Corte di giustizia C-182/26 PPU: il giudice del trattenimento e il divieto di respingimento
La sentenza Hardeker, pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 25 giugno 2026 nella causa C-182/26 PPU, riguarda il controllo giudiziario del trattenimento finalizzato al rimpatrio e la verifica del principio di non-refoulement previsto dall'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE.
Il problema è particolarmente significativo quando una decisione di rimpatrio menzioni più possibili Paesi di destinazione e le circostanze rilevanti cambino durante l'esecuzione. Il controllo sul trattenimento non può essere svuotato per il solo fatto che la decisione di rimpatrio sia stata adottata in precedenza: il giudice deve verificare le condizioni attuali della misura alla luce delle garanzie europee.
Ciò non significa che ogni rischio genericamente prospettato impedisca qualunque trattenimento. Occorrono un esame individuale, la corretta individuazione del Paese verso cui è realmente previsto l'allontanamento e la valutazione delle informazioni disponibili sul rischio di trattamenti vietati.
Per l'attività difensiva è essenziale verificare il contenuto dell'ordine di rimpatrio, la destinazione concretamente perseguita, la possibilità ragionevole di eseguire l'allontanamento e le eventuali circostanze nuove.
Fonte primaria: CGUE, causa C-182/26 PPU.
Avv. Fabio Loscerbo
Osservatorio Giuridico sull’Immigrazione
ORCID 0009-0004-7030-0428
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