venerdì 5 dicembre 2025

“Göç Hukuku” podcastinin yeni bölümüBaşlık: Serbest çalışma ikamet izninin reddi ve zorunlu koşulla


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TEMA: Diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, requisiti legali e valutazione della pericolosità sociale – Nota a TAR Puglia, Lecce, sentenza 19 novembre 2025 (pubbl. 28 novembre 2025)

 TEMA: Diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, requisiti legali e valutazione della pericolosità sociale – Nota a TAR Puglia, Lecce, sentenza 19 novembre 2025 (pubbl. 28 novembre 2025)

Abstract
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, pubblicata il 28 novembre 2025, offre un’importante occasione per riflettere sulla struttura dei requisiti per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e sul rapporto tra tali requisiti e la valutazione della pericolosità sociale dello straniero. Il provvedimento si inserisce in una linea interpretativa rigorosa, centrata sul rispetto puntuale delle condizioni poste dal Testo Unico Immigrazione e sulla funzione di garanzia dell’ordine pubblico attribuita all’Amministrazione di pubblica sicurezza.

1. Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 disciplina il rifiuto, la revoca e il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in presenza della mancanza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno. Parallelamente, l’articolo 26, comma 3, del medesimo Testo Unico definisce le condizioni specifiche per il soggiorno per lavoro autonomo: idoneità dell’alloggio e disponibilità di un reddito annuo lecito superiore alla soglia prevista per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il TAR Lecce ribadisce che tali requisiti hanno natura oggettiva e sostanziale, non suscettibile di interpretazioni estensive o di compensazioni fondate su elementi prospettici. La verifica del reddito e dell’alloggio va condotta al momento della decisione, con esclusione di considerazioni sulla futura capacità lavorativa del richiedente.

2. L’accertamento istruttorio: reddito, alloggio e attendibilità delle dichiarazioni
Nel caso esaminato, l’Amministrazione aveva riscontrato l’assenza di dichiarazioni dei redditi negli anni recenti, salvo importi modesti riferiti a esercizi molto risalenti, e la mancata dimostrazione di una sistemazione abitativa effettiva. Il mancato reperimento del richiedente al domicilio indicato e l’assenza di qualsiasi documentazione idonea hanno condotto il TAR a confermare la legittimità del diniego.

Il Collegio valorizza un principio ormai consolidato: l’onere della prova grava integralmente sul richiedente e richiede documentazione concreta (contratti, utenze, atti registrati), non meri elementi dichiarativi. La mancanza di tali elementi non è interpretabile come irregolarità sanabile, ma come assenza del presupposto sostanziale richiesto dalla normativa.

3. La valutazione della pericolosità sociale e il ruolo dei precedenti penali
Elemento centrale della decisione è la conferma della possibilità per l’Amministrazione di considerare, nella valutazione complessiva del rinnovo, anche precedenti non ancora sfociati in sentenza definitiva. Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa che consente l’utilizzo di tali elementi quando rivelatori di una condotta potenzialmente lesiva dell’ordine pubblico.

Nel caso di specie, la presenza di molteplici arresti e condanne, relativi a reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica autorità, ha condotto l’Amministrazione a un giudizio negativo di affidabilità. La sentenza sottolinea che tale valutazione non è automatica ma deriva da una ricostruzione analitica del comportamento complessivo del richiedente, come richiesto dal principio di proporzionalità.

4. I legami familiari: limite o criterio integrativo?
L’articolo 5, comma 5, ultimo capoverso, impone di tenere conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dello straniero già presente sul territorio nazionale. Tuttavia, il TAR chiarisce che tali legami non costituiscono un diritto incondizionato al rinnovo della misura, soprattutto in assenza di convivenza, contributo educativo o radicamento reale.

Nel caso considerato, il richiedente era padre di una minore italiana, ma non conviveva con lei né dimostrava una relazione continuativa. Il TAR richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui soltanto situazioni eccezionali, con rischi concreti per il minore, possono prevalere sull’esigenza di tutela dell’ordine pubblico.

5. Considerazioni conclusive
La sentenza in commento conferma un approccio rigoroso e coerente con la natura del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che presuppone stabilità economica e abitativa del richiedente. Al contempo, ribadisce il ruolo della valutazione di sicurezza pubblica, che non richiede necessariamente una condanna penale irrevocabile quando gli elementi disponibili consentano un giudizio prudenziale motivato.

Il provvedimento sottolinea infine l’importanza della motivazione amministrativa: l’atto impugnato, come rilevato dal TAR, esponeva in modo chiaro le ragioni del rigetto, gli elementi istruttori considerati e il percorso logico seguito, garantendo così la piena trasparenza dell’azione amministrativa.

La decisione contribuisce a delineare una linea interpretativa stabile, nella quale il permesso per lavoro autonomo è configurato come istituto fondato su requisiti sostanziali stringenti e su una valutazione complessiva del comportamento del richiedente, con un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti individuali.

New Episode of the Podcast “Immigration Law”Title: Refusal of a Self-Employment Residence Permit an


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giovedì 4 dicembre 2025

Converting Seasonal Work Permits Why Expired Permits Cannot Block Foreign Workers


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New on TikTok: Bölüm Başlığı: Mevsimlik çalışma izninin dönüştürülmesi: Neden izin süresinin dolması yabancı işçiyi engelleyemez Podcast – Türkçe Versiyon Günaydın ve Göç Hukuku podcast’imizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün, idarede hâlâ yanlış uygulamalara ve gereksiz davalara yol açan temel bir konuyu ele alıyoruz: mevsimlik çalışma izninin bağımlı çalışma iznine dönüştürülmesi ve özellikle mevsimlik iznin süresinin dolmasının bu dönüşüm talebini geçersiz kılıp kılamayacağı meselesi. Hareket noktamız, Ligurya Bölgesel İdare Mahkemesi’nin yedi Temmuz iki bin yirmi beş tarihinde yayımlanan bir kararıdır. Olay basittir: Mevsimlik çalışma iznine sahip bir yabancı işçi, dönüşüm talebini iznin süresi dolduktan sonra yapar. Valilik bu talebi reddeder ve dönüşümün yalnızca izin hâlâ yürürlükteyse mümkün olacağını ileri sürer. Ret kararı ilk olarak işçinin yazılı görüşleri dikkate alınmadan verilmiş, ardından neredeyse otomatik bir şekilde aynı gerekçeyle tekrar edilmiştir. Mahkeme bu yaklaşımı tamamen reddeder ve yerleşik içtihata açıkça atıfta bulunur. Kararda şu ifadeye yer verilir: “Oturma izninin dönüştürülebilmesi için, müracaat sırasında geçerli bir oturma izninin ibraz edilmesini gerektiren herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.” . Bu tespit son derece önemlidir, çünkü idarenin yıllardır uyguladığı bu şartın hiçbir hukuki dayanağı olmadığı net şekilde ortaya konmaktadır. İtalyan Göç Yasası, mevsimlik iznin dönüşüm talebi sırasında geçerli olmasını şart koşmaz. İkincil mevzuat bunu şart koşmaz. Hiçbir bakanlık genelgesi böyle bir zorunluluk getirmez. Kanunda öngörülmeyen bir şartın idare tarafından eklenmesi, yabancı işçinin çalışma sürecini doğrudan olumsuz etkileyen hukuka aykırı bir kısıtlama yaratır. Cenova’daki olay bu tür sapmaların etkisini çok net gösterir. Mahkemenin iki ayrı ihtiyati kararına rağmen, Valilik hareketsiz kalmış ve izin süresinin dolmasını gerekçe göstermeden talebi yeniden değerlendirmeyi reddetmiştir. Ancak mahkeme çok nettir: İdare dosyayı yeniden ele aldığında dönüşüm talebinin esasını incelemeli, bağımlı çalışma için gerekli maddi koşulların mevcut olup olmadığını değerlendirmeli ve başvuru sahibinin sürece katılımını güvence altına almalıdır. Mahkeme ayrıca Valiliğin işçinin sunduğu prosedürel beyanları incelemediğini ve bunları “kabul edilemez” diyerek gerekçesiz biçimde reddettiğini de belirtir. Bu da hukuki çerçevenin yanlış yorumlanmasına ek olarak ciddi bir usul hatasıdır. Bununla birlikte, asıl nokta tek bir cümlede özetlenebilir ve sıklıkla göz ardı edildiği için açıkça vurgulanmalıdır: Mevsimlik iznin süresinin dolması dönüşümü engellemez ve engelleyemez. Dönüşüm mekanizmasının amacı, yasal çalışma sürekliliğini güvence altına almak ve mevsimlik işçilere hâlihazırda kurulmuş iş ilişkilerini istikrarlı hâle getirme imkânı sunmaktır. Bu süreci, kanunda yer almayan biçimsel bir şarta bağlamak hem işçiyi hem de işvereni mağdur edecek mantıksız sonuçlar doğurur. Ligurya Bölgesel İdare Mahkemesi’nin kararı, bu nedenle, çok önemli bir mesaj verir: İdare, dönüşüm taleplerini süre doldu mu dolmadı mı diye bakmaksızın esas üzerinden değerlendirmelidir. Eğer geçerli bir iş teklifi varsa ve diğer koşullar sağlanmışsa, dönüşüm talebi, mevsimlik izin süresi bitmiş olsa dahi, incelenmek zorundadır. Bu mesaj herkes için önemlidir. İşçiler için, çünkü mesleki entegrasyon süreçlerinin var olmayan bir şarta dayanarak kesintiye uğratılamayacağını teyit eder. Valilikler için, çünkü uygulamalarını yasaya ve yerleşik içtihada uygun hâle getirmelerini zorunlu kılar. Hukukçular ve uzmanlar için ise, ulusal düzeyde artık oturmuş bulunan bir yorum çizgisini bir kez daha doğrular. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dönüşüm mekanizmaları, çalışma ilişkileri ve ikamet istikrarı konusundaki yargı gelişmelerini yakından takip etmeye devam edeceğiz, çünkü göç politikasının gerçek işleyişi büyük ölçüde bu alanlarda şekillenmektedir.

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mercoledì 3 dicembre 2025

New on TikTok: Leje qëndrimi për punë sezonale: kur refuzimi i konvertimit vjen sepse administrata i shpërfill vërejtjet e punëtorit Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në një episod të ri të podcastit E Drejta e Emigracionit. Sot trajtojmë një çështje shumë të zakonshme dhe shpesh vendimtare: konvertimin e lejes së qëndrimit për punë sezonale në leje qëndrimi për punë të varur. Ky është një hap thelbësor për shumë punëtorë të huaj, sepse nga zbatimi i saktë i procedurës varet qëndrueshmëria e qëndrimit të tyre në Itali dhe vazhdimësia e rrugës së tyre profesionale. Rasti që marrim si pikënisje është shqyrtuar nga Gjykata Administrative Rajonale e Kalabrisë, seksioni i Reggio Calabrias, në një vendim të publikuar më 24 nëntor 2025, në procedurën e regjistruar me numër 3 të vitit 2025. Gjykata e anuloi refuzimin e konvertimit sepse Prefektura kishte shpërfillur vërejtjet e paraqitura nga punëtori në përgjigje të njoftimit paraprak të refuzimit, edhe pse ato vërejtje ishin dorëzuar në mënyrë të rregullt dhe ishin bashkangjitur në dosjen administrative . Faktet janë të thjeshta. Punëtori kishte hyrë në Itali për sezonin bujqësor, kishte marrë lejen sezonale dhe, para skadimit të saj, kishte paraqitur kërkesën për konvertim. Prefektura kishte lëshuar një njoftim paraprak ku përmendeshin parregullsi të supozuara të punëdhënësit. Punëtori ishte përgjigjur plotësisht, duke paraqitur sqarime dhe dokumente. Megjithatë, Prefektura e përfundoi procedurën duke deklaruar se nuk ishte paraqitur asnjë vërejtje. Ky është gabimi që çoi në anulimin e vendimit. Në një procedurë konvertimi, e drejta për pjesëmarrje nuk është formalitet: ajo është një garanci ligjore. Neni 10-bis i Ligjit 241 të vitit 1990 i detyron autoritetet të shqyrtojnë vërejtjet e personit të interesuar dhe të motivojnë vendimin përfundimtar edhe mbi bazën e atyre vërejtjeve. Kur zyra mohon ekzistencën e dokumenteve që në fakt janë paraqitur në mënyrë të rregullt, motivimi bazohet mbi një premisë të rreme, dhe vendimi i tëri bëhet i paligjshëm. Gjykata Administrative e ka theksuar qartë këtë: shpërfillja e vërejtjeve të punëtorit përbën një shkelje procedurale aq serioze sa çon në pavlefshmërinë e refuzimit. Ky vendim nënvizon një pikë thelbësore: korrektësia procedurale ndikon drejtpërdrejt në jetën dhe të ardhmen e punëtorit të huaj. Nëse vërejtjet shpërfillen, punëtori humbet mundësinë për të paraqitur elemente vendimtare dhe konvertimi mund të refuzohet padrejtësisht. Kontrolli gjyqësor ndërhyn pikërisht për të rivendosur ekuilibrin dhe për të riafirmuar se procedura administrative nuk mund të zbrazet nga përmbajtja e saj. Me këtë përfundojmë episodin e sotëm. Faleminderit që na dëgjuat. Mirupafshim.

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تحويل تصريح العمل الموسمي لماذا لا يمكن لانتهاء صلاحية التصريح أن يعرقل العامل الأجنبي


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New on TikTok: Titulli i episodit: Konvertimi i lejes së punës sezonale: pse skadimi i lejes nuk mund ta bllokojë punëtorin e huaj Podcast – Versioni në shqip Mirëmëngjes dhe mirëseerdhët në një episod të ri të Së Drejtës së Imigracionit. Sot trajtojmë një çështje thelbësore që vazhdon të shkaktojë gabime administrative dhe procese gjyqësore të panevojshme: konvertimin e lejes së qëndrimit për punë sezonale në leje për punë të varur, dhe sidomos nëse skadimi i lejes sezonale mund ta bëjë të papranueshme kërkesën për konvertim. Pika e nisjes është një vendim i Gjykatës Administrative Rajonale të Ligurias, i publikuar më shtatë korrik dy mijë e njëzet e pesë. Rasti është i thjeshtë: një punëtor i huaj, mbajtës i një leje sezonale, paraqet kërkesën për konvertim pasi leja ka skaduar. Prefektura e refuzon kërkesën duke pretenduar se konvertimi është i mundur vetëm nëse leja është ende e vlefshme. Refuzimi jepet fillimisht pa shqyrtuar vërejtjet e punëtorit, dhe pastaj përsëritet pothuajse mekanikisht me të njëjtën arsyetim. Gjykata e rrëzon plotësisht këtë qëndrim, duke iu referuar qartë praktikës gjyqësore të konsoliduar. Në vendim thuhet se “nuk ka asnjë tregues ligjor nga i cili mund të nxirret se, për konvertimin e lejes së qëndrimit, kërkohet paraqitja e një leje të vlefshme në momentin e kërkesës” . Ky është një pasazh vendimtar, sepse sqaron një praktikë administrative pa asnjë bazë ligjore. Teksti Unik i Imigracionit nuk kërkon që leja sezonale të jetë e vlefshme në kohën e paraqitjes së kërkesës për konvertim. Nuk e kërkon legjislacioni sekondar. Nuk e kërkon asnjë qarkore. Kur një kusht nuk është parashikuar nga ligji, futja e tij nga administrata përbën kufizim të pajustifikuar që prek drejtpërdrejt rrugëtimin profesional të punëtorit. Rasti i Gjënovës tregon qartë se çfarë ndikimi kanë këto devijime. Edhe pas dy masave të përkohshme të gjykatës, Prefektura mbeti e palëvizshme dhe refuzoi të rishqyrtonte kërkesën pa u mbështetur te skadimi i lejes. Por gjykata është e prerë: kur administrata ta rihapë çështjen, ajo duhet të vlerësojë kërkesën në themel, të verifikojë plotësimin e kushteve materiale për punën e varur dhe të garantojë pjesëmarrjen procedurale të punëtorit. Gjykata vëren gjithashtu se Prefektura nuk ka shqyrtuar vërejtjet e punëtorit, duke i hedhur poshtë si “të papranueshme” pa dhënë asnjë argumentim real. Ky është një tjetër cenim procedural që i shtohet keqinterpretimit të kuadrit ligjor. Megjithatë, çështja thelbësore është vetëm një dhe duhet thënë hapur, sepse shpesh neglizhohet: skadimi i lejes sezonale nuk e bllokon dhe nuk mund ta bllokojë konvertimin. Qëllimi i konvertimit është të sigurojë vazhdimësinë e punës së rregullt dhe t’u mundësojë punëtorëve sezonalë stabilizimin e marrëdhënieve të punës tashmë të filluara. Lidhja e këtij procesi me një kusht formal që ligji nuk e parashikon do të çonte në rezultate të paarsyeshme, duke dëmtuar si punëtorin, ashtu edhe punëdhënësin që ka planifikuar punësimin. Vendimi i Gjykatës Administrative Rajonale të Ligurias jep një udhëzim thelbësor: administrata duhet të vlerësojë kërkesat e konvertimit në mënyrë thelbësore, pa u ndalur te data e skadimit. Nëse ekziston një ofertë pune e vlefshme dhe plotësohen kushtet e tjera, kërkesa duhet të shqyrtohet edhe nëse leja sezonale ka skaduar. Ky është një mesazh i rëndësishëm për të gjithë. Për punëtorët, sepse u garanton se rrugët e tyre të integrimit profesional nuk mund të ndërpriten për një kusht të paqenë. Për Prefekturat, sepse i detyron të harmonizojnë praktikat me ligjin dhe me jurisprudencën e qëndrueshme. Për juristët dhe profesionistët, sepse konfirmon një linjë interpretimi tashmë të konsoliduar në nivel kombëtar. Faleminderit që na dëgjuat. Do të vazhdojmë të ndjekim vendimet që lidhen me konvertimet, marrëdhëniet e punës dhe stabilitetin e qëndrimit, sepse pikërisht në këto fusha përcaktohet funksionimi real i politikave të imigracionit.

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martedì 2 dicembre 2025

New on TikTok: تصريح الإقامة للعمل الموسمي: عندما يُرفَض طلب التحويل لأن الإدارة تجاهلت ملاحظات العامل صباح الخير وأهلاً بك في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. اليوم نتناول مسألة تتكرر كثيراً وتؤثر بشكل مباشر على استقرار أوضاع العديد من العمال الأجانب، وهي تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي إلى تصريح إقامة للعمل التابع. هذا التحويل خطوة أساسية، إذ يتوقف عليها استمرار الإقامة في إيطاليا واستقرار المسار المهني للعامل. القضية التي ننطلق منها عالجها المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا – فرع ريدجو كالابريا، في حكم صادر بتاريخ 24 نوفمبر 2025، في الإجراء المسجل بالرقم 3 لسنة 2025. وقد أبطلت المحكمة قرار الرفض لأن المحافظة تجاهلت الملاحظات التي قدّمها العامل ردًّا على الإخطار بالرفض، رغم أنّ تلك الملاحظات كانت قد وصلت فعلاً وتم ضمّها إلى ملف الدعوى الإداري . وتتلخص الوقائع في أن العامل دخل إلى إيطاليا للعمل في الموسم الزراعي، وحصل على تصريح إقامة للعمل الموسمي، ثم تقدّم بطلب تحويل التصريح قبل انتهاء صلاحيته. أصدرت المحافظة إخطاراً تمهيدياً بالرفض استناداً إلى مخالفات منسوبة إلى صاحب العمل. وقد ردّ العامل بتقديم توضيحات ومستندات كاملة. ومع ذلك، أنهت المحافظة الإجراءات بقولها إنه لم يتم تقديم أي ملاحظات. وهذا الخطأ هو الذي أدّى إلى إلغاء القرار. في إجراءات التحويل، لا تُعدّ حقوق المشاركة مجرد إجراء شكلي، بل هي ضمانة قانونية أساسية. فالمادة 10-مكرّر من القانون رقم 241 لسنة 1990 تُلزم الإدارة بدراسة ملاحظات المعني بالأمر وبتسبيب القرار النهائي استناداً إليها. وعندما تنكر الإدارة وجود مستندات تم تقديمها بالفعل، فإن تسبيب القرار يقوم على أساس غير صحيح، مما يجعل القرار برمّته غير مشروع. وقد أكدت المحكمة هذا المبدأ بشكل واضح: تجاهل ملاحظات العامل يشكّل عيباً إجرائياً جسيماً يؤدي إلى بطلان قرار الرفض. وتؤكد هذه القضية على نقطة جوهرية: سلامة الإجراءات تؤثر مباشرة على حياة العامل الأجنبي ومستقبله. فإذا تم تجاهل الملاحظات، يفقد العامل فرصة تقديم عناصر قد تكون حاسمة، وقد يُرفض التحويل دون وجه حق. وتأتي الرقابة القضائية لتعيد التوازن وتؤكد أن الإجراءات الإدارية لا يجوز أن تُفرَّغ من مضمونها. وبهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم. شكراً لحسن المتابعة. وإلى اللقاء.

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Özel koruma ikamet izninin dönüştürülmesi Sicilya İdare Mahkemesi hakkın ne zaman doğduğunu açıklıy


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New on TikTok: Título del episodio: La conversión del permiso de trabajo estacional: por qué la caducidad del título no puede bloquear al trabajador extranjero Podcast – Versión en español Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho de la Inmigración. Hoy analizamos un punto crucial que sigue generando errores administrativos y litigios innecesarios: la conversión del permiso de residencia por trabajo estacional en un permiso por trabajo subordinado, y en particular si la caducidad del permiso estacional puede hacer improcedente la solicitud de conversión. El punto de partida es una sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Liguria, publicada el siete de julio de dos mil veinticinco. El caso es sencillo: un trabajador extranjero, titular de un permiso estacional, presenta la solicitud de conversión después de que el título haya caducado. La Prefectura rechaza la solicitud alegando que la conversión solo sería posible si el permiso estuviera todavía vigente. El rechazo se dicta una primera vez sin considerar las observaciones del trabajador y luego se repite, casi mecánicamente, con la misma motivación: la validez del permiso sería un requisito indispensable. El Tribunal desmonta por completo esta postura, recordando expresamente la jurisprudencia consolidada. En la sentencia se afirma que “no existe ninguna indicación legislativa de la cual pueda deducirse que, para la conversión del permiso de residencia, sea necesaria la presentación de un título de residencia en curso de validez” . Este es un pasaje decisivo, porque aclara una práctica administrativa que carece totalmente de base legal. El Texto Único de Inmigración no exige que el permiso estacional esté vigente para poder solicitar la conversión. Tampoco lo exige la normativa secundaria. Tampoco lo exige ninguna circular ministerial. Cuando no existe una norma que imponga tal condición, añadirla administrativamente supone introducir una limitación injustificada que afecta directamente al itinerario laboral del trabajador. El caso de Génova muestra claramente el impacto de estas desviaciones. Incluso después de dos autos cautelares del Tribunal, la Prefectura permaneció inactiva y se negó a reexaminar la solicitud sin basarse en la caducidad del permiso. Pero el Tribunal es claro: cuando la administración reevalúe el expediente, deberá analizar el fondo de la solicitud de conversión, verificar si se cumplen los requisitos materiales para el trabajo subordinado y permitir la participación del interesado en el procedimiento. El Tribunal también observa que la Prefectura no examinó las observaciones procedimentales del trabajador, rechazándolas como “no aceptables” sin una motivación real. Este defecto se suma al error interpretativo sobre el marco jurídico aplicable. La clave, sin embargo, es una sola y debe afirmarse con claridad, porque a menudo se ignora: la caducidad del permiso estacional no bloquea y no puede bloquear la conversión. La conversión es un instrumento que garantiza la continuidad laboral y permite a los trabajadores estacionales estabilizar relaciones laborales ya iniciadas. Condicionar este proceso a un requisito formal que la ley no prevé produciría resultados irrazonables, perjudicando tanto al trabajador como al empleador que ya ha planificado la contratación. La sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Liguria ofrece por tanto una orientación esencial: la administración debe evaluar las solicitudes de conversión en su fondo, sin detenerse ante la caducidad del permiso. Si existe una oferta de trabajo válida y se cumplen los demás requisitos, la solicitud debe ser instruida y valorada aunque el permiso estacional ya haya expirado. Este mensaje es importante para todos. Para los trabajadores, porque reafirma que sus itinerarios de integración laboral no pueden interrumpirse sobre la base de un requisito inexistente. Para las Prefecturas, porque obliga a adecuar las prácticas al marco legal y a la jurisprudencia constante. Para

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lunedì 1 dicembre 2025

New on TikTok: Permiso de residencia por trabajo estacional: cuando la conversión es denegada porque la Administración ignora las observaciones del trabajador Buenos días y bienvenido a un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración. Hoy analizamos un problema frecuente y a menudo decisivo: la conversión del permiso de residencia por trabajo estacional en un permiso de residencia por trabajo subordinado. Se trata de un paso fundamental para muchos trabajadores extranjeros, porque de una correcta tramitación dependen la estabilidad de su estancia y la continuidad de su trayectoria laboral en Italia. El caso del que partimos fue resuelto por el Tribunal Administrativo Regional de Calabria, Sección de Reggio Calabria, en una sentencia publicada el 24 de noviembre de 2025, relativa al procedimiento inscrito con número 3 de 2025. El tribunal anuló la denegación de la conversión porque la Prefectura había ignorado las observaciones presentadas por el trabajador en respuesta al preaviso de rechazo, a pesar de que dichas observaciones habían sido debidamente recibidas e incorporadas al expediente administrativo . Los hechos son sencillos. El trabajador había llegado a Italia para la temporada agrícola, había obtenido un permiso de trabajo estacional y, antes de su caducidad, había solicitado la conversión. La Prefectura emitió un preaviso señalando posibles motivos de rechazo relacionados con supuestas irregularidades del empleador. El trabajador respondió de forma completa, aportando explicaciones y documentación. Sin embargo, la Prefectura concluyó el procedimiento afirmando que no se había presentado ninguna observación. Ese es el error fundamental que llevó a la anulación. En un procedimiento de conversión, los derechos de participación no son una formalidad: son una garantía legal. El artículo 10-bis de la Ley 241 de 1990 exige que la Administración examine las observaciones del interesado y que motive la decisión final teniendo en cuenta ese contenido. Si la oficina niega la existencia de documentos que sí fueron presentados correctamente, la motivación se fundamenta en un presupuesto falso y toda la decisión deviene ilegítima. El Tribunal Administrativo lo señala de forma inequívoca: la falta de valoración de las observaciones del trabajador constituye un defecto procedimental lo suficientemente grave como para invalidar la denegación. Esta sentencia subraya un punto esencial: la corrección del procedimiento influye directamente en la vida y el futuro del trabajador extranjero. Si las observaciones se ignoran, la persona queda privada de la posibilidad de aportar elementos determinantes y la conversión puede ser injustamente rechazada. La revisión judicial interviene precisamente para restablecer el equilibrio y reafirmar que el procedimiento administrativo no puede vaciarse de contenido. Con esto concluimos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.

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Mevsimlik çalışma izninin dönüştürülmesi Neden izin süresinin dolması yabancı işçiyi engelleyemez


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domenica 30 novembre 2025

New on TikTok: Episode Title: Converting Seasonal Work Permits: Why Expired Permits Cannot Block Foreign Workers Podcast – English Version Good morning and welcome to a new episode of Immigration Law. Today we focus on a crucial issue that continues to generate administrative errors and unnecessary litigation: the conversion of a seasonal work permit into a permit for subordinate employment, and in particular whether the expiration of the seasonal permit can render the conversion request inadmissible. The starting point is a decision of the Regional Administrative Tribunal for Liguria, published on July seventh, two thousand twenty-five. The case is straightforward: a foreign worker holding a seasonal permit submits a conversion request after the permit has expired. The Prefecture rejects the request, arguing that conversion is possible only if the seasonal permit is still valid. The rejection is issued once without considering the worker’s written observations, then repeated—almost mechanically—with the same reasoning: the validity of the permit would be an essential prerequisite. The Tribunal completely dismantles this position, expressly recalling established case-law. The judgment states that “there is no legislative provision from which it is possible to infer that, for the purposes of converting the residence permit, the presentation of a valid residence permit is required” . This is a decisive passage, because it clarifies an administrative practice that has no legal basis. The Italian Immigration Act does not require the seasonal permit to be valid at the time of conversion. The provision on seasonal permits does not require it. Secondary legislation does not require it. No ministerial circular requires it. When no legal provision imposes such a condition, introducing it administratively results in an unlawful restriction that directly affects the worker’s employment path. The case in Genoa shows the concrete impact of these distortions. Even after two interim orders from the Tribunal, the Prefecture remained inactive and refused to reassess the application without relying on the expiration of the permit. But the Tribunal is clear: when the administration re-examines the case, it must evaluate the merits of the conversion request, verify whether the substantive requirements for subordinate employment are met, and allow the worker to participate in the procedure. The court also notes that the Prefecture failed to examine the worker’s procedural observations, dismissing them as “not acceptable” without any meaningful reasoning. This procedural defect compounds the misunderstanding of the applicable legal framework. Ultimately, however, the key point is simple and must be stated clearly, because it is often misunderstood: the expiration of the seasonal permit does not— and cannot—block the conversion procedure. The purpose of conversion is to ensure continuity in lawful employment and allow seasonal workers to stabilise ongoing employment relationships. Tying conversion to a formal requirement that the law does not impose would produce unreasonable consequences, penalising both the worker and the employer who has already planned the hire. The decision of the Regional Administrative Tribunal for Liguria therefore provides essential guidance: the administration must evaluate conversion applications on their merits, without relying on the expiration of the seasonal permit. If there is a valid job offer and the other requirements are met, the conversion request must be duly examined—even if the seasonal permit has already expired. This message matters for everyone. For workers, because it reaffirms that their paths toward integration through work cannot be interrupted on the basis of a non-existent requirement. For Prefectures, because it requires alignment with the legal framework and with consistent national case-law. For legal practitioners, because it confirms an interpretative line that has become stable across jurisdictions

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Le novità del nuovo decreto flussi: un riordino strutturale del sistema di ingresso dei lavoratori stranieri

 

Le novità del nuovo decreto flussi: un riordino strutturale del sistema di ingresso dei lavoratori stranieri

Il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, ora all’esame del Parlamento per la conversione in legge, rappresenta un intervento di riassetto organico della disciplina dei flussi di ingresso e, più in generale, del rapporto tra immigrazione regolare e mercato del lavoro. La riforma non si limita a ritoccare alcuni adempimenti: ridefinisce snodi procedurali, introduce controlli automatizzati, amplia canali di ingresso e adatta la normativa ai mutati scenari economici e demografici.

Ci si muove nel solco delle riforme del 2023 e del 2024, ma con una chiara volontà di stabilizzare ciò che ha funzionato e correggere ciò che ha creato criticità.

1. Un nuovo criterio per il termine del nulla osta: fine dell’automatismo del silenzio-assenso fuori controllo

La modifica al dies a quo del termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato – oggi riferito non più alla data di presentazione della domanda ma alla data in cui la domanda viene “imputata alla quota” – è tecnicamente uno degli snodi più significativi.

Il sistema precedente generava distorsioni evidenti: migliaia di domande presentate nel click day restavano per settimane o mesi “fuori quota”, facendo maturare automaticamente il silenzio-assenso prima ancora che l’amministrazione potesse svolgere l’istruttoria. Con la nuova impostazione, il termine decorre solo dal momento in cui la domanda rientra effettivamente nella quota.

Si tratta di una modifica di buon senso amministrativo, che evita automatismi incompatibili con la serietà dei controlli e riduce l’esposizione dell’amministrazione a responsabilità procedurali.

2. Controlli di veridicità estesi a tutto il ventaglio dei titoli di ingresso

Uno dei pilastri del decreto è l’estensione, in via sistematica e non più sperimentale, dei controlli di veridicità sulle dichiarazioni del datore di lavoro.

In concreto, il sistema informatico incrocia automaticamente dati di Unioncamere, Agenzia delle Entrate, INPS e AgID, impedendo l’avvio dell’istruttoria in caso di incongruenze. Questa architettura, introdotta nel flusso 2025, diventa ora strutturale e viene applicata a tutti i canali fuori quota previsti dagli articoli 27, 27-bis, 27-ter, 27-quater, 27-quinquies e 27-sexies del TUI.

È un passo avanti che segna – finalmente – il superamento dell’autodichiarazione non verificata in un settore esposto a rischi di abusi, intermediazioni illecite e dumping contrattuale.

3. Precompilazione obbligatoria e limite delle tre domande per i datori di lavoro

La precompilazione dei modelli, introdotta per il solo 2025, diventa a regime. E soprattutto diventa la condizione tecnica per accedere al click day.

Si abbina a questo un secondo elemento: il limite massimo di tre domande per datore di lavoro “privato”. Il limite non vale per le organizzazioni di categoria e per i consulenti del lavoro abilitati, i quali rispondono della congruità delle domande rispetto ai parametri economici dell’impresa.

È una misura che punta a colpire l’uso distorto del decreto flussi da parte di soggetti che, negli anni, hanno presentato centinaia di domande senza alcuna reale capacità assunzionale. Si tratta di un turn-around significativo verso un sistema più credibile, coerente con il principio di effettività dell’offerta lavorativa.

4. Lavoro nelle more anche per chi attende una conversione

La riscrittura dell’art. 5, comma 9-bis TUI elimina un’irragionevole asimmetria: oggi il diritto a lavorare è espressamente riconosciuto anche a chi attende la conversione del permesso, non solo il rilascio o il rinnovo.

Considerate le ben note tempistiche amministrative, si tratta di una norma di tutela della continuità lavorativa e della regolarità contributiva, che impedisce cadute nell’irregolarità imputabili ai ritardi della pubblica amministrazione.

Il meccanismo rimane condizionato alla ricevuta di presentazione, ricordando però che la prosecuzione dell’attività cessa automaticamente in caso di comunicazione dei motivi ostativi da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.

5. Permessi per vittime di tratta, violenza domestica e sfruttamento: durata unificata a un anno e accesso all’Assegno di Inclusione

La frammentarietà del sistema dei “casi speciali” viene superata attraverso l’allungamento a un anno – uniforme per tutti – della durata iniziale dei permessi rilasciati ai sensi degli artt. 18, 18-bis e 18-ter TUI.

È una scelta che guarda alla sostenibilità dei percorsi di inclusione, formativi e psicologici, e risolve una disparità che non aveva più alcuna ragione sistemica.

Di particolare rilievo è l’estensione dell’Assegno di Inclusione anche ai titolari dei permessi ex art. 18 e 18-bis, oltre che alle vittime di sfruttamento lavorativo già coperte dal 2024. La misura rafforza il principio secondo cui la protezione non può limitarsi a un titolo di soggiorno ma deve garantire strumenti concreti di reinserimento sociale e lavorativo.

6. Ingressi fuori quota per il lavoro domestico: proroga triennale

Dopo la sperimentazione del 2025, viene prorogato fino al 2028 il canale speciale fuori quota per lavoratori impiegati nell’assistenza a ultraottantenni e persone con disabilità.

È una scelta dettata dalla pressione demografica: l’Italia è il Paese più anziano dell’UE, e il settore dell’assistenza familiare è ormai strutturalmente dipendente da lavoratori stranieri. La proroga triennale fornisce stabilità programmatoria a famiglie e operatori.

7. Volontariato internazionale: fine dell’inerzia normativa, contingente triennale

Il canale ex art. 27-bis TUI, introdotto nel 2018 e mai attuato per assenza dei decreti annuali, viene finalmente reso operativo prevedendo un contingente triennale.

La modifica consente agli enti del Terzo settore di programmare progetti pluriennali, evitando la paralisi generata dalla necessità di un decreto annuale mai adottato.

8. Ricongiungimento familiare: term ine portato da 90 a 150 giorni

La norma adegua il termine procedimentale ai parametri europei, che fissano un massimo di nove mesi per una decisione sulla domanda.

La nuova scansione temporale è più realistica rispetto al carico degli Sportelli Unici e costituisce una presa d’atto della complessità istruttoria delle verifiche su reddito, alloggio e rapporti familiari.

9. Rafforzamento strutturale della lotta al caporalato

Il “Tavolo Caporalato” diventa permanente, superando la logica delle proroghe triennali, e si apre anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

È un adeguamento pragmatico: gli enti religiosi sono attori strategici nei territori ad alta intensità lavorativa stagionale, e spesso intercettano situazioni di sfruttamento prima delle istituzioni.

10. Prosecuzione dell’affidamento alla Croce Rossa per il punto di crisi di Lampedusa

La gestione dell’hotspot di Lampedusa da parte della Croce Rossa viene estesa fino al 2027, sulla base dei risultati ottenuti e della necessità di assicurare continuità operativa in un contesto altamente critico.

Non è una misura relativa ai flussi lavorativi, ma rientra nella gestione complessiva delle politiche migratorie e nella cornice del nuovo Patto europeo migrazione e asilo.


Considerazioni conclusive

Il decreto flussi 2025–2027 segna una svolta procedurale: non più una normativa “emergenziale” legata al click day, ma un dispositivo amministrativo dotato di controlli preventivi, limiti razionali, interoperabilità digitale e strumenti progettati per ridurre abusi e tempi morti.

Al tempo stesso amplia i canali di ingresso mirati per esigenze demografiche e sociali – assistenza familiare, volontariato internazionale – e rafforza tutele per categorie vulnerabili.

Si tratta di un provvedimento tecnicamente strutturale, che aggiorna il sistema italiano alle esigenze di un mercato del lavoro più complesso e alla gestione programmata dei fenomeni migratori.


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 29 novembre 2025

Converting the Special Protection Permit The Sicily Regional Administrative Court Clarifies When th


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Mevsimlik çalışma izninin dönüştürülmesi: Neden izin süresinin dolması yabancı işçiyi engelleyemez


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Konvertimi i lejes së punës sezonale: pse skadimi i lejes nuk mund ta bllokojë punëtorin e huaj


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La conversión del permiso de trabajo estacional: por qué la caducidad del título no puede bloquear


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Converting Seasonal Work Permits: Why Expired Permits Cannot Block Foreign Workers


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New on TikTok: عنوان الحلقة: تحويل تصريح العمل الموسمي: لماذا لا يمكن لانتهاء صلاحية التصريح أن يعرقل العامل الأجنبي البودكاست – النسخة العربية صباح الخير، وأهلًا بكم في حلقة جديدة من قانون الهجرة. نتناول اليوم مسألة أساسية لا تزال تثير أخطاءً إدارية ونزاعات قضائية غير ضرورية: تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي إلى تصريح للعمل التابع، وبالأخص ما إذا كان انتهاء صلاحية التصريح الموسمي يمكن أن يجعل طلب التحويل غير مقبول. تنطلق هذه الحلقة من حكم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في ليغوريا، نُشر في السابع من يوليو عام ألفين وخمسة وعشرين. تتلخّص الوقائع في أن عاملًا أجنبيًا يحمل تصريحًا موسميًا قدّم طلب التحويل بعد انتهاء صلاحية التصريح. فرفضت المحافظة الطلب بحجّة أنّ التحويل لا يمكن أن يتم إلا إذا كان التصريح ما يزال ساريًا. وقد صدر الرفض أولًا من دون النظر في ملاحظات العامل، ثم أُعيد تأكيده بشكل شبه آلي بالاستناد إلى الحجة نفسها. المحكمة رفضت هذا الموقف تمامًا، واستندت إلى اجتهاد قضائي ثابت. وجاء في الحكم ما يلي: «لا يوجد أي نص تشريعي يمكن الاستدلال منه على ضرورة أن يكون تصريح الإقامة ساري المفعول لأغراض تحويله» . هذا المقطع حاسم، لأنه يوضح أن الممارسة الإدارية القائمة على اشتراط صلاحية التصريح لا أساس لها في القانون. فالقانون الإيطالي الخاص بالهجرة لا يشترط أن يكون تصريح العمل الموسمي ساريًا عند تقديم طلب التحويل، ولا تتضمن اللوائح التنفيذية أو المناشير الوزارية أي شرط من هذا النوع. وإضافة الإدارة لشرط غير موجود في القانون يؤدي إلى تقييد غير مشروع ينعكس مباشرة على المسار المهني للعامل الأجنبي. وتُظهر وقائع قضية جنوى أثر هذه الانحرافات بشكل واضح. فرغم صدور قرارين احترازيين من المحكمة، بقيت المحافظة في حالة جمود ورفضت إعادة النظر في الطلب من دون الأخذ في الاعتبار انتهاء صلاحية التصريح. لكن المحكمة أكدت أن الإدارة، عند إعادة فحص الطلب، ملزمة بدراسة الأساس الموضوعي للتحويل، والتحقق من توافر شروط العمل التابع، وتمكين العامل من المشاركة الفعلية في الإجراءات. كما لاحظت المحكمة أن المحافظة لم تتناول ملاحظات العامل الإجرائية، واكتفت برفضها باعتبارها «غير مقبولة» من دون إبداء أي تسبيب حقيقي. وهذا عيب إجرائي يضاف إلى سوء فهم الإطار القانوني. ومع ذلك، تبقى النقطة الجوهرية واحدة ويجب التأكيد عليها بوضوح لأنها كثيرًا ما تُهمل: انتهاء صلاحية التصريح الموسمي لا يعرقل ولا يمكن أن يعرقل إجراءات التحويل. فالغرض من التحويل هو ضمان استمرارية العمل المشروع، وتمكين العمال الموسميين من تثبيت علاقات العمل القائمة بالفعل. ربط هذا المسار بشرط شكلي غير منصوص عليه في القانون يؤدي إلى نتائج غير منطقية، ويُلحق الضرر بالعامل وبصاحب العمل الذي خطّط للتوظيف. وتقدّم المحكمة الإدارية في ليغوريا توجيهًا بالغ الأهمية: يجب على الإدارة تقييم طلبات التحويل على أساس موضوعي، من دون التوقف عند تاريخ انتهاء التصريح. فإذا كانت هناك فرصة عمل حقيقية، وكانت الشروط الأخرى مستوفاة، فإن الطلب يجب أن يُدرس بالتفصيل حتى لو كان التصريح الموسمي قد انتهت صلاحيته. هذه الرسالة مهمة للجميع. للعاملين، لأنها تؤكد أن مسارات اندماجهم المهني لا يمكن وقفها بناءً على شرط غير موجود. وللإدارات العامة، لأنها تفرض عليها الالتزام بالقانون والاجتهاد القضائي. وللمحامين والمختصين، لأنها تؤكد اتجاهًا تأويليًا مستقرًا على المستوى الوطني. شكرًا لكم على الاستماع. سنواصل متابعة الاجتهادات القضائية المتعلقة بالتحويل، وعلاقات العمل، واستقرار الإقامة، لأن هذه الجوانب تشكل الجزء الأكثر واقعية وتأثيرًا في سياسات الهجرة.

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New on TikTok: Title of the episode “Converting the Special Protection Permit: The Sicily Regional Administrative Court Clarifies When the Right Exists” Podcast Episode – English Version Good morning, this is lawyer Fabio Loscerbo, and you are listening to a new episode of the Immigration Law Podcast. Today we examine an important decision published on the twenty-first of November two thousand twenty-five by the Regional Administrative Court of Sicily, Third Section. The case, registered under general docket number eight hundred fifty-one of two thousand twenty-five, concerns the refusal by the Police Headquarters of Palermo to convert a special protection residence permit into a residence permit for subordinate employment. The case mirrors a situation that many foreign nationals are facing in recent months. The applicant had obtained special protection following a judicial decree issued on the eighth of May two thousand twenty-three by the Court of Palermo, which recognised the relevance of his path of social and work integration. The Court stated that removing him from Italian territory would unjustifiably interfere with his private and family life. Based on that judicial order, the Police Headquarters issued a two-year residence permit. Later, in August two thousand twenty-four, the foreign national signed an open-ended employment contract as a domestic worker. In October of the same year, he applied to convert his special protection permit into a work permit. The Police Headquarters denied the request, arguing that the special protection had been granted within proceedings related to international protection—rather than in connection with an application for special protection submitted before the fifth of May two thousand twenty-three—and therefore the transitional regime under Article Seven of Decree-Law Twenty of two thousand twenty-three would not apply. It is precisely at this point that the judgment of the Sicily Regional Administrative Court provides a clarification of significant practical impact. The Court states that the Police Headquarters applied an excessively restrictive interpretation of the transitional regime. The central point is this: the intertemporal rules introduced by Article Seven of Decree-Law Twenty of two thousand twenty-three do not distinguish between the procedures through which special protection was granted. The only relevant requirement is that the applicant’s request for special protection was submitted before the fifth of May two thousand twenty-three and that the administration’s subsequent refusal was declared unlawful by a judicial authority. The Court expressly refers to the opinion of the State Legal Service, which states that conversion is permitted for all special protection permits recognised by a court, regardless of whether they originated under Article Nineteen of the Consolidated Immigration Act or Article Thirty-Two, paragraph three, of Legislative Decree Twenty-Five of two thousand eight. In other words, there cannot be two types of special protection—one convertible and one not—because the statutory requirements are identical. The judgment also recalls a key passage from recent administrative case law, which states that “the law has established a single temporal threshold for the convertibility of the title, namely the date on which the special protection application was submitted, and no other conditions.” In practical terms, the Police Headquarters cannot add restrictions that the legislator did not impose. This approach, consistent with rulings of the Council of State and other regional administrative courts, leads the Sicilian bench to annul the refusal and recognise the applicant’s right to convert the permit, also confirming his admission to legal aid at public expense. From an operational standpoint, this decision has considerable weight. It consolidates a clear and now stable principle: anyone who submitted their special protection request before the fifth of May two thou

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venerdì 28 novembre 2025

Conversione del permesso per protezione speciale e regime intertemporale dopo il D.L. 20/2023 – Nota a T.A.R. Sicilia, Sez. III, sentenza 21 novembre 2025 (R.G. 851/2025)

Conversione del permesso per protezione speciale e regime intertemporale dopo il D.L. 20/2023 – Nota a T.A.R. Sicilia, Sez. III, sentenza 21 novembre 2025 (R.G. 851/2025)



La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, pubblicata il 21 novembre 2025 nel procedimento iscritto al numero di registro generale 851/2025, offre un contributo rilevante alla comprensione del regime intertemporale previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 20/2023, convertito nella legge 50/2023, e in particolare del perimetro applicativo della facoltà di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in titolo di soggiorno per lavoro subordinato. La decisione si colloca in una fase in cui le Questure, in varie parti del territorio nazionale, tendono a interpretare la disciplina transitoria in modo rigido e restrittivo, generando incertezza applicativa e, talora, effetti pregiudizievoli rispetto ai percorsi di integrazione già riconosciuti dall’autorità giudiziaria.

Il caso esaminato dal TAR riguarda uno straniero che aveva ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale in forza di un decreto del Tribunale di Palermo, il quale aveva valorizzato un percorso concreto di integrazione sociale e lavorativa. Il giudice civile, nella motivazione originaria, aveva ricondotto la tutela al quadro dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, ravvisando che l’allontanamento del ricorrente avrebbe compromesso in modo grave e sproporzionato la sua vita privata e familiare. Una volta in possesso del titolo, lo straniero aveva instaurato un rapporto di lavoro stabile e, con coerenza rispetto alle finalità dell’istituto, aveva chiesto alla Questura la conversione del permesso in un titolo per motivi di lavoro subordinato.

La Questura di Palermo aveva tuttavia respinto l’istanza con una motivazione fondata su un presupposto formale: secondo l’amministrazione, il permesso era stato rilasciato a seguito di un giudizio instaurato contro il diniego della protezione internazionale e non nell’ambito di un’istanza di protezione speciale presentata prima del 5 maggio 2023. Da ciò sarebbe derivata l’inapplicabilità del regime transitorio. È proprio su questo punto che il TAR interviene, operando una ricostruzione sistematica del dato normativo che impedisce letture selettive o artificiose del contesto.

Il Collegio sottolinea, innanzitutto, che l’articolo 7 del D.L. 20/2023 non distingue affatto tra le diverse procedure attraverso cui un permesso per protezione speciale può essere rilasciato. La norma, nella sua formulazione letterale, fa riferimento esclusivamente alla data di presentazione dell’istanza, la quale rappresenta l’unico limite temporale previsto dal legislatore. Né il testo della disposizione, né i lavori preparatori, né la logica del sistema autorizzano a introdurre ulteriori condizioni ostative. Il TAR richiama puntualmente il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 31 maggio 2024, nel quale si afferma che la conversione deve ritenersi ammissibile per tutti i permessi di soggiorno per protezione speciale riconosciuti in sede giurisdizionale, purché riferiti a istanze presentate prima del 5 maggio 2023. Il parere chiarisce anche che sarebbe irragionevole e contrario all’articolo 3 della Costituzione differenziare tra permessi rilasciati ex articolo 19 del Testo Unico e quelli rilasciati ex articolo 32 del decreto legislativo 25/2008.

È interessante notare come il TAR insista proprio sull’unitarietà strutturale della protezione speciale, che non tollera frammentazioni interpretative. La protezione speciale, nelle sue diverse declinazioni procedurali, ha sempre gli stessi presupposti sostanziali: la rispondenza ai criteri dell’articolo 19 del Testo Unico, che tutela il nucleo dei diritti fondamentali della persona straniera. Creare categorie distinte, a seconda della procedura seguita o della tipologia di contenzioso, significherebbe violare il principio di uguaglianza e disattendere la ratio stessa della tutela.

La decisione del TAR Sicilia si segnala anche per un’attenzione particolare al rapporto tra tutela giurisdizionale e ritardi amministrativi. Il Collegio osserva che un orientamento restrittivo come quello adottato dalla Questura finirebbe per penalizzare proprio quei soggetti che, avendo visto rigettata la loro richiesta, hanno dovuto attivare un giudizio, spesso lungo e complesso, per ottenere una decisione favorevole. Sarebbe contrario ai principi del giusto processo che la durata del giudizio si trasformasse in un ostacolo alla fruizione della conversione, soprattutto quando il legislatore ha inteso garantire una continuità applicativa alle domande presentate sotto il regime previgente.

La sentenza, pertanto, non si limita a correggere un errore di interpretazione, ma riafferma la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina transitoria. In questa prospettiva, la conversione del permesso per protezione speciale rappresenta uno strumento funzionale alla stabilizzazione dei percorsi di integrazione, i quali costituiscono un elemento centrale del bilanciamento che l’ordinamento pone tra controllo dei flussi migratori e tutela dei diritti fondamentali. L’idea che un richiedente possa essere privato della possibilità di consolidare la propria condizione lavorativa per ragioni meramente procedurali contrasta con l’impostazione complessiva del sistema.

In conclusione, la decisione del TAR Sicilia assume un valore che va oltre il caso concreto. Essa contribuisce a rendere più chiaro il quadro applicativo del regime intertemporale, limita interpretazioni amministrative arbitrarie e ribadisce l’unitarietà concettuale e funzionale della protezione speciale. La sentenza si inserisce in una tendenza giurisprudenziale che tende a salvaguardare l’affidamento dei cittadini stranieri e a tutelare i percorsi di integrazione già riconosciuti come meritevoli dal giudice. È ragionevole attendersi che questo orientamento continui a consolidarsi nei prossimi mesi, con effetti significativi sulla prassi delle Questure e sulla programmazione individuale degli stranieri titolari di protezione speciale riconosciuta in via giudiziaria.


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 22 novembre 2025

Il domicilio nel procedimento di protezione: perché la Commissione non può ignorare l’elezione presso il difensore

 

Il domicilio nel procedimento di protezione: perché la Commissione non può ignorare l’elezione presso il difensore

Nel procedimento per il riconoscimento della protezione, il tema delle notificazioni è diventato, negli ultimi anni, un terreno di frizione costante tra Commissioni territoriali e difensori. La questione è nota: le Commissioni ritengono che gli atti debbano essere notificati esclusivamente al centro di accoglienza o all’ultimo domicilio fisico del richiedente, escludendo qualsiasi effetto dell’elezione di domicilio presso il legale.
Questa posizione, tuttavia, non regge ad un’analisi rigorosa delle norme vigenti. L’art. 11 del d.lgs. 25/2008 – nella sua formulazione più recente – impone al richiedente di comunicare ogni mutamento di residenza o domicilio e stabilisce che, se non accolto in strutture, gli atti vadano notificati presso “l’ultimo domicilio comunicato” dal richiedente. Ed è proprio qui che si colloca il nodo interpretativo.

Il legislatore non utilizza il termine residenza. Non utilizza il termine dimora. Non impone un domicilio fisico. Indica, invece, in modo chiaro e inequivocabile il domicilio.
Un termine che, nel diritto italiano, ha un significato tecnico preciso, definito dall’art. 43 del codice civile come il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. Ed è un concetto che il nostro ordinamento consente di plasmare mediante elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 47 c.c., proprio per determinati affari, procedimenti o rapporti giuridici.

Nel procedimento amministrativo, salvo divieti espressi, l’elezione di domicilio resta pienamente valida e opponibile alla Pubblica Amministrazione. L’art. 11 del d.lgs. 25/2008 non contiene alcun divieto né alcuna limitazione: non dice che la notifica può avvenire solo al domicilio fisico; non afferma che il domicilio debba coincidere con il luogo in cui la persona vive; non esclude la possibilità che il domicilio dichiarato sia lo studio del difensore.
La norma, semplicemente, disciplina la validità della notifica in assenza di cooperazione del richiedente: indica una sede “minima” dove l’atto è comunque efficace. Ma non impedisce che l’interessato possa stabilire un domicilio diverso e più sicuro per esercitare il proprio diritto di difesa.

L’elezione di domicilio presso il difensore, dunque, rientra pienamente nel concetto giuridico di “domicilio comunicato” previsto dalla legge. È una scelta che il richiedente può compiere legittimamente, e che la Commissione deve rispettare.
Non è una forzatura interpretativa: è l’applicazione lineare del diritto civile e amministrativo. In nessun punto la normativa speciale in materia di protezione internazionale ridefinisce o restringe la nozione di domicilio. Tantomeno può farlo un sistema informatico. Una limitazione tecnica dell’applicativo SUA non è fonte di diritto, non può derogare al codice civile e non può annullare una dichiarazione giuridicamente efficace.

Ciò che conta per la legge è che il richiedente comunichi il domicilio. Ed è esattamente ciò che avviene quando il richiedente elegge domicilio presso il proprio avvocato per il procedimento in corso. In quel momento, a tutti gli effetti, la Commissione è a conoscenza del domicilio comunicato ai sensi dell’art. 11. Ignorarla, preferendo un indirizzo anagrafico o un luogo di dimora, significa svuotare di contenuto una facoltà prevista dalla legge e, soprattutto, compromettere l’effettività del diritto di difesa.

Vi è poi un ulteriore profilo: il domicilio eletto presso il difensore non solo è legittimo, ma è anche lo strumento che garantisce in modo più affidabile la conoscenza dell’atto. Le giacenze postali, gli errori di recapito, le situazioni abitative precarie o incerte sono fenomeni tipici nella realtà del richiedente protezione internazionale. Il domicilio presso il legale, invece, assicura certezza, tracciabilità, tempestività e un contatto diretto con chi esercita la difesa tecnica.
In un sistema che ha come fulcro il diritto al contraddittorio e la possibilità di impugnare tempestivamente i provvedimenti, la notifica presso il difensore è spesso l’unica modalità idonea a garantire effettiva conoscenza dell’atto.

Alla luce di tutto ciò, la posizione delle Commissioni territoriali – secondo cui “le notifiche possono avvenire solo presso il centro o presso l’ultimo domicilio fisico” – non trova alcun fondamento normativo. È un’interpretazione amministrativa, non una prescrizione di legge.
Finché il comma 3-bis parla di “domicilio comunicato”, il richiedente mantiene la piena facoltà di eleggerlo presso il difensore. E la Commissione ha il dovere giuridico di rispettarlo.


Avv. Fabio Loscerbo

venerdì 21 novembre 2025

New on TikTok: عنوان الحلقة: نظام دبلن والالتزامات المعلوماتية: محكمة روما تُلغي قرار النقل إلى سلوفينيا (رقم السجل العام 37474 لعام 2025) صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”. سأتناول اليوم قرارًا صادرًا عن محكمة روما، الدائرة المختصة بحقوق الإنسان والهجرة، بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر عام ألفين وخمسة وعشرين، والمتعلق بالإجراءات المُقيّدة تحت رقم السجل العام 37474 لسنة 2025. يتعلق القرار بالطعن ضد الإجراء الصادر عن وحدة دبلن في وزارة الداخلية، والذي قضى بنقل طالب الحماية إلى سلوفينيا. وقد قبلت المحكمة الطعن بعدما تبيّن لها عدم احترام الالتزامات المعلوماتية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الأوروبية رقم 604 لعام 2013. النقطة الجوهرية في القضية هي المقابلة الشخصية. فقد أكدت محكمة العدل الأوروبية، في حكمها الصادر في الثلاثين من نوفمبر عام ألفين وثلاثة وعشرين، أنّ المقابلة تمثل ضمانة أساسية: يجب إجراؤها قبل اتخاذ قرار النقل، بلغة يفهمها طالب الحماية، وفي ظروف تضمن السرية، كما يجب أن تتيح له عرض العناصر الشخصية ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، يتعيّن على الدولة إعداد ملخص مكتوب يتضمن على الأقل المعلومات الرئيسية التي قدّمها طالب الحماية خلال المقابلة. وفي القضية التي نظرت فيها محكمة روما، لم يكن لهذا الملخص أي وجود. فالاستمارة التي قدّمتها الإدارة لم تتضمن سوى البيانات الشخصية للمعنيّ وعنوان إقامته، دون أي إشارة إلى مضمون المقابلة أو الأسئلة المطروحة أو الإجابات المقدمة. وفي مثل هذه الحالة، تُعتبر المقابلة غير مستوفية للشروط، ويترتّب على ذلك إلغاء قرار النقل تلقائيًا. وقد أكدت ذلك كل من محكمة العدل الأوروبية وأحدث أحكام محكمة النقض الإيطالية. كما رأت المحكمة أنّه لا يمكن معالجة هذا الخلل عبر جلسة استماع قضائية، لأن ذلك من شأنه الإضرار بالطابع السريع والإجرائي لنظام دبلن. وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أنّ إيطاليا هي الجهة المختصة بالنظر في طلب الحماية الدولية. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست “قانون الهجرة”.

https://ift.tt/6JbujwU عنوان الحلقة: نظام دبلن والالتزامات المعلوماتية: محكمة روما تُلغي قرار النقل إلى سلوفينيا (رقم السجل العام 37474 لعام 2025) صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”. سأتناول اليوم قرارًا صادرًا عن محكمة روما، الدائرة المختصة بحقوق الإنسان والهجرة، بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر عام ألفين وخمسة وعشرين، والمتعلق بالإجراءات المُقيّدة تحت رقم السجل العام 37474 لسنة 2025. يتعلق القرار بالطعن ضد الإجراء الصادر عن وحدة دبلن في وزارة الداخلية، والذي قضى بنقل طالب الحماية إلى سلوفينيا. وقد قبلت المحكمة الطعن بعدما تبيّن لها عدم احترام الالتزامات المعلوماتية المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الأوروبية رقم 604 لعام 2013. النقطة الجوهرية في القضية هي المقابلة الشخصية. فقد أكدت محكمة العدل الأوروبية، في حكمها الصادر في الثلاثين من نوفمبر عام ألفين وثلاثة وعشرين، أنّ المقابلة تمثل ضمانة أساسية: يجب إجراؤها قبل اتخاذ قرار النقل، بلغة يفهمها طالب الحماية، وفي ظروف تضمن السرية، كما يجب أن تتيح له عرض العناصر الشخصية ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، يتعيّن على الدولة إعداد ملخص مكتوب يتضمن على الأقل المعلومات الرئيسية التي قدّمها طالب الحماية خلال المقابلة. وفي القضية التي نظرت فيها محكمة روما، لم يكن لهذا الملخص أي وجود. فالاستمارة التي قدّمتها الإدارة لم تتضمن سوى البيانات الشخصية للمعنيّ وعنوان إقامته، دون أي إشارة إلى مضمون المقابلة أو الأسئلة المطروحة أو الإجابات المقدمة. وفي مثل هذه الحالة، تُعتبر المقابلة غير مستوفية للشروط، ويترتّب على ذلك إلغاء قرار النقل تلقائيًا. وقد أكدت ذلك كل من محكمة العدل الأوروبية وأحدث أحكام محكمة النقض الإيطالية. كما رأت المحكمة أنّه لا يمكن معالجة هذا الخلل عبر جلسة استماع قضائية، لأن ذلك من شأنه الإضرار بالطابع السريع والإجرائي لنظام دبلن. وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أنّ إيطاليا هي الجهة المختصة بالنظر في طلب الحماية الدولية. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست “قانون الهجرة”. https://ift.tt/5nqjOA6

New on TikTok: Titolo dell’episodio: Trasferimenti Dublino e obblighi informativi: il Tribunale di Roma annulla il trasferimento in Slovenia (Ruolo Generale 37474 del 2025) Buongiorno, sono l’avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione”. Oggi analizzo un provvedimento del Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, depositato il diciotto novembre duemila venticinque, relativo al procedimento iscritto al Ruolo Generale 37474 dell’anno 2025. Il decreto riguarda l’impugnazione della decisione dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno che aveva disposto il trasferimento del richiedente in Slovenia. Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli quattro e cinque del Regolamento Dublino numero seicentoquattro del duemila tredici. Il punto centrale è il colloquio personale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del trenta novembre duemila ventitre, ha stabilito che il colloquio è una garanzia essenziale: deve essere svolto prima della decisione, deve avvenire in una lingua comprensibile, in condizioni di riservatezza, e deve consentire al richiedente di esporre elementi individuali rilevanti. Inoltre, lo Stato deve redigere una sintesi scritta contenente almeno le principali informazioni fornite nel corso dell’incontro. Nel procedimento in esame, questa sintesi non risultava esistere. Il modulo messo agli atti riportava soltanto le generalità del richiedente e il suo domicilio, senza alcun riferimento al contenuto del colloquio. In queste condizioni il colloquio deve considerarsi non validamente svolto, con la conseguenza automatica dell’annullamento della decisione di trasferimento. Lo ha ribadito la giurisprudenza della Corte di Giustizia e, più di recente, quella della Corte di Cassazione. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che non fosse possibile sanare la violazione mediante un’audizione davanti al giudice, poiché ciò avrebbe compromesso la celerità dell’intero sottoprocedimento Dublino. La conseguenza è che l’Italia deve essere considerata competente a valutare la domanda di protezione internazionale. Ci sentiamo nel prossimo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione”.

https://ift.tt/2UxbeWo Titolo dell’episodio: Trasferimenti Dublino e obblighi informativi: il Tribunale di Roma annulla il trasferimento in Slovenia (Ruolo Generale 37474 del 2025) Buongiorno, sono l’avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione”. Oggi analizzo un provvedimento del Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, depositato il diciotto novembre duemila venticinque, relativo al procedimento iscritto al Ruolo Generale 37474 dell’anno 2025. Il decreto riguarda l’impugnazione della decisione dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno che aveva disposto il trasferimento del richiedente in Slovenia. Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli quattro e cinque del Regolamento Dublino numero seicentoquattro del duemila tredici. Il punto centrale è il colloquio personale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del trenta novembre duemila ventitre, ha stabilito che il colloquio è una garanzia essenziale: deve essere svolto prima della decisione, deve avvenire in una lingua comprensibile, in condizioni di riservatezza, e deve consentire al richiedente di esporre elementi individuali rilevanti. Inoltre, lo Stato deve redigere una sintesi scritta contenente almeno le principali informazioni fornite nel corso dell’incontro. Nel procedimento in esame, questa sintesi non risultava esistere. Il modulo messo agli atti riportava soltanto le generalità del richiedente e il suo domicilio, senza alcun riferimento al contenuto del colloquio. In queste condizioni il colloquio deve considerarsi non validamente svolto, con la conseguenza automatica dell’annullamento della decisione di trasferimento. Lo ha ribadito la giurisprudenza della Corte di Giustizia e, più di recente, quella della Corte di Cassazione. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che non fosse possibile sanare la violazione mediante un’audizione davanti al giudice, poiché ciò avrebbe compromesso la celerità dell’intero sottoprocedimento Dublino. La conseguenza è che l’Italia deve essere considerata competente a valutare la domanda di protezione internazionale. Ci sentiamo nel prossimo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione”. https://ift.tt/8Wmnk5c

New on TikTok: Title of the episode: Dublin transfers and information obligations: the Rome Court annuls the transfer to Slovenia (General Docket Number 37474 of 2025) Good morning, I am lawyer Fabio Loscerbo and this is a new episode of the podcast “Immigration Law”. Today I examine a decision of the Court of Rome, Section for the Rights of the Person and Immigration, issued on the eighteenth of November two thousand twenty-five, in the proceeding entered under General Docket Number 37474 of the year 2025. The decree concerns the challenge brought against the decision of the Dublin Unit of the Ministry of the Interior, which had ordered the transfer of the applicant to Slovenia. The Court upheld the appeal, noting a failure to comply with the information obligations laid down in Articles four and five of Regulation (EU) number six hundred and four of two thousand thirteen. The central issue is the personal interview. The Court of Justice of the European Union, in its judgment of the thirtieth of November two thousand twenty-three, clarified that the interview is an essential safeguard: it must take place before the transfer decision, it must be conducted in a language that the applicant understands, in conditions guaranteeing confidentiality, and it must allow the applicant to present any relevant personal circumstances. Moreover, the State must draft a written summary containing at least the main information provided during the interview. In the case examined by the Court of Rome, this summary did not exist. The form produced by the administration contained only the applicant’s personal details and domicile, with no indication whatsoever of the questions asked, the answers provided, or any personal elements disclosed during the meeting. In such circumstances, the interview must be considered not validly conducted, and this automatically entails the annulment of the transfer decision. This outcome is confirmed both by the Court of Justice and by the recent case law of the Court of Cassation. The Court also found that it was not possible to remedy the violation through a judicial hearing, as this would have undermined the efficiency and speed required by the Dublin procedure. The consequence is that Italy must be considered competent to examine the application for international protection. See you in the next episode of the “Immigration Law” podcast.

https://ift.tt/tKrTENn Title of the episode: Dublin transfers and information obligations: the Rome Court annuls the transfer to Slovenia (General Docket Number 37474 of 2025) Good morning, I am lawyer Fabio Loscerbo and this is a new episode of the podcast “Immigration Law”. Today I examine a decision of the Court of Rome, Section for the Rights of the Person and Immigration, issued on the eighteenth of November two thousand twenty-five, in the proceeding entered under General Docket Number 37474 of the year 2025. The decree concerns the challenge brought against the decision of the Dublin Unit of the Ministry of the Interior, which had ordered the transfer of the applicant to Slovenia. The Court upheld the appeal, noting a failure to comply with the information obligations laid down in Articles four and five of Regulation (EU) number six hundred and four of two thousand thirteen. The central issue is the personal interview. The Court of Justice of the European Union, in its judgment of the thirtieth of November two thousand twenty-three, clarified that the interview is an essential safeguard: it must take place before the transfer decision, it must be conducted in a language that the applicant understands, in conditions guaranteeing confidentiality, and it must allow the applicant to present any relevant personal circumstances. Moreover, the State must draft a written summary containing at least the main information provided during the interview. In the case examined by the Court of Rome, this summary did not exist. The form produced by the administration contained only the applicant’s personal details and domicile, with no indication whatsoever of the questions asked, the answers provided, or any personal elements disclosed during the meeting. In such circumstances, the interview must be considered not validly conducted, and this automatically entails the annulment of the transfer decision. This outcome is confirmed both by the Court of Justice and by the recent case law of the Court of Cassation. The Court also found that it was not possible to remedy the violation through a judicial hearing, as this would have undermined the efficiency and speed required by the Dublin procedure. The consequence is that Italy must be considered competent to examine the application for international protection. See you in the next episode of the “Immigration Law” podcast. https://ift.tt/9mGjMJT

El Tribunal de Roma anula una transferencia Dublín tras constatar graves incumplimientos de las obligaciones de información

 El Tribunal de Roma anula una transferencia Dublín tras constatar graves incumplimientos de las obligaciones de información

En una decisión significativa que podría influir en la manera en que los Estados europeos gestionan los procedimientos de traslado Dublín, el Tribunal de Roma ha anulado una orden de transferencia dictada en el marco del Reglamento Dublín III, tras determinar que el solicitante no había recibido la información exigida por el Derecho de la Unión Europea.

La resolución, fechada el 18 de noviembre de 2025 y registrada con el Número de Registro General 37474/2025, se refiere al caso de un solicitante cuya transferencia a Eslovenia había sido dispuesta por la Unidad Dublín de Italia. El Tribunal concluyó que la administración incumplió las garantías informativas esenciales previstas en los artículos 4 y 5 del Reglamento (UE) n.º 604/2013, normas cuya finalidad es asegurar transparencia, equidad y participación efectiva en la determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo.

El elemento central de la decisión es la entrevista personal. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que esta entrevista no es una formalidad administrativa, sino una garantía sustantiva: debe realizarse antes de la decisión de traslado, en un idioma comprensible para el solicitante, en condiciones de confidencialidad, y permitiendo que la persona exponga circunstancias individuales relevantes. Además, la administración debe elaborar un resumen escrito que refleje fielmente la información proporcionada durante la entrevista.

En el caso analizado por el Tribunal de Roma, la administración aportó únicamente un formulario estándar que contenía los datos personales y el domicilio del solicitante, sin incluir ninguna referencia al contenido de la entrevista, a las preguntas formuladas ni a las respuestas ofrecidas. El Tribunal consideró que un documento de este tipo equivale, en la práctica y jurídicamente, a la ausencia de una entrevista válida.

Con base en la jurisprudencia europea e italiana, la falta de una entrevista conforme con los requisitos legales determina automáticamente la nulidad de la decisión de traslado. El Tribunal también rechazó la posibilidad de subsanar esta deficiencia mediante una audiencia judicial, al entender que tal corrección resultaría incompatible con la estructura acelerada que caracteriza al mecanismo Dublín.

Como consecuencia, el Tribunal declaró que corresponde a Italia asumir la competencia para examinar la solicitud de protección internacional del solicitante.

La resolución se inscribe en una tendencia cada vez más evidente: los tribunales europeos exigen que los procedimientos Dublín respeten no solo los requisitos formales, sino también las garantías sustantivas necesarias para proteger los derechos de las personas solicitantes. El mensaje es claro: los atajos procesales ya no son aceptables en un ámbito que afecta directamente a derechos fundamentales.


Avv. Fabio Loscerbo

Italy’s Rome Court Strikes Down Dublin Transfer After Finding Severe Breaches of Information Duties

 Italy’s Rome Court Strikes Down Dublin Transfer After Finding Severe Breaches of Information Duties

In a significant ruling that may reshape how European authorities conduct Dublin procedures, the Tribunal of Rome has annulled a transfer order issued under the Dublin III Regulation after identifying serious violations of the applicant’s right to receive proper information during the procedure.

The decision, dated 18 November 2025 and recorded under General Docket Number 37474/2025, concerns an applicant whose transfer to Slovenia had been ordered by Italy’s Dublin Unit. The court found that the administration had failed to comply with the core informational duties established in Articles 4 and 5 of Regulation (EU) No. 604/2013, which require authorities to provide clear, accessible and complete information to asylum applicants and to conduct a meaningful personal interview before adopting a transfer decision.

Central to the court’s reasoning was the nature and purpose of the personal interview. According to established case law of the Court of Justice of the European Union, the interview is not a mere formality. It must be conducted in a language the applicant understands, in conditions guaranteeing privacy, and must allow the person to present individual circumstances that may influence the determination of the responsible Member State. Moreover, the interview must be faithfully summarised in writing, ensuring transparency and enabling effective judicial review.

In the case examined by the Tribunal of Rome, the administration produced only a standardised form containing the applicant’s personal details and address, with no record of the questions asked, the answers provided, or any substantive element of the interview. The court held that such a form does not fulfil the requirements of Article 5 and is legally comparable to the absence of an interview altogether.

Based on both European and national jurisprudence, the lack of a valid interview results in the automatic annulment of the transfer decision. The court also ruled out the possibility of remedying the administration’s failure through a judicial hearing, as this would conflict with the accelerated structure of the Dublin mechanism and its requirement for rapid identification of the competent State.

Consequently, the Tribunal declared that Italy must assume responsibility for examining the applicant’s claim for international protection.

This decision reinforces a growing trend across Europe: courts are increasingly insisting that Dublin procedures respect not only their formal structure but also the substantive guarantees necessary to protect applicants’ rights. The ruling sends a clear message that procedural shortcuts are incompatible with the standards imposed by EU law.


Avv. Fabio Loscerbo

La natura sostanziale degli obblighi informativi nel sistema Dublino: nota al decreto del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025 (Ruolo Generale 37474/2025)

 La natura sostanziale degli obblighi informativi nel sistema Dublino: nota al decreto del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025 (Ruolo Generale 37474/2025)

Abstract
Il presente contributo analizza il decreto del Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, del 18 novembre 2025 (Ruolo Generale 37474/2025), che ha annullato un provvedimento di trasferimento adottato dall’Unità Dublino per violazione degli obblighi informativi previsti dagli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013. La decisione offre l’occasione per riflettere sulla portata sostanziale delle garanzie partecipative del richiedente protezione internazionale e sul rilievo attribuito dalla giurisprudenza europea e nazionale alla corretta esecuzione del colloquio personale.

1. Introduzione
L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni ha ridefinito in profondità il ruolo delle garanzie informative nel procedimento di determinazione dello Stato competente ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2013. A partire dalla sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 2023, il colloquio previsto dall’art. 5 ha assunto connotati sempre più marcati di strumento sostanziale, essenziale per garantire al richiedente l’effettiva possibilità di partecipare al procedimento e di incidere sul suo esito.

Il decreto del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025 si colloca pienamente lungo questa direttrice interpretativa, ribadendo che gli obblighi informativi non possono essere assolti in modo meramente formale, né possono essere surrogati da altri atti del procedimento di asilo. Il mancato svolgimento di un colloquio conforme ai requisiti europei determina un vizio insanabile e, come nel caso di specie, l’annullamento automatico della decisione di trasferimento.

2. Il quadro normativo di riferimento
Il sistema delineato dal Regolamento Dublino III attribuisce un ruolo centrale alle garanzie informative. L’art. 4 impone all’autorità procedente di consegnare un opuscolo informativo che illustri in modo chiaro la logica del meccanismo Dublino, i criteri di competenza, i diritti del richiedente e le fasi del procedimento.
L’art. 5, a sua volta, disciplina il colloquio personale, prevedendo che esso sia effettuato prima dell’adozione della decisione, in una lingua comprensibile, in condizioni di adeguata riservatezza, e con redazione di una sintesi scritta che riporti le principali informazioni fornite dal richiedente.

La giurisprudenza europea ha ormai precisato, in modo inequivoco, che il colloquio non può essere confuso né assorbito dagli adempimenti previsti per la domanda di protezione internazionale (come la compilazione del modello C3). La sua funzione è autonoma e finalizzata a consentire al richiedente di partecipare all’accertamento dello Stato competente.

3. La decisione del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025
Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, l’amministrazione aveva prodotto un modulo standardizzato privo di qualsiasi riferimento alle dichiarazioni rese dall’interessato. Dal documento risultavano soltanto le generalità e il domicilio, senza alcuna sintesi del contenuto della presunta audizione.

Secondo il Tribunale, tale modulo non soddisfa i requisiti dell’art. 5 del Regolamento. Esso equivale, di fatto, alla mancata esecuzione del colloquio personale. La violazione incide su una garanzia di rango sostanziale e determina un vulnus diretto al diritto di difesa previsto dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il giudice ha inoltre escluso la possibilità di sanare il vizio attraverso un’audizione in sede giurisdizionale, in quanto la struttura acceleratoria del procedimento Dublino mira a una rapida individuazione dello Stato competente, senza sovrapposizioni fra fase amministrativa e fase giudiziale. Pertanto, la garanzia partecipativa deve essere realizzata nella fase amministrativa, non successivamente.

4. La portata sistemica del provvedimento
La decisione del Tribunale di Roma conferma un orientamento sempre più solido: nel sistema Dublino le garanzie informative costituiscono condizioni di legittimità del provvedimento di trasferimento. La loro violazione dà luogo a un vizio sostanziale, non sanabile attraverso attività processuali integrative.

Il provvedimento assume rilievo non solo per il caso specifico, ma anche per il più ampio contesto del contenzioso Dublino. L’obbligo di redigere una sintesi del colloquio dettagliata e aderente alle dichiarazioni rese rappresenta un presidio essenziale per l’effettività del diritto di difesa. La mancata osservanza di tale obbligo priva il richiedente della possibilità di far valere elementi individuali idonei a influire sulla decisione finale e, in definitiva, compromette la legittimità dell’intero procedimento.

5. Conclusioni
Il decreto del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025 appare pienamente coerente con la giurisprudenza europea e nazionale che, negli ultimi anni, ha rafforzato il principio secondo cui le garanzie partecipative nel procedimento Dublino costituiscono un nucleo essenziale del diritto alla protezione internazionale.
La corretta esecuzione del colloquio personale non è un atto meramente formale, ma un passaggio decisivo volto a garantire un effettivo controllo sulla determinazione dello Stato competente.
Il mancato rispetto degli obblighi informativi conduce, inevitabilmente, all’annullamento della decisione di trasferimento e alla riaffermazione del ruolo sostanziale delle garanzie procedimentali nel diritto dell’immigrazione europeo.


Avv. Fabio Loscerbo

giovedì 20 novembre 2025

New on TikTok: Title of the episode: Family reunification for parents over sixty-five and the presence of other children in the country of origin: the Rome Tribunal clarifies the requirements Podcast – Immigration Law Good morning, I am lawyer Fabio Loscerbo and this is a new episode of the Immigration Law podcast. Today we analyse an important judgment concerning a key issue in family reunification procedures: the situation of parents over sixty-five years of age and the role of the other children who remain in the country of origin. The reference is the decision of the Tribunal of Rome, Section for the Rights of the Person and Immigration, filed on 20 November 2025, in the proceedings registered under number 27916 of 2025. The case concerned a Moroccan citizen, holder of a long-term EU residence permit, who had obtained the clearance for family reunification from the Single Immigration Desk of the Prefecture of Rovigo in order to bring both parents to Italy. Nevertheless, the Italian Embassy in Morocco refused the entry visa to his mother, arguing that the statutory requirements set out in Article 29 of the Consolidated Immigration Act had not been demonstrated. The Tribunal confirmed the legitimacy of the refusal, clarifying a point that often generates uncertainty: the distinction between the condition of a “dependent parent” and that of a “parent over sixty-five years of age”, which are alternative and not cumulative. For parents who have passed the age of sixty-five, the legislator does not assess the parent’s income, but rather the actual possibility that other children in the country of origin can provide assistance. In the case examined, the applicant’s mother had eight children in total, as shown by the family booklet filed in the proceedings. In such a situation, the law requires specific proof: the applicant must demonstrate that the other children do not reside in Morocco, or that—even if they do reside there—they are unable to assist the parent due to serious and documented health reasons. The family-dependence certificate produced by the applicant was not considered sufficient, because it only attests to financial support and does not address the issue of actual personal assistance. The statutory rule is not based on a purely economic approach: it considers the overall ability of the other children to care for the elderly parent. In the absence of the required evidence, the Tribunal rejected the application. Thank you for listening. This was a new episode of the Immigration Law podcast. See you next time.

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Ricongiungimento dei genitori ultrasessantacinquenni e ruolo degli altri figli nel Paese di origine (Analisi della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, 20 novembre 2025 – procedimento numero 27916 del 2025)

 Abstract

Il contributo analizza la recente pronuncia del Tribunale di Roma che offre un’importante precisazione interpretativa sull’articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare dei genitori ultrasessantacinquenni. La decisione consente di chiarire l’esatta portata della distinzione – spesso fraintesa – tra la nozione di “genitore a carico” e quella di “genitore ultrasessantacinquenne”, mettendo in luce l’onere probatorio gravante sul richiedente in presenza di altri figli rimasti nel Paese di origine.


1. Introduzione
Il tema del ricongiungimento familiare dei genitori anziani si colloca in un’area particolarmente sensibile della disciplina migratoria, perché coinvolge non solo diritti soggettivi protetti a livello costituzionale, ma anche esigenze di controllo, proporzionalità e sostenibilità dell’azione amministrativa. L’articolo 29 del d.lgs. 286/1998 distingue due condizioni alternative: il ricongiungimento con “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine”, e quello con “genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.

La pronuncia oggetto di analisi offre un’applicazione rigorosa di tale impostazione, chiarendo che il superamento dei sessantacinque anni non implica automaticamente il diritto al visto d’ingresso, ma richiede una verifica approfondita e documentata sull’effettiva assenza o impossibilità degli altri figli.


2. Il caso esaminato dal Tribunale di Roma
Nel procedimento deciso con sentenza depositata il 20 novembre 2025, numero 27916 del 2025, il ricorrente – cittadino marocchino titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo – aveva ottenuto dallo Sportello Unico il nulla osta per ricongiungere entrambi i genitori.

L’Ambasciata d’Italia in Marocco aveva tuttavia respinto il visto della madre, motivando l’atto con l’esistenza di altri figli nel Paese di origine e con la mancata prova della loro impossibilità ad assisterla. Dalla documentazione prodotta risultava infatti che la madre avesse otto figli complessivi.

Il ricorrente aveva tentato di superare tale ostacolo producendo un certificato di carico familiare, sostenendo che tale documento fosse idoneo a dimostrare la condizione di dipendenza e la cura effettivamente prestata.


3. La distinzione tra “genitore a carico” e “genitore ultrasessantacinquenne”
Il Tribunale, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che le condizioni previste dall’art. 29, comma 1, lettera d), sono alternative e non sovrapponibili. La categoria del “genitore a carico” riguarda il profilo economico e presuppone che il genitore, privo di altri figli nel Paese di provenienza, dipenda materialmente dal richiedente per il proprio sostentamento.

Al contrario, nel caso dei genitori ultrasessantacinquenni, il legislatore non attribuisce alcuna rilevanza al reddito del genitore: la ratio non è economica, bensì assistenziale. L’avanzare dell’età comporta infatti esigenze che vanno oltre il mero sostegno materiale, richiedendo una presenza fisica e una capacità di cura che si presume, in prima battuta, possano essere fornite dagli altri figli residenti nel Paese di origine.


4. L’onere della prova e la presunzione relativa di assistenza familiare
Nell’impianto normativo emerge una presunzione relativa: in presenza di altri figli nel Paese di appartenenza, essi sono considerati i primi responsabili dell’assistenza del genitore anziano.
Spetta pertanto al richiedente dimostrare:

  1. che gli altri figli non si trovano più nel Paese di origine, oppure

  2. che, pur essendovi, sono impossibilitati a provvedere al genitore per gravi motivi di salute documentati.

Questa impostazione rende insufficiente qualsiasi certificazione che attesti solo la dipendenza economica del genitore: ciò che rileva è la concreta impossibilità degli altri figli, non il semplice fatto che non provvedano al mantenimento.

È esattamente su questo punto che il Tribunale ha fondato la propria decisione di rigetto: il certificato di carico familiare prodotto dal ricorrente non dimostrava l’impossibilità degli altri figli di prestare assistenza.


5. Il dispositivo della sentenza e la sua portata sistemica
Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento consolare e ritenendo non assolto l’onere probatorio richiesto dalla normativa.
La pronuncia – pur riferendosi a un caso specifico – assume rilievo sistemico poiché riafferma un principio di diritto chiaro: il ricongiungimento dei genitori anziani è materia caratterizzata da un onere probatorio rigoroso a carico del richiedente, il quale non può limitarsi a documentare la propria contribuzione economica ma deve offrire una ricostruzione completa della situazione familiare nel Paese d’origine.


Conclusioni
La decisione del Tribunale di Roma del 20 novembre 2025 rappresenta un tassello interpretativo importante nella disciplina del ricongiungimento familiare. Essa ribadisce che la presenza di altri figli nel Paese di provenienza costituisce un elemento dirimente e che solo una prova puntuale della loro impossibilità oggettiva a prestare assistenza può consentire di superare l’impedimento normativo previsto dal Testo Unico Immigrazione.


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 15 novembre 2025

Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e onere probatorio sui mezzi di sussistenza

 Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e onere probatorio sui mezzi di sussistenza

Abstract
La decisione del Tribunale Amministrativo Regionionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, depositata il 31 ottobre 2025 (R.G. 821/2024 e 822/2024), offre un’occasione di approfondimento sui criteri applicativi degli articoli 4, 5 e 26 del Testo Unico Immigrazione e dell’articolo 13 del DPR 394/1999, con particolare riferimento alla dimostrazione dei mezzi di sussistenza nei procedimenti di rinnovo del titolo per lavoro autonomo. Il giudice amministrativo conferma l’impostazione tradizionale: il requisito reddituale deve essere attuale, effettivo e documentalmente comprovato nella fase procedimentale, mentre gli elementi sopravvenuti rilevano solo se già esistenti e conoscibili dall’Amministrazione al momento della decisione.


L’analisi della sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, depositata il 31 ottobre 2025, impone di cogliere subito il fulcro del ragionamento giuridico: la centralità del requisito dei mezzi di sussistenza nel sistema del soggiorno per lavoro autonomo e la natura rigorosa dell’onere probatorio in capo allo straniero richiedente il rinnovo.

Il quadro normativo presenta una coerenza interna che il giudice valorizza con precisione. L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 286/1998 subordina l’ingresso dello straniero alla disponibilità di risorse economiche adeguate; l’articolo 5, comma 5, condiziona il rinnovo al permanere dei requisiti previsti per il rilascio; l’articolo 13 del DPR 394/1999 richiede la dimostrazione di un reddito da fonti lecite sufficiente al mantenimento proprio e dei familiari conviventi. L’articolo 26 del TUI, specificamente dedicato al lavoro autonomo, integra questi elementi richiedendo un reddito superiore alla soglia per l’esenzione dalla spesa sanitaria e una sistemazione alloggiativa idonea.

La sentenza approfondisce un nodo applicativo ricorrente: la produzione documentale incompleta o tardiva. Il TAR ribadisce che la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata in base agli elementi esistenti e conoscibili al momento dell’adozione dell’atto. Questo principio esclude qualsiasi rimessione in termini attraverso la produzione giudiziale di documenti non presenti nel procedimento, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui gli elementi sopravvenuti rilevano soltanto se già esistenti e rappresentati o rappresentabili anteriormente alla decisione.

Il Collegio si sofferma, inoltre, sulla natura del materiale probatorio fornito dai ricorrenti. Le perdite di esercizio della società, l’inattività dell’impresa e l’assenza di flussi reddituali dimostrabili hanno evidenziato una carenza strutturale della capacità economica richiesta. L’acquisto di un immobile – correttamente qualificato come indice patrimoniale privo di rilevanza reddituale – non può supplire all’assenza di entrate lecite e stabili. Ancora più significativa è la questione delle disponibilità bancarie: esse non erano state portate all’attenzione dell’Amministrazione pur essendo già nella disponibilità dei richiedenti, e non potevano quindi essere valorizzate come sopravvenienze utili ai sensi dell’articolo 5, comma 5, TUI.

La pronuncia conferma una linea interpretativa coerente: il permesso di soggiorno per lavoro autonomo presuppone la presenza di un’attività produttiva effettiva, idonea a garantire un radicamento economico reale e non meramente potenziale. Il requisito reddituale costituisce un indice imprescindibile della sostenibilità della permanenza sul territorio nazionale e della capacità del soggetto di contribuire alla vita economica e sociale del Paese senza ricorrere a forme di sostegno improprio.

Significativa è anche la ricostruzione del giudice sul ruolo del preavviso di rigetto: una volta acquisita la documentazione integrativa, l’Amministrazione non è tenuta a reiterare la comunicazione se gli elementi forniti non incidono sull’esito prefigurato. Il procedimento resta, dunque, il luogo centrale e determinante per la completezza dell’istruttoria.

In conclusione, la sentenza del TAR Lombardia riafferma la struttura tradizionale del sistema: il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo richiede un onere probatorio pieno, attuale e tempestivo, non surrogabile da prospettive future o da documentazione tardiva. L’evoluzione giurisprudenziale conferma la solidità di un modello orientato alla verifica della sostenibilità economica del soggiorno, che si inserisce nel più ampio principio di integrazione responsabile e partecipata.


Avvocato Fabio Loscerbo

Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: note alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, 3 aprile 2025 (pubblicazione 28 maggio 2025)

 Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: note alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, 3 aprile 2025 (pubblicazione 28 maggio 2025)

di Avvocato Fabio Loscerbo


Abstract

La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, resa all’esito dell’udienza del 3 aprile 2025 e pubblicata il 28 maggio 2025, offre un’occasione utile per tornare su un tema classico del diritto dell’immigrazione: la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9 del Testo Unico Immigrazione. In un contesto segnato da un progressivo irrigidimento delle politiche di sicurezza, la pronuncia esamina il corretto equilibrio tra valutazione della pericolosità sociale dello straniero, tutela dell’ordine pubblico e salvaguardia dei legami familiari e dell’integrazione maturata nel territorio nazionale.


1. Il quadro normativo e la centralità della valutazione individuale

L’articolo 9 del decreto legislativo 286 del 1998 disciplina il rilascio, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il comma 4 attribuisce al questore un ampio margine valutativo, imponendo però la considerazione congiunta di elementi eterogenei: eventuali condanne per reati gravi, modalità della condotta, durata del soggiorno, legami familiari, integrazione sociale e lavorativa.

Il successivo comma 7 estende tali criteri alla revoca, richiedendo una specifica ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha sempre escluso automatismi espulsivi, sottolineando la necessità di un giudizio attuale, individuale e proporzionato.

Di particolare rilievo, richiamato anche dal TAR, è il passaggio della Corte costituzionale secondo cui il provvedimento deve fondarsi su “un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi” (Corte costituzionale, ordinanza 27 marzo 2014, numero 58).

Rilevante è anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con la sentenza del 3 settembre 2020 nelle cause riunite C-503/19 e C-592/19 ha affermato che il mero richiamo a precedenti penali non può fondare un diniego o una revoca dello status di soggiornante di lungo periodo senza un’analisi individualizzata, che consideri natura del reato, pericolo effettivo per l’ordine pubblico, durata del soggiorno e forza dei legami con lo Stato membro.


2. La vicenda esaminata dal TAR e la struttura dell’argomentazione

Nel caso oggetto della sentenza, lo straniero – cittadino di lungo corso e con legami familiari in Italia – aveva impugnato un decreto di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, sostenendo che la decisione fosse fondata su un automatismo derivante dalla condanna penale riportata.

Il Tribunale, esaminando gli atti amministrativi, ha invece ritenuto che l’amministrazione avesse svolto una valutazione articolata: non solo considerazione delle condotte delittuose e delle successive frequentazioni, ma anche esame delle fonti di reddito, del comportamento complessivo, del contesto di vita e dei legami familiari. Il TAR conclude che la pericolosità attuale sia stata logicamente motivata e che la tutela dell’ordine pubblico prevalga, in quel caso concreto, sull’interesse alla stabilità del soggiorno.

Degno di nota è il riferimento del Collegio alla “ponderazione comparativa” richiesta dal diritto dell’Unione, che deve essere effettiva e non formale. Nella ricostruzione giudiziale, tale ponderazione risulta adeguatamente condotta.


3. Spunti critici e continuità con l’impostazione tradizionale

La sentenza si colloca nella scia interpretativa che privilegia un approccio rigoroso alla tutela dell’ordine pubblico, pur ribadendo l’obbligo dell’amministrazione di motivare in modo circostanziato la revoca del titolo.

Da un lato, emerge chiaramente il richiamo al principio di individualizzazione e alla ratio europeista che rifiuta ogni automatismo; dall’altro, la decisione valorizza la discrezionalità amministrativa nella ricostruzione della pericolosità, confermando che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo non attribuisce un diritto assoluto.

Sul piano pratico, la decisione ribadisce l’importanza, per la difesa, di contestare puntualmente gli elementi considerati dall’amministrazione e di fornire un quadro completo del percorso di integrazione, della stabilità economica e dei legami affettivi, elementi che, ove significativi e attuali, possono incidere in modo determinante sull’esito del giudizio.


4. Conclusioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza resa il 3 aprile 2025 e pubblicata il 28 maggio 2025, riafferma l’equilibrio tra dovere statale di tutela dell’ordine pubblico e garanzie dello straniero di lungo periodo, mantenendo un’impostazione coerente con i principi costituzionali e con le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia.

La decisione conferma, in definitiva, l’impostazione tradizionale secondo cui la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiede un giudizio articolato, ma la valutazione della pericolosità può prevalere, nei casi concreti, sugli interessi familiari e sull’integrazione qualora emergano elementi attuali e significativi che giustifichino l’allontanamento.


Avvocato Fabio Loscerbo

Long-term residence permit: the case of an Albanian citizen examined by the Regional Administrative

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Permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo: il caso di un cittadino albanese esaminato

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تصريح الإقامة طويلة الأمد: قضية مواطن ألباني نظر فيها المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا

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martedì 4 novembre 2025

Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione

 


Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione

Pubblicato il 5 novembre 2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 19426/2025 (Sez. I Ter, R.G. 9173/2022), ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto dell’immigrazione: il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato solo in seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato, e non sulla base di una semplice promessa di impiego.

La decisione riguarda il ricorso di una cittadina straniera contro il diniego della Prefettura di Roma, che aveva respinto la sua domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 103 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020). La Prefettura aveva ritenuto inesistente il rapporto di lavoro dichiarato, in quanto mai formalizzato né comunicato agli enti competenti.

La ricorrente sosteneva di aver lavorato come collaboratrice domestica e di aver versato i contributi previdenziali tramite un sindacato di categoria. Tuttavia, il TAR ha sottolineato che il pagamento dei contributi non è sufficiente a provare l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, in mancanza di elementi formali come la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro o all’INAIL e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Richiamando precedenti del Consiglio di Stato (sent. n. 6979/2021) e dello stesso TAR Lazio (sent. n. 7458/2021), il Collegio ha chiarito che la “attesa occupazione” è un istituto giuridico che presuppone la perdita di un lavoro realmente esistente, non una mera promessa di assunzione. In altri termini, il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato solo a chi ha perso un lavoro regolare, non a chi non lo ha mai iniziato.

La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale restrittivo verso le sanatorie fondate su rapporti di lavoro irregolari o solo annunciati. La procedura di emersione, precisa il TAR, non può essere usata per ottenere un titolo di soggiorno in assenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.

In conclusione, il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


In sintesi, per accedere al permesso di soggiorno per attesa occupazione occorre dimostrare un rapporto lavorativo effettivamente instaurato e cessato, come previsto dall’art. 22 del Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/1998). La semplice promessa di un impiego, anche se documentata, non basta a fondare il diritto al soggiorno.


Avv. Fabio Loscerbo

domenica 2 novembre 2025

Come richiedere la cancellazione di una segnalazione nel Sistema Schengen (SIS)

 

Come richiedere la cancellazione di una segnalazione nel Sistema Schengen (SIS)

di Avv. Fabio Loscerbo

Essere segnalati nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS) può avere conseguenze concrete e spesso pesanti: dal rifiuto di un visto al divieto d’ingresso o di soggiorno in uno Stato dell’area Schengen. Ma pochi sanno che è possibile verificare l’esistenza dei propri dati e chiederne la cancellazione.

Il SIS è una banca dati comune a tutti i Paesi Schengen, gestita dall’Agenzia eu-LISA e utilizzata da autorità di polizia, dogane e frontiere. Le segnalazioni possono riguardare diversi motivi: ingresso irregolare, espulsioni, divieti di ritorno, mandati di arresto europei o persone scomparse.

Come sapere se si è segnalati

Chi teme di essere inserito nel SIS può esercitare il diritto di accesso ai propri dati.
In Italia, la richiesta va presentata al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compilando il modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato nella sezione “Come fare per sapere se nella banca dati Schengen esistono dati personali che ci riguardano”.
È necessario allegare un documento d’identità e indicare con precisione i propri dati anagrafici.
La risposta, in genere, arriva entro 30 giorni.

La richiesta di cancellazione

Se l’interessato scopre di essere segnalato, può chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati.
La domanda deve essere motivata e presentata allo stesso Ministero dell’Interno, che valuta se la segnalazione sia ancora legittima o debba essere rimossa.
In caso di rigetto, è possibile proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali oppure al giudice amministrativo (TAR).
Per segnalazioni inserite da altri Stati Schengen, la richiesta va inoltrata direttamente alle autorità competenti di quello Stato, spesso tramite ambasciata o consolato.

Un diritto europeo alla trasparenza

Il diritto di accedere, correggere o cancellare i propri dati nel SIS deriva direttamente dal Regolamento (UE) 2018/1862, che disciplina l’uso del sistema a fini di cooperazione di polizia e giudiziaria.
È un diritto fondamentale, collegato alla tutela della privacy e della libertà di circolazione.
Molte persone, come raccontato da Melting Pot Europa, riescono a ottenere la cancellazione quando la segnalazione è datata, ingiustificata o conseguente a errori procedurali.

Conclusione

Conoscere e far valere i propri diritti nel contesto del SIS è essenziale.
La segnalazione non è una condanna, ma un’informazione amministrativa che può e deve essere verificata.
Per questo è importante rivolgersi a un legale esperto in diritto dell’immigrazione e dell’Unione Europea, in grado di valutare ogni caso e agire nelle sedi opportune.

venerdì 31 ottobre 2025

🎙️ Titolo dell’episodio:Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce la prote

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Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce il diritto alla protezione per radicamento in Italia

 

Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce il diritto alla protezione per radicamento in Italia

Una nuova sentenza riafferma la centralità dell’integrazione come fondamento del diritto alla permanenza sul territorio nazionale.

Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, ha accolto il ricorso proposto da un cittadino marocchino contro il rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Modena.
La decisione, adottata in data 24 ottobre 2025 (numero di ruolo generale 9812/2024), rappresenta un ulteriore tassello nella giurisprudenza favorevole al riconoscimento della protezione basata sul radicamento sociale e lavorativo.

Difeso dall’avv. Fabio Loscerbo, il ricorrente aveva dimostrato un percorso di integrazione solido e documentato: un impiego stabile come muratore, un reddito regolare di circa 1.500 euro mensili, la convivenza con un familiare regolarmente soggiornante e la partecipazione a corsi di lingua e formazione professionale.
Il Collegio, presieduto dal dott. Luca Minniti con giudice relatore la dott.ssa Emanuela Romano, ha ritenuto che tali elementi configurassero una piena vita privata e sociale ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione nella versione antecedente al cosiddetto Decreto Cutro.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 24413/2021 e ordinanza n. 7861/2022), il Tribunale ha ribadito che la tutela della vita privata e familiare costituisce un limite al potere dello Stato di disporre l’allontanamento dello straniero.
Il diritto alla protezione speciale può derivare anche da un solo elemento di radicamento — familiare, sociale o lavorativo — purché effettivo e dimostrato.

In conclusione, il Tribunale ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Una decisione che valorizza l’integrazione come percorso reale, non formale, e riafferma il principio secondo cui chi contribuisce al tessuto sociale ed economico del Paese ha diritto a veder riconosciuta la propria stabilità giuridica.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo
Studio legale in Bologna – Via Ermete Zacconi n. 3/A
www.avvocatofabioloscerbo.it

mercoledì 29 ottobre 2025

🎙️ Titolo dell’episodio:“Permesso di soggiorno speciale: dieci anni di integrazione valgono più di

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Decreto n. 149/2025 del Tribunale di Firenze: riequilibrio dei ruoli e continuità del Piano PNRR nella sezione immigrazione

 

Decreto n. 149/2025 del Tribunale di Firenze: riequilibrio dei ruoli e continuità del Piano PNRR nella sezione immigrazione

Il Tribunale di Firenze ha adottato in data 21 ottobre 2025 il Decreto n. 149/2025, con cui dispone il riequilibrio e la redistribuzione dei ruoli dei giudici della Quarta Sezione civile, competente in materia di protezione internazionale e immigrazione.
Il provvedimento, firmato dal Presidente del Tribunale, rappresenta un passaggio organizzativo significativo nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in ambito giustizia.

L’intervento si è reso necessario a seguito dell’ingresso di tre nuovi magistrati – le dott.sse Michela Boi, Maria Giulia D’Ettore e Diana Genovese – e mira a riequilibrare il carico di lavoro in una sezione che, nel solo biennio 2023-2024, ha visto iscriversi oltre 3.500 procedimenti ex art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, oltre a centinaia di ricorsi in materia di permessi di soggiorno e diritti connessi ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2011.

Il decreto dispone in particolare:

  • la formazione dei ruoli per i nuovi giudici Boi e D’Ettore;

  • la redistribuzione omogenea dei procedimenti pendenti, con assegnazioni progressive dei fascicoli in base alla data di iscrizione e all’assenza di udienze già fissate;

  • la valorizzazione della produttività dei magistrati Castagnini e Sturiale, che hanno garantito alti indici di smaltimento dei procedimenti ex art. 35-bis;

  • l’immediata esecutività del provvedimento ai sensi degli artt. 40 e 41 della circolare tabellare del CSM del 26 giugno 2024, in ragione dell’urgenza di garantire la piena operatività della Sezione e il rispetto dei target del PNRR.

Il decreto, inoltre, esclude dalla redistribuzione i procedimenti riguardanti i diritti di cittadinanza, che saranno assegnati ad altri giudici civili del Tribunale nell’ambito del piano straordinario previsto dall’art. 4 del D.L. n. 117/2025.

L’atto sarà comunicato al Presidente della Corte d’Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica di Firenze, all’Ordine degli Avvocati di Firenze, e alla dirigenza amministrativa del settore civile.

Questo intervento tabellare conferma il ruolo del Tribunale di Firenze come uno dei centri giudiziari maggiormente impegnati nella gestione delle controversie in materia di immigrazione e protezione internazionale, non solo per il volume dei procedimenti, ma anche per l’attenzione posta all’equilibrio tra efficienza organizzativa e tutela dei diritti fondamentali.


Avv. Fabio Loscerbo

Il Tribunale di Bologna (R.G. 12832/2024) – Sentenza del 17 ottobre 2025: riconosciuta la protezione speciale a un lavoratore marocchino pienamente integrato in Italia

 Il Tribunale di Bologna (R.G. 12832/2024) – Sentenza del 17 ottobre 2025: riconosciuta la protezione speciale a un lavoratore marocchino pienamente integrato in Italia


Il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha accolto il ricorso presentato contro la Questura di Ferrara, riconoscendo il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione.

La decisione, pronunciata il 17 ottobre 2025, si fonda su un principio chiaro: l’integrazione sociale, lavorativa e familiare maturata in Italia da oltre dieci anni non può essere annullata da un singolo episodio risalente nel tempo. Il richiedente, da anni residente in Emilia-Romagna, aveva costruito un percorso di vita stabile, lavorando come metalmeccanico, partecipando a corsi di formazione e condividendo con la moglie – titolare di permesso di lungo periodo – un’abitazione acquistata con mutuo congiunto.

Il Tribunale ha valorizzato la costanza lavorativa e l’autonomia economica e abitativa del ricorrente, riconoscendo in tali elementi il consolidamento di una “vita privata e familiare” protetta dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel provvedimento si evidenzia che il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato anche dall’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, può essere limitato solo per motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico.

Pur in presenza di un vecchio precedente penale del 2019, per il quale il ricorrente aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha escluso qualsiasi pericolosità sociale, osservando che negli anni successivi non si erano verificate nuove condanne o procedimenti pendenti.

La sentenza richiama anche i principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 24413/2021 e Cass. n. 7861/2022), secondo cui la protezione speciale tutela non solo i legami familiari ma anche quelli lavorativi, affettivi e sociali che rendono unica la vita privata di una persona.

Rilevante anche il passaggio finale: il Tribunale ha confermato che, essendo la domanda presentata prima dell’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Cutro”, resta applicabile la disciplina previgente, la quale prevede che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale, sia rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro.

Un pronunciamento che riafferma il valore costituzionale dell’integrazione e la funzione equilibratrice della protezione speciale nel sistema italiano, chiamato a bilanciare l’interesse pubblico con i diritti fondamentali della persona.

Avv. Fabio Loscerbo