Riforma della cittadinanza 2025: le nuove istruzioni operative per i Comuni dopo la legge di conversione
Articolo a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo
Con la circolare n. 26185 del 28 maggio 2025, la Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’Interno ha diramato le prime istruzioni operative per l’attuazione delle novità introdotte dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione con modificazioni del D.L. 36/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”. Si tratta di una riforma di sistema che, pur non modificando la legge n. 91/1992 nel suo impianto complessivo, incide in maniera significativa sull'accesso alla cittadinanza per discendenza (iure sanguinis), introducendo importanti limitazioni, correttivi e regimi transitori.
1. Fine del riconoscimento automatico iure sanguinis per i nati all’estero
Il nuovo art. 3-bis della legge 91/1992 sancisce il principio secondo cui chi è nato all’estero e possiede altra cittadinanza “non si considera mai aver acquisito la cittadinanza italiana”, anche se rientra in una delle ipotesi storiche di trasmissione automatica. La disposizione si applica retroattivamente e comporta una netta cesura rispetto al regime previgente.
L’acquisto della cittadinanza italiana in questi casi potrà avvenire solo se ricorrono alcune condizioni tassative, come:
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Presentazione di domanda (o appuntamento assegnato) entro il 27 marzo 2025 (lett. a e a-bis);
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Pronuncia giudiziale di riconoscimento della cittadinanza (lett. b);
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Ascendenza esclusiva da cittadini italiani (lett. c), dimostrabile con certificazioni idonee;
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Residenza in Italia per almeno due anni del genitore italiano prima della nascita o adozione (lett. d).
2. Cittadinanza per beneficio di legge e figli minorenni
La riforma introduce anche un innovativo meccanismo di acquisizione per i figli minorenni di cittadini italiani per nascita. In particolare, l’art. 4, commi 1-bis e 1-ter della legge 91/1992 prevede che il minore nato all’estero possa diventare cittadino su dichiarazione dei genitori, a condizione che:
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sia figlio di un cittadino italiano per nascita (non naturalizzato);
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risieda legalmente e continuativamente in Italia da almeno due anni dopo la dichiarazione, oppure
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la dichiarazione venga resa entro un anno dalla nascita o dall’instaurazione del rapporto di filiazione.
Per i figli di cittadini riconosciuti come tali ai sensi delle lett. a, a-bis e b), è previsto un regime transitorio fino al 31 maggio 2026, entro cui può essere resa la dichiarazione anche direttamente dal minore divenuto maggiorenne.
Il contributo statale previsto è pari a 250 euro per ogni dichiarazione di volontà, da versare anche in caso di dichiarazioni separate dei genitori.
3. Modifiche alla naturalizzazione e riduzione del requisito di residenza
Per gli stranieri discendenti da cittadini italiani per nascita (genitori o nonni), l’art. 9 della legge 91/1992 prevede ora che il requisito di residenza in Italia sia di soli due anni, anziché tre. Rimane invece invariato a tre anni per chi è nato in Italia da genitori stranieri.
4. Stretta sulla trasmissione automatica per convivenza (art. 14 L. 91/1992)
A partire dal 24 maggio 2025, i figli conviventi di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana potranno beneficiarne solo se residenti in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto (o residenti dalla nascita se minori di due anni). Anche il requisito della convivenza con il genitore deve essere accertato con riferimento a tale data.
5. Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza
Infine, l’art. 17 della legge 91/1992 è stato riformulato. Gli ex cittadini italiani nati in Italia (o residenti per almeno due anni) che abbiano perso la cittadinanza prima del 15 agosto 1992 potranno presentare dichiarazione di riacquisto tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Esclusi i casi di rinuncia o perdita successiva a tale data.
Conclusioni
La riforma varata nel maggio 2025 segna un deciso mutamento di approccio da parte del legislatore, orientato a limitare l’accesso alla cittadinanza iure sanguinis automatica, a favore di un modello più selettivo e legato al legame effettivo con la comunità nazionale. Il sistema resta formalmente fondato sulla legge 91/1992, ma le modifiche introdotte richiedono un'attenta verifica degli atti e una rigorosa istruttoria da parte degli Ufficiali di stato civile.
L’impatto sarà significativo anche sul piano contenzioso, specie per i casi in cui la trasmissione della cittadinanza non sia più automatica. È verosimile attendersi un incremento del ricorso a strumenti giudiziali o alla procedura di naturalizzazione agevolata. Fondamentale, in questa fase, il coordinamento tra comuni, prefetture e consolati, nonché un’adeguata informazione alle comunità italiane all’estero.
Avv. Fabio Loscerbo