martedì 26 agosto 2025

Published: La sospensione ex lege nei procedimenti di protezione complementare: nota a Trib.

I published La sospensione ex lege nei procedimenti di protezione complementare: nota a Trib. on Medium.

La sospensione ex lege nei procedimenti di protezione complementare: nota a Trib. Napoli, decreto 26 agosto 2025, R.G. n. 17533-1/2025

 

La sospensione ex lege nei procedimenti di protezione complementare: nota a Trib. Napoli, decreto 26 agosto 2025, R.G. n. 17533-1/2025

Con decreto del 26 agosto 2025 (R.G. n. 17533-1/2025), il Tribunale di Napoli, Sezione civile feriale, ha dichiarato la sospensione ex lege dell’efficacia di un provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale di Caserta nell’ambito di una domanda di protezione complementare, proposta all’interno della procedura di protezione internazionale.

Il ricorrente aveva presentato istanza il 4 febbraio 2025, definita dalla Commissione il 16 maggio 2025 con decisione di manifesta infondatezza per provenienza da Paese sicuro (Marocco), ai sensi dell’art. 28-bis d.lgs. 25/2008. L’audizione era stata fissata al 13 maggio 2025, dunque ben oltre il termine di sette giorni previsto dalla disciplina della procedura accelerata.

Il Tribunale ha osservato che la Commissione, pur avendo inizialmente applicato la procedura accelerata, aveva poi optato per la trattazione in via ordinaria, giustificandola con il numero elevato di domande. Ciò ha comportato – alla luce della giurisprudenza di legittimità – l’impossibilità di derogare al principio generale della sospensione automatica del provvedimento impugnato.

Richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024, il giudice partenopeo ha ribadito che la deroga alla sospensione automatica, prevista dall’art. 35-bis d.lgs. 25/2008 nei casi di manifesta infondatezza per Paese sicuro, opera solo se la procedura accelerata è stata applicata correttamente in tutte le sue articolazioni. In mancanza, si determina il ripristino della procedura ordinaria con conseguente riespansione della sospensione ex lege e applicazione del termine ordinario di trenta giorni per l’impugnazione.

Il provvedimento assume rilievo sistemico perché chiarisce che anche nel contesto della protezione complementare, introdotta in attuazione dell’art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998 e ormai parte integrante della procedura di protezione internazionale, la garanzia della sospensione ex lege resta principio inderogabile qualora l’amministrazione non rispetti i termini e le modalità della procedura accelerata.

Si tratta dunque di una decisione che rafforza l’idea che la protezione complementare, pur avendo un fondamento distinto rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, non può essere trattata con modalità procedimentali semplificate a discapito delle garanzie minime previste dall’ordinamento processuale.


Avv. Fabio Loscerbo

domenica 17 agosto 2025

Published: Cittadinanza iure sanguinis: cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2025

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Cittadinanza iure sanguinis: cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2025

 

Cittadinanza iure sanguinis: cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2025

1. Il caso

Con la sentenza n. 142 del 31 luglio 2025, la Corte costituzionale si è pronunciata su una serie di questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91/1992.
La disposizione attribuisce la cittadinanza per nascita al figlio di padre o madre cittadini, senza porre limiti di generazione né ulteriori criteri di collegamento con l’Italia.

Diversi Tribunali (Bologna, Roma, Milano e Firenze) avevano rimesso alla Consulta giudizi avviati da discendenti di italiani nati e residenti all’estero, già titolari di altra cittadinanza. La critica principale era che l’attuale disciplina non garantirebbe l’effettività del legame con l’ordinamento italiano.

2. La decisione

La Consulta ha dichiarato inammissibili la maggior parte delle questioni sollevate e non fondate le restanti.

  • Inammissibilità: la Corte ha chiarito che spetta al legislatore stabilire i criteri per l’acquisizione dello status civitatis. Un intervento manipolativo avrebbe implicato scelte discrezionali ampie e non compatibili con la funzione del giudice delle leggi.

  • Non fondatezza: la presunta disparità di trattamento rispetto ad altri meccanismi di cittadinanza non è stata accolta, mancando una “sostanziale identità di situazioni”.

  • Nuova disciplina: la Corte non ha esteso il proprio giudizio alla riforma introdotta dal d.l. 36/2025, conv. in l. 74/2025, che limita l’automatismo iure sanguinis. Tale legge, infatti, non era applicabile ai giudizi pendenti.

3. Gli effetti pratici

Per chi opera nella materia, la sentenza comporta alcune conseguenze immediate:

  • I procedimenti in corso fondati sull’art. 1 l. 91/1992 continuano a svolgersi senza limiti generazionali: la Consulta non ha introdotto correttivi né “tagliato” l’automatismo.

  • Le nuove domande presentate dopo l’entrata in vigore della l. 74/2025 dovranno invece essere valutate alla luce dei nuovi requisiti (ad esempio limiti di generazione e prova di legame effettivo con l’Italia).

  • Le impugnazioni contro dinieghi di cittadinanza dovranno distinguere tra vecchio e nuovo regime, verificando se la domanda sia stata avviata prima o dopo la riforma.

4. Il nuovo scenario normativo

Il vero punto di svolta è rappresentato dalla legge 74/2025, che ha introdotto vincoli all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis.
La Corte costituzionale, con questa pronuncia, ha di fatto lasciato intatto l’impianto del 1992, ma il contenzioso futuro verterà sull’interpretazione e sulla compatibilità costituzionale della riforma del 2025.

5. Consigli operativi

  • Nei giudizi già pendenti, è opportuno ribadire l’applicazione del regime del 1992, sottolineando la non retroattività della legge 74/2025.

  • Nelle nuove pratiche, occorre verificare attentamente i nuovi requisiti di legge e predisporre documentazione idonea a dimostrare il legame effettivo con l’Italia.

  • In prospettiva, bisognerà monitorare i ricorsi che inevitabilmente arriveranno alla Consulta sulla riforma del 2025, perché saranno quelli a definire i nuovi confini applicativi della materia.

6. Conclusioni

La sentenza n. 142/2025 non ha innovato l’ordinamento, ma ha tracciato una linea chiara: l’ampliamento o la restrizione della cittadinanza per discendenza è materia riservata al legislatore.
Per avvocati e operatori, il messaggio è netto: oggi la questione centrale non è più se la cittadinanza iure sanguinis debba avere limiti, ma quali limiti introdotti dalla legge 74/2025 resisteranno al vaglio di costituzionalità.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

mercoledì 13 agosto 2025

L’Avv. Fabio Loscerbo organizza un evento formativo accreditato dal COA su accesso agli atti e diritto degli stranieri

 

L’Avv. Fabio Loscerbo organizza un evento formativo accreditato dal COA su accesso agli atti e diritto degli stranieri

A cura della redazione

Bologna ha ospitato, venerdì 18 luglio 2025, un appuntamento che ha unito rigore giuridico e utilità pratica. Nella Sala consiliare del Quartiere Reno “Rosario Angelo Livatino”, l’Avv. Fabio Loscerbo ha tenuto un seminario dedicato alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi nel diritto dell’immigrazione. L’iniziativa, gratuita e accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna con due crediti formativi, ha richiamato professionisti e operatori interessati a rimettere al centro la trasparenza procedimentale come strumento di tutela effettiva.

Il tema non poteva essere più attuale. In materia di permessi di soggiorno, visti, audizioni dinanzi alle Commissioni Territoriali e provvedimenti delle Questure, l’accesso agli atti non è un dettaglio formale ma la condizione per verificare la legittimità dell’azione amministrativa e predisporre difese informate. Loscerbo ha scelto un’impostazione concreta: partire dal perno della legge 241 del 1990, con i suoi articoli sull’accesso documentale, e intrecciarlo con il d.lgs. 33 del 2013, che ha introdotto l’accesso civico generalizzato, il cosiddetto FOIA. La distinzione fra i due istituti è stata analizzata non come questione da manuale, ma come scelta strategica da compiere caso per caso a seconda del bisogno difensivo: documenti del fascicolo quando serve la “carta” del procedimento; dati e informazioni diffuse quando occorre illuminare contesti amministrativi opachi.

Il confronto con la prassi quotidiana degli uffici è stato altrettanto franco. Si è ragionato sui termini di legge e sul meccanismo del silenzio-rigetto, sugli oneri di interlocuzione con i controinteressati e sui canali più efficaci per presentare le istanze, valorizzando ciò che la tradizione della 241/1990 chiede da sempre: forme semplici, motivazioni chiare, potere pubblico responsabile. Da qui l’attenzione al ruolo della Commissione per l’Accesso, chiamata a offrire pareri che, pur non vincolanti, hanno un peso reale nell’orientare le amministrazioni e nel costituire un punto di riferimento nel successivo giudizio amministrativo, anche nel rito speciale di cui all’articolo 116 del codice del processo amministrativo.

Non è mancato il necessario bilanciamento con la protezione dei dati personali. In un’epoca in cui la digitalizzazione moltiplica velocità e quantità di informazioni, il parametro del GDPR — e in particolare l’articolo 86 sul trattamento per finalità di trasparenza — impone di distinguere tra ciò che deve essere ostensibile e ciò che va oscurato. Loscerbo ha illustrato, con taglio operativo, come la tutela di ordine e sicurezza pubblica non possa trasformarsi in un alibi per negare l’accesso, e come le tecniche di oscuramento selettivo o di estrazione parziale permettano spesso di coniugare diritto alla conoscenza e riservatezza.

Il messaggio di fondo è semplice e, al tempo stesso, esigente: un’istanza di accesso impostata bene risparmia tempo, riduce le asimmetrie informative e, in molti casi, evita il contenzioso inutile. Per riuscirci serve metodo. Occorre scegliere lo strumento giusto, documentale o FOIA, costruire un quadro cronologico coerente, ancorare la richiesta a basi normative solide e conservare con cura le prove dell’invio e della ricezione. È un modo di lavorare che parla il linguaggio della tradizione amministrativa italiana ma guarda avanti, perché la trasparenza non è un feticcio ideologico: è un dovere giuridico che, se praticato bene, migliora la qualità delle decisioni e restituisce prevedibilità alle relazioni tra cittadini stranieri e pubbliche amministrazioni.

L’accreditamento da parte del COA di Bologna ha dato all’incontro la cornice istituzionale adeguata. La collaborazione con gli uffici dell’Ordine e con il Quartiere Reno ha permesso una gestione puntuale degli aspetti organizzativi, confermando che la formazione forense può essere, al tempo stesso, sobria e incisiva. La scelta della sala intitolata a Rosario Angelo Livatino ha aggiunto un valore simbolico non secondario: la legalità non è retorica, è prassi quotidiana, e si coltiva anche attraverso momenti come questo.

Dalla redazione, il giudizio è netto: l’evento ha fatto scuola perché ha tenuto insieme la lettera delle norme e le esigenze reali degli operatori. Non si è limitato a enunciare principi, ma ha proposto una via d’uso, tradizionale nel rigore e moderna negli strumenti. È anche per questo che l’organizzazione annuncia la prosecuzione di un percorso di “formazione in pillole” dedicato ai punti di contatto tra trasparenza e diritto degli stranieri, dal rapporto con le rappresentanze consolari alla gestione del preavviso di rigetto di cui all’articolo 10-bis della legge 241/1990. Materiali di lavoro, schemi e tracce operative accompagneranno i prossimi appuntamenti, con l’ambizione — tutt’altro che modesta — di rendere l’accesso agli atti una competenza quotidiana, non un’eccezione.


Redazione












Decreto flussi 2026-2028: semplificazioni in arrivo Addio (o quasi) al “labour market test”, tempi più rapidi per il nulla osta, codice fiscale al visto. Quote triennali: 497.550 ingressi

 

Decreto flussi 2026-2028: semplificazioni in arrivo

Addio (o quasi) al “labour market test”, tempi più rapidi per il nulla osta, codice fiscale al visto. Quote triennali: 497.550 ingressi

1) Contesto e percorso di adozione

Dal testo pubblicato su ItaliaOggi del 6 agosto 2025 emerge il parere della Conferenza Unificata (Regioni e Province autonome) sullo schema di DPCM che programma i flussi 2026-2028. Il parere è favorevole, con voto contrario di Toscana ed Emilia-Romagna. Segue ora il passaggio alle Commissioni parlamentari (parere entro 30 giorni) e il via libera definitivo della Presidenza del Consiglio. È prevista la pre-compilazione delle domande di nulla osta a partire da ottobre 2025, così da attivare subito il nuovo ciclo.

2) La novità chiave: semplificare (fino a eliminare) la verifica preventiva di indisponibilità

La procedura vigente impone al datore di lavoro, prima della domanda di nulla osta, di chiedere al Centro per l’Impiego la verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia. La verifica si considera conclusa con esito negativo se entro 8 giorni non arriva riscontro dal CPI; il nulla osta, poi, è rilasciato dopo 20 giorni dall’istanza (in caso di controlli positivi).
Le Regioni chiedono di rivalutare o eliminare questo passaggio, definito nella prassi un mero adempimento formale, costoso per imprese e CPI e spesso non aderente alla realtà dei fabbisogni (mansioni specifiche, aree a carenza di offerta, sistemi regionali già attivi di incrocio domanda-offerta). In sostanza, si punta a un modello più aderente al mercato e meno cartolare.

3) Altre semplificazioni proposte

  • Tempi del nulla osta: giudicati troppo lunghi; si chiede un’anticipazione dei termini, “sul modello” di corsie già sperimentate per alcuni Paesi (Pakistan, Bangladesh, Sri-Lanka, Marocco).

  • Codice fiscale al visto: rilascio del CF in Ambasciata/Consolato contestualmente al visto, per consentire subito contratto, assunzione e adempimenti contributivi/fiscali.

  • Contratto/lettera di assunzione: snellimento della sottoscrizione (oggi spesso subordinata a firma digitale), per accelerare l’avvio del rapporto.

  • Conto corrente: semplificare l’iscrizione anagrafica bancaria per l’apertura del conto ai neo-ingressi, così da garantire la tracciabilità delle retribuzioni ed evitare i “mesi di vuoto” in cui molte aziende faticano a pagare stipendi per assenza di IBAN.

4) Le quote 2026-2028 (per tipologia)

Tipologia202620272028
Lavoro subordinato non stagionale62.60062.20062.000
Lavoro subordinato stagionale88.00089.00090.000
Assistenza familiare (colf e badanti)13.60014.00014.200
Lavoro autonomo650650650
Totale annuo164.850165.850166.850

Totale triennio: 497.550 ingressi. Si nota la crescita graduale della componente stagionale e dell’assistenza familiare, con tenuta del non stagionale e una quota simbolica per l’autonomo.

5) Impatti operativi (imprese e consulenti)

  • Pianificazione: la pre-compilazione da ottobre 2025 consente di programmare le assunzioni 2026 sfruttando le nuove quote; conviene predisporre per tempo profili professionali, fabbisogni e documentazione.

  • Tempi di ingresso: l’anticipazione dei termini del nulla osta, se recepita, ridurrà il time-to-hire.

  • Onboarding: con CF al visto e conto semplificato, l’avvio contrattuale e paghe sarà più rapido, con minori rischi di non conformità (retribuzione in contanti, ritardi INPS/INAIL).

  • Compliance: lo snellimento del “labour market test” ridurrà il contenzioso su adempimenti formali, spostando l’attenzione su tracciabilità e correttezza del rapporto.

6) Profili critici e tenuta giuridica

  • Tutela del lavoratore interno: la compressione della verifica al CPI impone contromisure sostanziali (monitoraggi regionali dei fabbisogni, banche dati real time, incentivi all’inserimento di disoccupati residenti).

  • Coordinamento inter-amministrativo: rilascio del CF all’estero richiede integrazione stabile tra MAECI, Ministero dell’Interno, Agenzia delle Entrate e sistemi informativi (Prefetture/Questure/INPS).

  • Bancabilità: l’apertura del conto a neoinseriti extra-UE va conciliata con antiriciclaggio e adeguata verifica; serviranno linee guida chiare alle banche.

  • Quote e stagionalità: l’aumento del canale stagionale va affiancato da strumenti di tutela anti-caporalato e di alloggio adeguato, per evitare derive.

7) Che cosa cambia “davvero”

Se il Governo recepirà integralmente il parere:

  • la procedura d’ingresso diventerà più snella e prevedibile;

  • l’onere documentale si sposterà dal “pezzo di carta” (CPI) al controllo sostanziale su contratto, retribuzione, alloggio e sicurezza;

  • l’integrazione amministrativa (CF al visto + conto + firma semplificata) ridurrà i tempi morti post-ingresso e i rischi di lavoro irregolare “di attesa”.

8) Conclusioni (realismo e prospettiva)

Il triennio 2026-2028, con quasi mezzo milione di ingressi programmati, segna un passaggio dal formalismo alla governance per processi: meno burocrazia inutile, più controlli veri sul rapporto di lavoro e sulla tracciabilità delle retribuzioni. La scommessa è duplice: competitività per le imprese e tutele effettive per i lavoratori. Sarà decisivo, però, che il DPCM traduca le indicazioni della Conferenza in norme chiare, tempi certi e piattaforme interoperabili. Altrimenti, le “semplificazioni” rischiano di restare sulla carta.


Avv. Fabio Loscerbo

Accesso alla protezione internazionale e divieto di discriminazione organizzativa – Nota a Sentenza Tribunale Ordinario di Torino, Nona Sezione Civile, 4 agosto 2025, R.G. 9257/2025

 Accesso alla protezione internazionale e divieto di discriminazione organizzativa – Nota a Sentenza Tribunale Ordinario di Torino, Nona Sezione Civile, 4 agosto 2025, R.G. 9257/2025

1) Premessa
La sentenza in commento decide un ricorso cumulativo avente ad oggetto: (a) l’accertamento del diritto a formalizzare la domanda di protezione internazionale presso la Questura territorialmente competente; (b) l’accertamento del carattere discriminatorio del modello organizzativo adottato dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino. Dopo una prima tutela cautelare che ha imposto la ricezione/formalizzazione delle istanze, il giudice, in sede di merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere sul capo relativo alla formalizzazione ed ha accolto la domanda antidiscriminatoria, impartendo ordini conformativi.

2) Oggetto del giudizio e domande
Le domande principali hanno riguardato: i) l’accertamento del diritto a presentare domanda di protezione internazionale ex art. 26 d.lgs. 25/2008 presso la Questura competente per “dimora”; ii) l’accertamento della natura discriminatoria delle prassi di accesso all’Ufficio Immigrazione, con richiesta di misure di rimozione e pubblicazione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 150/2011.

3) Quadro normativo
Art. 26 d.lgs. 25/2008: domanda alla Questura competente per il luogo di “dimora”, nozione interpretata in chiave funzionale e non formalistica, coerente con l’art. 6 della direttiva 2013/32/UE in tema di accesso effettivo alla procedura.
Tutela antidiscriminatoria: art. 43 d.lgs. 286/1998 e art. 28 d.lgs. 150/2011, che consentono al giudice ordinario di ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, adottare provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti e imporre piani organizzativi di prevenzione.

4) Sequenza processuale
Il ricorso è stato depositato a maggio 2025; sono state raccolte dichiarazioni ai sensi dell’art. 669-sexies c.p.c.; con provvedimento cautelare di fine giugno 2025 è stato ordinato alla Questura di ricevere/formalizzare le istanze entro un termine breve. Fissata l’udienza di merito a metà luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione e definita con sentenza pubblicata il 4 agosto 2025.

5) “Dimora” e competenza della Questura
Il Tribunale ha ritenuto provata, per ciascun ricorrente, la “dimora” nel territorio torinese anche in senso temporaneo o transitorio. Ne discende l’infondatezza della tesi che pretendeva la dimostrazione di residenza o dimora “abituale” per radicare la competenza della Questura. L’interpretazione accolta evita che oneri probatori eccessivi rendano di fatto impossibile o eccessivamente difficile l’accesso alla procedura, in violazione del principio di effettività del diritto dell’Unione.

6) Il profilo discriminatorio del modello organizzativo
Il giudice ha valorizzato elementi oggettivi della prassi: accesso contingentato tramite code fisiche, assenza di canali di prenotazione equivalenti a quelli disponibili per altre utenze della P.A., criteri di selezione non trasparenti e, in talune giornate, filtraggio per nazionalità. Tali modalità producono un trattamento meno favorevole, direttamente riconducibile al fattore “nazionalità”, in punto di accesso ad un servizio pubblico che condiziona l’esercizio di diritti fondamentali (soggiorno regolare durante la procedura, lavoro dopo i termini di legge, iscrizione anagrafica, assistenza sanitaria).

7) Onere della prova e standard probatorio
In applicazione dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 150/2011, forniti dagli attori elementi idonei a presumere la discriminazione, incombeva all’Amministrazione l’onere di provarne l’inesistenza. L’assenza di una prova contraria efficace sulle prassi contestate ha consolidato il quadro presuntivo, conducendo alla declaratoria di discriminazione diretta, anche di carattere collettivo.

8) Il rimedio strutturale imposto
La sentenza non si limita a vietare la prassi illecita: impone l’adozione, entro quattro mesi, di un modello organizzativo informatizzato di gestione degli accessi e delle prenotazioni, con mediazione di soggetti del terzo settore e distinzione tra richiedenti con/senza documenti, ritenuto idoneo in via prognostica a prevenire la reiterazione della discriminazione e a garantire parità sostanziale nell’accesso al servizio.

9) Dispositivo
– Accertata la discriminazione diretta (anche collettiva) posta in essere dall’organizzazione degli accessi all’Ufficio Immigrazione.
– Ordine di adottare un modello organizzativo informatizzato entro quattro mesi.
– Ordine di pubblicazione del provvedimento sui canali istituzionali e su un quotidiano a tiratura nazionale, con funzione informativa e deterrente.
– Spese a carico dell’Amministrazione; cessata materia del contendere sulla pretesa alla formalizzazione già soddisfatta in corso di causa; estinzione per rinuncia limitatamente a un ricorrente.

10) Osservazioni conclusive
La decisione presenta un duplice rilievo sistemico.
(i) Accesso effettivo alla procedura: la lettura funzionale della “dimora” evita che prassi organizzative trasformino requisiti di mera razionalizzazione in barriere all’ingresso, in contrasto con l’art. 6 della direttiva 2013/32/UE.
(ii) Rimedi organizzativi: l’utilizzo di ordini conformativi e di pubblicazione, tipici del contenzioso antidiscriminatorio, consente di incidere sulla causa strutturale della violazione, superando la tutela meramente inibitoria e orientando l’azione amministrativa a risultati verificabili.


Avv. Fabio Loscerbo

Published: Effetto sospensivo automatico in assenza di corretta procedura accelerata — Nota a Tribunale di…

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Effetto sospensivo automatico in assenza di corretta procedura accelerata – Nota a Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, decreto 30 luglio 2025, R.G. 10617/2025

 Effetto sospensivo automatico in assenza di corretta procedura accelerata – Nota a Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, decreto 30 luglio 2025, R.G. 10617/2025

1. Premessa
Il decreto in esame, emesso dalla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del Tribunale di Bologna, affronta la questione dell’effetto sospensivo automatico del ricorso contro un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale.
Il caso trae origine dal diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, motivato dalla presunta manifesta infondatezza della domanda, nonostante fosse stato adottato un iter procedurale di tipo ordinario e non accelerato.

2. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
La decisione si fonda sull’art. 35-bis del D.Lgs. 25/2008, come modificato da ultimo dal D.L. 145/2024, conv. in L. 187/2024, e sui principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024.
In tale arresto, reso a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. proveniente dalla stessa sezione bolognese, la Suprema Corte ha stabilito che la deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento impugnato – nei casi di manifesta infondatezza per provenienza da Paese sicuro – opera solo se la Commissione territoriale abbia effettivamente seguito una procedura accelerata conforme alle previsioni di legge. In caso contrario, si determina il ripristino della procedura ordinaria, con conseguente applicazione della sospensione automatica.

3. Applicazione estensiva ai casi di manifesta infondatezza non legati ai Paesi sicuri
Il Tribunale ha ritenuto che il principio enunciato dalle Sezioni Unite si applichi non solo alle ipotesi di manifesta infondatezza per provenienza da Paese sicuro, ma anche alle altre tipologie di manifesta infondatezza e, persino, ai casi di inammissibilità della domanda. Tale estensione trova giustificazione nella ratio della pronuncia della Cassazione e nell’esigenza di coerenza sistematica tra le diverse fattispecie.

4. La procedura seguita nel caso concreto
Dall’esame degli atti è emerso che la Commissione territoriale aveva dichiarato di non essere riuscita a rispettare i termini legali della procedura accelerata “a causa del grande afflusso di istanze”, procedendo quindi secondo il modello ordinario. Nonostante ciò, aveva rigettato l’istanza per manifesta infondatezza, richiamando una circolare della Commissione nazionale per il diritto di asilo.
Il Tribunale ha rilevato che l’adozione della procedura ordinaria comporta:

  • applicazione del termine ordinario di 30 giorni per la proposizione del ricorso;

  • automatica sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, a prescindere dalle avvertenze contenute nel dispositivo della decisione amministrativa.

5. La decisione
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato automaticamente sospeso l’effetto esecutivo del provvedimento impugnato e ha disposto l’obbligo per la Questura di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido sino alla definizione del giudizio.

6. Considerazioni conclusive
La pronuncia in commento ribadisce un principio di rilevanza pratica significativa per la difesa dei richiedenti protezione internazionale: l’effetto sospensivo automatico non può essere negato quando la Commissione territoriale non rispetta le condizioni procedurali che giustificano l’adozione della procedura accelerata.
Si tratta di un’interpretazione che tutela in maniera sostanziale il diritto di difesa e la permanenza legale sul territorio nazionale del richiedente, ponendo un freno a prassi amministrative che tendono ad assimilare impropriamente fattispecie diverse.


Avv. Fabio Loscerbo

Published: Protezione speciale e integrazione socio-lavorativa: nota a Tribunale di Catania, Sezione…

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Protezione speciale e integrazione socio-lavorativa: nota a Tribunale di Catania, Sezione Immigrazione, decreto 10 luglio 2025, R.G. 9595/2023

 Protezione speciale e integrazione socio-lavorativa: nota a Tribunale di Catania, Sezione Immigrazione, decreto 10 luglio 2025, R.G. 9595/2023

1. Premessa
Il decreto in commento, emesso dalla Sezione Immigrazione del Tribunale di Catania, affronta una vicenda complessa in cui il ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che aveva dichiarato inammissibile una domanda reiterata di protezione internazionale.
La decisione si caratterizza per un duplice profilo: da un lato, la conferma della valutazione negativa in ordine allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria; dall’altro, il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, in ragione del radicamento socio-lavorativo e familiare del richiedente in Italia.

2. Inammissibilità della domanda reiterata
Il Tribunale rileva come la Commissione Territoriale avesse legittimamente dichiarato inammissibile la domanda reiterata, non essendo stati introdotti nuovi elementi di fatto o di diritto idonei a mutare la valutazione già operata in sede di prima istanza, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25/2008.
Il ricorrente, infatti, si era limitato a prospettare generiche problematiche personali, senza fornire specifiche allegazioni su rischi individuali di persecuzione (art. 7 D.Lgs. 251/2007) o di danno grave (art. 14, lett. a e b, D.Lgs. 251/2007).
Sotto il profilo dell’art. 14, lett. c, il Tribunale ha escluso la sussistenza in Marocco di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, sulla base di un’ampia ricognizione delle fonti internazionali.

3. L’esame della protezione speciale
Pur confermando l’assenza dei presupposti per la protezione internazionale, il Collegio ha ritenuto necessario verificare la sussistenza delle condizioni per la protezione speciale, in applicazione del principio – ribadito da Cass. 8819/2020 – secondo cui il giudice deve valutare d’ufficio tutte le forme di tutela previste dall’ordinamento, indipendentemente dal nomen iuris indicato dalla parte.
Richiamando il testo dell’art. 19, comma 1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020, il Tribunale ha ritenuto che il rimpatrio del ricorrente avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, protetto dall’art. 8 CEDU, in considerazione del radicamento sociale e lavorativo in Italia.

4. Gli elementi di integrazione
L’integrazione è stata desunta da molteplici elementi documentali:

  • contratto di lavoro subordinato e buste paga relative al 2023 e 2024;

  • attestati di formazione professionale (carrelli industriali semoventi e sicurezza ad alto rischio);

  • matrimonio con connazionale residente in Italia e nascita di un figlio minore nel territorio nazionale.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 7396/2021; Cass. 16369/2022; Cass. 26089/2022) ha riconosciuto che tali fattori sono indicativi di una seria intenzione di integrazione, rilevante ai fini della protezione speciale.

5. La decisione
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando il diritto del richiedente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, convertibile in permesso per motivi di lavoro, e disponendo la trasmissione degli atti al Questore. Le spese sono state dichiarate irripetibili.

6. Considerazioni conclusive
Il provvedimento si inserisce nel filone giurisprudenziale che, pur rigettando le domande di protezione internazionale prive di elementi nuovi o circostanziati, riconosce la necessità di garantire la tutela dei legami familiari e dell’integrazione effettiva nel territorio, valorizzando l’art. 19 TUI come strumento di protezione dei diritti fondamentali.
L’approccio adottato dal Tribunale di Catania evidenzia un equilibrio tra il rigore nell’applicazione delle regole sull’inammissibilità delle domande reiterate e l’attenzione alla tutela dei valori costituzionali e convenzionali legati alla vita privata e familiare.


Avv. Fabio Loscerbo

mercoledì 30 luglio 2025

T.A.R. Salerno: va riesaminata la domanda di permesso di soggiorno rigettata per “piccolo spaccio” alla luce della giurisprudenza costituzionale Sentenza n. 1074/2025 – R.G. n. 869/2024 – Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Terza – pubblicata l’11 giugno 2025

 T.A.R. Salerno: va riesaminata la domanda di permesso di soggiorno rigettata per “piccolo spaccio” alla luce della giurisprudenza costituzionale

Sentenza n. 1074/2025 – R.G. n. 869/2024 – Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Terza – pubblicata l’11 giugno 2025

Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. Salerno ha accolto il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il decreto di diniego del permesso di soggiorno per emersione ai sensi dell’art. 103, co. 1, del D.L. 34/2020, basato su una condanna pregressa per detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, del D.P.R. 309/1990.

La Questura aveva ritenuto tale condanna ostativa in via automatica, applicando l’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. 34/2020, che esclude l’accesso alla procedura di regolarizzazione in caso di reati “inerenti agli stupefacenti”. Il ricorrente aveva tuttavia evidenziato che si trattava di una fattispecie di “piccolo spaccio”, con condanna risalente, pena sospesa e intervenuta riabilitazione.

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, in particolare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2024, che ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui prevede l’automatica esclusione dei soggetti condannati per i reati previsti dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (spaccio di lieve entità). La Consulta ha chiarito che in tali casi è necessaria una valutazione individuale della pericolosità sociale attuale del richiedente, non essendo giustificabile una presunzione assoluta.

Il T.A.R. ha ribadito che, anche prima dell’evoluzione normativa che ha trasformato la fattispecie attenuata in reato autonomo, i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dei diritti fondamentali avrebbero comunque imposto una verifica istruttoria piena della situazione personale del richiedente. Nel caso in esame, tale valutazione era completamente assente nel provvedimento impugnato.

Pertanto, il Tribunale ha annullato il decreto di diniego e ha ordinato alla Questura di riesaminare l’istanza, valutando in concreto la pericolosità sociale del ricorrente alla luce della riabilitazione, del tempo trascorso, della condotta successiva e della situazione familiare e lavorativa documentata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda, e il patrocinio a spese dello Stato è stato confermato, con liquidazione di € 1.000,00 al difensore.

Avv. Fabio Loscerbo

martedì 29 luglio 2025

T.A.R. Salerno: la Prefettura deve concludere il procedimento anche in caso di rinuncia del datore di lavoro Sentenza n. 1260/2025 – R.G. n. 1808/2024 – Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Terza – udienza del 10 giugno 2025

 T.A.R. Salerno: la Prefettura deve concludere il procedimento anche in caso di rinuncia del datore di lavoro

Sentenza n. 1260/2025 – R.G. n. 1808/2024 – Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Terza – udienza del 10 giugno 2025

Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. Salerno ha accolto il ricorso proposto contro l’inerzia della Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione in ordine all’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata il 7 marzo 2023.

Il ricorrente, regolarmente entrato in Italia con nulla osta per lavoro subordinato non stagionale, si era presentato presso lo Sportello Unico insieme al datore di lavoro per perfezionare il contratto di soggiorno. Tuttavia, per errore materiale nell’indicazione del nominativo, l’appuntamento si concludeva senza esito. Dopo ulteriori solleciti e la sopravvenuta rinuncia del datore all’assunzione, l’Amministrazione ometteva di adottare qualsivoglia provvedimento espresso.

Il Tribunale ha richiamato il principio, affermato anche dal Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 4717/2024), secondo cui la stipula del contratto di soggiorno è fase essenziale e funzionale non solo all’ottenimento del titolo di soggiorno ma anche alla piena integrazione dello straniero nel tessuto sociale ed economico nazionale. Essa non può essere elusa dalla P.A., la quale ha l’obbligo giuridico di convocare le parti e verificare l’effettiva disponibilità del datore di lavoro, anche ai fini dell’eventuale rilascio di un permesso per attesa occupazione.

Il Collegio ha riconosciuto che, sebbene la Prefettura avesse infine convocato le parti a distanza di oltre un anno dal primo appuntamento, tale adempimento tardivo non esimeva l’Amministrazione dall’obbligo di concludere formalmente il procedimento avviato, in osservanza dell’art. 5, comma 9, del D.lgs. 286/1998. Quest’ultima disposizione prevede infatti un termine di 60 giorni entro cui decidere sulle istanze di permesso.

Pur considerando gli orientamenti giurisprudenziali che escludono il rilascio del permesso per attesa occupazione in caso di mancata instaurazione originaria del rapporto di lavoro, il T.A.R. ha ritenuto comunque doveroso un provvedimento espresso e motivato da parte dell’Amministrazione, poiché l’eventuale reperimento di una nuova opportunità lavorativa non può essere a priori escluso.

La sentenza dispone quindi l’obbligo per la Prefettura di pronunciarsi entro 30 giorni, nominando, in caso di ulteriore silenzio, un Commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie del Ministero dell’Interno. Le spese di giudizio sono poste a carico del Ministero, liquidate in € 1.000 oltre accessori.

Avv. Fabio Loscerbo