Benvenuti nel blog ufficiale dell'Avv. Fabio Loscerbo, uno spazio dedicato al diritto dell'immigrazione, alla protezione internazionale e complementare, e alla tutela dei diritti fondamentali. Questo blog nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per chiunque sia interessato ad approfondire temi legati al diritto degli stranieri, sia in ambito giuridico che umano.
mercoledì 31 dicembre 2025
https://ift.tt/JG8cdVk https://ift.tt/HALJxMf https://ift.tt/zgUmklR https://ift.tt/Wl56ZnS from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/PAExa07 via IFTTT https://ift.tt/bFkJpR8 from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/PAExa07 via IFTTT
via IFTTT
https://ift.tt/JG8cdVk https://ift.tt/HALJxMf https://ift.tt/zgUmklR https://ift.tt/Wl56ZnS from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/PAExa07 via IFTTT
via IFTTT
https://ift.tt/JG8cdVk https://ift.tt/HALJxMf https://ift.tt/zgUmklR
via IFTTT
La protection complémentaire après le décret-loi n° 20/2023 : continuité jurisprudentielle et protection de la vie privée et familiale dans la jurisprudence récente de fond https://ift.tt/zHT3xsj La protection complémentaire après le décret-loi n° 20/2023 : continuité jurisprudentielle et protection de la vie privée et familiale dans la jurisprudence récente de fond Résumé Le présent article examine une décision récente rendue par un tribunal ordinaire, section spécialisée en matière d’immigration, de protection internationale et de libre circulation des citoyens de l’Union européenne, ayant reconnu le droit à la délivrance d’un titre de séjour pour protection complémentaire au titre de l’article 19, paragraphes 1 et 1.1, du décret législatif n° 286 de 1998. Rendue à l’issue d’une procédure dans laquelle le requérant a renoncé aux formes de protection « supérieures », cette décision offre l’occasion d’une réflexion systématique sur le régime juridique de la protection complémentaire à la suite des modifications introduites par le décret-loi n° 20 de 2023, converti en loi n° 50 de 2023, ainsi que sur le rôle central de la jurisprudence — en particulier celle de la Cour de cassation — dans la concrétisation d’une clause législative délibérément formulée de manière souple. Le texte intégral de la décision est disponible dans la publication Calameo au lien suivant : https://ift.tt/VX26LdC 1. Introduction La protection complémentaire constitue aujourd’hui l’un des domaines les plus délicats du droit italien de l’immigration. Elle se situe au croisement du droit constitutionnel d’asile, des obligations internationales assumées par l’État et des choix de politique législative visant au contrôle des flux migratoires. La décision commentée s’inscrit pleinement dans ce cadre, en proposant une reconstruction argumentée du régime juridique applicable et, surtout, un exemple concret de mise en œuvre des critères élaborés par la jurisprudence nationale et supranationale. 2. Le cadre juridique après le décret-loi n° 20/2023 Le tribunal débute son analyse par un examen attentif de l’évolution de l’article 19 du texte unique sur l’immigration. Après la réforme de 2020, qui avait codifié les critères d’évaluation de la protection de la vie privée et familiale, le décret-loi n° 20 de 2023 est intervenu à nouveau en abrogeant certaines parties du paragraphe 1.1. Cette intervention n’a toutefois pas supprimé la protection du droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale, laquelle continue de trouver son fondement dans les obligations constitutionnelles et conventionnelles, en particulier dans l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La décision souligne que le cadre juridique actuel impose à l’interprète un retour à des critères d’évaluation d’origine jurisprudentielle, dépassant ainsi la phase de typification normative renforcée introduite en 2020. Dans cette perspective, la protection complémentaire n’est pas vidée de sa substance, mais de nouveau confiée à la fonction de mise en balance du juge. 3. Le rôle de la jurisprudence de la Cour de cassation Une importance particulière est accordée aux références à la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a précisé que la réforme de 2023 n’a pas entraîné de recul dans la protection des droits fondamentaux de l’étranger. La décision adhère à l’orientation selon laquelle la protection complémentaire peut être accordée lorsque l’enracinement sur le territoire national est tel que l’éloignement apparaîtrait disproportionné au regard des intérêts publics poursuivis. Dans cette optique, le juge du fond se réfère expressément aux principes de mise en balance et de proportionnalité, déjà développés dans la jurisprudence antérieure relative à la protection humanitaire, réaffirmant ainsi la continuité systématique entre les différentes phases législatives. 4. L’évaluation de l’enracinement et de la vie privée Le cœur de la motivation réside dans l’évaluation concrète de la vie privée du requérant. Le tribunal procède à une analyse globale et non fragmentée des indices d’intégration, tels que la durée de la présence en Italie, l’insertion professionnelle stable, l’autonomie économique, la connaissance de la langue, les relations sociales et la capacité à vivre de manière indépendante en dehors du système d’accueil. Ces éléments sont interprétés comme l’expression d’une vie privée consolidée, dont l’atteinte — en l’absence de raisons impérieuses tenant à l’ordre public ou à la sécurité publique — est incompatible avec l’article 8 de la CEDH. Le retour dans le pays d’origine n’est pas apprécié de manière abstraite, mais au regard du risque concret de déracinement et de dégradation significative des conditions de vie acquises en Italie. 5. Conclusions La décision confirme que la protection complémentaire, même après le décret-loi n° 20 de 2023, demeure un instrument essentiel de protection des droits fondamentaux des étrangers. L’absence de critères législatifs rigides ne crée pas un vide de protection, mais exige au contraire un exercice responsable du pouvoir d’appréciation judiciaire, fondé sur des paramètres constitutionnels, conventionnels et jurisprudentiels. Dans cette perspective, la décision s’inscrit dans une approche interprétative orientée vers la continuité et la rationalité du système juridique, en réaffirmant que l’intégration effective et l’enracinement social ne constituent pas des éléments marginaux, mais des facteurs centraux dans l’appréciation de la légalité de l’éloignement de l’étranger du territoire national. Avv. Fabio Loscerbo
via IFTTT
La protezione complementare dopo il decreto-legge 20/2023: continuità giurisprudenziale e tutela della vita privata e familiare nella recente giurisprudenza di merito
La protezione complementare dopo il decreto-legge 20/2023: continuità giurisprudenziale e tutela della vita privata e familiare nella recente giurisprudenza di merito
Abstract
Il contributo esamina un recente decreto reso da un Tribunale ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, con cui è stato riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione complementare ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 286 del 1998. Il provvedimento, pronunciato all’esito di un giudizio nel quale il ricorrente ha rinunciato alle forme di protezione “maggiori”, offre lo spunto per una riflessione sistematica sul regime giuridico della protezione complementare dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 20 del 2023, convertito dalla legge 50 del 2023, e sul ruolo centrale della giurisprudenza, in particolare di legittimità, nel riempire di contenuto una clausola normativa volutamente elastica. Il decreto è consultabile integralmente nella pubblicazione Calameo al seguente indirizzo: https://www.calameo.com/books/00807977541b94e1f7da1
1. Premessa
La protezione complementare rappresenta oggi uno degli snodi più delicati del diritto dell’immigrazione italiano. Essa si colloca in una zona di confine tra il diritto costituzionale d’asilo, gli obblighi internazionali assunti dallo Stato e le scelte di politica legislativa in materia di controllo dei flussi migratori. Il decreto in commento si inserisce in questo contesto, offrendo una ricostruzione argomentata della disciplina vigente e, soprattutto, un esempio di applicazione concreta dei criteri elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
2. Il quadro normativo dopo il decreto-legge 20/2023
Il Tribunale muove da una ricognizione puntuale dell’evoluzione dell’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione. Dopo la riforma del 2020, che aveva tipizzato i criteri di valutazione della tutela della vita privata e familiare, il decreto-legge 20 del 2023 ha inciso nuovamente sulla disposizione, abrogando alcune parti del comma 1.1. Tale intervento, tuttavia, non ha eliminato la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, che continua a trovare fondamento negli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare nell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il decreto evidenzia come la disciplina vigente imponga all’interprete un ritorno a criteri di valutazione di matrice giurisprudenziale, superando la fase di maggiore tipizzazione normativa introdotta nel 2020. In questa prospettiva, la protezione complementare non viene svuotata di contenuto, ma riaffidata alla funzione di bilanciamento del giudice.
3. Il ruolo della giurisprudenza di legittimità
Particolare rilievo assume il richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha chiarito come la riforma del 2023 non abbia determinato un arretramento della tutela dei diritti fondamentali dello straniero. Il decreto valorizza l’orientamento secondo cui la protezione complementare può essere riconosciuta quando il radicamento sul territorio nazionale sia tale da rendere l’allontanamento sproporzionato rispetto agli interessi pubblici perseguiti.
In questo senso, il giudice di merito richiama espressamente il principio del bilanciamento e della proporzionalità, già elaborato in epoca anteriore dalla giurisprudenza sulla protezione umanitaria, riaffermando la continuità sistematica tra le diverse stagioni normative.
4. La valutazione del radicamento e della vita privata
Il cuore motivazionale del provvedimento è rappresentato dalla valutazione in concreto della vita privata del ricorrente. Il Tribunale procede a un’analisi complessiva e non frammentata degli indici di integrazione: durata della permanenza in Italia, inserimento lavorativo stabile, autonomia economica, conoscenza della lingua, relazioni sociali e capacità di vivere al di fuori del sistema di accoglienza.
Tali elementi vengono letti come espressione di una vita privata consolidata, la cui lesione, in assenza di esigenze imperative di ordine o sicurezza pubblica, non risulta compatibile con l’articolo 8 della CEDU. Il ritorno nel Paese di origine viene valutato non in astratto, ma in relazione al concreto rischio di sradicamento e di compromissione significativa delle condizioni di vita raggiunte in Italia.
5. Considerazioni conclusive
Il decreto conferma che la protezione complementare, anche dopo il decreto-legge 20 del 2023, rimane uno strumento essenziale di tutela dei diritti fondamentali dello straniero. L’assenza di criteri normativi rigidi non comporta un vuoto di protezione, ma richiede un esercizio responsabile della funzione giurisdizionale, fondato sui parametri costituzionali, convenzionali e giurisprudenziali.
In questa prospettiva, il provvedimento si colloca nel solco di una interpretazione orientata alla continuità e alla razionalità del sistema, riaffermando che l’integrazione effettiva e il radicamento sociale non sono dati marginali, ma elementi centrali nel giudizio di legittimità dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
Avv. Fabio Loscerbo
venerdì 26 dicembre 2025
Protezione complementare, vita privata e limiti al potere di allontanamento: nota a Tribunale Ordinario di Bologna, sentenza 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025
Protezione complementare, vita privata e limiti al potere di allontanamento: nota a Tribunale Ordinario di Bologna, sentenza 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025
Abstract
La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025, offre un contributo di particolare rilievo all’elaborazione giurisprudenziale in materia di protezione complementare ex articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. La decisione chiarisce la portata del diritto al rispetto della vita privata e familiare quale limite sostanziale al potere amministrativo di diniego e di allontanamento, ribadendo la natura di diritto soggettivo della tutela quando risulti accertato un radicamento effettivo nel territorio nazionale. L’analisi si sofferma sui criteri di valutazione dell’integrazione, sul principio di proporzionalità e sul regime transitorio applicabile alle istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20.
1. Inquadramento normativo della protezione complementare
La protezione complementare trova il proprio fondamento nell’articolo 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione, come riformulato dal decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, numero 173. La norma ha ampliato in modo significativo l’area di tutela, ancorando il divieto di respingimento ed espulsione non soltanto al rischio di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti, ma anche alla salvaguardia del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in coerenza con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In tale prospettiva, la protezione complementare si configura come strumento residuale ma autonomo, volto a intercettare situazioni in cui l’allontanamento forzato dal territorio nazionale determinerebbe una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali della persona, pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
2. Il caso deciso dal Tribunale Ordinario di Bologna
Con la sentenza in commento, il Tribunale Ordinario di Bologna è stato chiamato a valutare la legittimità di un diniego di protezione complementare fondato su un giudizio negativo circa il grado di integrazione sociale della richiedente, espresso dalla Commissione territoriale e recepito dall’autorità questorile.
Il Collegio ha ricostruito in modo analitico il percorso di vita della ricorrente, valorizzando elementi quali la lunga permanenza in Italia, la stabilità del nucleo familiare, la frequenza scolastica dei figli, l’attività lavorativa, seppur caratterizzata da discontinuità, e l’autonomia abitativa. Tali circostanze sono state considerate nel loro insieme, secondo una valutazione complessiva e non frammentaria, idonea a restituire la dimensione reale del radicamento maturato nel territorio nazionale.
3. Vita privata, integrazione e principio di proporzionalità
Uno dei profili più significativi della decisione risiede nell’interpretazione estensiva della nozione di vita privata, intesa come rete di relazioni sociali, affettive e professionali che concorrono a definire l’identità personale dell’individuo. In questa prospettiva, l’integrazione non viene concepita come un traguardo ideale o assoluto, bensì come un processo dinamico, dimostrabile attraverso ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà sociale italiana.
Il Tribunale richiama espressamente il principio di proporzionalità, evidenziando come l’interferenza dello Stato nella vita privata e familiare dello straniero possa ritenersi legittima soltanto in presenza di concrete e attuali esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. In mancanza di tali presupposti, l’allontanamento dal territorio nazionale si traduce in una compressione ingiustificata dei diritti fondamentali, incompatibile con l’articolo 8 CEDU e con la stessa ratio dell’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione.
4. Regime transitorio e disciplina applicabile
Particolarmente rilevante è il richiamo al regime transitorio previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, numero 50. Il Tribunale ribadisce che, per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con conseguente riconoscimento di un permesso di soggiorno di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Tale precisazione assume un valore sistematico, poiché contrasta prassi amministrative tese ad applicare retroattivamente la normativa più restrittiva, in violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento.
5. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e contribuisce a rafforzare l’idea della protezione complementare come diritto soggettivo pieno, azionabile in sede giurisdizionale. La decisione conferma che il giudizio sull’integrazione deve essere sostanziale e individualizzato e che l’Amministrazione non può limitarsi a valutazioni stereotipate o meramente formali.
La pubblicazione integrale della sentenza è disponibile al seguente link Calameo, utile per la consultazione e l’approfondimento del testo originale:
https://www.calameo.com/books/0080797751165099142b8
Avv. Fabio Loscerbo
Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale: tardività, istruttoria e limiti del potere amministrativo nella giurisprudenza del TAR Emilia-Romagna
Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale: tardività, istruttoria e limiti del potere amministrativo nella giurisprudenza del TAR Emilia-Romagna
La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato continua a rappresentare uno dei punti di maggiore frizione tra amministrazione e cittadini stranieri. Su questo tema interviene una sentenza di particolare rilievo del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, pubblicata il 22 dicembre 2025, nel ricorso di registro generale 1710 del 2025, che offre chiarimenti di sistema destinati ad avere un impatto concreto sulla prassi degli Sportelli Unici per l’Immigrazione.
Il caso trae origine dal diniego opposto dalla Prefettura di Modena a una richiesta di conversione presentata da un lavoratore stagionale, fondato su tre elementi ricorrenti: la presunta tardività della domanda, il mancato raggiungimento del requisito delle 39 giornate lavorative e l’asserita irrilevanza delle osservazioni difensive presentate nel procedimento. Il TAR smonta progressivamente questa impostazione, riaffermando principi che, pur non nuovi, risultano frequentemente disattesi nella gestione amministrativa quotidiana.
Sotto il profilo procedimentale, la sentenza valorizza in modo netto il contraddittorio endoprocedimentale, chiarendo che l’inosservanza dell’articolo 10-bis della legge 241 del 1990 non può essere relegata a vizio meramente formale. L’omessa valutazione delle osservazioni difensive incide direttamente sulla legittimità del provvedimento finale, poiché compromette l’istruttoria e svuota di contenuto l’obbligo di motivazione. In questo contesto, il Collegio esclude la possibilità di sanatoria ex articolo 21-octies, laddove il confronto con l’interessato risulti essenziale ai fini decisori.
Quanto al requisito delle 39 giornate lavorative, il Tribunale ribadisce che, nel lavoro agricolo stagionale, la verifica deve essere condotta sulla base delle giornate effettivamente lavorate e della contribuzione previdenziale. Nel caso esaminato, la documentazione prodotta dimostrava il superamento della soglia minima richiesta, mentre l’Amministrazione si era limitata a un’affermazione generica, priva di riscontri istruttori. Ne deriva un ulteriore vizio del provvedimento per carenza di istruttoria e motivazione.
Il passaggio di maggiore interesse sistematico riguarda la tardività della domanda di conversione. Il TAR riafferma che l’articolo 24, comma 10, del Testo Unico Immigrazione non prevede termini perentori e che la scadenza del permesso stagionale non costituisce, di per sé, un ostacolo automatico alla conversione. Il parametro decisivo è quello della ragionevolezza, che deve essere valutato caso per caso. Nel caso concreto, la continuità lavorativa del richiedente ha consentito di superare anche un ritardo temporalmente significativo, escludendo finalità elusive o distorsive dell’istituto.
La sentenza si conclude con l’accoglimento del ricorso e con l’ordine all’Amministrazione di rideterminarsi entro sessanta giorni. Ne emerge un messaggio chiaro e difficilmente eludibile: la gestione amministrativa dell’immigrazione non può fondarsi su automatismi, letture restrittive prive di base normativa o istruttorie superficiali, ma deve confrontarsi con i fatti, con il lavoro effettivamente svolto e con le garanzie procedimentali previste dall’ordinamento.
Il testo integrale della decisione è disponibile per la consultazione e lo studio al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775a789a666320a
Avv. Fabio Loscerbo
Il riconoscimento della protezione complementare tra integrazione sociale e tutela della vita privata: nota a Tribunale di Brescia, sentenza 15 dicembre 2025 (R.G. 4598/2025)
Il riconoscimento della protezione complementare tra integrazione sociale e tutela della vita privata: nota a Tribunale di Brescia, sentenza 15 dicembre 2025 (R.G. 4598/2025)
La sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia, Settima Sezione Civile, pronunciata all’esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 4598/2025, si inserisce nel dibattito giurisprudenziale relativo all’ambito applicativo della protezione complementare di cui all’art. 19 del d.lgs. 286/1998, offrendo un contributo di particolare interesse sotto il profilo della ricostruzione sistematica della disciplina e dei criteri valutativi rilevanti. Il testo integrale del provvedimento è pubblicato e consultabile al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/008079775a720c61ca034
Il Collegio affronta preliminarmente la questione della disciplina applicabile ratione temporis, chiarendo che, in presenza di una manifestazione di volontà anteriore all’11 marzo 2023, trova applicazione il testo dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione nella formulazione introdotta dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020. Tale passaggio assume rilievo centrale, poiché consente al giudice di ricondurre la protezione complementare nell’alveo della tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, secondo una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata.
La sentenza si sofferma in modo puntuale sulla natura giuridica della protezione complementare, qualificandola come forma di tutela autonoma e direttamente collegata agli obblighi derivanti dagli artt. 2 e 10 della Costituzione, nonché dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In tale prospettiva, il Tribunale prende posizione rispetto a letture restrittive che tendono a ridurre la protezione complementare a strumento residuale o eccezionale, riaffermandone invece la funzione di garanzia dei diritti fondamentali della persona straniera stabilmente inserita nel contesto sociale italiano.
Particolarmente significativa è l’analisi dei criteri di integrazione sociale e lavorativa. Il Collegio ribadisce che il livello di integrazione non deve essere valutato secondo parametri astratti o standardizzati, ma attraverso un accertamento concreto e individualizzato, fondato su elementi oggettivi quali la continuità dell’attività lavorativa, la stabilità abitativa e la durata del soggiorno sul territorio nazionale. L’integrazione viene così intesa come processo progressivo e dinamico, non come risultato definitivo o irreversibile, coerentemente con l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di tutela umanitaria e successivamente trasfusa nella protezione complementare.
Nel caso esaminato, il Tribunale ritiene che il rimpatrio del ricorrente, a fronte di un percorso di integrazione socio-lavorativa ampiamente documentato, determinerebbe una compressione sproporzionata del diritto alla vita privata, ponendosi in contrasto con gli obblighi di non respingimento derivanti dall’ordinamento interno e sovranazionale. Da ciò discende il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione complementare e la conseguente trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per l’esecuzione del giudicato.
La decisione del Tribunale di Brescia si colloca, dunque, in una linea interpretativa che valorizza la dimensione sostanziale dell’integrazione e rafforza la tutela giurisdizionale del diritto al soggiorno nei casi in cui l’allontanamento dello straniero comporterebbe una lesione ingiustificata dei suoi diritti fondamentali. La pubblicazione integrale del provvedimento consente di apprezzarne appieno l’impianto argomentativo e ne fa un precedente di sicuro interesse per la riflessione dottrinale e per la prassi applicativa in materia di protezione complementare.
Avv. Fabio Loscerbo
mercoledì 24 dicembre 2025
Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)
TEMA
Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)
Abstract
Il contributo analizza un recente decreto del Tribunale di Bologna, emesso il 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024), che riconosce il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La decisione si colloca nel dibattito aperto dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, numero 50, e offre una ricostruzione sistematica della protezione complementare quale espressione del diritto d’asilo costituzionalmente garantito. Particolare attenzione è dedicata al ruolo della vita privata e familiare, alla funzione del giudizio comparativo e al rapporto tra obblighi costituzionali e fonti convenzionali, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
1. Inquadramento normativo della protezione complementare dopo il 2023
La riforma del 2023 ha inciso profondamente sull’assetto dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, abrogando i periodi che, nella formulazione introdotta nel 2020, tipizzavano espressamente i criteri relativi alla vita privata e familiare. Ciò ha alimentato, nella prassi amministrativa, l’idea di un ridimensionamento della protezione speciale, ridotta a clausola residuale di non-refoulement in senso stretto.
Il decreto in commento prende posizione in modo netto contro tale impostazione, ricostruendo la disciplina vigente come un ritorno, sul piano sistematico, al quadro anteriore al 2020, nel quale la protezione umanitaria – oggi protezione complementare – trovava fondamento diretto negli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 5, comma 6, e dall’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La soppressione di singoli indici normativi non comporta, secondo il Tribunale, l’eliminazione del diritto sostanziale alla tutela, che continua a operare quale limite invalicabile ai provvedimenti di allontanamento.
2. Protezione complementare e diritto d’asilo costituzionale
Uno degli aspetti di maggiore interesse del decreto è il collegamento esplicito tra protezione complementare e diritto d’asilo di cui all’art. 10, terzo comma, della Costituzione. Il Tribunale chiarisce che la protezione speciale non rappresenta una concessione discrezionale dell’amministrazione, bensì una forma di attuazione del diritto d’asilo in senso costituzionale, inteso come diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita.
In questa prospettiva, la protezione complementare assume una portata più ampia rispetto agli obblighi minimi derivanti dal diritto dell’Unione europea o dalla sola Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il richiamo agli obblighi costituzionali consente all’ordinamento interno di assicurare un livello di tutela rafforzato, non comprimibile attraverso interpretazioni restrittive fondate esclusivamente su parametri sovranazionali più limitativi.
3. Vita privata e familiare come parametro centrale di tutela
Il decreto dedica un’ampia parte della motivazione alla tutela della vita privata e familiare, richiamando l’art. 8 CEDU e il suo radicamento negli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione. La vita privata non viene intesa in senso statico o meramente familiare, ma come insieme delle relazioni sociali, lavorative e affettive attraverso cui la persona sviluppa la propria identità.
Il Tribunale sottolinea come l’integrazione non possa essere ridotta al solo dato occupazionale, pur rilevante, ma debba essere valutata nella sua dimensione complessiva e concreta. L’allontanamento forzato di uno straniero che abbia radicato in Italia la propria vita privata comporta un rischio di vulnerabilità qualificata, suscettibile di integrare una lesione dei diritti fondamentali, anche in assenza di persecuzioni o trattamenti inumani nel Paese di origine.
4. Il giudizio comparativo e il principio di proporzionalità
Elemento cardine della decisione è il giudizio comparativo tra la situazione nel Paese di origine e il percorso di integrazione realizzato in Italia. Il Tribunale si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità che richiede una valutazione caso per caso, fondata su elementi concreti e attuali, e orientata al bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e la tutela dei diritti fondamentali della persona.
In linea con gli arresti più recenti della Corte di cassazione, viene ribadito che non è necessario un percorso di integrazione “compiuto” o definitivo: è sufficiente che emergano segni univoci e seri di un radicamento effettivo, tali da rendere sproporzionato l’allontanamento. La comparazione attenuata diviene così lo strumento attraverso cui il giudice verifica se il rimpatrio determinerebbe un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e familiare, tale da incidere sul nucleo essenziale della dignità umana.
5. Ricadute sistematiche e prospettive applicative
Il decreto del Tribunale di Bologna offre un contributo di particolare rilevanza per la prassi giudiziaria e amministrativa. Esso chiarisce che la riforma del 2023 non ha svuotato di contenuto la protezione complementare, ma ha riaffidato alla giurisprudenza il compito di ricostruirne i parametri alla luce dei principi costituzionali e convenzionali.
Ne deriva un modello di protezione non automatica, ma rigorosa, nel quale l’integrazione sociale assume valore giuridico pieno e la vita privata e familiare diviene il fulcro del bilanciamento. In un contesto segnato da tensioni tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela dei diritti fondamentali, la decisione in esame riafferma il ruolo del giudice quale garante ultimo della dignità della persona straniera.
Riferimento alla pubblicazione
Il testo integrale del decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024) è consultabile nella versione pubblicata su Calameo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/0080797751346a938fdea
Avv. Fabio Loscerbo
domenica 21 dicembre 2025
New on TikTok: العنوان: الحماية التكميلية بعد مرسوم كوترو: ماذا تعني فعلاً؟ مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتحدث عن قرار مهم صادر عن محكمة بولونيا بتاريخ 5 ديسمبر 2025، ويتعلق بـ الحماية التكميلية. بعد مرسوم كوترو، اعتقد الكثير من الناس أن هذا النوع من الحماية قد أُلغي. لكن المحكمة توضح بشكل واضح أن هذا غير صحيح. الحماية التكميلية ما زالت قائمة. بكلمات بسيطة، يجب على الدولة الإيطالية الاستمرار في احترام الحقوق الأساسية للأشخاص الأجانب. من بين هذه الحقوق، حق الحياة الخاصة، أي الحق في الاستمرار في حياة تم بناؤها في إيطاليا، من عمل وعلاقات واستقرار. القانون تغيّر، نعم، لكن الحماية لم تختفِ. ما تغيّر هو أنه لم تعد هناك قواعد صارمة. الآن يجب على القاضي أن ينظر في كل حالة بشكل فردي، حالة بحالة. في القضية التي نظرت فيها محكمة بولونيا، كان العمل عنصراً مهماً جداً. ليس فقط لأن الشخص كان لديه دخل، بل لأن العمل يساعد على بناء علاقات وصداقات وحياة طبيعية في إيطاليا. لكن انتبهوا: الحماية التكميلية ليست تلقائية وليست عفواً عاماً. إذا كانت هناك مشاكل خطيرة تتعلق بالأمن أو النظام العام، يمكن رفض الحماية. الرسالة واضحة: من بنى حياة حقيقية ومنتظمة في إيطاليا يمكن أن يحصل على حماية قانونية، لكن كل حالة يجب أن تُقيَّم بعناية. شكراً لكم على الاستماع. أنا المحامي فابيو لوسيربو، وكان هذا بودكاست قانون الهجرة.
New on TikTok: Complementary Protection and the Right to Private Life: Bologna Court Judgment of 12 December 2025, General Register No. 13822 of 2025 Good morning, I am Attorney Fabio Loscerbo, and this is a new episode of the podcast Immigration Law. In this episode, we examine a particularly significant judgment delivered by the Tribunale Ordinario di Bologna on 12 December 2025, entered under General Register number 13822 of 2025, which addresses in a clear and structured manner the issue of complementary protection based on the right to respect for private and family life, pursuant to Article 19 of the Italian Consolidated Immigration Act. The case concerns a foreign national who has been living in Italy for many years and has built a life that is now firmly rooted in the country. The police authority had rejected the application for complementary protection, relying on the negative opinion of the Territorial Commission and considering the level of social integration to be insufficiently demonstrated. The Bologna Court, by its decision of 12 December 2025, upheld the appeal and reaffirmed legal principles that should by now be well established, yet continue to be disregarded in administrative practice. First and foremost, the Court clarified that complementary protection does not require proof of a risk of persecution or of inhuman or degrading treatment. The core of the assessment lies elsewhere: it requires verification of whether removal from the national territory would result in a concrete violation of the right to private and family life. This right is not limited to family ties in a strict sense, but encompasses the full range of social, emotional, and working relationships that a person has developed over time. In the case at hand, the Court placed significant weight on very concrete factual elements: long-term residence in Italy, the stable presence of the family unit, the children’s school attendance, employment activity—even if characterised by seasonal discontinuity—and housing autonomy. Taken together, these factors outline a genuine and structured life project, which cannot be disregarded on the basis of abstract or purely formal assessments. A central aspect of the judgment concerns the principle of proportionality. The Bologna Court recalled that the removal of a person who is already integrated into the host society may be justified only where there are concrete and current reasons relating to national security or public order. In the absence of such reasons, uprooting the individual from the social and personal context built in Italy amounts to an unjustified interference with fundamental rights, contrary to Article 8 of the European Convention on Human Rights. The decision also addresses the notion of integration, clarifying that it must not be understood as an ideal or total achievement. The law does not require full, irreversible, or definitive integration. It is sufficient to demonstrate an appreciable effort to integrate into Italian society, through employment, participation in family and social life, and the establishment of stable relationships. This is a realistic interpretation, consistent with the very purpose of complementary protection, which is designed to safeguard concrete human situations rather than theoretical models. Of particular importance is the reference to the transitional legal regime. The Court reiterated that, since the application had been submitted before the entry into force of the so-called Cutro Decree, the previous legal framework continues to apply. As a result, the applicant is entitled to a residence permit with a two-year duration, allowing employment, renewable, and convertible into a work-related residence permit. This aspect is often overlooked in administrative practice, yet it is decisive for the everyday lives of those concerned. The Bologna Court judgment of 12 December 2025, General Register number 13822 of 2025, fits within an already consolidated line of case law
sabato 20 dicembre 2025
New on TikTok: Título: Protección complementaria después del Decreto Cutro: qué significa realmente Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración. Mi nombre es Avv. Fabio Loscerbo. Hoy hablamos de una decisión importante del Tribunal de Bolonia, del 5 de diciembre de 2025, que se refiere a la protección complementaria. Después del Decreto Cutro, muchas personas pensaron que este tipo de protección había sido eliminada. El Tribunal explica con claridad que esto no es cierto. La protección complementaria sigue existiendo. En palabras sencillas, el Estado italiano debe seguir respetando los derechos fundamentales de las personas extranjeras. Uno de estos derechos es el derecho a la vida privada, es decir, el derecho a continuar una vida construida en Italia, con trabajo, relaciones y estabilidad. La ley ha cambiado, pero la protección no ha desaparecido. Lo que ha cambiado es que ya no existen reglas rígidas. Ahora el juez debe analizar cada situación personal, caso por caso. En el caso decidido por el Tribunal de Bolonia, el trabajo fue muy importante. No solo porque la persona tenía un ingreso, sino porque a través del trabajo se construyen relaciones, amistades y una vida normal en Italia. Pero atención: la protección complementaria no es automática y no es una regularización general. Si existen problemas graves de orden público o de seguridad, la protección puede ser negada. El mensaje es claro: si una persona ha construido una vida real y regular en Italia, la ley puede proteger esa vida. Pero cada caso debe ser evaluado con cuidado. Gracias por escuchar. Mi nombre es Avv. Fabio Loscerbo y esto fue Derecho de la Inmigración.
venerdì 19 dicembre 2025
New on TikTok: Title: Complementary Protection after the Cutro Decree: what it really means Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. My name is Avv. Fabio Loscerbo. Today we talk about an important decision of the Court of Bologna, issued on 5 December 2025, concerning complementary protection. After the Cutro Decree, many people thought that this type of protection had been cancelled. The Court clearly explains that this is not true. Complementary protection still exists. In simple words, the Italian State must continue to respect the fundamental rights of foreign nationals. One of these rights is the right to private life, meaning the right to continue a life built in Italy, with work, relationships and stability. The law has changed, but the protection has not disappeared. What changed is that there are no more rigid rules. Now the judge must look at each personal situation, case by case. In the case decided by the Court of Bologna, work was very important. Not only because the person had an income, but because work helps people build relationships, friendships and a normal life in Italy. But attention: complementary protection is not automatic and it is not an amnesty. If there are serious problems related to public order or security, protection can be refused. The message is clear: if a person has built a real and regular life in Italy, the law can protect that life. But every case must be carefully evaluated. Thank you for listening. My name is Avv. Fabio Loscerbo, and this was Immigration Law.
New on TikTok: Permiso de residencia denegado por una condena pasada: cuando la conversión a permiso de trabajo se vuelve imposible Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del podcast Derecho de la Inmigración. Hoy abordamos un problema práctico muy frecuente: la conversión del permiso de residencia en un permiso por trabajo por cuenta ajena denegada a causa de una condena penal previa. La cuestión fue aclarada por el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña, Sección Primera, con la sentencia número 01561 de 2025, dictada en diciembre de 2025. El Tribunal reiteró que, en presencia de una condena firme por delitos en materia de drogas en sus formas más graves, en particular los previstos en el artículo 73, apartado 1-bis, del Decreto del Presidente de la República 309 de 1990, existe una causa automática que impide la concesión o la conversión del permiso de residencia por motivos de trabajo. En estos casos no tienen relevancia ni la suspensión de la pena, ni las circunstancias atenuantes, ni el tiempo transcurrido desde la condena. La administración aplica de manera vinculada los artículos 4, apartado 3, y 5 del Texto Único de Inmigración. El único posible margen de valoración discrecional se refiere a la existencia de vínculos familiares efectivos y actuales en Italia. Solo cuando existe una unidad familiar real, acreditada y no meramente declarada de forma formal, la administración está obligada a realizar una ponderación entre la peligrosidad social y la protección de la vida familiar, también a la luz del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si dichos vínculos no están probados o resultan interrumpidos, la denegación se convierte en sustancialmente obligatoria. El problema práctico, por tanto, es este: muchos extranjeros confían en que una condena ya “cumplida” o lejana en el tiempo no incida más en su situación administrativa. La realidad es distinta. En materia de permisos de residencia por trabajo por cuenta ajena, algunas condenas siguen siendo una barrera infranqueable, con independencia del recorrido laboral posterior o del grado de integración social. Soy el abogado Fabio Loscerbo, gracias por escuchar y hasta pronto para un nuevo episodio del podcast Derecho de la Inmigración.
giovedì 18 dicembre 2025
La protezione complementare tra tipizzazione normativa e valutazione giudiziale del caso concreto
La protezione complementare tra tipizzazione normativa e valutazione giudiziale del caso concreto
La ricostruzione secondo cui l’eliminazione del permesso per motivi umanitari prima, e la successiva rimodulazione del permesso per protezione speciale poi, avrebbero determinato una restrizione dell’area di tutela riconducibile al diritto di asilo non è condivisibile sotto il profilo sistematico. Tale impostazione muove da una lettura meramente nominalistica delle categorie di soggiorno, confondendo il piano delle figure amministrative tipizzate con quello, ben più ampio e sovraordinato, della protezione complementare quale forma di attuazione del diritto di asilo costituzionale e convenzionale.
Occorre, al contrario, distinguere nettamente tra il genus della protezione complementare e le species che, nel tempo, il legislatore ordinario ha introdotto per darvi attuazione. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, prima, e il permesso per protezione speciale, poi, non hanno mai esaurito il contenuto del diritto di asilo, ma ne hanno rappresentato esclusivamente modalità contingenti di concretizzazione amministrativa.
In questa prospettiva, l’intervento normativo non va letto in termini di progressiva “chiusura” del sistema, bensì come un mutamento della tecnica di regolazione: dal tentativo di tipizzare le ipotesi di tutela a una progressiva destipizzazione, che ha avuto come effetto – anche se non sempre dichiarato – quello di restituire centralità alla valutazione giudiziale del caso concreto.
La fase della tipizzazione: l’art. 19 TUI nella formulazione post-2020
La formulazione dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998 introdotta con la riforma del 2020 costituisce un esempio paradigmatico di norma a struttura semi-chiusa. Essa richiedeva al giudice l’accertamento di “fondati motivi di ritenere” che l’allontanamento dal territorio nazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, prevedendo contestualmente un espresso bilanciamento con esigenze di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, nonché un richiamo formale alle fonti sovranazionali di riferimento.
Si trattava, sotto il profilo tecnico, di una fattispecie articolata, che delimitava il perimetro dello scrutinio giudiziale attraverso una griglia di parametri predeterminati. Il giudice era chiamato a verificare la ricorrenza di quegli specifici presupposti, operando all’interno di un quadro normativo che, pur ampio, rimaneva strutturato e guidato dal legislatore.
In tale assetto, la tutela non era rimessa a una valutazione libera del diritto di asilo in quanto tale, ma passava attraverso il filtro di una specifica figura di permesso di soggiorno, con il rischio – non teorico – che la mancanza di uno dei parametri espressamente indicati potesse condurre a un esito negativo, anche in presenza di situazioni di vulnerabilità costituzionalmente rilevanti.
La destipizzazione e il recupero della centralità del giudice
La successiva eliminazione di quella parte dell’art. 19 non ha determinato la scomparsa della protezione sostanziale, ma la rimozione della sua tipizzazione legislativa. Venendo meno l’elenco dei presupposti e la struttura analitica della fattispecie, il giudice non è più chiamato a verificare l’inquadrabilità del caso in una specifica figura amministrativa, bensì a valutare direttamente la compatibilità dell’allontanamento con il complesso degli obblighi costituzionali e convenzionali gravanti sullo Stato.
Si assiste, in tal modo, a un passaggio da una tutela “mediata” dalla norma tipizzante a una tutela “diretta”, ancorata immediatamente ai principi del non-refoulement, alla salvaguardia dei diritti fondamentali e al contenuto essenziale del diritto di asilo di cui all’art. 10, comma 3, Cost.
Contrariamente a quanto spesso sostenuto, questa evoluzione non comporta una restrizione della tutela, ma un ampliamento dello spazio valutativo del giudice, il quale non è più vincolato a una fattispecie chiusa o semi-chiusa, ma può – e deve – procedere a una valutazione individualizzata, complessiva e concreta della situazione del singolo.
Il parallelismo con l’abolizione del permesso per motivi umanitari
Il medesimo schema si era già manifestato con l’eliminazione del permesso per motivi umanitari. Anche in quel caso, la soppressione di una specifica categoria di soggiorno era stata letta, in una prima fase, come una drastica compressione del diritto di asilo. In realtà, l’effetto sistemico è stato quello di spostare il fulcro della tutela dal nomen iuris del permesso alla verifica sostanziale delle condizioni di vulnerabilità.
Privato di una etichetta normativa precostituita, il giudice è stato chiamato a interrogarsi non più sulla riconducibilità del caso a una figura tipica, ma sulla legittimità costituzionale e convenzionale dell’allontanamento in concreto. Ancora una volta, la caduta della species non ha comportato l’estinzione del genus, ma ha reso più evidente la sua autonomia concettuale.
Protezione complementare come categoria aperta
La protezione complementare si configura, pertanto, come un’area di tutela strutturalmente aperta, che non può essere compressa o eliminata per via terminologica. Essa non coincide con una singola forma di permesso di soggiorno, ma rappresenta il contenitore giuridico entro cui si collocano tutte le ipotesi in cui l’allontanamento dello straniero risulterebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento.
In questa prospettiva, il venir meno di una tipizzazione normativa non riduce la protezione, ma ne riafferma la natura primaria e sovraordinata, sottraendola al rischio di una eccessiva amministrativizzazione e riaffidandola alla funzione propria del giudice quale garante ultimo dei diritti.
Considerazioni conclusive
La tesi secondo cui il Decreto Salvini e le successive riforme avrebbero progressivamente ristretto l’area del diritto di asilo si fonda, dunque, su una lettura formalistica e non sistematica. Il legislatore ha inciso sulle modalità di attuazione amministrativa, non sull’esistenza del diritto. Anzi, la progressiva destipizzazione ha finito per rafforzare il ruolo del giudice e per rendere ancora più evidente che la protezione complementare non è una concessione discrezionale, ma un obbligo giuridico che discende direttamente dalle fonti supreme dell’ordinamento.
In definitiva, il permesso per motivi umanitari prima e il permesso per protezione speciale poi devono essere correttamente intesi come specie contingenti di una categoria permanente. Quando le specie mutano o vengono eliminate, il diritto resta, e continua a imporsi all’interprete come parametro imprescindibile di legittimità dell’azione amministrativa.
New on TikTok: Titulli: Mbrojtja plotësuese pas Dekretit Cutro: çfarë do të thotë vërtet Mirë se vini në një episod të ri të podcast-it E Drejta e Imigracionit. Unë jam Avv. Fabio Loscerbo. Sot flasim për një vendim të rëndësishëm të Gjykatës së Bolonjës, të datës 5 dhjetor 2025, që ka të bëjë me mbrojtjen plotësuese. Pas Dekretit Cutro, shumë persona menduan se kjo formë mbrojtjeje ishte hequr. Gjykata shpjegon qartë se kjo nuk është e vërtetë. Mbrojtja plotësuese vazhdon të ekzistojë. Me fjalë të thjeshta, shteti italian duhet të vazhdojë të respektojë të drejtat themelore të personave të huaj. Një nga këto të drejta është e drejta për jetën private, pra e drejta për të vazhduar një jetë të ndërtuar në Itali, me punë, marrëdhënie dhe stabilitet. Ligji ka ndryshuar, por mbrojtja nuk është zhdukur. Ajo që ka ndryshuar është se nuk ka më rregulla të ngurta. Tani gjyqtari duhet të shqyrtojë çdo situatë personale, rast pas rasti. Në çështjen e vendosur nga Gjykata e Bolonjës, puna ka pasur një rol shumë të rëndësishëm. Jo vetëm sepse personi kishte të ardhura, por sepse përmes punës ndërtohen marrëdhënie, miqësi dhe një jetë normale në Itali. Por kini kujdes: mbrojtja plotësuese nuk është automatike dhe nuk është një rregullim i përgjithshëm. Nëse ka probleme serioze që lidhen me rendin publik ose sigurinë, mbrojtja mund të refuzohet. Mesazhi është i qartë: nëse një person ka ndërtuar një jetë reale dhe të rregullt në Itali, ligji mund ta mbrojë atë jetë. Por çdo rast duhet të vlerësohet me kujdes. Faleminderit për dëgjimin. Unë jam Avv. Fabio Loscerbo dhe ky ishte podcast-i E Drejta e Imigracionit.
La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI
La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI
Con riferimento alla pubblicazione integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae
Premessa
Il presente contributo analizza il decreto del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, emesso in data 5 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 10860/2024. Il provvedimento affronta in modo articolato la disciplina della protezione complementare nel quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge 50/2023.
La decisione assume particolare rilievo poiché interviene su una delle questioni più controverse del nuovo assetto normativo: la sorte della tutela della vita privata e familiare dopo l’abrogazione dei parametri espressamente previsti dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella sua formulazione previgente.
Il testo integrale del decreto è consultabile alla seguente pubblicazione:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae
La riforma del 2023 e la permanenza della tutela convenzionale
Il Tribunale chiarisce che l’intervento del legislatore del 2023 non ha inciso sul nucleo essenziale del divieto di refoulement né ha determinato l’eliminazione della tutela della vita privata e familiare quale fondamento della protezione complementare, in quanto diritto soggettivo ancorato a obblighi costituzionali e internazionali.
La motivazione valorizza il richiamo, tuttora presente nell’art. 19 del Testo unico sull’immigrazione, all’art. 5, comma 6, del medesimo testo normativo, quale norma di chiusura del sistema e veicolo di integrazione degli obblighi derivanti dalla CEDU. In questa prospettiva, l’abrogazione dei criteri legali tipizzati non equivale alla soppressione della tutela, ma comporta il superamento di una disciplina rigida a favore di una clausola elastica.
La protezione complementare e il ruolo della giurisprudenza di legittimità
La decisione si inserisce consapevolmente nel solco tracciato dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha ribadito come la protezione complementare continui a operare anche in relazione alla vita privata e familiare dello straniero, in quanto espressione di obblighi sovraordinati rispetto alla legislazione ordinaria.
Il Tribunale recepisce l’impostazione secondo cui la riforma del 2023 ha inciso sulla tipicità normativa dell’istituto, ma non sulla sua funzione di tutela dei diritti fondamentali, riaffermando il ruolo del giudice nel ricostruire il contenuto della protezione complementare attraverso il bilanciamento degli interessi in gioco.
L’integrazione lavorativa come dimensione della vita privata
Nel caso esaminato, la protezione complementare viene riconosciuta sulla base della dimostrata esistenza di una vita privata radicata sul territorio nazionale. Il Tribunale attribuisce rilievo centrale alla stabilità lavorativa e reddituale del richiedente, richiamando espressamente l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui l’attività lavorativa costituisce uno degli spazi principali di sviluppo delle relazioni sociali e personali.
Il lavoro viene così considerato non come mero indicatore economico, ma come elemento strutturale della vita privata tutelata dall’art. 8 CEDU, coerentemente con l’evoluzione giurisprudenziale europea e nazionale in materia di protezione complementare.
Bilanciamento e limiti della protezione complementare
La pronuncia ribadisce che la protezione complementare non configura un diritto automatico né uno strumento di regolarizzazione generalizzata. Resta imprescindibile il bilanciamento con le esigenze di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
La tutela opera, dunque, solo in presenza di un radicamento effettivo e significativo e in assenza di elementi ostativi prevalenti, confermando una concezione rigorosa e non espansiva dell’istituto.
Considerazioni conclusive
Il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 rappresenta un contributo di particolare rilievo alla ricostruzione dell’istituto della protezione complementare nel periodo successivo al D.L. 20/2023. La decisione conferma che la riforma non ha svuotato l’istituto, ma ne ha ridefinito la tecnica applicativa, restituendo centralità al giudizio concreto e al bilanciamento dei diritti fondamentali.
La pubblicazione integrale del provvedimento consente di apprezzare una motivazione ampia e sistematica, idonea a costituire un punto di riferimento per la prassi giudiziaria e per il dibattito dottrinale.
Testo integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae
Avv. Fabio Loscerbo
New on TikTok: Residence permit denied because of a past conviction: when conversion to a work permit becomes impossible Good morning, I am Attorney Fabio Loscerbo and this is a new episode of the podcast Immigration Law. Today we address a very frequent practical problem: the conversion of a residence permit into a permit for subordinate employment being denied because of a prior criminal conviction. The issue was clarified by the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna, First Section, with judgment number 01561 of 2025, issued in December 2025. The Court reiterated that, where there is a final conviction for drug-related offences in their more serious forms—specifically those provided for by Article 73, paragraph 1-bis, of Presidential Decree 309 of 1990—an automatic ground exists preventing the issuance or conversion of a residence permit for work purposes. In such cases, neither the suspension of the sentence, nor mitigating circumstances, nor the time elapsed since the conviction are relevant. The administration applies Articles 4, paragraph 3, and 5 of the Consolidated Immigration Act in a binding manner. The only possible area of discretionary assessment concerns the presence of effective and current family ties in Italy. Only where a genuine family unit exists—proven and not merely formally declared—is the administration required to carry out a balancing exercise between social dangerousness and the protection of family life, also in light of Article 8 of the European Convention on Human Rights. If these ties are not proven, or have been interrupted, the refusal becomes essentially mandatory. The practical problem, therefore, is this: many foreign nationals believe that a conviction that has been “served” or dates back in time no longer affects their administrative status. The reality is different. In the field of residence permits for subordinate employment, certain convictions remain an insurmountable barrier, regardless of subsequent employment history or the degree of social integration. I am Attorney Fabio Loscerbo, thank you for listening, and I look forward to seeing you again soon for a new episode of the Immigration Law Podcast.
mercoledì 17 dicembre 2025
New on TikTok: Başlık: Cutro Kararnamesi’nden sonra tamamlayıcı koruma: gerçekte ne anlama geliyor? Göç Hukuku podcast’inin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Avv. Fabio Loscerbo. Bugün, 5 Aralık 2025 tarihli Bologna Mahkemesi’nin önemli bir kararından ve tamamlayıcı koruma konusundan bahsediyoruz. Cutro Kararnamesi’nden sonra birçok kişi bu koruma türünün kaldırıldığını düşündü. Ancak Mahkeme açıkça şunu söylüyor: bu doğru değil. Tamamlayıcı koruma hâlâ yürürlüktedir. Basitçe söylemek gerekirse, İtalyan Devleti yabancı kişilerin temel haklarına saygı göstermeye devam etmek zorundadır. Bu haklardan biri de özel hayat hakkıdır. Yani İtalya’da kurulmuş bir hayatın – iş, ilişkiler ve istikrarın – devam etme hakkıdır. Yasa değişti, evet, ama koruma ortadan kalkmadı. Değişen şey, artık katı kuralların olmamasıdır. Şimdi hâkim her durumu kişisel olarak, tek tek değerlendirmek zorundadır. Bologna Mahkemesi’nin incelediği olayda çalışma çok önemliydi. Sadece gelir olduğu için değil, çünkü çalışma sayesinde insanlar ilişkiler, arkadaşlıklar ve normal bir hayat kurarlar. Ancak dikkat: tamamlayıcı koruma otomatik değildir ve genel bir af değildir. Kamu düzeni veya güvenlikle ilgili ciddi sorunlar varsa, koruma reddedilebilir. Mesaj nettir: İtalya’da gerçek ve düzenli bir hayat kurmuş olan kişiler korunabilir, ancak her durum dikkatle değerlendirilmelidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Avv. Fabio Loscerbo ve bu Göç Hukuku podcast’iydi.
New on TikTok: Leja e qëndrimit e refuzuar për shkak të një dënimi të mëparshëm: kur konvertimi në leje pune bëhet i pamundur Mirëmëngjes, jam avokati Fabio Loscerbo dhe kjo është një episod i ri i podcast-it E Drejta e Emigracionit. Sot trajtojmë një problem praktik shumë të shpeshtë: refuzimin e konvertimit të lejes së qëndrimit në leje për punë të varur për shkak të një dënimi penal të mëparshëm. Kjo çështje është sqaruar nga Gjykata Administrative Rajonale e Emilia-Romanjës, Seksioni i Parë, me vendimin numër 01561 të vitit 2025, të dhënë në dhjetor 2025. Gjykata ka theksuar se, në prani të një dënimi përfundimtar për vepra penale që lidhen me lëndët narkotike në format e tyre më të rënda, veçanërisht ato të parashikuara nga neni 73, paragrafi 1-bis, i Dekretit Presidencial 309 të vitit 1990, ekziston një shkak automatik pengues për lëshimin ose konvertimin e lejes së qëndrimit për arsye pune. Në këto raste nuk kanë rëndësi as pezullimi i dënimit, as rrethanat lehtësuese, as koha e kaluar nga dënimi. Administrata zbaton në mënyrë të detyrueshme nenet 4, paragrafi 3, dhe 5 të Tekstit Unik për Emigracionin. E vetmja hapësirë e mundshme për vlerësim diskrecional lidhet me praninë e lidhjeve familjare efektive dhe aktuale në Itali. Vetëm në prani të një njësie familjare reale, të provuar dhe jo thjesht të deklaruar formalisht, administrata është e detyruar të kryejë një balancim midis rrezikshmërisë shoqërore dhe mbrojtjes së jetës familjare, edhe në dritën e nenit 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Nëse këto lidhje nuk provohen ose rezultojnë të ndërprera, refuzimi bëhet në thelb i detyrueshëm. Problemi praktik, pra, është ky: shumë shtetas të huaj besojnë se një dënim i “vuajtur” ose i largët në kohë nuk ndikon më në rrugëtimin e tyre administrativ. Realiteti është ndryshe. Në fushën e lejeve të qëndrimit për punë të varur, disa dënime mbeten një pengesë e pakalueshme, pavarësisht nga rruga profesionale pasuese ose shkalla e integrimit shoqëror. Jam avokati Fabio Loscerbo, faleminderit për dëgjimin dhe shihemi së shpejti në një episod të ri të podcast-it E Drejta e Emigracionit.
martedì 16 dicembre 2025
New on TikTok: Geçmiş bir mahkûmiyet nedeniyle oturma izninin reddi: çalışma iznine dönüşümün imkânsız hâle gelmesi Günaydın, ben Avukat Fabio Loscerbo ve bu, Göç Hukuku podcast’inin yeni bir bölümüdür. Bugün çok sık karşılaşılan pratik bir sorunu ele alıyoruz: Daha önce alınmış bir ceza mahkûmiyeti nedeniyle oturma izninin ücretli çalışma iznine dönüştürülmesinin reddedilmesi. Bu konu, Emilia-Romagna Bölgesel İdare Mahkemesi Birinci Dairesi tarafından Aralık 2025’te verilen 2025 yılı 01561 sayılı karar ile açıklığa kavuşturulmuştur. Mahkeme, özellikle 1990 tarihli 309 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 73. maddesinin 1-bis fıkrasında öngörülen daha ağır nitelikteki uyuşturucu suçlarına ilişkin kesinleşmiş bir mahkûmiyetin bulunması hâlinde, çalışma amacıyla oturma izninin verilmesi veya dönüştürülmesinin otomatik olarak engellendiğini teyit etmiştir. Bu durumlarda cezanın ertelenmiş olması, hafifletici nedenlerin tanınması ya da mahkûmiyetin üzerinden uzun zaman geçmiş olması dikkate alınmaz. İdare, Yabancılar Kanunu’nun 4. maddesinin 3. fıkrası ile 5. maddesini bağlayıcı şekilde uygular. Takdir yetkisinin söz konusu olabileceği tek alan, İtalya’da fiilî ve güncel aile bağlarının varlığıdır. Yalnızca gerçek ve fiilen mevcut, sadece şeklen beyan edilmiş olmayan bir aile birliğinin kanıtlanması hâlinde idare, toplumsal tehlikelilik ile aile hayatının korunması arasında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi ışığında bir dengeleme yapmakla yükümlüdür. Bu bağlar ispatlanamaz veya kopmuşsa, ret kararı fiilen kaçınılmaz hâle gelir. Dolayısıyla pratik sorun şudur: Pek çok yabancı, “çekilmiş” ya da zaman bakımından eski bir mahkûmiyetin artık idari durumlarını etkilemeyeceğini düşünmektedir. Gerçeklik ise farklıdır. Ücretli çalışma amacıyla verilen oturma izinleri alanında, bazı mahkûmiyetler, sonraki mesleki geçmişe ya da toplumsal entegrasyon düzeyine bakılmaksızın, aşılması mümkün olmayan bir engel olmaya devam etmektedir. Ben Avukat Fabio Loscerbo, dinlediğiniz için teşekkür ederim ve Göç Hukuku podcast’inin yeni bir bölümünde tekrar görüşmek üzere.
domenica 14 dicembre 2025
New on TikTok: Permesso di soggiorno negato per una vecchia condanna: quando la conversione in lavoro diventa impossibile Buongiorno, sono l’Avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Oggi affrontiamo un problema pratico molto frequente: la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato negata a causa di una precedente condanna penale. . Il Tribunale ha ribadito che, in presenza di una condanna definitiva per reati in materia di stupefacenti nelle forme più gravi, in particolare quelle previste dall’articolo 73, comma 1-bis, del DPR 309 del 90, opera una causa ostativa automatica al rilascio o alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro.Il tema è stato chiarito dal TAR Emilia-Romagna, Sezione Prima, con la sentenza numero 01561 del 2025, depositata nel dicembre 2025download In questi casi non rilevano né la sospensione condizionale della pena, né le attenuanti, né il tempo trascorso dalla condanna. L’amministrazione applica in modo vincolato gli articoli 4, comma 3, e 5 del Testo Unico Immigrazione. L’unico possibile spazio di valutazione discrezionale riguarda la presenza di legami familiari effettivi e attuali in Italia. Solo in presenza di una reale unità familiare, dimostrata e non solo formalmente dichiarata, l’amministrazione è tenuta a effettuare un bilanciamento tra pericolosità sociale e tutela della vita familiare, anche alla luce dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ma se questi legami non sono provati, o risultano interrotti, il diniego diventa sostanzialmente vincolato. Il problema pratico, quindi, è questo: molti stranieri confidano nel fatto che una condanna “scontata” o risalente nel tempo possa non incidere più sul loro percorso amministrativo. La realtà è diversa. In materia di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, alcune condanne restano una barriera invalicabile, indipendentemente dal percorso lavorativo successivo o dal grado di inserimento sociale. Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, grazie per l’ascoto ed a presto per un nuvo episodio del Podcast Diritto dell’Immigrazione.
Condanne per stupefacenti e conversione del permesso di soggiorno per lavoro: il perimetro del diniego vincolato
Condanne per stupefacenti e conversione del permesso di soggiorno per lavoro: il perimetro del diniego vincolato
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, numero 01561 del 2025, depositata nel dicembre 2025, offre l’occasione per tornare su un tema centrale e tutt’altro che pacifico nel diritto dell’immigrazione: l’incidenza delle condanne penali in materia di stupefacenti sulla possibilità di ottenere il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il provvedimento, pubblicato integralmente e consultabile al seguente link
https://www.calameo.com/books/0080797757982a2aef314
si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ma ne chiarisce con particolare nettezza i confini applicativi, distinguendo tra ipotesi di automatismo ostativo e residui spazi di valutazione discrezionale in capo all’amministrazione.
La controversia trae origine dal diniego opposto dalla Questura a una istanza di rinnovo e conversione di un permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato. Il diniego era fondato sull’esistenza di una condanna definitiva per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, pronunciata ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del DPR 309 del 90. La difesa aveva contestato l’automatismo applicato dall’amministrazione, invocando una valutazione complessiva della situazione personale, lavorativa e sociale dell’interessato.
Il TAR chiarisce preliminarmente il corretto inquadramento normativo della fattispecie, escludendo l’applicabilità dell’articolo 9 del Testo Unico Immigrazione, relativo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e riconducendo il caso agli articoli 4, comma 3, e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. In tale ambito, la condanna per reati inerenti gli stupefacenti, nelle forme più gravi previste dalla legge, integra una causa ostativa automatica al rilascio e alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro.
La sentenza ribadisce che, in presenza di tali condanne, non assumono rilievo né la sospensione condizionale della pena, né la concessione di attenuanti, né il tempo trascorso dalla commissione del fatto. L’amministrazione, in questi casi, non dispone di un potere valutativo pieno, ma è vincolata al diniego del titolo di soggiorno richiesto.
Un passaggio centrale della decisione riguarda tuttavia l’unica eccezione a tale automatismo: la presenza di legami familiari effettivi e attuali con soggetti regolarmente residenti in Italia. Solo in presenza di una reale unità familiare, dimostrata in modo concreto e non meramente formale, l’articolo 5, comma 5, del Testo Unico Immigrazione impone all’amministrazione una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla sicurezza e la tutela della vita familiare, anche alla luce dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nel caso esaminato, il TAR ritiene che tale presupposto non fosse integrato, evidenziando l’assenza di una convivenza effettiva e la mancata dimostrazione di un nucleo familiare attuale. Ne deriva, coerentemente, la conferma del carattere vincolato del diniego.
La decisione si presta a una riflessione più ampia sul rapporto tra integrazione sociale e automatismi normativi nel diritto dell’immigrazione. Molti stranieri confidano nel fatto che una condanna ormai “scontata” o risalente nel tempo non incida più sul loro percorso amministrativo. La sentenza in commento dimostra invece come, almeno in materia di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, alcune condanne continuino a operare come barriere giuridiche difficilmente superabili, indipendentemente dal successivo inserimento lavorativo o sociale.
In questo senso, il provvedimento del TAR Emilia-Romagna rappresenta un punto fermo sullo stato attuale del diritto vivente, offrendo agli operatori del settore un quadro chiaro dei limiti entro i quali può essere utilmente invocata la valutazione discrezionale dell’amministrazione e, al contempo, dei casi in cui tale valutazione risulta giuridicamente preclusa.
Podcast collegati alla sentenza
Avv. Fabio Loscerbo
sabato 13 dicembre 2025
venerdì 12 dicembre 2025
La denuncia alla Commissione europea per presunta violazione del diritto dell’Unione: natura, limiti e funzione sistemica
La denuncia alla Commissione europea per presunta violazione del diritto dell’Unione: natura, limiti e funzione sistemica
Abstract
La procedura di denuncia alla Commissione europea costituisce uno strumento di garanzia dell’ordinamento unionale, finalizzato a segnalare eventuali violazioni del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri. Pur essendo accessibile a chiunque, essa non rappresenta un rimedio individuale e non offre una tutela diretta rispetto a casi isolati. L’analisi dei documenti ufficiali pubblicati su Calameo, disponibili ai link https://www.calameo.com/books/008079775f6fc9e6a4f22 e https://www.calameo.com/books/008079775e80c7d70a2b6, consente di comprendere il funzionamento interno di questa procedura, i criteri valutativi della Commissione e i limiti strutturali che delimitano il suo raggio d’azione.
1. La natura della denuncia nel sistema del diritto dell’Unione
La denuncia presentata alla Commissione europea trova il suo fondamento nell’articolo 17 del Trattato sull’Unione europea, che attribuisce all’istituzione il ruolo di custode dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione. Il primo documento pubblicato su Calameo (https://www.calameo.com/books/008079775f6fc9e6a4f22) chiarisce che la registrazione della denuncia rappresenta soltanto l’avvio di una valutazione amministrativa preliminare, nel corso della quale la Commissione esamina la pertinenza della questione rispetto all’interesse generale dell’Unione. L’atto evidenzia come il denunciante non acquisisca alcun diritto soggettivo alla prosecuzione del procedimento, poiché la funzione della Commissione non è quella di risolvere controversie individuali, ma di individuare eventuali criticità sistemiche nella legislazione o nelle prassi amministrative degli Stati membri.
2. I presupposti per l’intervento della Commissione
La Commissione procede alla fase successiva della procedura solo quando la denuncia presenta elementi idonei a dimostrare una violazione strutturale del diritto europeo. Il secondo documento, pubblicato al link https://www.calameo.com/books/008079775e80c7d70a2b6, illustra con chiarezza tale criterio, specificando che l’istituzione può intervenire esclusivamente laddove emergano pratiche amministrative caratterizzate da generalità, costanza e documentazione adeguata. Questo principio, più volte ribadito anche dalla giurisprudenza dell’Unione, impedisce alla Commissione di assumere un ruolo sostitutivo rispetto alle autorità amministrative o giurisdizionali nazionali. In assenza di tali presupposti, l’istituzione invita il denunciante a utilizzare i rimedi interni previsti dall’ordinamento dello Stato membro, che restano lo strumento più diretto ed effettivo per ottenere tutela nel caso concreto.
3. La funzione del preavviso di archiviazione
Il preavviso di archiviazione rappresenta una fase fisiologica della procedura. Attraverso questa comunicazione la Commissione manifesta l’intenzione di chiudere il fascicolo, salvo la presentazione di nuovi elementi che possano modificare la valutazione iniziale. Tale fase, descritta nei documenti pubblicati, svolge un ruolo essenziale nella garanzia partecipativa del denunciante, poiché consente di integrare informazioni rilevanti o chiarire aspetti che non erano stati evidenziati nella prima valutazione. La logica che guida la Commissione rimane comunque orientata alla verifica dell’esistenza di un interesse europeo generale, distinto dalla tutela della posizione sostanziale del singolo.
4. Il rapporto tra denuncia europea e rimedi nazionali
La lettura congiunta dei documenti ai link https://www.calameo.com/books/008079775f6fc9e6a4f22 e https://www.calameo.com/books/008079775e80c7d70a2b6 evidenzia con nettezza che la denuncia non sospende i termini per la proposizione di ricorsi nazionali e non può sostituire gli strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento interno. La Commissione chiarisce che la sua eventuale iniziativa ha natura sistemica e non è rivolta a ottenere un risultato immediato sul caso individuale. Questa distinzione è fondamentale poiché consente di comprendere il corretto impiego della procedura: essa non è pensata come rimedio per ottenere provvedimenti urgenti o correttivi, ma come meccanismo di vigilanza sulla coerenza dell’azione degli Stati membri con il diritto dell’Unione.
5. La dimensione sistemica delle segnalazioni nel settore dell’immigrazione
Nel contesto del diritto dell’immigrazione, si registrano frequentemente situazioni nelle quali l’accesso alle procedure amministrative risulta difficoltoso. I documenti della Commissione mostrano chiaramente che difficoltà isolate non sono sufficienti per fondare un intervento europeo. È necessario, invece, che emerga un quadro più ampio, composto da dati, segnalazioni ripetute o evidenze documentate che dimostrino una disfunzione generalizzata. In mancanza di tale dimensione sistemica, la competenza primaria resta degli organi nazionali. La procedura di denuncia svolge comunque un ruolo importante, poiché consente di portare all’attenzione della Commissione eventuali criticità emergenti, che potrebbero assumere rilievo nel momento in cui diventino abituali o estese.
6. Conclusioni
La procedura di denuncia alla Commissione europea è uno strumento di garanzia dell’ordinamento dell’Unione, ma non può essere interpretata come un mezzo di tutela immediata della posizione soggettiva del denunciante. La sua operatività è condizionata dalla capacità di dimostrare l’esistenza di violazioni strutturali e non episodiche, e dalla distinzione netta tra il ruolo della Commissione e quello dei giudici nazionali. I documenti pubblicati su Calameo ai link https://www.calameo.com/books/008079775f6fc9e6a4f22 e https://www.calameo.com/books/008079775e80c7d70a2b6 consentono di ricostruire con precisione questa architettura giuridica, offrendo una lettura chiara e completa delle dinamiche procedurali e dei limiti istituzionali che caratterizzano l’azione della Commissione. La conoscenza approfondita di tali meccanismi è essenziale per orientare correttamente qualsiasi strategia difensiva che coinvolga il diritto dell’Unione e i sistemi di tutela multilivello.
Avv. Fabio Loscerbo
Protezione complementare – Nota al Decreto del Tribunale di Firenze, camera di consiglio del 4 dicembre 2025 (R.G. 12055/2024)
TEMA: Protezione complementare – Nota al Decreto del Tribunale di Firenze, camera di consiglio del 4 dicembre 2025 (R.G. 12055/2024)
Abstract
Il decreto del Tribunale di Firenze del 4 dicembre 2025 offre un’ulteriore conferma dell’evoluzione interpretativa della protezione complementare alla luce del quadro normativo successivo al Decreto-Legge 20/2023. La decisione valorizza in modo rigoroso la funzione costituzionale del divieto di refoulement e la necessità di una valutazione comparativa concreta tra integrazione effettiva in Italia e prospettive di vita nel Paese di origine. Il provvedimento è disponibile per la consultazione e il download al seguente link: https://www.calameo.com/books/008079775a54122e54b1f.
1. Il contesto normativo e la cornice intertemporale applicabile
Il Tribunale di Firenze muove da una ricostruzione puntuale del diritto vigente in materia di protezione complementare, ricordando come l’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, nel suo nucleo essenziale, non sia stato inciso dal Decreto-Legge 20/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 50/2023.
Rimangono pertanto pienamente operativi:
– il divieto di respingimento ed espulsione in presenza di rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti;
– gli obblighi derivanti dall’articolo 5, comma 6, TUI;
– il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano.
L’abrogazione dei periodi relativi alla tutela della vita privata e familiare ha riportato il sistema alla logica antecedente alla riforma del 2020, senza espungere tuttavia l’effettiva tutela derivante dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione e dall’articolo 8 CEDU.
Sul piano intertemporale, il Tribunale chiarisce che la domanda proposta dopo l’11 marzo 2023 rientra nell’ambito applicativo del nuovo quadro normativo, come previsto dall’articolo 7, secondo comma, del Decreto-Legge 20/2023.
In questo assetto, la protezione complementare continua a fondarsi sui principi elaborati dalla Corte di cassazione nelle pronunce del 2018, 2019 e 2021, che hanno definito il perimetro della comparazione tra radicamento in Italia e condizione nel Paese di origine.
2. La comparazione tra integrazione in Italia e rischio di vulnerabilità in caso di rimpatrio
La decisione attribuisce rilievo centrale alla valutazione comparativa, ritenendo che l’allontanamento del ricorrente comporterebbe un evidente deterioramento delle sue condizioni di vita privata e familiare.
Il percorso di integrazione viene documentato attraverso elementi concreti:
– una continuità lavorativa che culmina nella trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro;
– una stabilità abitativa certificata dalla residenza anagrafica;
– un percorso formativo in lingua italiana;
– una crescente autonomia personale, testimoniata anche dall’iscrizione agli esami per la patente di guida.
Il Tribunale sottolinea che il ritorno in Marocco determinerebbe un significativo scadimento delle condizioni di vita, alla luce dell’indebolimento dei legami familiari e sociali nel Paese di origine.
In ciò si riflette la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la protezione complementare si fonda sulla tutela effettiva dei diritti riconosciuti dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
3. L’obbligo di protezione derivante dagli articoli 5, comma 6, TUI e 8 CEDU
Un passaggio particolarmente rilevante della motivazione afferma che, quando l’allontanamento della persona determinerebbe la violazione di obblighi costituzionali o internazionali, il rilascio del permesso per protezione speciale non è una scelta discrezionale, ma una conseguenza necessaria.
Il Tribunale riconosce che il rimpatrio del ricorrente esporrebbe quest’ultimo a una compromissione “certa e rilevante” dei suoi diritti fondamentali, in assenza di qualunque esigenza di sicurezza nazionale o ordine pubblico che possa prevalere.
Si tratta di un’applicazione chiara dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2021, secondo cui l’integrazione effettiva raggiunta nel Paese ospitante può incidere in maniera decisiva nella comparazione.
4. Rilievo pratico della decisione e implicazioni per gli operatori del diritto
La decisione del Tribunale di Firenze si inserisce con coerenza nel solco delle più recenti pronunce in materia di protezione complementare.
Essa conferma che:
– la protezione complementare continua a rappresentare una clausola di salvaguardia costituzionale e convenzionale;
– l’amministrazione non può eludere il giudizio comparativo richiesto dagli obblighi costituzionali;
– il percorso di integrazione non è un elemento marginale, ma una componente essenziale nella valutazione della vulnerabilità in caso di rimpatrio.
Il provvedimento, disponibile al link https://www.calameo.com/books/008079775a54122e54b1f, costituisce quindi un utile riferimento per orientare l’attività difensiva e quella amministrativa, in un quadro normativo in cui la protezione complementare mantiene un ruolo determinante.
Avv. Fabio Loscerbo
giovedì 11 dicembre 2025
New on TikTok: Nuevo episodio del pódcast “Derecho de la Inmigración” Título: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo y requisitos obligatorios: la sentencia del TAR de Lecce del 19 de noviembre de 2025 Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración. Hoy analizamos una reciente decisión del Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Apulia – sede de Lecce, dictada el 19 de noviembre de 2025 y publicada el 28 de noviembre de 2025, relativa a la denegación de la renovación de un permiso de residencia por trabajo autónomo. El caso gira en torno a tres aspectos esenciales: el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Texto Único de Inmigración, la valoración de la peligrosidad social y la incidencia de los vínculos familiares en Italia. El Tribunal recuerda que, en materia de trabajo autónomo, los requisitos legales son estrictos: el solicitante debe demostrar un ingreso anual lícito superior al umbral previsto y la disponibilidad de un alojamiento adecuado. En este caso, no se acreditaron ni ingresos suficientes ni una vivienda idónea. La normativa no permite basarse en perspectivas futuras ni considerar estas carencias como irregularidades subsanables posteriormente. En cuanto a la seguridad pública, la Administración tuvo en cuenta diversos antecedentes penales y policiales. El Tribunal confirma que tales elementos pueden valorarse incluso sin una condena penal firme, cuando indican una conducta incompatible con la renovación del permiso. Respecto a los vínculos familiares, el solicitante era padre de una menor italiana, pero no convivía con ella ni mantenía una relación estable documentada. El Tribunal sigue la jurisprudencia consolidada según la cual la presencia de un hijo en Italia no impide, por sí sola, una denegación cuando prevalecen razones de orden público. La sentencia concluye que la decisión de la Questura fue legítima, suficientemente motivada y apoyada en una instrucción adecuada. Con este episodio hemos resumido una resolución que aclara cómo se aplican en la práctica los requisitos del permiso de residencia por trabajo autónomo y cómo interactúan con la valoración de la peligrosidad social. Nos escuchamos en el próximo episodio de Derecho de la Inmigración.
mercoledì 10 dicembre 2025
Protezione complementare, integrazione e obblighi costituzionali nella giurisprudenza più recente(Nota a Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, decreto 19 novembre 2025, R.G. 11421/2024)
martedì 9 dicembre 2025
New on TikTok: حلقة جديدة من بودكاست "قانون الهجرة" العنوان: رفض تصريح الإقامة للعمل الحر والمتطلبات الإلزامية: حكم محكمة تار ليتشي الصادر في 19 نوفمبر 2025 صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. نناقش اليوم قراراً حديثاً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا – فرع ليتشي، بتاريخ 19 نوفمبر 2025 والمنشور في 28 نوفمبر 2025، والمتعلق برفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر. تركّز القضية على ثلاثة محاور أساسية: استيفاء المتطلبات القانونية المنصوص عليها في التشريع الإيطالي للهجرة، وتقييم الخطورة الاجتماعية، وأثر الروابط الأسرية داخل إيطاليا. تشير المحكمة إلى أن متطلبات تصريح الإقامة للعمل الحر محددة وصارمة: يجب على المتقدم إثبات الحصول على دخل سنوي مشروع يفوق الحد الأدنى المحدد قانوناً، بالإضافة إلى توفر سكن مناسب. وفي هذه الحالة، لم يثبت وجود دخل كافٍ ولا سكن ملائم، ولا يسمح القانون بالاعتماد على توقعات مستقبلية أو معالجة هذه النواقص لاحقاً. وفيما يتعلق بالأمن العام، أخذت الإدارة بعين الاعتبار عدداً من السوابق الجنائية والشرطية. وتؤكد المحكمة أنه يمكن استخدام هذه العناصر حتى إذا لم ينتهِ مسارها بإدانة نهائية، طالما أنها تشير إلى سلوك لا يتوافق مع شروط تجديد التصريح. أما عن الروابط الأسرية، فكان مقدم الطلب أباً لطفلة إيطالية، لكنه لم يكن يقيم معها أو يثبت وجود علاقة مستقرة. وتؤكد المحكمة على الاجتهاد الراسخ بأن وجود طفل في إيطاليا لا يمنع رفض الطلب إذا كانت هناك اعتبارات متقدمة تتعلق بالنظام العام. وتخلص المحكمة إلى أن قرار "كوستورا" كان مشروعاً ومعللاً تعليلاً كافياً ومدعوماً بعناصر واقعية واضحة. وبهذا نكون قد قدّمنا ملخصاً لقرار قضائي يوضح كيفية تطبيق متطلبات تصريح الإقامة للعمل الحر وكيفية تفاعلها مع تقييم الخطورة الاجتماعية. نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.
lunedì 8 dicembre 2025
Nuevo episodio del pódcast “Derecho de la Inmigración” Título: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo y requisitos obligatorios: la sentencia del TAR de Lecce del 19 de noviembre de 2025
Nuevo episodio del pódcast “Derecho de la Inmigración”
Título: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo y requisitos obligatorios: la sentencia del TAR de Lecce del 19 de noviembre de 2025
Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración.
Hoy analizamos una reciente decisión del Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Apulia – sede de Lecce, dictada el 19 de noviembre de 2025 y publicada el 28 de noviembre de 2025, relativa a la denegación de la renovación de un permiso de residencia por trabajo autónomo.
El caso gira en torno a tres aspectos esenciales: el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Texto Único de Inmigración, la valoración de la peligrosidad social y la incidencia de los vínculos familiares en Italia.
El Tribunal recuerda que, en materia de trabajo autónomo, los requisitos legales son estrictos: el solicitante debe demostrar un ingreso anual lícito superior al umbral previsto y la disponibilidad de un alojamiento adecuado. En este caso, no se acreditaron ni ingresos suficientes ni una vivienda idónea. La normativa no permite basarse en perspectivas futuras ni considerar estas carencias como irregularidades subsanables posteriormente.
En cuanto a la seguridad pública, la Administración tuvo en cuenta diversos antecedentes penales y policiales. El Tribunal confirma que tales elementos pueden valorarse incluso sin una condena penal firme, cuando indican una conducta incompatible con la renovación del permiso.
Respecto a los vínculos familiares, el solicitante era padre de una menor italiana, pero no convivía con ella ni mantenía una relación estable documentada. El Tribunal sigue la jurisprudencia consolidada según la cual la presencia de un hijo en Italia no impide, por sí sola, una denegación cuando prevalecen razones de orden público.
La sentencia concluye que la decisión de la Questura fue legítima, suficientemente motivada y apoyada en una instrucción adecuada.
Con este episodio hemos resumido una resolución que aclara cómo se aplican en la práctica los requisitos del permiso de residencia por trabajo autónomo y cómo interactúan con la valoración de la peligrosidad social.
Nos escuchamos en el próximo episodio de Derecho de la Inmigración.
New Episode of the Podcast “Immigration Law” Title: Refusal of a Self-Employment Residence Permit and Mandatory Requirements: The TAR Lecce Ruling of 19 November 2025
New Episode of the Podcast “Immigration Law”
Title: Refusal of a Self-Employment Residence Permit and Mandatory Requirements: The TAR Lecce Ruling of 19 November 2025
Good morning, this is Lawyer Fabio Loscerbo, and welcome to a new episode of the Immigration Law podcast.
Today we examine a recent decision of the Regional Administrative Tribunal (TAR) for Apulia – Lecce division, delivered on 19 November 2025 and published on 28 November 2025, concerning the refusal to renew a residence permit for self-employment.
The case focuses on three key aspects: compliance with the statutory requirements set out in the Consolidated Immigration Act, the assessment of social dangerousness, and the relevance of family ties in Italy.
The Tribunal reiterates that, in matters of self-employment, the legal requirements are mandatory: the applicant must prove a lawful annual income above the minimum threshold and the availability of suitable accommodation. In this case, neither adequate housing nor sufficient income was demonstrated. The legislation does not allow the Administration to rely on future prospects or to treat deficiencies as later-remediable irregularities.
Regarding public security, the Administration considered several criminal and police records. The Tribunal confirms that such elements may be taken into account even if they have not yet resulted in a final criminal conviction, where they indicate conduct incompatible with the renewal of the permit.
With respect to family ties, the applicant was the father of an Italian minor but did not live with her nor maintain a documented stable relationship. The Tribunal aligns with the settled case-law holding that the presence of a child in Italy does not in itself preclude a refusal where overriding public-order considerations are present.
The judgment concludes that the decision of the Questura was lawful, properly reasoned, and supported by adequate factual findings.
This episode has summarised a ruling that clarifies how the requirements for self-employment residence permits are applied in practice and how they interact with assessments of social dangerousness.
See you in the next episode of Immigration Law.



