Benvenuti nel blog ufficiale dell'Avv. Fabio Loscerbo, uno spazio dedicato al diritto dell'immigrazione, alla protezione internazionale e complementare, e alla tutela dei diritti fondamentali. Questo blog nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per chiunque sia interessato ad approfondire temi legati al diritto degli stranieri, sia in ambito giuridico che umano.
mercoledì 5 novembre 2025
🎧 Titolo dell’episodio:Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti
martedì 4 novembre 2025
Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione
Quando non basta la promessa di un lavoro: il TAR Lazio chiarisce i limiti del permesso per attesa occupazione
Pubblicato il 5 novembre 2025
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza n. 19426/2025 (Sez. I Ter, R.G. 9173/2022), ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto dell’immigrazione: il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato solo in seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato, e non sulla base di una semplice promessa di impiego.
La decisione riguarda il ricorso di una cittadina straniera contro il diniego della Prefettura di Roma, che aveva respinto la sua domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 103 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020). La Prefettura aveva ritenuto inesistente il rapporto di lavoro dichiarato, in quanto mai formalizzato né comunicato agli enti competenti.
La ricorrente sosteneva di aver lavorato come collaboratrice domestica e di aver versato i contributi previdenziali tramite un sindacato di categoria. Tuttavia, il TAR ha sottolineato che il pagamento dei contributi non è sufficiente a provare l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, in mancanza di elementi formali come la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro o all’INAIL e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Richiamando precedenti del Consiglio di Stato (sent. n. 6979/2021) e dello stesso TAR Lazio (sent. n. 7458/2021), il Collegio ha chiarito che la “attesa occupazione” è un istituto giuridico che presuppone la perdita di un lavoro realmente esistente, non una mera promessa di assunzione. In altri termini, il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato solo a chi ha perso un lavoro regolare, non a chi non lo ha mai iniziato.
La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale restrittivo verso le sanatorie fondate su rapporti di lavoro irregolari o solo annunciati. La procedura di emersione, precisa il TAR, non può essere usata per ottenere un titolo di soggiorno in assenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.
In conclusione, il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In sintesi, per accedere al permesso di soggiorno per attesa occupazione occorre dimostrare un rapporto lavorativo effettivamente instaurato e cessato, come previsto dall’art. 22 del Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/1998). La semplice promessa di un impiego, anche se documentata, non basta a fondare il diritto al soggiorno.
Avv. Fabio Loscerbo
domenica 2 novembre 2025
Come richiedere la cancellazione di una segnalazione nel Sistema Schengen (SIS)
Come richiedere la cancellazione di una segnalazione nel Sistema Schengen (SIS)
di Avv. Fabio Loscerbo
Essere segnalati nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS) può avere conseguenze concrete e spesso pesanti: dal rifiuto di un visto al divieto d’ingresso o di soggiorno in uno Stato dell’area Schengen. Ma pochi sanno che è possibile verificare l’esistenza dei propri dati e chiederne la cancellazione.
Il SIS è una banca dati comune a tutti i Paesi Schengen, gestita dall’Agenzia eu-LISA e utilizzata da autorità di polizia, dogane e frontiere. Le segnalazioni possono riguardare diversi motivi: ingresso irregolare, espulsioni, divieti di ritorno, mandati di arresto europei o persone scomparse.
Come sapere se si è segnalati
Chi teme di essere inserito nel SIS può esercitare il diritto di accesso ai propri dati.
In Italia, la richiesta va presentata al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, compilando il modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato nella sezione “Come fare per sapere se nella banca dati Schengen esistono dati personali che ci riguardano”.
È necessario allegare un documento d’identità e indicare con precisione i propri dati anagrafici.
La risposta, in genere, arriva entro 30 giorni.
La richiesta di cancellazione
Se l’interessato scopre di essere segnalato, può chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati.
La domanda deve essere motivata e presentata allo stesso Ministero dell’Interno, che valuta se la segnalazione sia ancora legittima o debba essere rimossa.
In caso di rigetto, è possibile proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali oppure al giudice amministrativo (TAR).
Per segnalazioni inserite da altri Stati Schengen, la richiesta va inoltrata direttamente alle autorità competenti di quello Stato, spesso tramite ambasciata o consolato.
Un diritto europeo alla trasparenza
Il diritto di accedere, correggere o cancellare i propri dati nel SIS deriva direttamente dal Regolamento (UE) 2018/1862, che disciplina l’uso del sistema a fini di cooperazione di polizia e giudiziaria.
È un diritto fondamentale, collegato alla tutela della privacy e della libertà di circolazione.
Molte persone, come raccontato da Melting Pot Europa, riescono a ottenere la cancellazione quando la segnalazione è datata, ingiustificata o conseguente a errori procedurali.
Conclusione
Conoscere e far valere i propri diritti nel contesto del SIS è essenziale.
La segnalazione non è una condanna, ma un’informazione amministrativa che può e deve essere verificata.
Per questo è importante rivolgersi a un legale esperto in diritto dell’immigrazione e dell’Unione Europea, in grado di valutare ogni caso e agire nelle sedi opportune.
venerdì 31 ottobre 2025
🎙️ Titolo dell’episodio:Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce la prote
Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce il diritto alla protezione per radicamento in Italia
Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce il diritto alla protezione per radicamento in Italia
Una nuova sentenza riafferma la centralità dell’integrazione come fondamento del diritto alla permanenza sul territorio nazionale.
Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, ha accolto il ricorso proposto da un cittadino marocchino contro il rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Modena.
La decisione, adottata in data 24 ottobre 2025 (numero di ruolo generale 9812/2024), rappresenta un ulteriore tassello nella giurisprudenza favorevole al riconoscimento della protezione basata sul radicamento sociale e lavorativo.
Difeso dall’avv. Fabio Loscerbo, il ricorrente aveva dimostrato un percorso di integrazione solido e documentato: un impiego stabile come muratore, un reddito regolare di circa 1.500 euro mensili, la convivenza con un familiare regolarmente soggiornante e la partecipazione a corsi di lingua e formazione professionale.
Il Collegio, presieduto dal dott. Luca Minniti con giudice relatore la dott.ssa Emanuela Romano, ha ritenuto che tali elementi configurassero una piena vita privata e sociale ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione nella versione antecedente al cosiddetto Decreto Cutro.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 24413/2021 e ordinanza n. 7861/2022), il Tribunale ha ribadito che la tutela della vita privata e familiare costituisce un limite al potere dello Stato di disporre l’allontanamento dello straniero.
Il diritto alla protezione speciale può derivare anche da un solo elemento di radicamento — familiare, sociale o lavorativo — purché effettivo e dimostrato.
In conclusione, il Tribunale ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Una decisione che valorizza l’integrazione come percorso reale, non formale, e riafferma il principio secondo cui chi contribuisce al tessuto sociale ed economico del Paese ha diritto a veder riconosciuta la propria stabilità giuridica.
✍️ Avv. Fabio Loscerbo
Studio legale in Bologna – Via Ermete Zacconi n. 3/A
www.avvocatofabioloscerbo.it
mercoledì 29 ottobre 2025
🎙️ Titolo dell’episodio:“Permesso di soggiorno speciale: dieci anni di integrazione valgono più di
Decreto n. 149/2025 del Tribunale di Firenze: riequilibrio dei ruoli e continuità del Piano PNRR nella sezione immigrazione
Decreto n. 149/2025 del Tribunale di Firenze: riequilibrio dei ruoli e continuità del Piano PNRR nella sezione immigrazione
Il Tribunale di Firenze ha adottato in data 21 ottobre 2025 il Decreto n. 149/2025, con cui dispone il riequilibrio e la redistribuzione dei ruoli dei giudici della Quarta Sezione civile, competente in materia di protezione internazionale e immigrazione.
Il provvedimento, firmato dal Presidente del Tribunale, rappresenta un passaggio organizzativo significativo nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in ambito giustizia.
L’intervento si è reso necessario a seguito dell’ingresso di tre nuovi magistrati – le dott.sse Michela Boi, Maria Giulia D’Ettore e Diana Genovese – e mira a riequilibrare il carico di lavoro in una sezione che, nel solo biennio 2023-2024, ha visto iscriversi oltre 3.500 procedimenti ex art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, oltre a centinaia di ricorsi in materia di permessi di soggiorno e diritti connessi ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2011.
Il decreto dispone in particolare:
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la formazione dei ruoli per i nuovi giudici Boi e D’Ettore;
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la redistribuzione omogenea dei procedimenti pendenti, con assegnazioni progressive dei fascicoli in base alla data di iscrizione e all’assenza di udienze già fissate;
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la valorizzazione della produttività dei magistrati Castagnini e Sturiale, che hanno garantito alti indici di smaltimento dei procedimenti ex art. 35-bis;
-
l’immediata esecutività del provvedimento ai sensi degli artt. 40 e 41 della circolare tabellare del CSM del 26 giugno 2024, in ragione dell’urgenza di garantire la piena operatività della Sezione e il rispetto dei target del PNRR.
Il decreto, inoltre, esclude dalla redistribuzione i procedimenti riguardanti i diritti di cittadinanza, che saranno assegnati ad altri giudici civili del Tribunale nell’ambito del piano straordinario previsto dall’art. 4 del D.L. n. 117/2025.
L’atto sarà comunicato al Presidente della Corte d’Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica di Firenze, all’Ordine degli Avvocati di Firenze, e alla dirigenza amministrativa del settore civile.
Questo intervento tabellare conferma il ruolo del Tribunale di Firenze come uno dei centri giudiziari maggiormente impegnati nella gestione delle controversie in materia di immigrazione e protezione internazionale, non solo per il volume dei procedimenti, ma anche per l’attenzione posta all’equilibrio tra efficienza organizzativa e tutela dei diritti fondamentali.
Avv. Fabio Loscerbo
Il Tribunale di Bologna (R.G. 12832/2024) – Sentenza del 17 ottobre 2025: riconosciuta la protezione speciale a un lavoratore marocchino pienamente integrato in Italia
Il Tribunale di Bologna (R.G. 12832/2024) – Sentenza del 17 ottobre 2025: riconosciuta la protezione speciale a un lavoratore marocchino pienamente integrato in Italia
Il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha accolto il ricorso presentato contro la Questura di Ferrara, riconoscendo il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione.
La decisione, pronunciata il 17 ottobre 2025, si fonda su un principio chiaro: l’integrazione sociale, lavorativa e familiare maturata in Italia da oltre dieci anni non può essere annullata da un singolo episodio risalente nel tempo. Il richiedente, da anni residente in Emilia-Romagna, aveva costruito un percorso di vita stabile, lavorando come metalmeccanico, partecipando a corsi di formazione e condividendo con la moglie – titolare di permesso di lungo periodo – un’abitazione acquistata con mutuo congiunto.
Il Tribunale ha valorizzato la costanza lavorativa e l’autonomia economica e abitativa del ricorrente, riconoscendo in tali elementi il consolidamento di una “vita privata e familiare” protetta dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel provvedimento si evidenzia che il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato anche dall’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, può essere limitato solo per motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico.
Pur in presenza di un vecchio precedente penale del 2019, per il quale il ricorrente aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha escluso qualsiasi pericolosità sociale, osservando che negli anni successivi non si erano verificate nuove condanne o procedimenti pendenti.
La sentenza richiama anche i principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 24413/2021 e Cass. n. 7861/2022), secondo cui la protezione speciale tutela non solo i legami familiari ma anche quelli lavorativi, affettivi e sociali che rendono unica la vita privata di una persona.
Rilevante anche il passaggio finale: il Tribunale ha confermato che, essendo la domanda presentata prima dell’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Cutro”, resta applicabile la disciplina previgente, la quale prevede che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale, sia rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro.
Un pronunciamento che riafferma il valore costituzionale dell’integrazione e la funzione equilibratrice della protezione speciale nel sistema italiano, chiamato a bilanciare l’interesse pubblico con i diritti fondamentali della persona.
Avv. Fabio Loscerbo
domenica 26 ottobre 2025
🎙️ Podcast: Diritto dell’Immigrazione 🎧 Titolo: Come chiedere un visto per coesione familiare c
sabato 25 ottobre 2025
Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano
Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano
(a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo)
Il visto per coesione familiare è lo strumento che consente al familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea di entrare in Italia per vivere stabilmente insieme al proprio congiunto.
Si fonda sull’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e sugli articoli 2, 3, 29 e 31 della Costituzione italiana, che tutelano il diritto all’unità familiare come diritto soggettivo inviolabile.
La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 30/2007, che recepisce la direttiva 2004/38/CE.
1. A chi spetta
Il visto per coesione familiare è destinato ai familiari di cittadini italiani o europei che si trovano all’estero e intendono ricongiungersi in Italia.
Oltre al coniuge e ai figli minori, rientrano nella tutela anche gli altri familiari a carico, come genitori, fratelli o sorelle, purché sia dimostrata la dipendenza economica e la relazione affettiva e di sostegno stabile con il cittadino italiano.
2. Come presentare la domanda
La procedura può essere avviata direttamente dal cittadino italiano (o dal suo difensore) mediante istanza scritta di coesione familiare con contestuale richiesta di fissazione di appuntamento per rilascio del visto d’ingresso.
L’istanza deve essere indirizzata all’Ambasciata o Consolato italiano competente nel Paese di residenza del familiare e, per conoscenza, anche alla Prefettura e alla Questura italiane del luogo di residenza del cittadino richiedente.
L’invio può avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando:
-
documento d’identità del cittadino italiano o UE;
-
certificato di residenza e stato di famiglia;
-
atti di nascita e attestati di legame parentale con Apostille;
-
attestazione di carico familiare e condizione di dipendenza economica;
-
prove di sostegno economico continuativo (rimesse, bonifici, dichiarazioni);
-
documentazione sull’idoneità abitativa e la disponibilità di reddito.
3. La prenotazione tramite portale VFS
Molti consolati italiani utilizzano il portale VFS Global per la gestione degli appuntamenti e la pre-verifica dei documenti.
Qualora il sistema non preveda una voce specifica per “altri familiari a carico”, è legittimo inviare la domanda direttamente via PEC, chiedendo che l’ufficio consolare provveda alla presa in carico manuale della richiesta.
La giurisprudenza nazionale ha chiarito che la modalità di presentazione non può mai diventare un ostacolo all’esercizio del diritto, e che l’amministrazione deve comunque istruire e decidere l’istanza in modo espresso e motivato.
4. In caso di silenzio o inerzia
Il mancato riscontro dell’amministrazione consolare o il semplice rinvio a siti informativi non costituiscono provvedimento valido.
Trascorso un tempo ragionevole senza risposta, la persona interessata può proporre ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale ordinario di Roma, unico competente per le controversie che coinvolgono rappresentanze diplomatiche italiane.
Il giudice ordinario, riconoscendo la natura di diritto soggettivo alla vita familiare, può ordinare all’amministrazione di fissare l’appuntamento o consentire la formalizzazione della domanda di visto, anche in via cautelare.
5. Documentazione essenziale
Per rafforzare la richiesta è opportuno predisporre un fascicolo completo che contenga:
-
certificati anagrafici aggiornati;
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prova della convivenza o dell’assistenza economica continuativa;
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attestazione dei redditi e della disponibilità abitativa in Italia;
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dichiarazioni sostitutive dei familiari;
-
ogni elemento che provi la vulnerabilità o la dipendenza economica del richiedente.
6. Il principio giuridico
Il diritto alla coesione familiare non è una concessione amministrativa, ma un diritto soggettivo pienamente tutelato dall’ordinamento.
La pubblica amministrazione è obbligata a rendere effettivo l’esercizio di tale diritto, anche quando la modulistica o le piattaforme informatiche non risultano aggiornate.
L’ingresso per coesione familiare deve quindi essere facilitato e non ostacolato, in attuazione del principio di proporzionalità e della tutela effettiva della vita familiare sancita dalla CEDU e dal diritto dell’Unione Europea.
Avv. Fabio Loscerbo
Studio legale in Bologna – Via Ermete Zacconi 3/A
avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
lunedì 20 ottobre 2025
🎙️ Titulli i episodit:Hapja e një llogarie bankare: e drejtë për kërkuesit e mbrojtjes ndërkombëta
domenica 19 ottobre 2025
🎙️ Titolo episodio: Aprire un conto: un diritto per i richiedenti protezione internazionale e complementare
🎙️ Titolo episodio:
Aprire un conto: un diritto per i richiedenti protezione internazionale e complementare
🎧 Testo podcast:
Benvenuti a un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione.
Oggi parliamo di un tema concreto, ma ancora troppo spesso oggetto di equivoci e difficoltà pratiche: il diritto dei richiedenti protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente bancario o postale.
Aprire un conto non è un privilegio.
È un diritto fondamentale, riconosciuto dalla normativa italiana ed europea, e rappresenta uno degli strumenti principali di inclusione sociale e finanziaria.
Dal 2018, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70, è stato istituito il cosiddetto conto di base, accessibile a tutte le persone che soggiornano legalmente in Italia — anche a chi è in attesa di una decisione sulla propria domanda di protezione.
Questo conto garantisce servizi essenziali: depositi, prelievi, accrediti, e pagamenti elettronici.
A confermare questo diritto è stata anche Poste Italiane, che dal giugno 2019 ha riconosciuto formalmente la possibilità per i richiedenti protezione di aprire un conto Bancoposta esibendo il permesso di soggiorno provvisorio o la ricevuta di rinnovo.
Un passo importante, frutto anche di interventi legali e segnalazioni portate avanti da diversi professionisti del settore, tra cui il mio studio.
Le comunicazioni ufficiali di Poste Italiane – tra cui i protocolli PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 e PB-250606324 del 2025 – chiariscono che il permesso di soggiorno per protezione, anche provvisorio, è un documento valido per l’identificazione e per l’apertura del conto di base.
E laddove il codice fiscale sia riportato sul titolo, può essere utilizzato anche come attestazione fiscale.
Negare questo diritto, al contrario, significa violare un diritto soggettivo e, in certi casi, mettere in atto una discriminazione.
Chi si vede rifiutata l’apertura del conto può presentare un reclamo formale a Poste o alla banca, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, oppure segnalare la violazione alla Banca d’Italia.
Aprire un conto è più di un’operazione bancaria: è la condizione minima per poter lavorare, ricevere lo stipendio, pagare l’affitto, accedere ai servizi sanitari, e partecipare pienamente alla vita civile.
È, a tutti gli effetti, una forma di cittadinanza economica.
Il diritto a un conto corrente, per chi chiede protezione internazionale o complementare, è dunque una tutela concreta della dignità personale e uno strumento di integrazione reale.
Rendere effettivo questo diritto significa costruire una società che non esclude, ma include.
Una società in cui la legalità passa anche attraverso un conto bancario.
Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, e questo è Diritto dell’Immigrazione: il podcast che racconta le leggi, i diritti e i casi reali del diritto degli stranieri in Italia.
Alla prossima puntata.
🎙️ Episode title: Opening a Bank Account: A Right for Applicants of International and Complementary Protection
🎙️ Episode title:
Opening a Bank Account: A Right for Applicants of International and Complementary Protection
🎧 Podcast script (English version):
Welcome to a new episode of Diritto dell’Immigrazione — Immigration Law.
Today, we’ll talk about a practical issue that still creates confusion and unnecessary obstacles: the right of applicants for international and complementary protection to open a bank or postal account in Italy.
Opening a bank account is not a privilege.
It’s a fundamental right, recognized under both Italian and European law, and it represents one of the most important tools of social and financial inclusion.
Since 2018, Italy’s Ministerial Decree no. 70 of the Ministry of Economy and Finance has introduced what is known as the basic bank account — accessible to anyone who is legally residing in Italy, including those waiting for a decision on their protection application.
This account guarantees essential services such as deposits, withdrawals, salary payments, and electronic transactions.
This right has also been formally confirmed by Poste Italiane, which, since June 2019, has recognized that applicants for protection can open a Bancoposta basic account by presenting their temporary residence permit or the receipt of renewal issued by the Questura.
It was an important step forward, partly thanks to legal efforts and formal complaints brought by professionals in immigration law, including my firm.
In several official communications — including protocols PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058, and PB-250606324, all from 2025 — Poste Italiane clearly stated that the temporary residence permit for protection, whether international or complementary, is a valid identification document for opening a basic account.
Moreover, if the tax code is printed on the document, it can also serve as a valid fiscal identification.
Denying this right means violating a recognized individual right, and in some cases, it may even amount to discriminatory behavior.
Anyone facing such a refusal can file a formal complaint with Poste Italiane or the relevant bank, appeal to the Banking and Financial Ombudsman (ABF), or report the violation to the Bank of Italy, which supervises the banking system.
Opening a bank account is much more than a financial operation — it’s the foundation for working legally, receiving wages, paying rent, accessing healthcare, and participating in civil life.
It is, in every sense, a form of economic citizenship.
The right to open a bank account, for those applying for international or complementary protection, is a concrete expression of personal dignity and a key instrument of true integration.
Making this right effective means building a society that doesn’t exclude but includes —
a society where legality and integration start from something as simple, yet essential, as a bank account.
I’m Lawyer Fabio Loscerbo, and this is Diritto dell’Immigrazione — the podcast that explores laws, rights, and real-life cases in immigration law in Italy.
See you in the next episode.


