giovedì 2 ottobre 2025

TAR Lazio: respinto il ricorso sul permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza contratto di soggiorno

 


TAR Lazio: respinto il ricorso sul permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza contratto di soggiorno

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16917/2025 pubblicata il 1° ottobre 2025 (RG n. 9777/2025), ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero avverso il provvedimento della Questura di Roma che aveva dichiarato irricevibile l’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, richiesta tramite il decreto flussi 2021.

La vicenda

Il ricorrente aveva impugnato il decreto della Questura, datato 2 maggio 2025, che rigettava la domanda per la mancata produzione del contratto di soggiorno. L’interessato aveva sostenuto che la Prefettura di Roma non avesse ancora provveduto a convocarlo per la firma del contratto presso lo Sportello Unico Immigrazione, ritenendo quindi illegittimo l’operato dell’amministrazione.

La Questura e il Ministero dell’Interno, costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, hanno ribadito la correttezza del procedimento, sottolineando come la richiesta fosse stata avanzata in assenza dei requisiti formali previsti dalla legge.

La decisione del TAR Lazio

Il TAR ha ritenuto infondate le censure, chiarendo alcuni principi fondamentali:

  • Il contratto di soggiorno è un atto imprescindibile: senza la stipula presso lo Sportello Unico Immigrazione, la Questura non può rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • L’inerzia della Prefettura non può essere bypassata: in caso di ritardo o mancata convocazione, il rimedio previsto dall’ordinamento è il rito del silenzio (artt. 31 e 117 c.p.a.), non la presentazione diretta della domanda alla Questura.

  • Ruolo del datore di lavoro: non risultavano iniziative concrete da parte del datore di lavoro per sollecitare la definizione del procedimento.

Il Collegio ha quindi ribadito che l’iter previsto dal Testo Unico Immigrazione (artt. 22 co. 5-ter e 6 D.Lgs. 286/1998; artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999) non era stato rispettato, rendendo inevitabile il rigetto.

Spese compensate

Pur respingendo il ricorso, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda e del ritardo della Prefettura nella gestione della pratica.

Rilievo della sentenza

Questa pronuncia conferma un orientamento già espresso in precedenti decisioni dello stesso TAR (sent. n. 33650/2025; sent. n. 12831/2025), rafforzando il principio secondo cui l’iter amministrativo per l’ingresso dei lavoratori stranieri tramite decreto flussi non può prescindere dalla stipula del contratto di soggiorno.

La decisione avrà un impatto rilevante per tutti i casi in cui le Prefetture accumulano ritardi nelle convocazioni: gli stranieri e i loro datori di lavoro dovranno necessariamente utilizzare il rimedio giurisdizionale del rito sul silenzio, senza poter bypassare il passaggio obbligato dello Sportello Unico Immigrazione.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

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domenica 28 settembre 2025

Published: TAR Lazio: annullato il diniego di visto turistico per difetto di istruttoria

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TAR Lazio: annullato il diniego di visto turistico per difetto di istruttoria


 TAR Lazio: annullato il diniego di visto turistico per difetto di istruttoria

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, con sentenza n. 16595/2025 (RG 9889/2022), ha annullato il rifiuto di un visto turistico emesso dall’Ambasciata d’Italia a Nairobi. La decisione rappresenta un precedente significativo in materia di visti di breve durata e procedure consolari, con particolare riferimento al diritto di partecipazione al procedimento.

Il caso riguardava una cittadina straniera che aveva presentato domanda di visto turistico, respinta dall’Ambasciata con la motivazione di “ragionevoli dubbi” circa l’intenzione di lasciare il territorio Schengen allo scadere del permesso. La ricorrente aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, denunciando violazioni del Regolamento CE 810/2009 (Codice Visti), del DPR 394/1999 e dell’art. 10-bis della legge 241/1990.

Il TAR ha accolto il ricorso evidenziando come l’amministrazione non avesse comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, impedendo così alla richiedente di fornire chiarimenti. Secondo i giudici, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale ha determinato un difetto di istruttoria e l’illegittimità del diniego.

Interessante anche il passaggio sul regime intertemporale: il collegio ha chiarito che la riforma introdotta dal D.L. 145/2024, che ha escluso l’applicazione dell’art. 10-bis nei procedimenti relativi ai visti di ingresso, non era applicabile ratione temporis al caso in esame, poiché la domanda risaliva al 2022.

Il TAR ha dunque annullato il provvedimento di diniego e la successiva nota dell’Ambasciata, pur respingendo la domanda di risarcimento danni. Infatti, il ricorso era stato presentato oltre il periodo di validità del viaggio, senza richiesta cautelare tempestiva.

La sentenza mette in luce un principio di rilievo: il diritto al contraddittorio rimane centrale nei procedimenti amministrativi che incidono sulle libertà personali e sul diritto di circolazione, almeno fino all’entrata in vigore della nuova disciplina del 2025.

Si tratta di un tema di grande attualità, con ricadute pratiche per cittadini stranieri e operatori del diritto che si occupano di visti turistici, studio e lavoro. La decisione riafferma il ruolo della giustizia amministrativa nel bilanciare esigenze di sicurezza e tutela dei diritti individuali.

Avv. Fabio Loscerbo

giovedì 25 settembre 2025

Diritto al lavoro con permesso per richiesta protezione (internazionale o complementare) scaduto e ricevuta Prenotafacile


 Diritto al lavoro con permesso per richiesta protezione (internazionale o complementare) scaduto e ricevuta Prenotafacile

La Questura di Bologna ha chiarito che i richiedenti protezione, sia internazionale che complementare, anche in caso di permesso di soggiorno giallo scaduto, mantengono il diritto di lavorare se in possesso della ricevuta di prenotazione dell’appuntamento rilasciata dal sistema Prenotafacile.

In base alla normativa vigente (art. 5, comma 9-bis, e art. 22, comma 12, del Testo Unico sull’Immigrazione), la prenotazione effettuata nei termini di legge costituisce valido adempimento:

  • il richiedente non è considerato “privo di permesso” ma in regolare attesa di rinnovo;

  • il datore di lavoro può quindi legittimamente assumere e continuare il rapporto di lavoro.

Questo chiarimento rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la continuità dei diritti lavorativi dei richiedenti protezione, evitando che i ritardi amministrativi ricadano su lavoratori e imprese.

Avv. Fabio Loscerbo

lunedì 22 settembre 2025

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I tempi dilatati nelle procedure ordinarie di protezione internazionale alla luce della sentenza Zimir (C-662/23) della Corte di Giustizia UE

 La recente sentenza Zimir (C-662/23) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea offre uno spunto di grande interesse per chi si confronta ogni giorno con i tempi dilatati delle procedure ordinarie di protezione internazionale. La Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 31 della Direttiva 2013/32/UE, che stabilisce un termine di sei mesi per decidere una domanda di asilo, con la possibilità di proroga solo in circostanze eccezionali. I giudici hanno chiarito che l’estensione di questi termini non è automatica e non può essere giustificata da motivazioni generiche come arretrati cronici o carenze strutturali dell’amministrazione. Ciò che la direttiva consente è una proroga limitata, fino a quindici mesi complessivi, solo quando vi sia un afflusso improvviso e simultaneo di domande o altri elementi straordinari legati al caso individuale.

Questa precisazione è rilevante perché mette in discussione la normalizzazione dei ritardi che caratterizzano molte procedure in Italia. È frequente che dalla formalizzazione della domanda alla convocazione per l’audizione davanti alla Commissione territoriale trascorrano due o tre anni. In questo arco di tempo il richiedente rimane in una condizione sospesa, con un permesso provvisorio che gli consente sì di soggiornare e lavorare, ma senza la stabilità giuridica e sociale che una decisione tempestiva dovrebbe garantire. L’attesa prolungata incide sulla possibilità di trovare un’occupazione stabile, di consolidare rapporti familiari e di progettare il proprio futuro, trasformando il ritardo procedurale in un vero e proprio pregiudizio esistenziale.

La sentenza europea offre quindi uno strumento di difesa concreto: non si tratta soltanto di contestare la lentezza amministrativa, ma di denunciare la violazione di un diritto procedurale sancito dal diritto dell’Unione. L’amministrazione non può più invocare come giustificazione la mancanza di personale o l’accumulo di arretrati, perché tali elementi rientrano nella normale gestione e non nelle circostanze eccezionali previste dalla Direttiva. Per i difensori questo significa poter sostenere davanti ai giudici che un procedimento che si protrae per anni non è conforme al diritto europeo e che i richiedenti hanno diritto a una decisione entro tempi ragionevoli.

In un contesto come quello italiano, dove i ritardi delle Commissioni territoriali rappresentano una costante, l’arresto Zimir acquista un valore pratico immediato. Esso ricorda che la dilatazione dei tempi non è una variabile neutra, ma una violazione che priva il richiedente di garanzie fondamentali. Richiamare questa giurisprudenza nei procedimenti nazionali può diventare decisivo per sollecitare decisioni più rapide e per rafforzare le argomentazioni nei ricorsi contro provvedimenti emessi dopo attese abnormi. La Corte di Giustizia, in definitiva, restituisce centralità al principio di effettività, riaffermando che l’asilo non è solo un diritto sostanziale, ma anche una procedura che deve svolgersi entro termini certi e ragionevoli.

✍️ Avv. Fabio Loscerbo

domenica 21 settembre 2025

Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: il TAR Lazio respinge il ricorso

 


Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: il TAR Lazio respinge il ricorso

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, con sentenza n. 15983/2025, ha respinto il ricorso presentato contro la revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da parte della Questura di Roma. La decisione affronta un tema di grande rilievo nel diritto dell’immigrazione: il bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico e i diritti di integrazione sociale e familiare dello straniero.

Il ricorrente aveva contestato il provvedimento sostenendo che la Questura si fosse limitata a richiamare le condanne penali a suo carico senza effettuare una valutazione complessiva della sua situazione personale, familiare e lavorativa. In particolare, erano stati evidenziati i legami con la compagna cittadina tedesca, la nascita di un figlio, l’attività lavorativa svolta nel settore ortofrutticolo e il radicamento sociale nel territorio di Ariccia. Secondo la difesa, la revoca avrebbe violato l’art. 5 del Testo Unico Immigrazione, che impone di considerare i vincoli familiari e la durata del soggiorno, nonché l’art. 9 del medesimo decreto, che richiede una valutazione specifica della pericolosità sociale.

Il TAR Lazio, tuttavia, ha confermato la legittimità del provvedimento, rilevando che le condanne per reati legati agli stupefacenti costituiscono un indice sufficiente di pericolosità sociale, specie quando riconducibili a condotte che implicano rapporti con la criminalità organizzata. I giudici hanno chiarito che la titolarità di un permesso di lungo periodo non rappresenta una “licenza” per sottrarsi a valutazioni negative in presenza di gravi violazioni di legge.

Secondo la sentenza, l’amministrazione ha motivato in modo adeguato la propria decisione e aveva il diritto di rivedere la posizione del ricorrente, soprattutto in considerazione della distanza tra l’iniziale valutazione positiva di integrazione e la successiva condanna penale. È stato inoltre precisato che la relazione affettiva, pur stabile, non aveva ancora assunto una forma giuridicamente rilevante al momento della revoca.

La decisione del TAR Lazio ribadisce un principio fondamentale: la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può basarsi su condanne penali gravi, senza che la sola integrazione familiare e sociale sia sufficiente a garantire la permanenza sul territorio nazionale.

Questa pronuncia rappresenta un precedente importante per la giurisprudenza in materia di immigrazione, confermando l’orientamento volto a privilegiare la tutela della sicurezza pubblica rispetto alla sola integrazione, quando emergono condotte di rilevante gravità penale.

Avv. Fabio Loscerbo

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo: il TAR Lazio conferma il diniego della Questura di Roma


 Permesso di soggiorno per lavoro autonomo: il TAR Lazio conferma il diniego della Questura di Roma

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, con la sentenza n. 16023/2025, ha respinto il ricorso presentato contro il rigetto di una domanda di permesso di soggiorno per lavoro autonomo emesso dalla Questura di Roma. La decisione chiarisce ancora una volta l’importanza della residenza anagrafica regolare quale requisito fondamentale per il rilascio del titolo di soggiorno.

Il caso nasce dal provvedimento con cui la Questura aveva negato il permesso richiesto, rilevando la mancanza della prova di residenza e la cancellazione del richiedente per irreperibilità dai registri anagrafici del Comune di Roma. Nonostante le doglianze avanzate nel ricorso, il TAR ha confermato la legittimità del diniego, sottolineando che la mancata produzione di documentazione chiara sulla sistemazione abitativa escludeva la possibilità di accoglimento.

Secondo i giudici, la motivazione del provvedimento della Questura è adeguata e coerente con la normativa vigente: il requisito della residenza non può essere considerato un mero adempimento formale, ma rappresenta un elemento essenziale per dimostrare la stabilità sul territorio e la regolarità della posizione del richiedente.

Il TAR ha inoltre dichiarato irrilevante la mancata consegna del preavviso di rigetto, pur regolarmente inviato all’indirizzo fornito dal ricorrente, ritenendo che l’assenza della documentazione richiesta fosse di per sé sufficiente a giustificare il diniego.

La sentenza ribadisce quindi un principio di rilievo in materia di immigrazione: senza una residenza anagrafica regolare e documentata, non è possibile ottenere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Per i cittadini stranieri che intendono intraprendere un’attività autonoma in Italia, questa decisione rappresenta un importante monito: è necessario garantire non solo la regolarità dei titoli professionali ed economici, ma anche la piena conformità ai requisiti anagrafici previsti dalla legge.

Avv. Fabio Loscerbo

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Cittadinanza italiana e residenza fittizia: il TAR Lazio annulla il diniego della Prefettura di Roma

 


Cittadinanza italiana e residenza fittizia: il TAR Lazio annulla il diniego della Prefettura di Roma

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, con la sentenza n. 16317/2025, ha accolto il ricorso di un cittadino straniero contro il decreto della Prefettura di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione. La decisione segna un importante punto fermo nella complessa questione della residenza “virtuale” o “fittizia”, utilizzata da molti Comuni per garantire l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora.

La Prefettura aveva respinto l’istanza sostenendo che la residenza presso un indirizzo convenzionale – in questo caso “Via Modesta Valenti” – non integrasse il requisito della residenza legale continuativa previsto dall’art. 9 della legge n. 91/1992. Il TAR ha però annullato il provvedimento, richiamando una consolidata giurisprudenza secondo cui la residenza anagrafica, anche se registrata tramite indirizzo fittizio, è pienamente idonea a soddisfare il requisito richiesto per la cittadinanza.

Il Collegio ha evidenziato che:

  • la residenza legale coincide con la residenza anagrafica, come stabilito dal d.P.R. n. 572/1993;

  • l’iscrizione “virtuale” è uno strumento riconosciuto dalla legge anagrafica e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2015, pensato per tutelare i diritti fondamentali delle persone senza fissa dimora;

  • la registrazione fittizia non comporta alcuna elusione delle norme di sicurezza, poiché restano in capo al cittadino obblighi di reperibilità e verifiche periodiche da parte del Comune.

Il TAR ha inoltre sottolineato che un’interpretazione restrittiva da parte delle Prefetture rischierebbe di creare disparità di trattamento sul territorio nazionale, con conseguenti violazioni dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Con questa decisione, il Tribunale impone alla Prefettura di riesaminare la domanda di cittadinanza secondo i principi enunciati, riaffermando il diritto all’iscrizione anagrafica e alla stabilità del soggiorno anche per chi vive condizioni abitative precarie.

La sentenza rappresenta un precedente di rilievo per migliaia di cittadini stranieri che hanno presentato domanda di cittadinanza e che risultano iscritti presso indirizzi fittizi, spesso unica via per accedere ai diritti fondamentali e ai servizi sociali.

Avv. Fabio Loscerbo

venerdì 19 settembre 2025

Protezione speciale e obbligo di valutazione del radicamento

Protezione speciale e obbligo di valutazione del radicamento


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Abstract
Il presente contributo analizza il rapporto tra protezione speciale e obbligo dell’amministrazione di valutare il radicamento sociale, familiare e lavorativo dello straniero in Italia, alla luce della normativa vigente e della più recente giurisprudenza. L’attenzione si concentra sull’evoluzione giurisprudenziale che ha trasformato la protezione speciale in uno strumento essenziale per la tutela dei diritti fondamentali, nonché sull’incidenza del principio costituzionale di proporzionalità nelle decisioni di espulsione e diniego.


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1. Inquadramento normativo
L’art. 19 del d.lgs. 286/1998, come modificato dalle riforme succedutesi fino al c.d. Decreto Cutro (D.L. 20/2023, conv. L. 50/2023), sancisce un divieto di espulsione nei confronti dello straniero che, in caso di rimpatrio, vedrebbe compromessi i propri diritti fondamentali alla vita privata e familiare, in base agli artt. 2, 3, 8 e 29 Cost., nonché all’art. 8 CEDU.
La norma attribuisce un valore centrale al radicamento sociale e lavorativo, riconoscendo che la mera regolarità formale del soggiorno non può prevalere sulla tutela sostanziale della persona che abbia stabilito legami profondi e stabili in Italia.


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2. Il ruolo della giurisprudenza
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’ambito applicativo della protezione speciale, interpretando l’art. 19 TUI alla luce del principio di proporzionalità: il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordinato controllo dei flussi migratori e l’interesse individuale dello straniero a mantenere la propria vita privata e familiare.
Numerosi Tribunali (Bologna, Venezia, Firenze, Brescia) hanno affermato che:

la domanda di protezione speciale deve essere sempre formalizzata e valutata, anche se presentata in forme non standardizzate;

il radicamento lavorativo e familiare costituisce un elemento determinante per il rilascio del titolo;

la ricevuta della domanda produce effetti provvisori assimilabili a un permesso di soggiorno, legittimando l’accesso al lavoro e ai servizi.



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3. Proporzionalità e diritti fondamentali
Il principio di proporzionalità, di matrice europea, richiede che l’espulsione sia esclusa ogniqualvolta il sacrificio imposto allo straniero risulti eccessivo rispetto al beneficio perseguito dall’amministrazione.
In particolare, la Corte EDU ha più volte chiarito che l’inserimento sociale e familiare, la durata della permanenza, la condotta tenuta e l’età di arrivo nel Paese ospitante sono fattori imprescindibili.


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4. Considerazioni conclusive
La protezione speciale, pur essendo stata oggetto di ridimensionamento normativo, continua a rappresentare il baricentro del sistema di garanzie per gli stranieri stabilmente integrati.
Essa traduce in concreto la necessità di coniugare la sovranità statale con il rispetto dei diritti inviolabili, confermando l’Italia come ordinamento ancorato a valori costituzionali ed europei.


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Avv. Fabio Loscerbo


domenica 14 settembre 2025

Tribunale di Torino (agosto 2025): stop alle prassi discriminatorie nell’accesso alla procedura d’asilo

 

Tribunale di Torino (agosto 2025): stop alle prassi discriminatorie nell’accesso alla procedura d’asilo

Data pubblicazione: 14 settembre 2025 • Autore: Avv. Fabio Loscerbo



Grafica 1080×1080 – “Tribunale di Torino, agosto 2025: accesso alla procedura d’asilo”.

Immigrazione, diritto d’asilo, discriminazione indiretta e accesso agli sportelli delle questure: l’ordinanza del Tribunale di Torino (agosto 2025) interviene sulle prassi che ostacolano la formalizzazione delle domande di protezione internazionale.


Che cosa ha deciso il Tribunale di Torino

Il giudice ha riconosciuto che alcune prassi dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino configuravano discriminazione indiretta: i richiedenti asilo venivano di fatto posti in una condizione di svantaggio senza giustificazione oggettiva e proporzionata. La decisione impone di:

  • rimuovere le prassi discriminatorie;
  • garantire criteri trasparenti e verificabili per l’accesso agli sportelli;
  • assicurare tempi ragionevoli per la formalizzazione delle domande.

Perché è importante per chi chiede protezione

L’ordinanza tutela un diritto fondamentale sancito dall’art. 10 della Costituzione e attuato dal D.Lgs. 25/2008 e dal D.Lgs. 142/2015. A livello UE, la giurisprudenza ha ribadito l’obbligo degli Stati di garantire accesso effettivo e non ostacolato alla procedura (cfr. CGUE, C-36/20, “VL”).

Impatto pratico: cosa cambia agli sportelli

La decisione sollecita le questure ad adottare modalità di accesso chiare (fasce orarie, sistemi di prenotazione, numeri giornalieri) e comunicazioni trasparenti sui tempi. In concreto:

  1. Fine delle code indefinite e delle liste “informali” prive di criterio;
  2. Tracciabilità delle richieste e delle convocazioni;
  3. Parità di trattamento tra gli utenti, con particolare attenzione ai richiedenti asilo.

Contesto: le criticità segnalate nel 2025

Nel 2025 sono state riportate attese di mesi per un appuntamento in varie città, con effetti concreti sull’accesso alla protezione internazionale. L’attenzione dei tribunali su azioni antidiscriminatorie indica un cambio di passo: il diritto di difesa e l’accesso agli uffici non possono essere compressi da mere prassi organizzative.

Domande frequenti (FAQ)

Posso lavorare mentre attendo il permesso?

Sì: la ricevuta della domanda (rilascio, rinnovo o conversione) consente la permanenza regolare e l’attività lavorativa. Verifica sempre i diritti nell’attesa e conserva copia della ricevuta.

Come faccio accesso agli atti della mia pratica?

Puoi presentare istanza ai sensi della Legge 241/1990 via PEC o secondo le modalità pubblicate dalla questura competente. Indica con precisione i documenti richiesti.

Se la questura non mi fa accedere alla procedura?

Raccogli prove (screenshot, PEC, numeri di protocollo, testimonianze). L’azione antidiscriminatoria può essere valutata per chiedere al giudice la rimozione delle prassi illegittime.

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Autore

Avv. Fabio Loscerbo – avvocato in diritto dell’immigrazione e protezione internazionale. Articolo informativo a carattere giornalistico-divulgativo.