martedì 26 agosto 2025

La sospensione ex lege nei procedimenti di protezione complementare: nota a Trib. Napoli, decreto 26 agosto 2025, R.G. n. 17533-1/2025

 

La sospensione ex lege nei procedimenti di protezione complementare: nota a Trib. Napoli, decreto 26 agosto 2025, R.G. n. 17533-1/2025

Con decreto del 26 agosto 2025 (R.G. n. 17533-1/2025), il Tribunale di Napoli, Sezione civile feriale, ha dichiarato la sospensione ex lege dell’efficacia di un provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale di Caserta nell’ambito di una domanda di protezione complementare, proposta all’interno della procedura di protezione internazionale.

Il ricorrente aveva presentato istanza il 4 febbraio 2025, definita dalla Commissione il 16 maggio 2025 con decisione di manifesta infondatezza per provenienza da Paese sicuro (Marocco), ai sensi dell’art. 28-bis d.lgs. 25/2008. L’audizione era stata fissata al 13 maggio 2025, dunque ben oltre il termine di sette giorni previsto dalla disciplina della procedura accelerata.

Il Tribunale ha osservato che la Commissione, pur avendo inizialmente applicato la procedura accelerata, aveva poi optato per la trattazione in via ordinaria, giustificandola con il numero elevato di domande. Ciò ha comportato – alla luce della giurisprudenza di legittimità – l’impossibilità di derogare al principio generale della sospensione automatica del provvedimento impugnato.

Richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024, il giudice partenopeo ha ribadito che la deroga alla sospensione automatica, prevista dall’art. 35-bis d.lgs. 25/2008 nei casi di manifesta infondatezza per Paese sicuro, opera solo se la procedura accelerata è stata applicata correttamente in tutte le sue articolazioni. In mancanza, si determina il ripristino della procedura ordinaria con conseguente riespansione della sospensione ex lege e applicazione del termine ordinario di trenta giorni per l’impugnazione.

Il provvedimento assume rilievo sistemico perché chiarisce che anche nel contesto della protezione complementare, introdotta in attuazione dell’art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998 e ormai parte integrante della procedura di protezione internazionale, la garanzia della sospensione ex lege resta principio inderogabile qualora l’amministrazione non rispetti i termini e le modalità della procedura accelerata.

Si tratta dunque di una decisione che rafforza l’idea che la protezione complementare, pur avendo un fondamento distinto rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, non può essere trattata con modalità procedimentali semplificate a discapito delle garanzie minime previste dall’ordinamento processuale.


Avv. Fabio Loscerbo

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