sabato 4 ottobre 2025

La Commissione Territoriale di Vicenza riconosce la protezione speciale: la continuità lavorativa come elemento decisivo

 


La Commissione Territoriale di Vicenza riconosce la protezione speciale: la continuità lavorativa come elemento decisivo


Nella seduta del 12 agosto 2025, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – sezione di Vicenza – ha emesso un decreto di particolare rilievo giuridico e pratico. Pur rigettando la domanda di protezione internazionale, la Commissione ha riconosciuto i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore al fine del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

La decisione si fonda su una ricostruzione accurata della vicenda personale del richiedente, giunto in Italia nel 2021 dopo un percorso migratorio legato a condizioni di povertà e precarietà economica in Marocco. Pur riconoscendo la credibilità dei fatti narrati, la Commissione ha escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale e per la protezione sussidiaria, rilevando che i motivi dell’espatrio si collocano nella sfera privata e non rientrano nei casi di persecuzione previsti dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra.

Tuttavia, il decreto assume particolare rilievo per l’applicazione dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Commissione ha infatti riconosciuto che l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, considerato il suo stabile inserimento lavorativo in Italia.

Dalla documentazione esaminata risulta che il richiedente lavora in modo continuativo dal 2022, con contratti regolari e redditi crescenti: 2.000 euro nel 2022, 20.000 nel 2023 e 30.000 nel 2024. Questo elemento, unito al radicamento sociale e all’autonomia economica raggiunta, ha determinato la valutazione positiva in chiave di protezione speciale.

La Commissione ha inoltre richiamato le più recenti fonti internazionali (Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International, U.S. Department of State) per confermare che la regione di provenienza, Beni Mellal/Khenifra, non versa in condizioni di conflitto armato o violenza generalizzata tali da giustificare la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. 251/2007.

Il provvedimento si inserisce in un orientamento ormai consolidato che riconosce la protezione speciale come strumento di garanzia del diritto alla vita privata e familiare per gli stranieri stabilmente integrati nel tessuto sociale e lavorativo italiano.

Parole chiave SEO: protezione speciale, Commissione Territoriale Vicenza, art. 19 TUI, art. 8 CEDU, permesso di soggiorno, D.Lgs. 25/2008, integrazione, lavoro regolare, protezione internazionale, diritto dell’immigrazione.

Firma:
Avv. Fabio Loscerbo

Vicenza riconosciuta la protezione speciale per radicamento e vita privata 📌 Titolo: Vicenza: riconosciuta la protezione speciale per radicamento e vita privata 🎙️ Testo podcast TikTok "La Commissione Territoriale di Vicenza, con decisione del 12 agosto 2025, ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino straniero stabilmente integrato in Italia. La decisione richiama l’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione e l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutelano il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Dagli atti è emerso un percorso di integrazione concreto: lavoro stabile, reddito regolare e legami sociali radicati nel territorio italiano. Sulla base di tali elementi, la Commissione ha ritenuto che il rimpatrio avrebbe determinato una violazione del diritto alla vita privata e familiare, riconoscendo quindi la protezione speciale." https://www.youtube.com/watch?v=7jQGA1JbPfg


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giovedì 2 ottobre 2025

TAR Marche Serious Convictions Block Residence Permit Renewal 📌 Title: TAR Marche: Serious Convictions Block Residence Permit Renewal 🎙️ TikTok Podcast Script "The Regional Administrative Court of Marche, Second Section, with judgment no. 675 of September 19, 2025, rejected the appeal of a foreign citizen against the refusal to renew his residence permit for work reasons. The Police Headquarters of Pesaro and Urbino had denied the renewal, citing a 2022 conviction for drug dealing and illegal possession of weapons, as well as a complaint from his wife for domestic abuse. The Court reaffirmed a clear principle: convictions listed under Article 380 of the Code of Criminal Procedure are automatically prohibitive. In such cases, the Police Chief does not need to further assess social dangerousness, as it is already presumed by law. Employment and family ties, although present, carried no weight in the face of such serious crimes. The outcome: appeal rejected and permit denied. A strong message: when it comes to prohibitive convictions, integration alone is not enough." https://www.youtube.com/watch?v=4YHBSpmDIWc


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المحكمة الإدارية في ماركي الإدانات الخطيرة تمنع تجديد الإقامة 📌 العنوان: المحكمة الإدارية في ماركي: الإدانات الخطيرة تمنع تجديد الإقامة 🎙️ نص البودكاست على تيك توك "المحكمة الإدارية الإقليمية في ماركي، القسم الثاني، بالحكم رقم 675 الصادر في 19 سبتمبر 2025، رفضت الطعن المقدَّم من مواطن أجنبي ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة للعمل. شرطة بيسارو وأوربينو كانت قد رفضت التجديد بسبب إدانة في 2022 تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى شكوى من الزوجة بتهمة سوء المعاملة داخل الأسرة. المحكمة أكدت مبدأ واضح: الإدانات المنصوص عليها في المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تُعتبر مانعًا تلقائيًا. في هذه الحالات، لا يتعين على الشرطة تقييم خطورة الشخص اجتماعيًا، لأن المشرع اعتبرها مفروغًا منها. العمل النظامي والروابط العائلية، رغم وجودها، لم يكن لها وزن أمام مثل هذه الجرائم الخطيرة. النتيجة: الطعن مرفوض والتصريح مرفوض. رسالة حاسمة: في حال وجود إدانات لجرائم مانعة، الاندماج وحده لا يكفي." https://www.youtube.com/watch?v=5ZPaLJy6c94


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TAR Lazio: respinto il ricorso contro il diniego di permesso UE di lungo periodo per irreperibilità anagrafica

 


TAR Lazio: respinto il ricorso contro il diniego di permesso UE di lungo periodo per irreperibilità anagrafica

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16876/2025 pubblicata il 30 settembre 2025 (RG n. 7473/2022), ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il decreto della Questura di Roma che aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La vicenda

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento lamentando eccesso di potere, violazione di legge e carenza di motivazione. In particolare, aveva sostenuto che, pur essendo stato cancellato dalle liste anagrafiche per irreperibilità, disponeva comunque di un domicilio regolare sufficiente al rilascio del titolo ordinario, e che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare i nuovi elementi sopravvenuti (certificato di residenza del marzo 2022).

La Questura e il Ministero dell’Interno, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Le ragioni del TAR

Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze, osservando che:

  • al momento dell’adozione del diniego (aprile 2022), il ricorrente risultava ancora cancellato dalle liste anagrafiche del Comune di Roma per irreperibilità dal luglio 2019;

  • la certezza della residenza anagrafica e della situazione abitativa è requisito imprescindibile per il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto garantisce stabilità e assenza di precarietà alloggiativa;

  • le sopravvenienze (nuova residenza certificata solo nel marzo 2022) non incidono sulla legittimità di un provvedimento adottato in precedenza, ma possono semmai costituire base per una nuova istanza.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’irreperibilità anagrafica impedisce il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno (TAR Lazio n. 3750/2025; Consiglio di Stato n. 4275/2020, n. 2826/2020, n. 2993/2023).

Esito del giudizio

Il ricorso è stato quindi respinto. Tuttavia, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, considerate le peculiarità della vicenda e le difese svolte. Inoltre, è stato ordinato l’oscuramento dei dati identificativi delle parti ai sensi del Codice Privacy e del Regolamento UE 2016/679.

Significato della decisione

La sentenza conferma un principio chiave nel diritto dell’immigrazione: la disponibilità di una residenza certa e stabile è condizione essenziale per accedere al permesso UE di lungo periodo. La mancanza di iscrizione anagrafica o l’irreperibilità costituiscono motivi ostativi insormontabili, anche in presenza di successivi elementi favorevoli.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

TAR Lazio: confermata l’archiviazione della pratica di emersione 2020 per mancata presentazione e documentazione assente

 


TAR Lazio: confermata l’archiviazione della pratica di emersione 2020 per mancata presentazione e documentazione assente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16915/2025 pubblicata il 30 settembre 2025 (RG n. 7988/2022), ha respinto il ricorso presentato contro il decreto di archiviazione della Prefettura di Roma relativo a una domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata nel 2020.

La vicenda

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento sostenendo tre principali motivi:

  • la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché non sarebbe stato notificato il preavviso di rigetto;

  • la violazione dell’art. 2 della stessa legge e dell’art. 5 del d.lgs. 286/1998, ritenendo sussistenti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno;

  • una motivazione erronea, fondata sull’asserita mancata presentazione delle interessate all’appuntamento in Prefettura.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, costituitisi in giudizio, hanno difeso la correttezza dell’operato amministrativo.

La decisione del TAR

Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze, evidenziando che:

  • il preavviso di rigetto era stato effettivamente notificato sia alla datrice di lavoro sia alla lavoratrice, con indicazione dei motivi ostativi;

  • le parti erano state convocate per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la presentazione della documentazione richiesta;

  • né alla convocazione né successivamente è stato prodotto alcun documento giustificativo o elemento utile alla valutazione dei requisiti.

L’assenza delle parti e la mancata produzione documentale hanno impedito all’Amministrazione di verificare i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, in particolare riguardo al requisito reddituale della datrice di lavoro, al versamento del contributo forfettario previsto dal decreto del 27 maggio 2020 e alla prova della presenza in Italia della lavoratrice (desumibile solo dalla foto-segnalazione).

Il provvedimento di archiviazione è stato pertanto ritenuto legittimo e il ricorso respinto.

Compensazione delle spese

Pur rigettando il ricorso, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando la rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti, legati al diritto di ogni lavoratore – anche straniero – a un’attività che assicuri un’esistenza libera e dignitosa.

Implicazioni della sentenza

La decisione ribadisce l’importanza di rispettare gli adempimenti procedurali nelle pratiche di emersione 2020. In assenza di documentazione comprovante reddito, contributi e presenza in Italia, l’Amministrazione non può che procedere all’archiviazione.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

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TAR Lazio: respinto il ricorso sul permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza contratto di soggiorno

 


TAR Lazio: respinto il ricorso sul permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza contratto di soggiorno

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16917/2025 pubblicata il 1° ottobre 2025 (RG n. 9777/2025), ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero avverso il provvedimento della Questura di Roma che aveva dichiarato irricevibile l’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, richiesta tramite il decreto flussi 2021.

La vicenda

Il ricorrente aveva impugnato il decreto della Questura, datato 2 maggio 2025, che rigettava la domanda per la mancata produzione del contratto di soggiorno. L’interessato aveva sostenuto che la Prefettura di Roma non avesse ancora provveduto a convocarlo per la firma del contratto presso lo Sportello Unico Immigrazione, ritenendo quindi illegittimo l’operato dell’amministrazione.

La Questura e il Ministero dell’Interno, costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, hanno ribadito la correttezza del procedimento, sottolineando come la richiesta fosse stata avanzata in assenza dei requisiti formali previsti dalla legge.

La decisione del TAR Lazio

Il TAR ha ritenuto infondate le censure, chiarendo alcuni principi fondamentali:

  • Il contratto di soggiorno è un atto imprescindibile: senza la stipula presso lo Sportello Unico Immigrazione, la Questura non può rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • L’inerzia della Prefettura non può essere bypassata: in caso di ritardo o mancata convocazione, il rimedio previsto dall’ordinamento è il rito del silenzio (artt. 31 e 117 c.p.a.), non la presentazione diretta della domanda alla Questura.

  • Ruolo del datore di lavoro: non risultavano iniziative concrete da parte del datore di lavoro per sollecitare la definizione del procedimento.

Il Collegio ha quindi ribadito che l’iter previsto dal Testo Unico Immigrazione (artt. 22 co. 5-ter e 6 D.Lgs. 286/1998; artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999) non era stato rispettato, rendendo inevitabile il rigetto.

Spese compensate

Pur respingendo il ricorso, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda e del ritardo della Prefettura nella gestione della pratica.

Rilievo della sentenza

Questa pronuncia conferma un orientamento già espresso in precedenti decisioni dello stesso TAR (sent. n. 33650/2025; sent. n. 12831/2025), rafforzando il principio secondo cui l’iter amministrativo per l’ingresso dei lavoratori stranieri tramite decreto flussi non può prescindere dalla stipula del contratto di soggiorno.

La decisione avrà un impatto rilevante per tutti i casi in cui le Prefetture accumulano ritardi nelle convocazioni: gli stranieri e i loro datori di lavoro dovranno necessariamente utilizzare il rimedio giurisdizionale del rito sul silenzio, senza poter bypassare il passaggio obbligato dello Sportello Unico Immigrazione.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

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domenica 28 settembre 2025

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TAR Lazio: annullato il diniego di visto turistico per difetto di istruttoria


 TAR Lazio: annullato il diniego di visto turistico per difetto di istruttoria

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, con sentenza n. 16595/2025 (RG 9889/2022), ha annullato il rifiuto di un visto turistico emesso dall’Ambasciata d’Italia a Nairobi. La decisione rappresenta un precedente significativo in materia di visti di breve durata e procedure consolari, con particolare riferimento al diritto di partecipazione al procedimento.

Il caso riguardava una cittadina straniera che aveva presentato domanda di visto turistico, respinta dall’Ambasciata con la motivazione di “ragionevoli dubbi” circa l’intenzione di lasciare il territorio Schengen allo scadere del permesso. La ricorrente aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, denunciando violazioni del Regolamento CE 810/2009 (Codice Visti), del DPR 394/1999 e dell’art. 10-bis della legge 241/1990.

Il TAR ha accolto il ricorso evidenziando come l’amministrazione non avesse comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, impedendo così alla richiedente di fornire chiarimenti. Secondo i giudici, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale ha determinato un difetto di istruttoria e l’illegittimità del diniego.

Interessante anche il passaggio sul regime intertemporale: il collegio ha chiarito che la riforma introdotta dal D.L. 145/2024, che ha escluso l’applicazione dell’art. 10-bis nei procedimenti relativi ai visti di ingresso, non era applicabile ratione temporis al caso in esame, poiché la domanda risaliva al 2022.

Il TAR ha dunque annullato il provvedimento di diniego e la successiva nota dell’Ambasciata, pur respingendo la domanda di risarcimento danni. Infatti, il ricorso era stato presentato oltre il periodo di validità del viaggio, senza richiesta cautelare tempestiva.

La sentenza mette in luce un principio di rilievo: il diritto al contraddittorio rimane centrale nei procedimenti amministrativi che incidono sulle libertà personali e sul diritto di circolazione, almeno fino all’entrata in vigore della nuova disciplina del 2025.

Si tratta di un tema di grande attualità, con ricadute pratiche per cittadini stranieri e operatori del diritto che si occupano di visti turistici, studio e lavoro. La decisione riafferma il ruolo della giustizia amministrativa nel bilanciare esigenze di sicurezza e tutela dei diritti individuali.

Avv. Fabio Loscerbo

giovedì 25 settembre 2025

Diritto al lavoro con permesso per richiesta protezione (internazionale o complementare) scaduto e ricevuta Prenotafacile


 Diritto al lavoro con permesso per richiesta protezione (internazionale o complementare) scaduto e ricevuta Prenotafacile

La Questura di Bologna ha chiarito che i richiedenti protezione, sia internazionale che complementare, anche in caso di permesso di soggiorno giallo scaduto, mantengono il diritto di lavorare se in possesso della ricevuta di prenotazione dell’appuntamento rilasciata dal sistema Prenotafacile.

In base alla normativa vigente (art. 5, comma 9-bis, e art. 22, comma 12, del Testo Unico sull’Immigrazione), la prenotazione effettuata nei termini di legge costituisce valido adempimento:

  • il richiedente non è considerato “privo di permesso” ma in regolare attesa di rinnovo;

  • il datore di lavoro può quindi legittimamente assumere e continuare il rapporto di lavoro.

Questo chiarimento rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la continuità dei diritti lavorativi dei richiedenti protezione, evitando che i ritardi amministrativi ricadano su lavoratori e imprese.

Avv. Fabio Loscerbo