venerdì 30 ottobre 2026

Corte EDU, O.H. e altri contro Serbia: espulsioni collettive e tutela dei richiedenti asilo alla frontiera

Il divieto di espulsioni collettive protegge la persona straniera contro l’allontanamento deciso senza un esame effettivo della sua situazione individuale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, con sentenza del 3 febbraio 2026 nel caso O.H. e altri contro Serbia, ricorso n. 57185/17, ECLI:CE:ECHR:2026:0203JUD005718517, ha esaminato il trasferimento forzato di cittadini afghani dalla Serbia verso la Bulgaria.

La vicenda trae origine da fatti del febbraio 2017. Dopo il fermo nei pressi della frontiera, alcuni richiedenti avevano manifestato la volontà di accedere alla protezione internazionale e ottenuto provvedimenti interni destinati a consentire loro di proseguire la procedura. Nonostante ciò, erano stati trasferiti verso il confine bulgaro e costretti ad attraversarlo, senza un esame individuale adeguato dei rischi e delle garanzie di accesso alla procedura d’asilo nel Paese di destinazione.

La Corte ha distinto diversi piani di responsabilità convenzionale. Il divieto di espulsioni collettive previsto dall’articolo 4 del Protocollo n. 4 impedisce che la misura di allontanamento si traduca in un trasferimento di gruppo privo di un controllo individuale. L’articolo 3 della Convenzione esige, inoltre, che lo Stato valuti il rischio di trattamenti vietati, compresa la possibilità che il Paese di destinazione non offra un accesso effettivo a una procedura d’asilo adeguata.

L’esame ha riguardato anche le modalità concrete dell’operazione e la privazione della libertà personale. La Corte ha accertato violazioni relative al trattamento subito durante il trasferimento, all’omessa verifica dell’accesso all’asilo in Bulgaria, alla detenzione in una fase dell’operazione e alla possibilità di sottoporre tale privazione della libertà a un controllo giudiziario. Non tutte le doglianze sono state accolte: per esempio, sono stati esclusi alcuni profili di violazione riferiti alle condizioni della detenzione, mentre la prosecuzione dell’esame ha riguardato soltanto i ricorrenti rimasti nel procedimento.

La decisione evidenzia che il controllo di legalità dell’allontanamento non può essere limitato alla formale esistenza di un potere di polizia di frontiera. Occorre verificare le circostanze concrete, la possibilità di formulare una domanda di protezione, l’effettività dei rimedi e il comportamento tenuto dalle autorità nell’esecuzione del trasferimento.

L’obbligo di non respingimento non opera soltanto nei confronti di trasferimenti verso il Paese d’origine: può riguardare anche il rinvio verso un Paese terzo quando il rischio derivi dalla mancanza di garanzie e dalla possibilità di un successivo respingimento.

La Corte ha riconosciuto ai ricorrenti per i quali sono state accertate violazioni una soddisfazione equitativa, nei limiti indicati in sentenza. La pronuncia deve essere considerata per il suo specifico esito, senza presumere automaticamente la definitività prima della verifica delle condizioni previste dall’articolo 44 della Convenzione.

Il caso ribadisce la centralità dell’esame individuale come condizione di legittimità del controllo delle frontiere. La tutela dei diritti fondamentali non è incompatibile con la gestione dei movimenti migratori, ma ne costituisce un limite giuridico imprescindibile.

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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