domenica 15 febbraio 2026

Lavoro stagionale e permesso di soggiorno: quando l’attesa occupazione non è possibile

 Lavoro stagionale e permesso di soggiorno: quando l’attesa occupazione non è possibile

Con una sentenza depositata il 5 febbraio 2026 (n. 217), il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna è tornato a chiarire un punto che continua a generare equivoci, aspettative infondate e contenzioso inutile: il lavoratore straniero entrato in Italia con un visto per lavoro stagionale non ha diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il caso riguarda un cittadino straniero che aveva fatto ingresso regolare in Italia sulla base di un nulla osta per lavoro stagionale. Tuttavia, per una serie di ragioni procedurali, il rapporto di lavoro non si era mai consolidato secondo le modalità previste dalla legge. A quel punto, il lavoratore aveva chiesto di poter rimanere in Italia con un permesso per “attesa occupazione”, cioè il titolo che consente, in alcuni casi, di restare sul territorio nazionale per cercare un nuovo impiego.

La risposta dell’amministrazione è stata negativa, e il TAR ha confermato senza esitazioni la correttezza di quel diniego.

Il punto centrale, ribadito con chiarezza dal giudice amministrativo, è che il lavoro stagionale segue una disciplina propria, diversa e più rigida rispetto al lavoro subordinato ordinario. La normativa sull’immigrazione consente, in linea generale, al lavoratore che perde il posto di lavoro di non perdere automaticamente il diritto al soggiorno. Ma questa regola non vale per il lavoro stagionale, che per espressa scelta del legislatore resta fuori dall’ambito dell’attesa occupazione.

Non si tratta di una svista o di un vuoto normativo. Il lavoro stagionale è, per definizione, temporaneo, legato a cicli produttivi specifici e settoriali. Proprio per questo motivo, la legge esclude che esso possa trasformarsi automaticamente in una permanenza “in attesa” di nuove occasioni lavorative. Se il rapporto non viene avviato correttamente o si interrompe, il visto e il nulla osta perdono efficacia, e con essi viene meno anche il presupposto del soggiorno.

La sentenza è interessante anche per un altro passaggio, tutt’altro che secondario. Il TAR chiarisce che le circolari ministeriali, spesso richiamate per sostenere interpretazioni più elastiche, non possono mai prevalere sulla legge. Quando la norma è chiara, non esiste spazio per letture creative o adattamenti amministrativi. In materia di immigrazione, dove l’ingresso e la permanenza sul territorio incidono su interessi pubblici rilevanti, la certezza del diritto viene prima di ogni tentativo di forzatura interpretativa.

Il messaggio che emerge è netto: il lavoro stagionale non può essere utilizzato come scorciatoia per stabilizzare il soggiorno in Italia. Le eventuali possibilità di permanenza devono essere quelle previste espressamente dall’ordinamento, come la conversione del titolo nei casi consentiti, e non soluzioni “di fatto” costruite a posteriori.

Questa decisione si inserisce in una giurisprudenza ormai consolidata e rappresenta un punto fermo per operatori del diritto, datori di lavoro e lavoratori stranieri. Continuare a confondere il lavoro stagionale con il lavoro ordinario significa alimentare aspettative destinate a essere smentite, con conseguenze spesso gravi sul piano personale e giuridico.

Il testo integrale della sentenza è disponibile nella pubblicazione su Calaméo al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d

Avv. Fabio Loscerbo

Nessun commento:

Posta un commento