La sentenza TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, 2 aprile 2026, n. 477, affronta il rilascio di un permesso per attesa occupazione dopo una procedura d'ingresso lavorativo viziata fin dall'origine.
Il problema è se la successiva situazione del lavoratore possa superare l'assenza dei requisiti che avrebbero consentito il rilascio del nulla osta originario.
Secondo la ricostruzione del precedente, il TAR ha escluso che la buona fede del lavoratore basti, da sola, a creare un titolo di soggiorno in assenza del presupposto legale iniziale.
La difesa deve quindi verificare il procedimento d'ingresso e le cause della mancata instaurazione del rapporto, senza confondere questa fattispecie con la perdita sopravvenuta di un lavoro legittimamente iniziato.
La decisione non impedisce di valutare eventuali altre forme di tutela, ove sussistano i rispettivi requisiti.
Fonte: https://www.giustizia-amministrativa.it/
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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