L’acquisto della cittadinanza per nascita in Italia: quando la volontà dichiarata vale più della forma – Nota alla sentenza del Tribunale di Brescia, R.G. n. 4260/2023, sentenza n. 2325/2025
1. Premessa
Con sentenza n. 2325/2025, pubblicata il 4 giugno 2025 e pronunciata nel procedimento iscritto al R.G. n. 4260/2023, il Tribunale Ordinario di Brescia – sezione immigrazione – ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana di una giovane nata in Italia da genitori stranieri, accertando la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992. La decisione si segnala per l’impostazione sostanzialistica nella valutazione della residenza legale e per il superamento di una prassi formalistica che spesso ha ostacolato l’effettivo esercizio del diritto da parte dei soggetti nati e cresciuti in Italia.
2. I fatti: la domanda depositata e l’inerzia amministrativa
La ricorrente, nata in Italia nel 1993 e residente da sempre nel territorio nazionale, aveva presentato al Comune di Dalmine, in data 11 maggio 2012, apposita dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza italiana al compimento della maggiore età. La richiesta, però, non fu mai formalmente protocollata né definita dall’Amministrazione, che solo nel 2023 comunicava – su istanza del legale – che la dichiarazione era “priva delle forme dovute”.
Il Tribunale ha ritenuto censurabile il comportamento del Comune, che avrebbe dovuto attivare un contraddittorio procedimentale, richiedendo eventuali integrazioni e non lasciando inevasa per oltre dieci anni un’istanza così rilevante.
3. I requisiti di legge e il principio di sostanza
Ai sensi dell’art. 4, co. 2, L. n. 91/1992, diviene cittadino italiano il minore straniero nato in Italia che:
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abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età;
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e dichiari, entro un anno dal diciottesimo compleanno, la volontà di acquisire la cittadinanza.
La decisione evidenzia come tutti i requisiti sostanziali risultino ampiamente integrati nel caso di specie: la ricorrente aveva sempre vissuto in Italia, era inserita anagraficamente fin dalla nascita, ed era in possesso di tutta la documentazione comprovante la continuità della presenza sul territorio (certificati scolastici, medici, permessi della madre, ecc.).
Particolarmente rilevante è la valutazione del Tribunale in ordine alla forma della dichiarazione: la mancata protocollazione da parte del Comune è da ritenersi irrilevante, posto che la dichiarazione risultava presente agli atti dell’ufficio. Non poteva dunque attribuirsi alla ricorrente l’omissione, bensì all’inerzia ingiustificata della Pubblica Amministrazione.
4. Orientamenti giurisprudenziali e norme integrative
Il Tribunale richiama la consolidata giurisprudenza – da Cass. n. 7322/2019 a vari precedenti di merito – che riconosce la cittadinanza anche in presenza di irregolarità formali non imputabili al dichiarante, purché siano soddisfatti i requisiti sostanziali.
Viene altresì richiamata la circolare ministeriale n. 22/2007, secondo cui eventuali irregolarità documentali o anagrafiche non possono essere poste a carico del minore, e il successivo art. 33 del d.l. n. 69/2013 che consente di dimostrare la continuità della presenza in Italia con ogni “idonea documentazione”, anche in presenza di disfunzioni riconducibili alla PA o ai genitori.
5. Il dispositivo e la condanna alle spese
In conclusione, il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando la ricorrente cittadina italiana e ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle registrazioni e comunicazioni previste. È stata inoltre disposta la condanna del Ministero dell’Interno al rimborso delle spese di lite, per un totale di euro 1.000 oltre accessori.
6. Conclusioni
La sentenza in commento rappresenta un chiaro esempio di applicazione del principio di effettività dei diritti. Essa afferma che il diritto alla cittadinanza non può essere sacrificato su basi meramente formali, soprattutto quando il comportamento omissivo dell’Amministrazione ha impedito l’esercizio pieno di una prerogativa individuale. L’inquadramento giuridico adottato tutela non solo la legalità sostanziale, ma anche la dignità e il radicamento degli individui nati in Italia, cresciuti e formatisi nel tessuto sociale e culturale nazionale.
Avv. Fabio Loscerbo
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