domenica 28 settembre 2025

Published: TAR Lazio: annullato il diniego di visto turistico per difetto di istruttoria

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TAR Lazio: annullato il diniego di visto turistico per difetto di istruttoria


 TAR Lazio: annullato il diniego di visto turistico per difetto di istruttoria

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, con sentenza n. 16595/2025 (RG 9889/2022), ha annullato il rifiuto di un visto turistico emesso dall’Ambasciata d’Italia a Nairobi. La decisione rappresenta un precedente significativo in materia di visti di breve durata e procedure consolari, con particolare riferimento al diritto di partecipazione al procedimento.

Il caso riguardava una cittadina straniera che aveva presentato domanda di visto turistico, respinta dall’Ambasciata con la motivazione di “ragionevoli dubbi” circa l’intenzione di lasciare il territorio Schengen allo scadere del permesso. La ricorrente aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, denunciando violazioni del Regolamento CE 810/2009 (Codice Visti), del DPR 394/1999 e dell’art. 10-bis della legge 241/1990.

Il TAR ha accolto il ricorso evidenziando come l’amministrazione non avesse comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, impedendo così alla richiedente di fornire chiarimenti. Secondo i giudici, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale ha determinato un difetto di istruttoria e l’illegittimità del diniego.

Interessante anche il passaggio sul regime intertemporale: il collegio ha chiarito che la riforma introdotta dal D.L. 145/2024, che ha escluso l’applicazione dell’art. 10-bis nei procedimenti relativi ai visti di ingresso, non era applicabile ratione temporis al caso in esame, poiché la domanda risaliva al 2022.

Il TAR ha dunque annullato il provvedimento di diniego e la successiva nota dell’Ambasciata, pur respingendo la domanda di risarcimento danni. Infatti, il ricorso era stato presentato oltre il periodo di validità del viaggio, senza richiesta cautelare tempestiva.

La sentenza mette in luce un principio di rilievo: il diritto al contraddittorio rimane centrale nei procedimenti amministrativi che incidono sulle libertà personali e sul diritto di circolazione, almeno fino all’entrata in vigore della nuova disciplina del 2025.

Si tratta di un tema di grande attualità, con ricadute pratiche per cittadini stranieri e operatori del diritto che si occupano di visti turistici, studio e lavoro. La decisione riafferma il ruolo della giustizia amministrativa nel bilanciare esigenze di sicurezza e tutela dei diritti individuali.

Avv. Fabio Loscerbo

giovedì 25 settembre 2025

Diritto al lavoro con permesso per richiesta protezione (internazionale o complementare) scaduto e ricevuta Prenotafacile


 Diritto al lavoro con permesso per richiesta protezione (internazionale o complementare) scaduto e ricevuta Prenotafacile

La Questura di Bologna ha chiarito che i richiedenti protezione, sia internazionale che complementare, anche in caso di permesso di soggiorno giallo scaduto, mantengono il diritto di lavorare se in possesso della ricevuta di prenotazione dell’appuntamento rilasciata dal sistema Prenotafacile.

In base alla normativa vigente (art. 5, comma 9-bis, e art. 22, comma 12, del Testo Unico sull’Immigrazione), la prenotazione effettuata nei termini di legge costituisce valido adempimento:

  • il richiedente non è considerato “privo di permesso” ma in regolare attesa di rinnovo;

  • il datore di lavoro può quindi legittimamente assumere e continuare il rapporto di lavoro.

Questo chiarimento rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la continuità dei diritti lavorativi dei richiedenti protezione, evitando che i ritardi amministrativi ricadano su lavoratori e imprese.

Avv. Fabio Loscerbo

lunedì 22 settembre 2025

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I tempi dilatati nelle procedure ordinarie di protezione internazionale alla luce della sentenza Zimir (C-662/23) della Corte di Giustizia UE

 La recente sentenza Zimir (C-662/23) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea offre uno spunto di grande interesse per chi si confronta ogni giorno con i tempi dilatati delle procedure ordinarie di protezione internazionale. La Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 31 della Direttiva 2013/32/UE, che stabilisce un termine di sei mesi per decidere una domanda di asilo, con la possibilità di proroga solo in circostanze eccezionali. I giudici hanno chiarito che l’estensione di questi termini non è automatica e non può essere giustificata da motivazioni generiche come arretrati cronici o carenze strutturali dell’amministrazione. Ciò che la direttiva consente è una proroga limitata, fino a quindici mesi complessivi, solo quando vi sia un afflusso improvviso e simultaneo di domande o altri elementi straordinari legati al caso individuale.

Questa precisazione è rilevante perché mette in discussione la normalizzazione dei ritardi che caratterizzano molte procedure in Italia. È frequente che dalla formalizzazione della domanda alla convocazione per l’audizione davanti alla Commissione territoriale trascorrano due o tre anni. In questo arco di tempo il richiedente rimane in una condizione sospesa, con un permesso provvisorio che gli consente sì di soggiornare e lavorare, ma senza la stabilità giuridica e sociale che una decisione tempestiva dovrebbe garantire. L’attesa prolungata incide sulla possibilità di trovare un’occupazione stabile, di consolidare rapporti familiari e di progettare il proprio futuro, trasformando il ritardo procedurale in un vero e proprio pregiudizio esistenziale.

La sentenza europea offre quindi uno strumento di difesa concreto: non si tratta soltanto di contestare la lentezza amministrativa, ma di denunciare la violazione di un diritto procedurale sancito dal diritto dell’Unione. L’amministrazione non può più invocare come giustificazione la mancanza di personale o l’accumulo di arretrati, perché tali elementi rientrano nella normale gestione e non nelle circostanze eccezionali previste dalla Direttiva. Per i difensori questo significa poter sostenere davanti ai giudici che un procedimento che si protrae per anni non è conforme al diritto europeo e che i richiedenti hanno diritto a una decisione entro tempi ragionevoli.

In un contesto come quello italiano, dove i ritardi delle Commissioni territoriali rappresentano una costante, l’arresto Zimir acquista un valore pratico immediato. Esso ricorda che la dilatazione dei tempi non è una variabile neutra, ma una violazione che priva il richiedente di garanzie fondamentali. Richiamare questa giurisprudenza nei procedimenti nazionali può diventare decisivo per sollecitare decisioni più rapide e per rafforzare le argomentazioni nei ricorsi contro provvedimenti emessi dopo attese abnormi. La Corte di Giustizia, in definitiva, restituisce centralità al principio di effettività, riaffermando che l’asilo non è solo un diritto sostanziale, ma anche una procedura che deve svolgersi entro termini certi e ragionevoli.

✍️ Avv. Fabio Loscerbo

domenica 21 settembre 2025

Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: il TAR Lazio respinge il ricorso

 


Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: il TAR Lazio respinge il ricorso

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, con sentenza n. 15983/2025, ha respinto il ricorso presentato contro la revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da parte della Questura di Roma. La decisione affronta un tema di grande rilievo nel diritto dell’immigrazione: il bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico e i diritti di integrazione sociale e familiare dello straniero.

Il ricorrente aveva contestato il provvedimento sostenendo che la Questura si fosse limitata a richiamare le condanne penali a suo carico senza effettuare una valutazione complessiva della sua situazione personale, familiare e lavorativa. In particolare, erano stati evidenziati i legami con la compagna cittadina tedesca, la nascita di un figlio, l’attività lavorativa svolta nel settore ortofrutticolo e il radicamento sociale nel territorio di Ariccia. Secondo la difesa, la revoca avrebbe violato l’art. 5 del Testo Unico Immigrazione, che impone di considerare i vincoli familiari e la durata del soggiorno, nonché l’art. 9 del medesimo decreto, che richiede una valutazione specifica della pericolosità sociale.

Il TAR Lazio, tuttavia, ha confermato la legittimità del provvedimento, rilevando che le condanne per reati legati agli stupefacenti costituiscono un indice sufficiente di pericolosità sociale, specie quando riconducibili a condotte che implicano rapporti con la criminalità organizzata. I giudici hanno chiarito che la titolarità di un permesso di lungo periodo non rappresenta una “licenza” per sottrarsi a valutazioni negative in presenza di gravi violazioni di legge.

Secondo la sentenza, l’amministrazione ha motivato in modo adeguato la propria decisione e aveva il diritto di rivedere la posizione del ricorrente, soprattutto in considerazione della distanza tra l’iniziale valutazione positiva di integrazione e la successiva condanna penale. È stato inoltre precisato che la relazione affettiva, pur stabile, non aveva ancora assunto una forma giuridicamente rilevante al momento della revoca.

La decisione del TAR Lazio ribadisce un principio fondamentale: la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può basarsi su condanne penali gravi, senza che la sola integrazione familiare e sociale sia sufficiente a garantire la permanenza sul territorio nazionale.

Questa pronuncia rappresenta un precedente importante per la giurisprudenza in materia di immigrazione, confermando l’orientamento volto a privilegiare la tutela della sicurezza pubblica rispetto alla sola integrazione, quando emergono condotte di rilevante gravità penale.

Avv. Fabio Loscerbo

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo: il TAR Lazio conferma il diniego della Questura di Roma


 Permesso di soggiorno per lavoro autonomo: il TAR Lazio conferma il diniego della Questura di Roma

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, con la sentenza n. 16023/2025, ha respinto il ricorso presentato contro il rigetto di una domanda di permesso di soggiorno per lavoro autonomo emesso dalla Questura di Roma. La decisione chiarisce ancora una volta l’importanza della residenza anagrafica regolare quale requisito fondamentale per il rilascio del titolo di soggiorno.

Il caso nasce dal provvedimento con cui la Questura aveva negato il permesso richiesto, rilevando la mancanza della prova di residenza e la cancellazione del richiedente per irreperibilità dai registri anagrafici del Comune di Roma. Nonostante le doglianze avanzate nel ricorso, il TAR ha confermato la legittimità del diniego, sottolineando che la mancata produzione di documentazione chiara sulla sistemazione abitativa escludeva la possibilità di accoglimento.

Secondo i giudici, la motivazione del provvedimento della Questura è adeguata e coerente con la normativa vigente: il requisito della residenza non può essere considerato un mero adempimento formale, ma rappresenta un elemento essenziale per dimostrare la stabilità sul territorio e la regolarità della posizione del richiedente.

Il TAR ha inoltre dichiarato irrilevante la mancata consegna del preavviso di rigetto, pur regolarmente inviato all’indirizzo fornito dal ricorrente, ritenendo che l’assenza della documentazione richiesta fosse di per sé sufficiente a giustificare il diniego.

La sentenza ribadisce quindi un principio di rilievo in materia di immigrazione: senza una residenza anagrafica regolare e documentata, non è possibile ottenere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Per i cittadini stranieri che intendono intraprendere un’attività autonoma in Italia, questa decisione rappresenta un importante monito: è necessario garantire non solo la regolarità dei titoli professionali ed economici, ma anche la piena conformità ai requisiti anagrafici previsti dalla legge.

Avv. Fabio Loscerbo

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Cittadinanza italiana e residenza fittizia: il TAR Lazio annulla il diniego della Prefettura di Roma

 


Cittadinanza italiana e residenza fittizia: il TAR Lazio annulla il diniego della Prefettura di Roma

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, con la sentenza n. 16317/2025, ha accolto il ricorso di un cittadino straniero contro il decreto della Prefettura di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione. La decisione segna un importante punto fermo nella complessa questione della residenza “virtuale” o “fittizia”, utilizzata da molti Comuni per garantire l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora.

La Prefettura aveva respinto l’istanza sostenendo che la residenza presso un indirizzo convenzionale – in questo caso “Via Modesta Valenti” – non integrasse il requisito della residenza legale continuativa previsto dall’art. 9 della legge n. 91/1992. Il TAR ha però annullato il provvedimento, richiamando una consolidata giurisprudenza secondo cui la residenza anagrafica, anche se registrata tramite indirizzo fittizio, è pienamente idonea a soddisfare il requisito richiesto per la cittadinanza.

Il Collegio ha evidenziato che:

  • la residenza legale coincide con la residenza anagrafica, come stabilito dal d.P.R. n. 572/1993;

  • l’iscrizione “virtuale” è uno strumento riconosciuto dalla legge anagrafica e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2015, pensato per tutelare i diritti fondamentali delle persone senza fissa dimora;

  • la registrazione fittizia non comporta alcuna elusione delle norme di sicurezza, poiché restano in capo al cittadino obblighi di reperibilità e verifiche periodiche da parte del Comune.

Il TAR ha inoltre sottolineato che un’interpretazione restrittiva da parte delle Prefetture rischierebbe di creare disparità di trattamento sul territorio nazionale, con conseguenti violazioni dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Con questa decisione, il Tribunale impone alla Prefettura di riesaminare la domanda di cittadinanza secondo i principi enunciati, riaffermando il diritto all’iscrizione anagrafica e alla stabilità del soggiorno anche per chi vive condizioni abitative precarie.

La sentenza rappresenta un precedente di rilievo per migliaia di cittadini stranieri che hanno presentato domanda di cittadinanza e che risultano iscritti presso indirizzi fittizi, spesso unica via per accedere ai diritti fondamentali e ai servizi sociali.

Avv. Fabio Loscerbo

venerdì 19 settembre 2025

Protezione speciale e obbligo di valutazione del radicamento

Protezione speciale e obbligo di valutazione del radicamento


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Abstract
Il presente contributo analizza il rapporto tra protezione speciale e obbligo dell’amministrazione di valutare il radicamento sociale, familiare e lavorativo dello straniero in Italia, alla luce della normativa vigente e della più recente giurisprudenza. L’attenzione si concentra sull’evoluzione giurisprudenziale che ha trasformato la protezione speciale in uno strumento essenziale per la tutela dei diritti fondamentali, nonché sull’incidenza del principio costituzionale di proporzionalità nelle decisioni di espulsione e diniego.


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1. Inquadramento normativo
L’art. 19 del d.lgs. 286/1998, come modificato dalle riforme succedutesi fino al c.d. Decreto Cutro (D.L. 20/2023, conv. L. 50/2023), sancisce un divieto di espulsione nei confronti dello straniero che, in caso di rimpatrio, vedrebbe compromessi i propri diritti fondamentali alla vita privata e familiare, in base agli artt. 2, 3, 8 e 29 Cost., nonché all’art. 8 CEDU.
La norma attribuisce un valore centrale al radicamento sociale e lavorativo, riconoscendo che la mera regolarità formale del soggiorno non può prevalere sulla tutela sostanziale della persona che abbia stabilito legami profondi e stabili in Italia.


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2. Il ruolo della giurisprudenza
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’ambito applicativo della protezione speciale, interpretando l’art. 19 TUI alla luce del principio di proporzionalità: il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordinato controllo dei flussi migratori e l’interesse individuale dello straniero a mantenere la propria vita privata e familiare.
Numerosi Tribunali (Bologna, Venezia, Firenze, Brescia) hanno affermato che:

la domanda di protezione speciale deve essere sempre formalizzata e valutata, anche se presentata in forme non standardizzate;

il radicamento lavorativo e familiare costituisce un elemento determinante per il rilascio del titolo;

la ricevuta della domanda produce effetti provvisori assimilabili a un permesso di soggiorno, legittimando l’accesso al lavoro e ai servizi.



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3. Proporzionalità e diritti fondamentali
Il principio di proporzionalità, di matrice europea, richiede che l’espulsione sia esclusa ogniqualvolta il sacrificio imposto allo straniero risulti eccessivo rispetto al beneficio perseguito dall’amministrazione.
In particolare, la Corte EDU ha più volte chiarito che l’inserimento sociale e familiare, la durata della permanenza, la condotta tenuta e l’età di arrivo nel Paese ospitante sono fattori imprescindibili.


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4. Considerazioni conclusive
La protezione speciale, pur essendo stata oggetto di ridimensionamento normativo, continua a rappresentare il baricentro del sistema di garanzie per gli stranieri stabilmente integrati.
Essa traduce in concreto la necessità di coniugare la sovranità statale con il rispetto dei diritti inviolabili, confermando l’Italia come ordinamento ancorato a valori costituzionali ed europei.


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Avv. Fabio Loscerbo


domenica 14 settembre 2025

Tribunale di Torino (agosto 2025): stop alle prassi discriminatorie nell’accesso alla procedura d’asilo

 

Tribunale di Torino (agosto 2025): stop alle prassi discriminatorie nell’accesso alla procedura d’asilo

Data pubblicazione: 14 settembre 2025 • Autore: Avv. Fabio Loscerbo



Grafica 1080×1080 – “Tribunale di Torino, agosto 2025: accesso alla procedura d’asilo”.

Immigrazione, diritto d’asilo, discriminazione indiretta e accesso agli sportelli delle questure: l’ordinanza del Tribunale di Torino (agosto 2025) interviene sulle prassi che ostacolano la formalizzazione delle domande di protezione internazionale.


Che cosa ha deciso il Tribunale di Torino

Il giudice ha riconosciuto che alcune prassi dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino configuravano discriminazione indiretta: i richiedenti asilo venivano di fatto posti in una condizione di svantaggio senza giustificazione oggettiva e proporzionata. La decisione impone di:

  • rimuovere le prassi discriminatorie;
  • garantire criteri trasparenti e verificabili per l’accesso agli sportelli;
  • assicurare tempi ragionevoli per la formalizzazione delle domande.

Perché è importante per chi chiede protezione

L’ordinanza tutela un diritto fondamentale sancito dall’art. 10 della Costituzione e attuato dal D.Lgs. 25/2008 e dal D.Lgs. 142/2015. A livello UE, la giurisprudenza ha ribadito l’obbligo degli Stati di garantire accesso effettivo e non ostacolato alla procedura (cfr. CGUE, C-36/20, “VL”).

Impatto pratico: cosa cambia agli sportelli

La decisione sollecita le questure ad adottare modalità di accesso chiare (fasce orarie, sistemi di prenotazione, numeri giornalieri) e comunicazioni trasparenti sui tempi. In concreto:

  1. Fine delle code indefinite e delle liste “informali” prive di criterio;
  2. Tracciabilità delle richieste e delle convocazioni;
  3. Parità di trattamento tra gli utenti, con particolare attenzione ai richiedenti asilo.

Contesto: le criticità segnalate nel 2025

Nel 2025 sono state riportate attese di mesi per un appuntamento in varie città, con effetti concreti sull’accesso alla protezione internazionale. L’attenzione dei tribunali su azioni antidiscriminatorie indica un cambio di passo: il diritto di difesa e l’accesso agli uffici non possono essere compressi da mere prassi organizzative.

Domande frequenti (FAQ)

Posso lavorare mentre attendo il permesso?

Sì: la ricevuta della domanda (rilascio, rinnovo o conversione) consente la permanenza regolare e l’attività lavorativa. Verifica sempre i diritti nell’attesa e conserva copia della ricevuta.

Come faccio accesso agli atti della mia pratica?

Puoi presentare istanza ai sensi della Legge 241/1990 via PEC o secondo le modalità pubblicate dalla questura competente. Indica con precisione i documenti richiesti.

Se la questura non mi fa accedere alla procedura?

Raccogli prove (screenshot, PEC, numeri di protocollo, testimonianze). L’azione antidiscriminatoria può essere valutata per chiedere al giudice la rimozione delle prassi illegittime.

Parole chiave consigliate (Google)

Keyword: Tribunale di Torino 2025; discriminazione indiretta; accesso procedura d’asilo; ufficio immigrazione questura; diritto d’asilo art. 10 Cost.; D.Lgs. 25/2008; D.Lgs. 142/2015; azione antidiscriminatoria; formalizzazione domanda asilo; tempi appuntamenti questura.


Autore

Avv. Fabio Loscerbo – avvocato in diritto dell’immigrazione e protezione internazionale. Articolo informativo a carattere giornalistico-divulgativo.

Tribunale di Torino, agosto 2025: discriminazione indiretta e diritto di accesso alla procedura d’asilo

 


Tribunale di Torino, agosto 2025: discriminazione indiretta e diritto di accesso alla procedura d’asilo


Abstract

Nell’agosto 2025 il Tribunale di Torino ha riconosciuto la natura discriminatoria delle prassi adottate dall’Ufficio Immigrazione della Questura, che ostacolavano l’accesso dei richiedenti alla formalizzazione delle domande di asilo. L’ordinanza segna un passo decisivo nella giurisprudenza italiana, ponendo al centro la tutela del diritto d’asilo e la necessità di rimuovere barriere burocratiche che compromettono l’effettività delle garanzie costituzionali e sovranazionali.


1. Diritto d’asilo e quadro normativo

Il diritto di chiedere protezione internazionale è sancito dall’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana e trova attuazione nel D.Lgs. 25/2008 e nel D.Lgs. 142/2015.

A livello europeo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte ribadito l’obbligo degli Stati membri di garantire un accesso effettivo e non ostacolato alla procedura (CGUE, C-36/20, VL, 2021).

Nonostante questo quadro, in Italia si sono moltiplicate segnalazioni di ostacoli pratici: tempi d’attesa eccessivi, sistemi di prenotazione inaccessibili, discrezionalità non regolata nell’ammissione agli sportelli.


2. Il caso dell’Ufficio Immigrazione di Torino

A Torino, associazioni e singoli richiedenti asilo hanno denunciato prassi che impedivano l’accesso regolare alla procedura:

  • assenza di criteri chiari per l’ingresso agli sportelli;

  • esclusione di molte persone senza possibilità di prenotazione alternativa;

  • tempi di attesa sproporzionati (anche mesi) prima di poter formalizzare la domanda.

Tali modalità hanno prodotto effetti svantaggiosi rispetto ad altri cittadini stranieri, traducendosi in un ostacolo concreto al diritto di chiedere protezione.


3. La decisione del Tribunale di Torino (agosto 2025)

Il giudice ha accertato che la prassi in uso configurava discriminazione indiretta, perché svantaggiava una categoria protetta – i richiedenti asilo – senza una ragione oggettiva e proporzionata.

Il provvedimento ha stabilito:

  • la violazione del diritto d’accesso alla procedura di protezione internazionale;

  • l’ordine alla Questura di eliminare prassi discriminatorie;

  • l’obbligo di adottare criteri trasparenti e verificabili per la gestione degli ingressi.

Particolare rilievo è stato dato all’art. 10 Cost., al principio di non discriminazione (art. 21 Carta di Nizza) e alla giurisprudenza della CEDU sul diritto a un rimedio effettivo.


4. Impatto giuridico e amministrativo

La pronuncia torinese ha valore sistemico:

  • Sul piano giurisprudenziale: rafforza l’uso dell’azione antidiscriminatoria come strumento di tutela collettiva e individuale.

  • Sul piano amministrativo: richiama le questure a garantire procedure eque e trasparenti, limitando margini di discrezionalità.

  • Sul piano sociale: sottolinea come i ritardi burocratici incidano direttamente sulla vita e sui diritti fondamentali delle persone.


5. Conclusioni: una decisione con valore pratico

La decisione del Tribunale di Torino conferma che il diritto d’asilo è un diritto fondamentale, non comprimibile da prassi organizzative.

Per i cittadini stranieri e per gli operatori del settore, questo provvedimento è un precedente importante: stabilisce che la Pubblica Amministrazione deve predisporre modalità di accesso chiare e tempestive, affinché il diritto alla protezione non resti solo sulla carta.


Avv. Fabio Loscerbo

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sabato 13 settembre 2025

Bologna, il Tribunale: “Fissare l’appuntamento e formalizzare la domanda d’asilo entro 15 giorni”

 

Bologna, il Tribunale: “Fissare l’appuntamento e formalizzare la domanda d’asilo entro 15 giorni”

Lead

Con un’ordinanza del 23 agosto 2025, il Tribunale di Bologna – Sezione protezione internazionale ha accolto il ricorso di una richiedente, disponendo che la Questura la convochi e formalizzi la domanda di protezione internazionale entro 15 giorni. Al centro del caso: le code allo sportello e la difficoltà di accesso. Per gli operatori, il messaggio è chiaro: rispettare i tempi e assicurare la registrazione con modello C3 e assegnazione VESTANET, rilasciando la ricevuta/permesso per richiesta asilo.

Contesto

La ricorrente aveva più volte manifestato la volontà di chiedere protezione e si era presentata allo Sportello Asilo, senza riuscire ad accedere per contingentamenti d’ingresso. Il giudice ha richiamato i principi che governano la fase iniziale della procedura: lo Stato deve rendere possibile la presentazione e registrazione della domanda entro termini ragionevoli, in linea con art. 6 della Direttiva 2013/32/UE e con art. 26 d.lgs. 25/2008. Quando l’organizzazione dello sportello finisce per impedire o ritardare irragionevolmente l’esercizio del diritto, si configura un pregiudizio che legittima il rimedio cautelare e l’ordine di provvedere.

Nel dispositivo, oltre alla convocazione, è previsto il contestuale rilascio del titolo di soggiorno per richiesta asilo ai sensi dell’ art. 4 d.lgs. 142/2015, con l’indicazione del codice fiscale. Le spese sono compensate in ragione delle difficoltà oggettive nella gestione dei flussi.

Cosa cambia (in pratica)

  • Tempi certi: la Questura deve fissare un appuntamento in data determinata e formalizzare la domanda. Le file prolungate non giustificano rinvii sine die.
  • Registrazione completa: redazione del modello C3, assegnazione VESTANET e rilascio della ricevuta–permesso.
  • Tutela della persona: priorità per condizioni di vulnerabilità e salute; traduzione/interpretariato e informativa sui diritti.
  • Documentazione: utile portare PEC e diffide inviate, eventuali prove dell’istanza e certificazioni mediche per l’accesso prioritario.
  • Uso della cautelare: se l’accesso è impossibile, si può attivare un ricorso d’urgenza; la giurisprudenza valuta fumus e periculum anche alla luce della prassi del Tribunale.

Mini-FAQ

Ho scritto alla Questura ma non mi danno appuntamento: che fare?

Conserva le PEC, prova a presentarti nelle giornate indicate e chiedi che sia registrata la tua presenza. Se l’accesso resta impossibile, valuta con il tuo legale un ricorso cautelare per ottenere un ordine di convocazione entro termini certi.

Devo presentare subito il C3?

Il C3 viene redatto in Questura al momento della formalizzazione: contiene i tuoi dati e la sintesi dei motivi. Chiedi copia e verifica che sia inserito l’identificativo VESTANET.

Il permesso per richiesta asilo arriva subito?

Dopo la registrazione, va rilasciata la ricevuta con valore di titolo, con codice fiscale. Segui gli stati pratica e, se emergono ritardi ingiustificati, fai istanza di sollecito.

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Avv. Fabio Loscerbo

Cassazione: senza convalida del giudice il trattenimento in CPR non regge. Stop alle “48 ore ponte” del DL 37/2025; cosa cambia per Italia e Albania.

 

Cassazione: senza convalida del giudice il trattenimento in CPR non regge. Stop alle “48 ore ponte” del DL 37/2025; cosa cambia per Italia e Albania.

Cassazione: stop alla detenzione “senza convalida”. E ora cosa cambia

Lead

Con l’ordinanza 30297/2025 (4 settembre) la Corte di cassazione stabilisce che, se il trattenimento in CPR non è convalidato, la persona va liberata subito. Nel mirino la clausola del DL 37/2025 che consentiva una permanenza fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore. Effetti immediati per questure e gestori, inclusi i flussi collegati al progetto Italia–Albania.

Contesto

Il DL 28 marzo 2025, n. 37 (convertito nella L. 75/2025) ha ridefinito varie fasi del sistema, prevedendo il “ponte” di 48 ore dopo la mancata convalida. La Cassazione contesta questa deroga richiamando i limiti costituzionali alla restrizione della libertà personale. Sullo sfondo, la giurisprudenza UE che chiede controllo giurisdizionale effettivo e stop agli automatismi nelle procedure.

Cosa cambia

  • Liberazione immediata: se la convalida non arriva o è negata, il trattenimento non può proseguire neppure “per 48 ore”.
  • Nuovi decreti solo in libertà: la riedizione della misura richiede nuovi presupposti e nuova convalida; non legittima la permanenza in CPR.
  • Tracciabilità e responsabilità: verbali, orari e motivazioni vanno documentati; altrimenti crescono i rischi di contenzioso e risarcimento.
  • Albania: i rientri dopo non convalida non giustificano trattenimenti “automatici”; valgono le stesse garanzie.

Mini-FAQ

La norma delle “48 ore” è già incostituzionale?

La Cassazione ha sollevato questione alla Corte costituzionale. Nell’attesa, il principio applicabile è: senza convalida, liberazione immediata.

Le questure possono emettere un nuovo decreto?

Sì, ma ciò non consente di trattenere nel frattempo. La nuova misura richiede motivazione autonoma e pronta convalida.

Il progetto Italia–Albania è bloccato?

No, ma va adattato: niente automatismi; pieno accesso alla difesa; rispetto dei tempi e delle garanzie fissati dai giudici.

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Avv. Fabio Loscerbo

Cassazione 4 settembre 2025 — Trattenimento nei CPR senza convalida: obbligo di immediata liberazione; questione di costituzionalità su DL 37/2025 | ACC 30' prima di JRN

 

Abstract

Con l’ordinanza n. 30297/2025 (Sez. I penale, deposito 4 settembre 2025), la Corte di cassazione afferma che il richiedente asilo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dev’essere immediatamente liberato quando la misura non è convalidata dal giudice. La Suprema Corte contesta la norma introdotta dal DL 28 marzo 2025, n. 37 (come convertito) che consente di permanere fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore, ritenendola in contrasto con principi costituzionali, e rimette la questione alla Corte costituzionale. L’ordinanza incide sulla pratica quotidiana di questure e gestori dei CPR (in Italia e in relazione al progetto Italia–Albania) e apre una fase di transizione in cui amministrazioni e giudici devono ricalibrare prassi, modulistica e motivazioni, preservando al contempo esigenze di ordine pubblico e garanzie effettive. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, i punti-chiave della decisione e le implicazioni operative per il sistema italiano, offrendo una check-list di conformità per ridurre contenzioso e rischi risarcitori.

Quadro normativo

Il trattenimento amministrativo ai fini del rimpatrio costituisce restrizione della libertà personale e presuppone, nell’ordinamento italiano, un provvedimento del questore e la convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro termini stringenti. Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU.

Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo.

Il contesto europeo aggiunge un ulteriore livello: il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato gli Stati membri a evitare automatismi nelle procedure accelerate (es. uso delle liste di “Paesi sicuri”) e a garantire controllo giurisdizionale effettivo, incidendo anche sulle pratiche di trattenimento collegate ai percorsi “esternalizzati”. La decisione della Cassazione si pone quindi in una traiettoria di rafforzamento delle garanzie e di allineamento a standard europei e convenzionali.

Analisi

1) La portata dell’ordinanza 30297/2025

La Cassazione ribadisce un principio cardine: senza convalida non c’è titolo per privare della libertà personale. Il “regime ponte” di 48 ore non può colmare l’assenza di convalida con una deroga generalizzata—per di più basata su un nuovo atto amministrativo emesso dallo stesso apparato che ha già visto rigettata la misura. La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata.

2) Effetti immediati su questure e CPR

  • Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria.

  • Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati).

  • Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”.

3) Rapporti con il modello Italia–Albania

La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida).

4) Giudici, difesa e garanzie effettive

  • Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”.

  • Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive).

  • Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati.

5) Prassi amministrative: check-list di conformità

  1. Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata.

  2. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto.

  3. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni.

  4. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta).

  5. Albania: definire procedure di rientro in libertà e tracciabilità cross-border; rivedere SLA con gestori e operatori logistici.

6) Intersezioni con il diritto UE

La giurisprudenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025) valorizza il controllo giurisdizionale effettivo e la personalizzazione delle decisioni, scoraggiando automatismi che comprimano diritti. L’ordinanza 30297/2025 si muove nella stessa direzione, ricordando che la mancata convalida non è un inciampo procedurale ma un limite sostanziale: senza controllo giudiziale positivo non è lecito protrarre la privazione.

Conclusioni

L’ordinanza 30297/2025 segna un punto fermo: convalida o libertà. La clausola delle 48 ore introdotta dal DL 37/2025 espone a seri rischi di incostituzionalità e, in attesa della Consulta, non può essere usata per mantenere persone in detenzione di fatto. Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto.

Avv. Fabio Loscerbo

Malta, 7–8 novembre: “Advanced ELENA Course 2025” a Sliema (ECRE)

 

Malta, 7–8 novembre: “Advanced ELENA Course 2025” a Sliema (ECRE)

Pubblicato il: 13 settembre 2025

Il network ELENA – European Legal Network on Asylum, promosso da ECRE, organizza a Sliema (Malta) l’“Advanced ELENA Course 2025”, in calendario il 7-8 novembre. L’evento è rivolto a avvocati, praticanti, membri di ONG, funzionari e studiosi che operano sul diritto europeo dell’asilo e dell’immigrazione.

Contesto

Il corso arriva nel pieno della fase di implementazione del Patto UE su migrazione e asilo e dei nuovi regolamenti (es. APR, AMMR, Screening), nonché con un’intensa produzione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell’UE.

Programma e temi attesi

  • Aggiornamenti su procedure (standard, accelerata, frontiera) e accoglienza alla luce dell’APR.
  • Nuovi meccanismi di solidarietà e ricollocamento previsti dall’AMMR.
  • Orientamenti recenti della CGUE su credibilità, Paese terzo sicuro, detenzione, rimpatri.
  • Laboratori pratici su redazione dei ricorsi e strategie probatorie transfrontaliere.

Cosa cambia per i professionisti

La fase 2024–2026 richiede competenze aggiornate su termini, standard probatori e coordinamento UE. Il corso punta a fornire strumenti operativi immediati (checklist, casi-tipo, modelli) utili nelle procedure amministrative e giurisdizionali.

Info utili

  • Quando: 7–8 novembre 2025, Sliema (Malta).
  • Per chi: avvocati, praticanti, accademici, ONG, funzionari.
  • Come restare aggiornati: segui le pagine di ECRE e del Network ELENA.

Mini-FAQ

È previsto materiale didattico?

Sì: in genere slide, riferimenti normativi/giurisprudenziali e schede pratiche.

Serve esperienza pregressa?

Il taglio è avanzato ma aperto anche a praticanti e giovani professionisti motivati.

Riconosce crediti formativi?

Dipende dagli ordini nazionali. Verificare eventuali convenzioni/riconoscimenti locali.


Avv. Fabio Loscerbo

Flussi d’asilo in UE nel 2025: riposizionamento tra Spagna, Germania e Italia

 

Flussi d’asilo in UE nel 2025: riposizionamento tra Spagna, Germania e Italia

Pubblicato il: 13 settembre 2025

Titolo alternativo (SEO): Domande di asilo UE 2025: nuovo equilibrio tra sud-ovest e area tedesca

Abstract

Sulla base di dati EUAA (https://www.google.com/search?q=EUAA+Latest+Asylum+Trends), nel 2025 la Germania perde il primato consolidato come destinazione principale in UE. Spagna guida e Italia sale sul podio in mesi chiave del Q2.

Quadro normativo

  • Asylum Procedures Regulation (APR) (https://www.google.com/search?q=Asylum+Procedures+Regulation+eur-lex+site%3Aeur-lex.europa.eu)
  • AMMR (https://www.google.com/search?q=Asylum+and+Migration+Management+Regulation+eur-lex+site%3Aeur-lex.europa.eu)
  • Reception Conditions (https://www.google.com/search?q=Reception+Conditions+Directive+recast+eur-lex+site%3Aeur-lex.europa.eu)

Analisi

Il calo delle domande dei siriani (https://www.google.com/search?q=Syrian+asylum+drop+EUAA) attenua la spinta verso la Germania. Contestualmente, le catene migratorie e i canali di arrivo concentrano in Spagna i venezuelani (https://www.google.com/search?q=Venezuelans+asylum+Spain+site%3Aeuaa.europa.eu) e in Italia bangladesi e peruviani (https://www.google.com/search?q=Bangladesh+Peru+applications+Italy+site%3Aeuaa.europa.eu).

Per l’Italia le priorità operative sono: potenziamento SAI (https://www.google.com/search?q=SAI+Italia), riduzione dei tempi decisionali e raccordo con il nuovo Patto UE (https://www.google.com/search?q=Pact+on+Migration+and+Asylum+eur-lex+site%3Aeur-lex.europa.eu).

Conclusioni

Il “primato tedesco” non è più una costante. Il riassetto 2025 avvantaggia Spagna e, in parte, Italia. La risposta di policy richiede governance coordinata tra accoglienza, procedure e solidarietà intra-UE (APR/AMMR).


Avv. Fabio Loscerbo

Asilo UE: nel Q2 2025 la Germania perde il primato. Spagna davanti; Italia supera Berlino in primavera Pubblicato il: 13 settembre 2025

 

Asilo UE: nel Q2 2025 la Germania perde il primato. Spagna davanti; Italia supera Berlino in primavera

Pubblicato il: 13 settembre 2025

Secondo l’European Union Agency for Asylum (EUAA) (https://www.google.com/search?q=European+Union+Agency+for+Asylum+EUAA), nel primo semestre 2025 le domande di protezione nell’UE+ sono calate del 23% e la Germania non è più il principale paese di destinazione: la Spagna e, in vari mesi della primavera, anche l’Italia l’hanno superata.

Contesto

Il calo è legato soprattutto alla brusca diminuzione delle istanze di cittadini siriani. Crescono invece i flussi da Venezuela (https://www.google.com/search?q=Venezuela+asilo+UEAA+site%3Aeuaa.europa.eu) e, per l’Italia, di bangladesi (https://www.google.com/search?q=Bangladesh+domande+asilo+Italia+site%3Aeuaa.europa.eu) e peruviani (https://www.google.com/search?q=Per%C3%B9+domande+asilo+Italia+site%3Aeuaa.europa.eu).

Numeri chiave

  • 399.000 domande in UE+ a gennaio–giugno 2025 (EUAA Mid-Year Review 2025 (https://www.google.com/search?q=EUAA+mid-year+review+2025)).
  • Nel semestre: Francia ~78.000, Spagna ~77.000, Germania ~70.000, Italia ~64.000 (dati EUAA (https://www.google.com/search?q=EUAA+first+half+2025+France+Spain+Germany+Italy)).
  • Nel cuore del Q2 (maggio): Spagna prima (~12.800), Italia seconda (~12.300), Francia terza; tutte davanti alla Germania (~9.900) (trend EUAA riportati dalla stampa (https://www.google.com/search?q=May+2025+EUAA+Spain+Italy+Germany+asylum)).
  • Per capita: picchi in Grecia e Cipro (https://www.google.com/search?q=Greece+Cyprus+applications+per+capita+EUAA).

Perché cambia la mappa

Con il crollo delle domande dei siriani, si indebolisce il canale che privilegiava la Germania. In parallelo, la concentrazione di venezuelani in Spagna (https://www.google.com/search?q=Venezuelans+apply+in+Spain+EUAA+site%3Aeuaa.europa.eu) e di peruviani/bangladesi in Italia (https://www.google.com/search?q=Peruvian+Bangladeshi+applications+Italy+EUAA+site%3Aeuaa.europa.eu) spinge il baricentro verso sud-ovest.

Cosa cambia per l’Italia

L’Italia consolida un ruolo di secondo hub nel Q2 grazie a specifiche nazionalità concentrate sul nostro territorio. Priorità operative: capacità di accoglienza, tempi decisionali e coordinamento con il nuovo Patto migrazione e asilo (https://www.google.com/search?q=Pact+on+Migration+and+Asylum+eur-lex+site%3Aeur-lex.europa.eu).

Mini-FAQ

La Germania ha perso il primato solo nel Q2?

Nei dati cumulati del semestre la Germania è sotto Francia e Spagna; nel mese di maggio (Q2) risulta dietro anche all’Italia.

Quali paesi incidono di più sul “podio”?

Spagna (spinta dai venezuelani (https://www.google.com/search?q=Venezuelani+asilo+Spagna+EUAA)), Italia (quote elevate di bangladesi (https://www.google.com/search?q=Bangladesh+Italia+asilo+EUAA) e peruviani (https://www.google.com/search?q=Per%C3%B9+Italia+asilo+EUAA)), Francia (Congolese e ucraini).

Questo trend è destinato a durare?

Dipenderà dall’evoluzione delle rotte e dall’attuazione del nuovo quadro UE (https://www.google.com/search?q=Regolamento+procedure+asilo+UE+site%3Aeur-lex.europa.eu).


Avv. Fabio Loscerbo

martedì 9 settembre 2025

Published: 📢 Questura di Rovigo — Nuove modalità per le richieste di Protezione Internazionale e…

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📢 Questura di Rovigo – Nuove modalità per le richieste di Protezione Internazionale e Complementare



 📢 Questura di Rovigo – Nuove modalità per le richieste di Protezione Internazionale e Complementare

La Questura di Rovigo ha comunicato che, a decorrere dal 15 settembre 2025, cambiano gli orari e le modalità per la formalizzazione delle domande di Protezione Internazionale e Complementare:

  • 📅 Giorno di presentazione: il lunedì mattina (non più il martedì pomeriggio).

  • Orario di ingresso: entro le 09:30, per permettere il fotosegnalamento.

  • 👥 Numero massimo giornaliero: 12 richiedenti (esclusi dal conteggio i figli minori). Gli altri utenti verranno rinviati ad altra data.

🔹 Rinnovi dei permessi di soggiorno per richiesta di protezione (in generale): tramite il portale PrenotaFacile.
🔹 Primi rilasci del permesso per richiesta di protezione (titolari di Modello C3): possibile accesso anche il martedì pomeriggio, nell’orario dedicato alle informazioni.
🔹 Per problemi di iscrizione o utilizzo del portale, rivolgersi a CAF e Patronati Enac abilitati.

ℹ️ Si raccomanda a tutti i richiedenti di presentarsi personalmente e con puntualità.

venerdì 5 settembre 2025

Published: Decreto Flussi 2025: le novità del 4 settembre e i nodi critici della riforma

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Decreto Flussi 2025: le novità del 4 settembre e i nodi critici della riforma

 

Decreto Flussi 2025: le novità del 4 settembre e i nodi critici della riforma

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto-legge con misure urgenti in materia di ingressi regolari di cittadini stranieri e di gestione dei flussi migratori. Si tratta di un provvedimento che, pur mantenendo la struttura della programmazione triennale, interviene su aspetti cruciali delle procedure amministrative e sui diritti dei lavoratori migranti.

Le principali novità

1. Decorrenza dei termini dal momento dell’imputazione alla quota
Il termine per il rilascio del nulla osta non parte più dalla presentazione della domanda, ma dall’imputazione alla quota disponibile. Un cambiamento che rende più aderente la tempistica al contingente effettivo, ma che rischia di allungare l’attesa nei territori dove l’imputazione è lenta.

2. Estensione delle verifiche sulle autodichiarazioni
I controlli, già previsti per alcune categorie, vengono ora estesi anche a ingressi fuori standard (ricerca, altamente qualificati, ICT, volontariato). Ciò garantisce maggiore trasparenza ma rischia di generare ritardi senza un adeguato coordinamento tra le amministrazioni.

3. Stabilizzazione del limite di tre domande per i privati
La regola introdotta in via sperimentale diventa strutturale: i datori privati potranno presentare al massimo tre istanze di nulla osta. Una misura pensata per ridurre gli abusi, ma che può penalizzare realtà con fabbisogni maggiori, come cooperative o famiglie con più esigenze di assistenza.

4. Permesso per soggiorno “in attesa di conversione”
Viene espressamente riconosciuto il diritto a soggiornare e a lavorare anche durante l’attesa della conversione del titolo di soggiorno, rafforzando le garanzie del lavoratore.

5. Rafforzamento delle tutele per le vittime di sfruttamento
Il permesso di soggiorno per le vittime di intermediazione e sfruttamento passa da sei a dodici mesi. Analoga estensione per i permessi di protezione sociale, con accesso all’Assegno di Inclusione per queste categorie e per le vittime di violenza domestica.

6. Ingressi fuori quota per assistenti familiari e sociosanitari
Stabilmente extra-quota gli ingressi per l’assistenza a disabili e grandi anziani. Tuttavia, nei primi dodici mesi il lavoratore resta vincolato all’attività autorizzata, con possibilità di cambiare datore solo previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

7. Ricongiungimenti familiari e volontariato
Per i ricongiungimenti il termine per il nulla osta passa da 90 a 150 giorni, in linea con la normativa europea. I contingenti per i programmi di volontariato assumono carattere triennale.

8. Digitalizzazione con la nuova procedura ALI
È operativa la piattaforma digitale per la gestione dei contratti di soggiorno e dell’accordo di integrazione: il datore comunica online l’ingresso, viene generato automaticamente il codice fiscale, si firma digitalmente il contratto e si caricano i documenti entro 8 giorni. Un passo importante, ma con margini di criticità se dovessero emergere malfunzionamenti tecnici.

I profili critici

  • Slittamento dei termini: la decorrenza dal momento dell’imputazione alla quota rischia di posticipare la possibilità di far valere l’inerzia dell’amministrazione.

  • Rigidità del limite delle tre domande: misura utile contro gli abusi, ma poco flessibile per i datori con necessità plurime.

  • Lock-in dei dodici mesi per assistenti familiari: tutela i datori da turn over, ma espone i lavoratori a rischi di sfruttamento.

  • Allungamento dei tempi nei ricongiungimenti: l’estensione a 150 giorni potrebbe trasformarsi in una normalizzazione dei ritardi.

  • Digitalizzazione accelerata: la nuova procedura ALI è un salto di qualità, ma impone agli operatori di rispettare scadenze stringenti (8 giorni) che rischiano di essere penalizzanti in caso di disservizi tecnici.

Conclusioni

Il decreto segna un ulteriore passo verso la stabilizzazione del sistema dei flussi, con misure che mirano a razionalizzare e digitalizzare le procedure. Tuttavia, emergono nodi critici che richiedono interventi chiarificatori e risorse adeguate: senza linee guida e senza monitoraggio, il rischio è quello di spostare in avanti le difficoltà già note del sistema, più che di risolverle.

Il bilanciamento tra esigenze organizzative dello Stato e diritti dei lavoratori migranti resta dunque la vera sfida di questa riforma.


Avv. Fabio Loscerbo