Benvenuti nel blog ufficiale dell'Avv. Fabio Loscerbo, uno spazio dedicato al diritto dell'immigrazione, alla protezione internazionale e complementare, e alla tutela dei diritti fondamentali. Questo blog nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per chiunque sia interessato ad approfondire temi legati al diritto degli stranieri, sia in ambito giuridico che umano.
venerdì 20 febbraio 2026
giovedì 19 febbraio 2026
İtalya’da mevsimlik izin dönüşümü: otomatik değildir
İtalya’da mevsimlik izin dönüşümü: otomatik değildir
Toskana Bölge İdare Mahkemesi’nin yakın tarihli bir kararı önemli bir noktayı teyit ediyor: mevsimlik oturum izninin çalışma iznine dönüştürülmesi otomatik bir hak değildir.
İtalyan hukuku en az üç ay düzenli çalışma ve geçerli bir iş teklifi şartı arar. Tarım sektöründe bu, üç ay içinde en az 39 çalışma günü anlamına gelir.
İncelenen davada (Karar no. 329/2026), işçi bu eşiğe ulaşamamış ve kötü hava koşullarını gerekçe göstermiştir. Mahkeme başvuruyu reddetmiş ve bu tür iddiaların somut ve belgeli delillerle kanıtlanması gerektiğini vurgulamıştır.
Sonuç açık: gerçek çalışma, güçlü belgeler ve idari kurallara sıkı uyum şarttır.
Kararın tam metni burada:
https://www.calameo.com/books/008079775c59a953c4ae6
Avv. Fabio Loscerbo
Konvertimi i lejes sezonale cilat janë kushtet ligjore
العنوان: تحويل تصريح الإقامة الموسمي: ما هي الشروط القانونية؟
mercoledì 18 febbraio 2026
تبدیل اجازه اقامت فصلی در ایتالیا: خودکار نیست
تبدیل اجازه اقامت فصلی در ایتالیا: خودکار نیست
رأی اخیر دادگاه اداری منطقهای توسکانا تأکید میکند که تبدیل اجازه اقامت فصلی به اجازه کار در ایتالیا یک روند خودکار نیست.
قانون ایتالیا حداقل سه ماه کار منظم و یک پیشنهاد شغلی معتبر را الزامی میداند. در بخش کشاورزی، این شرط به معنای حداقل ۳۹ روز کار در یک دوره سهماهه است.
در پرونده مورد بررسی (رأی شماره 329/2026)، کارگر به این حد نصاب نرسیده بود و به شرایط نامساعد جوی استناد کرده بود. دادگاه اعتراض را رد کرد و تأکید نمود که چنین ادعاهایی باید با مدارک دقیق و مستند اثبات شوند.
نتیجه روشن است: کار واقعی، مدارک مستحکم و رعایت دقیق معیارهای اداری ضروری است.
متن کامل رأی در اینجا در دسترس است:
https://www.calameo.com/books/008079775c59a953c4ae6
Avv. Fabio Loscerbo
Conversion du permis saisonnier en Italie : ce n’est pas automatique
Conversion du permis saisonnier en Italie : ce n’est pas automatique
Une récente décision du Tribunal administratif régional de Toscane rappelle un principe fondamental : la conversion d’un permis de séjour saisonnier en permis de travail salarié n’est pas automatique.
La loi italienne exige au moins trois mois de travail régulier et une offre d’emploi valable. Dans le secteur agricole, cela correspond à un minimum de 39 journées de travail sur trois mois.
Dans l’affaire jugée (arrêt n° 329/2026), le travailleur n’avait pas atteint ce seuil et invoquait le mauvais temps. La juridiction a rejeté le recours, en soulignant que ces circonstances doivent être prouvées de manière précise et documentée.
Conclusion : activité réelle, preuves concrètes et respect strict des critères administratifs.
Texte intégral disponible ici :
https://www.calameo.com/books/008079775c59a953c4ae6
Avv. Fabio Loscerbo
La conversione del permesso di soggiorno stagionale tra requisito dei tre mesi e criterio delle giornate effettive – Nota a TAR Toscana, Sez. II, sent. n. 329/2026
La conversione del permesso di soggiorno stagionale tra requisito dei tre mesi e criterio delle giornate effettive – Nota a TAR Toscana, Sez. II, sent. n. 329/2026
Abstract
Il contributo analizza la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 329 del 2026, pubblicata l’11 febbraio 2026, in materia di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato. L’attenzione si concentra sulla legittimità del criterio amministrativo che traduce il requisito normativo dei “tre mesi di lavoro” in un parametro di giornate effettive nel settore agricolo, nonché sull’onere probatorio gravante sul richiedente.
La pronuncia in esame – resa nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1670/2025 – offre un’occasione significativa per riflettere sull’interpretazione dell’art. 24, comma 10, del decreto legislativo 286/1998, disposizione che disciplina la possibilità per il lavoratore stagionale di ottenere la conversione del titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato.
Il testo normativo richiede due presupposti essenziali: da un lato, lo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi; dall’altro, l’esistenza di un’offerta di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. La norma, tuttavia, non specifica come debba essere misurato il requisito temporale nel caso di settori caratterizzati da fisiologica discontinuità della prestazione, quale quello agricolo.
È in questo spazio interpretativo che si inserisce la prassi amministrativa, la quale – mediante circolari applicative – ha individuato un criterio di commutazione del parametro “mensile” in giornate effettive di lavoro, fissando la soglia in una media di tredici giornate per ciascun mese, per un totale di trentanove giornate nel trimestre.
Il TAR Toscana ritiene tale criterio conforme alla norma primaria, escludendo qualsiasi contrasto con il dettato legislativo. La conversione del parametro temporale in giornate non viene considerata un aggravamento indebito del requisito, bensì una modalità tecnica di adattamento della disposizione generale alle peculiarità del lavoro agricolo. La decisione valorizza, in tal senso, la ratio dell’istituto: evitare che la conversione divenga uno strumento elusivo, consentendo il passaggio a un titolo più stabile in assenza di un’effettiva esperienza lavorativa.
La sentenza assume rilievo anche sotto il profilo dell’onere della prova. Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto che il mancato raggiungimento delle trentanove giornate fosse dipeso da condizioni meteorologiche avverse. Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto tale allegazione insufficiente in difetto di documentazione specifica e puntuale. Ne emerge un principio di particolare importanza sistematica: nelle procedure di conversione, le circostanze giustificative devono essere dimostrate in modo rigoroso, non potendo il giudice amministrativo fondare la decisione su mere affermazioni generiche.
La pronuncia si colloca dunque in un orientamento che interpreta la stabilizzazione del soggiorno come esito di un percorso lavorativo effettivo e documentato. In questa prospettiva, la conversione non costituisce un automatismo collegato alla mera decorrenza temporale, ma il risultato di un accertamento sostanziale sull’inserimento del lavoratore nel tessuto produttivo.
L’interesse della decisione non è soltanto applicativo, ma sistemico. Essa contribuisce a delineare un equilibrio tra discrezionalità amministrativa e legalità sostanziale, riconoscendo alle circolari una funzione integrativa e non innovativa della disciplina primaria, purché coerenti con la finalità della norma.
La sentenza è pubblicata integralmente su Calaméo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/008079775c59a953c4ae6
URL esteso per copia e incolla:
https://www.calameo.com/books/008079775c59a953c4ae6
La disponibilità del testo integrale consente agli operatori del diritto di valutare in modo diretto l’impianto motivazionale del Collegio e di approfondire un tema che, nella prassi delle Prefetture e degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, continua a generare rilevante contenzioso.
Avv. Fabio Loscerbo
العنوان تحويل تصريح الإقامة الموسمي ما هي الشروط القانونية؟
📌 Lavoro stagionale e permesso di soggiorno: un chiarimento necessario
📌 Lavoro stagionale e permesso di soggiorno: un chiarimento necessario
Con una sentenza depositata il 5 febbraio 2026 (n. 217), il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha ribadito un principio che continua a generare equivoci: chi entra in Italia con un visto per lavoro stagionale non ha diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il lavoro stagionale segue una disciplina propria, diversa dal lavoro subordinato ordinario. Se il rapporto non si perfeziona o si interrompe, il visto e il nulla osta perdono efficacia e non possono essere “trasformati” in un titolo per restare in Italia in attesa di un nuovo impiego. Le circolari amministrative non possono derogare a una norma chiara di legge.
È un punto fermo, ormai confermato dalla giurisprudenza, che serve a evitare illusioni, contenzioso inutile e conseguenze spesso molto pesanti per i lavoratori stranieri coinvolti.
👉 Il testo integrale della sentenza è disponibile qui:
https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d
Avv. Fabio Loscerbo