Il TAR Veneto, sentenza n. 911 del 24 aprile 2026, ha affrontato il silenzio amministrativo nella procedura di conferma del nulla osta al lavoro in seguito alle verifiche introdotte dal decreto-legge n. 145/2024.
La necessità di eseguire controlli non esime l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso. Il problema assume rilievo quando il lavoratore e il datore restano in attesa senza poter comprendere quali condizioni siano state verificate e quali impedimenti risultino ancora aperti.
Per valutare un’azione contro il silenzio occorre verificare esatta natura del procedimento, istanza presentata, prova di ricezione, termini speciali applicabili e comunicazioni di sospensione o integrazione. Non basta il mero decorso di un termine ricavato dalla disciplina generale.
Un ricorso ben costruito deve chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, senza confondere questa tutela con il riconoscimento automatico del nulla osta. Per il deposito giudiziale è indispensabile controllare il testo integrale della sentenza e le disposizioni ratione temporis applicabili.
Fonte di ricognizione: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/rassegne/rassegna-di-giurisprudenza-italiana/ammissione-e-soggiorno
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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