Benvenuti nel blog ufficiale dell'Avv. Fabio Loscerbo, uno spazio dedicato al diritto dell'immigrazione, alla protezione internazionale e complementare, e alla tutela dei diritti fondamentali. Questo blog nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per chiunque sia interessato ad approfondire temi legati al diritto degli stranieri, sia in ambito giuridico che umano.
TAR Emilia-Romagna: Police Headquarters Must Issue Seasonal Residence Permit, Cannot Simply Archive It
A significant ruling by the Regional Administrative Tribunal (TAR) of Emilia-Romagna, First Section, published on 27 February 2026 (case registered under general register number 1845 of 2025), clarifies an important principle in Italian immigration law: administrative delay cannot justify the archiving of a lawful application for a seasonal residence permit.
The case concerned a foreign national who had lawfully entered Italy with a seasonal work visa, obtained the necessary work authorization, signed the employment contract, and duly submitted the application for a seasonal residence permit. Despite compliance with all legal requirements, the Police Headquarters failed to proceed with the physical issuance of the permit card and later archived the application.
The administration justified its decision by referring to “short timeframes” between the administrative processing stage and the conclusion of the procedure, arguing that it had not been possible to print the residence permit in time.
The TAR rejected this reasoning. According to the Court, a delay attributable to the administration cannot operate to the detriment of the applicant. Where the substantive and formal requirements for issuing the permit are met, organizational inefficiencies cannot serve as a lawful basis for archiving the request.
Beyond the immediate procedural issue, the ruling has broader implications. The Court noted that the failure to issue the seasonal permit may have directly affected the applicant’s ability to apply for its conversion into a standard subordinate employment permit under Article 24 of Legislative Decree no. 286 of 1998.
While the Tribunal clarified that conversion cannot be assessed ex officio and must be requested through a specific application, it emphasized that the administration must first fulfill its obligation to issue the seasonal permit. Only thereafter can any evaluation concerning conversion take place.
The judgment reaffirms a core principle of administrative law: public inefficiency cannot become an indirect sanction against a foreign worker who has complied with all legal obligations. In the field of immigration law—where procedural timing often determines the difference between lawful stay and irregularity—such clarification is particularly significant.
This decision may serve as an important precedent in future disputes concerning delays in the issuance of residence permits and their impact on the continuity of lawful employment in Italy.
Travail saisonnier : les conditions pour convertir le permis de séjour Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Droit de l’Immigration ». Je suis l’avocat Fabio Loscerbo. Une décision du tribunal administratif a examiné la conversion du permis de séjour pour travail saisonnier en permis pour travail salarié. Dans ces cas, un élément décisif est le nombre minimum de journées de travail effectivement démontrées. https://www.youtube.com/watch?v=_FbTVFsmfRk
Protezione complementare, protezione speciale e convertibilità dopo il Decreto Cutro: una lettura sistematica tra norma e diritto vivente
Il tema della convertibilità del permesso per protezione speciale, nel sistema successivo al Decreto Cutro, non può essere affrontato in termini meramente letterali o isolati. La riforma introdotta dal Decreto-Legge 20/2023, convertito nella Legge 50/2023, ha certamente inciso in senso restrittivo sull’istituto, riducendone l’ambito applicativo e introducendo un espresso divieto di conversione in permessi per motivi di lavoro. Tuttavia, limitarsi a questo dato normativo significa non cogliere la reale dinamica del sistema.
Come emerge chiaramente dal contributo scientifico pubblicato su Calaméo https://www.calameo.com/books/008079775f5d5eabd6d86 e dal lavoro di analisi dedicato al ruolo del dispositivo nella giurisprudenza di merito , la questione della convertibilità non si esaurisce nel contenuto della norma, ma si colloca nel punto di intersezione tra diritto scritto e diritto vivente.
Il legislatore ha inteso ricondurre la protezione speciale entro una dimensione residuale e temporanea, coerente con una logica di contenimento degli effetti stabilizzanti del soggiorno. Tuttavia, tale impostazione incontra un limite strutturale nella stessa architettura dell’ordinamento, che continua a essere permeata dagli obblighi costituzionali e internazionali. Il richiamo contenuto nell’art. 19 del d.lgs. 286/1998 agli obblighi derivanti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo impedisce di ridurre la protezione speciale a una misura meramente formale o transitoria.
È proprio in questo spazio che si inserisce il ruolo della giurisprudenza, e in particolare dell’elaborazione sviluppata dal Tribunale di Bologna. Le decisioni di merito analizzate mostrano un dato costante: il permesso per protezione speciale viene riconosciuto con caratteristiche ben definite, ossia durata biennale, rinnovabilità e possibilità di svolgere attività lavorativa. Questi elementi, lungi dall’essere accessori, assumono una funzione qualificatoria e incidono direttamente sulla natura giuridica del titolo.
Un permesso lavorabile e rinnovabile non è, per sua struttura, un titolo meramente temporaneo. Esso si colloca, piuttosto, nell’ambito dei titoli orientati alla stabilità e all’integrazione. In questo senso, la qualificazione operata nel dispositivo del provvedimento giurisdizionale diventa decisiva, poiché è proprio attraverso il dispositivo che il giudice conforma concretamente il contenuto del titolo e vincola l’amministrazione al suo rilascio nei termini stabiliti.
Il punto centrale, allora, non è tanto se la norma consenta o meno la convertibilità, ma quale sia la natura del titolo di soggiorno così come concretamente configurato. Se il titolo è strutturato in modo tale da consentire l’inserimento lavorativo e la continuità del soggiorno, la sua collocazione nel sistema non può che essere quella dei titoli suscettibili di evoluzione.
In questa prospettiva, la convertibilità non emerge come un attributo esplicito, ma come un effetto sistemico implicito. Essa deriva dalla coerenza interna del sistema e dalla qualificazione del titolo operata in sede giurisdizionale. Negare in modo assoluto la convertibilità di un permesso biennale, rinnovabile e lavorabile significherebbe introdurre una contraddizione logica, riconoscendo da un lato un percorso di integrazione e negandone, dall’altro, ogni possibile sviluppo.
Questo assetto interpretativo assume un rilievo che va oltre il piano tecnico e si collega direttamente al paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”. Il sistema dell’immigrazione, per essere coerente, non può limitarsi a regolare l’ingresso e la permanenza, ma deve individuare criteri chiari per la stabilizzazione o, in alternativa, per l’uscita dal territorio.
L’integrazione rappresenta, in questo contesto, il criterio decisivo. Quando il soggetto ha sviluppato un radicamento effettivo – attraverso il lavoro, le relazioni sociali, la permanenza nel territorio – l’ordinamento non può ignorare tale situazione senza entrare in contrasto con i propri principi fondamentali. La protezione speciale, così come ricostruita dalla giurisprudenza, diventa allora lo strumento attraverso cui tale integrazione viene riconosciuta sul piano giuridico.
Se questa è la funzione dell’istituto, la convertibilità non può essere considerata un’eccezione o una concessione. Essa costituisce, piuttosto, la naturale evoluzione di una posizione giuridica già orientata alla stabilità. In questo senso, il divieto introdotto dal Decreto Cutro continua a operare come regola generale sul piano astratto, ma incontra un limite nella concreta configurazione del titolo e nella necessità di garantire coerenza sistemica.
Il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione” consente di leggere questa dinamica in modo unitario. Non si tratta di ampliare indiscriminatamente gli spazi di permanenza, ma di distinguere in modo netto tra situazioni integrate e situazioni non integrate. Nel primo caso, la stabilizzazione del soggiorno rappresenta un esito coerente e necessario; nel secondo, l’ordinamento deve prevedere strumenti di uscita.
La protezione speciale, nella sua configurazione attuale, si colloca esattamente in questo spazio intermedio, ma non come misura ambigua o indefinita. Essa opera come meccanismo di emersione giuridica dell’integrazione, destinato a evolvere verso forme più stabili quando ne ricorrano i presupposti.
In definitiva, la questione della convertibilità non può essere affrontata come un problema isolato, ma deve essere ricondotta alla struttura complessiva del sistema. La giurisprudenza di merito, e in particolare l’orientamento del Tribunale di Bologna, dimostra che la protezione speciale, anche dopo il Decreto Cutro, continua a essere un titolo dinamico, strutturalmente compatibile con i meccanismi di evoluzione del soggiorno.
È proprio in questa dimensione che si coglie il significato più profondo dell’istituto: non una misura residuale, ma uno strumento di equilibrio tra esigenze di controllo e tutela dei diritti fondamentali, nel quale l’integrazione diventa il criterio decisivo per la stabilizzazione della posizione dello straniero.
Avv. Fabio Loscerbo Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea (ID: 280782895721-36) ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo tra giudizio di pericolosità e obbligo di rilascio di un titolo alternativo: nota a TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 334
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, 26 febbraio 2026, n. 334 (ricorso iscritto al ruolo generale numero 58 del 2026), offre un’occasione particolarmente significativa per riflettere sul regime giuridico della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La fattispecie trae origine dalla revoca, disposta dalla Questura di Bologna, del titolo di lungo periodo rilasciato allo straniero, sulla base di un giudizio di pericolosità sociale desunto da condanne penali definitive per reati di particolare gravità. Il ricorrente ha censurato il provvedimento deducendo, tra l’altro, l’illegittimità di una revoca asseritamente automatica e il difetto di valutazione in ordine alla propria integrazione sociale, familiare e lavorativa.
Il Collegio affronta in modo puntuale la struttura dell’art. 9 del Testo Unico Immigrazione, richiamando il comma 4, secondo cui il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato – e, per effetto del combinato disposto con il comma 7, può essere revocato – allo straniero ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La norma impone tuttavia un giudizio non meramente formale, ma sostanziale, che tenga conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.
La sentenza si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la revoca del titolo di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo tra condanna penale e perdita del permesso. È necessario un accertamento attuale della pericolosità, che valorizzi la personalità del soggetto e la concreta incidenza dei fatti sul bene giuridico tutelato. Nel caso di specie, il TAR ritiene che l’Amministrazione abbia svolto tale valutazione in modo non illogico né irragionevole, esaminando la gravità delle condotte e ritenendo recessivi, rispetto alla tutela dell’ordine pubblico, gli elementi addotti in tema di integrazione.
Di particolare rilievo sistematico è, tuttavia, il passaggio motivazionale relativo all’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. La disposizione stabilisce che, ove non debba essere disposta l’espulsione, allo straniero cui sia stato revocato il permesso di lungo periodo deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del Testo Unico. Si tratta di una previsione che esprime un principio di continuità della condizione giuridica dello straniero, impedendo che la revoca del titolo “rafforzato” determini automaticamente una situazione di irregolarità.
Nel caso esaminato, la Questura aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine alla possibilità di rilascio di un diverso titolo. Il TAR accoglie quindi il ricorso limitatamente a tale profilo, annullando il provvedimento nella parte in cui non è stata effettuata la necessaria verifica. L’Amministrazione dovrà pertanto riesaminare la posizione dell’interessato alla luce della disciplina vigente, pronunciandosi espressamente sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso alternativo.
La decisione assume rilievo non solo per la ricostruzione del corretto esercizio del potere discrezionale in materia di sicurezza pubblica, ma anche per l’affermazione di un principio di legalità sostanziale: la discrezionalità amministrativa non può tradursi in un vuoto di tutela. La revoca del titolo di lungo periodo, pur legittima sotto il profilo del giudizio di pericolosità, non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di applicare integralmente la disciplina del Testo Unico, garantendo una valutazione complessiva e aggiornata della posizione dello straniero.
Ne emerge un equilibrio delicato tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti, nel quale il giudice amministrativo svolge una funzione di controllo sulla correttezza del procedimento e sulla completezza dell’istruttoria, senza sostituirsi all’Amministrazione nelle scelte di merito, ma imponendo il rispetto della legalità e della proporzionalità.
TEMA: Illegittimità dell’archiviazione del permesso stagionale e obbligo di rilascio del titolo materiale: note a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna (Sez. I, 27 febbraio 2026, ruolo generale n. 1845/2025)
Abstract La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, pubblicata il 27 febbraio 2026 (ruolo generale n. 1845/2025), affronta un nodo centrale nella gestione delle procedure amministrative in materia di lavoro stagionale: la possibilità per la Questura di archiviare una domanda di permesso di soggiorno per ragioni meramente organizzative, in assenza di motivi ostativi sostanziali. Il Collegio afferma un principio di particolare rilievo sistematico: l’omessa tempestiva istruzione del procedimento non può ridondare a danno del richiedente, né può incidere indirettamente sulla successiva facoltà di conversione del titolo.
Inquadramento normativo e oggetto della controversia
La controversia trae origine dall’archiviazione di un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, presentata a seguito di nulla osta rilasciato ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il ricorrente aveva fatto ingresso regolare nel territorio nazionale con visto per lavoro stagionale, aveva sottoscritto il contratto e presentato domanda di permesso, adempiendo agli obblighi procedimentali previsti. Tuttavia, la Questura non aveva proceduto alla stampa materiale del titolo, motivando l’archiviazione con il riferimento ai “tempi stretti” tra istruttoria e conclusione del procedimento.
La questione giuridica sottoposta al TAR concerneva, dunque, la legittimità di un provvedimento di archiviazione fondato non su ragioni sostanziali ostative, bensì su una disfunzione temporale imputabile all’apparato amministrativo.
Il principio affermato dal TAR: il ritardo amministrativo non può danneggiare l’istante
Il Collegio ha ritenuto la motivazione inidonea a giustificare l’archiviazione, evidenziando come l’omessa tempestiva istruzione del procedimento amministrativo non possa tradursi in un pregiudizio per il soggetto richiedente, in presenza dei presupposti normativi per il rilascio del titolo.
Il principio è coerente con l’impianto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con il dovere di buona amministrazione, nonché con l’obbligo di conclusione del procedimento entro termini ragionevoli. L’archiviazione non può surrogare un diniego sostanziale, né può fungere da rimedio organizzativo rispetto a inefficienze interne.
Sotto questo profilo, la sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza che tende a ricondurre l’esercizio del potere amministrativo entro i limiti della legalità sostanziale, evitando che il mancato rispetto dei tempi procedimentali si traduca in un effetto espulsivo di fatto.
Il rilascio “materiale” del titolo e la questione della conversione
Di particolare interesse è il passaggio motivazionale relativo al rapporto tra rilascio del permesso stagionale e possibilità di conversione in lavoro subordinato ordinario, ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Il TAR osserva che la mancata stampa del titolo può aver determinato una situazione di incertezza giuridica tale da incidere sulla tempestiva attivazione della procedura di conversione. Pur ribadendo che la conversione richiede un’apposita istanza del lavoratore e non può essere valutata d’ufficio dall’Amministrazione, il Collegio sottolinea come il rilascio del titolo stagionale costituisca un presupposto logico e funzionale per l’esercizio pieno delle facoltà riconosciute dall’ordinamento.
Ne deriva che l’Amministrazione, in assenza di elementi ostativi di natura sostanziale, è tenuta a procedere al rilascio materiale del titolo, anche mantenendo la scadenza originaria, lasciando impregiudicata ogni successiva valutazione in ordine alla conversione.
Profili sistematici: legalità amministrativa e tutela dell’affidamento
La decisione assume rilievo non solo per la materia specifica del lavoro stagionale, ma per l’impostazione di fondo: l’inefficienza amministrativa non può trasformarsi in una sanzione indiretta a carico del destinatario del procedimento.
Il principio di legalità amministrativa impone che ogni compressione di una posizione giuridica soggettiva trovi fondamento in ragioni sostanziali tipizzate dalla legge. Diversamente, si determinerebbe una forma di irregolarità “indotta”, non riconducibile a un comportamento dell’interessato, ma a una disfunzione dell’apparato pubblico.
In un sistema nel quale la regolarità del soggiorno condiziona l’accesso al lavoro, ai diritti sociali e alla continuità del progetto migratorio, il rispetto dei tempi e delle forme procedimentali non costituisce un aspetto meramente formale, ma una garanzia sostanziale.
Considerazioni conclusive
La sentenza del TAR Emilia-Romagna del 27 febbraio 2026 (ruolo generale n. 1845/2025), pubblicata integralmente su Calaméo al link sopra indicato, rappresenta un arresto significativo in materia di permessi di soggiorno stagionali.
Essa riafferma un principio elementare ma spesso disatteso nella prassi: quando il richiedente ha adempiuto a tutti gli obblighi normativi, l’Amministrazione non può sottrarsi al rilascio del titolo invocando proprie carenze organizzative.
Si tratta di un passaggio importante in un contesto nel quale la corretta gestione della procedura amministrativa incide direttamente sulla distinzione tra soggiorno regolare e irregolare e, quindi, sulla concreta effettività dei diritti riconosciuti dall’ordinamento.
Permiso de larga duración de la UE: sin ingresos suficientes la solicitud puede ser rechazada Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast “Derecho de Inmigración”. Yo soy el abogado Fabio Loscerbo. El Tribunal Administrativo Regional del Piamonte confirmó la negativa al permiso de residencia de larga duración de la Unión Europea porque los ingresos del solicitante eran inferiores al importe de la prestación social. La decisión recuerda un principio claro: sin el ingreso mínimo requerido, el permiso de larga duración no puede concederse. https://www.youtube.com/watch?v=-NyQ75zjqkk
SIS Alert and Visa Cancellation: Court Rejects Automatic Decisions Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law”. My name is lawyer Fabio Loscerbo. In Judgment number 2728 of 2026, case number 13539 of 2025, the Regional Administrative Court of Lazio ruled that an SIS alert cannot automatically justify cancelling a visa. Authorities must always assess the specific circumstances and proportionality of the decision. https://www.youtube.com/watch?v=i2mlHUJsqVs
Special Protection: Conversion into a Work Permit Is Not Automatic Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law”. My name is Fabio Loscerbo, immigration lawyer. The Administrative Court of Trento clarified that converting a residence permit for special protection into a work permit is not automatic. Authorities may refuse the conversion when there are criminal convictions or concerns about social integration. https://www.youtube.com/watch?v=0s38C2-C-Lc