Secondo il Tribunale di Palermo, la cittadinanza dei figli minori può derivare da una convivenza familiare sostanziale anche senza identica residenza anagrafica
Una separazione fra i genitori non elimina necessariamente la continuità della vita familiare. La sentenza del Tribunale di Palermo dell'11 giugno 2026 affronta una questione di notevole rilievo nell'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 91/1992: come valutare il requisito della convivenza quando il genitore naturalizzato italiano esercita concretamente la responsabilità genitoriale, ma i figli minori risultano residenti con l'altro genitore?
Il caso concreto
Un cittadino tunisino, divenuto italiano in seguito a decreto presidenziale del novembre 2022, aveva richiesto il 25 giugno 2025 al Comune il riconoscimento della cittadinanza per i figli, minori al momento della naturalizzazione. I figli risiedevano anagraficamente con la madre, a seguito della separazione. Una decisione della Corte d'Appello di Palermo aveva però previsto l'affidamento condiviso, e il padre partecipava alla crescita e al mantenimento dei minori. Il Comune aveva negato il riconoscimento a causa della diversa residenza registrata.
La decisione
Il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda e dichiarato i minori cittadini italiani. Ha valorizzato la natura sostanziale del rapporto familiare, considerando la continuità dei legami affettivi, morali e materiali e l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale. Il dato anagrafico non è stato considerato criterio esclusivo per stabilire la convivenza rilevante ai sensi della normativa esaminata.
Perché la residenza anagrafica non esaurisce la realtà familiare
L'anagrafe costituisce una fonte di prova importante, ma non descrive necessariamente tutta l'organizzazione della vita di un minore dopo la separazione dei genitori. L'affidamento condiviso, i tempi di frequentazione, le decisioni sull'educazione e il contributo al mantenimento possono dimostrare un rapporto familiare concreto. Ciò non significa che la convivenza possa essere sempre presunta dal solo vincolo di filiazione: occorre dare conto delle modalità effettive del rapporto.
Le implicazioni per l'istruttoria
La vicenda suggerisce di riunire, nei procedimenti analoghi, il provvedimento di naturalizzazione, le certificazioni di nascita e residenza, le decisioni sull'affidamento, i documenti relativi al mantenimento e gli elementi che dimostrano la presenza continuativa del genitore nella vita del figlio. Il rifiuto amministrativo deve essere esaminato alla luce del regime legale applicabile alla situazione e dell'eventuale disciplina transitoria, specie dopo gli interventi legislativi del 2025.
Una questione di metodo
La decisione palermitana invita a distinguere prova documentale e fatto giuridico da accertare. Il diritto alla cittadinanza dei minori non può essere ridotto a un automatismo catastale o anagrafico; d'altra parte, non può nemmeno prescindere dalle condizioni fissate dal legislatore. L'approccio corretto è un accertamento rigoroso della relazione familiare, basato su prove e non su presunzioni astratte.
Pronuncia e fonte
Tribunale ordinario di Palermo, sentenza dell'11 giugno 2026, sull'articolo 14 della legge 91/1992 e la convivenza sostanziale in affidamento condiviso. Ricostruzione della sentenza, Melting Pot Europa, 14 settembre 2026.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
Nessun commento:
Posta un commento