Una delle novità più rilevanti del 2026 per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” riguarda l’accesso all’Assegno di inclusione. La disciplina oggi applicabile è sensibilmente più favorevole rispetto a quella ordinaria: per queste categorie non operano né i normali requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza pregressa, né i limiti ISEE, reddituali e patrimoniali previsti in via generale per l’ADI. La circolare INPS n. 58 del 20 maggio 2026 ha finalmente tradotto le modifiche legislative in istruzioni operative, chiarendo anche cosa accade quando il permesso è in fase di rilascio o di rinnovo.
Quali permessi consentono l’accesso al regime speciale
La disciplina riguarda i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” rilasciato ai sensi degli articoli 18, 18-bis e 18-ter del Testo unico sull’immigrazione. Si tratta, rispettivamente, del permesso per motivi di protezione sociale, del titolo previsto per le vittime di violenza domestica e del permesso riconosciuto agli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Il percorso normativo è stato progressivo. Il decreto-legge n. 145 del 2024, convertito dalla legge n. 187 del 2024, ha introdotto l’articolo 18-ter TUI e ha previsto specifiche misure di assistenza per le vittime di sfruttamento lavorativo. Successivamente il decreto-legge n. 146 del 2025, convertito dalla legge n. 179 del 2025, ha esteso la disciplina dell’Assegno di inclusione anche ai titolari dei permessi di cui agli articoli 18 e 18-bis. La circolare INPS n. 58 del 2026 ha quindi definito le modalità concrete di accesso alla prestazione.
Rientrano nella disciplina anche i titoli ancora validi rilasciati secondo la precedente formulazione dell’articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies, del TUI, nonché i relativi rinnovi, nei casi individuati dall’INPS.
La differenza decisiva: non si applicano i normali requisiti economici
Il dato più importante è che ai titolari dei permessi per casi speciali non si applicano le condizioni previste dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48 del 2023. La deroga comprende quindi sia i requisiti ordinari relativi a cittadinanza, soggiorno e residenza, sia quelli relativi a ISEE, reddito familiare e patrimonio mobiliare e immobiliare.
La conseguenza pratica è significativa: per accedere all’ADI il titolare del permesso per casi speciali non è tenuto a presentare una Dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità. La DSU può comunque essere presentata, ma non costituisce il presupposto economico che normalmente condiziona l’accesso alla misura.
La deroga, tuttavia, non significa che ogni altra condizione prevista per l’ADI venga meno. Restano applicabili, tra l’altro, i limiti relativi al possesso o alla disponibilità di determinati beni durevoli e gli ulteriori requisiti che la legge mantiene espressamente fermi. Per i titolari del permesso ex articolo 18-ter operano inoltre le specifiche cause ostative previste dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 145 del 2024. È quindi sbagliato considerare il beneficio come automatico per il solo fatto di possedere un permesso recante la dicitura “casi speciali”.
Come viene calcolato l’importo senza ISEE
La circolare INPS chiarisce anche un aspetto che, in assenza di istruzioni, avrebbe potuto generare notevoli dubbi applicativi. Poiché non opera il limite reddituale, nel calcolo della quota A dell’ADI non viene sottratto alcun importo a titolo di reddito familiare. L’esempio utilizzato dall’Istituto parte da una soglia di 6.500 euro annui, con parametro della scala di equivalenza pari a 1: il risultato è pari a 541,67 euro mensili.
L’importo può variare quando nel nucleo siano presenti ulteriori componenti che incidono sulla scala di equivalenza, come minori, persone con disabilità, soggetti con almeno sessanta anni, persone con carichi di cura o componenti inseriti in programmi certificati di assistenza per grave disagio. In assenza di DSU, tali presenze devono essere dichiarate attraverso gli strumenti specificamente predisposti dall’INPS.
La stessa logica vale per l’eventuale quota collegata al canone di locazione. Se il nucleo vive in un’abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, i dati necessari devono essere comunicati mediante il modello “ADI-Com Casi speciali”, oggi previsto proprio per gestire la composizione del nucleo e il contratto di locazione quando non viene utilizzata la DSU.
Il punto più importante per chi ha il permesso in rinnovo
La circolare affronta espressamente anche la fase, spesso molto lunga, che intercorre tra la richiesta di rinnovo e il rilascio materiale del nuovo permesso. L’INPS richiama l’articolo 5, comma 9-bis, del TUI, nella formulazione risultante dal decreto-legge n. 146 del 2025, e chiarisce che la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso per casi speciali è valida ai fini della percezione dell’ADI sino alla decisione dell’autorità.
Questo significa che la semplice scadenza del documento materiale non determina, di per sé, la perdita della prestazione quando il rinnovo è stato tempestivamente richiesto. In domanda devono essere indicati gli estremi della ricevuta o del cedolino attestante la richiesta. La continuità si mantiene fino al rilascio o al rinnovo oppure fino all’eventuale comunicazione di motivi ostativi da parte dell’autorità competente.
È una precisazione di notevole importanza pratica. I tempi amministrativi della Questura non possono trasformare la fisiologica attesa del nuovo titolo in una interruzione automatica di una misura assistenziale espressamente collegata alla condizione di particolare vulnerabilità che ha giustificato il rilascio del permesso.
Durata dell’ADI e conversione del permesso
La durata della prestazione resta però collegata alla durata del titolo di soggiorno. Se il permesso giunge a scadenza e non viene presentata domanda di rinnovo, l’ADI non può proseguire oltre tale momento. Diverso è, come visto, il caso in cui il rinnovo sia pendente.
Occorre prestare particolare attenzione anche alla conversione. Se il permesso per casi speciali viene convertito in un diverso titolo, ad esempio per lavoro, la domanda ADI fondata sul precedente permesso viene posta in stato di decadenza. Il beneficiario potrà presentare una nuova domanda, ma a quel punto tornerà ad applicarsi il regime ordinario, compresi i requisiti di residenza, soggiorno ed economici previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023.
La scelta di convertire il titolo, quindi, può essere certamente opportuna sotto il profilo della stabilizzazione del soggiorno, ma deve essere valutata conoscendo anche le conseguenze che produce sul sistema delle prestazioni collegate allo specifico permesso.
Gli adempimenti non vanno sottovalutati
L’esenzione dall’ISEE non elimina gli obblighi procedurali. Il richiedente deve accedere al sistema previsto per l’ADI, iscriversi alla piattaforma SIISL e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo. Dopo l’accoglimento della domanda rimane inoltre il percorso di inclusione sociale e lavorativa, coordinato con gli eventuali programmi di protezione o assistenza già in corso.
Il primo incontro con i servizi sociali deve avvenire entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale. Se non vi è convocazione, il beneficiario può presentarsi autonomamente; la mancata effettuazione dell’incontro nel termine previsto può determinare la sospensione del beneficio sino alla regolarizzazione.
Particolare attenzione deve essere riservata anche alle variazioni. Quando non è stata presentata la DSU, le modifiche relative al contratto di locazione devono essere comunicate entro quindici giorni dall’evento, mentre le variazioni della composizione del nucleo familiare devono essere comunicate entro un mese. La circolare collega espressamente l’omessa comunicazione alla decadenza dalla prestazione.
Una tutela che deve essere conosciuta e utilizzata correttamente
La disciplina del 2026 costruisce, per i titolari dei permessi per casi speciali, un regime di accesso all’Assegno di inclusione coerente con la funzione protettiva di questi titoli di soggiorno. Chi è uscito da una situazione di tratta, violenza domestica o sfruttamento lavorativo non viene sottoposto alle stesse soglie economiche e di residenza previste per la generalità dei richiedenti. La protezione giuridica non si esaurisce quindi nel rilascio del documento di soggiorno, ma si collega a strumenti destinati a rendere concretamente possibile un percorso di autonomia.
Proprio perché il regime è favorevole, però, occorre distinguere con precisione le condizioni che la legge ha escluso da quelle che continuano a essere richieste. Verificare la tipologia del permesso, documentare correttamente l’eventuale rinnovo pendente, comunicare composizione del nucleo e locazione e rispettare gli adempimenti SIISL rappresentano passaggi essenziali per evitare sospensioni o decadenze che non dipendono dal diritto sostanziale alla misura, ma da errori procedurali.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.