Padova, 26 marzo 2025 – La protezione speciale sopravvive in Commissione: un caso esemplare
Con provvedimento adottato all’unanimità nella seduta del 26 marzo 2025, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino marocchino, ma ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008.
La rilevanza del caso risiede non solo nel contenuto della decisione, ma nel suo valore giuridico e politico alla luce delle recenti modifiche normative introdotte con il D.L. n. 20/2023 (cd. Decreto Cutro), convertito in L. n. 50/2023, che hanno notevolmente ristretto l’ambito applicativo della protezione speciale, sia in sede questorile che giudiziaria.
Tuttavia, nel caso in esame, la Commissione – pur non ravvisando condizioni per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria – ha riconosciuto d’ufficio che il rimpatrio del richiedente, regolarmente integrato in Italia, avrebbe comportato una lesione sproporzionata della sua vita privata, in violazione dell’art. 19, comma 1.1, del T.U. Immigrazione e dell’art. 8 della CEDU.
Tra gli elementi valutati in senso positivo:
– contratto di lavoro a lungo termine (valido fino al 2026);
– attestati formativi e professionali;
– autonomia abitativa;
– conoscenza della lingua italiana.
Un precedente che conferma la tenuta costituzionale della protezione complementare
La decisione dimostra che, nonostante l’intento del legislatore di comprimere l’area di discrezionalità in materia di protezione speciale, la Commissione conserva il potere-dovere di attivare la trasmissione degli atti al Questore nei casi in cui emergano obblighi costituzionali o internazionali di tutela della persona.
Un segnale importante, che conferma la persistente vigenza del principio di proporzionalità e la centralità del parametro dell’integrazione sociale anche al di fuori dei canoni rigidi del Decreto Cutro.
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