venerdì 30 ottobre 2026

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Visto universitario e interruzione degli studi: i limiti della motivazione del diniego

Il rilascio del visto per studio è subordinato alla verifica delle condizioni previste dalla normativa applicabile, ma la discrezionalità amministrativa non giustifica decisioni basate su presunzioni prive di adeguata istruttoria. Il TAR Lazio, Roma, sezione V-quater, con sentenza n. 9553 del 22 maggio 2026, R.G. n. 14173/2025, ha esaminato il rifiuto di un visto opposto a uno studente tunisino anche in ragione di una precedente interruzione del percorso universitario. Il dato cronologico può certamente costituire un elemento dell'istruttoria. Non può tuttavia assumere in modo automatico il significato di assenza di un genuino progetto formativo: occorre considerare le ragioni del percorso individuale, la documentazione prodotta e la coerenza della domanda. Nella vicenda esaminata il riesame successivo alla fase cautelare ha condotto al rilascio del visto. Il giudice ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento, procedendo nondimeno all'accertamento dell'illegittimità del diniego ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo. Il significato della decisione è processualmente preciso. Non si tratta di una condanna al risarcimento né di una generale affermazione secondo cui ogni sospensione degli studi sia irrilevante. Si riconosce invece l'esigenza di una motivazione individualizzata e la possibilità di conservare interesse all'accertamento dell'illegittimità quando il provvedimento è stato successivamente superato. La sentenza costituisce un riferimento per le controversie sui visti universitari, nelle quali la qualità dell'istruttoria è determinante quanto il rispetto dei requisiti formali. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista

Nulla osta al lavoro e capacità economica del datore: il valore dei documenti sopravvenuti

La verifica della capacità economica del datore di lavoro nei procedimenti di ingresso non può essere ridotta a un'istantanea immutabile della situazione aziendale. Il TAR Toscana, con sentenza n. 424 del 27 febbraio 2026, è stato segnalato dalla rassegna specialistica per l'attenzione riservata ai documenti prodotti durante l'istruttoria su una revoca di nulla osta lavorativo. Il principio che emerge dalla ricostruzione disponibile riguarda il dovere dell'amministrazione di valutare gli elementi rilevanti effettivamente trasmessi, anche quando attestino una situazione economica evolutasi rispetto alla fase iniziale. Il procedimento amministrativo deve essere guidato dall'accertamento della realtà sostanziale e non dalla mera cristallizzazione di dati incompleti. È necessario distinguere il requisito sostanziale di capacità economica dall'effettiva acquisizione della documentazione. Un vizio di gestione informatica o di protocollazione non rende automaticamente irrilevante ciò che il privato dimostri di aver trasmesso nei modi previsti. D'altra parte, la produzione di nuovi documenti non impone necessariamente un esito favorevole se, all'esito della valutazione complessiva, i requisiti risultano mancanti. La questione assume particolare rilievo nelle procedure del decreto flussi, nelle quali tempi amministrativi e andamento dell'attività imprenditoriale possono non coincidere. La difesa dovrà documentare puntualmente invio, ricezione e contenuto degli elementi economici sopravvenuti. Nota sulle fonti: il presente commento si fonda sulla ricostruzione della rassegna specialistica relativa alla sentenza TAR Toscana n. 424/2026; il testo integrale della pronuncia non è stato acquisito e non vengono pertanto attribuite al giudice ulteriori statuizioni. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista

Espulsione e condanne penali: la pericolosità deve essere valutata in concreto

Il potere di espulsione dello straniero incontra limiti che non possono essere neutralizzati da un automatismo fondato sulla sola esistenza di precedenti penali. La Corte di cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 1428 del 22 gennaio 2026, R.G. n. 4835/2025, ha affrontato il rapporto fra condanne, pericolosità attuale e legami familiari in una controversia relativa a un decreto di espulsione. Il giudizio sulla pericolosità richiede un accertamento riferito alla situazione concreta della persona. La storia penale resta un elemento importante, che l'autorità può e deve valutare secondo le disposizioni applicabili, ma non sostituisce l'esame delle circostanze individuali, della distanza temporale dai fatti e del radicamento familiare, quando giuridicamente rilevante. La pronuncia richiama così una distinzione fondamentale: la valutazione amministrativa di sicurezza non coincide automaticamente con l'effetto di una condanna. Occorre esplicitare le ragioni per cui le circostanze considerate esprimano una pericolosità attuale e bilanciarle, nei casi previsti dalla legge, con la tutela della vita privata e familiare. L'accoglimento del ricorso in cassazione non conferisce direttamente un titolo di soggiorno, ma impone un nuovo esame conforme al principio di diritto. La ricaduta pratica riguarda la necessità di allegazioni documentali puntuali sui rapporti personali, sul percorso successivo ai fatti penali e sull'effettività dei legami familiari. La tutela dell'ordine pubblico e il controllo giudiziario sugli automatismi non sono esigenze incompatibili: entrambe richiedono una decisione motivata, verificabile e aderente alla fattispecie individuale. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista

Reddito di cittadinanza e protezione sussidiaria: il requisito dei dieci anni davanti alla CGUE

Con la sentenza del 7 maggio 2026 nella causa C-747/22, INPS, ECLI:EU:C:2026:376, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha esaminato la compatibilità con il diritto dell'Unione del requisito di dieci anni di residenza, di cui gli ultimi due continuativi, previsto dalla disciplina italiana del reddito di cittadinanza e applicato anche ai beneficiari della protezione sussidiaria. Il rinvio pregiudiziale, proveniente dal Tribunale di Bergamo, poneva una questione che supera il dato formale dell'eguale applicazione della regola ai cittadini nazionali e ai titolari di protezione. Un requisito apparentemente uniforme può infatti determinare un particolare svantaggio per una categoria che, per le condizioni stesse della protezione internazionale, ha avuto minori possibilità di maturare una lunga residenza nello Stato ospitante. La Corte ha interpretato gli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE nel senso che ostano a quella normativa nazionale, in quanto lesiva del principio di parità di trattamento relativo sia all'accesso all'occupazione sia all'assistenza sociale. L'interpretazione vincola il giudice del rinvio, chiamato a decidere la controversia alla luce della risposta europea. Va precisato che la decisione riguarda il reddito di cittadinanza, istituto successivamente superato nell'ordinamento italiano. Non è corretto trasporne automaticamente il dispositivo a ogni diversa prestazione sociale, senza esaminare la relativa base normativa e la categoria dei beneficiari. La sentenza illumina un punto sistematico: la parità di trattamento non si esaurisce nell'identità testuale dei requisiti, ma impone di considerare l'effetto concreto delle condizioni di accesso sui soggetti protetti dal diritto dell'Unione. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista

Soccorso in mare e diritto alla vita: gli obblighi degli Stati secondo la Corte EDU

Il controllo delle frontiere marittime non attenua gli obblighi positivi degli Stati in materia di tutela della vita. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza del 14 ottobre 2025, F.M. e altri contro Grecia, ricorso n. 17622/21, ha affrontato la responsabilità delle autorità pubbliche in relazione a un'operazione di soccorso nel Mar Egeo. L'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo impone non soltanto di astenersi dalla privazione arbitraria della vita, ma, nelle circostanze previste dalla giurisprudenza convenzionale, di adottare misure operative ragionevoli quando le autorità conoscano o debbano conoscere un rischio reale e immediato. Sul versante procedurale esso esige inoltre indagini effettive sulle circostanze dei fatti che abbiano posto in pericolo o comportato la perdita di vite umane. La Corte ha riscontrato violazioni dell'articolo 2 con riferimento alla gestione dell'operazione e alle carenze dei successivi accertamenti. Il giudizio non implica che ogni esito tragico in mare comporti automaticamente responsabilità statale: la verifica resta ancorata alle circostanze note, ai mezzi disponibili e alla condotta delle autorità competenti. La distinzione fra obbligo sostanziale di protezione e obbligo procedurale di indagine assume rilievo anche per la raccolta delle prove, la conservazione delle comunicazioni operative e la trasparenza delle attività di ricerca e soccorso. La pronuncia conferma che l'effettività del diritto alla vita dipende anche dalla ricostruibilità delle decisioni assunte nelle operazioni marittime: la protezione dei diritti non può arrestarsi sul confine territoriale o nella complessità tecnica delle operazioni di soccorso. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista

Secondo il TAR Lazio, i ritardi nei permessi richiedono istruttoria organizzativa

Secondo il TAR Lazio, i ritardi nei permessi di soggiorno richiedono un'istruttoria sulle responsabilità organizzative

Il tempo dell'amministrazione è un elemento essenziale della tutela giuridica dello straniero. L'ordinanza n. 543/2026 del TAR Lazio, intervenuta nell'ambito di una class action pubblica relativa alla Questura di Roma, pone una questione concreta: in che modo verificare i ritardi strutturali nelle domande di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno presentate mediante kit postale?

La questione sottoposta al giudice

Associazioni, organizzazioni sindacali e cittadini stranieri hanno contestato il funzionamento delle procedure amministrative, con particolare riguardo al periodo che intercorre tra la spedizione del kit postale e la convocazione per il primo appuntamento in Questura. Il problema non coincide con un singolo fascicolo rimasto senza risposta: è l'eventuale carattere sistematico di tempi incompatibili con le esigenze di efficienza della funzione pubblica.

Che cosa ha effettivamente disposto il TAR

Con ordinanza n. 543/2026 il TAR Lazio ha richiesto alla Questura di Roma e al Ministero dell'Interno un approfondimento istruttorio, da completare entro novanta giorni, sulle cause dei ritardi, sulle misure predisposte e sui risultati concretamente ottenuti, anche mediante confronti con altre Questure. Non si tratta, dunque, di una sentenza definitiva che abbia già accertato ogni profilo di responsabilità amministrativa o ordinato il rilascio generalizzato dei permessi. Il giudice ha anzitutto chiesto elementi per valutare la disfunzione denunciata.

Il valore dell'istruttoria nel contenzioso amministrativo

La decisione ricorda che la difesa dell'amministrazione non può esaurirsi in formule astratte sul carico di lavoro. Occorrono dati verificabili sull'organizzazione, sugli appuntamenti, sulla gestione dell'arretrato e sulle misure concretamente adottate. Simmetricamente, la parte ricorrente deve distinguere le esperienze individuali dalla prova di una criticità sistemica, indicando con precisione il segmento del procedimento che presenta il problema.

Le implicazioni per il singolo assistito

La class action pubblica per l'efficienza dell'amministrazione e la tutela individuale non sono strumenti sovrapponibili. Per il singolo cittadino straniero resta essenziale conservare ricevute postali, convocazioni, istanze, solleciti e ogni provvedimento ricevuto. Occorre valutare quale rimedio sia idoneo a ottenere l'atto richiesto o a contrastare un comportamento omissivo, senza presumere che l'ordinanza istruttoria produca automaticamente una decisione favorevole in tutti i procedimenti pendenti.

Una riflessione sul dovere di amministrare

La garanzia dei diritti non consiste soltanto nella possibilità teorica di presentare un'istanza. Un procedimento che tarda oltre misura può incidere sulla documentazione del soggiorno, sull'occupazione e sull'organizzazione della vita familiare. È quindi ragionevole esigere che i tempi siano misurati e giustificati, e che le scelte organizzative dell'amministrazione siano soggette a verifica giudiziale secondo i rimedi previsti dall'ordinamento.

Pronuncia e fonte

TAR Lazio, ordinanza istruttoria n. 543/2026, nel giudizio sui ritardi delle pratiche tramite kit postale presso la Questura di Roma. Fonte: ASGI, 26 gennaio 2026.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Secondo il TAR Lazio, il permesso non può essere consegnato prossimo alla scadenza https://ift.tt/vtqxhW9 Secondo il TAR Lazio, il permesso di soggiorno non può essere consegnato quando è ormai prossimo alla scadenza La durata di un permesso di soggiorno non è un dato soltanto formale. Un titolo materialmente consegnato con mesi o anni di ritardo può compromettere l'accesso al lavoro, ai servizi e alla stabilità amministrativa. Una decisione del TAR Lazio, resa nel 2024, ha affrontato il problema della durata effettiva di un permesso per protezione speciale. La vicenda La persona interessata aveva ottenuto un riconoscimento giudiziale della protezione speciale, ma la formalizzazione e la consegna del titolo da parte della Questura si erano protratte a lungo. La ricorrente lamentava di aver ricevuto un permesso con una durata residua di pochi mesi, malgrado il quadro normativo applicabile prevedesse un titolo biennale. Il principio affermato Il TAR ha ritenuto fondata la censura concernente la durata concretamente fruibile del permesso. Ha osservato che la tesi amministrativa secondo la quale il titolo avrebbe dovuto decorrere dalla formalizzazione della domanda non era sostenuta da un puntuale riferimento normativo. Nel caso esaminato, l'interessata non poteva subire, mediante il rilascio tardivo, la sostanziale riduzione della durata prevista dalla legge. Il principio deve essere riferito al regime normativo e ai fatti della controversia: non implica che ogni permesso decorra necessariamente dalla consegna, né autorizza a ignorare le disposizioni speciali sui singoli titoli. Come documentare il problema Quando si riceve un titolo ormai vicino alla scadenza, occorre conservare copia dell'istanza, della ricevuta, degli eventuali provvedimenti giudiziari, delle convocazioni, delle comunicazioni con la Questura e del permesso effettivamente consegnato. La cronologia consente di distinguere i ritardi imputabili all'istruttoria dai tempi successivi alla decisione amministrativa. È utile presentare una richiesta motivata di rettifica o di riesame, evidenziando la disciplina applicabile alla specifica tipologia di permesso e il periodo di validità concretamente riconosciuto. Nell'eventuale contenzioso vanno individuati con precisione l'atto contestato, il giudice competente e le forme di tutela praticabili. Il rilievo sistematico La garanzia di un soggiorno regolare deve essere effettiva. Un titolo formalmente valido per un periodo previsto dalla legge, ma consegnato soltanto sul finire di tale periodo, rischia di perdere la sua funzione. La pronuncia richiama l'amministrazione a un'applicazione coerente delle disposizioni sulla durata del documento e tutela l'interessato contro gli effetti pregiudizievoli di ritardi non adeguatamente giustificati. Fonte della pronuncia TAR Lazio, sentenza pubblicata nel 2024, in materia di durata effettiva del permesso per protezione speciale. ASGI, “TAR Lazio: Illegittimo rilasciare permessi di soggiorno prossimi alla scadenza, devono avere una durata effettiva”, 2 ottobre 2024. Testo oscurato della pronuncia. Non si riporta un numero non autonomamente verificato. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/sfvYg10

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