CGUE, Jilin C-249/25: protezione temporanea e domanda d’asilo possono coesistere
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 1° ottobre 2026 nella causa C-249/25, Jilin, ha chiarito il rapporto tra protezione temporanea e domanda di protezione internazionale.
Secondo la Corte, il fatto che una persona benefici già della protezione temporanea non consente allo Stato di sospendere automaticamente e indefinitamente l’esame della sua domanda d’asilo.
I due strumenti rispondono infatti a logiche diverse: la protezione temporanea è una misura collettiva e immediata, mentre la protezione internazionale richiede una valutazione individuale della situazione personale.
Per gli Stati membri, la decisione impone di evitare che il beneficio temporaneo diventi un motivo per congelare per anni il procedimento individuale.
Per la difesa, il principio è particolarmente utile nei casi in cui l’Amministrazione abbia rinviato o sospeso l’esame della domanda proprio perché la persona era già coperta da un regime temporaneo.
La sentenza riafferma quindi una regola importante: la protezione temporanea non sostituisce il diritto a ottenere una decisione individuale sulla domanda d’asilo.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
Nessun commento:
Posta un commento