venerdì 23 ottobre 2026

Professioni educative e reciprocità: la Consulta n. 119/2026 chiarisce i diritti del lavoratore straniero

La Corte costituzionale, con sentenza n. 119 del 2026, depositata il 3 luglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2024, nella parte in cui richiedeva un’ulteriore condizione di reciprocità ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e abilitati al lavoro per iscriversi agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

La Corte ha richiamato gli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione. In quel settore specifico il vincolo aggiuntivo è stato ritenuto irragionevole e sproporzionato, perché ostacolava l’attività professionale di persone già in possesso dei titoli e delle autorizzazioni pertinenti.

La pronuncia non elimina il principio di reciprocità da ogni disposizione dell’ordinamento. Il giudizio riguarda un requisito preciso, applicato a determinate professioni, e la sua compatibilità con la Costituzione in rapporto al lavoro regolarmente autorizzato.

Chi intenda presentare domanda d’iscrizione all’albo dovrà documentare titolo professionale, riconoscimento richiesto, regolarità del soggiorno e abilitazione al lavoro. Un eventuale rigetto basato unicamente sul requisito dichiarato illegittimo potrà essere contestato utilizzando direttamente il dispositivo della sentenza.

Fonte ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/119

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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