domenica 10 maggio 2026

New on TikTok: Señalamiento SIS y rechazo del visado: un visado de entrada no puede ser denegado automáticamente Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast “Derecho de Inmigración”. Soy el abogado Fabio Loscerbo y hoy hablaremos de una cuestión cada vez más importante en el derecho europeo de inmigración: la relación entre las alertas SIS y el rechazo de los visados de entrada. Muchas personas descubren la existencia de una alerta en el Sistema de Información Schengen, el llamado SIS, solamente cuando un consulado italiano rechaza su solicitud de visado. Esto ocurre con frecuencia en los visados de estudio, trabajo o reunificación familiar. Durante años, en muchos casos, la existencia de una alerta SIS fue tratada casi como un motivo automático de rechazo. Pero la jurisprudencia más reciente está cambiando profundamente este enfoque. Una importante sentencia del Tribunal Administrativo Regional del Lacio, Sección Segunda Bis, publicada el 6 de mayo de 2026, anuló el rechazo de un visado de estudios emitido por el Consulado italiano en Estambul contra un estudiante que había sido señalado en el SIS por Grecia. El Tribunal aclaró que no es suficiente hacer una referencia genérica a la existencia de una alerta SIS para denegar un visado. La administración debe realizar una evaluación concreta, individual y proporcionada de la situación del ciudadano extranjero. La decisión también hace referencia a la reciente sentencia número 6 de 2026 del Tribunal Constitucional italiano, que afirmó un principio muy importante: una alerta SIS no impide automáticamente la expedición de un permiso de residencia o de un visado de entrada. Según el Reglamento UE número 1861 de 2018, los Estados miembros deben consultarse entre sí y verificar si el ciudadano extranjero representa realmente una amenaza actual para el orden público o la seguridad pública. Esto significa que un consulado no puede limitarse a decir: “existe una alerta SIS, por lo tanto el visado es rechazado”. Se necesita una verdadera investigación administrativa. Se necesita una motivación real. Se necesita una evaluación concreta de la situación personal del solicitante. Se trata de una decisión muy importante porque abre nuevas vías de protección para las personas cuyos visados han sido rechazados únicamente por la existencia de una alerta Schengen. En los próximos años, el tema del SIS será cada vez más central en el derecho europeo de inmigración y en el equilibrio entre seguridad, libre circulación y derechos individuales. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast “Derecho de Inmigración”. Soy el abogado Fabio Loscerbo y nos escuchamos en el próximo episodio.

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New on TikTok: Signalement SIS et refus de visa : un visa d’entrée ne peut pas être refusé automatiquement Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Droit de l’Immigration ». Je suis l’avocat Fabio Loscerbo et aujourd’hui nous allons parler d’une question de plus en plus importante dans le droit européen de l’immigration : le rapport entre les signalements SIS et les refus de visa d’entrée. Beaucoup de personnes découvrent l’existence d’un signalement dans le Système d’Information Schengen, le SIS, uniquement lorsqu’un consulat italien refuse leur demande de visa. Cela arrive fréquemment pour les visas d’études, de travail ou de regroupement familial. Pendant des années, dans de nombreux cas, l’existence d’un signalement SIS a été considérée presque comme un motif automatique de refus. Mais la jurisprudence récente est en train de modifier profondément cette approche. Un important jugement du Tribunal Administratif Régional du Latium, Deuxième Section Bis, publié le 6 mai 2026, a annulé le refus d’un visa d’études délivré par le Consulat italien d’Istanbul à l’encontre d’un étudiant signalé dans le SIS par la Grèce. Le Tribunal a précisé qu’il ne suffit pas de faire référence de manière générale à l’existence d’un signalement SIS pour refuser un visa. L’administration doit au contraire procéder à une évaluation concrète, individuelle et proportionnée de la situation de l’étranger. La décision fait également référence à la récente décision numéro 6 de 2026 de la Cour constitutionnelle italienne, qui a affirmé un principe très important : un signalement SIS n’empêche pas automatiquement la délivrance d’un titre de séjour ou d’un visa d’entrée. Selon le Règlement UE numéro 1861 de 2018, les États membres doivent se consulter et vérifier si le ressortissant étranger représente réellement une menace actuelle pour l’ordre public ou la sécurité publique. Cela signifie qu’un consulat ne peut pas simplement dire : « il existe un signalement SIS, donc le visa est refusé ». Une véritable instruction est nécessaire. Une motivation réelle est nécessaire. Une évaluation concrète de la situation personnelle du demandeur est nécessaire. Il s’agit d’une évolution très importante, car elle ouvre de nouvelles possibilités de protection pour les personnes dont le visa a été refusé uniquement en raison d’un signalement Schengen. Dans les prochaines années, la question du SIS deviendra de plus en plus centrale dans le droit européen de l’immigration et dans l’équilibre entre sécurité, libre circulation et droits individuels. Merci d’avoir écouté ce nouvel épisode du podcast « Droit de l’Immigration ». Je suis l’avocat Fabio Loscerbo et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.

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New on TikTok: SIS Alert and Visa Refusal: Entry Visas Cannot Be Denied Automatically Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law”. I am attorney Fabio Loscerbo, and today we will discuss an increasingly important issue in European immigration law: the relationship between SIS alerts and the refusal of entry visas. Many people discover the existence of a Schengen Information System alert, the so-called SIS alert, only when an Italian consulate rejects their visa application. This frequently happens with study visas, work visas, or family reunification visas. For years, in many cases, the existence of an SIS alert was treated almost as an automatic ground for refusal. But recent case law is now changing this approach significantly. An important judgment issued by the Regional Administrative Court of Lazio, Second Bis Section, published on May 6, 2026, annulled the refusal of a study visa issued by the Italian Consulate in Istanbul against a student who had been flagged in the SIS by Greece. The Court clarified that it is not enough to generically refer to the existence of an SIS alert in order to deny a visa. The administration must instead carry out a concrete, individual, and proportionate assessment of the foreign national’s situation. The decision also refers to the recent Constitutional Court judgment number 6 of 2026, which affirmed a very important principle: an SIS alert does not automatically prevent the issuance of a residence permit or an entry visa. According to EU Regulation number 1861 of 2018, Member States must consult each other and verify whether the foreign national actually represents a current threat to public order or public security. This means that a consulate cannot simply say: “there is an SIS alert, therefore the visa is refused.” A real investigation is required. A genuine statement of reasons is required. A concrete assessment of the applicant’s personal situation is required. This is a very important development because it opens new avenues of protection for individuals whose visas were denied solely because of a Schengen alert. In the coming years, the SIS system will become increasingly central in European immigration law and in the balance between security, freedom of movement, and individual rights. Thank you for listening to this new episode of the podcast “Immigration Law”. I am attorney Fabio Loscerbo, and I will see you in the next episode.

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sabato 9 maggio 2026

Ascolta "Posted foreign worker_ unlawful refusal to renew residence permit due to missing clearance extension" su Spreaker.

Straniero detenuto e diritto al rinnovo del permesso di soggiorno: accesso effettivo alle procedure amministrative in ambito penitenziario

 TEMA: Straniero detenuto e diritto al rinnovo del permesso di soggiorno: accesso effettivo alle procedure amministrative in ambito penitenziario

Abstract
Il contributo analizza il decreto numero 2827 del 2026, emesso il 7 aprile 2026 dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, con cui è stato riconosciuto il diritto di un cittadino straniero detenuto a recarsi presso la Questura per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il provvedimento offre lo spunto per una riflessione sistematica sul rapporto tra diritto dell’immigrazione e stato detentivo, evidenziando la necessità di garantire l’effettività delle procedure amministrative anche in presenza di limitazioni della libertà personale.

1. Inquadramento della questione
Il diritto dell’immigrazione, per sua natura, si caratterizza come ambito in cui la dimensione amministrativa incide direttamente sulla sfera dei diritti fondamentali della persona. In tale contesto, la condizione di detenzione pone un problema strutturale: l’impossibilità materiale per lo straniero di adempiere agli obblighi procedurali che richiedono la presenza fisica presso le autorità competenti.

Il decreto in esame affronta proprio questo nodo, riconoscendo che la detenzione non può tradursi in una sospensione implicita dell’esercizio dei diritti amministrativi.

2. Il caso e il contenuto del provvedimento
Con decreto numero 2827 del 2026, il magistrato di sorveglianza di Bologna ha accolto la richiesta di concessione di un permesso di necessità, consentendo a un cittadino straniero detenuto di recarsi presso la Questura per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775da5e9791f18c

La decisione si fonda su una lettura non formalistica dell’istituto previsto dall’ordinamento penitenziario, valorizzando la funzione del permesso di necessità quale strumento di tutela della posizione giuridica del detenuto.

3. Il superamento dell’interpretazione restrittiva dell’art. 30 O.P.
Tradizionalmente, il permesso di necessità ex art. 30 dell’ordinamento penitenziario è stato interpretato in senso restrittivo, limitandone l’applicazione a eventi familiari di particolare gravità.

Il provvedimento in commento si discosta da tale impostazione, affermando che anche esigenze di natura amministrativa possono integrare un “evento” rilevante, ove incidano in modo significativo e irreversibile sulla sfera giuridica dell’interessato.

Questa impostazione si inserisce in una più ampia tendenza interpretativa volta a privilegiare la sostanza rispetto alla forma, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali.

4. Effettività dei diritti e accesso alle procedure amministrative
Il punto centrale del decreto è rappresentato dall’affermazione del principio di effettività. Il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno non può rimanere una mera previsione astratta, ma deve essere concretamente esercitabile.

In assenza di un intervento del magistrato di sorveglianza, la mancata possibilità di recarsi in Questura avrebbe determinato la perdita della regolarità del soggiorno, con conseguenze potenzialmente irreversibili.

Il provvedimento riconosce dunque che l’Amministrazione, in senso lato, è tenuta a garantire condizioni tali da rendere accessibili le procedure, anche nei confronti di soggetti detenuti.

5. Rilevanza costituzionale e sovranazionale
La decisione si presta a essere letta alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali. In particolare, viene in rilievo il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché i principi di eguaglianza sostanziale e tutela dei diritti inviolabili della persona.

L’interpretazione adottata dal magistrato appare coerente con l’esigenza di evitare che la detenzione produca effetti ulteriori rispetto alla privazione della libertà personale, incidendo indebitamente su altri diritti non oggetto della misura restrittiva.

6. Considerazioni conclusive
Il decreto numero 2827 del 2026 rappresenta un importante precedente nella costruzione di un sistema che garantisca l’effettività dei diritti dello straniero anche in ambito penitenziario.

La decisione afferma un principio destinato ad assumere rilievo generale: il diritto dell’immigrazione non è sospeso dalla detenzione, e le procedure amministrative devono essere strutturate in modo tale da essere accessibili anche a chi si trova in stato detentivo.

In prospettiva, tale orientamento potrebbe favorire un’evoluzione della prassi amministrativa e giudiziaria, orientata a una maggiore integrazione tra sistema penitenziario e sistema dell’immigrazione, nel segno della tutela effettiva dei diritti fondamentali.

Dichiarazione sulle fonti
Il presente contributo si fonda sull’analisi del decreto numero 2827 del 2026 dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, pubblicato integralmente su Calameo al link sopra indicato. I riferimenti normativi sono aggiornati alla data odierna e verificati su fonti ufficiali.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Protezione riconosciuta dal giudice e diniego del titolo di soggiorno per segnalazione SIS: effettività del giudicato, limiti del sistema Schengen e tutela giurisdizionale nella sentenza del TAR Brescia 23 aprile 2026, n. 572

 Protezione riconosciuta dal giudice e diniego del titolo di soggiorno per segnalazione SIS: effettività del giudicato, limiti del sistema Schengen e tutela giurisdizionale nella sentenza del TAR Brescia 23 aprile 2026, n. 572

Abstract
Il contributo analizza una questione di particolare rilevanza sistematica emersa con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, 23 aprile 2026, n. 572, resa nel procedimento iscritto al numero ruolo generale 1524/2025. Il caso affronta il rapporto tra un decreto giurisdizionale definitivo di riconoscimento della protezione sussidiaria e il successivo diniego del permesso di soggiorno opposto dall’autorità amministrativa per l’esistenza di una segnalazione SIS ai fini della non ammissione nello spazio Schengen. La vicenda pone al centro il tema dell’effettività della tutela giurisdizionale, interrogando i confini tra giudicato, discrezionalità amministrativa, cooperazione europea e diritti fondamentali. Il saggio propone una lettura del caso come paradigma delle tensioni che attraversano il diritto dell’immigrazione contemporaneo, dove il problema non è solo il riconoscimento del diritto, ma la sua concreta esecuzione.

Il caso deciso dal TAR Brescia si colloca in un punto di frizione particolarmente sensibile tra diritto interno, obblighi derivanti dal sistema Schengen e forza conformativa del giudicato. Un cittadino straniero, cui il Tribunale di Brescia aveva riconosciuto con decreto definitivo il diritto alla protezione sussidiaria, si è trovato successivamente di fronte al rifiuto della Questura di rilasciare il relativo titolo di soggiorno, sul presupposto della persistente esistenza di una segnalazione nel Sistema Informativo Schengen.

Il nodo problematico è di evidente rilievo teorico e pratico. Se la protezione internazionale costituisce il precipitato di una valutazione giurisdizionale che incide su diritti fondamentali della persona, il problema che emerge è se una segnalazione amministrativa, ancorché radicata nella cooperazione europea in materia di sicurezza e controllo delle frontiere, possa operare come fattore impeditivo sopravvenuto fino a neutralizzare l’utilità concreta derivante dal giudicato.

La questione travalica il caso singolo. Essa investe la nozione stessa di effettività della tutela giurisdizionale, principio che non si esaurisce nella pronuncia favorevole ma comprende la possibilità che il bene della vita riconosciuto dal giudice venga realmente conseguito. In questa prospettiva, il caso bresciano mette in evidenza una tensione classica ma oggi particolarmente accentuata: quella tra legalità del controllo migratorio e garanzia dei diritti.

La decisione amministrativa sopravvenuta, fondata sulla perdurante segnalazione SIS, ha finito per spostare il baricentro della controversia dal terreno della protezione internazionale a quello dei limiti derivanti dal diritto europeo della sicurezza e della circolazione. Ma proprio questo spostamento apre interrogativi di fondo. Se il giudice ha riconosciuto il diritto alla protezione, in che misura una successiva valutazione amministrativa può incidere sugli effetti del giudicato senza trasformarsi in una sua sostanziale elusione?

La sentenza affronta il tema sul piano processuale, dichiarando improcedibile il giudizio di ottemperanza per l’assenza di contestazione specifica del provvedimento sopravvenuto. Ma il rilievo sistematico del caso si colloca altrove. La vicenda suggerisce infatti una riflessione sui limiti della separazione tra fase cognitiva e fase esecutiva nel contenzioso migratorio. Quando l’attuazione del giudicato incontra ostacoli amministrativi fondati su banche dati europee, il problema non è meramente procedurale, ma investe la sostanza stessa della protezione accordata.

Il punto è delicato anche sotto il profilo del rapporto tra sistema SIS e protezione internazionale. Il Sistema Informativo Schengen nasce come strumento di cooperazione tra Stati membri, ma il suo utilizzo non può essere letto in termini avulsi dalla necessaria ponderazione con i diritti fondamentali e con il valore vincolante delle decisioni giurisdizionali. Altrimenti il rischio è che la dimensione tecnica della cooperazione amministrativa finisca per comprimere, in via indiretta, l’effettività delle garanzie riconosciute dal giudice.

Sotto questo profilo, il caso consente anche di interrogarsi sulla portata dell’effetto conformativo del giudicato in materia di protezione. La tutela giurisdizionale, specie in ambiti che coinvolgono diritti fondamentali, non può essere ridotta a un accertamento astratto. Il riconoscimento della protezione presuppone, logicamente e giuridicamente, la possibilità che esso produca gli effetti che l’ordinamento vi ricollega. Quando ciò non accade, la questione non riguarda soltanto l’esecuzione di una decisione, ma la stessa credibilità del sistema di tutela.

Per questa ragione la vicenda del TAR Brescia appare paradigmatica. Essa mostra come il diritto dell’immigrazione sia oggi attraversato da conflitti normativi e istituzionali che non si esauriscono nel rapporto tra individuo e amministrazione, ma coinvolgono il coordinamento tra ordinamenti, livelli di governo e modelli di protezione.

Non è casuale che questioni di questo tipo si collochino sempre più spesso nel punto di intersezione tra diritto dell’asilo, diritto amministrativo e diritto europeo. È proprio in questi spazi che si misura la tenuta effettiva dei principi di tutela giurisdizionale, proporzionalità e primato dei diritti fondamentali.

Il caso bresciano suggerisce, in conclusione, che il tema non sia soltanto se una segnalazione SIS possa rilevare dopo il riconoscimento della protezione, ma come tale rilevanza debba essere governata per non svuotare il contenuto sostanziale del giudicato. È qui che si colloca la vera questione giuridica.

In questa prospettiva, la sentenza del 23 aprile 2026 non rappresenta soltanto una decisione processuale in tema di ottemperanza. Essa offre un caso-studio sul rapporto tra sicurezza, cooperazione europea ed effettività dei diritti, mostrando come nel diritto dell’immigrazione la tutela non si giochi solo nel momento della decisione, ma soprattutto nel momento, spesso più problematico, della sua esecuzione.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428