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giovedì 26 febbraio 2015

PERMESSO DI SOGGIORNO - RINNOVO - OMESSA NOTIFICA DEL PREAVVISO DI DINIEGO - ACCOGLIMENTO RICORSO

N. 00088/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00085/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2014, proposto da:

Lyubov Byelaly, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Loscerbo, con domicilio eletto presso Fabio Loscerbo in Bologna, via Ermete Zacconi N.3/A;

contro
Ministero dell'Interno; Questura di Bologna, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di diniego n.726/II Sez.Cat.A12.13/Imm/S.F. del 6.11.2013 e notificato in data 09.12.2013, con il quale la Questura di Bologna Ufficio Immigrazione ha decretato il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n.103279600 rilasciato per motivi di lavoro Subordinato con validità del 18.05.2012 al 5.07.2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che alla ricorrente non è pervenuto il preavviso di diniego sulla base del quale la predetta avrebbe potuto fornire all’ufficio elementi giustificativi indicati nel ricorso in ordine alla propria irreperibilità;
Considerato che occorre verificare l’attendibilità di tali elementi i quali si collocano in una fase anteriore all’emissione del provvedimento impugnato.
Ritenuto che in questa fase le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)
Accoglie ai soli fini del riesame della posizione della ricorrente.
Spese compensate.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 26.06.2014.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Sergio Fina, Consigliere, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere
 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)https://www.giustizia-amministrativa.it/

Permesso CE Soggiornanti Lungo Periodo - Effettiva Disponibilità Alloggio - Contratto Locazione Edilizia Residenziale Pubblica - Contratto Incompleto - Doveri Responsabile del Procedimento di acquisizione d'ufficio del contratto completo

N. 00133/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01185/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2014, proposto da:
Nadia Rasmouki, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Loscerbo, con domicilio eletto presso Fabio Loscerbo in Bologna, Via Ermete Zacconi N. 3/A; 
contro
Ministero dell'Interno;
Questura di Bologna, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4; 
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del 6.6.2014 e notificato in data 3.10.2014, con il quale la Questura di Bologna Ufficio Immigrazione ha decretato il rifiuto dell'istanza di rilascio del Permesso di Soggiorno CE per Soggiornanti di Lungo Periodo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato di diniego dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso presentando una relazione sui fatti di causa datata 9 dicembre 2014.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a..
2. Il diniego è motivato esclusivamente dalla circostanza che la ricorrente non avrebbe documentato l’effettiva disponibilità di un alloggio non avendo presentato un contratto di locazione completo.
3. Il ricorso è fondato.
Vi è contestazione in fatto tra le parti sulla circostanza della presentazione o meno di un contratto di locazione completo che costituisce un presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno U.E..
È, tuttavia, pacifico che l’interessata abbia quantomeno presentato alcune pagine del contratto di locazione e che lo stesso era stato stipulato con un ente pubblico ovvero con l’ACER di edilizia residenziale pubblica e che, come precisato anche nella relazione della questura, si trattava di un semplice cambio di alloggio.
La circostanza, comunque contestata tra le parti, della mancanza di due pagine al contratto di locazione non può giustificare un diniego trattandosi di un contratto di locazione con un ente pubblico.
Pertanto, anche nella ritenuta ipotesi della mancanza di due pagine nel contratto di locazione, tale documento, di cui erano perfettamente indicati gli estremi e la natura pubblica del locatore, trattandosi di edilizia residenziale pubblica, l’amministrazione ben avrebbe potuto acquisire d’ufficio ai sensi dell’articolo 18, comma secondo, della legge 241 del 1990 e ciò anche in applicazione dei doveri del responsabile del procedimento indicati dall’articolo 6 della suddetta norma.
4. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato dovendo l’amministrazione rideterminarsi, previa acquisizione degli elementi di verifica ritenuti necessari detenuti presso l’ACER.
5. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa anche tenuto conto del comportamento del ricorrente in sede procedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente FF
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario
 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)https://www.giustizia-amministrativa.it/

sabato 1 febbraio 2014

RICORSO EX ART. 35 D.LGS. 25/08 - PROTEZIONE SUSSIDIARIA - NIGERIA - CONDIZIONI DEL PAESE DI ORIGINE - SUSSISTENZA







RICORSO EX ART. 35 D.LGS. 25/08 - PROTEZIONE SUSSIDIARIA - NIGERIA - CONDIZIONI DEL PAESE DI ORIGINE - SUSSISTENZA




ESPULSIONE - CLAUSOLE DI STILE - ILLEGITTIMITA' PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO -






RICORSO EX ART. 35 D.LGS. 25/08 - PROTEZIONE SUSSIDIARIA - NIGERIA - CONDIZIONI DEL PAESE DI ORIGINE - SUSSISTENZA




ART. 31 D.LGS. 286/98 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PERMANENZA NELL'INTERESSE DEL MINORE - PRECEDENTI PENALI DEL GENITORE - IRRILEVANZA - RISCHIO PREGIUDIZIO SALUTE PSICO-FISICA DEL MINORE - AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA