venerdì 30 ottobre 2026
Visto universitario e interruzione degli studi: i limiti della motivazione del diniego
Il rilascio del visto per studio è subordinato alla verifica delle condizioni previste dalla normativa applicabile, ma la discrezionalità amministrativa non giustifica decisioni basate su presunzioni prive di adeguata istruttoria. Il TAR Lazio, Roma, sezione V-quater, con sentenza n. 9553 del 22 maggio 2026, R.G. n. 14173/2025, ha esaminato il rifiuto di un visto opposto a uno studente tunisino anche in ragione di una precedente interruzione del percorso universitario.
Il dato cronologico può certamente costituire un elemento dell'istruttoria. Non può tuttavia assumere in modo automatico il significato di assenza di un genuino progetto formativo: occorre considerare le ragioni del percorso individuale, la documentazione prodotta e la coerenza della domanda.
Nella vicenda esaminata il riesame successivo alla fase cautelare ha condotto al rilascio del visto. Il giudice ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento, procedendo nondimeno all'accertamento dell'illegittimità del diniego ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo.
Il significato della decisione è processualmente preciso. Non si tratta di una condanna al risarcimento né di una generale affermazione secondo cui ogni sospensione degli studi sia irrilevante. Si riconosce invece l'esigenza di una motivazione individualizzata e la possibilità di conservare interesse all'accertamento dell'illegittimità quando il provvedimento è stato successivamente superato.
La sentenza costituisce un riferimento per le controversie sui visti universitari, nelle quali la qualità dell'istruttoria è determinante quanto il rispetto dei requisiti formali.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
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