martedì 20 ottobre 2026

Trattenimento nei CPR e domanda d'asilo: cosa stabilisce davvero la sentenza n. 40/2026

La Corte costituzionale, con sentenza n. 40/2026, depositata il 27 marzo 2026, si è pronunciata su questioni relative all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 142/2015, nel quadro del trattenimento di stranieri che presentino domanda di protezione internazionale mentre si trovano in un centro di permanenza per i rimpatri.

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di rilevanza nel giudizio a quo. Questo esito non equivale a una pronuncia di piena conformità costituzionale di ogni aspetto della disposizione censurata. La motivazione richiama comunque l’attenzione del legislatore sulle esigenze di garanzia connesse all’articolo 13 della Costituzione.

Sul piano difensivo occorre ricostruire la successione dei provvedimenti: titolo originario del trattenimento, presentazione della domanda d’asilo, nuovo provvedimento eventualmente adottato, richiesta di convalida e tutela giurisdizionale. Ogni passaggio richiede una propria verifica della base legale e dei termini.

In materia di libertà personale, la precisione procedimentale è essenziale. Un’istanza difensiva efficace non può limitarsi a invocare in astratto la sentenza: deve spiegare come la specifica sequenza amministrativa incida sulle garanzie dell’interessato.

Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 40/2026, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/40

Avv. Fabio Loscerbo

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