mercoledì 21 ottobre 2026

Paese terzo sicuro e ricorso effettivo: CGUE, sentenza Aleb C-718/24

Con sentenza del 5 febbraio 2026, causa C-718/24, Aleb (ECLI:EU:C:2026:68), la Seconda sezione della Corte di giustizia si è pronunciata sull’interpretazione degli articoli 33, 38 e 46 della direttiva 2013/32/UE. La questione investe l’impiego del concetto di paese terzo sicuro nell’esame delle domande di protezione internazionale.

La qualificazione del paese terzo come sicuro non basta, isolatamente, a rendere inammissibile una domanda. L’autorità deve rispettare tutte le condizioni previste dal diritto dell’Unione, incluso il collegamento fra il richiedente e il paese indicato. La decisione di inammissibilità è concettualmente distinta dal rigetto nel merito per infondatezza della domanda.

La Corte chiarisce inoltre la portata del controllo giudiziale: il giudice nazionale deve poter verificare la sussistenza del collegamento rilevante, anche quando una disposizione interna non lo preveda espressamente. La verifica non può quindi ridursi alla semplice ripetizione della valutazione amministrativa.

Per la difesa è importante ricostruire natura e durata della presenza nel paese terzo, legami effettivi, condizioni personali, accesso alla protezione e specifiche garanzie invocate. Anche l’effettività del rimedio deve essere controllata rispetto al provvedimento effettivamente adottato.

Il principio non comporta che qualunque transito attribuisca automaticamente il carattere di paese terzo sicuro né che la categoria sia radicalmente inapplicabile. Impone un esame individuale fondato su legge, fatti e motivazione.

Fonte: CGUE, 5 febbraio 2026, causa C-718/24, Aleb, ECLI:EU:C:2026:68, https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?lang=EN&publishedId=C-718%2F24

Avv. Fabio Loscerbo

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