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La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo tra giudizio di pericolosità e obbligo di rilascio di un titolo alternativo: nota a TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 334
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, 26 febbraio 2026, n. 334 (ricorso iscritto al ruolo generale numero 58 del 2026), offre un’occasione particolarmente significativa per riflettere sul regime giuridico della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La fattispecie trae origine dalla revoca, disposta dalla Questura di Bologna, del titolo di lungo periodo rilasciato allo straniero, sulla base di un giudizio di pericolosità sociale desunto da condanne penali definitive per reati di particolare gravità. Il ricorrente ha censurato il provvedimento deducendo, tra l’altro, l’illegittimità di una revoca asseritamente automatica e il difetto di valutazione in ordine alla propria integrazione sociale, familiare e lavorativa.
Il Collegio affronta in modo puntuale la struttura dell’art. 9 del Testo Unico Immigrazione, richiamando il comma 4, secondo cui il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato – e, per effetto del combinato disposto con il comma 7, può essere revocato – allo straniero ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La norma impone tuttavia un giudizio non meramente formale, ma sostanziale, che tenga conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.
La sentenza si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la revoca del titolo di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo tra condanna penale e perdita del permesso. È necessario un accertamento attuale della pericolosità, che valorizzi la personalità del soggetto e la concreta incidenza dei fatti sul bene giuridico tutelato. Nel caso di specie, il TAR ritiene che l’Amministrazione abbia svolto tale valutazione in modo non illogico né irragionevole, esaminando la gravità delle condotte e ritenendo recessivi, rispetto alla tutela dell’ordine pubblico, gli elementi addotti in tema di integrazione.
Di particolare rilievo sistematico è, tuttavia, il passaggio motivazionale relativo all’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. La disposizione stabilisce che, ove non debba essere disposta l’espulsione, allo straniero cui sia stato revocato il permesso di lungo periodo deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del Testo Unico. Si tratta di una previsione che esprime un principio di continuità della condizione giuridica dello straniero, impedendo che la revoca del titolo “rafforzato” determini automaticamente una situazione di irregolarità.
Nel caso esaminato, la Questura aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine alla possibilità di rilascio di un diverso titolo. Il TAR accoglie quindi il ricorso limitatamente a tale profilo, annullando il provvedimento nella parte in cui non è stata effettuata la necessaria verifica. L’Amministrazione dovrà pertanto riesaminare la posizione dell’interessato alla luce della disciplina vigente, pronunciandosi espressamente sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso alternativo.
La decisione assume rilievo non solo per la ricostruzione del corretto esercizio del potere discrezionale in materia di sicurezza pubblica, ma anche per l’affermazione di un principio di legalità sostanziale: la discrezionalità amministrativa non può tradursi in un vuoto di tutela. La revoca del titolo di lungo periodo, pur legittima sotto il profilo del giudizio di pericolosità, non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di applicare integralmente la disciplina del Testo Unico, garantendo una valutazione complessiva e aggiornata della posizione dello straniero.
Ne emerge un equilibrio delicato tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti, nel quale il giudice amministrativo svolge una funzione di controllo sulla correttezza del procedimento e sulla completezza dell’istruttoria, senza sostituirsi all’Amministrazione nelle scelte di merito, ma imponendo il rispetto della legalità e della proporzionalità.
TEMA: Illegittimità dell’archiviazione del permesso stagionale e obbligo di rilascio del titolo materiale: note a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna (Sez. I, 27 febbraio 2026, ruolo generale n. 1845/2025)
Abstract La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, pubblicata il 27 febbraio 2026 (ruolo generale n. 1845/2025), affronta un nodo centrale nella gestione delle procedure amministrative in materia di lavoro stagionale: la possibilità per la Questura di archiviare una domanda di permesso di soggiorno per ragioni meramente organizzative, in assenza di motivi ostativi sostanziali. Il Collegio afferma un principio di particolare rilievo sistematico: l’omessa tempestiva istruzione del procedimento non può ridondare a danno del richiedente, né può incidere indirettamente sulla successiva facoltà di conversione del titolo.
Inquadramento normativo e oggetto della controversia
La controversia trae origine dall’archiviazione di un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, presentata a seguito di nulla osta rilasciato ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il ricorrente aveva fatto ingresso regolare nel territorio nazionale con visto per lavoro stagionale, aveva sottoscritto il contratto e presentato domanda di permesso, adempiendo agli obblighi procedimentali previsti. Tuttavia, la Questura non aveva proceduto alla stampa materiale del titolo, motivando l’archiviazione con il riferimento ai “tempi stretti” tra istruttoria e conclusione del procedimento.
La questione giuridica sottoposta al TAR concerneva, dunque, la legittimità di un provvedimento di archiviazione fondato non su ragioni sostanziali ostative, bensì su una disfunzione temporale imputabile all’apparato amministrativo.
Il principio affermato dal TAR: il ritardo amministrativo non può danneggiare l’istante
Il Collegio ha ritenuto la motivazione inidonea a giustificare l’archiviazione, evidenziando come l’omessa tempestiva istruzione del procedimento amministrativo non possa tradursi in un pregiudizio per il soggetto richiedente, in presenza dei presupposti normativi per il rilascio del titolo.
Il principio è coerente con l’impianto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con il dovere di buona amministrazione, nonché con l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini ragionevoli. L’archiviazione non può surrogare un diniego sostanziale, né può fungere da rimedio organizzativo rispetto a inefficienze interne.
Sotto questo profilo, la sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza che tende a ricondurre l’esercizio del potere amministrativo entro i limiti della legalità sostanziale, evitando che il mancato rispetto dei tempi procedimentali si traduca in un effetto espulsivo di fatto.
Il rilascio “materiale” del titolo e la questione della conversione
Di particolare interesse è il passaggio motivazionale relativo al rapporto tra rilascio del permesso stagionale e possibilità di conversione in lavoro subordinato ordinario, ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Il TAR osserva che la mancata stampa del titolo può aver determinato una situazione di incertezza giuridica tale da incidere sulla tempestiva attivazione della procedura di conversione. Pur ribadendo che la conversione richiede un’apposita istanza del lavoratore e non può essere valutata d’ufficio dall’Amministrazione, il Collegio sottolinea come il rilascio del titolo stagionale costituisca un presupposto logico e funzionale per l’esercizio pieno delle facoltà riconosciute dall’ordinamento.
Ne deriva che l’Amministrazione, in assenza di elementi ostativi di natura sostanziale, è tenuta a procedere al rilascio materiale del titolo, anche mantenendo la scadenza originaria, lasciando impregiudicata ogni successiva valutazione in ordine alla conversione.
Profili sistematici: legalità amministrativa e tutela dell’affidamento
La decisione assume rilievo non solo per la materia specifica del lavoro stagionale, ma per l’impostazione di fondo: l’inefficienza amministrativa non può trasformarsi in una sanzione indiretta a carico del destinatario del procedimento.
Il principio di legalità amministrativa impone che ogni compressione di una posizione giuridica soggettiva trovi fondamento in ragioni sostanziali tipizzate dalla legge. Diversamente, si determinerebbe una forma di irregolarità “indotta”, non riconducibile a un comportamento dell’interessato, ma a una disfunzione dell’apparato pubblico.
In un sistema nel quale la regolarità del soggiorno condiziona l’accesso al lavoro, ai diritti sociali e alla continuità del progetto migratorio, il rispetto dei tempi e delle forme procedimentali non costituisce un aspetto meramente formale, ma una garanzia sostanziale.
Considerazioni conclusive
La sentenza del TAR Emilia-Romagna del 27 febbraio 2026 (ruolo generale n. 1845/2025), pubblicata integralmente su Calaméo al link sopra indicato, rappresenta un arresto significativo in materia di permessi di soggiorno stagionali.
Essa riafferma un principio elementare ma spesso disatteso nella prassi: quando il richiedente ha adempiuto a tutti gli obblighi normativi, l’Amministrazione non può sottrarsi al rilascio del titolo invocando proprie carenze organizzative.
Si tratta di un passaggio importante in un contesto nel quale la corretta gestione della procedura amministrativa incide direttamente sulla distinzione tra soggiorno regolare e irregolare e, quindi, sulla concreta effettività dei diritti riconosciuti dall’ordinamento.
Permiso de larga duración de la UE: sin ingresos suficientes la solicitud puede ser rechazada Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast “Derecho de Inmigración”. Yo soy el abogado Fabio Loscerbo. El Tribunal Administrativo Regional del Piamonte confirmó la negativa al permiso de residencia de larga duración de la Unión Europea porque los ingresos del solicitante eran inferiores al importe de la prestación social. La decisión recuerda un principio claro: sin el ingreso mínimo requerido, el permiso de larga duración no puede concederse. https://www.youtube.com/watch?v=-NyQ75zjqkk
SIS Alert and Visa Cancellation: Court Rejects Automatic Decisions Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law”. My name is lawyer Fabio Loscerbo. In Judgment number 2728 of 2026, case number 13539 of 2025, the Regional Administrative Court of Lazio ruled that an SIS alert cannot automatically justify cancelling a visa. Authorities must always assess the specific circumstances and proportionality of the decision. https://www.youtube.com/watch?v=i2mlHUJsqVs
Special Protection: Conversion into a Work Permit Is Not Automatic Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law”. My name is Fabio Loscerbo, immigration lawyer. The Administrative Court of Trento clarified that converting a residence permit for special protection into a work permit is not automatic. Authorities may refuse the conversion when there are criminal convictions or concerns about social integration. https://www.youtube.com/watch?v=0s38C2-C-Lc
Kur burokracia shkon përtej ligjit: një vendim italian korrigjon kushtet për konvertimin e lejeve të qëndrimit për të mitur
Një vendim i fundit i Gjykatës Administrative Rajonale të Lazios nxjerr në pah një problem të përsëritur në sistemin e emigracionit në Itali: vendime administrative të bazuara në interpretime të ngurta dhe shpesh të gabuara të ligjit.
Vendimi, i publikuar më 23 shkurt 2026, trajton konvertimin e lejes së qëndrimit të dhënë për një të mitur të huaj të pashoqëruar në leje qëndrimi për punë. Rasti mund të lexohet i plotë në publikimin në Calaméo (https://www.calameo.com/books/008079775e14bd2f3832a), ku paraqiten të gjitha aspektet juridike të çështjes.
Në qendër të mosmarrëveshjes është një i ri i huaj, kërkesa e të cilit ishte refuzuar nga administrata. Arsyeja: mungesa e pjesëmarrjes në një program integrimi social për të paktën dy vite dhe mungesa e mendimit të kërkuar nga ligji.
Megjithatë, gjykata ka dhënë një interpretim ndryshe.
Sipas vendimit, ligji italian parashikon dy rrugë alternative për të marrë konvertimin e lejes së qëndrimit. E para lidhet me të miturit nën kujdestari ose të besuar; e dyta me ata që kanë ndjekur një program integrimi për të paktën dy vite. Këto kushte janë alternative dhe jo kumulative.
Duke kërkuar të dyja njëkohësisht, administrata ka vendosur kritere më të rrepta se vetë ligji.
Vendimi sqaron gjithashtu një aspekt thelbësor: mendimi i Komitetit për të miturit e huaj është i detyrueshëm në procedurë, por nuk është detyrues në përmbajtje. Për më tepër, është detyrë e administratës ta sigurojë atë, jo e aplikuesit.
Ky është një element shumë i rëndësishëm në praktikë, pasi shumë kërkesa refuzohen për mungesë dokumentesh që ligjërisht nuk duhet të sigurohen nga vetë i interesuari.
Mesazhi i gjykatës është i qartë: e drejta e emigracionit nuk mund të zbatohet si një mekanizëm burokratik automatik. Administrata duhet të vlerësojë çdo rast në mënyrë konkrete, duke vepruar sipas parimeve të arsyeshmërisë dhe proporcionalitetit.
Në këtë rast, aplikuesi kishte provuar një integrim real, me punë të rregullt dhe dokumentacion të përditësuar. Megjithatë, kërkesa e tij ishte refuzuar mbi baza formale.
Për këtë arsye, gjykata anuloi refuzimin dhe urdhëroi administratën të rishqyrtojë rastin, duke siguruar mendimin e nevojshëm dhe duke verifikuar kushtet ligjore në mënyrë korrekte.
Ky vendim shkon përtej rastit individual dhe riafirmon një parim themelor: kur administrata nuk zbaton ligjin siç duhet, gjykata ndërhyn për të rikthyer ligjshmërinë.
Dhe në fushën e emigracionit, ku statusi juridik përcakton të ardhmen e individit, ky rol është thelbësor.
حكم محكمة تار في إيميليا رومانيا: يجب إصدار تصريح الإقامة الموسمي ولا يجوز أرشفة الطلب
أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا – الدائرة الأولى – بتاريخ 27 فبراير 2026 حكمًا مهمًا في القضية المسجلة في السجل العام رقم 1845 لسنة 2025، أكدت فيه مبدأً أساسيًا في قانون الهجرة الإيطالي: لا يجوز للإدارة أن تبرر أرشفة طلب قانوني بسبب تأخير تنظيمي داخلي.
تتعلق القضية بمواطن أجنبي دخل إيطاليا بشكل قانوني بتأشيرة عمل موسمي، وحصل على تصريح العمل، ووقّع عقدًا نظاميًا، وقدم طلب تصريح الإقامة وفقًا للإجراءات المحددة، وأتم جميع المتطلبات الشكلية، بما في ذلك إجراءات البصمات.
ورغم استيفائه لجميع الشروط القانونية، لم تقم مديرية الشرطة بإصدار بطاقة الإقامة فعليًا، بل قررت لاحقًا أرشفة الطلب بحجة ضيق الوقت بين مرحلة دراسة الملف واختتام الإجراء الإداري.
المحكمة رفضت هذا التبرير بشكل واضح، معتبرة أن التأخير الإداري المنسوب إلى الإدارة لا يمكن أن يضر بصاحب الطلب. فإذا كانت الشروط القانونية الموضوعية والشكلية متوافرة، فإن أي خلل تنظيمي داخلي لا يشكل أساسًا مشروعًا لرفض الطلب أو أرشفته.
كما أبرز الحكم أثرًا عمليًا مهمًا، إذ أشار إلى أن عدم إصدار التصريح الموسمي قد يؤثر مباشرة على إمكانية طلب تحويله إلى تصريح عمل عادي وفقًا للمادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998.
ورغم أن التحويل يتطلب تقديم طلب مستقل من العامل ولا يمكن للإدارة القيام به من تلقاء نفسها، إلا أن الإدارة ملزمة أولًا بإصدار التصريح الموسمي المطلوب قانونًا، ثم النظر – عند الاقتضاء – في مسألة التحويل.
يؤكد هذا الحكم مبدأ جوهريًا في القانون الإداري: لا يمكن أن تتحول عدم كفاءة الإدارة إلى عقوبة غير مباشرة ضد عامل أجنبي التزم بجميع المتطلبات القانونية.
في مجال قانون الهجرة، حيث قد يحدد احترام المهل الإجرائية الفارق بين الوضع القانوني وغير القانوني، يمثل هذا القرار مرجعًا مهمًا في النزاعات المتعلقة بتأخر إصدار تصاريح الإقامة.
Protection spéciale : la conversion en permis de travail n’est pas automatique Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Droit de l’Immigration ». Je suis l’avocat Fabio Loscerbo. Le Tribunal administratif de Trente a rappelé que la conversion d’un permis de séjour pour protection spéciale en permis de travail n’est pas automatique. L’administration peut refuser la conversion lorsqu’il existe des condamnations pénales ou des problèmes d’intégration sociale. https://www.youtube.com/watch?v=A91x7AvXnAc