Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo: il TAR Liguria ribadisce il requisito reddituale come presupposto indefettibile
Con una sentenza depositata nel gennaio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha confermato la legittimità del diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, fondato sulla mancanza di un reddito adeguato e continuativo in capo al richiedente.
La decisione si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che attribuisce al requisito reddituale una funzione sostanziale e non meramente formale. Il reddito, secondo il Collegio, non rappresenta un dato astratto o burocratico, ma è espressione della concreta capacità dello straniero di mantenersi autonomamente, di inserirsi stabilmente nel tessuto economico e sociale e di non gravare sul sistema pubblico.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione aveva accertato, attraverso le banche dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, la percezione di redditi estremamente esigui e discontinui, ampiamente inferiori alla soglia minima prevista dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. A fronte di tali risultanze, il TAR ha ritenuto correttamente applicato l’art. 26 del d.lgs. 286/1998, escludendo la possibilità di una lettura “elastica” del parametro reddituale in assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare una reale autosufficienza economica.
Particolarmente significativa è la motivazione con cui il giudice amministrativo richiama la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, ribadendo che la prova della disponibilità di un reddito lecito e sufficiente incombe sul cittadino straniero e costituisce un requisito non eludibile ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno. In tale prospettiva, il lavoro autonomo non può essere valutato in astratto, ma deve tradursi in un effettivo e stabile sostentamento economico.
La sentenza offre dunque un chiarimento netto su un punto spesso oggetto di contenzioso: il rinnovo del permesso di soggiorno non può prescindere da una verifica rigorosa della capacità reddituale, anche quando il titolo sia fondato su un’attività autonoma formalmente avviata. Il dato decisivo resta quello della sostenibilità economica reale e documentata nel tempo.
Il testo integrale della decisione è disponibile nella pubblicazione su Calaméo, consultabile al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775bc1086ff5b3e
Avv. Fabio Loscerbo