domenica 14 dicembre 2025

New on TikTok: Permesso di soggiorno negato per una vecchia condanna: quando la conversione in lavoro diventa impossibile Buongiorno, sono l’Avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Oggi affrontiamo un problema pratico molto frequente: la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato negata a causa di una precedente condanna penale. . Il Tribunale ha ribadito che, in presenza di una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti nelle forme più gravi, in particolare quelle previste dall’articolo 73, comma 1-bis, del DPR 309 del 90, opera una causa ostativa automatica al rilascio o alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro.Il tema è stato chiarito dal TAR Emilia-Romagna, Sezione Prima, con la sentenza numero 01561 del 2025, depositata nel dicembre 2025download In questi casi non rilevano né la sospensione condizionale della pena, né le attenuanti, né il tempo trascorso dalla condanna. L’amministrazione applica in modo vincolato gli articoli 4, comma 3, e 5 del Testo Unico Immigrazione. L’unico possibile spazio di valutazione discrezionale riguarda la presenza di legami familiari effettivi e attuali in Italia. Solo in presenza di una reale unità familiare, dimostrata e non solo formalmente dichiarata, l’amministrazione è tenuta a effettuare un bilanciamento tra pericolosità sociale e tutela della vita familiare, anche alla luce dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ma se questi legami non sono provati, o risultano interrotti, il diniego diventa sostanzialmente vincolato. Il problema pratico, quindi, è questo: molti stranieri confidano nel fatto che una condanna “scontata” o risalente nel tempo possa non incidere più sul loro percorso amministrativo. La realtà è diversa. In materia di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, alcune condanne restano una barriera invalicabile, indipendentemente dal percorso lavorativo successivo o dal grado di inserimento sociale. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, grazie per l’ascoto ed a presto per un nuvo episodio del Podcast Diritto dell’Immigrazione.

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Condanne per stupefacenti e conversione del permesso di soggiorno per lavoro: il perimetro del diniego vincolato

 Condanne per stupefacenti e conversione del permesso di soggiorno per lavoro: il perimetro del diniego vincolato

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, numero 01561 del 2025, depositata nel dicembre 2025, offre l’occasione per tornare su un tema centrale e tutt’altro che pacifico nel diritto dell’immigrazione: l’incidenza delle condanne penali in materia di stupefacenti sulla possibilità di ottenere il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il provvedimento, pubblicato integralmente e consultabile al seguente link
https://www.calameo.com/books/0080797757982a2aef314
si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ma ne chiarisce con particolare nettezza i confini applicativi, distinguendo tra ipotesi di automatismo ostativo e residui spazi di valutazione discrezionale in capo all’amministrazione.

La controversia trae origine dal diniego opposto dalla Questura a una istanza di rinnovo e conversione di un permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato. Il diniego era fondato sull’esistenza di una condanna definitiva per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, pronunciata ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del DPR 309 del 90. La difesa aveva contestato l’automatismo applicato dall’amministrazione, invocando una valutazione complessiva della situazione personale, lavorativa e sociale dell’interessato.

Il TAR chiarisce preliminarmente il corretto inquadramento normativo della fattispecie, escludendo l’applicabilità dell’articolo 9 del Testo Unico Immigrazione, relativo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e riconducendo il caso agli articoli 4, comma 3, e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. In tale ambito, la condanna per reati inerenti gli stupefacenti, nelle forme più gravi previste dalla legge, integra una causa ostativa automatica al rilascio e alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro.

La sentenza ribadisce che, in presenza di tali condanne, non assumono rilievo né la sospensione condizionale della pena, né la concessione di attenuanti, né il tempo trascorso dalla commissione del fatto. L’amministrazione, in questi casi, non dispone di un potere valutativo pieno, ma è vincolata al diniego del titolo di soggiorno richiesto.

Un passaggio centrale della decisione riguarda tuttavia l’unica eccezione a tale automatismo: la presenza di legami familiari effettivi e attuali con soggetti regolarmente residenti in Italia. Solo in presenza di una reale unità familiare, dimostrata in modo concreto e non meramente formale, l’articolo 5, comma 5, del Testo Unico Immigrazione impone all’amministrazione una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla sicurezza e la tutela della vita familiare, anche alla luce dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nel caso esaminato, il TAR ritiene che tale presupposto non fosse integrato, evidenziando l’assenza di una convivenza effettiva e la mancata dimostrazione di un nucleo familiare attuale. Ne deriva, coerentemente, la conferma del carattere vincolato del diniego.

La decisione si presta a una riflessione più ampia sul rapporto tra integrazione sociale e automatismi normativi nel diritto dell’immigrazione. Molti stranieri confidano nel fatto che una condanna ormai “scontata” o risalente nel tempo non incida più sul loro percorso amministrativo. La sentenza in commento dimostra invece come, almeno in materia di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, alcune condanne continuino a operare come barriere giuridiche difficilmente superabili, indipendentemente dal successivo inserimento lavorativo o sociale.

In questo senso, il provvedimento del TAR Emilia-Romagna rappresenta un punto fermo sullo stato attuale del diritto vivente, offrendo agli operatori del settore un quadro chiaro dei limiti entro i quali può essere utilmente invocata la valutazione discrezionale dell’amministrazione e, al contempo, dei casi in cui tale valutazione risulta giuridicamente preclusa.


Podcast collegati alla sentenza


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 13 dicembre 2025

 Il diritto penale è, per definizione, extrema ratio. Anche quando si confronta con l’immigrazione e il diritto di asilo.

venerdì 12 dicembre 2025

La denuncia alla Commissione europea per presunta violazione del diritto dell’Unione: natura, limiti e funzione sistemica

 

La denuncia alla Commissione europea per presunta violazione del diritto dell’Unione: natura, limiti e funzione sistemica

Abstract

La procedura di denuncia alla Commissione europea costituisce uno strumento di garanzia dell’ordinamento unionale, finalizzato a segnalare eventuali violazioni del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri. Pur essendo accessibile a chiunque, essa non rappresenta un rimedio individuale e non offre una tutela diretta rispetto a casi isolati. L’analisi dei documenti ufficiali pubblicati su Calameo, disponibili ai link https://www.calameo.com/books/008079775f6fc9e6a4f22 e https://www.calameo.com/books/008079775e80c7d70a2b6, consente di comprendere il funzionamento interno di questa procedura, i criteri valutativi della Commissione e i limiti strutturali che delimitano il suo raggio d’azione.

1. La natura della denuncia nel sistema del diritto dell’Unione

La denuncia presentata alla Commissione europea trova il suo fondamento nell’articolo 17 del Trattato sull’Unione europea, che attribuisce all’istituzione il ruolo di custode dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione. Il primo documento pubblicato su Calameo (https://www.calameo.com/books/008079775f6fc9e6a4f22) chiarisce che la registrazione della denuncia rappresenta soltanto l’avvio di una valutazione amministrativa preliminare, nel corso della quale la Commissione esamina la pertinenza della questione rispetto all’interesse generale dell’Unione. L’atto evidenzia come il denunciante non acquisisca alcun diritto soggettivo alla prosecuzione del procedimento, poiché la funzione della Commissione non è quella di risolvere controversie individuali, ma di individuare eventuali criticità sistemiche nella legislazione o nelle prassi amministrative degli Stati membri.

2. I presupposti per l’intervento della Commissione

La Commissione procede alla fase successiva della procedura solo quando la denuncia presenta elementi idonei a dimostrare una violazione strutturale del diritto europeo. Il secondo documento, pubblicato al link https://www.calameo.com/books/008079775e80c7d70a2b6, illustra con chiarezza tale criterio, specificando che l’istituzione può intervenire esclusivamente laddove emergano pratiche amministrative caratterizzate da generalità, costanza e documentazione adeguata. Questo principio, più volte ribadito anche dalla giurisprudenza dell’Unione, impedisce alla Commissione di assumere un ruolo sostitutivo rispetto alle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali. In assenza di tali presupposti, l’istituzione invita il denunciante a utilizzare i rimedi interni previsti dall’ordinamento dello Stato membro, che restano lo strumento più diretto ed effettivo per ottenere tutela nel caso concreto.

3. La funzione del preavviso di archiviazione

Il preavviso di archiviazione rappresenta una fase fisiologica della procedura. Attraverso questa comunicazione la Commissione manifesta l’intenzione di chiudere il fascicolo, salvo la presentazione di nuovi elementi che possano modificare la valutazione iniziale. Tale fase, descritta nei documenti pubblicati, svolge un ruolo essenziale nella garanzia partecipativa del denunciante, poiché consente di integrare informazioni rilevanti o chiarire aspetti che non erano stati evidenziati nella prima valutazione. La logica che guida la Commissione rimane comunque orientata alla verifica dell’esistenza di un interesse europeo generale, distinto dalla tutela della posizione sostanziale del singolo.

4. Il rapporto tra denuncia europea e rimedi nazionali

La lettura congiunta dei documenti ai link https://www.calameo.com/books/008079775f6fc9e6a4f22 e https://www.calameo.com/books/008079775e80c7d70a2b6 evidenzia con nettezza che la denuncia non sospende i termini per la proposizione di ricorsi nazionali e non può sostituire gli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento interno. La Commissione chiarisce che la sua eventuale iniziativa ha natura sistemica e non è rivolta a ottenere un risultato immediato sul caso individuale. Questa distinzione è fondamentale poiché consente di comprendere il corretto impiego della procedura: essa non è pensata come rimedio per ottenere provvedimenti urgenti o correttivi, ma come meccanismo di vigilanza sulla coerenza dell’azione degli Stati membri con il diritto dell’Unione.

5. La dimensione sistemica delle segnalazioni nel settore dell’immigrazione

Nel contesto del diritto dell’immigrazione, si registrano frequentemente situazioni nelle quali l’accesso alle procedure amministrative risulta difficoltoso. I documenti della Commissione mostrano chiaramente che difficoltà isolate non sono sufficienti per fondare un intervento europeo. È necessario, invece, che emerga un quadro più ampio, composto da dati, segnalazioni ripetute o evidenze documentate che dimostrino una disfunzione generalizzata. In mancanza di tale dimensione sistemica, la competenza primaria resta degli organi nazionali. La procedura di denuncia svolge comunque un ruolo importante, poiché consente di portare all’attenzione della Commissione eventuali criticità emergenti, che potrebbero assumere rilievo nel momento in cui diventino abituali o estese.

6. Conclusioni

La procedura di denuncia alla Commissione europea è uno strumento di garanzia dell’ordinamento dell’Unione, ma non può essere interpretata come un mezzo di tutela immediata della posizione soggettiva del denunciante. La sua operatività è condizionata dalla capacità di dimostrare l’esistenza di violazioni strutturali e non episodiche, e dalla distinzione netta tra il ruolo della Commissione e quello dei giudici nazionali. I documenti pubblicati su Calameo ai link https://www.calameo.com/books/008079775f6fc9e6a4f22 e https://www.calameo.com/books/008079775e80c7d70a2b6 consentono di ricostruire con precisione questa architettura giuridica, offrendo una lettura chiara e completa delle dinamiche procedurali e dei limiti istituzionali che caratterizzano l’azione della Commissione. La conoscenza approfondita di tali meccanismi è essenziale per orientare correttamente qualsiasi strategia difensiva che coinvolga il diritto dell’Unione e i sistemi di tutela multilivello.


Avv. Fabio Loscerbo

Protezione complementare – Nota al Decreto del Tribunale di Firenze, camera di consiglio del 4 dicembre 2025 (R.G. 12055/2024)

TEMA: Protezione complementare – Nota al Decreto del Tribunale di Firenze, camera di consiglio del 4 dicembre 2025 (R.G. 12055/2024)

Abstract
Il decreto del Tribunale di Firenze del 4 dicembre 2025 offre un’ulteriore conferma dell’evoluzione interpretativa della protezione complementare alla luce del quadro normativo successivo al Decreto-Legge 20/2023. La decisione valorizza in modo rigoroso la funzione costituzionale del divieto di refoulement e la necessità di una valutazione comparativa concreta tra integrazione effettiva in Italia e prospettive di vita nel Paese di origine. Il provvedimento è disponibile per la consultazione e il download al seguente link: https://www.calameo.com/books/008079775a54122e54b1f.


1. Il contesto normativo e la cornice intertemporale applicabile

Il Tribunale di Firenze muove da una ricostruzione puntuale del diritto vigente in materia di protezione complementare, ricordando come l’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, nel suo nucleo essenziale, non sia stato inciso dal Decreto-Legge 20/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 50/2023.

Rimangono pertanto pienamente operativi:
– il divieto di respingimento ed espulsione in presenza di rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti;
– gli obblighi derivanti dall’articolo 5, comma 6, TUI;
– il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano.

L’abrogazione dei periodi relativi alla tutela della vita privata e familiare ha riportato il sistema alla logica antecedente alla riforma del 2020, senza espungere tuttavia l’effettiva tutela derivante dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione e dall’articolo 8 CEDU.

Sul piano intertemporale, il Tribunale chiarisce che la domanda proposta dopo l’11 marzo 2023 rientra nell’ambito applicativo del nuovo quadro normativo, come previsto dall’articolo 7, secondo comma, del Decreto-Legge 20/2023.

In questo assetto, la protezione complementare continua a fondarsi sui principi elaborati dalla Corte di cassazione nelle pronunce del 2018, 2019 e 2021, che hanno definito il perimetro della comparazione tra radicamento in Italia e condizione nel Paese di origine.


2. La comparazione tra integrazione in Italia e rischio di vulnerabilità in caso di rimpatrio

La decisione attribuisce rilievo centrale alla valutazione comparativa, ritenendo che l’allontanamento del ricorrente comporterebbe un evidente deterioramento delle sue condizioni di vita privata e familiare.

Il percorso di integrazione viene documentato attraverso elementi concreti:

– una continuità lavorativa che culmina nella trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro;
– una stabilità abitativa certificata dalla residenza anagrafica;
– un percorso formativo in lingua italiana;
– una crescente autonomia personale, testimoniata anche dall’iscrizione agli esami per la patente di guida.

Il Tribunale sottolinea che il ritorno in Marocco determinerebbe un significativo scadimento delle condizioni di vita, alla luce dell’indebolimento dei legami familiari e sociali nel Paese di origine.

In ciò si riflette la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la protezione complementare si fonda sulla tutela effettiva dei diritti riconosciuti dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.


3. L’obbligo di protezione derivante dagli articoli 5, comma 6, TUI e 8 CEDU

Un passaggio particolarmente rilevante della motivazione afferma che, quando l’allontanamento della persona determinerebbe la violazione di obblighi costituzionali o internazionali, il rilascio del permesso per protezione speciale non è una scelta discrezionale, ma una conseguenza necessaria.

Il Tribunale riconosce che il rimpatrio del ricorrente esporrebbe quest’ultimo a una compromissione “certa e rilevante” dei suoi diritti fondamentali, in assenza di qualunque esigenza di sicurezza nazionale o ordine pubblico che possa prevalere.

Si tratta di un’applicazione chiara dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2021, secondo cui l’integrazione effettiva raggiunta nel Paese ospitante può incidere in maniera decisiva nella comparazione.


4. Rilievo pratico della decisione e implicazioni per gli operatori del diritto

La decisione del Tribunale di Firenze si inserisce con coerenza nel solco delle più recenti pronunce in materia di protezione complementare.

Essa conferma che:
– la protezione complementare continua a rappresentare una clausola di salvaguardia costituzionale e convenzionale;
– l’amministrazione non può eludere il giudizio comparativo richiesto dagli obblighi costituzionali;
– il percorso di integrazione non è un elemento marginale, ma una componente essenziale nella valutazione della vulnerabilità in caso di rimpatrio.

Il provvedimento, disponibile al link https://www.calameo.com/books/008079775a54122e54b1f, costituisce quindi un utile riferimento per orientare l’attività difensiva e quella amministrativa, in un quadro normativo in cui la protezione complementare mantiene un ruolo determinante.


Avv. Fabio Loscerbo

giovedì 11 dicembre 2025

New on TikTok: Nuevo episodio del pódcast “Derecho de la Inmigración” Título: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo y requisitos obligatorios: la sentencia del TAR de Lecce del 19 de noviembre de 2025 Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración. Hoy analizamos una reciente decisión del Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Apulia – sede de Lecce, dictada el 19 de noviembre de 2025 y publicada el 28 de noviembre de 2025, relativa a la denegación de la renovación de un permiso de residencia por trabajo autónomo. El caso gira en torno a tres aspectos esenciales: el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Texto Único de Inmigración, la valoración de la peligrosidad social y la incidencia de los vínculos familiares en Italia. El Tribunal recuerda que, en materia de trabajo autónomo, los requisitos legales son estrictos: el solicitante debe demostrar un ingreso anual lícito superior al umbral previsto y la disponibilidad de un alojamiento adecuado. En este caso, no se acreditaron ni ingresos suficientes ni una vivienda idónea. La normativa no permite basarse en perspectivas futuras ni considerar estas carencias como irregularidades subsanables posteriormente. En cuanto a la seguridad pública, la Administración tuvo en cuenta diversos antecedentes penales y policiales. El Tribunal confirma que tales elementos pueden valorarse incluso sin una condena penal firme, cuando indican una conducta incompatible con la renovación del permiso. Respecto a los vínculos familiares, el solicitante era padre de una menor italiana, pero no convivía con ella ni mantenía una relación estable documentada. El Tribunal sigue la jurisprudencia consolidada según la cual la presencia de un hijo en Italia no impide, por sí sola, una denegación cuando prevalecen razones de orden público. La sentencia concluye que la decisión de la Questura fue legítima, suficientemente motivada y apoyada en una instrucción adecuada. Con este episodio hemos resumido una resolución que aclara cómo se aplican en la práctica los requisitos del permiso de residencia por trabajo autónomo y cómo interactúan con la valoración de la peligrosidad social. Nos escuchamos en el próximo episodio de Derecho de la Inmigración.

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mercoledì 10 dicembre 2025

Protezione complementare, integrazione e obblighi costituzionali nella giurisprudenza più recente(Nota a Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, decreto 19 novembre 2025, R.G. 11421/2024)

Abstract
Il decreto del Tribunale di Bologna del 19 novembre 2025 rappresenta un riferimento significativo per comprendere la funzione attuale della protezione complementare dopo la riforma del D.L. 20/2023. Sebbene il legislatore abbia eliminato i criteri normativi che tipizzavano la valutazione della vita privata e familiare, la decisione ribadisce che l’istituto mantiene un solido fondamento negli obblighi costituzionali e internazionali, che non possono essere compressi per effetto di modifiche legislative. Il provvedimento conferma inoltre il ruolo decisivo del giudice nella ricostruzione del perimetro dell’art. 19 TUI, attraverso un giudizio comparativo che valorizza i percorsi di integrazione individuali e la proporzionalità delle misure di allontanamento.


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1. Il contesto processuale e l’oggetto del giudizio

Il procedimento trae origine dall’impugnazione del rigetto della domanda di protezione internazionale, esaminata in procedura accelerata, rispetto alla quale il Tribunale riconosce l’automatica sospensione per violazione dei termini procedurali. L’attenzione del Collegio si concentra esclusivamente sulla richiesta di protezione complementare, dato che il ricorrente non ha più insistito sulle forme maggiori di tutela. La documentazione sopravvenuta durante il giudizio, che attesta un percorso di integrazione rapida e coerente, diventa centrale per valutare se l’allontanamento possa determinare una lesione sproporzionata della vita privata ai sensi dell’art. 19 TUI e dell’art. 8 CEDU. Il quadro familiare, caratterizzato dalla presenza in Italia di una sorella regolarmente soggiornante, si combina con il radicamento lavorativo e imprenditoriale per delineare una identità sociale diversa da quella che il ricorrente avrebbe nel Paese d’origine.


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2. Il quadro normativo dopo il D.L. 20/2023 e la persistenza strutturale della protezione complementare

La riforma del 2023 interviene sull’art. 19 TUI, eliminando gli indici normativi che fino ad allora guidavano la valutazione della vita privata e familiare. Il legislatore, tuttavia, non modifica l’ossatura dell’istituto, poiché resta intatto il rinvio agli obblighi costituzionali e internazionali contenuto nell’art. 5, comma 6, TUI. La Corte di cassazione, attraverso decisioni recenti richiamate dal Tribunale, sottolinea che il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua a essere pienamente operante, poiché protetto non solo dalla CEDU ma anche dalla Costituzione. La sentenza n. 29593/2025 assume rilievo particolare, poiché chiarisce che la soppressione dei criteri legislativi non riduce l’estensione delle garanzie. L’interprete è anzi chiamato a ricostruire tali criteri attraverso i principi elaborati dalla Corte EDU e dalla stessa Cassazione, seguendo una logica di integrazione tra fonti convenzionali e costituzionali. Da ciò deriva una trasformazione dell’istituto: meno tipizzato sul piano normativo, più affidato al giudizio ponderato del giudice e al rispetto del principio di proporzionalità.


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3. L’integrazione come elemento qualificante della vita privata

Una parte significativa del decreto è dedicata all’analisi del percorso di integrazione del ricorrente. L’avvio di un’attività autonoma con risultati economici rilevanti, documentati da fatture e dichiarazioni reddituali, attesta una capacità di auto-sostentamento che non si esaurisce nel mero dato economico, ma segnala una volontà effettiva di costruire in Italia una rete di relazioni sociali e professionali. Il Collegio valorizza espressamente la funzione sociale del lavoro, riprendendo la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui la vita professionale può costituire parte integrante della vita privata (Niemietz c. Germania, 1992). La presenza di relazioni familiari stabili e la conoscenza adeguata della lingua italiana contribuiscono ulteriormente a definire una vita privata radicata nel contesto sociale italiano. Questa dimensione complessiva dell’integrazione permette al giudice di cogliere l’effettiva trasformazione identitaria del soggetto, che ha sviluppato legami significativi e una progettualità incompatibile con un ritorno forzato nel Paese d’origine.


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4. Il giudizio comparativo e la sproporzione dell’allontanamento

Il Tribunale procede alla valutazione comparativa tra la situazione attuale del ricorrente e quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, secondo il metodo già affermato dalla Corte di cassazione per la protezione complementare. L’allontanamento risulterebbe sproporzionato rispetto allo sviluppo raggiunto in Italia, anche considerando l’assenza di prospettive economiche e di sostegno familiare effettivo nel Paese di origine. Il Collegio non rileva inoltre motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico che possano giustificare un’ingerenza così incisiva nella vita privata dell’interessato. La protezione complementare si rivela quindi coerente con la finalità di evitare che l’espulsione comporti una violazione grave e sproporzionata dei diritti fondamentali, confermando il ruolo centrale della proporzionalità come limite sostanziale all’azione amministrativa.


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5. Il ruolo della giurisdizione dopo la riforma del 2023

La decisione del Tribunale di Bologna mette in evidenza la funzione di supplenza che la giurisdizione è oggi chiamata a svolgere. La scelta del legislatore di eliminare gli indici normativi non semplifica l’applicazione dell’istituto, ma richiede un intervento interpretativo più articolato, fondato sul dialogo tra diritto interno, Costituzione e CEDU. La protezione complementare si trasforma così in un istituto che esige una valutazione individualizzata e non schematica, grazie alla quale il giudice diventa il garante effettivo dell’equilibrio tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela della dignità della persona. L’assenza di parametri legislativi rigidi rafforza di fatto il ruolo della giurisprudenza nel definire, caso per caso, il contenuto del diritto.


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Conclusioni

Il decreto del 19 novembre 2025 rappresenta un contributo importante nella ricostruzione dell’istituto della protezione complementare. Il Tribunale riafferma che la tutela della vita privata non può essere sacrificata in nome di esigenze amministrative, quando il percorso di integrazione risulti effettivo e radicato. L’interpretazione adottata mostra come l’istituto, pur privato di tipizzazioni normative, mantenga una forte coerenza sistemica grazie al richiamo agli obblighi costituzionali e convenzionali. La protezione complementare emerge così non come uno strumento residuale, ma come un presidio essenziale per garantire la proporzionalità dell’allontanamento e la dignità della persona migrante.


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Avv. Fabio Loscerbo

martedì 9 dicembre 2025

New on TikTok: حلقة جديدة من بودكاست "قانون الهجرة" العنوان: رفض تصريح الإقامة للعمل الحر والمتطلبات الإلزامية: حكم محكمة تار ليتشي الصادر في 19 نوفمبر 2025 صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. نناقش اليوم قراراً حديثاً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا – فرع ليتشي، بتاريخ 19 نوفمبر 2025 والمنشور في 28 نوفمبر 2025، والمتعلق برفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر. تركّز القضية على ثلاثة محاور أساسية: استيفاء المتطلبات القانونية المنصوص عليها في التشريع الإيطالي للهجرة، وتقييم الخطورة الاجتماعية، وأثر الروابط الأسرية داخل إيطاليا. تشير المحكمة إلى أن متطلبات تصريح الإقامة للعمل الحر محددة وصارمة: يجب على المتقدم إثبات الحصول على دخل سنوي مشروع يفوق الحد الأدنى المحدد قانوناً، بالإضافة إلى توفر سكن مناسب. وفي هذه الحالة، لم يثبت وجود دخل كافٍ ولا سكن ملائم، ولا يسمح القانون بالاعتماد على توقعات مستقبلية أو معالجة هذه النواقص لاحقاً. وفيما يتعلق بالأمن العام، أخذت الإدارة بعين الاعتبار عدداً من السوابق الجنائية والشرطية. وتؤكد المحكمة أنه يمكن استخدام هذه العناصر حتى إذا لم ينتهِ مسارها بإدانة نهائية، طالما أنها تشير إلى سلوك لا يتوافق مع شروط تجديد التصريح. أما عن الروابط الأسرية، فكان مقدم الطلب أباً لطفلة إيطالية، لكنه لم يكن يقيم معها أو يثبت وجود علاقة مستقرة. وتؤكد المحكمة على الاجتهاد الراسخ بأن وجود طفل في إيطاليا لا يمنع رفض الطلب إذا كانت هناك اعتبارات متقدمة تتعلق بالنظام العام. وتخلص المحكمة إلى أن قرار "كوستورا" كان مشروعاً ومعللاً تعليلاً كافياً ومدعوماً بعناصر واقعية واضحة. وبهذا نكون قد قدّمنا ملخصاً لقرار قضائي يوضح كيفية تطبيق متطلبات تصريح الإقامة للعمل الحر وكيفية تفاعلها مع تقييم الخطورة الاجتماعية. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

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lunedì 8 dicembre 2025





 

Nuevo episodio del pódcast “Derecho de la Inmigración” Título: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo y requisitos obligatorios: la sentencia del TAR de Lecce del 19 de noviembre de 2025

 Nuevo episodio del pódcast “Derecho de la Inmigración”

Título: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo y requisitos obligatorios: la sentencia del TAR de Lecce del 19 de noviembre de 2025



Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración.

Hoy analizamos una reciente decisión del Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Apulia – sede de Lecce, dictada el 19 de noviembre de 2025 y publicada el 28 de noviembre de 2025, relativa a la denegación de la renovación de un permiso de residencia por trabajo autónomo.

El caso gira en torno a tres aspectos esenciales: el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Texto Único de Inmigración, la valoración de la peligrosidad social y la incidencia de los vínculos familiares en Italia.

El Tribunal recuerda que, en materia de trabajo autónomo, los requisitos legales son estrictos: el solicitante debe demostrar un ingreso anual lícito superior al umbral previsto y la disponibilidad de un alojamiento adecuado. En este caso, no se acreditaron ni ingresos suficientes ni una vivienda idónea. La normativa no permite basarse en perspectivas futuras ni considerar estas carencias como irregularidades subsanables posteriormente.

En cuanto a la seguridad pública, la Administración tuvo en cuenta diversos antecedentes penales y policiales. El Tribunal confirma que tales elementos pueden valorarse incluso sin una condena penal firme, cuando indican una conducta incompatible con la renovación del permiso.

Respecto a los vínculos familiares, el solicitante era padre de una menor italiana, pero no convivía con ella ni mantenía una relación estable documentada. El Tribunal sigue la jurisprudencia consolidada según la cual la presencia de un hijo en Italia no impide, por sí sola, una denegación cuando prevalecen razones de orden público.

La sentencia concluye que la decisión de la Questura fue legítima, suficientemente motivada y apoyada en una instrucción adecuada.

Con este episodio hemos resumido una resolución que aclara cómo se aplican en la práctica los requisitos del permiso de residencia por trabajo autónomo y cómo interactúan con la valoración de la peligrosidad social.

Nos escuchamos en el próximo episodio de Derecho de la Inmigración.

New Episode of the Podcast “Immigration Law” Title: Refusal of a Self-Employment Residence Permit and Mandatory Requirements: The TAR Lecce Ruling of 19 November 2025


 New Episode of the Podcast “Immigration Law”

Title: Refusal of a Self-Employment Residence Permit and Mandatory Requirements: The TAR Lecce Ruling of 19 November 2025


Good morning, this is Lawyer Fabio Loscerbo, and welcome to a new episode of the Immigration Law podcast.

Today we examine a recent decision of the Regional Administrative Tribunal (TAR) for Apulia – Lecce division, delivered on 19 November 2025 and published on 28 November 2025, concerning the refusal to renew a residence permit for self-employment.

The case focuses on three key aspects: compliance with the statutory requirements set out in the Consolidated Immigration Act, the assessment of social dangerousness, and the relevance of family ties in Italy.

The Tribunal reiterates that, in matters of self-employment, the legal requirements are mandatory: the applicant must prove a lawful annual income above the minimum threshold and the availability of suitable accommodation. In this case, neither adequate housing nor sufficient income was demonstrated. The legislation does not allow the Administration to rely on future prospects or to treat deficiencies as later-remediable irregularities.

Regarding public security, the Administration considered several criminal and police records. The Tribunal confirms that such elements may be taken into account even if they have not yet resulted in a final criminal conviction, where they indicate conduct incompatible with the renewal of the permit.

With respect to family ties, the applicant was the father of an Italian minor but did not live with her nor maintain a documented stable relationship. The Tribunal aligns with the settled case-law holding that the presence of a child in Italy does not in itself preclude a refusal where overriding public-order considerations are present.

The judgment concludes that the decision of the Questura was lawful, properly reasoned, and supported by adequate factual findings.

This episode has summarised a ruling that clarifies how the requirements for self-employment residence permits are applied in practice and how they interact with assessments of social dangerousness.

See you in the next episode of Immigration Law.

حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”العنوان: رفض تصريح الإقامة للعمل الحر والمتطلبات الإلزامية: حكم


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رفض تصريح الإقامة للعمل الحر والمتطلبات الإلزامية حكم محكمة تار ليتشي الصادر في 19 نوفمبر 2025


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New on TikTok: حلقة جديدة من بودكاست "قانون الهجرة" العنوان: رفض تصريح الإقامة للعمل الحر والمتطلبات الإلزامية: حكم محكمة تار ليتشي الصادر في 19 نوفمبر 2025 صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. نناقش اليوم قراراً حديثاً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا – فرع ليتشي، بتاريخ 19 نوفمبر 2025 والمنشور في 28 نوفمبر 2025، والمتعلق برفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر. تركّز القضية على ثلاثة محاور أساسية: استيفاء المتطلبات القانونية المنصوص عليها في التشريع الإيطالي للهجرة، وتقييم الخطورة الاجتماعية، وأثر الروابط الأسرية داخل إيطاليا. تشير المحكمة إلى أن متطلبات تصريح الإقامة للعمل الحر محددة وصارمة: يجب على المتقدم إثبات الحصول على دخل سنوي مشروع يفوق الحد الأدنى المحدد قانوناً، بالإضافة إلى توفر سكن مناسب. وفي هذه الحالة، لم يثبت وجود دخل كافٍ ولا سكن ملائم، ولا يسمح القانون بالاعتماد على توقعات مستقبلية أو معالجة هذه النواقص لاحقاً. وفيما يتعلق بالأمن العام، أخذت الإدارة بعين الاعتبار عدداً من السوابق الجنائية والشرطية. وتؤكد المحكمة أنه يمكن استخدام هذه العناصر حتى إذا لم ينتهِ مسارها بإدانة نهائية، طالما أنها تشير إلى سلوك لا يتوافق مع شروط تجديد التصريح. أما عن الروابط الأسرية، فكان مقدم الطلب أباً لطفلة إيطالية، لكنه لم يكن يقيم معها أو يثبت وجود علاقة مستقرة. وتؤكد المحكمة على الاجتهاد الراسخ بأن وجود طفل في إيطاليا لا يمنع رفض الطلب إذا كانت هناك اعتبارات متقدمة تتعلق بالنظام العام. وتخلص المحكمة إلى أن قرار "كوستورا" كان مشروعاً ومعللاً تعليلاً كافياً ومدعوماً بعناصر واقعية واضحة. وبهذا نكون قد قدّمنا ملخصاً لقرار قضائي يوضح كيفية تطبيق متطلبات تصريح الإقامة للعمل الحر وكيفية تفاعلها مع تقييم الخطورة الاجتماعية. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

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New on TikTok: Episod i ri i podcastit “E Drejta e Imigracionit” Titulli: Refuzimi i lejes së qëndrimit për punë të pavarur dhe kërkesat e detyrueshme: vendimi i TAR Lecce i datës 19 nëntor 2025 Mirëmëngjes, jam avokati Fabio Loscerbo dhe ky është një episod i ri i podcastit E Drejta e Imigracionit. Sot analizojmë një vendim të fundit të Gjykatës Administrative Rajonale të Pulias – seksioni Lecce, të dhënë më 19 nëntor 2025 dhe të publikuar më 28 nëntor 2025, që lidhet me refuzimin e rinovimit të lejes së qëndrimit për punë të pavarur. Çështja përqendrohet në tre elemente kryesore: përmbushjen e kërkesave të parashikuara nga legjislacioni italian i imigracionit, vlerësimin e rrezikshmërisë shoqërore dhe peshën e lidhjeve familjare në Itali. Gjykata thekson se, për punën e pavarur, kërkesat ligjore janë të detyrueshme: aplikanti duhet të provojë një të ardhur vjetore të ligjshme mbi pragun minimal dhe disponimin e një strehimi të përshtatshëm. Në këtë rast, nuk u provua as të ardhur e mjaftueshme, as banesë e përshtatshme. Ligji nuk lejon të merren në konsideratë perspektiva të ardhshme apo të trajtohen mungesat si rregullime të mundshme në një fazë tjetër. Sa i përket sigurisë publike, administrata mori parasysh disa precedentë penalë dhe të dhënash policore. Gjykata konfirmon se këto elementë mund të vlerësohen edhe nëse nuk kanë përfunduar me një vendim penal të formës së prerë, kur tregojnë sjellje të papajtueshme me rinovimin e lejes. Në lidhje me lidhjet familjare, aplikanti ishte baba i një të miture italiane, por pa bashkëjetesë apo marrëdhënie të dokumentuar dhe të qëndrueshme. Gjykata ndjek qëndrimin e konsoliduar se prania e një fëmije në Itali nuk e pengon automatikisht refuzimin, kur mbizotërojnë arsye të rendit publik. Vendimi përfundon duke vlerësuar si të ligjshëm dhe të motivuar mjaftueshëm aktin e Komandës së Policisë (Questura). Me këtë episod përmblodhëm një vendim që sqaron mënyrën se si aplikohen në praktikë kërkesat për lejen e qëndrimit për punë të pavarur dhe si ndërveprojnë ato me vlerësimin e rrezikshmërisë shoqërore. Na dëgjojmë në episodin e ardhshëm të E Drejta e Imigracionit.

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domenica 7 dicembre 2025

Serbest çalışma ikamet izninin reddi ve zorunlu koşullar TAR Lecce’nin 19 Kasım 2025 tarihli kararı


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New on TikTok: “Göç Hukuku” podcastinin yeni bölümü Başlık: Serbest çalışma ikamet izninin reddi ve zorunlu koşullar: TAR Lecce’nin 19 Kasım 2025 tarihli kararı Günaydın, ben avukat Fabio Loscerbo. Göç Hukuku podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün, Puglia Bölgesel İdare Mahkemesi – Lecce Şubesi’nin 19 Kasım 2025’te verdiği ve 28 Kasım 2025’te yayımlanan bir kararı inceliyoruz. Karar, serbest çalışma amacıyla yapılan ikamet izni yenileme talebinin reddine ilişkindir. Dosya üç temel noktaya odaklanıyor: İtalyan Göç Yasası’nda öngörülen koşulların karşılanması, sosyal tehlikelilik değerlendirmesi ve İtalya’daki aile bağlarının etkisi. Mahkeme, serbest çalışma izni için öngörülen koşulların bağlayıcı olduğunu vurguluyor: Başvuru sahibinin kanuni kaynaklardan elde edilen asgari geliri aştığını ve uygun bir konuta sahip olduğunu kanıtlaması gerekir. İncelenen olayda ne yeterli gelir ne de uygun konut kanıtlanmıştır. Mevzuat, geleceğe yönelik taahhütlerin veya eksikliklerin daha sonra giderilmesinin dikkate alınmasına izin vermez. Kamu güvenliği açısından, idare çeşitli adli ve kolluk kayıtlarını değerlendirmiştir. Mahkeme, bu unsurlar nihai bir ceza mahkûmiyetiyle sonuçlanmamış olsa bile, ikamet izninin yenilenmesiyle bağdaşmayan bir davranış ortaya koyduğu sürece dikkate alınabileceğini teyit etmektedir. Aile bağlarına gelince, başvuru sahibi bir İtalyan çocuğun babasıdır; ancak çocukla birlikte yaşamamakta ve istikrarlı bir ilişkiyi gösteren bir belge sunmamaktadır. Mahkeme, İtalya’da bir çocuğun bulunmasının tek başına ret kararını engellemediğini, kamu düzenine ilişkin üstün gerekçelerin varlığı halinde ret kararının hukuken mümkün olduğunu hatırlatmaktadır. Mahkeme, Questura tarafından verilen ret kararının hukuka uygun olduğu, yeterli gerekçe içerdiği ve doğru bir incelemeye dayandığı sonucuna varmıştır. Bu bölümde, serbest çalışma ikamet izni için aranan koşulların uygulamada nasıl değerlendirildiğini ve sosyal tehlikelilik incelemesiyle nasıl ilişkilendirildiğini özetledik. Bir sonraki Göç Hukuku bölümünde görüşmek üzere.

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sabato 6 dicembre 2025

New on TikTok: New Episode of the Podcast “Immigration Law” Title: Refusal of a Self-Employment Residence Permit and Mandatory Requirements: The TAR Lecce Ruling of 19 November 2025 Good morning, this is Lawyer Fabio Loscerbo, and welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. Today we examine a recent decision of the Regional Administrative Tribunal (TAR) for Apulia – Lecce division, delivered on 19 November 2025 and published on 28 November 2025, concerning the refusal to renew a residence permit for self-employment. The case focuses on three key aspects: compliance with the statutory requirements set out in the Consolidated Immigration Act, the assessment of social dangerousness, and the relevance of family ties in Italy. The Tribunal reiterates that, in matters of self-employment, the legal requirements are mandatory: the applicant must prove a lawful annual income above the minimum threshold and the availability of suitable accommodation. In this case, neither adequate housing nor sufficient income was demonstrated. The legislation does not allow the Administration to rely on future prospects or to treat deficiencies as later-remediable irregularities. Regarding public security, the Administration considered several criminal and police records. The Tribunal confirms that such elements may be taken into account even if they have not yet resulted in a final criminal conviction, where they indicate conduct incompatible with the renewal of the permit. With respect to family ties, the applicant was the father of an Italian minor but did not live with her nor maintain a documented stable relationship. The Tribunal aligns with the settled case-law holding that the presence of a child in Italy does not in itself preclude a refusal where overriding public-order considerations are present. The judgment concludes that the decision of the Questura was lawful, properly reasoned, and supported by adequate factual findings. This episode has summarised a ruling that clarifies how the requirements for self-employment residence permits are applied in practice and how they interact with assessments of social dangerousness. See you in the next episode of Immigration Law.

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venerdì 5 dicembre 2025

“Göç Hukuku” podcastinin yeni bölümüBaşlık: Serbest çalışma ikamet izninin reddi ve zorunlu koşulla


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TEMA: Diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, requisiti legali e valutazione della pericolosità sociale – Nota a TAR Puglia, Lecce, sentenza 19 novembre 2025 (pubbl. 28 novembre 2025)

 TEMA: Diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, requisiti legali e valutazione della pericolosità sociale – Nota a TAR Puglia, Lecce, sentenza 19 novembre 2025 (pubbl. 28 novembre 2025)

Abstract
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, pubblicata il 28 novembre 2025, offre un’importante occasione per riflettere sulla struttura dei requisiti per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e sul rapporto tra tali requisiti e la valutazione della pericolosità sociale dello straniero. Il provvedimento si inserisce in una linea interpretativa rigorosa, centrata sul rispetto puntuale delle condizioni poste dal Testo Unico Immigrazione e sulla funzione di garanzia dell’ordine pubblico attribuita all’Amministrazione di pubblica sicurezza.

1. Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 disciplina il rifiuto, la revoca e il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in presenza della mancanza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno. Parallelamente, l’articolo 26, comma 3, del medesimo Testo Unico definisce le condizioni specifiche per il soggiorno per lavoro autonomo: idoneità dell’alloggio e disponibilità di un reddito annuo lecito superiore alla soglia prevista per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il TAR Lecce ribadisce che tali requisiti hanno natura oggettiva e sostanziale, non suscettibile di interpretazioni estensive o di compensazioni fondate su elementi prospettici. La verifica del reddito e dell’alloggio va condotta al momento della decisione, con esclusione di considerazioni sulla futura capacità lavorativa del richiedente.

2. L’accertamento istruttorio: reddito, alloggio e attendibilità delle dichiarazioni
Nel caso esaminato, l’Amministrazione aveva riscontrato l’assenza di dichiarazioni dei redditi negli anni recenti, salvo importi modesti riferiti a esercizi molto risalenti, e la mancata dimostrazione di una sistemazione abitativa effettiva. Il mancato reperimento del richiedente al domicilio indicato e l’assenza di qualsiasi documentazione idonea hanno condotto il TAR a confermare la legittimità del diniego.

Il Collegio valorizza un principio ormai consolidato: l’onere della prova grava integralmente sul richiedente e richiede documentazione concreta (contratti, utenze, atti registrati), non meri elementi dichiarativi. La mancanza di tali elementi non è interpretabile come irregolarità sanabile, ma come assenza del presupposto sostanziale richiesto dalla normativa.

3. La valutazione della pericolosità sociale e il ruolo dei precedenti penali
Elemento centrale della decisione è la conferma della possibilità per l’Amministrazione di considerare, nella valutazione complessiva del rinnovo, anche precedenti non ancora sfociati in sentenza definitiva. Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa che consente l’utilizzo di tali elementi quando rivelatori di una condotta potenzialmente lesiva dell’ordine pubblico.

Nel caso di specie, la presenza di molteplici arresti e condanne, relativi a reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica autorità, ha condotto l’Amministrazione a un giudizio negativo di affidabilità. La sentenza sottolinea che tale valutazione non è automatica ma deriva da una ricostruzione analitica del comportamento complessivo del richiedente, come richiesto dal principio di proporzionalità.

4. I legami familiari: limite o criterio integrativo?
L’articolo 5, comma 5, ultimo capoverso, impone di tenere conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dello straniero già presente sul territorio nazionale. Tuttavia, il TAR chiarisce che tali legami non costituiscono un diritto incondizionato al rinnovo della misura, soprattutto in assenza di convivenza, contributo educativo o radicamento reale.

Nel caso considerato, il richiedente era padre di una minore italiana, ma non conviveva con lei né dimostrava una relazione continuativa. Il TAR richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui soltanto situazioni eccezionali, con rischi concreti per il minore, possono prevalere sull’esigenza di tutela dell’ordine pubblico.

5. Considerazioni conclusive
La sentenza in commento conferma un approccio rigoroso e coerente con la natura del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che presuppone stabilità economica e abitativa del richiedente. Al contempo, ribadisce il ruolo della valutazione di sicurezza pubblica, che non richiede necessariamente una condanna penale irrevocabile quando gli elementi disponibili consentano un giudizio prudenziale motivato.

Il provvedimento sottolinea infine l’importanza della motivazione amministrativa: l’atto impugnato, come rilevato dal TAR, esponeva in modo chiaro le ragioni del rigetto, gli elementi istruttori considerati e il percorso logico seguito, garantendo così la piena trasparenza dell’azione amministrativa.

La decisione contribuisce a delineare una linea interpretativa stabile, nella quale il permesso per lavoro autonomo è configurato come istituto fondato su requisiti sostanziali stringenti e su una valutazione complessiva del comportamento del richiedente, con un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti individuali.