martedì 23 giugno 2026

Italian Court Denies Job-Seeker Permit to Seasonal Workers Whose Employment Never Started

Italian Court Denies Job-Seeker Permit to Seasonal Workers Whose Employment Never Started

A recent ruling by the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna has highlighted a significant gap in Italy’s immigration system, confirming that foreign seasonal workers cannot obtain a job-seeker residence permit if their employment relationship never actually began.

The case involved two foreign nationals who had legally entered Italy after obtaining seasonal work visas through the country’s annual immigration quota system. Their entry had been authorized on the basis of a job offer in the agricultural sector, and all the required immigration procedures had been completed before their arrival.

However, once in Italy, the workers discovered that the employer who had requested their recruitment could no longer be located. As a result, the employment relationship was never formally established and the residence contract required under Italian immigration law was never signed.

Faced with the prospect of losing their legal status through no fault of their own, the workers applied for a residence permit for job seeking, arguing that they should not bear the consequences of an employer’s failure to fulfill its obligations.

The authorities rejected the request, and the Administrative Court upheld that decision.

According to the Court, a job-seeker residence permit is available only to individuals who have already established an employment relationship and subsequently lost their job for reasons beyond their control. Since the workers in this case never actually began working, the legal conditions required for obtaining such a permit were not met.

The ruling reflects a strict interpretation of Italy’s immigration legislation and reinforces the distinction between losing an existing job and never starting one in the first place.

While legally consistent with the current statutory framework, the decision raises broader questions about the protection afforded to foreign workers who comply with every legal requirement for entry into Italy but find themselves abandoned by employers after arrival.

The case illustrates the vulnerability of seasonal workers within a system that closely links residence rights to a specific employment relationship. When that relationship fails before it even begins, workers may be left without an effective legal remedy despite having acted entirely in good faith.

As Italy continues to rely heavily on foreign labor in sectors such as agriculture, tourism and seasonal services, the ruling is likely to fuel further debate about whether legislative reforms are needed to protect workers caught in situations beyond their control.

Avv. Fabio Loscerbo

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



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El Tribunal de Bolonia confirma la protección especial a pesar del Decreto Cutro

 

El Tribunal de Bolonia confirma la protección especial a pesar del Decreto Cutro

Bolonia, Italia – Dos importantes resoluciones dictadas por el Tribunal de Bolonia el 22 de mayo de 2026 confirman que los ciudadanos extranjeros que han construido una vida real en Italia todavía pueden obtener un permiso de residencia por protección especial, a pesar de las restricciones introducidas por el denominado Decreto Cutro.

Los casos se referían a dos ciudadanos marroquíes cuyas solicitudes de protección internacional habían sido rechazadas por la Comisión Territorial. Sin embargo, tras examinar los expedientes, el Tribunal concluyó que ambos solicitantes habían desarrollado en Italia vínculos sociales, laborales y personales suficientemente sólidos como para que su expulsión constituyera una vulneración desproporcionada de sus derechos fundamentales.

La importancia de estas decisiones radica especialmente en que se apoyan en la sentencia n.º 13309 dictada el 11 de noviembre de 2025 por el Tribunal Supremo italiano. En dicha resolución, la máxima instancia judicial aclaró que las reformas legislativas aprobadas en 2023 no eliminaron la protección de la vida privada y familiar garantizada por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Según el Tribunal de Bolonia, el marco jurídico resultante del Decreto Cutro debe seguir interpretándose a la luz de las obligaciones constitucionales e internacionales de Italia. En consecuencia, las autoridades administrativas y judiciales continúan obligadas a evaluar si la expulsión de una persona supondría una injerencia desproporcionada en la vida privada y familiar que ha construido en territorio italiano.

En el primer procedimiento, los jueces valoraron varios años de trabajo continuado en el sector de la construcción, la disponibilidad de una vivienda independiente y la obtención del permiso de conducir italiano. En el segundo caso, consideraron especialmente relevante la existencia de un contrato de trabajo indefinido, la asistencia a cursos de lengua italiana, la estabilidad residencial y la ausencia de antecedentes penales.

El Tribunal recuerda que la integración no puede medirse únicamente a través del empleo. La evaluación debe abarcar el conjunto del proyecto de vida desarrollado por la persona, teniendo en cuenta las relaciones sociales establecidas, la autonomía económica alcanzada, la participación en la comunidad y el respeto de las normas del país de acogida.

Al reconocer el derecho de ambos solicitantes a obtener un permiso de residencia por protección especial, el Tribunal de Bolonia confirma que la integración sigue siendo un elemento fundamental del derecho de inmigración italiano, incluso después de las reformas introducidas por el Decreto Cutro.

Estas resoluciones podrían influir significativamente en numerosos procedimientos todavía pendientes ante los tribunales italianos, especialmente en aquellos casos que afectan a extranjeros que han desarrollado fuertes vínculos con la sociedad italiana durante su permanencia en el país.

Mientras los tribunales continúan definiendo el alcance de las reformas de 2023, estas decisiones demuestran que los principios constitucionales y la protección de los derechos fundamentales siguen ocupando un lugar central en el examen de las solicitudes de protección especial.

Avv. Fabio Loscerbo

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

June 23, 2026 at 09:18AM ¿Puede un trabajador perder la autorización de trabajo por culpa de su empleador? ¿Puede un trabajador perder la autorización de trabajo por culpa de su empleador? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Derecho de Inmigración. Soy el Abogado Fabio Loscerbo. Hoy analizamos una importante decisión publicada el 16 de abril de 2026 por el Tribunal Regional de Justicia Administrativa de Bolzano, sentencia número 92 de 2026, dictada en el procedimiento Registro General número 245 de 2025. El caso se refiere a un trabajador extranjero que había ingresado legalmente en Italia a través del sistema de cuotas de entrada para trabajadores, conocido como Decreto Flussi, después de obtener el visado y la correspondiente autorización de trabajo. Posteriormente, la administración revocó dicha autorización porque el empleador no había presentado toda la documentación exigida por la normativa. El trabajador impugnó la decisión alegando que había colaborado con las autoridades y que había aportado todos los documentos que estaban a su disposición. Sin embargo, el Tribunal rechazó el recurso, afirmando que las obligaciones documentales previstas por el procedimiento recaen principalmente sobre el empleador. Según los jueces, la persistencia de deficiencias documentales esenciales justificaba la revocación de la autorización de trabajo. La sentencia también aborda la cuestión del permiso de residencia por búsqueda de empleo. El Tribunal recuerda que este permiso solo puede concederse en circunstancias excepcionales, cuando la contratación no se ha podido realizar debido a una causa de fuerza mayor que afecte al empleador, como una quiebra o cualquier otro acontecimiento extraordinario. En este caso, dichas circunstancias no existían. Esta decisión pone de manifiesto un aspecto fundamental del sistema italiano de cuotas de entrada para trabajadores. La situación jurídica del trabajador extranjero sigue estando estrechamente vinculada al cumplimiento de las obligaciones administrativas por parte del empleador. Por ello, las omisiones o irregularidades atribuibles a la empresa pueden tener consecuencias importantes incluso para un trabajador que ya ha entrado legalmente en Italia. Gracias por escuchar este episodio del podcast Derecho de Inmigración. Soy el Abogado Fabio Loscerbo y los espero en el próximo episodio. Questo episodio include contenuti generati dall’IA. https://www.youtube.com/watch?v=Q4qDmOjntLk https://www.youtube.com/watch/Q4qDmOjntLk

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Special Protection After the Cutro Decree: Integration Still Matters https://ift.tt/xoFjyqM https://ift.tt/27vHK0I

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¿Puede un trabajador perder la autorización de trabajo por culpa de su empleador? https://ift.tt/LpPZG7x ¿Puede un trabajador perder la autorización de trabajo por culpa de su empleador? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Derecho de Inmigración. Soy el Abogado Fabio Loscerbo. Hoy analizamos una importante decisión publicada el 16 de abril de 2026 por el Tribunal Regional de Justicia Administrativa de Bolzano, sentencia número 92 de 2026, dictada en el procedimiento Registro General número 245 de 2025. El caso se refiere a un trabajador extranjero que había ingresado legalmente en Italia a través del sistema de cuotas de entrada para trabajadores, conocido como Decreto Flussi, después de obtener el visado y la correspondiente autorización de trabajo. Posteriormente, la administración revocó dicha autorización porque el empleador no había presentado toda la documentación exigida por la normativa. El trabajador impugnó la decisión alegando que había colaborado con las autoridades y que había aportado todos los documentos que estaban a su disposición. Sin embargo, el Tribunal rechazó el recurso, afirmando que las obligaciones documentales previstas por el procedimiento recaen principalmente sobre el empleador. Según los jueces, la persistencia de deficiencias documentales esenciales justificaba la revocación de la autorización de trabajo. La sentencia también aborda la cuestión del permiso de residencia por búsqueda de empleo. El Tribunal recuerda que este permiso solo puede concederse en circunstancias excepcionales, cuando la contratación no se ha podido realizar debido a una causa de fuerza mayor que afecte al empleador, como una quiebra o cualquier otro acontecimiento extraordinario. En este caso, dichas circunstancias no existían. Esta decisión pone de manifiesto un aspecto fundamental del sistema italiano de cuotas de entrada para trabajadores. La situación jurídica del trabajador extranjero sigue estando estrechamente vinculada al cumplimiento de las obligaciones administrativas por parte del empleador. Por ello, las omisiones o irregularidades atribuibles a la empresa pueden tener consecuencias importantes incluso para un trabajador que ya ha entrado legalmente en Italia. Gracias por escuchar este episodio del podcast Derecho de Inmigración. Soy el Abogado Fabio Loscerbo y los espero en el próximo episodio. Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

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lunedì 22 giugno 2026

Lavoro stagionale, mancata instaurazione del rapporto di lavoro e impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione: osservazioni a margine di una recente pronuncia del TAR Emi https://ift.tt/Q5KxnaE Avv. Fabio Loscerbo Lavoro stagionale, mancata instaurazione del rapporto di lavoro e impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione: osservazioni a margine di una recente pronuncia del TAR Emilia-Romagna Abstract La disciplina del lavoro stagionale costituisce uno degli strumenti principali attraverso cui l’ordinamento italiano regola l’ingresso di cittadini stranieri per esigenze temporanee del mercato del lavoro. Una recente pronuncia del TAR Emilia-Romagna ha affrontato la questione della tutela del lavoratore straniero che, pur essendo entrato regolarmente in Italia a seguito del rilascio di un visto per lavoro stagionale, non riesce ad avviare il rapporto lavorativo a causa dell’irreperibilità del datore di lavoro. La decisione esclude la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione in assenza di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente cessato. La sentenza offre l’occasione per una riflessione sui limiti dell’attuale sistema normativo e sulle possibili situazioni di vulnerabilità generate dalla stretta connessione tra titolo di soggiorno e rapporto di lavoro. Il sistema delineato dal Testo Unico sull’Immigrazione attribuisce al lavoro una funzione centrale nell’accesso e nella permanenza dello straniero nel territorio nazionale. In particolare, il lavoro stagionale rappresenta una forma peculiare di ingresso, caratterizzata da una stretta correlazione tra autorizzazione all’ingresso, attività lavorativa programmata e durata limitata del soggiorno. La recente pronuncia del TAR Emilia-Romagna prende in esame una situazione che, sebbene non frequente nelle statistiche ufficiali, si manifesta con una certa regolarità nella prassi amministrativa. Due cittadini stranieri avevano ottenuto il nulla osta al lavoro stagionale e, successivamente, il visto di ingresso presso l’autorità consolare italiana competente. Una volta giunti in Italia, tuttavia, il datore di lavoro che aveva richiesto il loro ingresso è risultato irreperibile, rendendo impossibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’avvio dell’attività lavorativa. I ricorrenti hanno sostenuto che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro non fosse imputabile alla loro condotta e che, pertanto, dovesse essere loro riconosciuta una forma di tutela attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale soluzione avrebbe consentito loro di permanere regolarmente sul territorio nazionale e di ricercare una nuova opportunità lavorativa. Il Tribunale amministrativo ha tuttavia respinto questa impostazione, valorizzando il dato letterale e sistematico della normativa vigente. Secondo il TAR, il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e successivamente cessato per cause non imputabili al lavoratore. In assenza dell’effettiva costituzione del rapporto, il presupposto richiesto dalla legge non può ritenersi integrato. La decisione si inserisce in una lettura rigorosa del sistema normativo, fondata sulla distinzione tra perdita di un rapporto di lavoro già esistente e mancata instaurazione del rapporto stesso. Tale distinzione assume carattere decisivo ai fini della possibilità di accedere al titolo di soggiorno per attesa occupazione. Sotto il profilo strettamente giuridico, la motivazione del TAR appare coerente con l’attuale formulazione della disciplina legislativa. Il legislatore ha infatti configurato il permesso per attesa occupazione come uno strumento volto a tutelare il lavoratore che perda un’occupazione precedentemente acquisita e non come una misura generale di protezione nei confronti di chiunque si trovi involontariamente privo di lavoro. La vicenda evidenzia tuttavia una possibile criticità del sistema. Il lavoratore straniero che ha seguito integralmente il percorso previsto dalla legge, ottenendo il nulla osta, il visto e facendo ingresso regolare in Italia, può trovarsi improvvisamente privo di qualsiasi tutela qualora il datore di lavoro venga meno ai propri obblighi o risulti irreperibile. In tali circostanze, il rischio è quello di trasferire integralmente sul lavoratore le conseguenze di comportamenti imputabili a soggetti terzi. La questione assume particolare rilevanza nell’ambito del lavoro stagionale, settore nel quale il lavoratore straniero si trova spesso in una posizione di evidente debolezza contrattuale e organizzativa. L’affidamento riposto nella procedura autorizzatoria e nella regolarità dell’ingresso potrebbe infatti giustificare, sul piano delle politiche legislative, una riflessione circa l’opportunità di introdurre strumenti di tutela più efficaci. La pronuncia del TAR Emilia-Romagna conferma dunque l’orientamento secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere riconosciuto quando il rapporto di lavoro non sia mai stato concretamente instaurato. Al tempo stesso, la decisione pone in evidenza una zona grigia dell’attuale disciplina, nella quale il lavoratore regolarmente ammesso sul territorio nazionale rischia di rimanere privo di qualsiasi forma di protezione giuridica nonostante l’assenza di responsabilità nella mancata realizzazione del progetto lavorativo che aveva giustificato il suo ingresso in Italia. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/t9iQCMK

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Lavoro stagionale, mancata instaurazione del rapporto di lavoro e impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione: osservazioni a margine di una recente pronuncia del TAR Emi

Lavoro stagionale, mancata instaurazione del rapporto di lavoro e impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione: osservazioni a margine di una recente pronuncia del TAR Emilia-Romagna

Abstract

La disciplina del lavoro stagionale costituisce uno degli strumenti principali attraverso cui l’ordinamento italiano regola l’ingresso di cittadini stranieri per esigenze temporanee del mercato del lavoro. Una recente pronuncia del TAR Emilia-Romagna ha affrontato la questione della tutela del lavoratore straniero che, pur essendo entrato regolarmente in Italia a seguito del rilascio di un visto per lavoro stagionale, non riesce ad avviare il rapporto lavorativo a causa dell’irreperibilità del datore di lavoro. La decisione esclude la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione in assenza di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente cessato. La sentenza offre l’occasione per una riflessione sui limiti dell’attuale sistema normativo e sulle possibili situazioni di vulnerabilità generate dalla stretta connessione tra titolo di soggiorno e rapporto di lavoro.

Il sistema delineato dal Testo Unico sull’Immigrazione attribuisce al lavoro una funzione centrale nell’accesso e nella permanenza dello straniero nel territorio nazionale. In particolare, il lavoro stagionale rappresenta una forma peculiare di ingresso, caratterizzata da una stretta correlazione tra autorizzazione all’ingresso, attività lavorativa programmata e durata limitata del soggiorno.

La recente pronuncia del TAR Emilia-Romagna prende in esame una situazione che, sebbene non frequente nelle statistiche ufficiali, si manifesta con una certa regolarità nella prassi amministrativa. Due cittadini stranieri avevano ottenuto il nulla osta al lavoro stagionale e, successivamente, il visto di ingresso presso l’autorità consolare italiana competente. Una volta giunti in Italia, tuttavia, il datore di lavoro che aveva richiesto il loro ingresso è risultato irreperibile, rendendo impossibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’avvio dell’attività lavorativa.

I ricorrenti hanno sostenuto che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro non fosse imputabile alla loro condotta e che, pertanto, dovesse essere loro riconosciuta una forma di tutela attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale soluzione avrebbe consentito loro di permanere regolarmente sul territorio nazionale e di ricercare una nuova opportunità lavorativa.

Il Tribunale amministrativo ha tuttavia respinto questa impostazione, valorizzando il dato letterale e sistematico della normativa vigente. Secondo il TAR, il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e successivamente cessato per cause non imputabili al lavoratore. In assenza dell’effettiva costituzione del rapporto, il presupposto richiesto dalla legge non può ritenersi integrato.

La decisione si inserisce in una lettura rigorosa del sistema normativo, fondata sulla distinzione tra perdita di un rapporto di lavoro già esistente e mancata instaurazione del rapporto stesso. Tale distinzione assume carattere decisivo ai fini della possibilità di accedere al titolo di soggiorno per attesa occupazione.

Sotto il profilo strettamente giuridico, la motivazione del TAR appare coerente con l’attuale formulazione della disciplina legislativa. Il legislatore ha infatti configurato il permesso per attesa occupazione come uno strumento volto a tutelare il lavoratore che perda un’occupazione precedentemente acquisita e non come una misura generale di protezione nei confronti di chiunque si trovi involontariamente privo di lavoro.

La vicenda evidenzia tuttavia una possibile criticità del sistema. Il lavoratore straniero che ha seguito integralmente il percorso previsto dalla legge, ottenendo il nulla osta, il visto e facendo ingresso regolare in Italia, può trovarsi improvvisamente privo di qualsiasi tutela qualora il datore di lavoro venga meno ai propri obblighi o risulti irreperibile. In tali circostanze, il rischio è quello di trasferire integralmente sul lavoratore le conseguenze di comportamenti imputabili a soggetti terzi.

La questione assume particolare rilevanza nell’ambito del lavoro stagionale, settore nel quale il lavoratore straniero si trova spesso in una posizione di evidente debolezza contrattuale e organizzativa. L’affidamento riposto nella procedura autorizzatoria e nella regolarità dell’ingresso potrebbe infatti giustificare, sul piano delle politiche legislative, una riflessione circa l’opportunità di introdurre strumenti di tutela più efficaci.

La pronuncia del TAR Emilia-Romagna conferma dunque l’orientamento secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere riconosciuto quando il rapporto di lavoro non sia mai stato concretamente instaurato. Al tempo stesso, la decisione pone in evidenza una zona grigia dell’attuale disciplina, nella quale il lavoratore regolarmente ammesso sul territorio nazionale rischia di rimanere privo di qualsiasi forma di protezione giuridica nonostante l’assenza di responsabilità nella mancata realizzazione del progetto lavorativo che aveva giustificato il suo ingresso in Italia.

Avv. Fabio Loscerbo

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



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domenica 21 giugno 2026

June 22, 2026 at 08:37AM انتهاء تصريح العمل الموسمي: هل لا يزال من الممكن تحويله إلى تصريح عمل؟ صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. نتحدث اليوم عن حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا بشأن تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي إلى تصريح إقامة للعمل التابع. تتعلق القضية بعامل أجنبي كان يحمل تصريح إقامة للعمل الموسمي تنتهي صلاحيته في 30 سبتمبر 2023. إلا أن السلطات سلمته التصريح فعلياً في 16 أكتوبر 2023، أي بعد انتهاء صلاحيته. بعد ذلك، تقدم العامل بطلب لتحويل تصريحه إلى تصريح إقامة للعمل التابع. لكن المحافظة ألغت الموافقة بحجة أن الطلب قُدِّم بعد انتهاء صلاحية التصريح. المحكمة لم توافق على هذا الرأي. فقد أكدت أن التأخير في تسليم التصريح لم يكن بسبب العامل. كما ذكّرت بأن الاجتهاد القضائي المستقر يعتبر أن انتهاء صلاحية التصريح لا يمنع تلقائياً تحويله إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة. ووفقاً للمحكمة، فإن العناصر الأساسية هي الشروط الموضوعية: ممارسة عمل قانوني في إيطاليا، وجود عرض عمل صالح، واستيفاء المتطلبات التي يفرضها قانون الهجرة. أما انتهاء الصلاحية من الناحية الشكلية فلا يمكن أن يكون سبباً كافياً للرفض عندما يثبت الشخص رغبته الحقيقية في العمل والاندماج داخل المجتمع الإيطالي. ولهذا السبب ألغت المحكمة قرار المحافظة وأمرت الإدارة بإعادة فحص الطلب من جديد. يوجه هذا الحكم رسالة مهمة: لا ينبغي تطبيق قانون الهجرة بطريقة بيروقراطية مفرطة. فعندما تتوافر الشروط القانونية المطلوبة، لا يجب أن تؤدي التأخيرات الإدارية إلى حرمان الشخص من تسوية وضعه القانوني ومواصلة عمله بشكل مشروع في إيطاليا. شكراً لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. كنت معكم المحامي فابيو لوتشيربو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. Questo episodio include contenuti generati dall’IA. https://www.youtube.com/watch?v=Lpjd5S9qvPo https://www.youtube.com/watch/Lpjd5S9qvPo

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انتهاء تصريح العمل الموسمي: هل لا يزال من الممكن تحويله إلى تصريح عمل؟ https://ift.tt/l7u9Ap1 صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. نتحدث اليوم عن حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا بشأن تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي إلى تصريح إقامة للعمل التابع. تتعلق القضية بعامل أجنبي كان يحمل تصريح إقامة للعمل الموسمي تنتهي صلاحيته في 30 سبتمبر 2023. إلا أن السلطات سلمته التصريح فعلياً في 16 أكتوبر 2023، أي بعد انتهاء صلاحيته. بعد ذلك، تقدم العامل بطلب لتحويل تصريحه إلى تصريح إقامة للعمل التابع. لكن المحافظة ألغت الموافقة بحجة أن الطلب قُدِّم بعد انتهاء صلاحية التصريح. المحكمة لم توافق على هذا الرأي. فقد أكدت أن التأخير في تسليم التصريح لم يكن بسبب العامل. كما ذكّرت بأن الاجتهاد القضائي المستقر يعتبر أن انتهاء صلاحية التصريح لا يمنع تلقائياً تحويله إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة. ووفقاً للمحكمة، فإن العناصر الأساسية هي الشروط الموضوعية: ممارسة عمل قانوني في إيطاليا، وجود عرض عمل صالح، واستيفاء المتطلبات التي يفرضها قانون الهجرة. أما انتهاء الصلاحية من الناحية الشكلية فلا يمكن أن يكون سبباً كافياً للرفض عندما يثبت الشخص رغبته الحقيقية في العمل والاندماج داخل المجتمع الإيطالي. ولهذا السبب ألغت المحكمة قرار المحافظة وأمرت الإدارة بإعادة فحص الطلب من جديد. يوجه هذا الحكم رسالة مهمة: لا ينبغي تطبيق قانون الهجرة بطريقة بيروقراطية مفرطة. فعندما تتوافر الشروط القانونية المطلوبة، لا يجب أن تؤدي التأخيرات الإدارية إلى حرمان الشخص من تسوية وضعه القانوني ومواصلة عمله بشكل مشروع في إيطاليا. شكراً لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. كنت معكم المحامي فابيو لوتشيربو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

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انتهاء تصريح العمل الموسمي: هل لا يزال من الممكن تحويله إلى تصريح عمل؟

صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. نتحدث اليوم عن حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا بشأن تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي إلى تصريح إقامة للعمل التابع. تتعلق القضية بعامل أجنبي كان يحمل تصريح إقامة للعمل الموسمي تنتهي صلاحيته في 30 سبتمبر 2023. إلا أن السلطات سلمته التصريح فعلياً في 16 أكتوبر 2023، أي بعد انتهاء صلاحيته. بعد ذلك، تقدم العامل بطلب لتحويل تصريحه إلى تصريح إقامة للعمل التابع. لكن المحافظة ألغت الموافقة بحجة أن الطلب قُدِّم بعد انتهاء صلاحية التصريح. المحكمة لم توافق على هذا الرأي. فقد أكدت أن التأخير في تسليم التصريح لم يكن بسبب العامل. كما ذكّرت بأن الاجتهاد القضائي المستقر يعتبر أن انتهاء صلاحية التصريح لا يمنع تلقائياً تحويله إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة. ووفقاً للمحكمة، فإن العناصر الأساسية هي الشروط الموضوعية: ممارسة عمل قانوني في إيطاليا، وجود عرض عمل صالح، واستيفاء المتطلبات التي يفرضها قانون الهجرة. أما انتهاء الصلاحية من الناحية الشكلية فلا يمكن أن يكون سبباً كافياً للرفض عندما يثبت الشخص رغبته الحقيقية في العمل والاندماج داخل المجتمع الإيطالي. ولهذا السبب ألغت المحكمة قرار المحافظة وأمرت الإدارة بإعادة فحص الطلب من جديد. يوجه هذا الحكم رسالة مهمة: لا ينبغي تطبيق قانون الهجرة بطريقة بيروقراطية مفرطة. فعندما تتوافر الشروط القانونية المطلوبة، لا يجب أن تؤدي التأخيرات الإدارية إلى حرمان الشخص من تسوية وضعه القانوني ومواصلة عمله بشكل مشروع في إيطاليا. شكراً لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. كنت معكم المحامي فابيو لوتشيربو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.

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Segnalazione SIS e rifiuto del visto di ingresso: limiti al diniego automatico dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 6 del 2026

 Segnalazione SIS e rifiuto del visto di ingresso: limiti al diniego automatico dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 6 del 2026

Abstract

Il presente contributo analizza il rapporto tra segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS) e diniego del visto di ingresso alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale italiana ed europea. In particolare, viene esaminata la sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, pubblicata il 6 maggio 2026, che ha annullato il rigetto di un visto di studio motivato esclusivamente dalla presenza di una segnalazione SIS inserita da un altro Stato membro. L’articolo approfondisce il ruolo del Regolamento UE numero 1861 del 2018, la procedura di consultazione preventiva tra Stati membri e il superamento dell’automatismo tra segnalazione Schengen e diniego del titolo di ingresso o soggiorno. Centrale appare il richiamo alla sentenza numero 6 del 2026 della Corte Costituzionale, che impone una valutazione individuale e proporzionata della posizione dello straniero, fondata sulla concreta esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

Segnalazione SIS e rifiuto del visto di ingresso: limiti al diniego automatico dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 6 del 2026

La questione del rapporto tra segnalazione nel Sistema Informativo Schengen e rilascio dei visti di ingresso rappresenta oggi uno dei punti più delicati del diritto dell’immigrazione europeo. Per lungo tempo la presenza di una segnalazione SIS ai fini del rifiuto di ingresso è stata interpretata, nella prassi amministrativa e in parte della giurisprudenza, come elemento sostanzialmente ostativo al rilascio di un visto o di un titolo di soggiorno da parte degli altri Stati membri dell’area Schengen.

Tale impostazione si è progressivamente consolidata soprattutto nei procedimenti consolari relativi ai visti per studio, lavoro o ricongiungimento familiare, nei quali l’amministrazione tendeva a fondare il rigetto quasi esclusivamente sull’esistenza della segnalazione inserita da altro Stato membro, senza procedere ad una reale valutazione individuale della posizione del richiedente.

La recente evoluzione normativa e giurisprudenziale sembra però orientarsi in direzione opposta.

Particolarmente significativa appare la sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, pubblicata il 6 maggio 2026, relativa al ricorso numero R.G. 3984/2026, con cui il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento del Consolato Generale d’Italia ad Istanbul che aveva respinto una richiesta di visto di studio sul presupposto della presenza di una segnalazione SIS inserita dalla Grecia.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittimo il diniego poiché fondato sulla mera esistenza della segnalazione, senza alcuna verifica concreta circa la reale pericolosità del richiedente per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La decisione assume particolare rilievo poiché richiama espressamente la recente sentenza numero 6 del 2026 della Corte Costituzionale, destinata ad incidere profondamente sull’interpretazione del sistema Schengen in materia di immigrazione.

La Corte Costituzionale, infatti, pur pronunciandosi nell’ambito delle procedure di regolarizzazione previste dall’articolo 103 del decreto-legge numero 34 del 2020, ha espresso principi suscettibili di estensione generale all’intera disciplina dei titoli di ingresso e soggiorno.

Secondo la Corte, il sistema introdotto dal Regolamento UE numero 1861 del 2018 non attribuisce più alla segnalazione SIS un effetto automaticamente preclusivo. Al contrario, impone agli Stati membri una valutazione individuale e proporzionata della posizione dello straniero.

La sentenza del TAR Lazio richiama ampiamente il contenuto dell’articolo 27 del Regolamento UE numero 1861 del 2018, che disciplina il meccanismo della consultazione preventiva tra lo Stato membro che intende rilasciare il visto e lo Stato segnalante.

Il regolamento prevede infatti che, prima del rilascio di un visto di lunga durata o di un permesso di soggiorno ad un soggetto segnalato nel SIS, gli Stati membri interessati debbano consultarsi attraverso lo scambio di informazioni supplementari. La decisione finale resta comunque attribuita allo Stato che deve rilasciare il titolo, il quale è tenuto a valutare concretamente la sussistenza di una minaccia attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

Particolarmente rilevante appare il passaggio in cui il TAR Lazio afferma che il diniego risulta illegittimo “in quanto nega il visto per effetto della mera segnalazione nel SIS senza accertare, in concreto, se, sulla base delle ragioni che hanno portato alla segnalazione, lo straniero sia una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica”.

Si tratta di un principio destinato ad incidere profondamente sulle future prassi consolari e amministrative.

L’impostazione tradizionale, fondata su una sorta di automatismo tra segnalazione Schengen e rigetto della domanda, viene infatti sostituita da un modello fondato sulla valutazione concreta della persona, delle circostanze individuali e della reale attualità del pericolo.

In tale prospettiva, assume particolare importanza anche la motivazione del provvedimento amministrativo. Il semplice richiamo all’esistenza della segnalazione SIS non appare più sufficiente. L’amministrazione dovrà esplicitare le ragioni per cui ritiene che il richiedente costituisca concretamente una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, valutando altresì la proporzionalità della misura restrittiva rispetto alla finalità perseguita.

La questione assume rilievo anche sotto il profilo delle garanzie procedimentali previste dagli articoli 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, richiamati nel ricorso esaminato dal TAR Lazio. L’obbligo di buona amministrazione e il diritto ad una tutela effettiva impongono infatti che il richiedente possa conoscere le ragioni reali del diniego e contestarne la legittimità in sede giurisdizionale.

La progressiva erosione dell’automatismo tra segnalazione SIS e diniego del titolo di ingresso o soggiorno potrebbe produrre effetti rilevanti anche in altri settori del diritto dell’immigrazione, inclusi i procedimenti relativi alla protezione complementare, ai permessi di soggiorno e alle procedure di regolarizzazione.

Il sistema delineato dal Regolamento UE numero 1861 del 2018 sembra infatti orientato verso un modello nel quale la sicurezza europea non viene perseguita mediante automatismi amministrativi, ma attraverso valutazioni individuali fondate su criteri di proporzionalità, concretezza e adeguatezza.

La sentenza del TAR Lazio del 6 maggio 2026 rappresenta quindi uno dei primi segnali di un possibile mutamento strutturale nell’interpretazione del rapporto tra sistema Schengen e diritto dell’immigrazione, con un progressivo rafforzamento delle garanzie individuali dello straniero nei confronti delle decisioni amministrative fondate sulle segnalazioni SIS.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428