La revoca del nulla osta e i limiti del permesso per attesa occupazione: note a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 27 aprile 2026, n. 773
Abstract
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, 27 aprile 2026, n. 773, offre l’occasione per riflettere su un nodo sistematico di particolare interesse nel diritto dell’immigrazione: il rapporto tra revoca del nulla osta al lavoro, ingresso legale dello straniero e possibilità di accesso al permesso di soggiorno per attesa occupazione. La pronuncia affronta il tema in una prospettiva restrittiva, escludendo che il permesso per attesa occupazione possa operare quale rimedio generalizzato nei casi in cui il titolo genetico dell’ingresso venga meno per originaria carenza dei presupposti. Il provvedimento assume rilievo non solo per la lettura rigorosa dell’articolazione tra fase autorizzatoria e fase del soggiorno, ma anche per le implicazioni che produce sul piano del legittimo affidamento dello straniero entrato regolarmente nel territorio dello Stato.
La decisione trae origine dal ricorso di un cittadino straniero entrato in Italia con visto per lavoro subordinato rilasciato a seguito di nulla osta ottenuto nell’ambito del decreto flussi. L’elemento problematico nasce dalla successiva revoca del nulla osta per difetto originario dei presupposti richiesti dalla procedura, con conseguente diniego sia del permesso per lavoro sia del permesso per attesa occupazione.
Il TAR respinge il ricorso valorizzando un passaggio concettuale netto: il permesso per attesa occupazione presuppone la cessazione di un rapporto di lavoro validamente costituito, non potendo essere utilizzato per sanare una vicenda in cui il rapporto non si sia mai perfezionato e, soprattutto, in cui il titolo abilitativo originario risulti caducato ab origine.
Sotto il profilo sistematico, la sentenza si colloca nel solco di un’impostazione che concepisce il nulla osta non come mero presupposto procedimentale superabile una volta realizzato l’ingresso, ma come fondamento strutturale dell’intera sequenza che conduce al soggiorno per lavoro. In questa prospettiva, il venir meno retroattivo del nulla osta travolge la base stessa del titolo di soggiorno.
Il punto è giuridicamente rilevante. Da tempo, parte della riflessione dottrinale ha evidenziato come l’ingresso legale dello straniero e il successivo affidamento maturato sulla regolarità del percorso amministrativo non possano essere considerati elementi neutri. Qui, tuttavia, il giudice amministrativo privilegia una lettura rigidamente ancorata alla legalità formale del titolo genetico, ritenendo recessivo il profilo dell’affidamento del lavoratore straniero, pur in presenza di una condotta non imputabile allo stesso.
Ed è probabilmente questo il passaggio più problematico della decisione.
La distinzione tracciata dal Collegio tra perdita sopravvenuta del lavoro e inesistenza originaria dei presupposti è certamente coerente con una lettura letterale della disciplina sul permesso per attesa occupazione. Tuttavia, essa apre interrogativi sulla posizione dello straniero che abbia fatto ingresso confidando in un provvedimento autorizzatorio formalmente valido e successivamente travolto per vicende riconducibili all’amministrazione o al datore.
Il tema tocca il confine, sempre delicato, tra funzione autorizzatoria e tutela dell’affidamento.
Se infatti il diritto dell’immigrazione non può essere letto esclusivamente come sistema di controlli sull’ingresso, ma anche come ordinamento che governa situazioni soggettive in formazione, allora l’ingresso regolare seguito da condotte diligenti dello straniero potrebbe richiedere strumenti di tutela non riducibili alla rigida alternativa tra piena validità del nulla osta o radicale inesistenza di ogni titolo.
Anche il rigetto dell’argomento fondato sull’art. 8 CEDU si muove nella stessa logica di contenimento. Il TAR ritiene che, in assenza di un rapporto lavorativo effettivamente sorto, non vi siano elementi sufficienti per invocare la tutela della vita privata e lavorativa. Ma proprio qui emerge un ulteriore profilo di discussione.
La giurisprudenza europea ha progressivamente ampliato la nozione di vita privata sino a ricomprendere percorsi di radicamento, relazioni sociali, progetti esistenziali e dimensione lavorativa in senso ampio. In questa prospettiva, non è privo di interesse interrogarsi se anche il percorso di inserimento avviato, pur non sfociato in un rapporto di lavoro formalizzato, potesse meritare una valutazione più penetrante in termini di proporzionalità.
La pronuncia appare allora significativa non tanto perché chiuda il tema, quanto perché lo apre.
Essa conferma, infatti, la tendenza a leggere il permesso per attesa occupazione come istituto eccezionale e non espansivo, circoscritto ai soli casi di cessazione di rapporti già validamente sorti. Ma, al tempo stesso, lascia emergere un vuoto di tutela per quelle ipotesi — tutt’altro che marginali nella prassi del decreto flussi — in cui il lavoratore subisce le conseguenze di irregolarità o inadempienze non proprie.
Ed è qui che la decisione assume un rilievo che va oltre il caso concreto.
Perché il problema non riguarda soltanto l’interpretazione di un titolo di soggiorno, ma il rapporto tra responsabilità del sistema amministrativo e posizione giuridica dello straniero che in quel sistema ha fatto ingresso legittimamente.
La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 773 del 2026 sembra optare per una risposta rigorosa, fondata sulla centralità del presupposto autorizzatorio originario.
Resta però aperta una domanda di fondo: se il diritto dell’immigrazione debba arrestarsi di fronte al venir meno del titolo genetico o se, invece, proprio in questi casi debba attivarsi una lettura capace di valorizzare affidamento, integrazione e proporzionalità.
È su questo terreno che il dibattito, probabilmente, è destinato a svilupparsi.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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