venerdì 3 luglio 2026

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale oltre la scadenza del titolo: prevalenza dei requisiti sostanziali e tutela dell'integrazione nella sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, 8 giugno 2026, n. 2962 (R.G. n. 2106/2024) https://ift.tt/DpYIwH0 La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale oltre la scadenza del titolo: prevalenza dei requisiti sostanziali e tutela dell'integrazione nella sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, 8 giugno 2026, n. 2962 (R.G. n. 2106/2024) La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato rappresenta uno degli istituti attraverso i quali il legislatore ha inteso favorire la stabilizzazione sul territorio nazionale di lavoratori stranieri che abbiano già dimostrato la propria capacità di inserimento nel mercato del lavoro italiano. In tale prospettiva assume particolare interesse la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 2962 dell'8 giugno 2026, pronunciata nel procedimento R.G. n. 2106/2024, che affronta il tema della rilevanza della scadenza del permesso di soggiorno ai fini della conversione del titolo. La controversia trae origine dalla revoca di un nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. L'amministrazione aveva ritenuto ostativa la circostanza che la domanda di conversione fosse stata presentata successivamente alla scadenza del titolo di soggiorno. Tuttavia, il ricorrente aveva dimostrato che il documento, pur recando una validità fino al 30 settembre 2023, gli era stato materialmente consegnato soltanto il 16 ottobre 2023, quando il periodo di validità risultava già decorso. La decisione del TAR assume rilievo perché si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale che tende a privilegiare gli elementi sostanziali rispetto agli aspetti meramente formali del procedimento amministrativo. Il Collegio richiama infatti la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui non esiste alcuna disposizione normativa che imponga, quale requisito indispensabile per la conversione, la pendenza di un permesso di soggiorno ancora valido al momento della presentazione della domanda. Al contrario, l'attenzione deve concentrarsi sulla verifica dei presupposti sostanziali che giustificano il rilascio del nuovo titolo. La pronuncia valorizza in particolare la funzione economico-sociale dell'istituto della conversione. L'obiettivo perseguito dal legislatore non è quello di sanzionare irregolarità formali derivanti da ritardi burocratici, bensì quello di consentire la permanenza regolare dello straniero che abbia instaurato un autentico rapporto con il mercato del lavoro nazionale. In questa prospettiva la disponibilità di un contratto di lavoro, la presenza di adeguate fonti di sostentamento e l'effettivo inserimento nel tessuto produttivo assumono una rilevanza decisamente superiore rispetto alla mera circostanza della scadenza formale del titolo originario. Particolarmente significativa appare la parte della motivazione nella quale il TAR evidenzia come il ritardo nella consegna del permesso di soggiorno fosse integralmente imputabile all'amministrazione. Ne deriva l'affermazione di un principio generale secondo cui il cittadino straniero non può subire conseguenze pregiudizievoli derivanti da inefficienze organizzative o ritardi imputabili agli uffici pubblici. Si tratta di una conclusione pienamente coerente con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. La sentenza si inserisce inoltre in una più ampia evoluzione del diritto dell'immigrazione italiano, caratterizzata da una crescente attenzione verso gli indicatori concreti di integrazione. Il riferimento operato dalla giurisprudenza all'esistenza di un rapporto di lavoro stabile, alla capacità di autosostentamento e all'inserimento nel contesto socio-economico evidenzia come la valutazione amministrativa debba concentrarsi sempre più sulla situazione effettiva dello straniero piuttosto che su elementi esclusivamente documentali. L'integrazione emerge così come parametro giuridicamente rilevante per la valutazione della posizione soggettiva del richiedente. La decisione del TAR Lombardia conferma pertanto una lettura sostanzialistica dell'art. 24 del d.lgs. 286/1998, escludendo che la mera scadenza del permesso stagionale possa costituire, di per sé, motivo sufficiente per negare la conversione del titolo. Ciò che rileva è invece l'accertamento dei requisiti che dimostrano l'effettivo radicamento lavorativo dello straniero e la concreta esistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tale prospettiva la pronuncia contribuisce a rafforzare un orientamento giurisprudenziale che privilegia la tutela dell'affidamento, la ragionevolezza dell'azione amministrativa e la valorizzazione dei percorsi di integrazione effettivamente realizzati sul territorio nazionale. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/JxHYZ0r Fonti verificate: TAR Lombardia, Sez. IV, sentenza n. 2962/2026, pubblicata l'8 giugno 2026, R.G. n. 2106/2024. https://ift.tt/Ptm9DQC

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giovedì 2 luglio 2026

La segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen e il dovere di motivazione del diniego di visto: osservazioni a margine della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, pubblicata il 9 giugno 2026, numero 10641 del Registro delle Sentenze

 

La segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen e il dovere di motivazione del diniego di visto: osservazioni a margine della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, pubblicata il 9 giugno 2026, numero 10641 del Registro delle Sentenze

Abstract

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, pubblicata il 9 giugno 2026, numero 10641 del Registro delle Sentenze, affronta uno dei temi più delicati della disciplina dei visti di ingresso: il rapporto tra la segnalazione inserita nel Sistema d'Informazione Schengen e l'obbligo dell'Amministrazione di motivare il provvedimento di diniego. La pronuncia ribadisce che l'esistenza di una segnalazione SIS non può tradursi in un automatismo amministrativo, ma impone all'autorità competente un'effettiva attività istruttoria e una motivazione idonea a garantire il diritto di difesa del richiedente. La decisione assume particolare rilievo anche perché valorizza la recente evoluzione della giurisprudenza europea e costituzionale, delineando un modello procedimentale fondato sulla trasparenza amministrativa e sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali.

L'oggetto della controversia era costituito dal diniego di un visto per lavoro subordinato adottato dal Consolato d'Italia a Casablanca nei confronti di un cittadino straniero destinatario di una segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen inserita dalle autorità austriache. Successivamente al provvedimento di rigetto, la segnalazione era stata cancellata dalle stesse autorità che l'avevano emessa. Nonostante tale circostanza, la sede diplomatica aveva rifiutato di riesaminare il procedimento, sostenendo l'impossibilità tecnica derivante dalla sospensione del nulla osta.

La questione giuridica affrontata dal Tribunale supera il caso concreto e investe il significato stesso della cooperazione amministrativa europea. Il Sistema d'Informazione Schengen rappresenta infatti uno strumento di circolazione delle informazioni tra gli Stati membri finalizzato alla tutela della sicurezza comune. Tuttavia, la presenza di una segnalazione non può essere interpretata quale presupposto sufficiente per l'adozione automatica di un provvedimento negativo, soprattutto quando l'Amministrazione chiamata a decidere mantiene un autonomo potere valutativo.

In tale prospettiva il Tribunale richiama la fondamentale sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 2020 nelle cause riunite C-225/19 e C-226/19, secondo la quale lo Stato che nega il rilascio del visto sulla base dell'opposizione formulata da un altro Stato membro deve indicare nel provvedimento sia l'identità dello Stato che ha formulato l'obiezione sia il motivo specifico della stessa. Solo una motivazione così articolata consente al destinatario del provvedimento di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.

La pronuncia estende tali principi anche ai visti nazionali per lavoro subordinato, affermando che non vi è alcuna ragione sistematica per differenziare il livello delle garanzie procedimentali rispetto ai visti Schengen uniformi. L'obbligo di motivazione discende infatti non soltanto dal diritto dell'Unione europea, ma anche dai principi generali dell'ordinamento amministrativo italiano e dagli articoli 3 e 10-bis della legge numero 241 del 1990.

Particolarmente significativo appare il richiamo operato dal Tribunale alla sentenza numero 6 del 2026 della Corte costituzionale. La Consulta ha infatti chiarito che il nuovo quadro normativo europeo delineato dal Regolamento (UE) 2018/1861 non attribuisce alla segnalazione SIS efficacia automaticamente preclusiva rispetto al rilascio di un titolo di soggiorno. Al contrario, l'autorità nazionale è chiamata a svolgere una valutazione individuale della posizione dello straniero, verificando se egli rappresenti concretamente una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica.

Questo passaggio assume una portata sistemica che va ben oltre il settore dei visti. Esso conferma infatti il progressivo superamento della concezione tradizionale della segnalazione SIS quale automatica causa ostativa e valorizza invece il principio della valutazione individualizzata, ormai destinato a permeare l'intero diritto europeo dell'immigrazione.

Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale censura altresì l'assoluta carenza istruttoria dell'Amministrazione italiana. La sede diplomatica non aveva infatti instaurato alcuna interlocuzione con le autorità austriache per comprendere le ragioni della segnalazione né aveva valorizzato il fatto che la stessa fosse stata successivamente cancellata. Neppure aveva instaurato un effettivo contraddittorio con il richiedente, limitandosi a richiamare il dato informatico risultante dal sistema L-VIS. La motivazione del diniego risulta così fondata esclusivamente su un dato formale, senza alcuna verifica sostanziale della posizione dell'interessato.

La decisione conferma come il principio del buon andamento dell'amministrazione imponga una reale attività istruttoria anche nell'ambito delle procedure consolari. La cooperazione amministrativa europea non può infatti tradursi nella mera ricezione passiva delle informazioni provenienti dagli altri Stati membri, ma richiede un'effettiva verifica della loro rilevanza rispetto alla decisione da assumere.

L'annullamento del provvedimento disposto dal Tribunale assume quindi un significato che trascende il singolo caso. Esso riafferma che il Sistema d'Informazione Schengen costituisce uno strumento di cooperazione amministrativa e non una fonte di automatismi decisionali. L'Amministrazione italiana conserva integralmente il dovere di istruire il procedimento, motivare le proprie determinazioni e garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

La sentenza si inserisce così in un orientamento giurisprudenziale destinato ad incidere significativamente sulla futura gestione delle procedure di rilascio dei visti e, più in generale, sull'utilizzo delle banche dati europee nel diritto dell'immigrazione. L'equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali non può essere affidato ad automatismi informatici, ma deve essere il risultato di una valutazione concreta, individuale e motivata, conforme ai principi dello Stato di diritto e dell'ordinamento dell'Unione europea.


Avv. Fabio Loscerbo

ORCID: https://orcid.org/0009-0003-9848-4558

Permesso di soggiorno per attesa occupazione: il TAR annulla il diniego basato sui precedenti penali

Permesso di soggiorno per attesa occupazione: il TAR annulla il diniego basato sui precedenti penali Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Diritto dell'Immigrazione. Io sono l'Avvocato Fabio Loscerbo. Oggi parliamo di una importante sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta, pubblicata il 10 novembre 2025, relativa al ricorso numero di ruolo generale 1 del 2025. La vicenda riguarda il rigetto di una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Questura aveva negato il rinnovo sostenendo che il cittadino straniero presentasse numerosi precedenti amministrativi e penali, tali da delineare un profilo di pericolosità sociale. Il ricorrente ha contestato questa valutazione, evidenziando di vivere da anni in Italia, di avere qui la propria famiglia, il proprio percorso lavorativo e le proprie relazioni sociali, sostenendo che la mera presenza di precedenti non possa determinare automaticamente il diniego del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio il TAR ha ordinato per due volte alla Questura di produrre la documentazione relativa ai precedenti richiamati nel provvedimento impugnato. Tuttavia l'Amministrazione non ha dato seguito agli ordini istruttori del Tribunale. Questo elemento è stato decisivo. Il TAR ha infatti rilevato che il provvedimento era affetto da un evidente difetto di motivazione, perché non spiegava in modo concreto e attuale le ragioni della presunta pericolosità sociale del richiedente. Inoltre, il mancato riscontro agli ordini istruttori ha consentito al Collegio di valorizzare le deduzioni del ricorrente. La sentenza ricorda un principio fondamentale del diritto dell'immigrazione: i precedenti penali non possono essere utilizzati come un automatismo per negare un titolo di soggiorno. L'Amministrazione deve sempre effettuare una valutazione individuale, attuale e proporzionata della situazione della persona interessata. Per queste ragioni il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di rigetto, lasciando comunque all'Amministrazione la possibilità di riesaminare la posizione del richiedente con una motivazione adeguata. Grazie per aver ascoltato questo episodio del podcast Diritto dell'Immigrazione. Io sono l'Avvocato Fabio Loscerbo e vi do appuntamento al prossimo episodio.

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

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La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale oltre la scadenza del titolo: prevalenza dei requisiti sostanziali e tutela dell'integrazione nella sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, 8 giugno 2026, n. 2962 (R.G. n. 2106/2024)

 

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale oltre la scadenza del titolo: prevalenza dei requisiti sostanziali e tutela dell'integrazione nella sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, 8 giugno 2026, n. 2962 (R.G. n. 2106/2024)

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato rappresenta uno degli istituti attraverso i quali il legislatore ha inteso favorire la stabilizzazione sul territorio nazionale di lavoratori stranieri che abbiano già dimostrato la propria capacità di inserimento nel mercato del lavoro italiano. In tale prospettiva assume particolare interesse la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 2962 dell'8 giugno 2026, pronunciata nel procedimento R.G. n. 2106/2024, che affronta il tema della rilevanza della scadenza del permesso di soggiorno ai fini della conversione del titolo.

La controversia trae origine dalla revoca di un nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. L'amministrazione aveva ritenuto ostativa la circostanza che la domanda di conversione fosse stata presentata successivamente alla scadenza del titolo di soggiorno. Tuttavia, il ricorrente aveva dimostrato che il documento, pur recando una validità fino al 30 settembre 2023, gli era stato materialmente consegnato soltanto il 16 ottobre 2023, quando il periodo di validità risultava già decorso.

La decisione del TAR assume rilievo perché si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale che tende a privilegiare gli elementi sostanziali rispetto agli aspetti meramente formali del procedimento amministrativo. Il Collegio richiama infatti la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui non esiste alcuna disposizione normativa che imponga, quale requisito indispensabile per la conversione, la pendenza di un permesso di soggiorno ancora valido al momento della presentazione della domanda. Al contrario, l'attenzione deve concentrarsi sulla verifica dei presupposti sostanziali che giustificano il rilascio del nuovo titolo.

La pronuncia valorizza in particolare la funzione economico-sociale dell'istituto della conversione. L'obiettivo perseguito dal legislatore non è quello di sanzionare irregolarità formali derivanti da ritardi burocratici, bensì quello di consentire la permanenza regolare dello straniero che abbia instaurato un autentico rapporto con il mercato del lavoro nazionale. In questa prospettiva la disponibilità di un contratto di lavoro, la presenza di adeguate fonti di sostentamento e l'effettivo inserimento nel tessuto produttivo assumono una rilevanza decisamente superiore rispetto alla mera circostanza della scadenza formale del titolo originario.

Particolarmente significativa appare la parte della motivazione nella quale il TAR evidenzia come il ritardo nella consegna del permesso di soggiorno fosse integralmente imputabile all'amministrazione. Ne deriva l'affermazione di un principio generale secondo cui il cittadino straniero non può subire conseguenze pregiudizievoli derivanti da inefficienze organizzative o ritardi imputabili agli uffici pubblici. Si tratta di una conclusione pienamente coerente con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

La sentenza si inserisce inoltre in una più ampia evoluzione del diritto dell'immigrazione italiano, caratterizzata da una crescente attenzione verso gli indicatori concreti di integrazione. Il riferimento operato dalla giurisprudenza all'esistenza di un rapporto di lavoro stabile, alla capacità di autosostentamento e all'inserimento nel contesto socio-economico evidenzia come la valutazione amministrativa debba concentrarsi sempre più sulla situazione effettiva dello straniero piuttosto che su elementi esclusivamente documentali. L'integrazione emerge così come parametro giuridicamente rilevante per la valutazione della posizione soggettiva del richiedente.

La decisione del TAR Lombardia conferma pertanto una lettura sostanzialistica dell'art. 24 del d.lgs. 286/1998, escludendo che la mera scadenza del permesso stagionale possa costituire, di per sé, motivo sufficiente per negare la conversione del titolo. Ciò che rileva è invece l'accertamento dei requisiti che dimostrano l'effettivo radicamento lavorativo dello straniero e la concreta esistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tale prospettiva la pronuncia contribuisce a rafforzare un orientamento giurisprudenziale che privilegia la tutela dell'affidamento, la ragionevolezza dell'azione amministrativa e la valorizzazione dei percorsi di integrazione effettivamente realizzati sul territorio nazionale.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Fonti verificate: TAR Lombardia, Sez. IV, sentenza n. 2962/2026, pubblicata l'8 giugno 2026, R.G. n. 2106/2024.

Expired Seasonal Permit: Conversion Still Possible


 

July 2, 2026 at 09:16AM هل يمكن للعامل أن يفقد تصريح العمل بسبب أخطاء صاحب العمل؟ https://ift.tt/xTUhEyf https://www.youtube.com/watch?v=qVlHu88aRio https://www.youtube.com/watch/qVlHu88aRio

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هل يمكن للعامل أن يفقد تصريح العمل بسبب أخطاء صاحب العمل؟

هل يمكن للعامل أن يفقد تصريح العمل بسبب أخطاء صاحب العمل؟ by Avv. Fabio Loscerbo
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mercoledì 1 luglio 2026

محكمة إيطالية تؤكد: لا يجوز تحميل العامل الأجنبي نتائج تأخير إداري استمر ثمانية عشر شهراً

 

محكمة إيطالية تؤكد: لا يجوز تحميل العامل الأجنبي نتائج تأخير إداري استمر ثمانية عشر شهراً

أصدرت إحدى المحاكم الإدارية في إيطاليا حكماً مهماً في مجال قانون الهجرة، أكدت فيه أن العامل الأجنبي لا يمكن أن يُحرم من حقه في الحصول على تصريح الإقامة بسبب تأخير ناتج عن تقاعس الإدارة نفسها.

ففي حكم نُشر بتاريخ 9 يونيو 2026، ألغت المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا قراراً صادراً عن مديرية الشرطة في مدينة باري يقضي برفض منح تصريح إقامة للعمل الموسمي لأحد العمال الأجانب الذين دخلوا إيطاليا بصورة قانونية واستوفوا جميع الإجراءات المطلوبة. وقد نُظرت القضية ضمن الدعوى المسجلة تحت رقم 648 لسنة 2026.

وتشير وقائع القضية إلى أن العامل دخل الأراضي الإيطالية بناءً على تصريح عمل موسمي وتأشيرة دخول صادرة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. وبعد وصوله إلى إيطاليا، قام بتوقيع عقد الإقامة وقدم طلب الحصول على تصريح الإقامة للعمل الموسمي في المواعيد المحددة.

غير أن الإدارة لم تبت في الطلب إلا بعد مرور نحو ثمانية عشر شهراً. وعندما تم النظر في الملف أخيراً خلال شهر يوليو 2025، قررت مديرية الشرطة رفض الطلب بحجة أن المدة القصوى المسموح بها للإقامة الموسمية كانت قد انتهت، وأن العامل لم يتقدم بطلب تحويل تصريح الإقامة إلى نوع آخر من التصاريح.

المحكمة رفضت هذا المنطق بشكل واضح.

فقد رأت هيئة القضاء الإداري أن الأسباب التي استندت إليها الإدارة كانت في الواقع نتيجة مباشرة للتأخير الذي تسببت فيه هي نفسها. وأكدت المحكمة أنه لا يمكن مطالبة شخص بتجديد أو تحويل تصريح إقامة لم يحصل عليه أصلاً بسبب تقاعس الإدارة عن إصداره في الوقت المناسب.

وأضاف الحكم أن العامل كان مستوفياً لجميع الشروط القانونية اللازمة للحصول على تصريح الإقامة منذ تاريخ تقديم الطلب. وبالتالي فإن مرور الوقت بسبب بطء الإجراءات الإدارية لا يؤدي إلى سقوط الحق الذي نشأ بصورة صحيحة وفقاً للقانون.

وتكتسب هذه القضية أهمية تتجاوز حدود النزاع الفردي. ففي النظام الإيطالي للهجرة، يشكل الحصول على تصريح الإقامة أساساً للعديد من الإجراءات اللاحقة، مثل التجديد أو التحويل إلى أنواع أخرى من الإقامة. وعندما تتأخر الإدارة في إصدار الوثائق المطلوبة، فإن ذلك قد يترتب عليه آثار سلبية واسعة النطاق بالنسبة للأجانب المقيمين بصورة قانونية.

ومن هذا المنطلق، أعادت المحكمة التأكيد على مبدأ راسخ في القانون الإداري يتمثل في أن الإدارة العامة لا يجوز لها الاستفادة من تقاعسها أو من الأخطاء التي ترتكبها. فالعواقب الناتجة عن التأخير الإداري يجب أن تتحملها الجهة المسؤولة عن هذا التأخير، لا الشخص الذي التزم بجميع الواجبات والإجراءات القانونية المفروضة عليه.

كما رفضت المحكمة الحجج التي استندت إلى وجود صعوبات تقنية أو معلوماتية داخل الأنظمة الإلكترونية المستخدمة من قبل الإدارة. وأوضحت أن المشكلات التنظيمية أو التقنية لا يمكن أن تشكل مبرراً لحرمان الأفراد من الحقوق التي يكفلها القانون.

ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه قرار مهم في سياق حماية حقوق المهاجرين في إيطاليا، وقد يشكل مرجعاً قضائياً مهماً في القضايا المستقبلية المتعلقة بتأخر السلطات في معالجة طلبات الإقامة وتصاريح العمل.

بقلم: المحامي فابيو لوتشيربو

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

تصريح الإقامة للبحث عن عمل: ليس في جميع الحالات


 

¿Puede un trabajador perder la autorización de trabajo por culpa de su empleador? https://ift.tt/wj1aCuF Avv. Fabio Loscerbo ¿Puede un trabajador perder la autorización de trabajo por culpa de su empleador? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Derecho de Inmigración. Soy el Abogado Fabio Loscerbo. Hoy analizamos una importante decisión publicada el 16 de abril de 2026 por el Tribunal Regional de Justicia Administrativa de Bolzano, sentencia número 92 de 2026, dictada en el procedimiento Registro General número 245 de 2025. El caso se refiere a un trabajador extranjero que había ingresado legalmente en Italia a través del sistema de cuotas de entrada para trabajadores, conocido como Decreto Flussi, después de obtener el visado y la correspondiente autorización de trabajo. Posteriormente, la administración revocó dicha autorización porque el empleador no había presentado toda la documentación exigida por la normativa. El trabajador impugnó la decisión alegando que había colaborado con las autoridades y que había aportado todos los documentos que estaban a su disposición. Sin embargo, el Tribunal rechazó el recurso, afirmando que las obligaciones documentales previstas por el procedimiento recaen principalmente sobre el empleador. Según los jueces, la persistencia de deficiencias documentales esenciales justificaba la revocación de la autorización de trabajo. La sentencia también aborda la cuestión del permiso de residencia por búsqueda de empleo. El Tribunal recuerda que este permiso solo puede concederse en circunstancias excepcionales, cuando la contratación no se ha podido realizar debido a una causa de fuerza mayor que afecte al empleador, como una quiebra o cualquier otro acontecimiento extraordinario. En este caso, dichas circunstancias no existían. Esta decisión pone de manifiesto un aspecto fundamental del sistema italiano de cuotas de entrada para trabajadores. La situación jurídica del trabajador extranjero sigue estando estrechamente vinculada al cumplimiento de las obligaciones administrativas por parte del empleador. Por ello, las omisiones o irregularidades atribuibles a la empresa pueden tener consecuencias importantes incluso para un trabajador que ya ha entrado legalmente en Italia. Gracias por escuchar este episodio del podcast Derecho de Inmigración. Soy el Abogado Fabio Loscerbo y los espero en el próximo episodio.

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¿Puede un trabajador perder la autorización de trabajo por culpa de su empleador?

¿Puede un trabajador perder la autorización de trabajo por culpa de su empleador?

Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Derecho de Inmigración. Soy el Abogado Fabio Loscerbo.

Hoy analizamos una importante decisión publicada el 16 de abril de 2026 por el Tribunal Regional de Justicia Administrativa de Bolzano, sentencia número 92 de 2026, dictada en el procedimiento Registro General número 245 de 2025.

El caso se refiere a un trabajador extranjero que había ingresado legalmente en Italia a través del sistema de cuotas de entrada para trabajadores, conocido como Decreto Flussi, después de obtener el visado y la correspondiente autorización de trabajo.

Posteriormente, la administración revocó dicha autorización porque el empleador no había presentado toda la documentación exigida por la normativa.

El trabajador impugnó la decisión alegando que había colaborado con las autoridades y que había aportado todos los documentos que estaban a su disposición. Sin embargo, el Tribunal rechazó el recurso, afirmando que las obligaciones documentales previstas por el procedimiento recaen principalmente sobre el empleador. Según los jueces, la persistencia de deficiencias documentales esenciales justificaba la revocación de la autorización de trabajo.

La sentencia también aborda la cuestión del permiso de residencia por búsqueda de empleo. El Tribunal recuerda que este permiso solo puede concederse en circunstancias excepcionales, cuando la contratación no se ha podido realizar debido a una causa de fuerza mayor que afecte al empleador, como una quiebra o cualquier otro acontecimiento extraordinario. En este caso, dichas circunstancias no existían.

Esta decisión pone de manifiesto un aspecto fundamental del sistema italiano de cuotas de entrada para trabajadores. La situación jurídica del trabajador extranjero sigue estando estrechamente vinculada al cumplimiento de las obligaciones administrativas por parte del empleador. Por ello, las omisiones o irregularidades atribuibles a la empresa pueden tener consecuencias importantes incluso para un trabajador que ya ha entrado legalmente en Italia.

Gracias por escuchar este episodio del podcast Derecho de Inmigración. Soy el Abogado Fabio Loscerbo y los espero en el próximo episodio.



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martedì 30 giugno 2026

New on TikTok: الحماية الخاصة بعد مرسوم كوترو: محكمة بولونيا تؤكد أهمية الاندماج والحياة الخاصة مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسيربو. نتحدث اليوم عن قرارين مهمين أصدرتهما محكمة بولونيا بتاريخ 22 مايو 2026. ويؤكد هذان القراران مبدأً قد يكون له تأثير كبير على العديد من قضايا الحماية الخاصة التي لا تزال منظورة أمام المحاكم الإيطالية. تتعلق القضيتان بمواطنين مغربيين رُفضت طلباتهما للحصول على الحماية الدولية من قبل اللجنة الإقليمية المختصة. إلا أن المحكمة، أثناء نظرها في الدعويين، وجدت أن كليهما نجح في بناء حياة حقيقية ومستقرة في إيطاليا من خلال العمل المنتظم، والسكن المستقل، والعلاقات الاجتماعية، واحترام قوانين الدولة الإيطالية. وتكمن أهمية هذين القرارين في استناد المحكمة إلى قرار محكمة النقض الإيطالية رقم 13309 لسنة 2025. فقد أكدت المحكمة أن مرسوم كوترو لم يُلغِ حماية الحياة الخاصة والعائلية للأجانب. وحتى بعد التعديلات التشريعية التي أُدخلت عام 2023، ما زالت السلطات ملزمة باحترام الالتزامات الدستورية والدولية عند تقييم أوضاع الأشخاص المقيمين في إيطاليا. وأوضح القضاة أن الشخص الذي بنى حياته في إيطاليا من خلال العمل والعلاقات الاجتماعية والاستقرار المعيشي قد يتعرض لضرر جسيم إذا أُجبر على مغادرة البلاد. فالإبعاد أو الترحيل قد يشكل انتهاكاً للحق في الحياة الخاصة والعائلية المنصوص عليه في المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك للمبادئ الأساسية الواردة في الدستور الإيطالي. ولا يقتصر التقييم على وجود عقد عمل فقط، بل يشمل مجمل مسار الاندماج الاجتماعي والإنساني الذي حققه الشخص في إيطاليا. في القضية الأولى، أخذت المحكمة بعين الاعتبار سنوات من العمل في قطاع البناء، ووجود مسكن مستقل، والحصول على رخصة قيادة إيطالية. أما في القضية الثانية، فقد اعتبرت المحكمة أن عقد العمل الدائم، والالتحاق بدورات اللغة الإيطالية، ووجود سكن مستقل، وعدم وجود سوابق جنائية أو مخالفات، كلها عناصر تؤكد اندماج الشخص في المجتمع الإيطالي. وبناءً على هذه المعطيات، أقرت محكمة بولونيا حق كلا المتقاضيين في الحصول على تصريح إقامة للحماية الخاصة لمدة سنتين قابل للتجديد ويتيح لهما العمل بشكل قانوني في إيطاليا. تؤكد هذه الأحكام أن الاندماج ما زال عاملاً أساسياً في تقييم طلبات الحماية الخاصة، وأن الحق في الحياة الخاصة والعائلية لا يزال يتمتع بحماية قانونية قوية حتى بعد دخول مرسوم كوترو حيز التنفيذ. شكراً لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. معكم المحامي فابيو لوسيربو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة حول آخر مستجدات قانون الهجرة. https://ift.tt/F7igAOc https://ift.tt/D5a31XG https://ift.tt/cZWVL1R

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Italian Court Confirms Strict Link Between Work Permit Clearance and Employer in Residence Permit Conversions

 Italian Court Confirms Strict Link Between Work Permit Clearance and Employer in Residence Permit Conversions


A recent ruling issued by the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna has drawn attention to one of the most delicate aspects of the Italian immigration system: the relationship between the work permit clearance, known as the “nulla osta”, and the employer who initiated the immigration procedure.


The judgment, published on 21 May 2026, concerns a foreign national who had entered the Italian administrative process for the conversion of a residence permit from internship status to subordinate employment.


The case arose after the worker obtained a work permit clearance through a specific employer and signed the required residence contract before the Immigration Desk. However, the original employment relationship never actually started. The worker later began employment with a different company.


Following this change, the Immigration Office of Forlì declared the application for the work residence permit inadmissible, arguing that the employer who initiated the procedure and signed the residence contract was not the same employer who ultimately hired the foreign worker.


The Administrative Court upheld the position of the authorities.


According to the judges, the Italian immigration framework requires continuity between the employer requesting the work permit clearance, the residence contract, and the actual employment relationship established with the foreign national.


The Court also stressed that this interpretation serves a broader purpose: preventing abuses of the immigration system and avoiding situations where procedures are initiated without a genuine intention to employ the worker.


The ruling reflects a traditional approach deeply rooted in the structure of the Italian immigration system, where the employer plays a central role in sponsoring the foreign worker’s entry and regularization process.


At the same time, the decision highlights the growing tension between rigid administrative procedures and the realities of the modern labour market.


Today’s employment landscape is often unstable and highly flexible. Temporary contracts, subcontracting systems, business closures, and rapid job changes are increasingly common. In this context, tying a foreign worker’s immigration status too strictly to a single employer may create significant vulnerabilities.


Interestingly, the Court placed considerable emphasis on one specific detail: the applicant had failed to provide any concrete explanation regarding why the original employment relationship had never started.


This aspect may prove decisive in future litigation.

A foreign worker who can properly document the reasons behind a change of employer — while demonstrating continuity of employment and social integration — could potentially distinguish his or her case from the restrictive interpretation adopted in this judgment.


The ruling therefore sends a clear message to both foreign workers and immigration lawyers: in Italy’s current administrative framework, the procedural consistency of the “nulla osta” pathway remains a central issue in residence permit conversions.


Avv. Fabio Loscerbo

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428