Il contratto di soggiorno come presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: note a margine della sentenza TAR Lazio n. 17768/2025
Abstract
La sentenza n. 17768/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio offre l’occasione per approfondire il tema del contratto di soggiorno quale elemento costitutivo della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il giudice amministrativo conferma la natura vincolata del provvedimento di diniego da parte della Questura in assenza di tale contratto, evidenziando il corretto ambito di competenza tra Questura e Prefettura e richiamando il rimedio del ricorso per silenzio amministrativo.
1. Premessa
Il caso oggetto della decisione nasce da una situazione piuttosto frequente nella prassi amministrativa: uno straniero che, pur avendo instaurato un rapporto di lavoro, non completa la procedura di sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e presenta direttamente in Questura la domanda di permesso di soggiorno.
Il TAR Lazio, con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha confermato la legittimità del diniego opposto dalla Questura di Roma, chiarendo che il contratto di soggiorno non rappresenta un mero adempimento formale, bensì un presupposto sostanziale e imprescindibile per la nascita del diritto al rilascio del titolo di soggiorno.
2. La disciplina normativa di riferimento
L’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) stabilisce che l’ingresso e il soggiorno dello straniero per motivi di lavoro subordinato presuppongono la stipula del contratto di soggiorno presso la Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale atto deve essere firmato da entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore straniero) e costituisce la base per la richiesta del permesso di soggiorno in Questura.
A ciò si aggiungono gli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 394/1999, i quali precisano che il contratto di soggiorno svolge una duplice funzione:
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garantisce il rispetto delle condizioni di regolarità del rapporto di lavoro;
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costituisce titolo autorizzativo ai fini dell’iscrizione anagrafica e del rilascio del permesso di soggiorno.
L’assenza del contratto comporta, di conseguenza, l’irricevibilità o il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno, trattandosi di un requisito legale che l’amministrazione non può disapplicare.
3. Il principio dell’atto vincolato
La decisione del TAR Lazio ribadisce che il provvedimento di diniego della Questura costituisce atto vincolato.
In altre parole, l’amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità quando constata la mancanza del contratto di soggiorno: il rifiuto diventa obbligatorio per legge.
Il Tribunale sottolinea, inoltre, che la Questura non è competente a supplire alle omissioni o ritardi imputabili alla Prefettura. Se la mancata stipula dipende da inerzia amministrativa, lo straniero deve attivare il rimedio previsto dall’art. 31 c.p.a., ossia il ricorso per il silenzio, e non tentare di bypassare la procedura presentando direttamente la domanda alla Questura.
4. Il riparto di competenze tra Prefettura e Questura
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia è il chiarimento in merito alla distinzione tra le funzioni dei due organi amministrativi coinvolti:
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La Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione è competente alla gestione della fase di stipula del contratto di soggiorno e alla verifica dei requisiti del rapporto di lavoro;
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La Questura, invece, è competente al rilascio materiale del titolo di soggiorno, ma solo dopo che la procedura presso la Prefettura sia stata completata.
Questo assetto conferma la natura “a doppio binario” della procedura di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, nella quale ciascun ufficio svolge un ruolo autonomo ma complementare.
5. La posizione dello straniero e i rimedi esperibili
Il TAR osserva che l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per la mancata firma del contratto non incide sulla legittimità del diniego.
Tale circostanza, infatti, può essere rilevante solo sul piano civilistico o giuslavoristico, ma non nel procedimento amministrativo, che resta vincolato al rispetto della sequenza procedurale prevista dalla legge.
L’unico rimedio possibile in caso di inerzia della Prefettura è quello delineato dagli articoli 31 e 117 c.p.a., che consentono di chiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
6. Considerazioni conclusive
La sentenza in commento si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, volto a garantire certezza e coerenza procedurale nei processi di regolarizzazione dei lavoratori stranieri.
Il contratto di soggiorno non è un mero documento accessorio, ma il fondamento giuridico dell’intera posizione di legittimità del soggiornante lavoratore.
Sotto il profilo sistematico, la pronuncia valorizza il principio di legalità amministrativa e delimita con chiarezza le competenze tra le autorità coinvolte, ribadendo che la regolarità del soggiorno deriva da una catena procedurale completa e formalmente corretta.
L’assenza del contratto, anche se imputabile a terzi, non può essere supplita da un provvedimento discrezionale, poiché ciò comporterebbe una violazione del principio di parità di trattamento e di certezza del diritto.
La decisione del TAR Lazio n. 17768/2025 rappresenta dunque un importante punto di riferimento interpretativo, utile non solo agli operatori del diritto, ma anche agli uffici amministrativi e alle organizzazioni che assistono i lavoratori stranieri, richiamando tutti al rispetto della sequenza legale necessaria per l’effettiva regolarità del soggiorno lavorativo in Italia.
Avv. Fabio Loscerbo