sabato 3 ottobre 2026

Procedura di frontiera: il tasso Eurostat sotto il 20% non basta da solo

Procedura di frontiera: il tasso Eurostat sotto il 20% non basta da solo

Il Tribunale di Lecce, con decreto del 25 settembre 2026, ha affrontato uno dei nodi più delicati della nuova disciplina europea delle procedure di frontiera: il ruolo del tasso medio di riconoscimento della protezione internazionale.

La decisione considera il dato statistico un elemento meramente indiziario e non autosufficiente. Il fatto che, per una determinata cittadinanza, il tasso medio di riconoscimento sia inferiore al 20% non consente di sostituire la valutazione individuale della domanda con un automatismo statistico.

Il principio è importante perché il nuovo Regolamento (UE) 2024/1348 utilizza anche indicatori quantitativi per individuare alcune ipotesi di procedura accelerata o di frontiera. Ma la statistica non può cancellare la necessità di esaminare la storia personale, le allegazioni, le vulnerabilità e gli eventuali rischi specifici del richiedente.

Per la difesa, quindi, il dato Eurostat deve essere letto nel suo corretto ruolo: può orientare la selezione procedurale, ma non decide da solo l’esito della domanda né rende irrilevanti gli elementi individuali.

Nei ricorsi sarà utile verificare non soltanto il dato percentuale richiamato dall’Amministrazione, ma anche il periodo statistico considerato, la nazionalità corretta, l’eventuale appartenenza a categorie specifiche e la presenza di fattori personali che impongano una valutazione più approfondita.

La decisione del Tribunale di Lecce è una pronuncia di merito e non costituisce un orientamento vincolante. Tuttavia pone una regola metodologica essenziale: la statistica può essere un criterio di ingresso nella procedura, non un sostituto del giudizio individuale.

È una distinzione destinata a diventare centrale nella prima applicazione del nuovo Patto europeo, soprattutto nei contenziosi in cui la scelta della procedura incide sui termini, sull’effetto sospensivo e sulle garanzie processuali.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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