venerdì 26 dicembre 2025

Il riconoscimento della protezione complementare tra integrazione sociale e tutela della vita privata: nota a Tribunale di Brescia, sentenza 15 dicembre 2025 (R.G. 4598/2025)

 Il riconoscimento della protezione complementare tra integrazione sociale e tutela della vita privata: nota a Tribunale di Brescia, sentenza 15 dicembre 2025 (R.G. 4598/2025)

La sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia, Settima Sezione Civile, pronunciata all’esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 4598/2025, si inserisce nel dibattito giurisprudenziale relativo all’ambito applicativo della protezione complementare di cui all’art. 19 del d.lgs. 286/1998, offrendo un contributo di particolare interesse sotto il profilo della ricostruzione sistematica della disciplina e dei criteri valutativi rilevanti. Il testo integrale del provvedimento è pubblicato e consultabile al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/008079775a720c61ca034

Il Collegio affronta preliminarmente la questione della disciplina applicabile ratione temporis, chiarendo che, in presenza di una manifestazione di volontà anteriore all’11 marzo 2023, trova applicazione il testo dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione nella formulazione introdotta dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020. Tale passaggio assume rilievo centrale, poiché consente al giudice di ricondurre la protezione complementare nell’alveo della tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, secondo una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

La sentenza si sofferma in modo puntuale sulla natura giuridica della protezione complementare, qualificandola come forma di tutela autonoma e direttamente collegata agli obblighi derivanti dagli artt. 2 e 10 della Costituzione, nonché dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In tale prospettiva, il Tribunale prende posizione rispetto a letture restrittive che tendono a ridurre la protezione complementare a strumento residuale o eccezionale, riaffermandone invece la funzione di garanzia dei diritti fondamentali della persona straniera stabilmente inserita nel contesto sociale italiano.

Particolarmente significativa è l’analisi dei criteri di integrazione sociale e lavorativa. Il Collegio ribadisce che il livello di integrazione non deve essere valutato secondo parametri astratti o standardizzati, ma attraverso un accertamento concreto e individualizzato, fondato su elementi oggettivi quali la continuità dell’attività lavorativa, la stabilità abitativa e la durata del soggiorno sul territorio nazionale. L’integrazione viene così intesa come processo progressivo e dinamico, non come risultato definitivo o irreversibile, coerentemente con l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di tutela umanitaria e successivamente trasfusa nella protezione complementare.

Nel caso esaminato, il Tribunale ritiene che il rimpatrio del ricorrente, a fronte di un percorso di integrazione socio-lavorativa ampiamente documentato, determinerebbe una compressione sproporzionata del diritto alla vita privata, ponendosi in contrasto con gli obblighi di non respingimento derivanti dall’ordinamento interno e sovranazionale. Da ciò discende il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione complementare e la conseguente trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per l’esecuzione del giudicato.

La decisione del Tribunale di Brescia si colloca, dunque, in una linea interpretativa che valorizza la dimensione sostanziale dell’integrazione e rafforza la tutela giurisdizionale del diritto al soggiorno nei casi in cui l’allontanamento dello straniero comporterebbe una lesione ingiustificata dei suoi diritti fondamentali. La pubblicazione integrale del provvedimento consente di apprezzarne appieno l’impianto argomentativo e ne fa un precedente di sicuro interesse per la riflessione dottrinale e per la prassi applicativa in materia di protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo

mercoledì 24 dicembre 2025

Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)

 TEMA

Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)


Abstract
Il contributo analizza un recente decreto del Tribunale di Bologna, emesso il 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024), che riconosce il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La decisione si colloca nel dibattito aperto dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, numero 50, e offre una ricostruzione sistematica della protezione complementare quale espressione del diritto d’asilo costituzionalmente garantito. Particolare attenzione è dedicata al ruolo della vita privata e familiare, alla funzione del giudizio comparativo e al rapporto tra obblighi costituzionali e fonti convenzionali, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.


1. Inquadramento normativo della protezione complementare dopo il 2023

La riforma del 2023 ha inciso profondamente sull’assetto dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, abrogando i periodi che, nella formulazione introdotta nel 2020, tipizzavano espressamente i criteri relativi alla vita privata e familiare. Ciò ha alimentato, nella prassi amministrativa, l’idea di un ridimensionamento della protezione speciale, ridotta a clausola residuale di non-refoulement in senso stretto.

Il decreto in commento prende posizione in modo netto contro tale impostazione, ricostruendo la disciplina vigente come un ritorno, sul piano sistematico, al quadro anteriore al 2020, nel quale la protezione umanitaria – oggi protezione complementare – trovava fondamento diretto negli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 5, comma 6, e dall’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La soppressione di singoli indici normativi non comporta, secondo il Tribunale, l’eliminazione del diritto sostanziale alla tutela, che continua a operare quale limite invalicabile ai provvedimenti di allontanamento.


2. Protezione complementare e diritto d’asilo costituzionale

Uno degli aspetti di maggiore interesse del decreto è il collegamento esplicito tra protezione complementare e diritto d’asilo di cui all’art. 10, terzo comma, della Costituzione. Il Tribunale chiarisce che la protezione speciale non rappresenta una concessione discrezionale dell’amministrazione, bensì una forma di attuazione del diritto d’asilo in senso costituzionale, inteso come diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita.

In questa prospettiva, la protezione complementare assume una portata più ampia rispetto agli obblighi minimi derivanti dal diritto dell’Unione europea o dalla sola Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il richiamo agli obblighi costituzionali consente all’ordinamento interno di assicurare un livello di tutela rafforzato, non comprimibile attraverso interpretazioni restrittive fondate esclusivamente su parametri sovranazionali più limitativi.


3. Vita privata e familiare come parametro centrale di tutela

Il decreto dedica un’ampia parte della motivazione alla tutela della vita privata e familiare, richiamando l’art. 8 CEDU e il suo radicamento negli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione. La vita privata non viene intesa in senso statico o meramente familiare, ma come insieme delle relazioni sociali, lavorative e affettive attraverso cui la persona sviluppa la propria identità.

Il Tribunale sottolinea come l’integrazione non possa essere ridotta al solo dato occupazionale, pur rilevante, ma debba essere valutata nella sua dimensione complessiva e concreta. L’allontanamento forzato di uno straniero che abbia radicato in Italia la propria vita privata comporta un rischio di vulnerabilità qualificata, suscettibile di integrare una lesione dei diritti fondamentali, anche in assenza di persecuzioni o trattamenti inumani nel Paese di origine.


4. Il giudizio comparativo e il principio di proporzionalità

Elemento cardine della decisione è il giudizio comparativo tra la situazione nel Paese di origine e il percorso di integrazione realizzato in Italia. Il Tribunale si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità che richiede una valutazione caso per caso, fondata su elementi concreti e attuali, e orientata al bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

In linea con gli arresti più recenti della Corte di cassazione, viene ribadito che non è necessario un percorso di integrazione “compiuto” o definitivo: è sufficiente che emergano segni univoci e seri di un radicamento effettivo, tali da rendere sproporzionato l’allontanamento. La comparazione attenuata diviene così lo strumento attraverso cui il giudice verifica se il rimpatrio determinerebbe un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e familiare, tale da incidere sul nucleo essenziale della dignità umana.


5. Ricadute sistematiche e prospettive applicative

Il decreto del Tribunale di Bologna offre un contributo di particolare rilevanza per la prassi giudiziaria e amministrativa. Esso chiarisce che la riforma del 2023 non ha svuotato di contenuto la protezione complementare, ma ha riaffidato alla giurisprudenza il compito di ricostruirne i parametri alla luce dei principi costituzionali e convenzionali.

Ne deriva un modello di protezione non automatica, ma rigorosa, nel quale l’integrazione sociale assume valore giuridico pieno e la vita privata e familiare diviene il fulcro del bilanciamento. In un contesto segnato da tensioni tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela dei diritti fondamentali, la decisione in esame riafferma il ruolo del giudice quale garante ultimo della dignità della persona straniera.


Riferimento alla pubblicazione
Il testo integrale del decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024) è consultabile nella versione pubblicata su Calameo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/0080797751346a938fdea


Avv. Fabio Loscerbo

domenica 21 dicembre 2025

New on TikTok: العنوان: الحماية التكميلية بعد مرسوم كوترو: ماذا تعني فعلاً؟ مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتحدث عن قرار مهم صادر عن محكمة بولونيا بتاريخ 5 ديسمبر 2025، ويتعلق بـ الحماية التكميلية. بعد مرسوم كوترو، اعتقد الكثير من الناس أن هذا النوع من الحماية قد أُلغي. لكن المحكمة توضح بشكل واضح أن هذا غير صحيح. الحماية التكميلية ما زالت قائمة. بكلمات بسيطة، يجب على الدولة الإيطالية الاستمرار في احترام الحقوق الأساسية للأشخاص الأجانب. من بين هذه الحقوق، حق الحياة الخاصة، أي الحق في الاستمرار في حياة تم بناؤها في إيطاليا، من عمل وعلاقات واستقرار. القانون تغيّر، نعم، لكن الحماية لم تختفِ. ما تغيّر هو أنه لم تعد هناك قواعد صارمة. الآن يجب على القاضي أن ينظر في كل حالة بشكل فردي، حالة بحالة. في القضية التي نظرت فيها محكمة بولونيا، كان العمل عنصراً مهماً جداً. ليس فقط لأن الشخص كان لديه دخل، بل لأن العمل يساعد على بناء علاقات وصداقات وحياة طبيعية في إيطاليا. لكن انتبهوا: الحماية التكميلية ليست تلقائية وليست عفواً عاماً. إذا كانت هناك مشاكل خطيرة تتعلق بالأمن أو النظام العام، يمكن رفض الحماية. الرسالة واضحة: من بنى حياة حقيقية ومنتظمة في إيطاليا يمكن أن يحصل على حماية قانونية، لكن كل حالة يجب أن تُقيَّم بعناية. شكراً لكم على الاستماع. أنا المحامي فابيو لوسيربو، وكان هذا بودكاست قانون الهجرة.

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New on TikTok: Complementary Protection and the Right to Private Life: Bologna Court Judgment of 12 December 2025, General Register No. 13822 of 2025 Good morning, I am Attorney Fabio Loscerbo, and this is a new episode of the podcast Immigration Law. In this episode, we examine a particularly significant judgment delivered by the Tribunale Ordinario di Bologna on 12 December 2025, entered under General Register number 13822 of 2025, which addresses in a clear and structured manner the issue of complementary protection based on the right to respect for private and family life, pursuant to Article 19 of the Italian Consolidated Immigration Act. The case concerns a foreign national who has been living in Italy for many years and has built a life that is now firmly rooted in the country. The police authority had rejected the application for complementary protection, relying on the negative opinion of the Territorial Commission and considering the level of social integration to be insufficiently demonstrated. The Bologna Court, by its decision of 12 December 2025, upheld the appeal and reaffirmed legal principles that should by now be well established, yet continue to be disregarded in administrative practice. First and foremost, the Court clarified that complementary protection does not require proof of a risk of persecution or of inhuman or degrading treatment. The core of the assessment lies elsewhere: it requires verification of whether removal from the national territory would result in a concrete violation of the right to private and family life. This right is not limited to family ties in a strict sense, but encompasses the full range of social, emotional, and working relationships that a person has developed over time. In the case at hand, the Court placed significant weight on very concrete factual elements: long-term residence in Italy, the stable presence of the family unit, the children’s school attendance, employment activity—even if characterised by seasonal discontinuity—and housing autonomy. Taken together, these factors outline a genuine and structured life project, which cannot be disregarded on the basis of abstract or purely formal assessments. A central aspect of the judgment concerns the principle of proportionality. The Bologna Court recalled that the removal of a person who is already integrated into the host society may be justified only where there are concrete and current reasons relating to national security or public order. In the absence of such reasons, uprooting the individual from the social and personal context built in Italy amounts to an unjustified interference with fundamental rights, contrary to Article 8 of the European Convention on Human Rights. The decision also addresses the notion of integration, clarifying that it must not be understood as an ideal or total achievement. The law does not require full, irreversible, or definitive integration. It is sufficient to demonstrate an appreciable effort to integrate into Italian society, through employment, participation in family and social life, and the establishment of stable relationships. This is a realistic interpretation, consistent with the very purpose of complementary protection, which is designed to safeguard concrete human situations rather than theoretical models. Of particular importance is the reference to the transitional legal regime. The Court reiterated that, since the application had been submitted before the entry into force of the so-called Cutro Decree, the previous legal framework continues to apply. As a result, the applicant is entitled to a residence permit with a two-year duration, allowing employment, renewable, and convertible into a work-related residence permit. This aspect is often overlooked in administrative practice, yet it is decisive for the everyday lives of those concerned. The Bologna Court judgment of 12 December 2025, General Register number 13822 of 2025, fits within an already consolidated line of case law

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sabato 20 dicembre 2025

New on TikTok: Título: Protección complementaria después del Decreto Cutro: qué significa realmente Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración. Mi nombre es Avv. Fabio Loscerbo. Hoy hablamos de una decisión importante del Tribunal de Bolonia, del 5 de diciembre de 2025, que se refiere a la protección complementaria. Después del Decreto Cutro, muchas personas pensaron que este tipo de protección había sido eliminada. El Tribunal explica con claridad que esto no es cierto. La protección complementaria sigue existiendo. En palabras sencillas, el Estado italiano debe seguir respetando los derechos fundamentales de las personas extranjeras. Uno de estos derechos es el derecho a la vida privada, es decir, el derecho a continuar una vida construida en Italia, con trabajo, relaciones y estabilidad. La ley ha cambiado, pero la protección no ha desaparecido. Lo que ha cambiado es que ya no existen reglas rígidas. Ahora el juez debe analizar cada situación personal, caso por caso. En el caso decidido por el Tribunal de Bolonia, el trabajo fue muy importante. No solo porque la persona tenía un ingreso, sino porque a través del trabajo se construyen relaciones, amistades y una vida normal en Italia. Pero atención: la protección complementaria no es automática y no es una regularización general. Si existen problemas graves de orden público o de seguridad, la protección puede ser negada. El mensaje es claro: si una persona ha construido una vida real y regular en Italia, la ley puede proteger esa vida. Pero cada caso debe ser evaluado con cuidado. Gracias por escuchar. Mi nombre es Avv. Fabio Loscerbo y esto fue Derecho de la Inmigración.

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venerdì 19 dicembre 2025

New on TikTok: Title: Complementary Protection after the Cutro Decree: what it really means Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. My name is Avv. Fabio Loscerbo. Today we talk about an important decision of the Court of Bologna, issued on 5 December 2025, concerning complementary protection. After the Cutro Decree, many people thought that this type of protection had been cancelled. The Court clearly explains that this is not true. Complementary protection still exists. In simple words, the Italian State must continue to respect the fundamental rights of foreign nationals. One of these rights is the right to private life, meaning the right to continue a life built in Italy, with work, relationships and stability. The law has changed, but the protection has not disappeared. What changed is that there are no more rigid rules. Now the judge must look at each personal situation, case by case. In the case decided by the Court of Bologna, work was very important. Not only because the person had an income, but because work helps people build relationships, friendships and a normal life in Italy. But attention: complementary protection is not automatic and it is not an amnesty. If there are serious problems related to public order or security, protection can be refused. The message is clear: if a person has built a real and regular life in Italy, the law can protect that life. But every case must be carefully evaluated. Thank you for listening. My name is Avv. Fabio Loscerbo, and this was Immigration Law.

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New on TikTok: Permiso de residencia denegado por una condena pasada: cuando la conversión a permiso de trabajo se vuelve imposible Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del podcast Derecho de la Inmigración. Hoy abordamos un problema práctico muy frecuente: la conversión del permiso de residencia en un permiso por trabajo por cuenta ajena denegada a causa de una condena penal previa. La cuestión fue aclarada por el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña, Sección Primera, con la sentencia número 01561 de 2025, dictada en diciembre de 2025. El Tribunal reiteró que, en presencia de una condena firme por delitos en materia de drogas en sus formas más graves, en particular los previstos en el artículo 73, apartado 1-bis, del Decreto del Presidente de la República 309 de 1990, existe una causa automática que impide la concesión o la conversión del permiso de residencia por motivos de trabajo. En estos casos no tienen relevancia ni la suspensión de la pena, ni las circunstancias atenuantes, ni el tiempo transcurrido desde la condena. La administración aplica de manera vinculada los artículos 4, apartado 3, y 5 del Texto Único de Inmigración. El único posible margen de valoración discrecional se refiere a la existencia de vínculos familiares efectivos y actuales en Italia. Solo cuando existe una unidad familiar real, acreditada y no meramente declarada de forma formal, la administración está obligada a realizar una ponderación entre la peligrosidad social y la protección de la vida familiar, también a la luz del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si dichos vínculos no están probados o resultan interrumpidos, la denegación se convierte en sustancialmente obligatoria. El problema práctico, por tanto, es este: muchos extranjeros confían en que una condena ya “cumplida” o lejana en el tiempo no incida más en su situación administrativa. La realidad es distinta. En materia de permisos de residencia por trabajo por cuenta ajena, algunas condenas siguen siendo una barrera infranqueable, con independencia del recorrido laboral posterior o del grado de integración social. Soy el abogado Fabio Loscerbo, gracias por escuchar y hasta pronto para un nuevo episodio del podcast Derecho de la Inmigración.

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giovedì 18 dicembre 2025

La protezione complementare tra tipizzazione normativa e valutazione giudiziale del caso concreto



La protezione complementare tra tipizzazione normativa e valutazione giudiziale del caso concreto

La ricostruzione secondo cui l’eliminazione del permesso per motivi umanitari prima, e la successiva rimodulazione del permesso per protezione speciale poi, avrebbero determinato una restrizione dell’area di tutela riconducibile al diritto di asilo non è condivisibile sotto il profilo sistematico. Tale impostazione muove da una lettura meramente nominalistica delle categorie di soggiorno, confondendo il piano delle figure amministrative tipizzate con quello, ben più ampio e sovraordinato, della protezione complementare quale forma di attuazione del diritto di asilo costituzionale e convenzionale.

Occorre, al contrario, distinguere nettamente tra il genus della protezione complementare e le species che, nel tempo, il legislatore ordinario ha introdotto per darvi attuazione. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, prima, e il permesso per protezione speciale, poi, non hanno mai esaurito il contenuto del diritto di asilo, ma ne hanno rappresentato esclusivamente modalità contingenti di concretizzazione amministrativa.

In questa prospettiva, l’intervento normativo non va letto in termini di progressiva “chiusura” del sistema, bensì come un mutamento della tecnica di regolazione: dal tentativo di tipizzare le ipotesi di tutela a una progressiva destipizzazione, che ha avuto come effetto – anche se non sempre dichiarato – quello di restituire centralità alla valutazione giudiziale del caso concreto.

La fase della tipizzazione: l’art. 19 TUI nella formulazione post-2020

La formulazione dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998 introdotta con la riforma del 2020 costituisce un esempio paradigmatico di norma a struttura semi-chiusa. Essa richiedeva al giudice l’accertamento di “fondati motivi di ritenere” che l’allontanamento dal territorio nazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, prevedendo contestualmente un espresso bilanciamento con esigenze di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, nonché un richiamo formale alle fonti sovranazionali di riferimento.

Si trattava, sotto il profilo tecnico, di una fattispecie articolata, che delimitava il perimetro dello scrutinio giudiziale attraverso una griglia di parametri predeterminati. Il giudice era chiamato a verificare la ricorrenza di quegli specifici presupposti, operando all’interno di un quadro normativo che, pur ampio, rimaneva strutturato e guidato dal legislatore.

In tale assetto, la tutela non era rimessa a una valutazione libera del diritto di asilo in quanto tale, ma passava attraverso il filtro di una specifica figura di permesso di soggiorno, con il rischio – non teorico – che la mancanza di uno dei parametri espressamente indicati potesse condurre a un esito negativo, anche in presenza di situazioni di vulnerabilità costituzionalmente rilevanti.

La destipizzazione e il recupero della centralità del giudice

La successiva eliminazione di quella parte dell’art. 19 non ha determinato la scomparsa della protezione sostanziale, ma la rimozione della sua tipizzazione legislativa. Venendo meno l’elenco dei presupposti e la struttura analitica della fattispecie, il giudice non è più chiamato a verificare l’inquadrabilità del caso in una specifica figura amministrativa, bensì a valutare direttamente la compatibilità dell’allontanamento con il complesso degli obblighi costituzionali e convenzionali gravanti sullo Stato.

Si assiste, in tal modo, a un passaggio da una tutela “mediata” dalla norma tipizzante a una tutela “diretta”, ancorata immediatamente ai principi del non-refoulement, alla salvaguardia dei diritti fondamentali e al contenuto essenziale del diritto di asilo di cui all’art. 10, comma 3, Cost.

Contrariamente a quanto spesso sostenuto, questa evoluzione non comporta una restrizione della tutela, ma un ampliamento dello spazio valutativo del giudice, il quale non è più vincolato a una fattispecie chiusa o semi-chiusa, ma può – e deve – procedere a una valutazione individualizzata, complessiva e concreta della situazione del singolo.

Il parallelismo con l’abolizione del permesso per motivi umanitari

Il medesimo schema si era già manifestato con l’eliminazione del permesso per motivi umanitari. Anche in quel caso, la soppressione di una specifica categoria di soggiorno era stata letta, in una prima fase, come una drastica compressione del diritto di asilo. In realtà, l’effetto sistemico è stato quello di spostare il fulcro della tutela dal nomen iuris del permesso alla verifica sostanziale delle condizioni di vulnerabilità.

Privato di una etichetta normativa precostituita, il giudice è stato chiamato a interrogarsi non più sulla riconducibilità del caso a una figura tipica, ma sulla legittimità costituzionale e convenzionale dell’allontanamento in concreto. Ancora una volta, la caduta della species non ha comportato l’estinzione del genus, ma ha reso più evidente la sua autonomia concettuale.

Protezione complementare come categoria aperta

La protezione complementare si configura, pertanto, come un’area di tutela strutturalmente aperta, che non può essere compressa o eliminata per via terminologica. Essa non coincide con una singola forma di permesso di soggiorno, ma rappresenta il contenitore giuridico entro cui si collocano tutte le ipotesi in cui l’allontanamento dello straniero risulterebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento.

In questa prospettiva, il venir meno di una tipizzazione normativa non riduce la protezione, ma ne riafferma la natura primaria e sovraordinata, sottraendola al rischio di una eccessiva amministrativizzazione e riaffidandola alla funzione propria del giudice quale garante ultimo dei diritti.

Considerazioni conclusive

La tesi secondo cui il Decreto Salvini e le successive riforme avrebbero progressivamente ristretto l’area del diritto di asilo si fonda, dunque, su una lettura formalistica e non sistematica. Il legislatore ha inciso sulle modalità di attuazione amministrativa, non sull’esistenza del diritto. Anzi, la progressiva destipizzazione ha finito per rafforzare il ruolo del giudice e per rendere ancora più evidente che la protezione complementare non è una concessione discrezionale, ma un obbligo giuridico che discende direttamente dalle fonti supreme dell’ordinamento.

In definitiva, il permesso per motivi umanitari prima e il permesso per protezione speciale poi devono essere correttamente intesi come specie contingenti di una categoria permanente. Quando le specie mutano o vengono eliminate, il diritto resta, e continua a imporsi all’interprete come parametro imprescindibile di legittimità dell’azione amministrativa.

New on TikTok: Titulli: Mbrojtja plotësuese pas Dekretit Cutro: çfarë do të thotë vërtet Mirë se vini në një episod të ri të podcast-it E Drejta e Imigracionit. Unë jam Avv. Fabio Loscerbo. Sot flasim për një vendim të rëndësishëm të Gjykatës së Bolonjës, të datës 5 dhjetor 2025, që ka të bëjë me mbrojtjen plotësuese. Pas Dekretit Cutro, shumë persona menduan se kjo formë mbrojtjeje ishte hequr. Gjykata shpjegon qartë se kjo nuk është e vërtetë. Mbrojtja plotësuese vazhdon të ekzistojë. Me fjalë të thjeshta, shteti italian duhet të vazhdojë të respektojë të drejtat themelore të personave të huaj. Një nga këto të drejta është e drejta për jetën private, pra e drejta për të vazhduar një jetë të ndërtuar në Itali, me punë, marrëdhënie dhe stabilitet. Ligji ka ndryshuar, por mbrojtja nuk është zhdukur. Ajo që ka ndryshuar është se nuk ka më rregulla të ngurta. Tani gjyqtari duhet të shqyrtojë çdo situatë personale, rast pas rasti. Në çështjen e vendosur nga Gjykata e Bolonjës, puna ka pasur një rol shumë të rëndësishëm. Jo vetëm sepse personi kishte të ardhura, por sepse përmes punës ndërtohen marrëdhënie, miqësi dhe një jetë normale në Itali. Por kini kujdes: mbrojtja plotësuese nuk është automatike dhe nuk është një rregullim i përgjithshëm. Nëse ka probleme serioze që lidhen me rendin publik ose sigurinë, mbrojtja mund të refuzohet. Mesazhi është i qartë: nëse një person ka ndërtuar një jetë reale dhe të rregullt në Itali, ligji mund ta mbrojë atë jetë. Por çdo rast duhet të vlerësohet me kujdes. Faleminderit për dëgjimin. Unë jam Avv. Fabio Loscerbo dhe ky ishte podcast-i E Drejta e Imigracionit.

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La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI

 

La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI

Con riferimento alla pubblicazione integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

Premessa

Il presente contributo analizza il decreto del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, emesso in data 5 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 10860/2024. Il provvedimento affronta in modo articolato la disciplina della protezione complementare nel quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge 50/2023.

La decisione assume particolare rilievo poiché interviene su una delle questioni più controverse del nuovo assetto normativo: la sorte della tutela della vita privata e familiare dopo l’abrogazione dei parametri espressamente previsti dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella sua formulazione previgente.

Il testo integrale del decreto è consultabile alla seguente pubblicazione:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

La riforma del 2023 e la permanenza della tutela convenzionale

Il Tribunale chiarisce che l’intervento del legislatore del 2023 non ha inciso sul nucleo essenziale del divieto di refoulement né ha determinato l’eliminazione della tutela della vita privata e familiare quale fondamento della protezione complementare, in quanto diritto soggettivo ancorato a obblighi costituzionali e internazionali.

La motivazione valorizza il richiamo, tuttora presente nell’art. 19 del Testo unico sull’immigrazione, all’art. 5, comma 6, del medesimo testo normativo, quale norma di chiusura del sistema e veicolo di integrazione degli obblighi derivanti dalla CEDU. In questa prospettiva, l’abrogazione dei criteri legali tipizzati non equivale alla soppressione della tutela, ma comporta il superamento di una disciplina rigida a favore di una clausola elastica.

La protezione complementare e il ruolo della giurisprudenza di legittimità

La decisione si inserisce consapevolmente nel solco tracciato dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha ribadito come la protezione complementare continui a operare anche in relazione alla vita privata e familiare dello straniero, in quanto espressione di obblighi sovraordinati rispetto alla legislazione ordinaria.

Il Tribunale recepisce l’impostazione secondo cui la riforma del 2023 ha inciso sulla tipicità normativa dell’istituto, ma non sulla sua funzione di tutela dei diritti fondamentali, riaffermando il ruolo del giudice nel ricostruire il contenuto della protezione complementare attraverso il bilanciamento degli interessi in gioco.

L’integrazione lavorativa come dimensione della vita privata

Nel caso esaminato, la protezione complementare viene riconosciuta sulla base della dimostrata esistenza di una vita privata radicata sul territorio nazionale. Il Tribunale attribuisce rilievo centrale alla stabilità lavorativa e reddituale del richiedente, richiamando espressamente l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui l’attività lavorativa costituisce uno degli spazi principali di sviluppo delle relazioni sociali e personali.

Il lavoro viene così considerato non come mero indicatore economico, ma come elemento strutturale della vita privata tutelata dall’art. 8 CEDU, coerentemente con l’evoluzione giurisprudenziale europea e nazionale in materia di protezione complementare.

Bilanciamento e limiti della protezione complementare

La pronuncia ribadisce che la protezione complementare non configura un diritto automatico né uno strumento di regolarizzazione generalizzata. Resta imprescindibile il bilanciamento con le esigenze di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

La tutela opera, dunque, solo in presenza di un radicamento effettivo e significativo e in assenza di elementi ostativi prevalenti, confermando una concezione rigorosa e non espansiva dell’istituto.

Considerazioni conclusive

Il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 rappresenta un contributo di particolare rilievo alla ricostruzione dell’istituto della protezione complementare nel periodo successivo al D.L. 20/2023. La decisione conferma che la riforma non ha svuotato l’istituto, ma ne ha ridefinito la tecnica applicativa, restituendo centralità al giudizio concreto e al bilanciamento dei diritti fondamentali.

La pubblicazione integrale del provvedimento consente di apprezzare una motivazione ampia e sistematica, idonea a costituire un punto di riferimento per la prassi giudiziaria e per il dibattito dottrinale.

Testo integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae


Avv. Fabio Loscerbo

New on TikTok: Residence permit denied because of a past conviction: when conversion to a work permit becomes impossible Good morning, I am Attorney Fabio Loscerbo and this is a new episode of the podcast Immigration Law. Today we address a very frequent practical problem: the conversion of a residence permit into a permit for subordinate employment being denied because of a prior criminal conviction. The issue was clarified by the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna, First Section, with judgment number 01561 of 2025, issued in December 2025. The Court reiterated that, where there is a final conviction for drug-related offences in their more serious forms—specifically those provided for by Article 73, paragraph 1-bis, of Presidential Decree 309 of 1990—an automatic ground exists preventing the issuance or conversion of a residence permit for work purposes. In such cases, neither the suspension of the sentence, nor mitigating circumstances, nor the time elapsed since the conviction are relevant. The administration applies Articles 4, paragraph 3, and 5 of the Consolidated Immigration Act in a binding manner. The only possible area of discretionary assessment concerns the presence of effective and current family ties in Italy. Only where a genuine family unit exists—proven and not merely formally declared—is the administration required to carry out a balancing exercise between social dangerousness and the protection of family life, also in light of Article 8 of the European Convention on Human Rights. If these ties are not proven, or have been interrupted, the refusal becomes essentially mandatory. The practical problem, therefore, is this: many foreign nationals believe that a conviction that has been “served” or dates back in time no longer affects their administrative status. The reality is different. In the field of residence permits for subordinate employment, certain convictions remain an insurmountable barrier, regardless of subsequent employment history or the degree of social integration. I am Attorney Fabio Loscerbo, thank you for listening, and I look forward to seeing you again soon for a new episode of the Immigration Law Podcast.

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mercoledì 17 dicembre 2025

New on TikTok: Başlık: Cutro Kararnamesi’nden sonra tamamlayıcı koruma: gerçekte ne anlama geliyor? Göç Hukuku podcast’inin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Avv. Fabio Loscerbo. Bugün, 5 Aralık 2025 tarihli Bologna Mahkemesi’nin önemli bir kararından ve tamamlayıcı koruma konusundan bahsediyoruz. Cutro Kararnamesi’nden sonra birçok kişi bu koruma türünün kaldırıldığını düşündü. Ancak Mahkeme açıkça şunu söylüyor: bu doğru değil. Tamamlayıcı koruma hâlâ yürürlüktedir. Basitçe söylemek gerekirse, İtalyan Devleti yabancı kişilerin temel haklarına saygı göstermeye devam etmek zorundadır. Bu haklardan biri de özel hayat hakkıdır. Yani İtalya’da kurulmuş bir hayatın – iş, ilişkiler ve istikrarın – devam etme hakkıdır. Yasa değişti, evet, ama koruma ortadan kalkmadı. Değişen şey, artık katı kuralların olmamasıdır. Şimdi hâkim her durumu kişisel olarak, tek tek değerlendirmek zorundadır. Bologna Mahkemesi’nin incelediği olayda çalışma çok önemliydi. Sadece gelir olduğu için değil, çünkü çalışma sayesinde insanlar ilişkiler, arkadaşlıklar ve normal bir hayat kurarlar. Ancak dikkat: tamamlayıcı koruma otomatik değildir ve genel bir af değildir. Kamu düzeni veya güvenlikle ilgili ciddi sorunlar varsa, koruma reddedilebilir. Mesaj nettir: İtalya’da gerçek ve düzenli bir hayat kurmuş olan kişiler korunabilir, ancak her durum dikkatle değerlendirilmelidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Avv. Fabio Loscerbo ve bu Göç Hukuku podcast’iydi.

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New on TikTok: Leja e qëndrimit e refuzuar për shkak të një dënimi të mëparshëm: kur konvertimi në leje pune bëhet i pamundur Mirëmëngjes, jam avokati Fabio Loscerbo dhe kjo është një episod i ri i podcast-it E Drejta e Emigracionit. Sot trajtojmë një problem praktik shumë të shpeshtë: refuzimin e konvertimit të lejes së qëndrimit në leje për punë të varur për shkak të një dënimi penal të mëparshëm. Kjo çështje është sqaruar nga Gjykata Administrative Rajonale e Emilia-Romanjës, Seksioni i Parë, me vendimin numër 01561 të vitit 2025, të dhënë në dhjetor 2025. Gjykata ka theksuar se, në prani të një dënimi përfundimtar për vepra penale që lidhen me lëndët narkotike në format e tyre më të rënda, veçanërisht ato të parashikuara nga neni 73, paragrafi 1-bis, i Dekretit Presidencial 309 të vitit 1990, ekziston një shkak automatik pengues për lëshimin ose konvertimin e lejes së qëndrimit për arsye pune. Në këto raste nuk kanë rëndësi as pezullimi i dënimit, as rrethanat lehtësuese, as koha e kaluar nga dënimi. Administrata zbaton në mënyrë të detyrueshme nenet 4, paragrafi 3, dhe 5 të Tekstit Unik për Emigracionin. E vetmja hapësirë e mundshme për vlerësim diskrecional lidhet me praninë e lidhjeve familjare efektive dhe aktuale në Itali. Vetëm në prani të një njësie familjare reale, të provuar dhe jo thjesht të deklaruar formalisht, administrata është e detyruar të kryejë një balancim midis rrezikshmërisë shoqërore dhe mbrojtjes së jetës familjare, edhe në dritën e nenit 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Nëse këto lidhje nuk provohen ose rezultojnë të ndërprera, refuzimi bëhet në thelb i detyrueshëm. Problemi praktik, pra, është ky: shumë shtetas të huaj besojnë se një dënim i “vuajtur” ose i largët në kohë nuk ndikon më në rrugëtimin e tyre administrativ. Realiteti është ndryshe. Në fushën e lejeve të qëndrimit për punë të varur, disa dënime mbeten një pengesë e pakalueshme, pavarësisht nga rruga profesionale pasuese ose shkalla e integrimit shoqëror. Jam avokati Fabio Loscerbo, faleminderit për dëgjimin dhe shihemi së shpejti në një episod të ri të podcast-it E Drejta e Emigracionit.

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