La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 marzo 2026, resa nella causa C-477/24, Deldwyn, affronta una questione di notevole rilievo pratico per i familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione: a quali condizioni, dopo il divorzio, possa essere conservato il diritto di soggiorno collegato allo status lavorativo dell’ex coniuge europeo.
La direttiva 2004/38/CE consente, in determinate circostanze, di mantenere la qualità di lavoratore anche dopo la cessazione dell’attività per disoccupazione involontaria. La Corte ha però precisato che l’espressione «aver lavorato per più di un anno» richiede un periodo lavorativo unico e continuativo superiore all’anno. Non è dunque sufficiente sommare automaticamente rapporti di lavoro distinti e di durata più breve per raggiungere complessivamente i dodici mesi.
La pronuncia chiarisce inoltre che la semplice percezione di un’indennità di disoccupazione non dimostra, da sola, che la disoccupazione sia stata formalmente accertata come involontaria secondo le condizioni previste dalla direttiva. Occorre verificare concretamente la documentazione disponibile e il riconoscimento della condizione da parte delle autorità competenti.
Il passaggio più significativo riguarda tuttavia le garanzie procedimentali. Quando la decisione sul soggiorno del familiare straniero dipende da informazioni relative alla precedente attività lavorativa dell’ex coniuge cittadino dell’Unione, l’amministrazione non può fondare il diniego su elementi sottratti al contraddittorio. L’interessato deve poter conoscere i dati essenziali utilizzati nel procedimento e contestarne l’esattezza e la rilevanza, ferme restando le necessarie cautele per la tutela dei dati personali dell’ex coniuge.
La decisione conferma un principio generale: il diritto di soggiorno derivato non può essere valutato attraverso automatismi né mediante informazioni amministrative invisibili. Continuità del lavoro, natura involontaria della disoccupazione e conservazione dello status devono essere accertate puntualmente; allo stesso tempo, chi rischia di perdere il titolo di soggiorno deve essere posto nella condizione concreta di difendersi.
Testo ufficiale: CGUE, causa C-477/24, Deldwyn.
Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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