mercoledì 31 dicembre 2025

https://ift.tt/JG8cdVk https://ift.tt/HALJxMf https://ift.tt/zgUmklR https://ift.tt/Wl56ZnS from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/PAExa07 via IFTTT

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/PAExa07
via IFTTT

https://ift.tt/JG8cdVk https://ift.tt/HALJxMf https://ift.tt/zgUmklR

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/PAExa07
via IFTTT

La protection complémentaire après le décret-loi n° 20/2023 : continuité jurisprudentielle et protection de la vie privée et familiale dans la jurisprudence récente de fond https://ift.tt/zHT3xsj La protection complémentaire après le décret-loi n° 20/2023 : continuité jurisprudentielle et protection de la vie privée et familiale dans la jurisprudence récente de fond Résumé Le présent article examine une décision récente rendue par un tribunal ordinaire, section spécialisée en matière d’immigration, de protection internationale et de libre circulation des citoyens de l’Union européenne, ayant reconnu le droit à la délivrance d’un titre de séjour pour protection complémentaire au titre de l’article 19, paragraphes 1 et 1.1, du décret législatif n° 286 de 1998. Rendue à l’issue d’une procédure dans laquelle le requérant a renoncé aux formes de protection « supérieures », cette décision offre l’occasion d’une réflexion systématique sur le régime juridique de la protection complémentaire à la suite des modifications introduites par le décret-loi n° 20 de 2023, converti en loi n° 50 de 2023, ainsi que sur le rôle central de la jurisprudence — en particulier celle de la Cour de cassation — dans la concrétisation d’une clause législative délibérément formulée de manière souple. Le texte intégral de la décision est disponible dans la publication Calameo au lien suivant : https://ift.tt/VX26LdC 1. Introduction La protection complémentaire constitue aujourd’hui l’un des domaines les plus délicats du droit italien de l’immigration. Elle se situe au croisement du droit constitutionnel d’asile, des obligations internationales assumées par l’État et des choix de politique législative visant au contrôle des flux migratoires. La décision commentée s’inscrit pleinement dans ce cadre, en proposant une reconstruction argumentée du régime juridique applicable et, surtout, un exemple concret de mise en œuvre des critères élaborés par la jurisprudence nationale et supranationale. 2. Le cadre juridique après le décret-loi n° 20/2023 Le tribunal débute son analyse par un examen attentif de l’évolution de l’article 19 du texte unique sur l’immigration. Après la réforme de 2020, qui avait codifié les critères d’évaluation de la protection de la vie privée et familiale, le décret-loi n° 20 de 2023 est intervenu à nouveau en abrogeant certaines parties du paragraphe 1.1. Cette intervention n’a toutefois pas supprimé la protection du droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale, laquelle continue de trouver son fondement dans les obligations constitutionnelles et conventionnelles, en particulier dans l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La décision souligne que le cadre juridique actuel impose à l’interprète un retour à des critères d’évaluation d’origine jurisprudentielle, dépassant ainsi la phase de typification normative renforcée introduite en 2020. Dans cette perspective, la protection complémentaire n’est pas vidée de sa substance, mais de nouveau confiée à la fonction de mise en balance du juge. 3. Le rôle de la jurisprudence de la Cour de cassation Une importance particulière est accordée aux références à la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a précisé que la réforme de 2023 n’a pas entraîné de recul dans la protection des droits fondamentaux de l’étranger. La décision adhère à l’orientation selon laquelle la protection complémentaire peut être accordée lorsque l’enracinement sur le territoire national est tel que l’éloignement apparaîtrait disproportionné au regard des intérêts publics poursuivis. Dans cette optique, le juge du fond se réfère expressément aux principes de mise en balance et de proportionnalité, déjà développés dans la jurisprudence antérieure relative à la protection humanitaire, réaffirmant ainsi la continuité systématique entre les différentes phases législatives. 4. L’évaluation de l’enracinement et de la vie privée Le cœur de la motivation réside dans l’évaluation concrète de la vie privée du requérant. Le tribunal procède à une analyse globale et non fragmentée des indices d’intégration, tels que la durée de la présence en Italie, l’insertion professionnelle stable, l’autonomie économique, la connaissance de la langue, les relations sociales et la capacité à vivre de manière indépendante en dehors du système d’accueil. Ces éléments sont interprétés comme l’expression d’une vie privée consolidée, dont l’atteinte — en l’absence de raisons impérieuses tenant à l’ordre public ou à la sécurité publique — est incompatible avec l’article 8 de la CEDH. Le retour dans le pays d’origine n’est pas apprécié de manière abstraite, mais au regard du risque concret de déracinement et de dégradation significative des conditions de vie acquises en Italie. 5. Conclusions La décision confirme que la protection complémentaire, même après le décret-loi n° 20 de 2023, demeure un instrument essentiel de protection des droits fondamentaux des étrangers. L’absence de critères législatifs rigides ne crée pas un vide de protection, mais exige au contraire un exercice responsable du pouvoir d’appréciation judiciaire, fondé sur des paramètres constitutionnels, conventionnels et jurisprudentiels. Dans cette perspective, la décision s’inscrit dans une approche interprétative orientée vers la continuité et la rationalité du système juridique, en réaffirmant que l’intégration effective et l’enracinement social ne constituent pas des éléments marginaux, mais des facteurs centraux dans l’appréciation de la légalité de l’éloignement de l’étranger du territoire national. Avv. Fabio Loscerbo

from Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/PAExa07
via IFTTT

La protezione complementare dopo il decreto-legge 20/2023: continuità giurisprudenziale e tutela della vita privata e familiare nella recente giurisprudenza di merito

 La protezione complementare dopo il decreto-legge 20/2023: continuità giurisprudenziale e tutela della vita privata e familiare nella recente giurisprudenza di merito


Abstract

Il contributo esamina un recente decreto reso da un Tribunale ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, con cui è stato riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione complementare ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 286 del 1998. Il provvedimento, pronunciato all’esito di un giudizio nel quale il ricorrente ha rinunciato alle forme di protezione “maggiori”, offre lo spunto per una riflessione sistematica sul regime giuridico della protezione complementare dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 20 del 2023, convertito dalla legge 50 del 2023, e sul ruolo centrale della giurisprudenza, in particolare di legittimità, nel riempire di contenuto una clausola normativa volutamente elastica. Il decreto è consultabile integralmente nella pubblicazione Calameo al seguente indirizzo: https://www.calameo.com/books/00807977541b94e1f7da1


1. Premessa

La protezione complementare rappresenta oggi uno degli snodi più delicati del diritto dell’immigrazione italiano. Essa si colloca in una zona di confine tra il diritto costituzionale d’asilo, gli obblighi internazionali assunti dallo Stato e le scelte di politica legislativa in materia di controllo dei flussi migratori. Il decreto in commento si inserisce in questo contesto, offrendo una ricostruzione argomentata della disciplina vigente e, soprattutto, un esempio di applicazione concreta dei criteri elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

2. Il quadro normativo dopo il decreto-legge 20/2023

Il Tribunale muove da una ricognizione puntuale dell’evoluzione dell’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione. Dopo la riforma del 2020, che aveva tipizzato i criteri di valutazione della tutela della vita privata e familiare, il decreto-legge 20 del 2023 ha inciso nuovamente sulla disposizione, abrogando alcune parti del comma 1.1. Tale intervento, tuttavia, non ha eliminato la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, che continua a trovare fondamento negli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare nell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il decreto evidenzia come la disciplina vigente imponga all’interprete un ritorno a criteri di valutazione di matrice giurisprudenziale, superando la fase di maggiore tipizzazione normativa introdotta nel 2020. In questa prospettiva, la protezione complementare non viene svuotata di contenuto, ma riaffidata alla funzione di bilanciamento del giudice.

3. Il ruolo della giurisprudenza di legittimità

Particolare rilievo assume il richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha chiarito come la riforma del 2023 non abbia determinato un arretramento della tutela dei diritti fondamentali dello straniero. Il decreto valorizza l’orientamento secondo cui la protezione complementare può essere riconosciuta quando il radicamento sul territorio nazionale sia tale da rendere l’allontanamento sproporzionato rispetto agli interessi pubblici perseguiti.

In questo senso, il giudice di merito richiama espressamente il principio del bilanciamento e della proporzionalità, già elaborato in epoca anteriore dalla giurisprudenza sulla protezione umanitaria, riaffermando la continuità sistematica tra le diverse stagioni normative.

4. La valutazione del radicamento e della vita privata

Il cuore motivazionale del provvedimento è rappresentato dalla valutazione in concreto della vita privata del ricorrente. Il Tribunale procede a un’analisi complessiva e non frammentata degli indici di integrazione: durata della permanenza in Italia, inserimento lavorativo stabile, autonomia economica, conoscenza della lingua, relazioni sociali e capacità di vivere al di fuori del sistema di accoglienza.

Tali elementi vengono letti come espressione di una vita privata consolidata, la cui lesione, in assenza di esigenze imperative di ordine o sicurezza pubblica, non risulta compatibile con l’articolo 8 della CEDU. Il ritorno nel Paese di origine viene valutato non in astratto, ma in relazione al concreto rischio di sradicamento e di compromissione significativa delle condizioni di vita raggiunte in Italia.

5. Considerazioni conclusive

Il decreto conferma che la protezione complementare, anche dopo il decreto-legge 20 del 2023, rimane uno strumento essenziale di tutela dei diritti fondamentali dello straniero. L’assenza di criteri normativi rigidi non comporta un vuoto di protezione, ma richiede un esercizio responsabile della funzione giurisdizionale, fondato sui parametri costituzionali, convenzionali e giurisprudenziali.

In questa prospettiva, il provvedimento si colloca nel solco di una interpretazione orientata alla continuità e alla razionalità del sistema, riaffermando che l’integrazione effettiva e il radicamento sociale non sono dati marginali, ma elementi centrali nel giudizio di legittimità dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.


Avv. Fabio Loscerbo

venerdì 26 dicembre 2025

Protezione complementare, vita privata e limiti al potere di allontanamento: nota a Tribunale Ordinario di Bologna, sentenza 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025

 Protezione complementare, vita privata e limiti al potere di allontanamento: nota a Tribunale Ordinario di Bologna, sentenza 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025

Abstract
La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025, offre un contributo di particolare rilievo all’elaborazione giurisprudenziale in materia di protezione complementare ex articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. La decisione chiarisce la portata del diritto al rispetto della vita privata e familiare quale limite sostanziale al potere amministrativo di diniego e di allontanamento, ribadendo la natura di diritto soggettivo della tutela quando risulti accertato un radicamento effettivo nel territorio nazionale. L’analisi si sofferma sui criteri di valutazione dell’integrazione, sul principio di proporzionalità e sul regime transitorio applicabile alle istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20.


1. Inquadramento normativo della protezione complementare

La protezione complementare trova il proprio fondamento nell’articolo 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione, come riformulato dal decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, numero 173. La norma ha ampliato in modo significativo l’area di tutela, ancorando il divieto di respingimento ed espulsione non soltanto al rischio di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti, ma anche alla salvaguardia del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in coerenza con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

In tale prospettiva, la protezione complementare si configura come strumento residuale ma autonomo, volto a intercettare situazioni in cui l’allontanamento forzato dal territorio nazionale determinerebbe una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali della persona, pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.


2. Il caso deciso dal Tribunale Ordinario di Bologna

Con la sentenza in commento, il Tribunale Ordinario di Bologna è stato chiamato a valutare la legittimità di un diniego di protezione complementare fondato su un giudizio negativo circa il grado di integrazione sociale della richiedente, espresso dalla Commissione territoriale e recepito dall’autorità questorile.

Il Collegio ha ricostruito in modo analitico il percorso di vita della ricorrente, valorizzando elementi quali la lunga permanenza in Italia, la stabilità del nucleo familiare, la frequenza scolastica dei figli, l’attività lavorativa, seppur caratterizzata da discontinuità, e l’autonomia abitativa. Tali circostanze sono state considerate nel loro insieme, secondo una valutazione complessiva e non frammentaria, idonea a restituire la dimensione reale del radicamento maturato nel territorio nazionale.


3. Vita privata, integrazione e principio di proporzionalità

Uno dei profili più significativi della decisione risiede nell’interpretazione estensiva della nozione di vita privata, intesa come rete di relazioni sociali, affettive e professionali che concorrono a definire l’identità personale dell’individuo. In questa prospettiva, l’integrazione non viene concepita come un traguardo ideale o assoluto, bensì come un processo dinamico, dimostrabile attraverso ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà sociale italiana.

Il Tribunale richiama espressamente il principio di proporzionalità, evidenziando come l’interferenza dello Stato nella vita privata e familiare dello straniero possa ritenersi legittima soltanto in presenza di concrete e attuali esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. In mancanza di tali presupposti, l’allontanamento dal territorio nazionale si traduce in una compressione ingiustificata dei diritti fondamentali, incompatibile con l’articolo 8 CEDU e con la stessa ratio dell’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione.


4. Regime transitorio e disciplina applicabile

Particolarmente rilevante è il richiamo al regime transitorio previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, numero 50. Il Tribunale ribadisce che, per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con conseguente riconoscimento di un permesso di soggiorno di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.

Tale precisazione assume un valore sistematico, poiché contrasta prassi amministrative tese ad applicare retroattivamente la normativa più restrittiva, in violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento.


5. Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e contribuisce a rafforzare l’idea della protezione complementare come diritto soggettivo pieno, azionabile in sede giurisdizionale. La decisione conferma che il giudizio sull’integrazione deve essere sostanziale e individualizzato e che l’Amministrazione non può limitarsi a valutazioni stereotipate o meramente formali.

La pubblicazione integrale della sentenza è disponibile al seguente link Calameo, utile per la consultazione e l’approfondimento del testo originale:
https://www.calameo.com/books/0080797751165099142b8

Avv. Fabio Loscerbo

Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale: tardività, istruttoria e limiti del potere amministrativo nella giurisprudenza del TAR Emilia-Romagna

 

Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale: tardività, istruttoria e limiti del potere amministrativo nella giurisprudenza del TAR Emilia-Romagna

La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato continua a rappresentare uno dei punti di maggiore frizione tra amministrazione e cittadini stranieri. Su questo tema interviene una sentenza di particolare rilievo del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, pubblicata il 22 dicembre 2025, nel ricorso di registro generale 1710 del 2025, che offre chiarimenti di sistema destinati ad avere un impatto concreto sulla prassi degli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

Il caso trae origine dal diniego opposto dalla Prefettura di Modena a una richiesta di conversione presentata da un lavoratore stagionale, fondato su tre elementi ricorrenti: la presunta tardività della domanda, il mancato raggiungimento del requisito delle 39 giornate lavorative e l’asserita irrilevanza delle osservazioni difensive presentate nel procedimento. Il TAR smonta progressivamente questa impostazione, riaffermando principi che, pur non nuovi, risultano frequentemente disattesi nella gestione amministrativa quotidiana.

Sotto il profilo procedimentale, la sentenza valorizza in modo netto il contraddittorio endoprocedimentale, chiarendo che l’inosservanza dell’articolo 10-bis della legge 241 del 1990 non può essere relegata a vizio meramente formale. L’omessa valutazione delle osservazioni difensive incide direttamente sulla legittimità del provvedimento finale, poiché compromette l’istruttoria e svuota di contenuto l’obbligo di motivazione. In questo contesto, il Collegio esclude la possibilità di sanatoria ex articolo 21-octies, laddove il confronto con l’interessato risulti essenziale ai fini decisori.

Quanto al requisito delle 39 giornate lavorative, il Tribunale ribadisce che, nel lavoro agricolo stagionale, la verifica deve essere condotta sulla base delle giornate effettivamente lavorate e della contribuzione previdenziale. Nel caso esaminato, la documentazione prodotta dimostrava il superamento della soglia minima richiesta, mentre l’Amministrazione si era limitata a un’affermazione generica, priva di riscontri istruttori. Ne deriva un ulteriore vizio del provvedimento per carenza di istruttoria e motivazione.

Il passaggio di maggiore interesse sistematico riguarda la tardività della domanda di conversione. Il TAR riafferma che l’articolo 24, comma 10, del Testo Unico Immigrazione non prevede termini perentori e che la scadenza del permesso stagionale non costituisce, di per sé, un ostacolo automatico alla conversione. Il parametro decisivo è quello della ragionevolezza, che deve essere valutato caso per caso. Nel caso concreto, la continuità lavorativa del richiedente ha consentito di superare anche un ritardo temporalmente significativo, escludendo finalità elusive o distorsive dell’istituto.

La sentenza si conclude con l’accoglimento del ricorso e con l’ordine all’Amministrazione di rideterminarsi entro sessanta giorni. Ne emerge un messaggio chiaro e difficilmente eludibile: la gestione amministrativa dell’immigrazione non può fondarsi su automatismi, letture restrittive prive di base normativa o istruttorie superficiali, ma deve confrontarsi con i fatti, con il lavoro effettivamente svolto e con le garanzie procedimentali previste dall’ordinamento.

Il testo integrale della decisione è disponibile per la consultazione e lo studio al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775a789a666320a


Avv. Fabio Loscerbo

Il riconoscimento della protezione complementare tra integrazione sociale e tutela della vita privata: nota a Tribunale di Brescia, sentenza 15 dicembre 2025 (R.G. 4598/2025)

 Il riconoscimento della protezione complementare tra integrazione sociale e tutela della vita privata: nota a Tribunale di Brescia, sentenza 15 dicembre 2025 (R.G. 4598/2025)

La sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia, Settima Sezione Civile, pronunciata all’esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 4598/2025, si inserisce nel dibattito giurisprudenziale relativo all’ambito applicativo della protezione complementare di cui all’art. 19 del d.lgs. 286/1998, offrendo un contributo di particolare interesse sotto il profilo della ricostruzione sistematica della disciplina e dei criteri valutativi rilevanti. Il testo integrale del provvedimento è pubblicato e consultabile al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/008079775a720c61ca034

Il Collegio affronta preliminarmente la questione della disciplina applicabile ratione temporis, chiarendo che, in presenza di una manifestazione di volontà anteriore all’11 marzo 2023, trova applicazione il testo dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione nella formulazione introdotta dal d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020. Tale passaggio assume rilievo centrale, poiché consente al giudice di ricondurre la protezione complementare nell’alveo della tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, secondo una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

La sentenza si sofferma in modo puntuale sulla natura giuridica della protezione complementare, qualificandola come forma di tutela autonoma e direttamente collegata agli obblighi derivanti dagli artt. 2 e 10 della Costituzione, nonché dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In tale prospettiva, il Tribunale prende posizione rispetto a letture restrittive che tendono a ridurre la protezione complementare a strumento residuale o eccezionale, riaffermandone invece la funzione di garanzia dei diritti fondamentali della persona straniera stabilmente inserita nel contesto sociale italiano.

Particolarmente significativa è l’analisi dei criteri di integrazione sociale e lavorativa. Il Collegio ribadisce che il livello di integrazione non deve essere valutato secondo parametri astratti o standardizzati, ma attraverso un accertamento concreto e individualizzato, fondato su elementi oggettivi quali la continuità dell’attività lavorativa, la stabilità abitativa e la durata del soggiorno sul territorio nazionale. L’integrazione viene così intesa come processo progressivo e dinamico, non come risultato definitivo o irreversibile, coerentemente con l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di tutela umanitaria e successivamente trasfusa nella protezione complementare.

Nel caso esaminato, il Tribunale ritiene che il rimpatrio del ricorrente, a fronte di un percorso di integrazione socio-lavorativa ampiamente documentato, determinerebbe una compressione sproporzionata del diritto alla vita privata, ponendosi in contrasto con gli obblighi di non respingimento derivanti dall’ordinamento interno e sovranazionale. Da ciò discende il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione complementare e la conseguente trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per l’esecuzione del giudicato.

La decisione del Tribunale di Brescia si colloca, dunque, in una linea interpretativa che valorizza la dimensione sostanziale dell’integrazione e rafforza la tutela giurisdizionale del diritto al soggiorno nei casi in cui l’allontanamento dello straniero comporterebbe una lesione ingiustificata dei suoi diritti fondamentali. La pubblicazione integrale del provvedimento consente di apprezzarne appieno l’impianto argomentativo e ne fa un precedente di sicuro interesse per la riflessione dottrinale e per la prassi applicativa in materia di protezione complementare.

Avv. Fabio Loscerbo

mercoledì 24 dicembre 2025

Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)

 TEMA

Protezione complementare, diritto d’asilo costituzionale e tutela della vita privata e familiare dopo il d.l. 20/2023: note a margine di un decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024)


Abstract
Il contributo analizza un recente decreto del Tribunale di Bologna, emesso il 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024), che riconosce il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La decisione si colloca nel dibattito aperto dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, numero 50, e offre una ricostruzione sistematica della protezione complementare quale espressione del diritto d’asilo costituzionalmente garantito. Particolare attenzione è dedicata al ruolo della vita privata e familiare, alla funzione del giudizio comparativo e al rapporto tra obblighi costituzionali e fonti convenzionali, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.


1. Inquadramento normativo della protezione complementare dopo il 2023

La riforma del 2023 ha inciso profondamente sull’assetto dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, abrogando i periodi che, nella formulazione introdotta nel 2020, tipizzavano espressamente i criteri relativi alla vita privata e familiare. Ciò ha alimentato, nella prassi amministrativa, l’idea di un ridimensionamento della protezione speciale, ridotta a clausola residuale di non-refoulement in senso stretto.

Il decreto in commento prende posizione in modo netto contro tale impostazione, ricostruendo la disciplina vigente come un ritorno, sul piano sistematico, al quadro anteriore al 2020, nel quale la protezione umanitaria – oggi protezione complementare – trovava fondamento diretto negli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall’art. 5, comma 6, e dall’art. 19 del d.lgs. 286/1998. La soppressione di singoli indici normativi non comporta, secondo il Tribunale, l’eliminazione del diritto sostanziale alla tutela, che continua a operare quale limite invalicabile ai provvedimenti di allontanamento.


2. Protezione complementare e diritto d’asilo costituzionale

Uno degli aspetti di maggiore interesse del decreto è il collegamento esplicito tra protezione complementare e diritto d’asilo di cui all’art. 10, terzo comma, della Costituzione. Il Tribunale chiarisce che la protezione speciale non rappresenta una concessione discrezionale dell’amministrazione, bensì una forma di attuazione del diritto d’asilo in senso costituzionale, inteso come diritto fondamentale a uno standard minimo di dignità della vita.

In questa prospettiva, la protezione complementare assume una portata più ampia rispetto agli obblighi minimi derivanti dal diritto dell’Unione europea o dalla sola Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il richiamo agli obblighi costituzionali consente all’ordinamento interno di assicurare un livello di tutela rafforzato, non comprimibile attraverso interpretazioni restrittive fondate esclusivamente su parametri sovranazionali più limitativi.


3. Vita privata e familiare come parametro centrale di tutela

Il decreto dedica un’ampia parte della motivazione alla tutela della vita privata e familiare, richiamando l’art. 8 CEDU e il suo radicamento negli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione. La vita privata non viene intesa in senso statico o meramente familiare, ma come insieme delle relazioni sociali, lavorative e affettive attraverso cui la persona sviluppa la propria identità.

Il Tribunale sottolinea come l’integrazione non possa essere ridotta al solo dato occupazionale, pur rilevante, ma debba essere valutata nella sua dimensione complessiva e concreta. L’allontanamento forzato di uno straniero che abbia radicato in Italia la propria vita privata comporta un rischio di vulnerabilità qualificata, suscettibile di integrare una lesione dei diritti fondamentali, anche in assenza di persecuzioni o trattamenti inumani nel Paese di origine.


4. Il giudizio comparativo e il principio di proporzionalità

Elemento cardine della decisione è il giudizio comparativo tra la situazione nel Paese di origine e il percorso di integrazione realizzato in Italia. Il Tribunale si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità che richiede una valutazione caso per caso, fondata su elementi concreti e attuali, e orientata al bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e la tutela dei diritti fondamentali della persona.

In linea con gli arresti più recenti della Corte di cassazione, viene ribadito che non è necessario un percorso di integrazione “compiuto” o definitivo: è sufficiente che emergano segni univoci e seri di un radicamento effettivo, tali da rendere sproporzionato l’allontanamento. La comparazione attenuata diviene così lo strumento attraverso cui il giudice verifica se il rimpatrio determinerebbe un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e familiare, tale da incidere sul nucleo essenziale della dignità umana.


5. Ricadute sistematiche e prospettive applicative

Il decreto del Tribunale di Bologna offre un contributo di particolare rilevanza per la prassi giudiziaria e amministrativa. Esso chiarisce che la riforma del 2023 non ha svuotato di contenuto la protezione complementare, ma ha riaffidato alla giurisprudenza il compito di ricostruirne i parametri alla luce dei principi costituzionali e convenzionali.

Ne deriva un modello di protezione non automatica, ma rigorosa, nel quale l’integrazione sociale assume valore giuridico pieno e la vita privata e familiare diviene il fulcro del bilanciamento. In un contesto segnato da tensioni tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela dei diritti fondamentali, la decisione in esame riafferma il ruolo del giudice quale garante ultimo della dignità della persona straniera.


Riferimento alla pubblicazione
Il testo integrale del decreto del Tribunale di Bologna del 12 dicembre 2025 (ruolo generale 8151 del 2024) è consultabile nella versione pubblicata su Calameo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/0080797751346a938fdea


Avv. Fabio Loscerbo

domenica 21 dicembre 2025

New on TikTok: العنوان: الحماية التكميلية بعد مرسوم كوترو: ماذا تعني فعلاً؟ مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتحدث عن قرار مهم صادر عن محكمة بولونيا بتاريخ 5 ديسمبر 2025، ويتعلق بـ الحماية التكميلية. بعد مرسوم كوترو، اعتقد الكثير من الناس أن هذا النوع من الحماية قد أُلغي. لكن المحكمة توضح بشكل واضح أن هذا غير صحيح. الحماية التكميلية ما زالت قائمة. بكلمات بسيطة، يجب على الدولة الإيطالية الاستمرار في احترام الحقوق الأساسية للأشخاص الأجانب. من بين هذه الحقوق، حق الحياة الخاصة، أي الحق في الاستمرار في حياة تم بناؤها في إيطاليا، من عمل وعلاقات واستقرار. القانون تغيّر، نعم، لكن الحماية لم تختفِ. ما تغيّر هو أنه لم تعد هناك قواعد صارمة. الآن يجب على القاضي أن ينظر في كل حالة بشكل فردي، حالة بحالة. في القضية التي نظرت فيها محكمة بولونيا، كان العمل عنصراً مهماً جداً. ليس فقط لأن الشخص كان لديه دخل، بل لأن العمل يساعد على بناء علاقات وصداقات وحياة طبيعية في إيطاليا. لكن انتبهوا: الحماية التكميلية ليست تلقائية وليست عفواً عاماً. إذا كانت هناك مشاكل خطيرة تتعلق بالأمن أو النظام العام، يمكن رفض الحماية. الرسالة واضحة: من بنى حياة حقيقية ومنتظمة في إيطاليا يمكن أن يحصل على حماية قانونية، لكن كل حالة يجب أن تُقيَّم بعناية. شكراً لكم على الاستماع. أنا المحامي فابيو لوسيربو، وكان هذا بودكاست قانون الهجرة.

https://ift.tt/lcgQpUY

New on TikTok: Complementary Protection and the Right to Private Life: Bologna Court Judgment of 12 December 2025, General Register No. 13822 of 2025 Good morning, I am Attorney Fabio Loscerbo, and this is a new episode of the podcast Immigration Law. In this episode, we examine a particularly significant judgment delivered by the Tribunale Ordinario di Bologna on 12 December 2025, entered under General Register number 13822 of 2025, which addresses in a clear and structured manner the issue of complementary protection based on the right to respect for private and family life, pursuant to Article 19 of the Italian Consolidated Immigration Act. The case concerns a foreign national who has been living in Italy for many years and has built a life that is now firmly rooted in the country. The police authority had rejected the application for complementary protection, relying on the negative opinion of the Territorial Commission and considering the level of social integration to be insufficiently demonstrated. The Bologna Court, by its decision of 12 December 2025, upheld the appeal and reaffirmed legal principles that should by now be well established, yet continue to be disregarded in administrative practice. First and foremost, the Court clarified that complementary protection does not require proof of a risk of persecution or of inhuman or degrading treatment. The core of the assessment lies elsewhere: it requires verification of whether removal from the national territory would result in a concrete violation of the right to private and family life. This right is not limited to family ties in a strict sense, but encompasses the full range of social, emotional, and working relationships that a person has developed over time. In the case at hand, the Court placed significant weight on very concrete factual elements: long-term residence in Italy, the stable presence of the family unit, the children’s school attendance, employment activity—even if characterised by seasonal discontinuity—and housing autonomy. Taken together, these factors outline a genuine and structured life project, which cannot be disregarded on the basis of abstract or purely formal assessments. A central aspect of the judgment concerns the principle of proportionality. The Bologna Court recalled that the removal of a person who is already integrated into the host society may be justified only where there are concrete and current reasons relating to national security or public order. In the absence of such reasons, uprooting the individual from the social and personal context built in Italy amounts to an unjustified interference with fundamental rights, contrary to Article 8 of the European Convention on Human Rights. The decision also addresses the notion of integration, clarifying that it must not be understood as an ideal or total achievement. The law does not require full, irreversible, or definitive integration. It is sufficient to demonstrate an appreciable effort to integrate into Italian society, through employment, participation in family and social life, and the establishment of stable relationships. This is a realistic interpretation, consistent with the very purpose of complementary protection, which is designed to safeguard concrete human situations rather than theoretical models. Of particular importance is the reference to the transitional legal regime. The Court reiterated that, since the application had been submitted before the entry into force of the so-called Cutro Decree, the previous legal framework continues to apply. As a result, the applicant is entitled to a residence permit with a two-year duration, allowing employment, renewable, and convertible into a work-related residence permit. This aspect is often overlooked in administrative practice, yet it is decisive for the everyday lives of those concerned. The Bologna Court judgment of 12 December 2025, General Register number 13822 of 2025, fits within an already consolidated line of case law

https://ift.tt/YjcPaWz

sabato 20 dicembre 2025

New on TikTok: Título: Protección complementaria después del Decreto Cutro: qué significa realmente Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración. Mi nombre es Avv. Fabio Loscerbo. Hoy hablamos de una decisión importante del Tribunal de Bolonia, del 5 de diciembre de 2025, que se refiere a la protección complementaria. Después del Decreto Cutro, muchas personas pensaron que este tipo de protección había sido eliminada. El Tribunal explica con claridad que esto no es cierto. La protección complementaria sigue existiendo. En palabras sencillas, el Estado italiano debe seguir respetando los derechos fundamentales de las personas extranjeras. Uno de estos derechos es el derecho a la vida privada, es decir, el derecho a continuar una vida construida en Italia, con trabajo, relaciones y estabilidad. La ley ha cambiado, pero la protección no ha desaparecido. Lo que ha cambiado es que ya no existen reglas rígidas. Ahora el juez debe analizar cada situación personal, caso por caso. En el caso decidido por el Tribunal de Bolonia, el trabajo fue muy importante. No solo porque la persona tenía un ingreso, sino porque a través del trabajo se construyen relaciones, amistades y una vida normal en Italia. Pero atención: la protección complementaria no es automática y no es una regularización general. Si existen problemas graves de orden público o de seguridad, la protección puede ser negada. El mensaje es claro: si una persona ha construido una vida real y regular en Italia, la ley puede proteger esa vida. Pero cada caso debe ser evaluado con cuidado. Gracias por escuchar. Mi nombre es Avv. Fabio Loscerbo y esto fue Derecho de la Inmigración.

https://ift.tt/xcwrAH8

venerdì 19 dicembre 2025

New on TikTok: Title: Complementary Protection after the Cutro Decree: what it really means Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. My name is Avv. Fabio Loscerbo. Today we talk about an important decision of the Court of Bologna, issued on 5 December 2025, concerning complementary protection. After the Cutro Decree, many people thought that this type of protection had been cancelled. The Court clearly explains that this is not true. Complementary protection still exists. In simple words, the Italian State must continue to respect the fundamental rights of foreign nationals. One of these rights is the right to private life, meaning the right to continue a life built in Italy, with work, relationships and stability. The law has changed, but the protection has not disappeared. What changed is that there are no more rigid rules. Now the judge must look at each personal situation, case by case. In the case decided by the Court of Bologna, work was very important. Not only because the person had an income, but because work helps people build relationships, friendships and a normal life in Italy. But attention: complementary protection is not automatic and it is not an amnesty. If there are serious problems related to public order or security, protection can be refused. The message is clear: if a person has built a real and regular life in Italy, the law can protect that life. But every case must be carefully evaluated. Thank you for listening. My name is Avv. Fabio Loscerbo, and this was Immigration Law.

https://ift.tt/dKk3YCF

New on TikTok: Permiso de residencia denegado por una condena pasada: cuando la conversión a permiso de trabajo se vuelve imposible Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del podcast Derecho de la Inmigración. Hoy abordamos un problema práctico muy frecuente: la conversión del permiso de residencia en un permiso por trabajo por cuenta ajena denegada a causa de una condena penal previa. La cuestión fue aclarada por el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña, Sección Primera, con la sentencia número 01561 de 2025, dictada en diciembre de 2025. El Tribunal reiteró que, en presencia de una condena firme por delitos en materia de drogas en sus formas más graves, en particular los previstos en el artículo 73, apartado 1-bis, del Decreto del Presidente de la República 309 de 1990, existe una causa automática que impide la concesión o la conversión del permiso de residencia por motivos de trabajo. En estos casos no tienen relevancia ni la suspensión de la pena, ni las circunstancias atenuantes, ni el tiempo transcurrido desde la condena. La administración aplica de manera vinculada los artículos 4, apartado 3, y 5 del Texto Único de Inmigración. El único posible margen de valoración discrecional se refiere a la existencia de vínculos familiares efectivos y actuales en Italia. Solo cuando existe una unidad familiar real, acreditada y no meramente declarada de forma formal, la administración está obligada a realizar una ponderación entre la peligrosidad social y la protección de la vida familiar, también a la luz del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si dichos vínculos no están probados o resultan interrumpidos, la denegación se convierte en sustancialmente obligatoria. El problema práctico, por tanto, es este: muchos extranjeros confían en que una condena ya “cumplida” o lejana en el tiempo no incida más en su situación administrativa. La realidad es distinta. En materia de permisos de residencia por trabajo por cuenta ajena, algunas condenas siguen siendo una barrera infranqueable, con independencia del recorrido laboral posterior o del grado de integración social. Soy el abogado Fabio Loscerbo, gracias por escuchar y hasta pronto para un nuevo episodio del podcast Derecho de la Inmigración.

https://ift.tt/F2oOyWX