La rivista «In Itinere» n. 7/2026, pubblicata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo il 20 ottobre 2026, richiama diverse decisioni della Corte di cassazione del gennaio 2026, fra cui i provvedimenti nn. 1032, 1043, 1054 e 1311. Il filo comune è la necessità di motivare effettivamente il trattenimento amministrativo e verificare la proporzionalità della restrizione della libertà personale.
La convalida non dovrebbe trasformarsi in un controllo meramente formale della richiesta della Questura. Il giudice è tenuto ad affrontare le circostanze individuali che giustificano la misura, compresi gli elementi documentali prodotti dalla difesa e, quando applicabili, gli strumenti meno restrittivi.
Se la persona è identificata e dispone di un domicilio, questi dati possono assumere rilievo nella valutazione di alternative previste dalla normativa, come la consegna del passaporto o gli obblighi di dimora. Non comportano automaticamente la liberazione: la possibilità e l’adeguatezza delle alternative dipendono dal caso concreto.
Nell’attività difensiva è opportuno raccogliere immediatamente documenti di identità, attestazioni di domicilio, elementi familiari e lavorativi e ogni circostanza che possa incidere sulla proporzionalità. Le deduzioni devono essere specifiche, evitando motivi generici non collegati agli atti della procedura.
La mancanza di un’effettiva motivazione non è un difetto soltanto stilistico: incide sulla possibilità di controllare la legalità della privazione della libertà. La rassegna costituisce un punto di partenza; per un’impugnazione occorre leggere integralmente le singole decisioni richiamate.
Fonte: Commissione nazionale per il diritto di asilo, «In Itinere» n. 7/2026, https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4978/Online-il-nuovo-numero-di-In-Itinere–Percorsi-di-protezione-internazionale
Avv. Fabio Loscerbo
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