domenica 18 maggio 2025

La protezione speciale come tutela della vita privata radicata: nota a Tribunale di Bologna, sentenza n. R.G. 7780/2024 del 23 aprile 2025

 La protezione speciale come tutela della vita privata radicata: nota a Tribunale di Bologna, sentenza n. R.G. 7780/2024 del 23 aprile 2025


Abstract:
Con la sentenza del 23 aprile 2025, il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso proposto da un cittadino albanese, riconoscendo il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il provvedimento valorizza il radicamento sociale e lavorativo raggiunto in Italia, con specifico riferimento al concetto di "vita privata" tutelato dall'art. 8 CEDU. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza di merito e di legittimità che ha delineato la portata della protezione complementare nel quadro post-riforma del D.L. 130/2020 e alla luce della clausola di salvaguardia del D.L. 20/2023.


1. Introduzione
Il caso sottoposto al Tribunale di Bologna concerne un diniego di protezione speciale opposto dalla Questura di Parma il 23 maggio 2024. Il ricorso, fondato sulla previsione dell’art. 19, comma 1.1 del D.lgs. 286/98 nella formulazione introdotta dal D.L. 130/2020, è stato accolto in pieno, con riconoscimento del diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile e rinnovabile.


2. Il quadro normativo e la disciplina transitoria
Il Tribunale conferma l’applicabilità della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del D.L. 20/2023, ai sensi della clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 7, comma 2 dello stesso decreto. Pertanto, trova applicazione l’art. 19, comma 1.1 T.U.I. nella versione post D.L. 130/2020, che vieta il respingimento e l’espulsione in presenza di un fondato rischio di violazione della vita privata e familiare.


3. La ricostruzione giurisprudenziale della protezione per “vita privata”
La sentenza richiama ampiamente l’elaborazione della Cassazione e della Corte EDU, sottolineando che la protezione speciale è un’evoluzione della precedente protezione umanitaria, ampliata e specificata. In particolare, si sottolinea come la “vita privata” non si esaurisca nel lavoro, ma comprenda relazioni affettive, abitative, sociali e culturali, secondo una lettura ampia dell’art. 8 CEDU.


4. L’accertamento del radicamento sociale e lavorativo
Il ricorrente è risultato regolarmente soggiornante da quasi quattro anni, ospitato da un connazionale in un alloggio regolare e titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle pulizie, con un reddito mensile di circa 1.000 euro. La documentazione INPS ha evidenziato una progressiva stabilizzazione economica. Non sussistono precedenti penali né elementi di pericolosità sociale.


5. Il bilanciamento dei diritti e il principio di proporzionalità
Il Tribunale richiama la sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite della Cassazione per sottolineare l’obbligo di verificare se l’allontanamento possa produrre una “grave deprivazione della vita privata e familiare”. Una volta accertato il radicamento e l’assenza di motivi di sicurezza pubblica, il permesso deve essere rilasciato come diritto soggettivo.


6. Conclusioni
Questa decisione si conferma come espressione coerente del principio di proporzionalità e della centralità del diritto alla vita privata. Essa riafferma che, anche in assenza di legami familiari stretti, un percorso di integrazione sociale e lavorativa concreto costituisce condizione sufficiente per impedire l’espulsione, in attuazione degli obblighi internazionali dell’Italia.


Avv. Fabio Loscerbo

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