L'entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348 e le modifiche introdotte dal decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 impongono una profonda rilettura della disciplina concernente il diritto del richiedente protezione internazionale allo svolgimento dell'attività lavorativa.
La questione assume oggi una rilevanza centrale poiché il legislatore europeo e quello nazionale hanno definitivamente modificato il momento genetico della domanda di protezione internazionale. Il nuovo art. 6 del d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce infatti che la domanda di protezione internazionale "si considera fatta" quando il richiedente manifesta personalmente la volontà di chiedere protezione internazionale. La norma, recependo il sistema delineato dall'art. 26 del Regolamento (UE) 2024/1348, opera una netta distinzione tra il momento in cui la domanda nasce giuridicamente e le successive attività amministrative di registrazione e formalizzazione.
Ne consegue che la domanda non viene più ad esistenza con la compilazione del modello C3 né con il rilascio dell'attestazione di formalizzazione, ma nel momento in cui il richiedente manifesta la propria volontà all'autorità competente. Registrazione, identificazione, acquisizione dei dati biometrici, formalizzazione e trasmissione alla Commissione territoriale costituiscono attività amministrative successive che presuppongono una domanda già esistente e non ne rappresentano il momento costitutivo.
Questa ricostruzione assume rilievo decisivo anche con riferimento alla disciplina del diritto al lavoro.
L'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 riconosce infatti al richiedente il diritto di svolgere attività lavorativa decorso il termine previsto dalla legge, purché il procedimento non sia stato definito e il ritardo non sia imputabile all'interessato. La disposizione collega quindi l'acquisto del diritto all'esistenza di una domanda di protezione internazionale validamente presentata, senza subordinarlo al completamento delle attività organizzative della Questura.
Alla luce del nuovo art. 6 del d.lgs. n. 25 del 2008, la domanda deve ritenersi presentata fin dal momento della manifestazione della volontà. Ne consegue che anche il termine previsto dall'art. 22 deve necessariamente decorrere da tale momento e non dalla successiva formalizzazione.
Una diversa interpretazione finirebbe infatti per attribuire alla Questura il potere di determinare discrezionalmente il momento iniziale del diritto al lavoro. Sarebbe sufficiente ritardare la convocazione del richiedente per procrastinare sine die l'esercizio di un diritto che la legge riconosce invece quale conseguenza della presentazione della domanda. Una simile conclusione risulterebbe incompatibile non soltanto con la nuova formulazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 25 del 2008, ma anche con i principi di effettività del diritto dell'Unione europea e di buona amministrazione, poiché consentirebbe all'inerzia organizzativa dell'Amministrazione di comprimere una posizione giuridica soggettiva già sorta.
Il diritto al lavoro rappresenta infatti una delle principali misure predisposte dall'ordinamento per garantire l'autosufficienza economica del richiedente durante l'esame della domanda, evitare situazioni di marginalità sociale e ridurre il rischio di sfruttamento lavorativo. La funzione della norma verrebbe completamente frustrata se il termine iniziasse a decorrere soltanto quando la Questura, per ragioni esclusivamente organizzative, decidesse di procedere alla formalizzazione della domanda.
La ricostruzione trova un significativo riscontro anche nella successiva prassi amministrativa.
La circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell'ANPAL del 27 agosto 2018 evidenzia infatti che l'accesso del richiedente protezione internazionale ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro costituisce uno strumento essenziale del percorso di integrazione predisposto dall'ordinamento. Muovendo dalla possibilità di svolgere attività lavorativa riconosciuta dall'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015, la circolare afferma che deve conseguentemente essere garantito anche l'accesso ai Centri per l'impiego, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, alla profilazione professionale, al patto di servizio personalizzato e alle ulteriori misure di politica attiva del lavoro. L'esercizio dell'attività lavorativa e la presa in carico da parte dei servizi pubblici per l'impiego vengono così considerati momenti tra loro strettamente collegati di un'unica strategia di integrazione socio-lavorativa.
Particolarmente significativa appare, inoltre, la circostanza che la stessa circolare richiami il messaggio INPS n. 3151 del 28 luglio 2017, con il quale l'Istituto ha modificato il sistema informatico Uniemens per consentire ai datori di lavoro di effettuare le comunicazioni contributive utilizzando il codice fiscale numerico provvisorio attribuito ai richiedenti protezione internazionale. L'intervento dimostra come l'intero sistema amministrativo sia stato progressivamente adattato per rendere concretamente esercitabile il diritto al lavoro già nella fase di pendenza della domanda, evitando che la mancata attribuzione del codice fiscale definitivo costituisca un ostacolo all'assunzione e all'accesso alle misure di politica attiva del lavoro.
La funzione della disciplina emerge così con particolare chiarezza. Il legislatore non ha inteso riconoscere al richiedente una mera facoltà astratta di lavorare, ma ha costruito un sistema complessivo diretto a favorirne il tempestivo inserimento nel mercato del lavoro attraverso l'accesso ai servizi pubblici per l'impiego, agli strumenti di orientamento, ai percorsi formativi e alle ulteriori misure di politica attiva. Ne consegue che qualsiasi interpretazione che differisca artificiosamente il momento di acquisizione del diritto al lavoro determina inevitabilmente anche il ritardo nell'accesso a tutti gli strumenti di integrazione lavorativa predisposti dall'ordinamento, frustrando la ratio stessa della disciplina.
Tale ricostruzione trova un significativo precedente nella giurisprudenza formatasi sotto il vigore della disciplina previgente.
Particolarmente rilevante è l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 20 febbraio 2024, con la quale il dott. Marco Gattuso, pur applicando il precedente regime normativo, ha affermato che il termine previsto per l'accesso al lavoro deve essere interpretato tenendo conto della finalità perseguita dal legislatore, consistente nell'assicurare al richiedente mezzi di sostentamento entro un periodo ragionevole dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale. Il Tribunale ha osservato che la nozione di "presentazione della domanda" ben può essere riferita alla manifestazione della volontà resa davanti all'autorità competente e che eventuali ritardi imputabili alla Questura non possono ricadere sul richiedente, poiché ciò determinerebbe effetti contrari alla ratio della disciplina, favorendo situazioni di irregolarità, sfruttamento lavorativo e lavoro sommerso. Sulla base di tali considerazioni il giudice ha individuato nella manifestazione della volontà il dies a quo dal quale far decorrere il termine previsto dalla legge per l'accesso all'attività lavorativa.
La motivazione dell'ordinanza assume oggi un valore ancora maggiore rispetto al momento in cui è stata pronunciata. All'epoca, infatti, il giudice aveva raggiunto tale conclusione attraverso un'interpretazione teleologica della normativa allora vigente. Oggi, invece, il legislatore ha espressamente chiarito che la domanda di protezione internazionale "si considera fatta" con la manifestazione della volontà del richiedente. Ciò che nel 2024 costituiva una ricostruzione interpretativa trova oggi un preciso fondamento normativo.
L'ordinanza del Tribunale di Bologna del 20 febbraio 2024 (R.G. n. 601/2024, dott. Marco Gattuso) rappresenta uno dei più significativi arresti giurisprudenziali in materia di individuazione del dies a quo del diritto al lavoro del richiedente protezione internazionale. Pur essendo stata pronunciata nel vigore della disciplina antecedente all'entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2024/1348 e del decreto-legge n. 100 del 2026, essa sviluppa un percorso argomentativo che appare oggi pienamente coerente con il nuovo assetto normativo.
Occorre anzitutto evidenziare che il giudice non si limita ad accogliere la domanda del ricorrente sulla base di una valutazione equitativa o di opportunità. Al contrario, costruisce un'articolata interpretazione sistematica dell'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015, interrogandosi sul significato dell'espressione legislativa "presentazione della domanda" e sul momento dal quale debba decorrere il termine previsto per l'accesso all'attività lavorativa.
Il punto di partenza del ragionamento è rappresentato dalla funzione stessa della norma. Secondo il Tribunale, il legislatore ha introdotto il diritto al lavoro per garantire al richiedente protezione internazionale la possibilità di procurarsi autonomamente i mezzi di sostentamento dopo un limitato periodo iniziale di permanenza nel procedimento amministrativo. La disposizione, pertanto, non persegue finalità meramente organizzative, ma realizza un'esigenza sostanziale di tutela della persona, evitando che il richiedente rimanga privo di qualsiasi possibilità lecita di sostentamento durante la pendenza della procedura.
Da questa premessa teleologica il Tribunale trae una prima conseguenza di carattere sistematico. Se la finalità della norma consiste nel garantire al richiedente un rapido accesso al mercato del lavoro, sarebbe contrario alla ratio legis far dipendere la decorrenza del termine da un'attività rimessa esclusivamente all'organizzazione interna della Questura. La formalizzazione della domanda costituisce infatti un adempimento amministrativo sul quale il richiedente non esercita alcun potere di impulso né alcuna possibilità di controllo. Collegare il diritto al lavoro al momento della formalizzazione significherebbe, quindi, subordinare l'effettività di un diritto soggettivo ai tempi organizzativi della Pubblica Amministrazione, consentendo che eventuali ritardi amministrativi incidano direttamente sulla sfera giuridica del richiedente.
L'ordinanza sviluppa poi un secondo argomento, di natura letterale, particolarmente raffinato.
Il giudice osserva che il legislatore utilizza l'espressione "presentazione della domanda" e non quella di "formalizzazione della domanda". Tale scelta terminologica non può essere considerata casuale. Attraverso un'analisi linguistica, il Tribunale evidenzia come il verbo "presentare" significhi portare un'istanza all'attenzione dell'autorità competente, sottoporla al suo esame e renderla conoscibile, mentre non implica necessariamente il completamento di tutte le successive attività amministrative previste dal procedimento. La presentazione coincide quindi con il momento in cui il richiedente manifesta all'autorità competente la volontà di chiedere protezione internazionale, non con la successiva redazione del modello C3. Proprio perché il testo legislativo non richiama la formalizzazione, il termine previsto dall'art. 22 deve essere riferito alla precedente manifestazione della volontà.
L'argomento assume un rilievo ancora maggiore se letto alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 25 del 2008. Quando il Tribunale di Bologna pronunciò l'ordinanza, il legislatore non aveva ancora affermato espressamente che la domanda di protezione internazionale "si considera fatta" con la manifestazione della volontà. Il giudice giungeva pertanto alla decorrenza anticipata del termine attraverso un'interpretazione della nozione di "presentazione". Oggi, invece, quel medesimo risultato interpretativo trova un espresso fondamento normativo, poiché è la stessa legge ad individuare nella manifestazione della volontà il momento genetico della domanda. Ne deriva che il percorso argomentativo dell'ordinanza non risulta superato dalla nuova disciplina, ma, al contrario, viene significativamente rafforzato.
Il passaggio probabilmente più innovativo della motivazione riguarda, tuttavia, la valorizzazione del principio di imputabilità dei ritardi amministrativi.
Il Tribunale osserva che il richiedente ha diritto alla formalizzazione della domanda entro i termini previsti dalla legge. Qualora la Questura non rispetti tali termini per ragioni organizzative, non è giuridicamente ammissibile che le conseguenze di tale ritardo ricadano sul richiedente, ritardando anche l'acquisizione del diritto al lavoro. In altri termini, la Pubblica Amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento. Se l'ordinamento impone alla Questura di formalizzare la domanda entro un termine determinato, il mancato rispetto di tale obbligo non può tradursi in un differimento degli effetti favorevoli che la legge riconnette alla presentazione della domanda stessa.
La decisione assume poi un'ulteriore dimensione, che trascende la posizione del singolo richiedente.
Il Tribunale evidenzia infatti come la disciplina del diritto al lavoro non sia posta esclusivamente nell'interesse individuale dello straniero, ma risponda anche a rilevanti interessi pubblici. Consentire al richiedente di accedere tempestivamente al mercato del lavoro significa ridurre il rischio di lavoro irregolare, di sfruttamento da parte della criminalità, di marginalità sociale e di dipendenza dall'assistenza pubblica. Il ritardo nell'accesso al lavoro produce pertanto effetti distorsivi non soltanto sulla posizione del singolo, ma sull'intero sistema economico e sociale. L'ordinanza riconosce espressamente che una lettura diversa della disciplina determinerebbe conseguenze "manifestamente criminogene", sottolineando come il prolungato impedimento allo svolgimento di attività lavorativa possa favorire fenomeni di economia sommersa e sfruttamento lavorativo.
È proprio quest'ultimo argomento che conferisce alla decisione una portata sistematica particolarmente significativa. Il diritto al lavoro del richiedente non viene considerato come una mera utilità individuale, ma quale strumento attraverso il quale l'ordinamento realizza finalità di integrazione, legalità e ordine pubblico. La tempestiva possibilità di lavorare rappresenta, dunque, non soltanto una garanzia per il richiedente, ma anche un interesse della collettività.
Alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1348 e dal decreto-legge n. 100 del 2026, la ricostruzione del Tribunale di Bologna acquista una forza interpretativa ancora maggiore. Se oggi il legislatore stabilisce espressamente che la domanda di protezione internazionale "si considera fatta" con la manifestazione della volontà del richiedente, risulta ancora più evidente che il termine previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 non possa essere differito alla successiva formalizzazione della domanda. Quest'ultima costituisce ormai soltanto una fase procedimentale interna all'attività amministrativa, mentre la domanda e i relativi effetti giuridici sono già sorti nel momento in cui la volontà è stata validamente manifestata all'autorità competente. In tale prospettiva, l'ordinanza del dott. Gattuso può essere letta non come una decisione confinata al previgente sistema, ma come una significativa anticipazione interpretativa dei principi che il legislatore avrebbe successivamente positivizzato con la riforma del 2026.
Ulteriore conferma deriva dalla stessa struttura del nuovo procedimento amministrativo. Dopo la registrazione della domanda il richiedente riceve il Codice Unico Identificativo (CUI), l'identificativo del Sistema Unico Asilo (ID SUA), il codice fiscale e il documento attestante l'avvenuta registrazione della domanda, mentre la formalizzazione viene completata soltanto in un momento successivo. Il nuovo sistema dimostra quindi che il legislatore distingue chiaramente il momento di esistenza della domanda dalle attività amministrative necessarie al suo perfezionamento procedimentale. La formalizzazione costituisce una fase dell'istruttoria amministrativa, non il momento costitutivo della domanda.
Le medesime conclusioni devono essere estese anche all'ipotesi in cui la manifestazione della volontà venga notificata alla Questura mediante posta elettronica certificata dal difensore del richiedente. Come già evidenziato dall'elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi tra il 2023 e il 2026, la notificazione dell'istanza sottoscritta personalmente dal richiedente è idonea a instaurare il rapporto procedimentale con l'Amministrazione, facendo sorgere in capo alla Questura l'obbligo di prenderla in carico e di consentire l'accesso alla procedura di protezione internazionale.
Se la domanda, per espressa previsione legislativa, si considera proposta con la manifestazione della volontà e se la notificazione a mezzo PEC costituisce valida modalità di trasmissione di tale manifestazione all'autorità competente, non vi è alcuna ragione per differire la decorrenza del termine previsto per l'accesso al lavoro alla successiva formalizzazione della domanda. Diversamente opinando, si consentirebbe all'Amministrazione di incidere unilateralmente sul momento di acquisizione di un diritto che il legislatore collega, invece, alla nascita della domanda stessa.
L'unica interpretazione conforme al nuovo quadro normativo, ai principi di effettività del diritto dell'Unione europea e alla ratio dell'art. 22 del d.lgs. n. 142 del 2015 conduce pertanto a ritenere che il termine di trenta giorni decorra dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, indipendentemente dal momento in cui la Questura provveda alla successiva registrazione o formalizzazione della domanda. Eventuali ritardi organizzativi dell'Amministrazione non possono infatti tradursi in una compressione dei diritti del richiedente, né alterare il momento genetico della domanda espressamente individuato dal legislatore nazionale ed europeo.
Avv. Fabio Loscerbo
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