mercoledì 2 settembre 2026

Prima domanda reiterata dichiarata inammissibile: fino alla scadenza del termine di ricorso lo straniero non è ancora espellibile

Con l’ordinanza n. 24430 del 4 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione interviene su un punto decisivo della disciplina delle domande reiterate: quando una prima domanda reiterata venga dichiarata inammissibile per assenza di elementi nuovi, lo straniero non diventa espellibile nello stesso istante in cui la Commissione adotta la decisione.

Secondo la Corte, l’obbligo di lasciare il territorio previsto dall’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008 sorge alla scadenza del termine per proporre ricorso. Fino a quel momento l’amministrazione non può trattare l’interessato come se il procedimento fosse definitivamente concluso. Ne consegue che un trattenimento disposto in funzione dell’allontanamento prima della scadenza del termine d’impugnazione può risultare privo del necessario presupposto giuridico.

Il principio assume particolare rilievo nel nuovo quadro normativo successivo all’attuazione del Patto europeo. La Cassazione distingue infatti la prima domanda reiterata priva di elementi nuovi dalle differenti ipotesi nelle quali la normativa consente di negare il diritto di rimanere, come determinate domande reiterate successive o quelle presentate esclusivamente allo scopo di impedire l’esecuzione imminente di un rimpatrio.

La Prima Sezione civile prende inoltre espressamente le distanze da precedenti decisioni delle sezioni penali che avevano accolto una lettura più restrittiva. Il contrasto dimostra quanto sia pericoloso applicare formule automatiche in un settore nel quale pochi giorni possono determinare la legittimità o l’illegittimità di una restrizione della libertà personale.

Nella pratica, prima di affermare che lo straniero sia immediatamente espellibile occorre ricostruire almeno quattro elementi: se si tratti della prima o di una successiva domanda reiterata; la data della decisione della Commissione; la data della notificazione; il termine ancora disponibile per impugnare. Senza questa cronologia non è possibile stabilire se esista già un valido obbligo di lasciare il territorio.

La pronuncia riafferma così un principio elementare ma spesso trascurato: la decisione amministrativa e la sua definitività non coincidono. Il tempo riconosciuto dalla legge per ricorrere è parte integrante della tutela giurisdizionale e non può essere anticipatamente svuotato attraverso un trattenimento finalizzato al rimpatrio.

Provvedimento e scheda: Cass. n. 24430/2026.


Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista Registro UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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