Il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, è intervenuto sulla prima fase della procedura di protezione internazionale e sulla disciplina transitoria connessa all’applicazione del nuovo Patto UE.
Il sistema distingue registrazione della domanda e formalizzazione. La prima è attribuita alle Questure e agli uffici di polizia di frontiera; la seconda è regolata dall’articolo 26-ter del decreto legislativo n. 25/2008, secondo le modalità previste. La distinzione è essenziale per verificare competenze, atti e decorrenza dei termini.
In sede transitoria, fino al 30 aprile 2027, Questure e uffici di polizia di frontiera restano competenti a ricevere manifestazione della volontà, registrazione e formalizzazione. Ai fini dell’adeguamento tecnico, la domanda è considerata formalizzata personalmente al momento della registrazione presso tali uffici, secondo l’articolo 17 del decreto-legge n. 100/2026 come modificato.
Nella pratica occorre conservare prova della manifestazione di volontà, appuntamenti e comunicazioni, oltre al documento di registrazione. Il rilievo operativo è particolarmente evidente per il diritto al soggiorno, l’esercizio del lavoro dopo il termine normativo e l’eventuale tutela contro l’inerzia della pubblica amministrazione.
Il decreto-legge n. 168/2026 è efficace, ma la sua conversione parlamentare deve essere seguita per eventuali modifiche.
Fonti: https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4947/Richiedenti-asilo-validita-annuale-dei-nuovi-documenti-e-proroga-della-fase-transitoria
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&codiceOrdinamento=0000000000000170000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&id=%7B80F3C99E-0000-C91A-AF7A-BED096DAB4DD%7D
Avv. Fabio Loscerbo
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