effettivamente controversi. È su questo terreno che la legalità amministrativa diventa tutela concreta.

Riferimenti normativi: legge n. 241/1990, articoli 3, 10 e 10-bis; d.lgs. n. 286/1998.

Avv. Fabio Loscerbo
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mercoledì 21 ottobre 2026

Paese terzo sicuro e ricorso effettivo: CGUE, sentenza Aleb C-718/24

Con sentenza del 5 febbraio 2026, causa C-718/24, Aleb (ECLI:EU:C:2026:68), la Seconda sezione della Corte di giustizia si è pronunciata sull’interpretazione degli articoli 33, 38 e 46 della direttiva 2013/32/UE. La questione investe l’impiego del concetto di paese terzo sicuro nell’esame delle domande di protezione internazionale.

La qualificazione del paese terzo come sicuro non basta, isolatamente, a rendere inammissibile una domanda. L’autorità deve rispettare tutte le condizioni previste dal diritto dell’Unione, incluso il collegamento fra il richiedente e il paese indicato. La decisione di inammissibilità è concettualmente distinta dal rigetto nel merito per infondatezza della domanda.

La Corte chiarisce inoltre la portata del controllo giudiziale: il giudice nazionale deve poter verificare la sussistenza del collegamento rilevante, anche quando una disposizione interna non lo preveda espressamente. La verifica non può quindi ridursi alla semplice ripetizione della valutazione amministrativa.

Per la difesa è importante ricostruire natura e durata della presenza nel paese terzo, legami effettivi, condizioni personali, accesso alla protezione e specifiche garanzie invocate. Anche l’effettività del rimedio deve essere controllata rispetto al provvedimento effettivamente adottato.

Il principio non comporta che qualunque transito attribuisca automaticamente il carattere di paese terzo sicuro né che la categoria sia radicalmente inapplicabile. Impone un esame individuale fondato su legge, fatti e motivazione.

Fonte: CGUE, 5 febbraio 2026, causa C-718/24, Aleb, ECLI:EU:C:2026:68, https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?lang=EN&publishedId=C-718%2F24

Avv. Fabio Loscerbo

Convalida del trattenimento nei CPR: motivazione concreta e misure alternative

La rivista «In Itinere» n. 7/2026, pubblicata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo il 20 ottobre 2026, richiama diverse decisioni della Corte di cassazione del gennaio 2026, fra cui i provvedimenti nn. 1032, 1043, 1054 e 1311. Il filo comune è la necessità di motivare effettivamente il trattenimento amministrativo e verificare la proporzionalità della restrizione della libertà personale.

La convalida non dovrebbe trasformarsi in un controllo meramente formale della richiesta della Questura. Il giudice è tenuto ad affrontare le circostanze individuali che giustificano la misura, compresi gli elementi documentali prodotti dalla difesa e, quando applicabili, gli strumenti meno restrittivi.

Se la persona è identificata e dispone di un domicilio, questi dati possono assumere rilievo nella valutazione di alternative previste dalla normativa, come la consegna del passaporto o gli obblighi di dimora. Non comportano automaticamente la liberazione: la possibilità e l’adeguatezza delle alternative dipendono dal caso concreto.

Nell’attività difensiva è opportuno raccogliere immediatamente documenti di identità, attestazioni di domicilio, elementi familiari e lavorativi e ogni circostanza che possa incidere sulla proporzionalità. Le deduzioni devono essere specifiche, evitando motivi generici non collegati agli atti della procedura.

La mancanza di un’effettiva motivazione non è un difetto soltanto stilistico: incide sulla possibilità di controllare la legalità della privazione della libertà. La rassegna costituisce un punto di partenza; per un’impugnazione occorre leggere integralmente le singole decisioni richiamate.

Fonte: Commissione nazionale per il diritto di asilo, «In Itinere» n. 7/2026, https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4978/Online-il-nuovo-numero-di-In-Itinere–Percorsi-di-protezione-internazionale

Avv. Fabio Loscerbo

Il trattenimento nel CPR non è una pena: Corte costituzionale n. 78/2026

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 78 del 2026, depositata il 14 maggio, ha affrontato la disciplina del trattenimento del richiedente protezione internazionale nei centri di permanenza per i rimpatri. Le questioni riguardavano gli articoli 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 e 14, comma 4, del Testo unico immigrazione.

La Corte ribadisce che il trattenimento incide sulla libertà personale e richiede le garanzie costituzionali connesse all’habeas corpus. Esso resta tuttavia una misura amministrativa cautelare, non una pena, e non assume per questo la disciplina propria del procedimento penale.

La questione specifica concerneva anche il diritto al silenzio e l’assenza di avvisi assimilabili a quelli del procedimento penale. La Corte ha dichiarato non fondate le censure, distinguendo la finalità preventiva della misura dall’applicazione di una sanzione punitiva.

La pronuncia è rilevante anche per il metodo di accertamento. Le dichiarazioni della persona trattenuta devono essere valutate mediante il prudente apprezzamento del giudice, senza automatismi di prova legale in materia di diritti indisponibili.

In sede difensiva occorre dunque distinguere la non applicabilità di specifiche garanzie penalistiche dalla piena necessità di controllo giudiziale sulla misura incidente sulla libertà personale. La sentenza non autorizza provvedimenti standardizzati o istruttorie apparenti.

Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 78/2026, ECLI:IT:COST:2026:78; https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/78

Avv. Fabio Loscerbo

Welcome 2026 di UNHCR: il riconoscimento alle imprese che inseriscono rifugiati e richiedenti asilo

Il 20 ottobre 2026 il Portale Integrazione Migranti ha annunciato l’apertura delle candidature alla nona edizione di «Welcome. Working for Refugee Integration», programma promosso dall’UNHCR per valorizzare le imprese e le organizzazioni che favoriscono l’inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti protezione internazionale. La scadenza delle candidature è fissata al 30 novembre 2026.

Il riconoscimento Welcome è destinato alle imprese che hanno assunto persone rifugiate o richiedenti asilo, oppure ne hanno favorito l’inserimento mediante tirocini e formazione. Il riconoscimento We Welcome riguarda le organizzazioni che hanno sostenuto questi percorsi. L’edizione comprende inoltre una menzione speciale dedicata alle iniziative concrete a supporto dei lavoratori e delle loro famiglie.

Per i datori di lavoro è necessario verificare prima di tutto la posizione giuridica dello straniero e le condizioni che consentono di esercitare attività lavorativa. Il programma UNHCR non sostituisce un permesso di soggiorno, un’autorizzazione al lavoro o gli adempimenti contrattuali.

L’esperienza è utile perché consente di distinguere inclusione formale e integrazione effettiva. La mera assunzione rappresenta un passaggio importante, ma contano anche stabilità del rapporto, rispetto della retribuzione, formazione linguistica, sicurezza sul lavoro e prospettive di autonomia.

Le aziende interessate possono consultare il regolamento dell’edizione 2026 e presentare la candidatura entro la scadenza. È opportuno verificare direttamente i requisiti del bando e documentare le iniziative effettivamente realizzate.

Fonte: Portale Integrazione Migranti, 20 ottobre 2026, https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4977/Aperte-le-candidature-per-il-bando-Welcome-2026-di-UNHCR

Avv. Fabio Loscerbo

Episodio 11 – Ho avuto una condanna penale_ posso perdere il permesso di soggiorno

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Quando una Questura non decide: la tutela comincia dalla ricostruzione del procedimento

Quando una Questura non decide: la tutela comincia dalla ricostruzione del procedimento

Chi assiste una persona straniera in attesa di una decisione amministrativa incontra spesso una domanda apparentemente semplice: perché la Questura non risponde? Il problema giuridico, tuttavia, non si risolve qualificando qualsiasi attesa come silenzio illegittimo. Prima di formulare una diffida o introdurre un giudizio bisogna verificare l'oggetto della domanda, la competenza dell'ufficio, la completezza dell'istanza e il termine concretamente applicabile.

Il dovere di concludere il procedimento

L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 afferma il dovere dell'amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti nei casi indicati dalla norma. Il principio costituisce un presidio di legalità e conoscibilità dell'azione amministrativa. Nel diritto dell'immigrazione, tuttavia, l'individuazione dei termini richiede particolare cautela: il legislatore prevede regimi speciali e lo stesso articolo 2 contempla disposizioni che impediscono di usare il termine ordinario come risposta universale.

Il fascicolo è il primo strumento di tutela

Un intervento professionale inizia con la cronologia documentale. Occorrono la richiesta iniziale, la ricevuta, gli eventuali appuntamenti, le integrazioni depositate e le comunicazioni dell'ufficio. Si deve distinguere tra domanda mai formalizzata, pratica in istruttoria, richiesta di documenti non soddisfatta e fase decisoria effettivamente conclusa senza comunicazione. Situazioni differenti producono problemi differenti e richiedono iniziative differenti.

La richiesta interlocutoria utile

Una comunicazione ben impostata non dovrebbe limitarsi a lamentare un ritardo. È più efficace indicare la data di presentazione, l'oggetto, gli estremi del procedimento e la documentazione già prodotta, domandando in modo circostanziato se l'istruttoria sia completa e quali adempimenti restino necessari. La prova dell'inoltro e la tracciabilità delle successive risposte sono parte integrante della tutela, perché consentono di documentare il comportamento delle parti.

Accesso documentale e potere sostitutivo

Il diritto di accesso disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 serve a conoscere specifici documenti amministrativi, ricorrendo i presupposti di legge. Non è equivalente alla richiesta di una decisione. L'articolo 2 disciplina altresì l'istituto del potere sostitutivo, la cui applicabilità e il cui titolare devono essere individuati nel procedimento concreto. L'avvocato non dovrebbe invocare strumenti diversi come formule intercambiabili, perché ciascuno persegue un risultato particolare.

La decisione negativa e la tutela giudiziale

Quando sopraggiunge un provvedimento negativo, la prospettiva cambia. È necessario esaminare la motivazione, il contraddittorio svolto, gli atti istruttori, le regole della specifica categoria di soggiorno e la ripartizione della giurisdizione. Non tutte le controversie sull'immigrazione appartengono al medesimo giudice. Il rimedio contro l'inerzia non sostituisce automaticamente quello contro un diniego espresso, né può essere scelto prescindendo dallo stato della pratica.

Il valore di una buona amministrazione

Una risposta amministrativa comprensibile e tempestiva evita che il rapporto tra cittadino straniero e Stato si trasformi in una sequenza di richieste informali e attese prive di prospettiva. Anche la difesa, però, deve contribuire alla chiarezza: individuare la questione reale, produrre documenti pertinenti e non attribuire all'amministrazione omissioni che il fascicolo non dimostra. La tutela della persona e il rispetto delle competenze istituzionali non sono obiettivi contrapposti.

L'esperienza professionale insegna che il procedimento ricostruito con rigore offre strumenti migliori di un sollecito generico. A partire dai documenti, e non dalle supposizioni, è possibile chiedere all'amministrazione di esercitare il proprio potere nel rispetto della legge.

Riferimenti: legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2, 3 e 22 e seguenti; disciplina speciale relativa al procedimento di soggiorno concretamente considerato.

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martedì 20 ottobre 2026

Trattenimento nei CPR e domanda d'asilo: cosa stabilisce davvero la sentenza n. 40/2026

La Corte costituzionale, con sentenza n. 40/2026, depositata il 27 marzo 2026, si è pronunciata su questioni relative all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 142/2015, nel quadro del trattenimento di stranieri che presentino domanda di protezione internazionale mentre si trovano in un centro di permanenza per i rimpatri.

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di rilevanza nel giudizio a quo. Questo esito non equivale a una pronuncia di piena conformità costituzionale di ogni aspetto della disposizione censurata. La motivazione richiama comunque l’attenzione del legislatore sulle esigenze di garanzia connesse all’articolo 13 della Costituzione.

Sul piano difensivo occorre ricostruire la successione dei provvedimenti: titolo originario del trattenimento, presentazione della domanda d’asilo, nuovo provvedimento eventualmente adottato, richiesta di convalida e tutela giurisdizionale. Ogni passaggio richiede una propria verifica della base legale e dei termini.

In materia di libertà personale, la precisione procedimentale è essenziale. Un’istanza difensiva efficace non può limitarsi a invocare in astratto la sentenza: deve spiegare come la specifica sequenza amministrativa incida sulle garanzie dell’interessato.

Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 40/2026, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/40

Avv. Fabio Loscerbo

Articolo 12-bis TUI e morte durante il favoreggiamento: i confini della sentenza costituzionale n. 120/2026

La sentenza n. 120/2026 della Corte costituzionale, depositata il 3 luglio 2026, esamina il trattamento sanzionatorio previsto dall’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 286/1998 per la morte o le lesioni come conseguenza del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.

La Corte ha dichiarato non fondate le censure riguardanti i commi 1 e 3, quest’ultimo limitatamente all’aggravante relativa all’ingresso o alla permanenza illegale di cinque o più persone. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul divieto di bilanciamento delle circostanze e sulla mancata previsione di un’attenuante del fatto di lieve entità.

Il giudizio di costituzionalità riguarda le specifiche questioni sollevate, e non comporta una risposta automatica sulla responsabilità di ogni imputato. Il tema è particolarmente delicato nei procedimenti in cui uno stesso migrante viene accusato di aver partecipato alla conduzione del mezzo o al trasferimento degli altri passeggeri, perché il ruolo concreto, le condizioni del viaggio e le eventuali situazioni di costrizione devono essere accertati singolarmente.

Per la difesa occorre dunque distinguere elementi costitutivi del reato, nesso causale, circostanze aggravanti, cause di giustificazione e trattamento sanzionatorio. Una pronuncia che respinge alcune censure di costituzionalità non esonera il giudice ordinario dalla valutazione individuale dei fatti.

Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 120/2026, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/120

Avv. Fabio Loscerbo

Cittadinanza iure sanguinis: la Consulta rinvia alla CGUE sulla riforma del 2025

Con ordinanza n. 147/2026, depositata il 23 luglio 2026, la Corte costituzionale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla disciplina della cittadinanza per discendenza introdotta dall’articolo 3-bis della legge n. 91/1992, a seguito della riforma del 2025.

La controversia investe in particolare gli effetti della disciplina sui soggetti nati all’estero prima della sua entrata in vigore e già titolari di un’altra cittadinanza. La Corte chiede chiarimenti sul rapporto con la cittadinanza dell’Unione e con il principio europeo di proporzionalità, richiamando gli articoli 9 TUE e 20 TFUE.

Il rinvio non è una dichiarazione di illegittimità costituzionale né determina di per sé la disapplicazione generalizzata della riforma. La risposta della Corte di giustizia dovrà essere considerata nel successivo giudizio e nei limiti delle questioni effettivamente proposte.

Per chi assiste i discendenti di cittadini italiani, l’aspetto decisivo è ricostruire nascita, linea di discendenza, possesso di altre cittadinanze, eventuali domande già presentate e normativa applicabile nel tempo. È indispensabile evitare assicurazioni sull’esito di pratiche o contenziosi ancora condizionati dal rinvio.

Fonte: Corte costituzionale, ordinanza n. 147/2026, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/147

Avv. Fabio Loscerbo

Un diniego amministrativo deve spiegare perché: il diritto dello straniero a una decisione motivata

Un diniego amministrativo deve spiegare perché: il diritto dello straniero a una decisione motivata

Chi riceve un provvedimento negativo dalla pubblica amministrazione ha diritto di comprendere su quali fatti e su quali norme la decisione sia fondata. Nelle pratiche di immigrazione la motivazione assume un valore particolare, perché un diniego può incidere sul lavoro, sulla stabilità familiare e sulla continuità del soggiorno. La necessità di conoscere le ragioni effettive dell'atto costituisce una premessa essenziale del diritto di difesa.

Che cosa impone l'articolo 3 della legge n. 241 del 1990

L'articolo 3 stabilisce, salve le eccezioni previste, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla decisione, in relazione agli esiti dell'istruttoria. Non dovrebbe ridursi a un richiamo astratto della norma quando la questione da risolvere esige l'esame della situazione individuale.

Il caso di un permesso di soggiorno

Si immagini un richiedente che abbia prodotto documenti attestanti un'attività lavorativa e al quale venga notificato un diniego fondato su una presunta insufficienza della posizione economica. Occorre comprendere quali documenti siano stati considerati, il periodo di riferimento e la regola applicata. In presenza di un nuovo contratto o di ulteriori elementi intervenuti nel corso dell'istruttoria, è necessario verificare anche la loro rilevanza alla luce della disciplina del titolo richiesto, senza presumere che ogni documento sopravvenuto comporti automaticamente l'accoglimento.

Il rinvio ad altri atti

La legge ammette che le ragioni della decisione risultino da un diverso atto dell'amministrazione richiamato nel provvedimento. In tal caso l'atto richiamato deve essere indicato e reso disponibile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3. Questo profilo può rendere necessario l'accesso documentale per ricostruire il ragionamento amministrativo e verificare l'effettiva base istruttoria.

Motivazione e partecipazione procedimentale

L'obbligo di motivazione va distinto dal preavviso di rigetto disciplinato dall'articolo 10-bis della medesima legge. Nei procedimenti in cui quest'ultimo si applica, il cittadino ha l'opportunità di formulare osservazioni prima della decisione. L'autorità deve poi confrontarsi, secondo le regole applicabili, con gli elementi pertinenti presentati. La mancata applicazione del preavviso, tuttavia, non costituisce automaticamente un vizio in ogni procedimento di immigrazione: esistono regole speciali ed esclusioni da verificare.

La difesa contro un provvedimento negativo

Prima di predisporre un ricorso occorre acquisire il testo completo del diniego, la prova della notificazione, la documentazione prodotta nel procedimento e gli eventuali atti istruttori pertinenti. Una contestazione seria individua le carenze della motivazione, gli errori nei fatti o nella disciplina utilizzata e il concreto rilievo di tali errori. La richiesta di riesame amministrativo non deve essere confusa con l'impugnazione, né considerata automaticamente sospensiva dei relativi termini.

La mia prospettiva

Una motivazione comprensibile e controllabile non è un adempimento burocratico superfluo. È il modo con cui l'amministrazione dimostra di avere realmente valutato la posizione sottoposta al suo esame. La legalità dei procedimenti migratori richiede decisioni tempestive, fondate su dati verificabili e idonee a consentire una difesa effettiva. La certezza delle regole si misura anche nella qualità delle ragioni che accompagnano ogni decisione.

Fonte normativa: Legge n. 241/1990, articoli 3 e 10-bis, Normattiva.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

lunedì 19 ottobre 2026

Persecuzione religiosa e protezione sur place: la rassegna Cassazione–EUAA del 12 maggio 2026

Il 12 maggio 2026 l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, in collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, ha pubblicato la rassegna tematica «Protezione internazionale e complementare – La persecuzione per motivi religiosi e la protezione sur place».

La protezione sur place impone di verificare il rischio emerso o aggravatosi dopo la partenza dal Paese di origine. Possono assumere rilievo eventi successivi all’espatrio e attività individuali svolte all’estero, comprese, secondo le circostanze, pratiche e manifestazioni religiose. Non basta, però, affermare una conversione o un’attività: occorre valutare in concreto esposizione, credibilità, conoscibilità da parte degli agenti di persecuzione e condizioni del Paese.

La prova richiede un esame individuale e aggiornato delle informazioni sul Paese di origine. Non è corretto né escludere il rischio perché l’attività è iniziata all’estero, né riconoscere automaticamente la protezione a ogni persona che dichiari un cambiamento religioso. La verifica deve rispettare le garanzie della procedura e la libertà di coscienza.

Il documento del Massimario costituisce un utile indice di orientamenti, ma non sostituisce il testo delle singole pronunce. Per predisporre un ricorso sarà indispensabile collegare ciascun principio alla vicenda del richiedente e alle fonti specifiche disponibili.

Fonte ufficiale: https://www.cortedicassazione.it/it/rlc_dettaglio.page?contentId=RLC50437

Avv. Fabio Loscerbo

Permesso unico lavoro: chi rientra nel decreto legislativo n. 83/2026 e perché il titolo posseduto conta

Dal 4 giugno 2026 è in vigore il decreto legislativo n. 83 del 16 aprile 2026, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 sul permesso unico e sui diritti dei lavoratori di Paesi terzi.

Il primo controllo professionale riguarda il campo di applicazione. Non basta accertare che lo straniero svolga un’attività lavorativa: occorre individuare la cittadinanza, il titolo posseduto, la finalità del soggiorno e l’eventuale appartenenza a una categoria soggetta a disciplina specifica. Vanno quindi distinti lavoro subordinato, studio, protezione internazionale, lavoro autonomo e soggiorni regolati da altre norme.

La direttiva persegue una semplificazione delle procedure e un nucleo comune di diritti, ma non trasforma ogni permesso in un titolo identico né abroga indistintamente le condizioni previste dal Testo unico immigrazione. Le esclusioni e i regimi speciali devono essere ricavati dalle disposizioni effettivamente applicabili.

Nella consulenza occorre verificare la normativa al momento dell’istanza, gli eventuali effetti transitori, i documenti richiesti e gli obblighi del datore. Un errore nella qualificazione del titolo può condurre a richieste inammissibili o a indicazioni inesatte sul diritto al lavoro.

Fonte: decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/05/20/26G00100/SG

Avv. Fabio Loscerbo

Domanda d’asilo, registrazione e formalizzazione: la disciplina transitoria fino al 30 aprile 2027

Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, è intervenuto sulla prima fase della procedura di protezione internazionale e sulla disciplina transitoria connessa all’applicazione del nuovo Patto UE.

Il sistema distingue registrazione della domanda e formalizzazione. La prima è attribuita alle Questure e agli uffici di polizia di frontiera; la seconda è regolata dall’articolo 26-ter del decreto legislativo n. 25/2008, secondo le modalità previste. La distinzione è essenziale per verificare competenze, atti e decorrenza dei termini.

In sede transitoria, fino al 30 aprile 2027, Questure e uffici di polizia di frontiera restano competenti a ricevere manifestazione della volontà, registrazione e formalizzazione. Ai fini dell’adeguamento tecnico, la domanda è considerata formalizzata personalmente al momento della registrazione presso tali uffici, secondo l’articolo 17 del decreto-legge n. 100/2026 come modificato.

Nella pratica occorre conservare prova della manifestazione di volontà, appuntamenti e comunicazioni, oltre al documento di registrazione. Il rilievo operativo è particolarmente evidente per il diritto al soggiorno, l’esercizio del lavoro dopo il termine normativo e l’eventuale tutela contro l’inerzia della pubblica amministrazione.

Il decreto-legge n. 168/2026 è efficace, ma la sua conversione parlamentare deve essere seguita per eventuali modifiche.

Fonti: https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4947/Richiedenti-asilo-validita-annuale-dei-nuovi-documenti-e-proroga-della-fase-transitoria
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&codiceOrdinamento=0000000000000170000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&id=%7B80F3C99E-0000-C91A-AF7A-BED096DAB4DD%7D

Avv. Fabio Loscerbo

CGUE, causa C-198/25 Quotal: il giudice dell’asilo e l’esame completo ed ex nunc

Con sentenza del 4 giugno 2026 nella causa C-198/25, Quotal, ECLI:EU:C:2026:447, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sull’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE e sul diritto a un ricorso effettivo nelle controversie relative alla protezione internazionale.

Il controllo giurisdizionale deve essere completo ed ex nunc, dunque fondato anche sugli elementi attuali di fatto e di diritto. La Corte ha chiarito la portata dei poteri del giudice di primo grado nel valutare le esigenze di protezione e gli elementi presentati durante il giudizio.

Secondo la pronuncia, il giudice può pronunciarsi in modo vincolante sulle esigenze di protezione in relazione agli elementi emersi in sede di ricorso, purché alle parti sia offerta la possibilità di prendere posizione sui nuovi elementi. Il contraddittorio è quindi condizione centrale per l’impiego giudiziale del materiale sopravvenuto.

La conseguenza pratica è importante: nella redazione del ricorso e delle memorie occorre valorizzare i mutamenti della situazione personale e del Paese di origine, documentandoli tempestivamente, senza assumere che il giudice possa decidere sulla base di fatti non discussi dalle parti.

Testo ufficiale: https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=312085&doclang=IT
ECLI:EU:C:2026:447

Avv. Fabio Loscerbo

Il diniego della Commissione territoriale e la difesa effettiva: il primo controllo è sulla notificazione

Il diniego della Commissione territoriale e la difesa effettiva: il primo controllo è sulla notificazione

Quando un richiedente asilo riceve un provvedimento negativo della Commissione territoriale, l’attenzione si concentra comprensibilmente sulle ragioni del rigetto. Nell’attività professionale, tuttavia, il primo controllo deve riguardare la notificazione, perché da essa dipende il computo dei termini e, in concreto, la possibilità di portare la vicenda davanti al giudice.

Il provvedimento va letto integralmente

È indispensabile acquisire tutte le pagine della decisione, verificare la procedura applicata e ricostruire la data e le modalità della notifica. Il regime dell’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 non prevede un termine unico in ogni caso: alla regola generale dei trenta giorni si affiancano disposizioni particolari, termini dimezzati e ipotesi con termine di sette giorni. Occorre inoltre verificare le norme transitorie e il regime pertinente alla specifica procedura.

La sospensione non è sempre automatica

Il ricorso, nelle ipotesi ordinarie previste dalla legge, sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Ma la stessa disciplina contiene eccezioni e regole cautelari specifiche. È quindi necessario individuare la categoria del provvedimento, anziché confidare genericamente nell’effetto sospensivo della proposizione del ricorso.

Dalla motivazione alla prova

Una difesa adeguata non può essere costruita soltanto ripetendo quanto dichiarato davanti alla Commissione. È necessario confrontare il verbale di audizione, gli eventuali documenti depositati e le ragioni effettive della decisione. Se viene contestata l’attendibilità, bisogna distinguere contraddizioni reali da difficoltà linguistiche o inesattezze nella ricostruzione del colloquio. Se viene contestato il rischio, occorre collegare le circostanze individuali alle informazioni pertinenti e aggiornate sul Paese di origine.

Le diverse forme di tutela

Status di rifugiato e protezione sussidiaria hanno presupposti differenti. Anche i profili relativi alla protezione speciale, quando rilevanti nella fattispecie, richiedono una specifica analisi normativa e temporale. Una formula difensiva standardizzata può trascurare circostanze decisive per una posizione individuale.

Una sequenza operativa

  1. Acquisire provvedimento e prova della notificazione.
  2. Individuare rito, termine e giudice competente.
  3. Verificare se la sospensione operi automaticamente oppure richieda un’istanza specifica.
  4. Confrontare decisione, verbale e documenti del fascicolo.
  5. Individuare le fonti aggiornate e i fatti personali rilevanti per ciascuna forma di tutela.
  6. Valutare gli eventuali requisiti per il patrocinio a spese dello Stato e predisporre il ricorso nei termini.

Conclusione. La qualità della difesa comincia dal rispetto rigoroso delle regole procedurali. Un ricorso argomentato, ma tardivo, rischia di non consentire l’esame delle ragioni sostanziali. La tempestività, però, non deve sostituire l’analisi individuale del fascicolo.

Riferimenti normativi

D.lgs. n. 25/2008, artt. 35 e 35-bis (Normattiva); D.lgs. n. 251/2007.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

domenica 18 ottobre 2026

Episodio 11 – لدي إدانة جنائية: تأثيرها على تصريح الإقامة

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Nuovo screening alle frontiere esterne: il regolamento UE 2024/1356 e le garanzie dello straniero

Il regolamento (UE) 2024/1356 disciplina gli accertamenti preliminari nei confronti di determinate categorie di cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne. La nuova procedura, applicabile nel quadro del Patto europeo dal 12 giugno 2026, non coincide con l’esame nel merito della domanda di protezione internazionale.

Lo screening serve, tra l’altro, a identificare le persone, effettuare controlli sanitari e di vulnerabilità nei casi previsti, svolgere verifiche di sicurezza e indirizzare l’interessato verso il procedimento giuridicamente appropriato. La disciplina individua presupposti, limiti temporali e obblighi delle autorità, nonché un meccanismo di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali.

Occorre distinguere la fase di accertamento dalle procedure di asilo, di frontiera e di rimpatrio. L’avvio dello screening non significa che la domanda d’asilo sia già stata respinta e non autorizza a trascurare esigenze di protezione, condizioni di salute o situazioni di particolare vulnerabilità.

Nella pratica professionale diventerà essenziale ricostruire l’esatta sequenza degli atti: momento del rintraccio o dello sbarco, informazione sui diritti, identificazione, controlli, esito dello screening e successivo incardinamento della procedura. È questa tracciabilità, oltre al rispetto dei termini, che consentirà di verificare la legittimità dell’azione amministrativa.

Testo ufficiale: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj/ita

Avv. Fabio Loscerbo

Decreto flussi 2027: precompilazione dal 23 ottobre e calendario dei click day

La circolare interministeriale n. 7185 del 1° ottobre 2026 ha definito le indicazioni operative per i flussi di ingresso 2027, nell’ambito della programmazione triennale stabilita dal D.P.C.M. 2 ottobre 2025. Per il 2027 sono previsti 165.850 ingressi: 76.200 per lavoro subordinato non stagionale, 89.000 per lavoro stagionale e 650 per lavoro autonomo.

La precompilazione delle istanze sul Portale Servizi ALI sarà possibile dalle ore 9 del 23 ottobre alle ore 20 del 7 dicembre 2026. Dal 9 al 13 dicembre è prevista un’ulteriore finestra limitata al completamento e alla correzione delle domande già inserite, senza apertura di nuove domande. È indispensabile verificare il salvataggio e il passaggio allo stato «DA INVIARE».

I click day sono fissati al 12 gennaio 2027 per lavoro agricolo stagionale, al 9 febbraio per il turismo stagionale, al 16 febbraio per il lavoro subordinato non stagionale e al 18 febbraio per l’assistenza familiare. Le domande seguono modelli distinti e presupposti specifici.

La precompilazione non equivale a concessione del nulla osta né garantisce l’assegnazione della quota. Datori di lavoro e intermediari devono verificare requisiti, documentazione e aggiornamenti procedurali prima dell’invio. La correttezza dei dati dichiarati e la disponibilità dei documenti restano fondamentali per l’esito dell’istruttoria.

Fonti: https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4957/Flussi-2027-cosi-la-precompilazione-delle-domande
https://lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-flussi-2027-pubblicata-la-circolare-con-le-indicazioni-operative

Avv. Fabio Loscerbo

sabato 17 ottobre 2026

La prova dell'integrazione nel procedimento di soggiorno: perché i contributi INPS non bastano da soli

La prova dell'integrazione nel procedimento di soggiorno: perché i contributi INPS non bastano da soli

Quando si ricostruisce il percorso di una persona straniera in Italia, l'estratto conto contributivo INPS è spesso uno dei documenti più utili. Offre una traccia verificabile dei periodi lavorativi e può permettere di distinguere una relazione di lavoro effettiva da una promessa di assunzione ancora da realizzare. È però importante evitare un equivoco: l'integrazione lavorativa non coincide con un unico documento e il suo rilievo giuridico cambia a seconda del procedimento.

Che cosa dimostra l'estratto contributivo

Il documento riepiloga le contribuzioni registrate nelle gestioni previdenziali dell'interessato. Può aiutare a ricostruire la cronologia occupazionale, individuando periodi, datori e tipologie di accredito secondo le informazioni presenti. Non prova necessariamente, da solo, ogni elemento del rapporto di lavoro o tutti i redditi effettivamente percepiti. Quando occorre, va confrontato con contratti, comunicazioni obbligatorie, buste paga e documentazione fiscale.

La regola giuridica viene prima del documento

In una domanda di rinnovo per lavoro, i periodi occupazionali sono rilevanti in relazione ai requisiti del titolo richiesto. In un procedimento relativo ai legami familiari o ad altre situazioni protette, l'attività lavorativa può concorrere alla ricostruzione del radicamento, ma non sostituisce l'esame delle condizioni specificamente previste dalla legge. Non ogni percorso di integrazione, per quanto solido, attribuisce automaticamente un diritto a un determinato permesso.

Come leggere le lacune contributive

Un periodo privo di contribuzione registrata non conduce sempre alla stessa conclusione. Occorre verificare se vi siano interruzioni effettive dell'attività, rapporti comunicati ma non ancora correttamente riflessi nell'archivio, periodi indennizzati o altri elementi che richiedono un approfondimento. La ricostruzione deve essere coerente e documentata, senza attribuire all'estratto un significato che non possiede.

La difesa amministrativa deve collegare fatti e norme

Nella mia attività professionale considero essenziale distinguere tre livelli: il fatto storico, la prova di quel fatto e la ragione per cui esso assume rilevanza nel procedimento. Una memoria che si limita a elencare anni di lavoro rischia di lasciare irrisolto il requisito contestato dall'amministrazione. È più utile costruire una cronologia, associare a ogni periodo i documenti pertinenti e spiegare come il quadro emerso debba incidere sull'istruttoria.

Quando il fascicolo viene valutato negativamente

Se l'ufficio ritiene insussistenti requisiti economici o lavorativi, bisogna individuare la contestazione esatta. Può essere necessario dimostrare un rapporto effettivo, chiarire una discrasia contributiva, ricostruire un periodo di disoccupazione oppure contestare un errore di fatto. Occorre verificare la fase procedimentale, il contenuto di eventuali comunicazioni e i termini per presentare osservazioni o impugnare il provvedimento conclusivo.

Conclusione

La documentazione previdenziale è preziosa perché trasforma affermazioni generiche in dati controllabili. Ma una corretta valutazione dell'integrazione richiede un insieme coerente di elementi e, soprattutto, la loro collocazione nel quadro normativo applicabile. Il documento non deve sostituire l'argomentazione: deve renderla verificabile.

Riferimenti: D.Lgs. n. 286/1998, in particolare articolo 5; INPS – servizi previdenziali ed estratto conto contributivo.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Ricongiungimento familiare: quando rilevano le risorse economiche di altri familiari

Ricongiungimento familiare: quando rilevano le risorse economiche di altri familiari Un provvedimento cautelare del Tribunale di Roma dell'11 settembre 2026 ha affrontato la situazione di una cittadina palestinese che chiedeva tutela nell'ambito di una procedura di ricongiungimento familiare. Fra le circostanze sottoposte al giudice risultavano il sostegno economico del marito e le risorse messe a disposizione dalla famiglia italiana ospitante. La disciplina del ricongiungimento familiare richiede ordinariamente la disponibilità di mezzi di sostentamento adeguati, secondo i requisiti previsti dal Testo unico immigrazione e dalla normativa europea. La verifica non deve necessariamente tradursi in una lettura astratta della provenienza personale di ogni risorsa: occorre considerare le specifiche disposizioni applicabili e l'effettiva disponibilità dei mezzi. Nel caso concreto, la valutazione cautelare ha attribuito rilievo al contesto familiare e alla situazione di particolare vulnerabilità, senza abrogare il requisito reddituale. La pronuncia non autorizza una generalizzata sostituzione del reddito richiesto dalla legge con promesse di aiuto di terzi. Prima di promuovere un ricorso è importante documentare rapporti familiari, condizioni abitative, consistenza e stabilità delle risorse, provenienza lecita dei mezzi e urgenza della tutela. Le peculiarità della vicenda impediscono di trasformare una decisione cautelare in una regola generale svincolata dai fatti. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Testo predisposto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Procedura accelerata di frontiera: il dato Eurostat del 20% non è una presunzione assoluta

Procedura accelerata di frontiera: il dato Eurostat del 20% non è una presunzione assoluta Il Tribunale di Lecce, con decreto del 25 settembre 2026, ha esaminato l'applicazione della procedura accelerata prevista dall'articolo 42, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1348, fondata sul tasso europeo medio di riconoscimento della protezione internazionale pari o inferiore al 20%. Secondo il giudice, il dato statistico può costituire un criterio rilevante ai fini dell'inquadramento procedurale, ma non può esonerare l'autorità dall'esame delle circostanze individuali capaci di rendere tale indicatore non rappresentativo della vicenda personale. Nel caso affrontato, la corretta qualificazione della procedura ha inciso anche sul regime di sospensione degli effetti esecutivi del diniego. La pronuncia non nega valore ai dati Eurostat, né dichiara illegittima in generale la procedura accelerata. Ribadisce invece che l'accelerazione non deve assorbire le garanzie previste dal diritto europeo per le situazioni individuali che richiedono uno scrutinio ordinario. In sede difensiva è opportuno verificare la categoria nazionale utilizzata per calcolare il tasso, le condizioni specifiche del richiedente, i profili di vulnerabilità e il provvedimento di assegnazione del rito. L'esame deve restare individuale anche quando la procedura si fonda su indicatori statistici. Fonte: https://www.meltingpot.org/2026/09/procedura-di-frontiera-illegittima-se-fondata-sul-solo-tasso-di-riconoscimento-il-dato-eurostat-e-meramente-indiziario/ Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Testo predisposto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

CGUE C-147/24 Safi: il genitore straniero e il diritto di soggiorno del figlio cittadino UE

CGUE C-147/24 Safi: il genitore straniero e il diritto di soggiorno del figlio cittadino UE La Grande Sezione della Corte di giustizia, con sentenza del 4 giugno 2026 nella causa C-147/24, Safi, ha chiarito quando a un genitore cittadino di un Paese terzo possa essere riconosciuto un diritto di soggiorno derivato in relazione a un figlio minorenne cittadino dell'Unione europea. La controversia riguardava un minore che risiedeva nello Stato di cui aveva cittadinanza e un genitore straniero in possesso di un diritto di soggiorno in un diverso Stato membro. La Corte ha stabilito che non è sufficiente richiamare tale diverso titolo per negare automaticamente il soggiorno nello Stato del figlio. Occorre prima verificare se la vita familiare possa realmente proseguire nell'altro Stato e se il trasferimento sia contrario all'interesse superiore del minore. La valutazione deve considerare dipendenza familiare, rapporti con entrambi i genitori e conseguenze concrete dello spostamento. Quando la vita familiare non possa proseguire nell'altro Stato oppure il trasferimento contrasti con l'interesse del minore, l'articolo 20 TFUE impone il riconoscimento del diritto derivato nei termini precisati dalla sentenza. Il principio non elimina l'esame delle condizioni individuali, ma impedisce decisioni basate su automatismi formali. È di immediata utilità nei ricorsi relativi ai familiari di cittadini europei. Fonte primaria: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62024CA0147 Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Testo predisposto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Cassazione n. 24437/2026: espulsione e circostanze sopravvenute nel giudizio

Cassazione n. 24437/2026: espulsione e circostanze sopravvenute nel giudizio Con ordinanza n. 24437 del 4 agosto 2026 la Corte di cassazione ha affrontato il rapporto tra legittimità originaria di un decreto di espulsione e vicende successive capaci di incidere sulla sua eseguibilità. La controversia riguardava, secondo la ricostruzione giurisprudenziale disponibile, una persona che aveva presentato domanda di protezione internazionale e ottenuto un titolo provvisorio dopo il provvedimento espulsivo. Il giudice dell'opposizione aveva trascurato tali circostanze, concentrandosi esclusivamente sulla situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto. Il punto decisivo è distinguere la validità del decreto espulsivo quando fu emanato dalla possibilità di eseguirlo successivamente. La sopravvenienza di uno status o di una situazione giuridica che incida sul diritto a permanere richiede uno specifico accertamento; non annulla automaticamente l'espulsione, ma può impedirne l'esecuzione nelle condizioni sopravvenute. Il difensore deve quindi documentare le date e gli effetti della domanda d'asilo, del titolo rilasciato e degli eventuali provvedimenti giudiziari di sospensione. Una corretta ricostruzione temporale permette di individuare le conseguenze rilevanti, senza confondere l'illegittimità originaria con la sopravvenuta ineseguibilità. Fonte: https://www.meltingpot.org/2026/10/espulsioni-la-cassazione-richiama-i-giudici-di-pace-conta-la-situazione-attuale-del-cittadino-straniero/ Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Testo predisposto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

venerdì 16 ottobre 2026

Codice fiscale per gli stranieri: guida pratica tra decreto flussi e richiesta d'asilo

Codice fiscale per gli stranieri: guida pratica tra decreto flussi e richiesta d'asilo Il codice fiscale non è un titolo di soggiorno, ma rappresenta un identificativo necessario per l'accesso a lavoro regolare, assistenza sanitaria e diversi servizi amministrativi. La guida istituzionale del 14 ottobre 2026 chiarisce modalità e momenti dell'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi. Per chi entra nell'ambito del decreto flussi, il sistema dello Sportello unico genera un codice fiscale provvisorio numerico dopo il rilascio del visto; il datore può consultarlo sul Portale ALI. Il codice definitivo alfanumerico segue i controlli dell'Agenzia delle Entrate e gli adempimenti previsti. Per i richiedenti asilo e le altre categorie di soggiornanti occorre distinguere l'attribuzione del codice fiscale dal possesso della tessera sanitaria e dal diritto al lavoro: sono presupposti giuridici differenti. La ricevuta della domanda di soggiorno può costituire documentazione utile nei procedimenti previsti, ma non sostituisce indiscriminatamente qualsiasi requisito richiesto dagli uffici. In caso di difficoltà, è opportuno conservare domanda, ricevuta, documenti identificativi ed eventuali comunicazioni di Questura, Sportello unico e Agenzia delle Entrate. Fonte: https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4961/Come-e-quando-viene-rilasciato-il-codice-fiscale-ai-cittadini-extra-UE Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo predisposto con ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Accoglienza dei richiedenti asilo: perché una lista d'attesa non conclude l'istruttoria

Accoglienza dei richiedenti asilo: perché una lista d'attesa non conclude l'istruttoria Il TRGA Trento, con sei ordinanze cautelari depositate nel settembre 2026, ha esaminato le richieste di accoglienza presentate da donne richiedenti protezione internazionale in condizioni di indigenza. Il giudice ha ritenuto non sufficiente la mera comunicazione del loro inserimento in lista d'attesa e ha imposto all'amministrazione di completare l'istruttoria entro il termine indicato nei provvedimenti. L'ordinanza non equivale all'assegnazione giudiziale automatica di un determinato posto nella struttura: riguarda, anzitutto, il dovere dell'autorità competente di verificare le condizioni personali, le risorse disponibili e gli obblighi di accoglienza. La distinzione è importante. Il richiedente non può essere lasciato senza una risposta individualizzata sulla base di un richiamo generico a difficoltà organizzative; nello stesso tempo le misure cautelari non sostituiscono integralmente le decisioni di merito. Nelle iniziative difensive è opportuno documentare la manifestazione della domanda, l'indigenza, eventuali vulnerabilità e tutte le interlocuzioni con Prefettura e gestori dell'accoglienza. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo predisposto con ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Assegno unico e bonus nido con permesso per attesa occupazione: come chiedere il riesame

Assegno unico e bonus nido con permesso per attesa occupazione: come chiedere il riesame Il messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 ha modificato le istruzioni amministrative sull'accesso all'Assegno unico e universale e al Bonus asilo nido per i cittadini extra-UE titolari di permesso per attesa occupazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del Testo unico immigrazione. Dopo le pronunce dei Tribunali di Trento, Torino e Monza, l'Istituto ha incluso tale permesso tra i titoli utili per il riconoscimento delle prestazioni. Ciò non elimina gli ulteriori requisiti applicabili al nucleo familiare e al beneficio. In presenza di un diniego dovuto alla sola tipologia di soggiorno è possibile valutare una richiesta di riesame, indicando il titolo posseduto e gli estremi della precedente decisione. L'INPS ha precisato che le somme sono liquidate con riserva di ripetizione, in attesa della definizione di giudizi ancora pendenti. La corretta gestione richiede dunque una verifica individuale della motivazione del rigetto e della documentazione disponibile. Fonte primaria: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.01.assegno-unico-e-bonus-nido-valido-il-permesso-per-attesa-occupazione.html Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo predisposto con ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Conversione del permesso stagionale: il TAR Brescia n. 701/2026 sui termini della domanda

Conversione del permesso stagionale: il TAR Brescia n. 701/2026 sui termini della domanda La conversione del permesso stagionale in lavoro subordinato non stagionale è fuori quota, ma il momento della presentazione della domanda conserva una rilevanza decisiva. Il TAR Lombardia, Brescia, con sentenza n. 701 del 20 maggio 2026, ha affermato che la conversione presuppone di regola un permesso ancora in vigore: l'istanza deve quindi essere presentata entro la scadenza del titolo, ammettendosi al più, secondo il giudice, la possibilità di valutare il successivo periodo di sessanta giorni. La pronuncia segue un orientamento rigoroso che non coincide necessariamente con tutti i precedenti favorevoli a una valutazione dei requisiti sostanziali. Dal punto di vista professionale è opportuno predisporre la documentazione lavorativa e inoltrare la richiesta prima della scadenza, anziché confidare in un successivo contenzioso. Una pratica fuori quota non è una pratica priva di termini. Fonte istituzionale: https://www.giustizia-amministrativa.it/en/web/guest/-/105486-1809 Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo predisposto con ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Episodio 10 – Mon revenu est trop faible _ le renouvellement de mon titre doit-il toujours être refusé

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Ricongiungimento familiare e documenti dall'estero: il problema non è soltanto la traduzione

Ricongiungimento familiare e documenti dall'estero: il problema non è soltanto la traduzione

Nei procedimenti di ricongiungimento familiare la prova della relazione familiare costituisce spesso un passaggio delicato. Un certificato di nascita o matrimonio può essere formalmente disponibile, ma presentare difformità nei nomi, nelle date o nelle modalità di autenticazione. La difesa deve affrontare questi elementi senza confondere la validità formale del documento, la sua attendibilità e la dimostrazione effettiva del vincolo familiare.

Due fasi amministrative da distinguere

Il ricongiungimento comporta, nel procedimento ordinario, una fase dinanzi allo Sportello unico per l'immigrazione e una successiva fase consolare per il visto. L'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998 stabilisce il quadro generale, comprese le categorie familiari ammesse e le condizioni previste. La verifica delle relazioni di parentela richiede di considerare anche la normativa sulla documentazione proveniente dall'estero e le eventuali condizioni speciali del richiedente.

Legalizzazione, apostille e traduzione non sono equivalenti

La legalizzazione o, quando applicabile, l'apostille riguardano l'autenticità formale della provenienza dell'atto pubblico. La traduzione mira invece a renderne comprensibile il contenuto all'autorità italiana. Né l'una né l'altra risolvono automaticamente discrepanze sostanziali tra atti di stato civile diversi. Prima di richiedere una nuova certificazione, occorre stabilire quale difetto sia stato effettivamente contestato.

Le differenze nei dati anagrafici

Traslitterazioni differenti, cambi di cognome dopo il matrimonio e sistemi di registrazione dei nomi non uniformi possono generare apparenti incompatibilità. Ciò non significa che ogni divergenza sia irrilevante. Bisogna ricostruire documentalmente l'identità della persona e le vicende dello stato civile, producendo, quando esistenti, gli atti ufficiali che spiegano il cambiamento.

Quando la prova documentale non è possibile

L'articolo 29 contempla specifiche modalità di accertamento del rapporto familiare nei casi previsti dalla legge, quando i documenti non siano disponibili o non risultino attendibili per ragioni riconducibili al sistema documentale del Paese di origine. Non è corretto presentare l'accertamento alternativo come un diritto automatico a sostituire qualsiasi documento mancante: presupposti, proporzionalità delle verifiche e condizioni della singola situazione sono decisivi.

Un metodo per affrontare le richieste consolari

Nella mia esperienza ritengo necessario distinguere il problema in tre domande: il documento proviene dall'autorità competente? La sua forma è utilizzabile in Italia? Il suo contenuto dimostra il rapporto familiare richiesto? A ogni domanda corrisponde una risposta istruttoria diversa. Una replica generica al consolato non sostituisce la prova, e un'ulteriore traduzione non sana da sola un'eventuale divergenza sostanziale.

La tutela dell'unità familiare esige rigore

Il diritto all'unità familiare non implica l'eliminazione dei controlli, ma richiede che siano pertinenti, motivati e rapportati alle circostanze concrete. In presenza di un diniego occorre acquisire il provvedimento, verificare le ragioni e individuare la tutela giudiziale appropriata. Il punto non è scegliere tra controlli e diritti: è evitare che una difficoltà documentale sia scambiata, senza adeguata istruttoria, per inesistenza del rapporto familiare.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 286/1998, articolo 29; Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sull'apostille.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.